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CGIL-CISL-UIL Scuola SNALS Conf.S.A.L. SINASCA
CCNL AGIDAE 2002-2005
Siglato il 19/07/2002 Firmato il 17/10/2002
A.G.I.D.A.E. e CGIL Scuola, CISL Scuola, UIL Scuola SNALS Conf.S.A.L., SINASCA
Il presente CCNL si compone di:
I parte : ……. titoli II parte: ……….. articoli III parte : ……….. allegati
Roma - Via Vincenzo Bellini, 10
Il giorno 17 ottobre 2002, dopo la siglatura del 19 luglio 2002, in Roma, presso la sede nazionale dell’AGIDAE, in Via V. Bellini 10, tra:
l’AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica - rappresentata dal Consiglio di Presidenza: P. Francesco Ciccimarra, Madre Maria Bar, Sr. Daniela Gallo, Sr. Maria Annunciata Vai, Fr . Barnaba Amici; e con la partecipazione di Sr. Franca Chemel, Sr. Maria Ippolito, Sr. Donatella Zordan, Sr. Emanuela Brambilla, P. Pierino Moreno, Sr. Teresita Moiraghi, Sr. Anna Rizzuto, Sr. Albina Bertone, don Martino Ganassin, Fr. Adriano Della Valle
e
è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato negli Istituti aderenti all’AGIDAE.
Il presente Contratto si compone di ……………. parti tra loro inscindibili:
parte prima: il sistema delle relazioni sindacali (……. titoli);
parte seconda: la disciplina del rapporto di lavoro (…….. articoli);
parte terza: allegati (…….. accordi).
PARTE PRIMA LE RELAZIONI E I DIRITTI SINDACALI
§ Nazionale§ Regionale
Art. 4 - Composizione delle controversie Art. 5 - Igiene e sicurezza del lavoro
B) – DIRITTI SINDACALI
Art. 6 - Informazione Art. 7 - Rappresentanza Sindacale Art. 8 - Assemblea Art. 9 - Permessi Dirigenti Sindacali Art. 10 - Affissioni Art. 11 - Ritenute Sindacali Art. 12 - Pari opportunità
C) – LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
Art. 13 - Secondo livello di contrattazione Art. 14 - Contrattazione di Istituto
PARTE SECONDA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
III – Tipologia dei rapporti di lavoro
Art. 23 - Contratto a tempo determinato
Art. 24 – Part - time
Art. 25 - Apprendistato
Art. 26 - Il lavoro interinale
Art. 27 - Contratto di lavoro ripartito (Job sharing)
NOTA A VERBALE
Le parti concordano che gli artt. 23 e 33 hanno decorrenza a partire dal 1° settembre 2002; mentre gli artt. 70, 71, 72, 73 e 74 hanno decorrenza dalla data della firma del presente Contratto; i restanti articoli si intendono in vigore a partire dal 1° gennaio 2002.
LE RELAZIONI E I DIRITTI SINDACALI
PREMESSA
Il presente CCNL viene stipulato in coerenza con i principi e le norme contenuti negli Accordi Interconfederali, in particolare le parti:
L’AGIDAE conferma come proprio impegno prioritario la salvaguardia dell'occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle strutture operative.
Le OO.SS. Scuola dichiarano la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio e alla qualificazione delle strutture operative.
Le parti, facendosi carico di orientare l'azione dei propri rappresentanti e nell'intento di ricercare comportamenti coerenti, concordano di cogliere le opportunità offerte dal mercato del lavoro e nello stesso tempo promuovere un contributo allo sviluppo dell'occupazione anche mediante il ricorso a norme introdotte e novate dalla legislazione del lavoro quali l'apprendistato, il rapporto a tempo parziale, il lavoro ripartito (job sharing) e a tempo determinato, il lavoro interinale e il telelavoro nonché di intensificare nella vigenza del presente Contratto uno schema di relazioni sindacali come successivamente specificate.
Le relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità degli Istituti e dei Sindacati, sono ordinate in modo coerente con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di favorire la crescita professionale al fine di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
Il predetto obiettivo comporta la necessità di assicurare stabili relazioni sindacali, che si articolano nei seguenti modelli relazionali:
concertazione, informazione, bilateralità.
Il rapporto concordato tra le parti è quello della concertazione, mirante a definire un'ar-chitettura di relazioni fatta di un confronto ove, nel rispetto dei reciproci ruoli e respon-sabilità, gli Istituti e le Organizzazioni Sindacali di categoria unitariamente possano affrontare la complessità degli aspetti attinenti il sistema della scuola non statale.
Tale rapporto ha come obiettivo l'innovazione e lo sviluppo qualitativo degli Istituti, attra-verso anche l'istituzione di apposite strutture operative, di cui ai successivi articoli.
Le parti ribadiscono, infine, la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igie-ne e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l’applicazione di soluzioni condivise ed attuabili.
Le OO.SS. Scuola ribadiscono unitariamente, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori nella salvaguardia dei diritti acquisiti a fornire un contributo al rilancio degli Istituti nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentano ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Il presente CCNL è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.
Le relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive responsabilità delle Scuole non statali e dei Sindacati, perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi.
Operativamente, gli Istituti e le OO.SS. concordano sulla necessità di istituire:
Art. 1 - Ente Bilaterale Nazionale
1. Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale religioso, le OO.SS. e l'AGIDAE firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione. 2. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale religiosa. 3. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazio-nale della scuola non statale religiosa per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati. 4. In tale contesto le parti si impegnano in una azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali. 5. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per Contratto. 6. Nell'ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro hanno deciso di costituire entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL, l'Ente Bi-laterale Nazionale. 7. L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:
Art. 2 - Osservatorio Nazionale
1. Le parti convengono di costituire, nell’ambito dell’Ente Bilaterale Nazionale, l’Os-servatorio Nazionale permanente, allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione dei problemi economici, sociali e occupazionali del settore e ad orientare l’azione dei propri rappresentanti nella consapevolezza dell’importanza dello sviluppo di relazioni di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto. 2. Le iniziative di studio, ricerche ed indagini promosse congiuntamente possono essere avviate dopo intese fra le parti, valutando anche la possibilità di utilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari disponibili. 3. Nell'ambito degli osservatori sono costituite le seguenti sezioni:
2.1 Ambiente, igiene e sicurezza
1. Le parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul lavoro con-vengono, anche alla luce dell'esperienza realizzata, di sviluppare ulteriormente l'attività della presente Sezione dell'Osservatorio Nazionale e Regionale. 2. A tal fine, la Sezione ambiente e sicurezza persegue i seguenti obiettivi:
2.2 Formazione
1. La Sezione formazione si pone i seguenti obiettivi:
2.3 Formazione e qualificazione professionale
Ha lo scopo di promuovere a livello centrale e locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale degli operatori e degli utenti, anche in collaborazione con le Istituzioni dell'Unione Europea, con le Regioni, con le Province e gli altri enti competenti pubblici e privati.
2.4 Sezione Mercato del Lavoro
1. Si propone in particolare di monitorare, al fine di valutarne il grado e le modalità di ap-plicazione, il ricorso ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo, ai contratti a tempo parziale.
2.5 Norma transitoria
1. Le parti convengono di demandare le materie e le competenze proprie dell’Ente Bi-laterale, fino alla costituzione dello stesso, alla Commissione Paritetica Bilaterale Na-zionale di cui al successivo articolo 3 a).
Art. 3 - Commissione Paritetica Nazionale e Regionale
A. Nazionale
1. La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie. 2. Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per:
3. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l'AGIDAE o presso altra sede accettata dalle parti. 4. L'AGIDAE provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. 5. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata dall'Associazione AGIDAE o dalle Organizzazioni Sindacali facenti capo alle predette associazioni nazionali firmatarie del presente CCNL. 6. La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. 7. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'ar-gomento. 8. Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi. 9. In pendenza di procedure presso la Commissione, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legale.
B. Regionale
1. La Commissione Paritetica Regionale costituisce l'organo preposto a garantire: il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale; l'attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata; la composizione delle controversie.
In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Com-missione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:
Compiti della Commissione Paritetica Regionale:
La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per contrattazione decentrata di cui all'art. 13 del presente CCNL.
Art. 4 - Composizione delle controversie
1. Per tutte le controversie individuali, plurime e collettive relative all'applicazione del presente Contratto riguardanti rapporti di lavoro negli Istituti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al presente accordo, da esperirsi presso l'AGIDAE con l'assistenza:
2. La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. 3. L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta de-nunciare la controversia all'AGIDAE. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni. 4. Due copie del verbale saranno inviate dalle OO.SS. all'Ufficio del Lavoro competente per territorio - e una copia all'AGIDAE - per gli effetti dell'art. 411, 3° comma, e art. 412 c.p.c. e art. 2113 c.c. come modificati dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro, ivi compreso il D.Lvo n. 80/98.
Art. 5 - Igiene e sicurezza del lavoro
1. Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l’applicazione di soluzioni condivise ed attuabili. 2. Pertanto in tutti i casi di insorgenza di controversie relative all’applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l'organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata. 3. Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del RLS, gli organismi paritetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione interna si fa espresso rinvio alle previsioni degli Accordi Nazionali dell'11 aprile 1997 e dell'8 ottobre 1997 allegati e parte integrante del presente CCNL.
Art. 6 - Informazione
1. Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza del servizio, l’AGIDAE e le Scuole/Istituti favoriscono una costante informazione alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL sugli atti che riguardano il rapporto di lavoro del personale dipendente, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.
Art. 7 - Rappresentanza sindacale
1. Possono essere costituite negli Istituti, su iniziativa dei dipendenti stessi, rappresentanze sindacali aderenti alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL, così composte:
2. Ogni rappresentanza sindacale ha diritto a 20 ore quadrimestrali cumulabili annualmente di permesso retribuito per l'esplicazione del proprio mandato. 3. I permessi dovranno essere richiesti con almeno 4 gg. lavorativi di anticipo alla Direzione dell'Istituto dalle organizzazioni territoriali delle OO.SS. e/o dalle RSI/RSU. 4. I nominativi dei rappresentanti sindacali verranno comunicati alla Direzione dell'Istituto per iscritto dalle OO.SS. cui aderiscono.
Art. 8 – Assemblea
1. I dipendenti degli Istituti potranno riunirsi all'interno dell'Istituto di appartenenza, in locali idonei indicati dalla Direzione. 2. L'assemblea viene convocata dalle RSI/RSU e/o dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL in orario di lavoro per un massimo di 10 ore nell'anno scolastico. 3. Le assemblee in orario di lavoro potranno tenersi nelle ultime due ore di scuola ed i docenti dipendenti dovranno comunque garantire, a turno, l'assistenza dei minori. 4. Le assemblee in orario di lavoro, indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del CCNL, hanno luogo nello stesso giorno e nella stessa ora nei locali della scuola. 5. Le richieste di assemblea devono pervenire 5 gg. prima della data fissata alla Direzione che le affigge nella stessa giornata all'albo della Scuola. Nel termine di 48 ore le altre OO.SS. possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e ora. 6. All'assemblea potranno partecipare, previo preavviso agli Istituti, dirigenti esterni delle OO.SS. cui aderiscono le RR.SS.II. 7. La richiesta presentata dai membri delle RSI/RSU o dalle Organizzazioni Sindacali dovrà contenere:
8. Il diritto di partecipazione è per ciascun lavoratore di 10 ore in orario di lavoro per anno scolastico con corresponsione della normale retribuzione. 9. Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee fuori orario di lavoro previo accordo con il Gestore in caso di utilizzo dei locali dell’Istituto.
Art. 9 - Permessi ai Dirigenti Sindacali
1. Ai Dirigenti delle OO.SS. firmatarie del presente Contratto vengono concessi comples-sivamente permessi retribuiti nel limite massimo di 10 gg., cumulabili, per ogni anno scolastico. 2. Nell'ipotesi di cumulo di cariche sindacali la concessione più ampia assorbe la minore.
Art.10 - Affissioni
1. Le RR.SS.AA. o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL potranno affiggere, in appositi spazi, visibili e accessibili a tutti i lavoratori e indicati dalla Direzione, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.
Art. 11 - Ritenute sindacali
1. L’Istituto provvede al servizio di esazione dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente firmata dal lavoratore. 2. II Sindacato competente fa pervenire alla Scuola: elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega; parte della delega firmata dal dipendente. 3. I contributi sindacali sono fissati nella misura percentuale sulla retribuzione dei singoli lavoratori secondo i deliberati degli organi dirigenti dei rispettivi Sindacati. 4. II contributo per l’intero anno è determinato convenzionalmente sulle retribuzioni in atto al 1° gennaio di ciascun anno per 13 mensilità. 5. La delega decorre dalla data indicata nella stessa ed è permanente, salvo revoca scritta del lavoratore o cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 12 – Pari Opportunità
1. In attuazione delle leggi nazionali e tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, vanno attivate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
C) LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
Art. 13 - Secondo livello di contrattazione
1. Il CCNL costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce la contrattazione regionale. Tra l’AGIDAE e le OO.SS. firmatarie del presente Contratto (CCNL), è prevista la con-trattazione decentrata, su base regionale, di secondo livello per le materie riguardanti in particolare:
2. Le eventuali richieste relative al punto suddetto presentate all’AGIDAE di competenza dalle strutture sindacali, saranno altresì trasmesse per conoscenza alle Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie del presente Contratto e all’AGIDAE nazionale. In ogni caso, le relative piattaforme non potranno essere presentate se non dopo la definizione del pre-sente CCNL. 3. Gli accordi raggiunti a livello decentrato determineranno anche la durata degli stessi, rimanendo comunque in vigore fino alla successiva contrattazione decentrata.
Art. 14 - Contrattazione di Istituto
1. E' prevista la contrattazione integrativa e decentrata in Istituti con più di 15 dipendenti, con le modalità e per le seguenti materie:
2. La contrattazione decentrata deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. 3. Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale, sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli au-menti retributivi del CCNL, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’Istituto. 4. Sono titolari della contrattazione integrativa e decentrata d'Istituto le RSI/RSU se pre-senti o le OO.SS. territoriali, firmatarie a livello nazionale del presente Contratto.
PARTE SECONDA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
I - SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 15 - Sfera di applicazione del Contratto
1. Il personale contemplato e tutelato dal presente Contratto è il personale direttivo, docente e non docente dipendente dagli Istituti esercitanti attività educative, di istruzione e di-pendenti dall'autorità ecclesiastica, o comunque aderenti all'AGIDAE, in Italia e all’Estero. Le Istituzioni esercenti attività educative e di istruzione sono:
2. Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali convitti e studentati, è compresa nello stesso titolo. 3. Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre Istituzioni scolastiche qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro. 4. La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Art. 16 - Decorrenza e durata
1. Il presente Contratto decorre dall’1/1/2002 e ha durata biennale per le materie retri-butive, durata quadriennale per le materie normative. Le rispettive scadenze, sono fissate al 31/12/2003 e al 31/12/2005, salvo scadenze diverse esplicitamente previste dal presente CCNL. 2. Qualora si verifichi rispettivamente per il I e II biennio economico un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del Contratto, ai lavoratori destinatari dello stesso verrà corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dalla data di presentazione della piattaforma, ove successiva, un incremento provvisorio delle retribuzioni. 3. In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella ef-fettivamente intervenuta nel precedente biennio. 4. Tale incremento, applicato ai minimi contrattuali vigenti di cui all’art. 29 ed alla ex indennità di contingenza, sarà, per i primi tre mesi, pari al 30% del tasso di inflazione programmata del biennio di riferimento e al 50% sempre del tasso di inflazione pro-grammata del biennio di riferimento, dopo 6 mesi di vacanza contrattuale. 5. I suddetti incrementi (indennità di vacanza contrattuale) cesseranno di essere erogati dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo contrattuale. 6. In caso di disdetta, il presente Contratto rimane in vigore fino alla stipulazione del nuovo. 7. Qualora intervenissero modifiche strutturali ed economiche della Scuola e/o degli esami, e delle disposizioni di cui alla legge n. 62/00, disposte dalle competenti autorità scolastiche, le parti si incontreranno per concordare eventuali variazioni delle norme del presente CCNL.
Art. 17 - Inscindibilità
1. Le parti stipulanti convengono che le norme del presente Contratto in quanto realizzano trattamenti normativi ed economici globalmente valutati dalle parti, devono essere con-siderate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlative ed inscindibili fra loro e sosti-tuiscono ad ogni effetto il precedente CCNL.
Art. 18 - Ambito del rapporto
1. Ai fini del presente CCNL è Istituto il complesso delle attività educative e/o scolastico - formative svolte in una determinata sede. 2. L'Istituto è retto dal Superiore o Direttore della Casa che ha la responsabilità dei rapporti con i terzi. 3. Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento per la formazione dei discenti nel ri-spetto della loro coscienza morale, civile e religiosa e degli indirizzi programmatici del-l'Istituto nel rispetto delle norme costituzionali. 4. Nell'ambito dell'indirizzo dell'Istituto i docenti partecipano con la direzione della Scuola alla determinazione del programma e alle iniziative educative.
II - COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO
Art. 19 - Assunzione
1. L'assunzione viene fatta a seguito di domanda scritta nella quale l'interessato dichiari di essere consapevole dell'indirizzo educativo e del carattere cattolico dell'Istituzione. 2. Il personale che accetti l'assunzione collaborerà alla realizzazione di detto indirizzo educativo in coerenza con i principi cui si ispira l'Istituzione. 3. Gli Istituti riconoscono l'importanza del personale laico quale valido collaboratore del progetto educativo dell'Istituto. 4. Per le nuove assunzioni il personale docente dovrà essere in possesso dell'abilitazione richiesta, fatta eccezione per il personale docente non abilitato di cui all’articolo 23 "tempo determinato", parte seconda. 5. Il contratto individuale, sottoscritto dalle parti, sarà redatto in triplice copia, una per il lavoratore, una per l'Istituto e una, quando la legge lo richieda, per la Direzione Provinciale del Lavoro. 6. Il contratto individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del presente Contratto e dal regolamento interno dell'Istituto ove esista. 7. Esso deve inoltre contenere:
8. All'atto dell'assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:
9. E' a carico del lavoratore qualunque rinnovo dei documenti suddetti, richiesti dalla legge. 10. L'assunzione di cittadini stranieri extra comunitari avverrà secondo le leggi e le dispo-sizioni vigenti in materia. 11. In applicazione di quanto previsto dall'art. 6 della L. n. 112 del 10 gennaio1935, qualora il lavoratore presti la sua opera presso più datori di lavoro, il libretto dovrà restare de-positato presso uno di questi, il quale dovrà rilasciare agli altri una dichiarazione attestante il deposito. 12. Entro 30 giorni dall'assunzione il datore di lavoro esplica gli obblighi di cui al D.L.vo 26 maggio 1997 n. 152. 13. L'Istituto rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.
Art. 20 - Tirocinio
1. Ogni forma di tirocinio, effettuata negli Istituti e comunque denominata, prevista e consentita dalla legge non comporta, ai fini del presente CCNL, alcun riconoscimento normativo e/o economico, ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.
Art. 21 - Insegnanti statali
1. Non è permesso assumere personale docente in servizio di ruolo presso la Scuola statale. 2. Sono fatte salve le disposizioni di legge sul part-time. 3. Il personale che accetta l’immissione in ruolo nella Scuola statale è obbligato ad optare e a comunicarlo all'Istituto. 4. La comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla nomina in ruolo.
Art. 22 - Periodo di prova
1. La durata del periodo di prova, che deve risultare dall'atto scritto di assunzione, non può superare:
2. Il periodo di prova di cui al precedente comma è valido anche se prestato per un orario inferiore a quanto previsto dall'art. 47 del presente Contratto. 3. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato nelle mansioni per le quali è stato assunto. 4. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento concordati con l'Istituto e dallo stesso organizzati. 5. Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL compresi T.F.R., 13.ma mensilità e ferie. 6. Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti. 7. Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due parti disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermato in servizio e il periodo di prova verrà computato ad ogni effetto. 8. Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia e infortunio; il dipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro il periodo massimo di 4 mesi.
III – TIPOLOGIA DEI RAPPORTI DI LAVORO
Art. 23 - Durata del rapporto di lavoro
1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente
dalle Scuole e dagli Istituti aderenti all’AGIDAE è a tempo
indeterminato. 2. E’ consentito il contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del D.L.vo n. 368/01 in attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e nel rispetto delle successive norme contrattuali.
23.1 - Contratto a tempo determinato - Apposizione del termine e contingente
A - E’ consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo, in particolare:
1. Inoltre è consentito il ricorso al contratto a tempo determinato nelle seguenti ipotesi:
2. Ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, in tutti i casi previsti dal presente articolo, in cui il termine del rapporto di lavoro coincide con la sospensione dell’attività didattica, non possono essere richieste le 70 ore annue di cui al successivo articolo 47. 3. Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine è pari al 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’Istituto con numero minimo di 3.
B - E’ consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, in particolare nei casi previsti dalla ex legge n. 230/62, ovvero in sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, servizio militare, aspettative in genere e in tutti casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. 1. E’ inoltre consentito il ricorso al contratto a tempo determinato per sostituire anche parzialmente lavoratori in servizio nell’Istituto, chiamati a svolgere funzioni di coor-dinamento all’interno dell’Istituto stesso. 2. La apposizione del termine, in tutti i casi di cui alle precedenti lettere A) e B) è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente, la data di presunta scadenza del rapporto e nei casi di cui alla lettera B) il nominativo del lavoratore assente. 3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. 23.2 - Divieti
1. Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:
23.3 - Disciplina della proroga
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni, fatta eccezione per quanto previsto per la assunzione del personale docente privo di abilitazione. 2. La proroga è ammessa, una sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stesso livello per il quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato e comunque la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. 3. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di lavoro.
23.4 - Scadenza del termine
1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del precedente punto 23.3, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione globale in atto per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore. 2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
23.5 - Successione dei contratti
1. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi del precedente punto 23.4.1, entro un periodo di 10 giorni per contratti di durata non superiore ai 6 mesi e trenta giorni lavorativi dalla data di scadenza, per contratti superiori a 6 mesi il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. 2. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine - intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità - il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. 23.6 – Criteri di computo
1. I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fini di cui all’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
23.7 – Esclusioni
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed intese tra le parti:
23.8 - Principio di non discriminazione
1. Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la 13.ma mensilità, il T.F.R. e ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
23.9 – Formazione
1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro ai sensi del D.Lvo n° 626/94.
23.10 – Diritto di precedenza e informazione
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 43 "supplenze", 49 "completamento d’orario", 75 "reimpiego" del presente CCNL, in caso di nuove assunzioni, il diritto di precedenza di cui all’art. 10, comma 5 del D.Lvo n. 368/01 è riservato ai docenti assunti in base alla ex legge n. 56/87, tranne il caso di non conferma. 2. Il diritto di precedenza si esercita entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e decade allo scadere di un anno dalla cessazione stessa. 3. Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione previsti dal CCNL per il personale a tempo indeterminato.
Art. 24 - Part-time
A - NORME DI CARATTERE GENERALE 1. Ai sensi del D.Lvo n. 61/00 e del successivo D.Lvo n. 100/01, gli Istituti possono procedere ad assunzioni a tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. 2. Al personale docente di Scuole materne, elementari e medie impegnato in attività e/o discipline curriculari si applica esclusivamente il part-time di tipo orizzontale su base settimanale, con esclusione del part-time limitato ad alcuni periodi dell’anno. 3. Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e delle modalità previste dall'articolo relativo alle assunzioni. 4. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. 5. II rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto. In caso contrario si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa. 6. L'orario di lavoro, convenuto tra le parti, deve risultare da atto scritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribuzione dell'orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fatte salve le clausole di elasticità concordate tra le parti interessate. 7. Nei casi previsti dall’art. 72 la riduzione dell’orario è comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con il preavviso di un mese e prescinde dall’accordo iniziale fra le parti. In tutti gli altri casi la variazione dell’orario di lavoro è concordata tra le parti e deve risultare da atto scritto. 8. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale, è identico a quello previsto per il personale dipendente a tempo pieno di pari livello ed anzianità, ivi comprese competenze fisse e periodiche, nonché in-dennità di contingenza. 9. II personale dipendente a part-time fruisce delle ferie con le stesse modalità del personale dipendente con contratto full time. 10. La eventuale trasformazione dell'orario da part-time a full time, a richiesta degli interessati, ha priorità rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse funzioni.
B – LAVORO SUPPLEMENTARE 11. Per il personale assunto part-time è ammesso, per periodi brevi e per esigenze mo-mentanee e straordinarie, oltre all'orario settimanale concordato, il lavoro supplementare, previo consenso scritto del lavoratore, esclusivamente per il part-time di tipo orizzontale. 12. II lavoro supplementare svolto in aggiunta alle ore part-time concordate è ammesso nella misura massima del 15% dell'orario part-time settimanale individuale di riferimento e viene retribuito come ordinario. 13. Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei confronti del lavoratore che rifiuti il lavoro supplementare o straordinario, né ricorre nei suoi confronti il giustificato motivo di licenziamento. 14. Al personale non docente deve essere riconosciuto, con atto scritto, il consolidamento nell’orario settimanale di lavoro ordinario di una quota pari almeno al 70% della media delle ore supplementari prestate nei 12 mesi precedenti, in via continuativa e non oc-casionale, fino a concorrenza dell’orario pieno settimanale contrattuale. Il lavoratore ne deve fare richiesta all’Istituto. Sono esclusi dal consolidamento i casi di lavoro sup-plementare per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto di lavoro.
C – CLAUSOLE ELASTICHE 15. Per il personale non docente, la disponibilità del lavoratore a svolgere l'attività lavorativa con le modalità di variazione temporale, comporta una maggiorazione della retribuzione mensile globale in atto pari al 15%. 16. II lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla richiesta di variazione della fascia oraria, quando ricorrano comprovati motivi.
Art. 25 – Apprendistato
1. L'istituto dell'apprendistato è disciplinato dalla Legge n. 25/55, dal D.P.R. n. 16/56, dalla Legge n. 196/97 e dall’art. 68 della Legge n. 144/99 e relativo regolamento. 25.1 - Assunzione
1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 e 5b del Reg. Cee n. 2081/93; qualora l'apprendista sia portatore di handicap, tali limiti di età sono elevati di due anni.
25.2 - Qualifiche e mansioni
1. Le Scuole/Istituti aderenti all’AGIDAE possono assumere giovani con contratto di apprendistato esclusivamente per i livelli e le funzioni appartenenti all’area del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di cui al successivo articolo 36.
25.3 - Il Tutor
1. Qualora sia prevista la presenza di un tutore, la funzione potrà essere ricoperta anche da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti. 2. Le Scuole che hanno nel proprio organico apprendisti, ai sensi del comma 1 dell’art. 4, del Decreto Ministeriale 8 aprile 1998, indicano alla regione e/o ispettorati provinciali la persona che svolge funzione di tutore al fine di assicurare il necessario raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna. 3. L'attività di tutoring è considerata a tutti gli effetti attività di docenza. 4. L’indennità per l’attività di tutoring è pari alla differenza tra il livello di appartenenza e il IV livello limitatamente al periodo di svolgimento dell’incarico. 5. Nel caso in cui il tutoring sia inquadrato nel IV livello ha diritto ad un’indennità pari a euro 20,50 mensili.
25.4 - Durata del rapporto di apprendistato
1. Il rapporto di apprendistato ha durata massima di 18 mesi per tutte le qualifiche e mansioni relative ai livelli II e III e di 24 mesi per le qualifiche relative al livello IV di cui al precedente art. 25.1. 2. Il periodo di apprendistato effettuato presso altri Istituti sarà computato ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente articolo, purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni.
25.5 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro al termine del contratto di apprendistato trasforma il rapporto in contratto di lavoro a tempo indeterminato, attribuendo al lavoratore dipendente la qualifica e la retribuzione del livello acquisito. 2. Il datore di lavoro ha l'obbligo di impartire o far impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché possa conseguire le capacità per qualificarsi. 3. L’Istituto ha l'obbligo di concedere all'apprendista permessi retribuiti per la frequenza dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami.
25.6 - Periodo di prova
1. La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata dal precedente art. 22, parte seconda del presente CCNL. 25.7 - La formazione dell'apprendista - Contenuti e modalità della formazione
1. Le parti stipulanti definiranno i contenuti e le modalità della formazione esterna all'azienda in applicazione del Decreto del Ministero del Lavoro così come previsto dal D.M. 8 aprile 1998 e dalla Circolare del 16/7/98 n. 93. 2. Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e articolazione, sono re-golamentate dal Decreto del Ministero del Lavoro del 8/4/98 di applicazione delle norme di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. 3. Entro 3 mesi dalla firma del CCNL, le parti definiranno con idonee intese i contenuti specifici, la durata dei moduli e le modalità di svolgimento dell'attività formativa esterna all'azienda, secondo le previsione del citato D.M. e la percentuale di personale da avviare.
25.8 - Durata della formazione esterna
1. Nelle ipotesi di formazione esterna all'azienda, pari a 130 ore annue, dovrà essere svolta in strutture formative accreditate ai sensi dell’art. 10 del regolamento dell’art.17 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
25.9 - Trattamento economico
1. L'apprendista ha diritto, per l'intera durata dell'apprendistato, compresi i periodi di formazione esterna all'azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente Contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio ed allo stesso trattamento retributivo così parametrato:
2. A conclusione del periodo di apprendistato, il lavoratore sarà assunto a tempo inde-terminato e percepirà la retribuzione prevista per il livello di inquadramento di cui al successivo art. 36 - parte seconda. 3. In caso di malattia al lavoratore con rapporto di apprendistato è corrisposta, per un massimo di 3 mesi, una retribuzione pari alla quota di integrazione corrisposta dal datori di lavoro.
Art. 26 - Il lavoro interinale
1. Al fine di favorire l’occupazione nel settore della Scuola non statale è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo secondo quanto stabilito dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, dal-l’Accordo interconfederale dell’aprile 1998 sul lavoro temporaneo e dal presente CCNL e successivi rinnovi. 2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dalla legge n. 196/97, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 1, lettere b) e c) della stessa, può essere concluso nelle seguenti fattispecie:
3. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impegnate/i per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 5% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati nell'Istituto. 4. Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo hanno diritto a tutte le erogazioni derivanti dai livelli di contrattazione previsti dal presente CCNL. 5. L’AGIDAE comunica preventivamente alle RSA/RSU od in loro assenza alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso degli stessi. 6. Annualmente, l’Istituto utilizzatore delle prestazioni di lavoro temporaneo è tenuto a fornire alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero ed i motivi dei contratti di lavoro temporaneo conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati. 7. Le parti, in considerazione della novità rappresentata da tale possibile forma di rapporto di lavoro, si incontreranno entro un anno dalla data della firma del presente CCNL al fine di verificare la materia e, se del caso, modificare il presente testo.
E’ vietata l’utilizzazione dei lavoratori temporanei negli Istituti:
Art. 27 - Contratto di lavoro ripartito (Job sharing)
1. Le parti intendono rendere applicativo, in via sperimentale, il rapporto di lavoro ripartito, così come previsto dalla Circolare Ministero del Lavoro 7 aprile 1998, n. 43, ai lavoratori inquadrati nell’area prima dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari. 2. Con tale contratto due o più lavoratori assumono in solido l'impegno ad adempiere un'unica obbligazione. 3. Il contratto di lavoro stipulato per iscritto, deve indicare la misura percentuale rispetto all'orario contrattuale di cui all'art. 47 e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile ed annuale. 4. I lavoratori con contratto di lavoro ripartito possono determinare discrezionalmente la sostituzione o la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro. 5. La retribuzione deve essere corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione all'orario concordato. 6. Ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria, dell'indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla durata della prestazione lavorativa, i lavoratori con rapporto di lavoro ripartito devono essere assimilati ai lavoratori con contratto di lavoro part - time. 7. Le parti si incontreranno entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL per stabilire le mo-dalità applicative del rapporto di lavoro ripartito in relazione ad alcuni istituti contrattuali quali le assenze, le ferie, i diritti sindacali. IV - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 28 - Retribuzione mensile
1. La retribuzione lorda è composta dai seguenti elementi:
2. La retribuzione deve essere corrisposta, di massima, entro il giorno 5° del mese suc-cessivo e dovrà risultare da apposito prospetto paga come previsto al successivo art. 45. 3. Per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto a qualsiasi titolo per le attività di insegnamento, comprese quelle strettamente collegate (correzione degli elaborati, schede valutative e pagelle, scrutini alla presenza del Commissario Go-vernativo, ecc.) come pure per le attività non di insegnamento connesse con il normale fun-zionamento della Scuola secondo quanto previsto dall’art. 47 del presente Contratto. 4. Nel caso di personale assunto con orario inferiore a quello previsto dall'art. 47, la retribuzione sarà proporzionale alle ore settimanali assegnate. 5. Quando lo stesso docente insegni in tipi di scuola diversi, per la retribuzione mensile si fa riferimento all'art. 39 del presente CCNL. 6. Agli educatori e assistenti di convitto si può richiedere di prestare vigilanza notturna nell'Istituto stesso e/o di consumarvi i pasti. In tal caso sarà loro corrisposta una indennità aggiuntiva per l'assistenza notturna pari a 2 ore di retribuzione per ogni notte di vigilanza. Tale indennità aggiuntiva verrà conteggiata ai fini della 13.ma, della malattia e del TFR. La richiesta dei gestori come l'adesione del lavoratore sono revocabili con due mesi di preav-viso. 7. Sono fatte salve le condizioni retributive di miglior favore in atto.
Art. 29 - Paga base
1. Ai livelli di inquadramento definiti all'art. 36, sono correlati i livelli retributivi delle tabelle del presente articolo. 2. Ai dipendenti a tempo indeterminato assunti anteriormente al 30 giugno 1994, delle categorie ex I, ex II, ex III, competono i superminimi ad personam come elemento della retribuzione rivalutabile e non riassorbibile. 3. Gli aumenti contrattuali previsti dal presente articolo e dalle relative tabelle retributive allegate, saranno corrisposti a tutto il personale in servizio secondo le scadenze riportate nelle successive tabelle. 4. L’indennità di IVC viene erogata fino al 31/8/2002 ed è assorbita dagli aumenti retribuitivi.
Art. 30 - Indennità di contingenza
1. L'indennità di contingenza è quella riportata nelle tabelle retributive dell'articolo precedente.
Art. 31 - Salario di anzianità
1. In considerazione di quanto previsto dall'art. 22 del CCNL 1994/97, il salario di anzianità è comprensivo di quanto unificato e precedentemente maturato, scatti di anzianità, premio fedeltà, accelerazione di carriera, ratei maturati fino al 31/12/93 e corrisposti dall'aprile 94, nonché degli importi di cui alla tabella del citato art. 22 corrisposti dall'1/1/96 e di cui alla tabella dell’art. 23 del CCNL 1998-2001. 2. Al salario di anzianità, così come al precedente comma, sono aggiunti mensilmente, a partire dall'1/01/2003 gli importi lordi, come da successiva tabella, riproporzionati secondo l'orario di lavoro settimanale individuale.
Liv. 1°, 2°, 3° Liv. 4°, 5°, 6° Al personale assunto dall’1/1/1963 al 31/12/2000 € 26,00 € 31,00 Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore preesistenti.
Art. 32 - Tredicesima mensilità
1. A tutto il personale dipendente viene corrisposta entro il 16 dicembre una tredicesima mensilità pari alla retribuzione in atto nel mese di dicembre, esclusi gli assegni familiari. 2. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, vanno cor-risposti tanti dodicesimi dell'ultima mensilità percepita pari ai mesi di servizio prestati. 3. Le frazioni di mese vengono prese in considerazione solo se superiori a 15 giorni ed in tal caso equiparate ad un mese intero. 4. Nel caso di variazione dell'orario di lavoro in più/in meno nel corso dell'anno solare, la tredicesima sarà ottenuta moltiplicando la media ponderale delle ore di lavoro medie men-sili per la retribuzione oraria in atto nel mese di dicembre o al momento della cessazione del rapporto.
Art. 33 - Servizio fuori sede
1. Il personale impegnato nell'accompagnamento e nella vigilanza fuori sede di lavoro (per gite di istruzione, settimane bianche, ritiri, trasferimenti a sedi estive o invernali, colonie, scambi culturali con l’estero ecc.) ha diritto alla normale retribuzione e al rimborso delle spese imputabili allo svolgimento della prestazione, ivi comprese le spese di vitto e alloggio qualora non previste. 2. Allo stesso personale, impegnato per più giorni, verrà inoltre riconosciuta una indennità di 40,00 euro lordi al giorno. 3. Per visite didattiche di una sola giornata si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 47, punto 1, lettere d) e g).
Art. 34 - Indennità di funzione
1. Al personale docente con incarico temporaneo di vice - coordinamento o di vice presidenza viene riconosciuta una indennità mensile pari alla quota oraria globale lorda del livello di appartenenza per ogni ora effettivamente prestata oltre il normale orario indi-viduale. 2. L’indennità di cui al comma precedente sarà anche corrisposta alle varie figure di sistema previste dalla normativa scolastica e dall’attuazione del P.O.F., fatto salvo quanto previsto dall’art. 47 ai PUNTI 1 e 2.
Art. 35 - Progressione orizzontale di carriera
1. E’ prevista una progressione economica orizzontale che si realizza mediante la pre-visione, dopo il trattamento iniziale, di successivi incrementi economici. Le parti, entro sei mesi dalla firma del presente CCNL, si incontreranno al fine di definirne i criteri ap-plicativi.
V - MANSIONI E QUALIFICHE
Art. 36 – Classificazione
Tutto il personale dipendente è inquadrato in tre aree funzionali - professionali:
AREA PRIMA: SERVIZI AMMINISTRATIVI TECNICI EDAUSILIARI (ATA)
1. In questa area rientrano i dipendenti inquadrati nei livelli primo, secondo, terzo, quarto e quinto, adibiti ai servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari.
LIVELLO I
1. Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connesse alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività che richiedono una preparazione professionale non specialistica. 2. Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:
- addetti alle pulizie; - bidelli; - personale di fatica; - manovali comuni; - lavoranti di cucina; - addetti alle mense; - fattorini; - portieri; - personale di custodia; - addetti alla manutenzione ordinaria della Casa e del giardino; - accompagnatori su bus.
LIVELLO II
1. Vi sono inquadrati i lavoratori che effettuano prestazioni comportanti attività operative con utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune, per le quali necessitano conoscenze pratiche. 2. Essi eseguono, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connesse alla corretta esecuzione del proprio lavoro, una attività lavorativa caratterizzata da funzioni ben definite che richiedono una preparazione professionale specifica. 3. Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:
- tecnici alle caldaie; - autisti di bus; - portieri centralinisti; - bagnini; - addetti alla manutenzione degli impianti; - falegnami; - meccanici; - cuochi; - guardarobieri al convitto; - camerieri specializzati; - infermieri patentati.
LIVELLO III
1. Esegue, nell'ambito di istruzioni ricevute, attività lavorativa che richiede preparazione professionale specialistica, adeguate conoscenze e capacità di utilizzo di strumenti anche complessi, caratterizzata da autonomia di esecuzione del lavoro con margini valutativi nell'applicazione delle procedure. 2. Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:
LIVELLO IV
1. Vi sono inquadrati i lavoratori che, nell'ambito delle direttive di massima ricevute, hanno compiti caratterizzati da autonomia e responsabilità. 2. Esegue attività lavorativa complessa, che richiede specifica preparazione professionale o conoscenza delle procedure amministrativo - contabili e tecniche. 3. Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:
LIVELLO V
1. Rientra in questo livello funzionale la seguente figura professionale:
AREA SECONDA: SERVIZI FORMATIVI ED EDUCATIVI
In questa area rientrano i dipendenti inquadrati nei livelli secondo, terzo, quarto e quinto con funzioni formative e di docenza.
LIVELLO II
1. Rientrano in questo livello le figure professionali comunque di supporto alla docenza:
LIVELLO III
1. Esegue mansioni complesse e articolate, che richiedono una presenza o compresenza in aula e/o laboratorio, per l'espletamento di attività educative - formative in genere comprese quelle del personale che nelle strutture convittuali curi la formazione degli ospiti nelle ore extra - curriculari. 2. Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:
LIVELLO IV
1. Esegue mansione con funzione docente e tecnica, atta a promuovere lo sviluppo della cultura e della personalità del discente in età evolutiva o a recuperare gli svantaggi psico-fisici. 2. Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:
LIVELLO V
1. E' inquadrato il personale che, nel rispetto della libertà d'insegnamento, sia addetto allo svolgimento dei compiti connessi ai processi evolutivi di istruzione. 2. Sono parte integrante della funzione docente la progettazione e la programmazione di-dattica e curriculare, l'attività di studio e ricerca per il continuo adeguamento delle me-todologie e alla promozione professionale e culturale dell'allievo. 3. Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:
AREA TERZA: SERVIZI DIRETTIVI
LIVELLO VI
La funzione direttiva
1. La funzione direttiva richiede particolare preparazione, capacità e responsabilità professionale. Tale funzione è caratterizzata da piena autonomia nell'ambito delle scelte e delle direttive di carattere generale impartite dal titolare, o dal legale rappresentante, o dal Consiglio di Amministrazione della società che gestisce l'attività scolastico - formativa. Nell'osservanza delle leggi e delle disposizioni nazionali e nel rispetto della libertà di insegnamento, tale ruolo comporta la direzione ed il coordinamento dell'attività didattica, del controllo e della verifica del complesso delle attività svolte nell'ambito del plesso scolastico - formativo. 2. Rientrano nel livello funzionale VI le seguenti figure professionali:
Art. 37 - Trasferimento di Istituzioni scolastiche
1. Nei casi in cui si configuri l’ipotesi di trasferimento di Istituzioni scolastiche, in-dipendentemente dal mezzo tecnico e giuridico operato in concreto, si applicano le norme previste della legge n. 428 del 1990 e dal D.Lvo 2 febbraio 2001, n. 18.
Art. 38 - Mutamenti di qualifica
1. Nel caso in cui il personale sia incaricato di funzioni pertinenti ad un livello superiore per almeno 6 giorni consecutivi, sarà dovuta la retribuzione corrispondente alle funzioni su-periori per l'intera durata del periodo; ciò peraltro non modifica i termini del rapporto di lavoro. 2. Quando il periodo superi i tre mesi anche frazionati in un anno, il dipendente ha diritto, a tutti gli effetti, al superiore livello che le mansioni cui è stato assegnato comportano. 3. Nei passaggi di qualifica il beneficio da attribuire al lavoratore consiste nella differenza tra il livello economico della qualifica di accesso ed il livello economico della qualifica di provenienza nelle voci di paga - base e contingenza. 4. Il salario di anzianità sarà pari in proporzione a quanto maturato nel livello di pro-venienza e a quanto maturato nel nuovo livello di appartenenza. 5. Ove il mutamento di mansione affidata al dipendente sia stato determinato da so-stituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto, non comporterà promozione, anche nel caso di superamento del limite sopra indicato, ma solo la differenza di retribuzione per il periodo di sostituzione.
Art. 39 - Mansioni promiscue
1. Quando il dipendente non docente sia addetto a mansioni promiscue, la retribuzione sarà quella del livello corrispondente alla mansione superiore espletata e di quest'ultima gli verrà pure attribuita la qualifica, sempre che questa sia prevalente rispetto all'orario espletato, e fermo restando l'obbligo di svolgere tutte le mansioni affidategli. 2. Nel caso di mansioni dello stesso livello riguardanti sia la docenza che la non docenza viene considerata prevalente la funzione docente e a questa ci si riferisce per l'orario e la retribuzione secondo gli artt. 47 e 28.5. 3. Quando per il completamento di orario le mansioni riguardano sia la docenza che la non docenza di livelli diversi, la retribuzione sarà data dalla somma delle ore proporzionalmente svolte nei diversi livelli. 4. La retribuzione del docente che esplichi la stessa mansione in livelli diversi sarà quella del livello superiore sempre che l'orario svolto in questo livello sia prevalente rispetto all'orario espletato. 5. In caso diverso, la retribuzione sarà data dalla somma delle ore proporzionalmente svolte nei diversi livelli.
Art. 40 - Composizione delle sezioni
1. Le sezioni di Scuola materna saranno costituite con un numero massimo di 25 (ven-ticinque alunni) con la possibilità, in presenza di monosezioni e di particolari esigenze organizzative, di un incremento pari al 25% di alunni in più. 2. In presenza di alunni portatori di handicap, la sezione non può superare il numero mas-simo di 20 alunni e deve essere prevista la presenza di un insegnante di sostegno che può essere assunto anche a tempo parziale.
Art. 41 - Attività integrative e parascolastiche
1. Per le attività integrative, di durata definita e predeterminata nel tempo, anche non avente carattere straordinario o occasionale, potranno essere assunti dipendenti con contratto a termine, secondo quanto previsto dall’art. 23 "contratto a termine", parte seconda, del presente CCNL. 2. L'orario di lavoro sarà determinato all'atto dell'assunzione o dell'attribuzione dell'inca-rico. 3. Per quanto riguarda la retribuzione, si fa riferimento a quella prevista per i docenti laureati (5° livello) nel caso di attività che richiedono il possesso del diploma di laurea. Nel caso di svolgimento di attività promiscue, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 39. 4. Le ore assegnate per il doposcuola, anche se a completamento dell'orario scolastico, non possono costituire motivo di rivendicazione qualora l'attività stessa del doposcuola venisse meno.
Art. 42 - Commissione Esami
1. Ai componenti delle commissioni di esame, con esclusione delle Scuole elementari paritarie e dell’esame finale di Stato (ex esame di maturità), spetta il compenso giornaliero di euro 26,00 lordi, per ogni giorno di presenza.
Art. 43 - Supplenza personale docente
1. Nell'ipotesi di personale docente che si assenti per uno dei casi previsti dal presente Contratto, la supplenza, prima di ricorrere a nuove assunzioni, dovrà essere proposta, con contratto a termine, prima al personale già in servizio con orario parziale, compatibilmente con l'orario delle lezioni, seguendo il criterio previsto dall'art. 49 per il completamento d'orario. 2. Resta inteso che nel caso di sostituzione, il termine del rapporto coincide con la so-spensione estiva dell'attività didattica quando questa fosse precedente al rientro del titolare. 3. Le misure di retribuzione contemplate nel presente Contratto si applicano anche nei confronti degli insegnanti assunti per supplire il personale assente, nei limiti del servizio prestato. 4. Anche ai supplenti secondo la quota parte, vengono corrisposte la 13.ma mensilità, il T.F.R. ed i giorni di ferie maturati. 5. La supplenza affidata al personale già in servizio ma a tempo parziale è considerata lavoro aggiuntivo a tempo determinato con trattamento economico pari a quello delle ore normali fino al completamento di orario. Le eventuali ore eccedenti si retribuiscono con la quota oraria globale in atto.
Art. 44 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile
1. La quota giornaliera viene determinata dividendo la retribuzione globale in godimento per 26. 2. La quota oraria mensile viene determinata come segue:
- per i dipendenti a 38 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 164 - per i dipendenti a 37 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 160 - per i dipendenti a 34 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 147 - per i dipendenti a 32 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 139 - per i dipendenti a 31 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 134 - per i dipendenti a 30 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 130 - per i dipendenti a 24 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 104 - per i dipendenti a 22 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 95 - per i dipendenti a 18 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 78
Art. 45 – Prospetto–paga
1. In applicazione di quanto disposto dalla L. 5 gennaio 1953, n. 4, la retribuzione deve risultare da apposito prospetto - paga, nel quale dovranno essere specificati le generalità del lavoratore, il livello di inquadramento, il periodo di lavoro cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli eventuali altri elementi che concorrono a formare la somma erogata nonché tutte le ritenute effettuate. 2. Il prospetto-paga, da consegnare ai dipendenti contestualmente alla retribuzione, deve recare il timbro dell'Istituto.
Art. 46 - Trattamento previdenziale
1. Il trattamento previdenziale è attuato con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia. 2. In applicazione a quanto previsto dall’art. 7 bis DPR 600/73, dal DM 27 ottobre 1997 e dal DM 22 dicembre 1998, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore copia della cosiddetta certificazione unica (CUD). 3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione (dichiarazione sostitutiva del CUD) deve essere richiesta dal dipendente e consegnata dal datore di lavoro entro 12 giorni dalla richiesta.
VI - ORARIO DI LAVORO
Art. 47 - Orario di lavoro
1. L'orario di lavoro del personale dipendente è il seguente:
1° livello: 38 ore settimanali.
2° livello: 38 ore settimanali 32 ore settimanali per i modelli viventi.
3° livello: 38 ore settimanali 30 ore settimanali per gli assistenti di vigilanza al doposcuola, istruttori di attività para-scolastiche anche sportive 24 ore settimanali di docenza per i lettori di lingua madre in compresenza con il docente.
4° livello: 38 ore settimanali per assistenti sociali, sanitari, puericultrici, fisioterapisti, logoterapisti, economi, segretari, periti informatici 37 ore per educatrici di asilo nido e micronido 31 ore settimanali di insegnamento per i docenti di scuola materna e per gli insegnanti di sostegno 24 ore settimanali di insegnamento per i docenti di scuola elementare e per quelli di so-stegno della scuola elementare 18 ore settimanali di insegnamento per i docenti di steno - dattilo e tecnico – pratici.
5° livello: 38 ore settimanali per psicologi, psicoterapeuti, responsabili CED 22 ore settimanali per i docenti in corsi liberi e d'istruzione professionale 18 ore settimanali di insegnamento per i docenti e per gli insegnanti di sostegno.
6° livello: 38 ore settimanali, comprese quelle di docenza che, in Istituti con un numero di classi fino a 9, non potranno essere superiori a ore 9 settimanali.
2. I dipendenti inquadrati ai livelli I, II, III, IV e V a 37 e 38 ore settimanali usufruiscono di 26 ore annuali di permesso retribuito. 3. I suddetti permessi sono riproporzionati in caso di orario part-time e ridotto. 4. Un'ora curriculare d'insegnamento, intesa come unità didattica, corrisponde ad un'ora di lavoro, ovvero ad un 18.mo, un 24.mo, un 31.mo dell'orario contrattuale di riferimento rispettivamente per i docenti di IV e V livello. 5. Il personale potrà essere assunto anche con un orario inferiore a quello contrattuale. In tal caso la retribuzione in ogni suo elemento risulterà proporzionale alle ore assegnate. 6. La presenza del personale docente nell'intervallo delle lezioni è definita dal Regolamento d'Istituto. 7. Quando in relazione ai programmi ministeriali le ore di insegnamento variano da un anno all'altro per lo stesso ciclo di studi, il docente potrà optare per la riduzione di orario e di retribuzione oppure per il mantenimento delle ore e della relativa retribuzione restando a disposizione dell'Istituto per eventuali sostituzioni e in attività formative in ore stabilite nell’orario settimanale individuale. 8. A tutti i docenti, le ore assegnate fino alla 18.ma non possono essere diminuite nel periodo di validità del presente CCNL salvo quanto previsto dagli artt. 72 e 73. 9. Le ore oltre la 18.ma nei limiti della 24.ma, assegnate ai docenti del 5° livello an-teriormente all'inizio dell'anno scolastico 1984/85, non possono essere diminuite nel periodo di validità del presente CCNL, salvo quanto previsto dagli artt. 72 e 73. 10. Le ore in esubero, al di fuori dei limiti posti dal comma precedente, possono subire variazioni da un anno scolastico all'altro e vengono retribuite con la quota oraria globale in atto. 11. Prima di assegnare ore in esubero all'orario contrattuale, previsto al primo comma del presente articolo, deve essere completato l'orario di lavoro del personale ad orario ridotto nel rispetto dell'unità didattica e/o funzionale.
A - personale docente
12. Oltre alle ore di insegnamento e alle attività strettamente collegate, come da art. 28.3, il personale docente, in un piano programmato dal collegio dei docenti, è impegnato in attività accessorie connesse con il funzionamento della scuola per un massimo di:
PUNTO 1 - 100 ore annue che possono essere richieste per:
Scuola materna ed elementare:
Scuola secondaria di primo e secondo grado:
13. Dette ore sono proporzionalmente ridotte per i docenti che hanno un orario individuale di lavoro part-time o a tempo inferiore all’orario contrattuale settimanale; tale ripropor-zionamento non può essere inferiore a 30 ore annue. 14. Le ore dedicate alle attività di cui al presente PUNTO 1 rientrano nella retribuzione di cui all’art. 28.3 del presente CCNL nel numero massimo previsto per ogni docente. 15. Le ore eccedenti il numero massimo previsto per ogni docente saranno retribuite in una unica soluzione, calcolate secondo l’art. 44, con la retribuzione del mese di giugno.
PUNTO 2 - 70 ore annue che possono essere richieste per:
16. Il personale docente, in mancanza di programmazione del collegio dei docenti e/o del consiglio di classe, può richiedere all’Istituto di svolgere le 70 ore annue in attività proprie della funzione e del livello. 17. Le ore di cui al presente PUNTO 2 sono ridotte a 25 ore annue per orari fino ad 1/3 del-l’orario settimanale contrattuale e sono ridotte a 50 ore annue per orari fino a 2/3 dell’orario settimanale contrattuale. 18. Le ore di cui al presente PUNTO 2 e al precedente comma vanno recuperate con 26 giorni lavorativi di ferie estive aggiuntive, riproporzionati in base alle ore effettivamente svolte. 19. Nel caso in cui il docente, per esigenze tecnico-organizzative o per malattia o maternità non possa recuperare le suddette ore, queste saranno liquidate con la retribuzione del mese di agosto, calcolate sulla base di quanto previsto dall’art. 44. 20. Il docente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto abbia termine prima della sospensione estiva delle lezioni, non è tenuto a svolgere le ore di cui al presente PUNTO 2. 21. Le ore per partecipazione ai corsi di aggiornamento, professionale e didattico, promossi dalla Scuola durante i periodi di attività didattica fuori del normale orario di lavoro, per un massimo di 40 ore annue, distribuite in non più di 10 giorni annui, possono essere recu-perate secondo le seguenti modalità:
22. La partecipazione ai suddetti corsi di aggiornamento dovrà essere resa compatibile con i vincoli previsti ai docenti a part-time. 23. Motivate esigenze organizzative e didattiche possono richiedere variazioni di incarichi di insegnamento nell'ambito dell'orario di lavoro di ciascun docente. Le variazioni delle materie, classi o sezioni devono avvenire nell'ambito della Scuola media inferiore o su-periore e del titolo abilitante e devono essere comunicate dalla Presidenza dell'Istituto di norma entro il mese di luglio. 24. In assenza di programmazione didattica ad inizio anno scolastico, il personale docente che non ha utilizzato il pacchetto orario di 70 ore annue di cui al presente articolo, durante il periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie, potrà essere impegnato, per un tempo non eccedente il proprio orario settimanale, in attività didattiche, di programmazione e di ag-giornamento, nel rispetto della professionalità e qualifica per cui è avvenuta l'assunzione. Tali attività vanno programmate, a livello annuale, dal collegio docenti. 25. Ferme restando le attuali differenze normative e retributive, si riconosce l'unicità della funzione docente. In presenza di leggi al riguardo le parti si incontreranno per adeguare ad esse la presente normativa. 26. La distribuzione dell'orario di lavoro per il personale non docente, solo nel caso di necessità di introdurre regimi di orario particolari (turni) viene stabilita dalla direzione dell'Istituto in ambito di contrattazione decentrata in accordo con le RSI/RSU. 27. Il personale non docente, nel periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie e durante la sospensione dell'attività scolastica, potrà essere impegnato secondo le esigenze dell'Istituto nel rispetto della propria professionalità. 28. Il sabato, indipendentemente dalla distribuzione dell'orario settimanale, è sempre con-siderato giorno lavorativo. 29. Qualora intervenissero modifiche strutturali dell'orario di lavoro nell'arco di vigenza del presente CCNL le parti si incontreranno per l'adeguamento alle nuove normative.
NORMA TRANSITORIA
Gli economi, i segretari, gli aiuto economi, gli aiuto segretari e gli altri addetti agli uffici amministrativi in forza alla data dell'1/10/1981, manterranno un orario settimanale di 34 ore. In alternativa, potranno adeguarsi al nuovo orario contrattuale (38 ore) previo accordo con il Gestore dell'Istituto. In tal caso, le 4 ore eccedenti l'orario precedentemente in atto ver-ranno retribuite nella misura di 4/34.mi della retribuzione mensile lorda.
Art. 48 - Autonomia didattica
1. Le norme del presente articolo si applicano, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59" senza che ciò possa comportare diminuzione dell’orario individuale di lavoro di ciascun dipendente di cui all’art. 47.2. In particolare attraverso il piano dell'offerta
formativa, l'autonomia costruisce le con-dizioni giuridiche,
organizzative, professionali e di relazione per rendere flessibile
l'attività educativa e per migliorarne così l'efficacia.
4. La regolamentazione didattica di quanto sopra è proposta dal consiglio di classe ed approvata e programmata dal collegio dei docenti in un piano formativo coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed indirizzi di studi, determinati a livello nazionale, secondo le seguenti modalità:
5. Il docente chiamato alla modularità e/o interessato dalla riduzione della durata oraria dell’unità di insegnamento di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, ha diritto ad una riduzione delle ore di cui al PUNTO 2 del precedente art. 47 (cosiddette 70 ore), pari al doppio della percentuale di riduzione applicata, fermo restando il diritto a 26 giorni lavorativi di ferie estive aggiuntive. 6. Al docente con rapporto di lavoro part-time o ad orario ridotto non potrà essere richiesto quanto previsto dalla lettera b) del precedente comma 4, salvo suo esplicito consenso.
Art. 49 - Completamento orario
1. I docenti a tempo indeterminato che avessero un orario inferiore a quello contrattuale hanno diritto per le stesse materie e per quelle rientranti nel titolo di studio, fatta salva l’unità didattica e funzionale, al completamento del loro orario prima che si proceda a nuo-ve assunzioni anche a tempo parziale. 2. Tale priorità, nel caso di più insegnanti della stessa materia, terrà conto del titolo abilitante specifico, dell’anzianità di servizio e dei maggiori carichi di famiglia. 3. Il completamento di orario si applica anche al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ad orario parziale (nel rispetto di quanto al punto 2, art. 5 del D.Lvo 25 febbraio 2000, n. 61) qualora l’orario disponibile non sia coincidente con l’orario di servizio prestato.
Art. 50 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
1. Il lavoro notturno è quello effettuato dopo le ore 22 e fino alle 6 antimeridiane ed è retribuito con la maggiorazione della quota oraria lorda del 15% dello stipendio minimo tabellare, compresa l'indennità di contingenza. 2. E' considerato festivo il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni delle festività infrasettimanali: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25/26 dicembre, Santo Patrono. 3. Il lavoro prestato nei suddetti giorni viene retribuito con un 26.mo della retribuzione globale. 4. Ai lavoratori turnisti verrà corrisposta la maggiorazione per lavoro festivo con riposo compensativo nella misura del 15%. 5. Il personale di segreteria dei centri culturali che durante convegni e manifestazioni fosse disponibile per un numero di ore eccedenti il normale orario previo accordo fra le parti potrà:
6. E' considerato lavoro straordinario, quello prestato oltre il limite dell'orario contrattuale settimanale di lavoro, salvo i casi previsti dal presente Contratto. 7. Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, a svolgere lavoro straordinario richiesto nel limite massimo di 120 ore annue. Di norma, il personale sarà avvisato con un giorno di anticipo. 8. Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia autorizzato dalla Direzione. 9. Ciascuna ora di lavoro straordinario verrà compensata con una quota oraria della retribuzione lorda maggiorata delle seguenti percentuali:
10. Le percentuali superiori assorbono le inferiori.
Art. 51 - Riposo settimanale
1. Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidenti con la domenica, salvo esigenze di servizio nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno della settimana successiva.
Art. 52 - Vitto e alloggio
1. La Direzione può concedere, con facoltà di revoca, salvo preavviso di due mesi, vitto e/o alloggio al personale che lo richieda per iscritto. Detto servizio verrà pagato a parte dagli interessati. 2. Il tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo con gli alunni, effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione, è considerato orario di lavoro e il pasto è gratuito.
Art. 53 - Ferie
1. I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie con corresponsione della normale retribuzione, pari a 33 giorni lavorativi per ciascun anno, comprensivi delle festività soppresse. 2. La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, pertanto qualora fosse lavorata, o va recuperata con una giornata di permesso retribuito, anche in aggiunta alle ferie estive o, retribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile. 3. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. 4. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati. 5. Le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. 6. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana, quale sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi. 7. Eventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo di ferie aggiuntive. 8. L'utilizzo del periodo di ferie è interrotto in caso di ricovero ospedaliero o malattia documentata. 9. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso. 10. Le ferie sono irrinunciabili. 11. Il periodo di ferie ha carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi. E' ammesso, comunque, il godimento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal dipendente. 12. Per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze del-l'Istituto, le ferie saranno godute: Per i docenti: a) durante la sospensione estiva delle lezioni b) anche in altri periodi di sospensione delle lezioni nei casi di: - prolungata malattia estiva; - assenza per maternità nel periodo estivo; - supplenze che comprendano periodi di inattività didattica.
Per i non docenti: durante la sospensione delle lezioni sia estive che invernali. Nel periodo estivo le ferie non dovranno essere inferiori ai 2/3 dei giorni spettanti.
Le ferie potranno essere godute entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di maturazione. Il calendario delle ferie per i lavoratori non docenti sarà definito dalla Direzione in accordo con la RSI/RSU nell'ambito della contrattazione decentrata di norma entro il mese di aprile di ogni anno.
Art. 54 - Permessi retribuiti
1. Il dipendente può usufruire nell'anno fino ad un massimo di dieci giorni di permessi retribuiti di cui:
2. Le giornate di cui al punto 1) sono usufruibili in unica soluzione solo in casi molto gravi. Per fruire di tali permessi il dipendente deve farne richiesta scritta alla Direzione del-l’Istituto. In caso di massima urgenza è sufficiente la richiesta orale. 3. Sono ammessi inoltre alla retribuzione i giorni impegnati per documentata partecipazione ad esami di cui all'art. 10 della legge 300/70 e a concorsi pubblici, inerenti la mansione svolta, limitatamente alla giornata in cui si svolge la prova. 4. Nel caso che la sede d'esami disti oltre 200 Km dalla sede di lavoro verrà retribuita anche la giornata che precede e quella che segue. 5. In caso di assistenza a familiari portatori di handicap, si fa riferimento alla L.104/92 e circolari applicative.
Art. 55 - Permessi brevi e recupero ritardo
1. Sono concessi brevi permessi retribuiti per un massimo di 10 ore per anno scolastico, anche cumulabili, in caso di:
2. Sono inoltre concessi permessi brevi retribuiti per un massimo di 15 ore per anno scolastico, da recuperare, di norma, entro il mese successivo anche in attività di supplenza per:
Art. 56 - Permessi non retribuiti
1. In caso di eccezionali motivi e per la partecipazione a concorsi pubblici, esclusi quelli previsti dal precedente art. 54, il lavoratore può usufruire di permessi non retribuiti nel limite di 10 giorni nell'anno con autorizzazione dell'Istituto.
Art. 57 - Permessi elettorali
1. Tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo presso seggi elettorali in occasione di qualsiasi tipo di elezione, compresi i referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. 2. I giorni festivi e la domenica, utilizzati per l’espletamento delle operazioni elettorali, sono recuperati con pari giorni di riposo compensativo dal lavoratore entro la immediata settimana successiva. In caso di mancato recupero, per esigenze tecnico-organizzative, le suddette giornate vengono retribuite. VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 58 - Assenze per malattia e infortunio
In caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il seguente trattamento:
A) Periodo di comporto
1) Mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un massimo di 6 mesi, anche a cavallo di due anni solari; nel caso di superamento dei 6 mesi il dipendente potrà richiedere un periodo di aspettativa, senza retribuzione, fino ad un massimo di 6 mesi, dietro presentazione di certificato medico. In tal caso il lavoratore dovrà presentare la ri-chiesta almeno 10 giorni prima della scadenza. Detto periodo di aspettativa non è com-putabile ad alcun effetto; 2) mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, fino ad un massimo di 12 mesi (365 gg.) nel periodo di 3 anni o meno, dovute anche ad eventi morbosi diversi. In tal caso il datore di lavoro potrà informare il lavoratore del termine del periodo di comporto. Nel computo delle assenze massime nell'arco dei 3 anni, non sono considerate le aspettative non retribuite di cui al precedente comma. Qualora l'interruzione del servizio si protragga oltre i termini indicati è facoltà dell'Istituto risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, fermo restando il diritto del dipendente al T.F.R.
B) Trattamento economico Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia e di in-fortunio, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di malattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del mese precedente la malattia per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, salvo il caso di aspettativa richiesta dal dipendente di cui al n° A - 1) del presente articolo. Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal 1° giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia o di malattia a cavallo di due anni solari i periodi vengono computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal servizio per malattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e la durata della malattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte del la-voratore il datore di lavoro ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto del-l'INPS sia di quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia. Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali, le fasce orarie di reperibilità di cui al Decreto del Ministero della Sanità dell'8 gennaio 1985 pubblicato sulla G.U. del 7 febbraio1985 sono così determinate: 10.00-12.00/17.00-19.00, sabato e domenica compresi.
Art. 59 - Congedo matrimoniale
1. Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso retribuito di 15 gg. di calendario, non frazionabili, in concomitanza con la data di celebrazione. 2. La richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata dal dipendente con almeno 10 gg. di anticipo. 3. Durante il congedo il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli effetti, con diritto alla normale retribuzione. Art. 60 - Tutela della maternità e della paternità
A – NORME DI CARATTERE GENERALE
1. A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente Contratto e stabilito nel presente articolo. 2. Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro. 3. In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria post partum. 4. Nei primi 8 anni di vita del bambino ciascun genitore, anche contemporaneamente, può usufruire dell'astensione facoltativa dal lavoro per un periodo, anche frazionato, con le seguenti modalità:
5. Per la fruizione di tale diritto, il lavoratore deve presentare apposita richiesta secondo le disposizioni INPS vigenti. 6. II diritto di astenersi dal lavoro è riconosciuto anche se l'altro genitore non ne ha diritto. La somma dei periodi fruibili dai due genitori non può superare complessivamente i 10 mesi, elevabili a 11 quando il padre beneficia di 7 mesi di astensione. 7. Durante il periodo di astensione facoltativa il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire un'indennità pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera. 8. II beneficio spetta:
9. La richiesta di astensione deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore ai 15 giorni di calendario. II datore di lavoro non può opporre rifiuto alla ri-chiesta di astensione. 10. Non può essere richiesto l’orario flessibile/potenziato di cui agli artt. 47 (70 ore) e 24 (orario supplementare), alle lavoratrici madri nel periodo di tutela previsto dalla vigente normativa.
B - RIPOSI GIORNALIERI
1. I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un’ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti. 2. In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10 legge n. 1204/71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre. 3. I riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre lavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice. 4. In caso di adozione e/o affidamento si fa riferimento alla normativa vigente. C – MALATTIA FIGLIO
1. La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire di assenze dal lavoro per malattie del bambino durante i primi tre anni di vita dello stesso, previa presentazione del relativo certificato medico. Il relativo periodo di assenza è solo computato nell'anzianità di servizio. 2. Durante la malattia del figlio in età compresa tra i tre e gli otto anni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi per ogni anno per ciascun genitore. Se il genitore richiedente ha un reddito individuale, nell’anno in cui esercita il diritto, inferiore due volte e mezzo il trattamento pensionistico, fissato annualmente dall’Inps, i permessi per malattia del figlio saranno retribuiti nella misura del 30% della retribuzione. 3. Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal punto 6 dell’art. 3 della legge n° 53/00.
D - PERMESSI PER ESAMI PRENATALI
1. Ai sensi del D.L.vo 25 novembre 1996, n° 645, le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l’orario di lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione giu-stificativa.
Art. 61 - Servizio militare
1. La chiamata alle armi per il servizio di leva, o servizio sostitutivo, come anche il richiamo alle armi, non risolvono il rapporto di lavoro che resta sospeso per tutta la durata dell'assenza. 2. Tale periodo di chiamata alle armi per il servizio di leva è computato sia ai fini della maturazione degli scatti che del salario di anzianità. 3. Terminato il servizio militare il lavoratore dipendente deve dichiarare la propria di-sponibilità entro 10 giorni dal collocamento in congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo e deve riprendere servizio entro 30 gg. In difetto, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore, il lavoratore è considerato dimissionario senza obbligo di preavviso. 4. Per il periodo di richiamo alle armi, nonostante la sospensione del rapporto, al lavoratore viene corrisposta una indennità pari alla sua ordinaria retribuzione secondo le modalità definite dalla L. 88/89, art. 24.
Art. 62 - Congedi ed eventi per cause particolari
Il lavoratore o la lavoratrice possono richiedere, ai sensi e con le modalità previste dalla L. 53/00 art. 4 comma 2 e dal D.Lvo 278 del 21 luglio 2000, un congedo per un periodo continuativo o frazionato fino a 2 anni, per gravi motivi relativi alla situazione personale della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’art. 433 c.c. anche se non con-viventi, nonché dei portatori di handicap.
Art. 63 - Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive
1. Al lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive o sindacali territoriali, regionali o nazionali viene concessa una aspettativa per la durata della carica. 2. Durante l'aspettativa non compete alcun elemento della retribuzione. 3. I dipendenti che, nelle condizioni di cui ai precedenti commi, non usufruiscono di aspettative, hanno diritto a permessi retribuiti e non retribuiti secondo quanto previsto dalle vigenti normative di legge e dal presente Contratto.
Art. 64 - Aspettativa
1. Dopo un anno di servizio l'Istituto ha facoltà di concedere al dipendente che lo richieda un periodo di aspettativa senza retribuzione fino al massimo di un anno. 2. Tale periodo, non è computabile ad alcun effetto. 3. L'Istituto risponde per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta. 4. Terminato il periodo, al lavoratore non può, comunque, essere concessa una nuova aspet-tativa se non dopo almeno 2 anni di servizio. 5. Durante il periodo dell'aspettativa il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
Art. 65 - Diritto allo studio
1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, da utilizzare in un solo anno. 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio della scuola dell’obbligo. 3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:
4. Il personale interessato ai corsi di cui al comma 2 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. 5. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. 6. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza e le modalità di esercizio di questo diritto devono essere concordate tra la rappresentanza sindacale e la Direzione/Presidenza di Istituto. 7. In sede di contrattazione decentrata regionale potranno essere definite, ove necessarie, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere ad esigenze specifiche. 8. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento all’art. 10 della legge n. 300/70 e alle disposizioni di cui alla legge n. 53/00.
VIII - NORME DISCIPLINARI
Art. 66 - Regolamento interno
1. Il Regolamento interno predisposto dall'Istituto, ove esista, deve essere portato a co-noscenza dei dipendenti all'atto dell'assunzione o al momento della successiva com-pilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione. 2. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.
Art. 67 - Provvedimenti disciplinari
1. Le infrazioni alle norme del Contratto possono essere punite secondo la gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
2. Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva con-testazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa, salvo per quanto riguarda il richiamo verbale di cui alla precedente lettera a). 3. La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale ver-rà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà, in nessun caso, essere inferiore a gg. 10 dalla data di ricezione della contestazione. 4. Il dipendente potrà farsi assistere dall'Organizzazione Sindacale a cui aderisce o con-ferisce il mandato. 5. Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata inviata entro 6 gg. dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento. 6. Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giu-stificazioni presentate dal dipendente si intendono accolte. 7. I provvedimenti disciplinari, comminati senza osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono inefficaci. 8. Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. 9. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle leggi n. 604/66 e n. 300/70.
Art. 68 - Richiamo scritto, multa e sospensione
1. Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che in via esemplificativa:
2. L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa e la so-spensione per quelle di maggior rilievo. Art. 69 - Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:
B) Licenziamento senza preavviso In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'Istituto grave nocumento mo-rale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
IX - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 70 - Risoluzione del rapporto di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve, salvo giusta causa, alla scadenza del termine. 2. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto a norma delle vigenti disposizioni di legge. 3. Per quanto riguarda i docenti, si risolve automaticamente alla fine dell'anno scolastico in cui il docente raggiungerà l'età del pensionamento di vecchiaia (65 anni). 4. Al lavoratore dipendente che abbia raggiunto l'età pensionabile e non abbia raggiunto il numero di anni richiesti per il minimo della pensione, è consentito rimanere in servizio, su richiesta, fino al raggiungimento del limite minimo e comunque non oltre il settantesimo anno di età. 5. La facoltà di cui alle leggi 903/77, 54/82, 407/90, 421/92, deve essere espressa dal lavoratore in forma scritta 6 mesi prima del compimento dell'età prevista dalle leggi suddette. Entro gli stessi termini e con la stessa forma il datore di lavoro può richiedere di prolungare il rapporto di lavoro per motivi didattici oltre il limite suddetto, ma non ne-cessariamente fino al sessantacinquesimo anno di età.
Art. 71 - Disciplina dei licenziamenti individuali
1. L'Istituto deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore. 2. Il lavoratore può chiedere, entro 15 gg. dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei 7 gg. dalla richiesta, comunicarli per iscritto. 3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti è inefficace. 4. Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta causa o giustificato motivo. 5. L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro. 6. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extra giudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'Organizzazione Sindacale firmataria del presente Accordo diretto ad impugnare il licenziamento stesso. 7. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licen-ziamento. 8. Per quanto non previsto sia per la fase di conciliazione, che per eventuali riassunzioni o risarcimento danni, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.
Art. 72 - Licenziamento per causa di forza maggiore
1. In caso di ristrutturazione dell’attività o di contrazione della popolazione scolastica, gli Istituti che procedono al licenziamento e/o alla riduzione dell'orario di lavoro seguono il seguente schema:
1. Prima di accedere alla graduatoria di cui ai successivi criteri è soggetto a riduzione di orario:
2. Non è soggetto al provvedimento di licenziamento il personale che gode di interdizione ai sensi della legge n.151/00, il personale assunto tra le categorie protette nella misura della percentuale prevista dalle norme di legge. 3. Nel caso di parità, si valuteranno i carichi familiari desumendoli dalle maggiori de-trazioni previste dai criteri della dichiarazione IRPEF e, in caso di ulteriore parità, il provvedimento sarà adottato nei riguardi di chi ha minore anzianità anagrafica. 4. Qualora in alternativa al licenziamento, al personale venga proposto il passaggio a man-sioni inferiori, ciò avverrà ai sensi e con le procedure previste dalla vigente legislazione.
1. Prima di accedere alla graduatoria di cui all'art. 74 è soggetto a riduzione d'orario o licenziamento:
2. Non è soggetto al provvedimento di licenziamento, di cui al presente articolo, il personale che gode di interdizione ai sensi della legge n. 151/00, il personale assunto tra le categorie protette nella misura della percentuale prevista dalle norme di legge. 3. Nel caso di parità, si valuteranno i carichi familiari desumendoli dalle maggiori de-trazioni previste dai criteri della dichiarazione IRPEF e, in caso di ulteriore parità, il provvedimento sarà adottato nei riguardi di chi ha minore anzianità anagrafica. 4. Qualora in alternativa al licenziamento, al personale venga proposto il passaggio a mansioni inferiori, ciò avverrà ai sensi e con le procedure previste dalla vigente legislazio-ne.
Art. 73 - Licenziamento collettivo
1. Quando in Istituti con più di 15 dipendenti, si dovesse procedere al licenziamento di almeno 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni per i motivi di cui al precedente art. 72, si applicherà la procedura di cui alla L. 223/91. 2. Gli Istituti, perciò, devono darne comunicazione preventivamente alle R.S.I./R.S.U. e OO.SS. Territoriali o Nazionali, al Ministero del Lavoro nelle sue articolazioni Provinciali e Regionali e all'AGIDAE. 3. Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, di cui al precedente com-ma, le R.S.I./R.S.U. e/o OO.SS manifesteranno con richiesta formale all'Istituto e al-l'AGIDAE la loro disponibilità per un esame congiunto in sede sindacale. 4. La procedura sindacale deve concludersi entro 45 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione del datore di lavoro. Il precedente termine è ridotto alla metà quando i lavoratori interessati sono meno di 10. 5. L'esito dell'esame congiunto deve essere comunicato dal datore di lavoro agli uffici periferici di riferimento del Ministero del Lavoro. 6. Qualora non si sia raggiunto un accordo, verrà espletato, entro 30 giorni, dall'invio della comunicazione agli uffici periferici del Ministero del Lavoro, il tentativo di conciliazione in sede amministrativa. Il termine di cui al precedente comma è ridotto a 15 giorni se i lavoratori interessati sono meno di 10. 7. A conclusione delle procedure previste ai precedenti commi, l'Istituto potrà procedere alla comunicazione di licenziamento collettivo dei lavoratori in esubero nel rispetto dei termini di preavviso e di quanto previsto dal successivo art. 77 e il lavoratore alla eventuale contestazione dello stesso.
Art. 74 - Formulazione delle graduatorie
1. In riferimento ai precedenti articoli 72 e 73, saranno formulate graduatorie d'Istituto distinte per:
2. Le graduatorie devono contenere anche l’orario di insegnamento individuale di ri-ferimento. 3. I docenti partecipano alla graduatoria per la/le materia/e che insegnano e che subiscono riduzione. 4. Ai fini dell'inclusione nelle suddette graduatorie saranno sommati, nella misura che segue, i titoli culturali e di servizio:
5. L'anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione presso l'Istituto. 6. E’ considerato "anno" ai fini dell’anzianità un periodo continuativo di almeno 180 giorni per i docenti e 250 giorni per i non docenti, ivi compresi i contratti a tempo determinato purché tra loro consecutivi e immediatamente precedenti al contratto a tempo inder-terminato. 7. Il primo anno viene calcolato in dodicesimi dalla data di assunzione. 8. Non vengono considerate frazioni fino a 15 giorni, per frazioni superiori a 15 giorni, si considera, al fine del punteggio, il mese intero. 9. Sono esclusi dal conteggio dell’anzianità i rapporti a tempo determinato in sostituzione di personale con diritto al mantenimento del posto di lavoro, salvo quanto previsto dal pre-cedente comma 6. 10. Sono esclusi dalle graduatorie:
11. Le graduatorie riguardanti il tipo di scuola soggetto a contrazione o chiusura devono essere pubblicate entro il 15 febbraio. 12. I lavoratori hanno diritto a controllare l'esattezza delle graduatorie e a presentare ricorso all'Istituto entro il 15 marzo. 13. L'Istituto ha 15 giorni dal ricevimento del ricorso del lavoratore per apportare eventuali correzioni. In caso di conflitto è competente, in prima istanza, la Commissione Paritetica Regionale. 14. Il personale educativo degli asili nido e micro nido, in analogia con i docenti, è soggetto agli stessi criteri di valutazione per la formulazione delle graduatorie.
Art. 75 - Reimpiego
1. L'Istituto, prima di procedere a nuove assunzioni, deve nell'ordine:
2. Il lavoratore conserva tale diritto anche nell'anno scolastico seguente quello del licen-ziamento. 3. Il personale riassunto con le stesse mansioni non dovrà ripetere il periodo di prova e l'anzianità decorrerà ad ogni effetto dalla data di riassunzione. 4. Per facilitare le assunzioni, l'AGIDAE informerà gli Istituti dell'elenco del personale già in servizio presso altri Istituti aderenti licenziato per ristrutturazione o contrazione della popolazione scolastica o per chiusura d'Istituto nonché di quello del personale in servizio ad orario ridotto presso altri Istituti aderenti, che abbia fatto richiesta di completamento d'ora-rio, elenchi che i gestori consulteranno.
Art. 76 - Chiusura degli Istituti
1. Qualora si presentasse la necessità di addivenire alla chiusura dell'Istituto, il gestore procederà secondo quanto previsto dai precedenti artt. 72 e 73 e dalla legge n. 223/91 e sue integrazioni e modificazioni. In questi casi il preavviso di cui all'art. 77 è di mesi 4. L'Istituto trasmetterà l'elenco del personale licenziato all'AGIDAE, che provvederà a informare gli Istituti della provincia per favorirne l'eventuale assunzione.
Art. 77 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
1. La parte che risolve il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia per dimissioni che per licenziamento deve comunicarlo per iscritto e deve dare il preavviso. Il preavviso non opera in caso di cessazione durante la prova e nel caso di giusta causa sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore. 2. La sopravvenuta malattia interrompe il preavviso che può essere completato allo scadere dell'evento o indennizzato. 3. I termini del preavviso sia in caso di licenziamento come in quello di dimissioni sono: - dipendenti del 1°, 2° e 3° livello: 1 mese - dipendenti del 4°, 5° e 6° livello: 2 mesi; il periodo è di un mese per i contratti di formazione – lavoro, apprendistato e a tempo determinato ed è portato a 4 mesi in caso di chiusura totale dell'Istituto. 4. La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l'osservanza dei suddetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione lorda che sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso calcolata ai sensi dell'art. 2121 C.C. 5. Il datore di lavoro trattiene tale indennità sulle spettanze nette dovute al lavoratore a qualsiasi titolo. 6. Il datore di lavoro può, sia in caso di licenziamento che in caso di dimissioni, dispensare il dipendente dall'effettuazione del periodo di preavviso corrispondendogli una indennità sostitutiva pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante tale periodo. In tal caso il rapporto cessa in tronco e la parte esonerata riceve l'indennità sostitutiva. 7. Durante il periodo di preavviso lavorato il dipendente avrà diritto ad un permesso re-tribuito di complessive 15 ore, riproporzionato in caso di orario parziale, per le pratiche relative alla ricerca di un'altra occupazione.
Art. 78 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
1. Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità permanente che impedisca il pieno svolgimento dell'attività stabilita contrattualmente.
Art. 79 - Decesso del lavoratore
1. In applicazione dell'art. 2122 C.C., la cessazione del rapporto di lavoro che avvenga per il decesso del dipendente dà diritto, agli aventi causa, al T.F.R. di cui all'art. 80 del presente Contratto e all'indennità di due mensilità in conformità dell'art. 2118 C.C.
Art. 80 - Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
1. In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro il lavoratore dipendente ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. 2. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5, computando per mese intero le frazioni di mese superiori a 15 gg. e non considerando quelle fino a 15 gg. La retribuzione, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. 3. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio deve essere computato nella retribuzione di cui al 2° comma, l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. 4. Il trattamento di cui al precedente 1° comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. 5. Ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente in caso di frazione di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese superiori a 15 gg. si computano come mese intero e quelle fino a 15 gg. non si con-siderano. 6. Il lavoratore dipendente, con almeno 8 anni di accantonamento, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta, e anticipo per formazione e per aspettativa nei casi previsti dalla L. 53/00. 7. Le richieste possono essere soddisfatte annualmente entro i limiti del 25% degli aventi titolo, di cui al precedente comma.
NOTA: L'indennità di anzianità fino al 31 maggio 1982 è calcolata nella misura di una mensilità più un dodicesimo della 13.ma per ogni anno di servizio. Per quanto riguarda il personale di 1° livello ed il personale operaio specializzato del 2° livello, l'anzianità maturata fino al 30 settembre 1976 viene calcolata rispettivamente nella misura di 18 e 20 giorni per ciascun anno. Per gli insegnanti, la valutazione dell'orario ai fini del calcolo della indennità di anzianità, è il risultato della media delle ore lavorate negli anni di servizio fino al 31 maggio 1982.
Art. 81 - Restituzione dei documenti di lavoro
1. Alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente da qualsiasi contestazione in atto, spettano al lavoratore dipendente i seguenti documenti:
Art. 82 - Tentativo obbligatorio di conciliazione ed arbitrato
1. In tutti i casi di controversie ai sensi degli artt. 409, 410, 412 e seguenti CPC, così come modificati e integrati dal D.Lvo 80/98, le parti dovranno esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale e/o amministrativa presso la Direzione Generale del Lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti.
Art. 83 - Rinvio alle leggi
1. Per quanto non previsto dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, valgono le disposizioni di legge in materia di lavoro.
Note a verbale
Verbale di accordo parte integrante del presente CCNL
Il giorno 23 aprile 2002 le parti:
concordano quanto segue: La legge 62/00, recante il titolo "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio", prevede al comma 5, che le Istituzioni Scolastiche riconosciute paritarie possano avvalersi nella misura massima ivi contemplata, di prestazioni volontarie ed au-tonome del personale docente, purché in possesso dei titoli scientifici e professionali. Le parti si propongono di regolamentare e garantire un livello di tutela specifica del personale docente che presta la sua opera con rapporto di prestazione autonoma, da allegare come parte integrante del CCNL AGIDAE 2002/2005. Le parti tengono conto che il ricorso a tale prestazione possa avvenire solo in presenza dei requisiti di legge, ossia debba esclusivamente riferirsi a prestazioni non subordinate. Le parti, pur ritenendo necessaria la definizione di una legislazione che preveda un quadro di diritti e di tutele per i lavoratori che svolgono una prestazione autonoma nell’ambito dell’area della docenza non curricolare, concordano sull’opportunità di disciplinare tali pre-stazioni con le modalità della collaborazione coordinata e continuativa e con la colla-borazione occasionale. Le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL, a definire un’intesa sulla disciplina e regolamentazione delle prestazioni autonome parasubordinate di cui all’Accordo del 23 aprile 2002.
Nota di rinvio In riferimento all’art. 15 – Sfera di applicazione – del presente CCNL che esclude gli Istituti universitari ecclesiastici e gli Istituti parauniversitari, le parti convengono sulla necessità di regolamentare dette Istituzioni con una contrattazione specifica, da effettuarsi entro 6 mesi dalla firma del presente Contratto, con le OO.SS. del comparto dell’Uni-versità. In via transitoria ed in attesa della nuova disciplina al personale occupato nelle citate Istituzioni sarà riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal presente Contratto.
Nota di rinvio Le parti si incontreranno, entro 30 gg. dalla firma del presente CCNL, per l’aggiornamento e la firma definitiva degli Accordi allegati e parti integranti del Contratto AGIDAE–Scuola 2002/2005.
Norme transitorie
Dichiarazione CGIL-CISL-UIL sulla costituzione delle R.S.U. Le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL- Scuola hanno raggiunto intese riguardanti la costituzione di rappresentanze sindacali su base elettiva, alle quali intendono conferire attraverso il CCNL poteri e diritti già spettanti, a norma della legislazione vigente, alle rappresentanze sindacali di Istituto. Le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL- Scuola si impegnano a emanare il relativo regolamento di attuazione entro 3 mesi dalla firma del CCNL. Le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL- Scuola sottolineano la caratteristica di tale intesa aperta all'adesione di altre Organizzazioni Sindacali che vogliano perseguire l'obiettivo che precede. L'AGIDAE si impegna a consentire la piena attuazione delle clausole e istituti previsti dal protocollo di accordo che prevede la costituzione delle R.S.U. e dunque a consentire e facilitare con idonea predisposizione di mezzi la elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria, nonché a riconoscere alle costituite R.S.U. diritti e prerogative già pertinenti alle rappresentanze sindacali dei Sindacati firmatarie del presente protocollo di accordo e di tutti quelli che ad esso vorranno aderire esplicitamente. |
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