CCNL Scuola AGIDAE 1998/2001
Siglato il 19 maggio 1999
Firmato il 1° luglio 1999
A.G.I.D.A.E.
e
CGIL Scuola, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Conf.S.A.L., SINASCA
Il presente CCNL si compone di:
I° parte : 13 titoli
II° parte: 72 articoli
III° parte : 6 allegati
Roma, via Vincenzo Bellini, 10
Il giorno 1° luglio 1999, dopo la siglatura del 19 maggio 1999, in Roma, presso la sede nazionale dellAGIDAE, in via Bellini 10, tra :
La AGIDAE Associazione Gestori di Istituti dipendenti dallautorità ecclesiastica, rappresentata dal Presidente P. Francesco Ciccimarra, Sr. M. Franca Chemel, M. Maria Bar, Fr. Barnaba Amici, Sr. Albina Bertone, Fr. Paolino Donato, Sr. Maria Annunciata Vai, P. Pierino Moreno, S.r Maria Ippolito, Fr. Pietro Montanari, Sr. Donatella Zordan, Sr. Emanuela Brambilla, Don Giovanni Mazzali, Sr Daniela Gallo, Sr. Mafalda Canevello;
e
È stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato negli Istituti aderenti allAGIDAE.
Il presente contratto si compone di tre parte tra loro inscindibili:
parte prima: il sistema delle relazioni sindacali (13 titoli);
parte seconda: la disciplina del rapporto di lavoro (72 articoli);
parte terza: allegati (6 accordi).
PARTE PRIMA
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
I - RELAZIONI SINDACALI
II - ENTE BILATERALE NAZIONALE
III - COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE O DI CONTRATTO
IV - COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE
Composizione delle controversie
V - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
VI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
VII - CONTRATTO A TERMINE
VIII- CONTRATTI A CAUSA MISTA
IX - CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO
X - TIROCINI FORMATIVI
XI LAVORO INTERINALE
XII - COSTITUZIONE R.S.U.
XIII - PARI OPPORTUNITA
Nota a Verbale
Le parti concordano che gli articoli 17, 20 relativamente al 5° comma, 25, 33, 40 e 45 hanno decorrenza a partire dal 1° settembre 1999; mentre gli articoli 59, 60, 61, 62 e 63 hanno decorrenza dalla data della firma del presente CCNL, pertanto gli effetti dei provvedimenti assunti anteriormente alla data del 1° luglio 1999 seguono la disciplina del precedente CCNL 1994/97.
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
Il presente Ccnl viene stipulato in applicazione dei principi e delle norme contenuti nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo.
Per la realizzazione degli obiettivi delineati non si può prescindere dalla attribuzione alla autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo cui le parti stesse attribuiscono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.
In coerenza con l'impostazione, le parti si danno atto in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati, degli istituti aderenti e delle rappresentanze dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni sindacali concordato è la sua puntuale osservanza ai diversi livelli. Pertanto le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del Ccnl .
Il presente Ccnl è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.
I - RELAZIONI SINDACALI
Le parti, ferme restando le proprie autonomie decisionali, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione e d'intervento propria di ciascuna Organizzazione, confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione oggetto di informazione; concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore.
L'AGIDAE conferma il proprio interesse per la salvaguardia dell'occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle Istituzioni e, perciò, uno dei primi impegni dell'Associazione.
CGIL-CISL-UIL - Scuola, SNALS e SINASCA ribadiscono, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio degli Istituti nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentono ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Pertanto, le parti, facendosi carico di orientare l'azione dei propri rappresentati e nell'intento di ricercare comportamenti coerenti, concordano di cogliere le opportunità offerte dal mercato del lavoro e nello stesso tempo offrire un contributo allo sviluppo dell'occupazione mediante il ricorso a norme introdotte dalla legislazione del lavoro riguardante i contratti di formazione - lavoro, l'apprendistato, il rapporto a tempo parziale e a tempo determinato e di intensificare nella vigenza del presente Contratto uno schema di relazioni sindacali basate sul seguente accordo che si articola in più livelli operativi: Ente bilaterale nazionale, Commissione paritetica Nazionale, Commissioni Paritetiche Regionali.
II - ENTE BILATERALE NAZIONALE
Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale religioso, le OO.SS. CGIL-CISL-UIL Scuola , SNALS e SINASCA e l'AGIDAE hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale religiosa.
Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un ente bilaterale nazionale della scuola non statale religiosa per la gestione di particolari aspetti della vita degli istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati.
In tale contesto le parti si impegnano in una azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli enti bilaterali.
L'attività dell'ente bilaterale nazionale, regolamentata da statuto e per contratto, viene articolata secondo le seguenti priorità:
2. Gestione del fondo di previdenza complementare
3. Regolamentazione e gestione del fondo degli ammortizzatori sociali
4. Formazione e qualificazione professionale
Promuovere ed eventualmente gestire, a livello centrale e locale, iniziative in materia di
formazione e qualificazione professionale degli operatori e degli utenti, anche in
collaborazione con le istituzioni dell'unione europea, con le Regioni, con le province e
gli altri enti competenti pubblici e privati.
5. Attività nei confronti delle Commissioni Paritetiche regionali:
Rappresentanza del sistema nei confronti delle istituzioni nazionali e comunitarie
nell'ambito di quanto demandato dalle parti sociali
Erogazione di servizi per la promozione e il consolidamento delle strutture bilaterali su
tutto il territorio nazionale.
III COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo preposto a garantire
il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del Contratto in materia di
classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per:
1) esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore scuola non statale religiosa, con
particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all'utilizzo dei Contratti
di Formazione - Lavoro;
2) esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti
o di singole clausole contrattuali;
3) verificare la conformità dei progetti allo schema dell'accordo nazionale relativo ai
Contratti Formazione - Lavoro come previsto ai capitoli successivi;
4) individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale
classificazione;
5) porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato:
6) concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche
strutturali della scuola e/o degli esami disposte dalle autorità scolastiche e dalla
legislazione del lavoro.
La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l'AGIDAE o presso altra sede
accettata dalle parti.
L'AGIDAE provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che
dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata dall'Associazione
A.G.I.D.A.E. o dalle Organizzazioni Sindacali facenti capo alle predette associazioni
nazionali firmatarie del presente CCNL.
La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla
presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni
successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire
ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'argomento.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti
interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
In pendenza di procedure presso la Commissione, le OO.SS. e le parti interessate non
potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legale.
IV - COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE
La Commissione paritetica Regionale costituisce l'organo preposto a garantire :
1) il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;
2) l'attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;
3) la composizione delle controversie;
In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della
Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:
- l'organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione sindacale
firmataria del presente accordo e dall'AGIDAE;
- l'organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da
un membro delle OO.SS. e dall'AGIDAE.
Compiti della Commissione Paritetica Regionale:
1) verificare l'esatta applicazione dell'art.17 del CCNL e perciò delle assunzioni di
personale docente a tempo determinato;
2) esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed in particolare lapplicazione
delle leggi n. 428/90 e n. 223/91 e delle relative procedure ;
3) verificare, in caso di conflitto, l'esattezza delle graduatorie di Istituto in
applicazione degli artt
.. e del CCNL.
La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per contrattazione decentrata di cui all'art. 5 del presente CCNL.
Composizione delle controversie
Per tutte le controversie individuali, plurime e collettive relative all'applicazione
del presente Contratto riguardanti rapporti di lavoro negli Istituti compresi nella sfera
di applicazione del presente CCNL, è previsto il tentativo di conciliazione in sede
sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al presente accordo, da esperirsi presso
l'A.G.I.D.A.E. con l'assistenza:
1) per i datori di lavoro, della stessa A.G.I.D.A.E., attraverso i suoi rappresentanti;
2) per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati Nazionali
Scuola CGIL-CISL-UIL , dello SNALS e del SINASCA.
La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo
di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia
conferito mandato.
L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta
denunciare la controversia all'A.G.I.D.A.E. I verbali di conciliazione o di mancato
accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai
rappresentanti delle rispettive associazioni.
Due copie del verbale saranno inviate dalle OO.SS. all'Ufficio del Lavoro competente per
territorio - e una copia all'AGIDAE - per gli effetti dell'art. 411, 3° comma, e art. 412
c.p.c. e art. 2113 c.c. come modificati dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, e di ogni altra
norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro, ivi compreso il D.Lvo n.
80/98.
V - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
La contrattazione decentrata deve riguardare materie e istituti diversi e non
ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.
Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai
risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti aventi come
obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli
aumenti retributivi del CCNL nonché ai risultati legati all'andamento economico
dell'Istituto.
VI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene
e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso la applicazione di soluzioni condivise
ed attuabili. Pertanto in tutti i casi di insorgenza di controversie relative alla
applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e
formazione previsti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le parti interessate
(il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire
l'organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione
concordata.
Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del Rls, gli organismi paritetici, la
formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le
modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione
interna si fa espresso rinvio alle previsioni degli Accordi Nazionali dell'11 aprile 1997
e dell'8 ottobre 1997 allegati e parte integranti del presente CCNL.
VII - CONTRATTO A TERMINE
La grave crisi occupazionale che si è manifestata in questi ultimi anni negli
Istituti non statali, impegna le parti ad individuare, nell'obiettivo di favorire
l'occupazione, ipotesi per le quali è consentita l'assunzione con contratto a termine di
durata non superiore a 12 mesi ai sensi dell'art. 23 della L. 56 del 28/2/87.
Le parti, nell'art. 17 dell'articolato contrattuale, hanno individuato le fattispecie per
le quali in aggiunta a quanto previsto dalla L. 230/62 è consentita la stipula di
contratti a termine.
Le parti convengono che, a livello territoriale, le Commissioni Paritetiche Regionali sono
competenti a verificare la corretta applicazione dell'art. 17.
VIII CONTRATTI A CAUSA MISTA
I recenti interventi legislativi in merito alla ridefinizione degli istituti
contrattuali dell'apprendistato e del contratto di formazione e lavoro e i relativi
decreti attuativi trovano le parti favorevoli ad un utilizzo degli stessi in funzione di
rilancio dell'occupazione nel settore della scuola non statale religiosa. La
regolamentazione dei detti istituti contrattuali è rimessa agli accordi specifici,
allegati e parti integranti del presente CCNL.
IX - CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO
Le parti ribadiscono la convinzione che il settore debba costituire sistema governato
sia dalle norme contrattuali che dalle vigenti normative di legge.
A tal fine individuano nei contratti di riallineamneto, di cui all'Accordo nazionale del
14 ottobre 1997, allegato e parte integrante del presente CCNL, lo strumento più idoneo
per adeguare le retribuzioni e le normative contrattuali in quegli Istituti che intendano
aderire al presente CCNL.
X - TIROCINI FORMATIVI
Qualora se ne riscontri l'opportunità, con separati accordi collettivi le parti
firmatarie del presente contratto potranno disciplinare l'applicazione agli istituti di
innovazioni legislative finalizzate all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro,
quali, ad esempio, tirocini formativi e di orientamento, stages, borse di lavoro.
XI - LAVORO INTERINALE
Al fine di favorire loccupazione nel settore della scuola non statale è
consentita agli istituti la stipulazione di contratti di fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo secondo quanto stabilito dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal
presente CCNL.
XII - COSTITUZIONE R.S.U.
Le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL- Scuola hanno raggiunto intese riguardanti
la costituzione di rappresentanze sindacali su base elettiva, alle quali intendono
conferire attraverso il CCNL poteri e diritti già spettanti, a norma della legislazione
vigente, alle rappresentanze sindacali di Istituto.
Le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL- Scuola si impegnano a emanare il relativo
regolamento di attuazione entro 3 mesi dalla firma del CCNL.
Le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL- Scuola Le suddette Organizzazioni sottolineano
la caratteristica di tale intesa aperta all'adesione di altre Organizzazioni Sindacali che
vogliano perseguire l'obiettivo che precede.
L'AGIDAE si impegna, a consentire la piena attuazione delle clausole e istituti previsti
dal protocollo di accordo che prevede la costituzione delle R.S.U. e dunque a consentire e
facilitare con idonea predisposizione di mezzi la elezione della rappresentanza sindacale
unitaria, nonché a riconoscere alle costituite R.S.U. diritti e prerogative già
pertinenti alle rappresentanze sindacali dei sindacati firmatari del presente protocollo
di accordo e di tutti quelli che ad esso vorranno aderire esplicitamente.
XIII - PARI OPPORTUNITA
In attuazione delle leggi nazionali e tenendo conto delle proposte formulate dai
comitati per le pari opportunità, vanno attivate le misure per favorire effettive pari
opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto
anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento
a:
In allegato e parti integranti del presente CCNL:
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
I - SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Sfera di applicazione del Contratto
Il personale contemplato e tutelato dal presente contratto è il personale direttivo,
docente e non docente dipendente dagli Istituti esercitanti attività educative, di
istruzione e dipendenti dall'autorità ecclesiastica, o comunque aderenti
all'AGIDAE, in Italia e allEstero.
Le Istituzioni esercenti attività educative e di istruzione sono:
- asili nido
- scuola materna e micro-nido
- scuola primaria
- scuola secondaria di ogni ordine e grado
- scuole interpreti e traduttori
- scuole speciali per minori
- corsi di doposcuola
- centri sportivi ludici e culturali giovanili collegati ad istituti scolastici
Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali convitti e
studentati, è compresa nello stesso titolo.
Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre Istituzioni scolastiche
qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto
individuale di lavoro.
La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al personale a tempo
indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a
tempo determinato.
Dichiarazione congiunta delle parti
In riferimento allart. 1 Sfera di applicazione del presente
accordo che esclude gli Istituti universitari ecclesiastici e gli Istituti
parauniversitari, le parti convengono sulla necessità di regolamentare dette istituzioni
con una contrattazione specifica, da effettuarsi entro 6 mesi dalla firma del presente
contratto, con le OO.SS. del comparto dellUniversità.
In via transitoria ed in attesa della nuova disciplina al personale occupato nelle citate
istituzioni sarà riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal presente
contratto.
Art. 2 - Decorrenza e durata
Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 1998 e ha durata biennale per le materie
retributive, durata quadriennale per le materie normative. Le rispettive scadenze,
retributive e normative, sono fissate al 31/12/1999 - 31/12/2001.
Qualora si verifichi rispettivamente per il I° e II° biennio economico un periodo di
vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del contratto, ai lavoratori
destinatari dello stesso verrà corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dalla
data di presentazione della piattaforma, ove successiva, un incremento provvisorio delle
retribuzioni.
In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del
negoziato sarà costituito dalla comparazione tra linflazione programmata e quella
effettivamente intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dallaccordo
del 23 luglio 1993.
Tale incremento, applicato ai minimi contrattuali vigenti di cui allart. 21 ed alla
ex indennità di contingenza, sarà, per i primi tre mesi, pari al 30% del tasso di
inflazione programmata del biennio di riferimento e al 50% sempre del tasso di inflazione
programmata del biennio di riferimento, dopo 6 mesi di vacanza contrattuale.
I suddetti incrementi (indennità di vacanza contrattuale) cesseranno di essere erogati
dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo contrattuale.
In caso di disdetta, il presente contratto rimane in vigore fino alla stipulazione del
nuovo.
Qualora intervenissero modifiche strutturali ed economiche della scuola e/o degli esami,
disposte dalle competenti autorità scolastiche, le parti si incontreranno per concordare
eventuali variazioni delle norme del presente CCNL.
Art. 3 Inscindibilità
Le parti stipulanti convengono che le norme del presente contratto in quanto
realizzano trattamenti normativi ed economici globalmente valutati dalle parti, devono
essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlative ed inscindibili fra
loro e sostituiscono ad ogni effetto il precedente CCNL
Art. 4 - Ambito del rapporto
Ai fini del presente CCNL è Istituto il complesso delle attività educative e/o
scolastico - formative svolte in una determinata sede.
L'Istituto è retto dal Superiore o Direttore della Casa che ha la responsabilità dei
rapporti con i terzi.
Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento per la formazione dei discenti nel
rispetto della loro coscienza morale, civile e religiosa e degli indirizzi programmatici
dell'istituto nel rispetto delle norme costituzionali.
Nell'ambito dell'indirizzo dell'istituto i docenti partecipano con la direzione della
scuola alla determinazione del programma e alle iniziative educative.
Art. 5 - Contrattazione decentrata
E' prevista la contrattazione integrativa e decentrata in istituti con più di 15
dipendenti, con le modalità e per le seguenti materie:
- distribuzione dellorario di lavoro e turnazione per il personale non docente;
- distribuzione delle ferie per il personale non docente;
- eventuali indennità temporanee a figure non previste e non obbligatorie per legge;
La contrattazione decentrata deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi
rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.
Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale, sono strettamente correlate ai
risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti, aventi come
obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli
aumenti retributivi del CCNL, nonché ai risultati legati allandamento economico
dellIstituto.
Sono titolari della contrattazione integrativa e decentrata d'istituto le RSI/RSU se
presenti o le OO.SS. firmatarie del presente contratto a livello nazionali e/o
territoriale.
II - DIRITTI SINDACALI
Art. 6 - Rappresentanza sindacale
Possono essere costituite negli istituti, su iniziativa dei dipendenti stessi,
rappresentanze sindacali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL, così composte:
Ogni rappresentanza sindacale ha diritto a 20 ore quadrimestrali cumulabili annualmente
di permesso retribuito per l'esplicazione del proprio mandato.
I permessi dovranno essere richiesti con almeno 4 gg. lavorativi di anticipo alla
Direzione dell'Istituto dalle organizzazioni territoriali delle OO.SS. e/o dalle RSI/RSU.
I nominativi dei rappresentanti sindacali verranno comunicati alla Direzione dell'Istituto
per iscritto dalle OO.SS. cui aderiscono.
Art. 7 - Ritenute sindacali
L'Istituto provvede a favore delle OO.SS. firmatarie del CCNL al servizio di esazione
dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta, mediante delega
debitamente firmata dal lavoratore.
Il sindacato provinciale fa pervenire agli Istituti:
a) elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega;
b) parte della delega firmata dal dipendente.
Art. 8 Assemblea
I dipendenti degli Istituti potranno riunirsi all'interno dell'Istituto di
appartenenza, in locali idonei indicati dalla Direzione e previo accordo con la stessa.
L'assemblea viene convocata dalle RSI/RSU e/o dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL in
orario di lavoro per un massimo di 8 ore nell'anno scolastico.
Le assemblee in orario di lavoro potranno tenersi nelle ultime due ore di scuola ed i
docenti dipendenti dovranno comunque garantire, a turno, l'assistenza dei minori.
Le assemblee in orario di lavoro, indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS.
firmatarie del CCNL, hanno luogo nello stesso giorno e nella stessa ora nei locali della
scuola.
Le richieste di assemblea devono pervenire 5 gg. prima della data fissata alla Direzione
che le affigge nella stessa giornata all'albo della scuola.
Nel termine di 48 ore le altre OO.SS. possono presentare richiesta di assemblea per la
stessa data e ora.
All'assemblea potranno partecipare, previo preavviso agli Istituti, dirigenti esterni
delle OO.SS. cui aderiscono le RR.SS.II.
La richiesta presentata dai membri delle RSI/RSU o dalle organizzazioni sindacali dovrà
contenere:
- data, ora e durata dell'assemblea;
- ordine del giorno;
- eventuali nominativi di dirigenti esterni delle OO.SS.
Il diritto di partecipazione è per ciascun lavoratore di 8 ore in orario di lavoro per
anno scolastico con corresponsione della normale retribuzione.
Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee fuori orario di lavoro
previo accordo con il Gestore.
Art. 9 - Permessi ai Dirigenti Sindacali
Ai Dirigenti e/o ai membri degli organismi direttivi delle Organizzazioni Sindacali
firmatarie del presente contratto vengono concessi complessivamente permessi retribuiti
nel limite massimo di 10 giorni per ogni anno scolastico.
Nell'ipotesi di cumulo di cariche sindacali la concessione più ampia assorbe la minore.
Art. 10 Affissioni
I RR.SS.II. o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL potranno affiggere,
in appositi spazi predisposti e indicati dalla Direzione e ad essi accessibili e ben
visibili a tutti i lavoratori, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.
III - COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO
Art. 11 Assunzione
L'assunzione viene fatta a seguito di domanda scritta nella quale l'interessato
dichiari di essere consapevole dell'indirizzo educativo e del carattere cattolico
dell'Istituzione.
Il personale che accetti l'assunzione collaborerà alla realizzazione di detto indirizzo
educativo in coerenza con i principi cui si ispira l'Istituzione.
Gli Istituti riconoscono l'importanza del personale laico quale valido collaboratore del
progetto educativo dell'Istituto.
Per le nuove assunzioni il personale docente dovrà, di norma, essere in possesso
dell'abilitazione richiesta.
Il contratto individuale, sottoscritto dalle parti, sarà redatto in triplice copia, una
per il lavoratore, una per l'Istituto e una, quando la legge lo richieda, per la Direzione
Provinciale del Lavoro.
Il contratto individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato
dalle norme del presente contratto e dal regolamento interno dell'Istituto ove esista.
Esso deve inoltre contenere:
a) la natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo determinato) nei
limiti indicati nell'art. 17;
b) il livello, la qualifica, le mansioni e, nel caso di personale docente, le materie
d'insegnamento distintamente per ciascun corso funzionante, anche se nel medesimo plesso
scolastico;
c) l'orario di lavoro settimanale;
d) il trattamento economico;
e) numero di iscrizione al libro matricola;
f) la durata del periodo di prova;
g) la data di assunzione e, nel caso di contratto a termine, anche la data di cessazione
presunta, la motivazione dell'assunzione, la legge che giustifica tale assunzione e, nel
caso di supplenza, il nome della persona supplita;
h) la sede di lavoro;
i) eventuale cambiamento di sede per attività estiva e/o invernale;
l) possibilità di trasferimento da sede a sede.
All'atto dell'assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:
a) libretto di lavoro;
b) carta d'identità o documento equipollente;
c) codice fiscale;
d) certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni
assegnate;
e) documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni per nucleo familiare;
f) certificato generale penale e dei carichi pendenti;
g) libretto sanitario, ove richiesto;
h) certificati di servizio prestato;
i) ogni altro documento previsto dalle competenti autorità scolastiche e/o dalle leggi
vigenti.
E' a carico del lavoratore qualunque rinnovo dei documenti suddetti, richiesti dalla
legge.
L'assunzione di cittadini stranieri extra comunitari avverrà secondo le leggi e le
disposizioni vigenti in materia.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 6 della L. n. 112 del 10.01.1935, qualora il
lavoratore presti la sua opera presso più datori di lavoro, il libretto dovrà restare
depositato presso uno di questi, il quale dovrà rilasciare agli altri una dichiarazione
attestante il deposito.
Entro 30 giorni dall'assunzione il datore di lavoro esplica gli obblighi di cui al D.to
L.vo 26 maggio 1997 n. 152.
L'Istituto rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.
Art. 12 Tirocinio
Ogni forma di tirocinio, effettuata negli istituti e comunque denominata, prevista e
consentita dalla legge non comporta, ai fini del presente CCNL, nessun riconoscimento
normativo e/o economico, ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è
istituito.
Art. 13 - Insegnanti statali
Non è permesso assumere personale docente in servizio di ruolo presso la scuola
statale.
Il personale immesso in ruolo nella scuola statale è obbligato ad optare e a comunicarlo
all'Istituto.
La comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla nomina in ruolo.
Sono fatte salve le disposizioni di legge sul part-time.
Art. 14 - Periodo di prova
La durata del periodo di prova, che deve risultare dall'atto scritto di assunzione,
non può superare
Livelli Periodo di prova:
1° e 2° ............1 mese
3° ...................2 mesi
4° ...................3 mesi
5° e 6°............ 4 mesi
Personale C.F.L. e tempo determinato........... 1 mese
Il periodo di prova di cui al precedente comma è valido anche se prestato per un
orario inferiore a quanto previsto dall'art. 37 del presente contratto.
Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato nelle mansioni per le quali
è stato assunto.
Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o
aggiornamento concordati con l'Istituto e dallo stesso organizzati.
Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal
presente CCNL compresi T.F.R., 13.ma mensilità e ferie. Durante questo periodo la
risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna
delle due parti.
Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due parti disdetta
del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermato in servizio e il periodo di
prova verrà computato ad ogni effetto.
Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia e infortunio; il dipendente sarà
ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio
entro il periodo massimo di 4 mesi.
Art. 15 - Contratti Formazione Lavoro
Al fine di incrementare l'occupazione giovanile, le parti convengono di stipulare
contratti di formazione e lavoro ai sensi della legge n. 863/84 e successive modifiche ed
integrazioni, secondo le modalità dell'accordo, parte integrante del presente CCNL.
Detti contratti avranno scadenza coincidente con quella del CCNL vigente.
Art. 16 Apprendistato
Al fine di incrementare l'occupazione giovanile, le parti convengono di stipulare
contratti di apprendistato ai sensi delle normative vigenti, nei casi e secondo le
modalità previste dallallegato accordo, parte integrante del presente CCNL.
Art. 17 - Durata del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro fra l'Istituto e il personale è a tempo indeterminato, salvo
quanto prevede la L. 230/62 e cioè:
- esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 1525 del 7/10/63;
- sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, servizio militare e
aspettativa e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto
di lavoro.
Nei casi sopra specificati è ammessa, in applicazione della legge 230/62, l'assunzione
a tempo determinato con l'indicazione del nominativo del lavoratore assente, della
motivazione dell'assenza e della data di presunta scadenza del rapporto.
Se il rapporto di lavoro prosegue dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o
successivamente prorogato, l'Istituto è tenuto a corrispondere al lavoratore una
maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20%
fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore.
Se il rapporto di lavoro prosegue oltre il ventesimo giorno, in caso di contratto di
durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo, negli altri casi, il contratto si
considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni ovvero
venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata, rispettivamente, inferiore
o superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Le parti concordano che, in applicazione dell'art. 23 della L. 56/87, possano essere
assunti lavoratori a tempo determinato:
- per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, anche didattici, non curriculari,
definiti o predeterminati nel tempo;
- per sostituire anche parzialmente lavoratori in servizio nell'istituto chiamati a
svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'Istituto stesso;
- per la partecipazione a progetti di lavori socialmente utili.
In applicazione dellart. 23, L.56/87, le parti concordano, inoltre, che le nuove
assunzioni di personale docente, nel numero massimo previsto, possono essere effettuate a
tempo determinato. In questo caso, se il rapporto di lavoro inizia prima del 31/12 il
termine è fissato al 31 agosto; nel caso di assunzione dopo il 31/12 il rapporto si
estingue al termine delle lezioni.
In caso di non conferma del rapporto di lavoro per lanno scolastico successivo, al
docente dovrà essere inviata comunicazione entro il 15 di giugno, altrimenti il rapporto
di lavoro si trasforma automaticamente in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il
periodo pregresso sarà conteggiato in tutti gli istituti contrattuali.
Nelle ipotesi indicate, applicative della legge 56 del 28/2/87, il numero massimo di
lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine è pari al 20% del
numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'Istituto con un numero minimo di
3.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate
all'unità superiore.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo integrativo e decentrato, stipulato con
le RSI/RSU e/o con le OO.SS. locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a
termine, a norma della legge 56/87, possono essere elevate in funzione delle specifiche
esigenze dell'Istituto.
Per i contratti di lavoro a tempo determinato, si applicano le norme previste dal presente
contratto e per il trattamento di malattia e di infortunio ci si richiama alla L. 638/83.
Allo scadere del termine viene corrisposto al lavoratore il T.F.R. secondo la L. 297/82 e
i ratei della 13° mensilità e delle ferie maturate.
Ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, in tutti i casi previsti dal
presente articolo, in cui il termine del rapporto di lavoro coincide con la sospensione
dellattività didattica, non possono essere richieste 70 ore annue di cui al
successivo articolo 37.
Art. 18 - Part-time
Ai sensi della L. 863/84 gli Istituti possono assumere a tempo parziale per
prestazioni di attività lavorative ad orario inferiore rispetto a quello ordinario
previsto dal presente contratto e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana,
del mese o dell'anno.
Il personale docente di scuole materne, elementari e medie impegnato in discipline
curriculari è escluso dal part - time limitato ad alcuni periodi dell'anno.
La eventuale trasformazione dell'orario deve avvenire su accordo delle parti risultante da
atto scritto, convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro. In tale caso, la
retribuzione in ogni sua parte, viene riproporzionata con esclusione dell'anzianità
maturata a quella data.
Per il personale docente tale trasformazione deve tenere conto dell'unità didattica e/o
funzionale.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza
nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che,
già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono
essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 gg. alla
competente Direzione Provinciale del Lavoro.
Le norme del presente contratto sono applicate al rapporto part - time in quanto
compatibili con la natura del rapporto stesso.
Il trattamento economico, fatto salvo il rapporto proporzionale, sarà identico a quello
previsto per il personale a tempo pieno di pari livello ed anzianità, ivi comprese
competenze fisse e periodiche nonché indennità di contingenza.
In riferimento all'art. 4, L. 863/84, le parti riconoscono che, a fronte di esigenze
organizzative, l'Istituto potrà chiedere ai lavoratori assunti a tempo parziale
prestazioni eccedenti l'orario di lavoro concordato; restano esclusi i lavoratori che
hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
I lavoratori part-time fruiranno di ferie alle stesse condizioni del personale con
contratto full-time.
Nei casi previsti dall' art 61 la riduzione dell'orario è comunicata dal datore di lavoro
al lavoratore con il preavviso di 1 mese e prescinde dall'accordo iniziale fra le parti.
Resta ferma la facoltà del lavoratore di presentare entro il suddetto periodo, le
dimissioni senza l'onere del preavviso.
Art. 19 Lavoro interinale
Il contratto di fornitura del lavoro temporaneo disciplinato dalla L. 196/97, oltre
che nei casi previsti dal comma 2 dellart. 1, lettera b) e c)della stessa , può
essere concluso anche nelle seguenti fattispecie:
In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo
sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché
non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nellIstituto.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale, per le quali ai sensi e per gli effetti
dellart. 1 comma 4, lettera a) della L. 196/97 è vietato il ricorso al lavoro
temporaneo, sono quelle non rientranti tra le professionalità intermedie di cui allart
26 del presente contratto.
Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono
oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione di istituto ai sensi dallart.5
del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito.
Listituto comunica preventivamente alle RSI/RSU, od in loro assenza alle OO.SS.
firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da
stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà
effettuata entro i 3 giorni successivi alla stipulas del contratto in questione.
Annualmente listituto utilizzatore di tale prestazione lavorativa è tenuto a
fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di
lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle
lavoratrici e dei lavoratori interessate/i .
Le parti, in considerazione della novità rappresentata da tale possibile forma di
rapporto di lavoro, si rincontreranno entro un anno dalla data della firma del presente
CCNL al fine di verificare la materia e, se del caso, modificare il testo in questione.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito riferimento a quanto
contemplato dallAccordo Interconfederale dellaprile 1998 sul rapporto di
lavoro temporaneo/interinale.
IV - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 20 - Retribuzione mensile
La retribuzione lorda è composta dai seguenti elementi:
- paga base
- indennità di contingenza maturata al 30/11/1991
- salario d'anzianità
- eventuale super-minimo
- eventuale salario accessorio.
La retribuzione deve essere corrisposta, di massima, entro il giorno 5° del mese
successivo e dovrà risultare da apposito prospetto paga come previsto al successivo art.
35
Per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto a qualsiasi
titolo per le attività di insegnamento, comprese quelle strettamente collegate
(correzione degli elaborati, schede valutative e pagelle, scrutini alla presenza del
Commissario Governativo, ecc.) come pure per le attività non di insegnamento connesse con
il normale funzionamento della scuola secondo quanto previsto dallart. 37 del
presente contratto.
Nel caso di personale assunto con orario inferiore a quello previsto dall'art. 37, la
retribuzione sarà proporzionale alle ore settimanali assegnate.
Al docente, cui sia stato affidato un incarico di facente funzione di preside o direttore
di una scuola distaccata con meno di cinque classi, spetta una indennità mensile
onnicomprensiva per classe funzionante nella misura di L. 40.000 per classe.
Quando lo stesso docente insegni in tipi di scuola diversi, per la retribuzione mensile si
fa riferimento all'art. 29 del presente CCNL.
Agli educatori e assistenti di convitto si può richiedere di prestare vigilanza notturna
nell'Istituto stesso e/o di consumarvi i pasti. In tal caso sarà loro corrisposta una
indennità aggiuntiva per l'assistenza notturna pari a 2 ore di retribuzione per ogni
notte di vigilanza. Tale indennità aggiuntiva verrà conteggiata ai fini della 13.ma,
della malattia e del TFR.
La richiesta dei gestori come l'adesione del lavoratore sono revocabili con due mesi di
preavviso.
Sono fatte salve le condizioni retributive di miglior favore in atto.
Nota: L'elemento distinto della retribuzione (EDR) è stato conglobato nella paga - base.
Art. 21 - Paga base
Ai livelli di inquadramento definiti all'art. 26, sono correlati i livelli retributivi
delle tabelle del presente articolo a far data dal 1°luglio 1999.
Ai dipendenti a tempo indeterminato assunti anteriormente al 30 giugno 1994, delle
categorie ex I, ex II, ex III, competono i superminimi ad personam come ele- mento della
retribuzione rivalutabile e non riassorbibile.
Gli arretrati contrattuali previsti dal presente articolo e dalle relative tabelle
retributive allegate saranno corrisposti a tutto il personale in servizio al 31 agosto
1999 in ununica soluzione come una tantum.
Paga base: biennio economico 1998/99
liv. |
Retrib.base |
Indennità |
Totale |
Infl.e |
Retrib. |
retribuzione |
Infl.e |
Retribuzione |
retribuzione |
aumento |
I |
802.467 |
931.821 |
1.734.288 |
31.217 |
833.684 |
1.765.505 |
26.483 |
860.167 |
1.791.988 |
57.700 |
II |
850.961 |
933.778 |
1.784.739 |
32.125 |
883.086 |
1.816.864 |
27.253 |
910.339 |
1.844.117 |
59.378 |
III |
902.689 |
935.131 |
1.837.820 |
33.081 |
935.770 |
1.870.901 |
28.064 |
963.833 |
1.898.964 |
61.144 |
IV |
960.977 |
936.218 |
1.897.195 |
34.150 |
995.127 |
1.931.345 |
28.970 |
1.024.097 |
1.960.315 |
63.120 |
V |
1.060.233 |
940.884 |
2.001.117 |
36.020 |
1.096.253 |
2.037.137 |
30.557 |
1.126.810 |
2.067.694 |
66.577 |
VI |
1.298.683 |
954.492 |
2.253.175 |
40.557 |
1.339.240 |
2.293.732 |
34.406 |
1.373.646 |
2.328.138 |
74.963 |
EX I CATEGORIA |
|||||||||
LIV. |
Retr. |
Indennità |
Super |
Totale |
Infl. |
retribuzione |
Infl. |
RETR. |
Totale |
I |
802.467 |
931.821 |
203.088 |
1.937.376 |
34.873 |
1.972.249 |
29.584 |
2.001.832 |
64.456 |
II |
850.961 |
933.778 |
247.548 |
2.032.287 |
36.581 |
2.068.868 |
31.033 |
2.099.901 |
67.614 |
III |
902.689 |
935.131 |
334.821 |
2.172.641 |
39.108 |
2.211.749 |
33.176 |
2.244.925 |
72.284 |
IV |
960.977 |
936.218 |
346.348 |
2.243.543 |
40.384 |
2.283.927 |
34.259 |
2.318.186 |
74.643 |
V |
1.060.233 |
940.884 |
441.306 |
2.442.423 |
43.964 |
2.486.387 |
37.296 |
2.523.682 |
81.259 |
VI |
1.298.683 |
954.492 |
638.356 |
2.891.531 |
52.048 |
2.943.579 |
44.154 |
2.987.732 |
96.201 |
|
|||||||||
LIV. |
Retr. |
Indennità |
Super |
Totale |
Infl. |
retribuzione |
Infl. |
RETR. |
Totale |
I |
802.467 |
931.821 |
150.395 |
1.884.683 |
33.924 |
1.918.607 |
28.779 |
1.947.386 |
62.703 |
II |
850.961 |
933.778 |
197.600 |
1.982.339 |
35.682 |
2.018.021 |
30.270 |
2.048.291 |
65.952 |
III |
902.689 |
935.131 |
266.760 |
2.104.580 |
37.882 |
2.142.462 |
32.137 |
2.174.599 |
70.019 |
IV |
960.977 |
936.218 |
243.157 |
2.140.352 |
38.526 |
2.178.878 |
32.683 |
2.211.562 |
71.210 |
V |
1.060.233 |
940.884 |
320.550 |
2.321.667 |
41.790 |
2.363.457 |
35.452 |
2.398.909 |
77.242 |
VI |
1.298.683 |
954.492 |
498.390 |
2.751.565 |
49.528 |
2.801.093 |
42.016 |
2.843.110 |
91.545 |
EX III CATEGORIA |
|||||||||
LIV. |
Retr. |
Indennità |
Super |
Totale |
Infl. |
retribuzione |
Infl. |
RETR. |
Totale |
I |
802.467 |
931.821 |
94.409 |
1.828.697 |
32.917 |
1.861.614 |
27.924 |
1.889.538 |
60.841 |
II |
850.961 |
933.778 |
117.462 |
1.902.201 |
34.240 |
1.936.441 |
29.047 |
1.965.487 |
63.286 |
III |
902.689 |
935.131 |
122.402 |
1.960.222 |
35.284 |
1.995.506 |
29.933 |
2.025.439 |
65.217 |
IV |
960.977 |
936.218 |
116.365 |
2.013.560 |
36.244 |
2.049.804 |
30.747 |
2.080.551 |
66.991 |
V |
1.060.233 |
940.884 |
161.922 |
2.163.039 |
38.935 |
2.201.974 |
33.030 |
2.235.003 |
71.964 |
VI |
1.298.683 |
954.492 |
243.707 |
2.496.882 |
44.944 |
2.541.826 |
38.127 |
2.579.953 |
83.071 |
EX I CATEGORIA |
|||||||||
Livelli |
Retribuzione |
Indennità |
Superminimo |
Totale |
Inflazione |
Retribuzione |
Inflazione |
Totale |
Retribuzione |
I |
802.467 |
931.821 |
203.088 |
1.937.376 |
34873 |
837340 |
29061 |
63933 |
866.400 |
II |
850.961 |
933.778 |
247.548 |
2.032.287 |
36581 |
887542 |
30484 |
67065 |
918.026 |
III |
902.689 |
935.131 |
334.821 |
2.172.641 |
39108 |
941797 |
32590 |
71697 |
974.386 |
IV |
960.977 |
936.218 |
346.348 |
2.243.543 |
40384 |
1001361 |
33653 |
74037 |
1.035.014 |
V |
1.060.233 |
940.884 |
441.306 |
2.442.423 |
43964 |
1104197 |
36636 |
80600 |
1.140.833 |
VI |
1.298.683 |
954.492 |
638.356 |
2.891.531 |
52048 |
1350731 |
43373 |
95421 |
1.394.104 |
EX II CATEGORIA |
|||||||||
Livelli |
Retribuzione |
Indennità |
Superminimo |
Totale |
Inflazione |
Retribuzione |
Inflazione |
Totale |
Retribuzione |
I |
802.467 |
931.821 |
150.395 |
1.884.683 |
33924 |
836391 |
28270 |
62195 |
864.662 |
II |
850.961 |
933.778 |
197.600 |
1.982.339 |
35682 |
886643 |
29735 |
65417 |
916.378 |
III |
902.689 |
935.131 |
266.760 |
2.104.580 |
37882 |
940571 |
31569 |
69451 |
972.140 |
IV |
960.977 |
936.218 |
243.157 |
2.140.352 |
38526 |
999503 |
32105 |
70632 |
1.031.609 |
V |
1.060.233 |
940.884 |
320.550 |
2.321.667 |
41790 |
1102023 |
34825 |
76615 |
1.136.848 |
VI |
1.298.683 |
954.492 |
498.390 |
2.751.565 |
49528 |
1348211 |
41273 |
90802 |
1.389.485 |
EX III CATEGORIA |
|||||||||
Livelli |
Retribuzione |
Indennità |
Superminimo |
Totale |
Inflazione |
Retribuzione |
Inflazione |
Totale |
Retribuzione |
I |
802.467 |
931.821 |
94.409 |
1.828.697 |
32917 |
835384 |
27430 |
60347 |
862.814 |
II |
850.961 |
933.778 |
117.462 |
1.902.201 |
34240 |
885201 |
28533 |
62773 |
913.734 |
III |
902.689 |
935.131 |
122.402 |
1.960.222 |
35284 |
937973 |
29403 |
64687 |
967.376 |
IV |
960.977 |
936.218 |
116.365 |
2.013.560 |
36244 |
997221 |
30203 |
66447 |
1.027.424 |
V |
1.060.233 |
940.884 |
161.922 |
2.163.039 |
38935 |
1099168 |
32446 |
71380 |
1.131.613 |
VI |
1.298.683 |
954.492 |
243.707 |
2.496.882 |
44944 |
1343627 |
37453 |
82397 |
1.381.080 |
Norma transitoria |
||
anzianità |
1° categoria ex super |
|
Laureati |
diplomati |
|
18/40 |
60.000 |
50.000 |
19/20 |
51.607 |
43.346 |
21/22 |
51.897 |
44.430 |
23/24 |
54.219 |
45.519 |
25/26 |
55.575 |
46.657 |
27/28 |
56.964 |
|
29/30 |
58.389 |
|
31/32 |
59.848 |
|
33/34 |
61.344 |
|
35/36 |
62.878 |
|
37/38 |
64.449 |
|
39/40 |
66.061 |
Art. 22 Indennità di contingenza
L'indennità di contingenza è quella riportata nelle tabelle retributive
dell'articolo precedente.
Art. 23 - Salario di anzianità
In considerazione di quanto previsto dall'art.22 del CCNL 1994/97, il salario di
anzianità è comprensivo di quanto unificato e precedentemente maturato, scatti di
anzianità, premio fedeltà, accelerazione di carriera, ratei maturati fino al 31/12/93 e
corrisposti dall'aprile 94, nonché degli importi di cui alla tabella del citato art.22
corrisposti dall'1/1/96.
Al salario di anzianità, così come al precedente comma, saranno aggiunti mensilmente, a
partire dall'1/9/1999 ed in un'unica soluzione i seguenti importi lordi, come da
successiva tabella, riproporzionati secondo l'orario di lavoro settimanale individuale.
Liv. 1°,, 2°,, 3° | Liv. 4°,, 5°,, 6° | |
Al personale assunto dall'1.1.91 al 31.12.97 Al personale assunto dall'1.1.76 al 31.12.90 Al personale assunto dall'1.1.61 al 31.12.75 |
30.000 40.000 50.000 |
40.000 50.000 60.000 |
Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore preesistenti.
Art. 24 - Tredicesima mensilità
A tutto il personale dipendente viene corrisposta entro il 16 dicembre una tredicesima
mensilità pari alla retribuzione in atto nel mese di dicembre, esclusi gli assegni
familiari.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, vanno
corrisposti tanti dodicesimi dell'ultima mensilità percepita pari ai mesi di servizio
prestati.
Le frazioni di mese vengono prese in considerazione solo se superiori a 15 giorni ed in
tal caso equiparate ad un mese intero.
Nel caso di variazione dell'orario di lavoro in più/in meno nel corso dell'anno solare,
la tredicesima sarà ottenuta moltiplicando la media ponderale delle ore di lavoro medie
mensili per la retribuzione oraria in atto nel mese di dicembre o al momento della
cessazione del rapporto.
Art. 25 - Gite scolastiche e servizio fuori sede (*)
I docenti e/o altro personale impegnati nell'accompagnamento e nella vigilanza fuori
sede di lavoro (per gite di istruzione, settimane bianche, ritiri ecc.) avranno diritto
alla normale retribuzione oltre il rimborso delle spese imputabili allo svolgimento della
prestazione educativa, ivi comprese le spese di vitto qualora non previste.
Al personale, impegnato su uno o più giorni, verrà inoltre riconosciuta
una indennità di Lit. 70.000 lorde al giorno.
In caso, invece, di trasferimento a sedi estive o invernali (colonie, corsi di lingue,
scambi culturali con l'estero, ecc.) che comportasse un numero di ore eccedenti il proprio
orario di lavoro, oltre alla normale retribuzione e al rimborso delle spese imputabili
allo svolgimento della prestazione, verrà corrisposto il compenso onnicomprensivo di Lit.
350.000 lorde settimanali.
V - MANSIONI E QUALIFICHE
Art. 26 Classificazione
Gli operatori sono suddivisi, in relazione alle funzioni professionali e alle aree
professionali di competenza, in 6 livelli di inquadramento.
LIVELLO I - Ausiliario
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connesse alla
corretta esecuzione del proprio lavoro, attività che richiedono una preparazione
professionale non specialistica.
Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:
- addetti alle pulizie;
- bidelli;
- personale di fatica;
- manovali comuni;
- lavoranti di cucina;
- addetti alle mense;
- fattorini;
- portieri;
- personale di custodia;
- addetti alla manutenzione ordinaria della Casa e del giardino;
- accompagnatori su bus.
LIVELLO II - Personale esecutivo e d'ordine
Vi sono inquadrati i lavoratori che effettuano prestazioni comportanti attività
operative con utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune, per le quali necessitano
conoscenze pratiche.
Essi eseguono, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connesse alla
corretta esecuzione del proprio lavoro, una attività lavorativa caratterizzata da
funzioni ben definite che richiedono una preparazione professionale specifica.
Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:
- tecnici alle caldaie;
- autisti di bus;
- portieri centralinisti;
- bagnini;
- addetti alla manutenzione degli impianti;
- falegnami;
- meccanici;
- cuochi;
- guardarobieri al convitto;
- camerieri specializzati;
- infermieri patentati;
- ausiliari asili nido;
- modelli viventi;
- assistenti di scuola materna, di colonia;
- assistenti ai non autosufficienti.
LIVELLO III - Personale di concetto e personale educativo
Vi sono inquadrati i lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o
professionali, che abbiano responsabilità per le attività direttamente svolte.
Personale di concetto
Esegue, nell'ambito di istruzioni ricevute, attività lavorativa che richiede
preparazione professionale specialistica, adeguate conoscenze e capacità di utilizzo di
strumenti anche complessi, caratterizzata da autonomia di esecuzione del lavoro con
margini valutativi nell'applicazione delle procedure.
Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:
- capo - cuochi in possesso di diploma;
-capi - sala e camerieri in possesso di diploma di scuola alberghiera;
- infermieri professionali;
- aiutanti amministrativi e di segreteria.
Personale educativo
Esegue mansioni complesse e articolate, che richiedono una presenza o compresenza in
aula e/o laboratorio, per l'espletamento di attività educative - formative in genere
comprese quelle del personale che nelle strutture convittuali curi la formazione degli
ospiti nelle ore extra - curriculari.
Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:
- operatori di biblioteca;
- aiutanti tecnici di laboratorio;
- assistenti di vigilanza al doposcuola;
- istruttori di attività parascolastiche anche sportive;
- lettori in lingua madre in compresenza;
- assistenti di convitto.
LIVELLO IV - Personale amministrativo e personale docente
Vi sono inquadrati i lavoratori che, nell'ambito delle direttive di massima ricevute,
hanno compiti caratterizzate da autonomia e responsabilità.
Personale amministrativo
Esegue attività lavorativa complessa connesse al funzionamento dell'ufficio di
segreteria e/o dell'amministrazione. che richiede specifica preparazione professionale e
conoscenza delle procedure amministrativo - contabili e tecniche.
Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:
- segretari;
- economi;
- responsabili amministrativi.
Personale docente
Esegue mansione con funzione docente e tecnica, atte a promuovere lo sviluppo della
cultura e della personalità del discente in età evolutiva o a recuperare gli svantaggi
psico-fisici.
Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:
- docenti di scuola materna ed elementare;
- docenti in scuole secondarie di I e II grado legalmente riconosciute o ad esse
conformate che insegnino materie per le quali è richiesto il diploma di istruzione
secondaria superiore o titolo equipollente;
- fisioterapisti;
- logopedisti;
- puericultrici;
- personale educativo micro-nido e asili nido;
- educatori di convitto.
LIVELLO V - Personale docente
Personale docente
E' inquadrato il personale che, nel rispetto della libertà d'insegnamento, sia
addetto allo svolgimento dei compiti connessi ai processi evolutivi di istruzione. Sono
parte integrante della funzione docente la progettazione e la programmazione didattica e
curriculare, l'attività di studio e ricerca per il continuo adeguamento delle metodologie
e alla promozione professionale e culturale dell'allievo.
Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:
Psicologi e psicoterapeutici;
- docenti in scuole secondarie di I e II grado legalmente riconosciute o ad esse
conformate che insegnino materie per le quali è richiesto il diploma di laurea;
- docenti in corsi liberi d'arte, di cultura varia e di lingue;
- docenti in corsi di istruzione professionale;
- docenti di ed. fisica, tecnica artistica e musicale;
- docenti di madrelingua.
LIVELLO VI - Personale direttivo
Personale direttivo
Il ruolo direttivo comporta lo svolgimento di funzioni che richiedono particolare
preparazione, capacità e responsabilità professionale. Tale funzione è caratterizzata
da piena autonomia nell'ambito delle scelte e delle direttive di carattere generale
impartite dal titolare, o dal legale rappresentante, o dal Consiglio di Amministrazione
della società che gestisce l'attività scolastico - formativa. Nell'osservanza delle
leggi e delle disposizioni nazionali e nel rispetto della libertà di insegnamento, tale
ruolo comporta la direzione ed il coordinamento dell'attività didattica, del controllo e
della verifica del complesso delle attività svolte nell'ambito del plesso scolastico -
formativo.
Rientrano nel livello funzionale VI le seguenti figure professionali:
- direttori di scuole materne ed elementari, di corsi di corrispondenza, di lingue e
cultura varia;
- presidi di scuole secondarie di I e II grado;
- presidi di scuole di preparazione agli esami;
- presidi e direttori di istituti professionali e/o centri di attività formativa con
contributo del Fondo Sociale Europeo.
Art. 27 Trasferimento di istituzioni scolastiche
Nei casi in cui si configuri lipotesi di trasferimento di istituzioni
scolastiche, indipendentemente dal mezzo tecnico e giuridico operato in concreto, si
applicano le norme previste della legge n. 428 del 1990.
Art. 28 - Mutamenti di qualifica
Nel caso in cui il personale sia incaricato di funzioni pertinenti ad un livello
superiore per almeno 6 giorni consecutivi, sarà dovuta la retribuzione corrispondente
alle funzioni superiori per l'intera durata del periodo; ciò peraltro non modifica i
termini del rapporto di lavoro.
Quando il periodo superi i tre mesi anche frazionati in un anno, il dipendente ha diritto,
a tutti gli effetti, al superiore livello che le mansioni cui è stato assegnato
comportano.
Nei passaggi di qualifica il beneficio da attribuire al lavoratore consiste nella
differenza tra il livello economico della qualifica di accesso ed il livello economico
della qualifica di provenienza nelle voci di paga - base e contingenza.
Il salario di anzianità sarà pari in proporzione a quanto maturato nel livello di
provenienza e a quanto maturato nel nuovo livello di appartenenza.
Ove il mutamento di mansione affidata al dipendente sia stato determinato da sostituzione
di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto, non
comporterà promozione, anche nel caso di superamento del limite sopra indicato, ma solo
la differenza di retribuzione per il periodo di sostituzione.
Art. 29 - Mansioni promiscue
Quando il dipendente non docente sia addetto a mansioni promiscue, la retribuzione
sarà quella del livello corrispondente alla mansione superiore espletata e di
quest'ultima gli verrà pure attribuita la qualifica, sempre che questa sia prevalente
rispetto all'orario espletato, e fermo restando l'obbligo di svolgere tutte le mansioni
affidategli.
Nel caso di mansioni dello stesso livello riguardanti sia la docenza che la non docenza
viene considerata prevalente la funzione docente e a questa ci si riferisce per l'orario e
la retribuzione secondo l'art. 37.
Quando per il completamento di orario le mansioni riguardano sia la docenza che la non
docenza di livelli diversi, la retribuzione sarà data dalla somma delle ore
proporzionalmente svolte nei diversi livelli.
La retribuzione del docente che esplichi la stessa mansione in livelli diversi sarà
quella del livello superiore sempre che l'orario svolto in questo livello sia prevalente
rispetto all'orario espletato.
In caso diverso, la retribuzione sarà data dalla somma delle ore proporzionalmente svolte
nei diversi livelli.
Art. 30 - Composizione delle sezioni
Le sezioni di scuola materna saranno costituite con un numero massimo di 25
(venticinque alunni) con la possibilità, in presenza di monosezioni e di particolari
esigenze organizzative, di un incremento pari al 25% di alunni in più. In presenza di
alunni portatori di handicap, la sezione non può superare il numero massimo di 20 alunni
e deve essere prevista la presenza di un insegnante di sostegno che può essere assunto
anche a tempo parziale.
Art. 31 - Attività integrative e parascolastiche
Per le attività integrative, di durata definita e predeterminata nel tempo, anche non
avente carattere straordinario o occasionale, potranno essere assunti dipendenti con
contratto a termine, secondo quanto previsto o dalla L. 18.4.62 n. 230 o dal D.P.R. 1525
del 7.10.63, dalla legge n. 863/84, oppure dalla L. 56 del 28.2.87.
L'orario di lavoro sarà determinato all'atto dell'assunzione o dell'attribuzione
dell'incarico. Per quanto riguarda la retribuzione, si fa riferimento a quella prevista
per i docenti laureati (5° livello) nel caso di attività che richiedono il possesso del
diploma di laurea. Nel caso di svolgimento di attività promiscue, si fa riferimento a
quanto previsto dall'art. 29
Le ore assegnate per il doposcuola, anche se a completamento dell'orario scolastico, non
possono costituire motivo di rivendicazione qualora l'attività stessa del doposcuola
venisse meno.
Art. 32 - Commissione d'esame
Ai componenti delle commissioni d'esame, esclusi quelli delle scuole elementari
parificate e autorizzate, nonché quelli dei membri interni agli esami di maturità,
spetta il compenso giornaliero di Lit. 40.000 lorde, per ogni giorno di effettiva
presenza, considerando anche l'eventuale giorno di correzione degli elaborati.
Art. 33 - Supplenza personale docente
Nell'ipotesi di personale docente che si assenti per uno dei casi previsti dal
presente contratto e dalla L. 18.4.62, n. 230, la supplenza, prima di ricorrere a nuove
assunzioni, dovrà essere proposta, con contratto a termine, prima al personale già in
servizio con orario parziale, compatibilmente con l'orario delle lezioni, seguendo il
criterio previsto dall'art.39 per il completamento d'orario.
Resta inteso che nel caso di sostituzione, il termine del rapporto coincide con la
sospensione estiva dell'attività didattica quando questa fosse precedente al
rientro del titolare.
Le misure di retribuzione contemplate nel presente contratto si applicano anche nei
confronti degli insegnanti assunti per supplire il personale assente, nei limiti del
servizio prestato.
Anche ai supplenti secondo la quota parte, vengono corrisposte la 13.ma mensilità, il
T.F.R. ed i giorni di ferie maturati.
La supplenza affidata al personale già in servizio ma a tempo parziale è considerata
lavoro aggiuntivo a tempo determinato con trattamento economico pari a quello delle ore
normali fino al completamento di orario.
Le eventuali ore eccedenti si retribuiscono con la quota oraria globale in atto.
Art. 34 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile
La quota giornaliera viene determinata dividendo la retribuzione globale in godimento
per 26.
La quota oraria mensile viene determinata come segue:
- per i dipendenti a 38 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 164
- per i dipendenti a 34 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 147
- per i dipendenti a 32 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 139
- per i dipendenti a 31 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 134
- per i dipendenti a 30 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 130
- per i dipendenti a 24 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 104
- per i dipendenti a 22 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 95
- per i dipendenti a 18 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 78
Art. 35 Prospettopaga
In applicazione di quanto disposto dalla L. 5 gennaio 1953, n. 4, la retribuzione deve
risultare da apposito prospetto - paga, nel quale dovranno essere specificati le
generalità del lavoratore, il livello di inquadramento, il periodo di lavoro cui la
retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo
dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli eventuali altri elementi che concorrono
a formare la somma erogata nonché tutte le ritenute effettuate.
Il prospetto-paga, da consegnare ai dipendenti contestualmente alla retribuzione, deve
recare il timbro dell'Istituto.
Art. 36 - Trattamento previdenziale
Il trattamento previdenziale è attuato con l'osservanza delle disposizioni vigenti in
materia.
In applicazione a quanto previsto 7 bis DPR 600/73-dal DM 27/10/97 e dal DM 22/12/98, il
datore di lavoro deve consegnare al lavoratore copia della cosiddetta certificazione unica
(CUD).
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione (dichiarazione sostitutiva
del CUD) deve essere richiesta dal dipendente e consegnata dal datore di lavoro entro 12
giorni dalla richiesta.
VI - ORARIO DI LAVORO
VI - ORARIO DI LAVORO
Art. 37 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro del personale dipendente è il seguente:
1° livello:
38 ore settimanali;
2° livello:
38 ore settimanali
32 ore settimanali per i modelli viventi.
3° livello:
38 ore settimanali
30 ore settimanali per gli assistenti di vigilanza al doposcuola, istruttori di attività
parascolastiche anche sportive;
24 ore settimanali di docenza per i lettori di lingua madre in compresenza con il docente.
4° livello:
38 ore settimanali per assistenti sociali, sanitari, puericultrici, fisioterapisti,
logoterapisti, economi, segretari e responsabili amministrativi.
31 ore settimanali di insegnamento per i docenti di scuola materna e per gli insegnanti di
sostegno;
24 ore settimanali di insegnamento per i docenti di scuola elementare e per quelli
di sostegno della scuola elementare;
18 ore settimanali di insegnamento per i docenti di steno - dattilo e tecnico - pratici .
5° livello:
38 ore settimanali per psicologi e psicoterapeuti.
22 ore settimanali per i docenti in corsi liberi e d'istruzione professionale;
18 ore settimanali di insegnamento per i docenti e per gli insegnanti di sostegno.
6° livello:
38 ore settimanali, comprese quelle di docenza che, in Istituti con un numero di classi
fino a 9, non potranno essere superiori a ore 9 settimanali.
I dipendenti inquadrati ai livelli I, II, III, IV e V a 38 ore settimanali usufruiscono
di 16 ore annuali di permesso retribuito a partire dal 1° gennaio 1999 e di 26 ore
annuali di permesso retribuito a partire dal 1° gennaio 2000. I suddetti permessi sono
riproporzionati in caso di orario part-time e ridotto.
Un'ora curriculare d'insegnamento, intesa come unità didattica, corrisponde ad un'ora di
lavoro, ovvero ad un 18.mo, un 24.mo, un 31.mo dell'orario contrattuale di riferimento
rispettivamente per i docenti di IV e V livello.
Il personale potrà essere assunto anche con un orario inferiore a quello contrattuale. In
tal caso la retribuzione in ogni suo elemento risulterà proporzionale alle ore assegnate.
La presenza del personale docente nell'intervallo delle lezioni è definita dal
Regolamento d'Istituto.
Quando in relazione ai programmi ministeriali le ore di insegnamento variano da un anno
all'altro per lo stesso ciclo di studi, il docente potrà optare per la riduzione di
orario e di retribuzione oppure per il mantenimento delle ore e della relativa
retribuzione restando a disposizione dell'Istituto per eventuali sostituzioni e in
attività formative in ore stabilite nellorario settimanale individuale
A tutti i docenti, le ore assegnate fino alla 18.ma non possono essere diminuite nel
periodo di validità del presente CCNL salvo quanto previsto dagli artt. 61 e 62.
Le ore oltre la 18.ma nei limiti della 24.ma, assegnate ai docenti del 5° livello
anteriormente all'inizio dell'anno scolastico 1984/85, non possono essere diminuite nel
periodo di validità del presente CCNL, salvo quanto previsto dagli artt.61 e 62.
Le ore in esubero, al di fuori dei limiti posti dal comma precedente, possono subire
variazioni da un anno scolastico all'altro e vengono retribuite con la quota oraria
globale in atto.
Prima di assegnare ore in esubero all'orario contrattuale, previsto al primo comma del
presente articolo, deve essere completato l'orario di lavoro del personale ad orario
ridotto nel rispetto dell'unità didattica e/o funzionale.
Oltre alle ore di insegnamento e alle attività strettamente collegate, come da articolo
20, il personale docente, in un piano programmato dal Collegio dei Docenti, è impegnato
in attività accessorie connesse con il funzionamento della scuola per un massimo di:.
Scuola materna ed elementare:
a )ricevimento dei genitori
b) consigli di classe e di interclasse,
c) consigli di intersezione,
d) eventuali ore in esubero per visite didattiche giornaliere;
e) attività di aggiornamento e programmazione;
f) collegio dei docenti;
g) scrutini trimestrali o quadrimestrali limitatamente alla scuola elementare;
Scuola secondaria di primo e secondo grado:
a) colloqui con i genitori,
b) consigli di classe ,
c) scrutini trimestrali o quadrimestrali,
d) riunioni interdisciplinari dei vari corsi,
e) attività di aggiornamento e programmazione.
f) collegio dei docenti;
g) eventuali ore in esubero per visite didattiche giornaliere;
Dette ore sono proporzionalmente ridotte per i docenti che hanno un rapporto di lavoro
part-time o a tempo inferiore allorario contrattuale settimanale; tale
riproporzionamento non può essere inferiore a 30 ore annue.
Le ore dedicate alle attività di cui alla presente lettera A) rientrano nella
retribuzione di cui allarticolo 20 del presente CCNL nel numero massimo previsto per
ogni docente.
Le ore eccedenti il numero massimo previsto per ogni docente, calcolate secondo larticolo
34, saranno retribuite in una unica soluzione con la retribuzione del mese di giugno;
Le ore di cui alla precedente lettera B) sono ridotte a 25 ore annue per orari fino ad
1/3 dellorario settimanale contrattuale e sono ridotte a 50 ore annue per orari fino
a 2/3 dellorario settimanale contrattuale.
Le ore di cui alla precedente lettera B) e al precedente comma vanno recuperate con 26
giorni lavorativi di ferie estive aggiuntive, riproporzionati in base alle ore
effettivamente svolte.
Nel caso in cui il docente, per esigenze tecnico-organizzative o per malattia o maternità
non possa recuperare le suddette ore, queste saranno liquidate con la retribuzione del
mese di agosto, calcolate sulla base di quanto previsto dallart. 34.
Il docente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto abbia
termine prima della sospensione estiva delle lezioni, non è tenuto a svolgere le ore di
cui alla precedente lettera B).
Le ore per partecipazione ai corsi di aggiornamento, professionale e didattico, promossi
dalla scuola durante i periodi di attività didattica fuori del normale orario di lavoro,
per un massimo di 40 ore annue, distribuite in non più di 10 giorni annui, possono essere
recuperate secondo le seguenti modalità:
a) come permessi retribuiti,
b) in aggiunta alle ferie nel periodo estivo.
La partecipazione ai suddetti corsi di aggiornamento dovrà essere resa compatibile con i
vincoli previsti ai docenti a part-time.
Motivate esigenze organizzative e didattiche possono richiedere variazioni di incarichi di
insegnamento nell'ambito dell'orario di lavoro di ciascun docente. Le variazioni delle
materie, classi o sezioni devono avvenire nell'ambito della scuola media inferiore o
superiore e del titolo abilitante e devono essere comunicate dalla Presidenza
dell'Istituto di norma entro il mese di luglio.
In assenza di programmazione didattica ad inizio anno scolastico, il personale docente che
non ha utilizzato il pacchetto orario di 70 ore annue di cui al presente articolo, durante
il periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie, potrà essere impegnato, per un
tempo non eccedente il proprio orario settimanale, in attività didattiche, di
programmazione e di aggiornamento, nel rispetto della professionalità e qualifica per cui
è avvenuta l'assunzione. Tali attività vanno programmate, a livello annuale, dal
collegio docenti.
Ferme restando le attuali differenze normative e retributive, si riconosce l'unicità
della funzione docente. In presenza di leggi al riguardo le parti si incontreranno per
adeguare ad esse la presente normativa.
La distribuzione dell'orario di lavoro per il personale non docente, solo nel caso di
necessità di introdurre regimi di orario particolari (turni) viene stabilita dalla
direzione dell'Istituto in ambito di contrattazione decentrata in accordo con le RSI/RSU.
Il personale non docente, nel periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie e durante
la sospensione dell'attività scolastica, potrà essere impegnato secondo le esigenze
dell'Istituto nel rispetto della propria professionalità.
Il sabato, indipendentemente dalla distribuzione dell'orario settimanale, è sempre
considerato giorno lavorativo.
Qualora intervenissero modifiche strutturali dell'orario di lavoro nell'arco di vigenza
del presente CCNL le parti si incontreranno per l'adeguamento alle nuove normative.
NORMA TRANSITORIA
Gli economi, i segretari, gli aiuto economi, gli aiuto segretari e gli altri addetti agli
uffici amministrativi in forza alla data dell'1/10/1981, manterranno un orario settimanale
di 34 ore.
In alternativa, potranno adeguarsi al nuovo orario contrattuale (38 ore) previo accordo
con il Gestore dell'Istituto. In tal caso, le 4 ore eccedenti l'orario precedentemente in
atto verranno retribuite nella misura di 4/34.mi della retribuzione mensile lorda.
Art. 38 Autonomia didattica
Le norme del presente articolo si applicano in via sperimentale, secondo quanto
previsto dal comma 1, dellart. 12 del regolamento approvato dal Consiglio dei
ministri il 25 febbraio 1999 e dal D.M. n. 251 del 29 maggio 1998 agli istituti pareggiati
e legalmente riconosciuti di primo e secondo grado, ferme restando le disposizioni
previste dal presente CCNL relativamente allorario di lavoro di cui al precedente
art. 37.
La sperimentazione di cui al primo comma è proposta dal Consiglio di classe ed approvata
e programmata dal Collegio dei Docenti in un piano formativo coerente con gli obiettivi
generali ed educativi dei diversi tipi ed indirizzi di studi, determinati a livello
nazionale.
Il Collegio dei Docenti può programmare :
Il docente chiamato alla modularità e/o interessato dalla riduzione della durata dellunità
didattica oraria di cui alle precedenti lettere a) e b), ha diritto ad una riduzione delle
ore di cui alla lettera B) del precedente art. 37 (cosiddette 70 ore), pari al doppio
della percentuale applicata, fermo restando il diritto ad un mese di ferie estive
aggiuntive.
Al docente con rapporto di lavoro part-time o ad orario ridotto non potrà essere
richiesto quanto previsto dalla precedente lettera b), salvo suo esplicito consenso.
Art. 39 - Completamento orario
I docenti di 5° livello ed i docenti tecnico pratici del 4° livello che avessero un
orario inferiore alle 18 ore di insegnamento hanno diritto per le stesse materie e per
quelle rientranti nel titolo di studio, fatta salva lunità didattica e funzionale,
al completamento del loro orario prima che si proceda a nuove assunzioni anche a tempo
parziale. Tale priorità, nel caso di più insegnanti della stessa materia, terrà conto
del titolo abilitante specifico, dellanzianità di servizio e dei maggiori carichi
di famiglia.
Art. 40 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
Il lavoro notturno è quello effettuato dopo le ore 22 e fino alle 6 antimeridiane ed
è retribuito con la maggiorazione della quota oraria lorda del 15% dello stipendio minimo
tabellare, compresa l'indennità di contingenza.
E' considerato festivo il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni delle festività
infrasettimanali: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15
agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25/26 dicembre.
Il lavoro prestato nei suddetti giorni viene retribuito con un 26.mo della retribuzione
globale.
Ai lavoratori turnisti verrà corrisposta la maggiorazione per lavoro festivo con riposo
compensativo nella misura del 15%.
Il personale di segreteria dei centri culturali che durante convegni e manifestazioni
fosse disponibile per un numero di ore eccedenti il normale orario previo accordo fra le
parti potrà:
1) recuperare le ore eccedenti con permessi retribuiti
2) ottenerne il pagamento come ore straordinarie.
E' considerato lavoro straordinario, quello prestato oltre il limite dell'orario
contrattuale settimanale di lavoro.
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, a svolgere lavoro
straordinario richiesto nel limite massimo di 120 ore annue. Di norma, il personale
sarà avvisato con un giorno di anticipo.
Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia autorizzato dalla
Direzione.
Ciascuna ora di lavoro straordinario verrà compensata con una quota oraria della
retribuzione lorda maggiorata delle seguenti percentuali:
Lavoro straordinario diurno, 35%
Lavoro straordinario notturno, 40%
Lavoro straordinario festivo, 50%
Lavoro straordinario notturno festivo, 60%
Le percentuali superiori assorbono le inferiori
Art. 41 - Riposo settimanale
Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidenti con
la domenica, salvo esigenze di servizio nel qual caso il riposo verrà fruito in altro
giorno della settimana successiva.
Art. 42 - Vitto e alloggio
La Direzione può concedere, con facoltà di revoca, salvo preavviso di due mesi,
vitto e/o alloggio al personale che lo richieda per iscritto. Detto servizio verrà pagato
a parte dagli interessati.
Il tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo con gli alunni,
effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione, è considerato orario
di lavoro e il pasto è gratuito.
Art. 43 Ferie
I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto ad un periodo
annuale di ferie con corresponsione della normale retribuzione, pari a 33 giorni
lavorativi per ciascun anno, comprensivi delle festività soppresse previste all'art. 41
del precedente CCNL.
La ricorrenza del Santo Patrono viene considerata come giornata festiva, pertanto qualora
fosse lavorata, o va recuperata con una giornata di permesso retribuito in aggiunta
alle ferie estive o, retribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile.
La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente
maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati. Le frazioni di mese
eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a
15 non saranno considerate.
Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con
il periodo di preavviso.
Le ferie sono irrinunciabili.
Il periodo di ferie ha carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due
periodi. E' ammesso, comunque, il godimento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal
dipendente.
Per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze
dell'Istituto, le ferie saranno godute:
Per i docenti:
a) durante la sospensione estiva delle lezioni
b) anche in altri periodi di sospensione delle lezioni nei casi di:
- prolungata malattia estiva;
- assenza per maternità nel periodo estivo;
- supplenze che comprendano periodi di inattività didattica;
Per i non docenti:
durante la sospensione delle lezioni sia estive che invernali.
Nel periodo estivo le ferie non dovranno essere inferiori ai 2/3 dei giorni spettanti.
Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana, quale sia la distribuzione
dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi.
Le ferie potranno essere godute entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di
maturazione.
Il calendario delle ferie per i lavoratori non docenti sarà definito dalla Direzione in
accordo con la RSI/RSU nell'ambito della contrattazione decentrata di norma entro il mese
di aprile di ogni anno.
Eventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo di ferie aggiuntive.
L'utilizzo del periodo di ferie è interrotto in caso di ricovero ospedaliero o malattia
documentata.
Art. 44 - Permessi retribuiti
Il dipendente può usufruire nell'anno fino ad un massimo di dieci giorni di permessi
retribuiti di cui:
Le giornate di cui al punto a) sono usufruibili in unica soluzione solo in casi molto
gravi. Per fruire di tali permessi il dipendente deve farne richiesta scritta alla
direzione dellistituto. In caso di massima urgenza è sufficiente la richiesta
orale.
Sono ammessi inoltre alla retribuzione i giorni impegnati per documentata partecipazione
ad esami di cui all'art.10 della legge 300/70 e a concorsi pubblici, inerenti la
mansione svolta, limitatamente alla giornata in cui si svolge la prova.
Nel caso che la sede d'esami disti oltre 200 Km dalla sede di lavoro verrà retribuita
anche la giornata che precede e quella che segue.
In caso di assistenza a familiari portatori di handicap, si fa riferimento alla L.104/92 e
circolari applicative.
Art. 45 - Permessi brevi e recuperi di ritardi
Sono concessi brevi permessi retribuiti per un massimo di 10 ore per anno scolastico,
anche cumulabili, in caso di:
Art. 46 - Permessi non retribuiti
In caso di eccezionali motivi e per la partecipazione a concorsi pubblici, esclusi
quelli previsti dal precedente art. 44, il lavoratore può usufruire di permessi non
retribuiti nel limite di 10 giorni nell'anno con autorizzazione dell'Istituto.
Art. 47 - Permessi elettorali
Tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati presidente, segretario,
scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo presso seggi elettorali in occasione di
qualsiasi tipo di elezione, compresi i referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro
per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. I giorni di assenza sono
considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
I giorni festivi e la domenica, utilizzati per lespletamento delle operazioni
elettorali, sono recuperati con pari giorni di riposo compensativo dal lavoratore entro la
immediata settimana successiva. In caso di mancato recupero, per esigenze
tecnico-organizzative, le suddette giornate vengono retribuite.
VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 48 - Assenze par malattia e infortunio
In caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il seguente trattamento:
A) Periodo di comporto
1) mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un massimo di 6 mesi,
anche a cavallo di due anni solari; nel caso di superamento dei 6 mesi il dipendente
potrà richiedere un periodo di aspettativa, senza retribuzione, fino ad un massimo di 6
mesi, dietro presentazione di certificato medico.. In tal caso il lavoratore dovrà
presentare la richiesta almeno 10 giorni prima della scadenza. Detto periodo di
aspettativa non è computabile ad alcun effetto;
2) mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, fino ad un
massimo di 12 mesi (365 gg.) nel periodo di 3 anni o meno, dovute anche ad eventi morbosi
diversi. In tal caso il datore di lavoro potrà informare il lavoratore del termine del
periodo di comporto. Nel computo delle assenze massime nell'arco dei 3 anni, non sono
considerate le aspettative non retribuite di cui al precedente comma.
Qualora l'interruzione del servizio si protragga oltre i termini indicati è facoltà
dell'Istituto risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, fermo restando
il diritto del dipendente al T.F.R.
B) Trattamento economico
Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia,
l'Istituto corrisponderà al lavoratore una integrazione tale da consentire al medesimo di
percepire durante il periodo di malattia o infortunio il 100% della normale retribuzione
mensile netta del mese precedente la malattia per un massimo di 180 giorni nell'anno
solare, salvo il caso di aspettativa richiesta dal dipendente di cui al n° A - 1) del
presente articolo. Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia il computo si
inizia dal 1° giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia o di
malattia a cavallo di due anni solari i periodi vengono computati secondo le indicazioni
INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal servizio per malattia è facoltà della Direzione
verificare lo stato e la durata della malattia. Le visite mediche di controllo sulle
assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle Aziende Sanitarie
Locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento
In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di
malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte
del lavoratore l'istituto ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto
dell'INPS sia di quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia.
Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali, le fasce orarie di
reperibilità di cui al Decreto del Ministero della Sanità dell'8 gennaio 1985 pubblicato
sulla G.U. del 7/2/1985 sono così determinate: 10.00 - 12.00/17.00 - 19.00, sabato e
domenica compresi.
Art. 49 - Congedo matrimoniale
Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso retribuito di 15 gg. di
calendario, non frazionabili, in concomitanza con la data di celebrazione.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata dal dipendente con almeno 10
gg. di anticipo.
Durante il congedo il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli effetti, con
diritto alla normale retribuzione.
Art. 50 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alla Legge
n. 1204 del 30/12/71 e al D.P.R. 25/11/76 n. 1026 e legge n. 903/77.
In presenza di figli portatori di handicap, si fa riferimento alla L. 104/92 e circolari
applicative.
Non può essere richiesto lorario flessibile/potenziato di cui agli artt.37, lettera
b) e 38, alle lavoratrici madri nel periodo di tutela previsto dalla legge n. 1204/71.
Art. 51 - Servizio militare
La chiamata alle armi per il servizio di leva, o servizio sostitutivo, come anche il
richiamo alle armi, non risolvono il rapporto di lavoro che resta sospeso per tutta la
durata dell'assenza.
Tale periodo di chiamata alle armi per il servizio di leva è computato sia ai fini della
maturazione degli scatti che del salario di anzianità.
Terminato il servizio militare il lavoratore dipendente deve dichiarare la propria
disponibilità entro 10 giorni dal collocamento in congedo o dall'invio in licenza
illimitata in attesa di congedo e deve riprendere servizio entro 30 gg.
In difetto, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore, il
lavoratore è considerato dimissionario senza obbligo di preavviso.
Art. 52 - Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive
Al lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive o sindacali
territoriali, regionali o nazionali viene concessa una aspettativa per la durata della
carica.
Durante l'aspettativa non compete alcun elemento della retribuzione.
I dipendenti che, nelle condizioni di cui ai precedenti comma, non usufruiscono di
aspettative, hanno diritto a permessi retribuiti e non retribuiti secondo quanto previsto
dalle vigenti normative di legge e dal presente contratto.
Art. 53 Aspettativa
Dopo un anno di servizio l'Istituto ha facoltà di concedere al dipendente che lo
richieda un periodo di aspettativa senza retribuzione fino al massimo di un anno.
Tale periodo, non è computabile ad alcun effetto.
L'istituto risponde per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta.
Terminato il periodo, al lavoratore non può, comunque, essere concessa una nuova
aspettativa se non dopo almeno 2 anni di servizio.
Durante il periodo dell'aspettativa il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
Art. 54 - Diritto allo studio
Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari
retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, da utilizzare in
un solo anno.
Permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al
conseguimento di titoli di studio della scuola dellobbligo.
Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate , garantendo in ogni
caso le pari opportunità, le seguenti modalità:
a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della
riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare 1/5 o
frazione di 1/5 di tutto il personale della struttura scolastica;
b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti
che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso
corso.
Il personale interessato ai corsi di cui al comma 2 ha diritto, salvo eccezionali ed
inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e
la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o
durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a
presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole e
ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.
Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza e le modalità di esercizio di questo
diritto devono essere concordate tra la rappresentanza sindacale e la direzione/presidenza
di istituto.
In sede di contrattazione decentrata regionale potranno essere definite, ove necessario,
ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai
corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere ad esigenze
specifiche.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento allart. 10 della
legge n. 300/70.
VIII - NORME DISCIPLINARI
Art. 55 - Regolamento interno
Il Regolamento interno predisposto dall'Istituto, ove esista, deve essere portato a
conoscenza dei dipendenti all'atto dell'assunzione o al momento della successiva
compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione.
Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente
legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.
Art. 56 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni alle norme del contratto possono essere punite secondo la gravità dei
fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di paga base ;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni 3 di effettivo
lavoro (3/26);
Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione
degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa, salvo per quanto
riguarda il richiamo verbale di cui alla precedente lettera a).
La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale
verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie
giustificazioni. Tale termine non potrà, in nessun caso, essere inferiore a gg. 10 dalla
data di ricezione della contestazione.
Il dipendente potrà farsi assistere dall'organizzazione sindacale a cui aderisce o
conferisce il mandato.
Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata inviata
entro 6 gg. dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni.
Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento.
Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le
giustificazioni presentate dal dipendente si intendono accolte.
I provvedimenti disciplinari, comminati senza osservanza delle disposizioni di cui ai
precedenti commi, sono inefficaci.
Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro
applicazione.
Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle leggi n. 604/66 e n. 300/70.
Art. 57 - Richiamo scritto, multa e sospensione
Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che
in via esemplificativa:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato
motivo, oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio
dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la
cessazione;
c) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza danneggi il materiale dell'Istituto;
e) commetta indiscrezioni informative relative a segreti d'ufficio e deliberazioni dei
consigli di classe;
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione
per quelle di maggior rilievo.
Art. 58 - Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla
diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate
nell'articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui
alla lettera B.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:
- comportamento in contrasto con quanto previsto al 2° comma dell'art. 11 all'interno
dell'Istituto;
- assenza ingiustificata oltre i 4 giorni consecutivi;
- assenze ingiustificate ripetute almeno sei volte durante l'anno, prima o dopo i giorni
festivi;
- gravi negligenze nell'espletamento delle proprie mansioni;
- lezioni private agli alunni della propria scuola in senso stretto;
- insubordinazione ai superiori;
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate
mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti dall'articolo
successivo;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 57, quando siano stati
comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 56, salvo quanto
disposto al penultimo comma dell'art. 56.
B) Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'Istituto grave nocumento
morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro,
azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
- grave insubordinazione ai superiori;
- furto nell'Istituto;
- danneggiamento doloso al materiale dell'Istituto;
- abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle
persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi
pregiudizi;
- rissa all'interno dell'Istituto;
- percosse nei confronti di alunni e assistiti;
- diffusione di periodici o stampati contrari ai principi educativi dell'Istituto e della
morale cattolica;
- diffamazione pubblica nei riguardi dell'Istituto;
- sentenza di condanna penale passata in giudicato;
- omessa comunicazione di nomina in ruolo nella scuola statale di cui allart. 13 del
presente CCNL.
IX - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 59 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve, salvo giusta causa, alla
scadenza del termine.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto a norma delle vigenti
disposizioni di legge.
Per quanto riguarda i docenti, si risolve automaticamente alla fine dell'anno scolastico
in cui il docente raggiungerà l'età del pensionamento.
Al lavoratore dipendente che abbia raggiunto l'età pensionabile e non abbia raggiunto il
numero di anni richiesti per il minimo della pensione, è consentito rimanere in servizio,
su richiesta, fino al raggiungimento del limite minimo e comunque non oltre il
settantesimo anno di età.
La facoltà di cui alle leggi 903/77, 54/82, 407/90, 421/92, deve essere espressa dal
lavoratore in forma scritta 6 mesi prima del compimento dell'età prevista dalle leggi
suddette. Entro gli stessi termini e con la stessa forma il datore di lavoro può
richiedere di prolungare il rapporto di lavoro per motivi didattici oltre il limite
suddetto, ma non necessariamente fino al sessantacinquesimo anno di età.
Art. 60 - Disciplina dei licenziamenti individuali
L'Istituto deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore.
Il lavoratore può chiedere, entro 15 gg. dalla comunicazione, i motivi che hanno
determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei 7 gg. dalla richiesta,
comunicarli per iscritto.
Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti
è inefficace.
Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta causa o giustificato
motivo.
L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di
licenziamento spetta al datore di lavoro.
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione
della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extra giudiziale, idoneo a
rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione
sindacale firmataria del presente accordo diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero
dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento.
Per quanto non previsto sia per la fase di conciliazione, che per eventuali riassunzioni o
risarcimento danni, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.
Art. 61 - Licenziamento per causa di forza maggiore
In caso di ristrutturazione dellattività o contrazione della popolazione
scolastica, gli Istituti potranno procedere al licenziamento e/o a riduzione
dell'orario di lavoro secondo il seguente schema:
Personale docente
Prima di accedere alla graduatoria di cui all'art. 63 è soggetto a riduzione d'orario
o licenziamento:
1 - chi gode di pensione ordinaria;
2 - chi è in possesso dei requisiti di pensionabilità, fatte salve le espresse facoltà
di opzione di cui all'art. 59 del presente contratto;
3 - chi ha ore eccedenti l'orario pieno previsto dall'art. 37 limitatamente alle ore in
eccedenza. Successivamente, nel rispetto della graduatoria di cui al successivo art. 63,
vanno assoggettati a licenziamento e/o a riduzione di orario coloro che hanno minore
punteggio.
Non è soggetto al provvedimento di licenziamento, di cui al presente articolo, il
personale che gode di interdizione ai sensi della legge n. 1204/71, il personale assunto
tra le categorie protette nella misura della percentuale prevista dalle norme di legge.
Art. 62 - Licenziamenti collettivi
Quando in Istituti con più di 15 dipendenti, si dovesse procedere al licenziamento di
almeno 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni per i motivi di cui al precedente articolo 61,
si applicherà la procedura di cui alla L. 223/91.
Gli Istituti, perciò, devono darne comunicazione preventivamente alle R.S.I./R.S.U. e
OO.SS. Nazionali o Territoriali, al Ministero del Lavoro nelle sue articolazioni
Provinciali e Regionali e all'A.G.I.D.A.E.
Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, di cui al precedente comma,
le R.S.I./R.S.U. e/o OO.SS manifesteranno con richiesta formale all'istituto e all'AGIDAE
la loro disponibilità per un esame congiunto in sede sindacale.
La procedura sindacale deve concludersi entro 45 giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione del datore di lavoro. Il precedente termine è ridotto alla metà
quando i lavoratori interessati sono meno di 10.
L'esito dell'esame congiunto deve essere comunicato dal datore di lavoro agli uffici
periferici di riferimento del Ministero del lavoro.
Qualora non si sia raggiunto un accordo, verrà espletato, entro 30 giorni, dall'invio
della comunicazione agli Uffici Periferici del Ministero del lavoro, il tentativo di
conciliazione in sede amministrativa. Il termine di cui al precedente comma è ridotto a
15 giorni se i lavoratori interessati sono meno di 10.
A conclusione delle procedure previste ai precedenti comma, l'Istituto potrà procedere
alla comunicazione di licenziamento collettivo dei lavoratori in esubero nel rispetto dei
termini di preavviso e di quanto previsto dal successivo art. 63.
Art. 63 - Formulazione delle graduatorie
In riferimento ai precedenti articoli 61 e 62, saranno formulate graduatorie
d'istituto distinte per:
Le graduatorie devono contenere anche lorario di insegnamento individuale di
riferimento.
I docenti partecipano alla graduatoria per la/le materia/e che insegnano e che subiscono
riduzione.
Ai fini dell'inclusione nelle suddette graduatorie saranno sommati, nella misura che
segue, i titoli culturali e di servizio:
1. titolo di studio ..............punti 10;
2. abilitazione specifica o corrispondente .............punti 12;
3. anzianità di docenza anche in tipi di scuola
diversi dello stesso istituto ........punti 3 per ciascun a.s.;
4. servizio di non docenza o docenza senza titolo....... punti 1per ciascun a.s.
- L'anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione presso l'istituto.
-E considerato "anno" ai fini dellanzianità un periodo continuativo
di almeno 180 giorni per i docenti e 250 giorni per i non docenti.
-Il primo anno viene calcolato in dodicesimi dalla data di assunzione.
-Non vengono considerate frazioni fino a 15 giorni, per frazioni superiori a 15
giorni, si considera, ai fine del punteggio, il mese intero.
Sono esclusi dal conteggio dellanzianità i rapporti a tempo determinato per la legge n. 230/62.
Sono esclusi dalle graduatorie:
Le graduatorie riguardanti il tipo di scuole soggette a contrazione o chiusura devono
essere pubblicate entro il 15 febbraio.
I lavoratori hanno diritto a controllare l'esattezza delle graduatorie e a presentare
ricorso all'Istituto entro il 15 marzo.
L'istituto ha 15 giorni dal ricevimento del ricorso del lavoratore per apportare eventuali
correzioni. In caso di conflitto è competente, in prima istanza, la Commissione
Paritetica regionale.
Art. 64 - Reimpiego
L'Istituto, prima di procedere a nuove assunzioni, deve nell'ordine:
a) completare l'orario del personale in servizio, nei limiti di quanto previsto all'art.
39,
b) dare la precedenza, a parità di titoli culturali (diploma, laurea, abilitazione e
specializzazione), ai dipendenti che abbiano già prestato servizio presso l'Istituto e
siano stati licenziati esclusivamente per riduzione di personale.
Il lavoratore conserva tale diritto anche nell'anno scolastico seguente quello del
licenziamento.
Il personale riassunto con le stesse mansioni non dovrà ripetere il periodo di prova e
l'anzianità decorrerà ad ogni effetto dalla data di riassunzione.
Per facilitare le assunzioni, l'AGIDAE informerà gli Istituti dell'elenco del personale
già in servizio presso altri Istituti aderenti licenziato per ristrutturazione o
contrazione della popolazione scolastica o per chiusura d'Istituto nonché di quello del
personale in servizio ad orario ridotto presso altri Istituti aderenti, che abbia fatto
richiesta di completamento d'orario, elenchi che i gestori consulteranno.
Art. 65 - Chiusura degli Istituti
Qualora si presentasse la necessità di addivenire alla chiusura dell'Istituto, il
gestore procederà secondo quanto previsto dai precedenti artt. 61 e 62 e dalla legge n.
223/91 e sue integrazioni e modificazioni. In questi casi il preavviso di cui all'art. 66
è di mesi 4. L'Istituto trasmetterà l'elenco del personale licenziato all'AGIDAE, che
provvederà a informare gli Istituti della provincia per favorirne l'eventuale assunzione.
Art. 66 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
La parte che risolve il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia per dimissioni
che per licenziamento deve comunicarlo per iscritto e deve dare il preavviso. Il preavviso
non opera in caso di cessazione durante la prova e nel caso di giusta causa sia da parte
del datore di lavoro che del lavoratore.
La sopravvenuta malattia interrompe il preavviso che può essere completato allo scadere
dell'evento o indennizzato.
I termini del preavviso sia in caso di licenziamento come in quello di dimissioni sono:
- dipendenti del 1°, 2° e 3° livello: 1 mese
- dipendenti del 4°, 5° e 6° livello: 2 mesi;
il periodo è di un mese per i contratti di formazione lavoro, apprendistato e a tempo determinato ed è portato a 4 mesi in caso di chiusura totale dell'Istituto.
La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l'osservanza dei suddetti termini di
preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione
lorda che sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso calcolata ai sensi
dell'art. 2121 C.C.
Il datore di lavoro trattiene tale indennità sulle spettanze nette dovute al lavoratore a
qualsiasi titolo.
Il datore di lavoro può, sia in caso di licenziamento che in caso di dimissioni,
dispensare il dipendente dall'effettuazione del periodo di preavviso corrispondendogli una
indennità sostitutiva pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante
tale periodo. In tal caso il rapporto cessa in tronco e la parte esonerata riceve
l'indennità sostitutiva.
Durante il periodo di preavviso lavorato il dipendente avrà diritto ad un permesso
retribuito di complessive 15 ore, riproporzionato in caso di orario parziale, per le
pratiche relative alla ricerca di un'altra occupazione.
Art. 67 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità permanente che
impedisca il pieno svolgimento dell'attività stabilita contrattualmente.
Art. 68 - Decesso del lavoratore
In applicazione dell'art. 2122 C.C., la cessazione del rapporto di lavoro che avvenga
per il decesso del dipendente dà diritto, agli aventi causa, al T.F.R. di cui all'art. 69
del presente contratto e all'indennità di due mensilità in conformità dell'art. 2118
C.C.
Art. 69 - Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro il lavoratore dipendente ha diritto
ad un trattamento di fine rapporto.
Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e
comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per
13,5, computando per mese intero le frazioni di mese superiori a 15 gg. e non considerando
quelle fino a 15 gg. La retribuzione, ai fini del comma precedente, comprende tutte le
somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, con
esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e
puerperio deve essere computato nella retribuzione di cui al 2° comma, l'equivalente
della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente 1° comma, con esclusione della quota maturata
nell'anno, è incrementato su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con
l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato
dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente in caso di
frazione di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di
cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le
frazioni di mese superiori a 15 gg. si computano come mese intero e quelle fino a 15 gg.
non si considerano.
Il lavoratore dipendente, con almeno 8 anni di accantonamento, può chiedere, in costanza
di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe
diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta.
Le richieste possono essere soddisfatte annualmente entro i limiti del 25% degli aventi
titolo, di cui al precedente comma.
NOTA: L'indennità di anzianità fino al 31 maggio 1982 è calcolata nella misura di una
mensilità più un dodicesimo della 13.ma per ogni anno di servizio.
Per quanto riguarda il personale di 1° livello ed il personale operaio specializzato
del 2° livello, l'anzianità maturata fino al 30 settembre 1976 viene calcolata
rispettivamente nella misura di 18 e 20 giorni per ciascun anno.
Per gli insegnanti, la valutazione, dell'orario ai fini del calcolo della indennità di
anzianità, è il risultato della media delle ore lavorate negli anni di servizio fino al
31 maggio 1982.
Art. 70 - Restituzione dei documenti di lavoro
Alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente da qualsiasi contestazione
in atto, spettano al lavoratore dipendente i seguenti documenti:
a) libretto di lavoro;
b) Modello Unico del Dipendente (C.U.D.), su richiesta;
c) certificato di servizio con l'indicazione della durata del rapporto di lavoro, del
livello e delle mansioni;
d) eventuale certificato di licenziamento valevole per l'indennità di disoccupazione (su
modulo fornito dall'INPS);
e) documenti relativi agli assegni familiari;
f) quant'altro previsto dalle leggi vigenti.
Art. 71 - Tentativo obbligatorio di conciliazione ed arbitrato
In tutti i casi di controversie ai sensi degli art. 409, 410, 412 e seguenti CPC,
così come modificati e integrati dal D. L.vo 80/98, le parti dovranno esperire il
tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale e/o amministrativa presso la
direzione generale del lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti.
Art. 72 - Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente Contratto Collettivo nazionale di lavoro, valgono
le disposizioni di legge in materia di lavoro.
Nota a verbale
Norme transitorie
Allegato n. 1
ACCORDO TRA A.G.l.D.A.E e OO.SS. Dl CATEGORIA
SUI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI del 16 dicembre 1996.
I CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
A.G.I.D.A.E.
CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI
(art. 5, L.n. 236/93)
Le Caratteristiche del CdS difensivo.
1) definizione: il CdS è un accordo tra le parti (OO.SS. e datori di lavoro) il cui aspetto qualificante è lo "scambio" tra una riduzione di orario (da concordare caso per caso), con una proporzionale riduzione della retribuzione e una rinuncia da parte dell'istituto a procedere alla riduzione di personale per la vigenza dell'accordo stesso. il personale eccedente viene tenuto in servizio attraverso quote di riduzione dell'orario di lavoro individuale, estese anche nei confronti dei lavoratori non direttamente coinvolti nell'esubero. Da qui la definizione di "contratto di solidarietà difensivo", in quanto prevede una rinuncia da parte di tutti i lavoratori (orario di lavoro e retribuzione) a favore dì colleghi dichiarati in soprannumero.
2) Finalità: Le organizzazioni sindacali e datoriali individuano nel contratto di solidarietà difensivo lo strumento atto ad evitare i licenziamenti e a favorire il rilancio dell'istituto.
3) Prerequisiti: il CdS si può applicare in Istituti con più di 15 dipendenti. Il CdS può essere avviato dopo che l'istituto abbia aperto la procedura prevista dalla Legge n.223/91, artt. 4 e 24, per i licenziamenti collettivi (almeno 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni), al fine del mantenimento dei livelli occupazionali e quindi del ritiro dei licenziamenti.
4) durata : da 12 a 24 mesi (prorogabili).
art. 1, c.2, L. n. 863/84
art. 7, c.1, L. n. 48/88.
L. n. 223/91
L. n. 236/93
L. n. 451/94
DL. n. 510/96
5) natura: temporanea riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione. La
percentuale di riduzione viene concordata, sentiti i lavoratori, sulla base di parametri
certi, quali ad esempio gli allievi iscritti, le rette, il numero classi attivate, il
personale impegnato e il personale in esubero.
Il termine di confronto per l'accertamento dello stato di crisi è l'Anno Scolastico
precedente.
6) aumenti temporanei dell'orario di lavoro: Nel CdS vengono determinate
modalità attraverso le quali l'Istituto, per soddisfare temporanee esigenze di maggior
lavoro, può modificare in aumento i limiti del normale orario individuale ridotto in
ragione del CdS.
art. 5, c. 10 e 11, L. n. 236/93.
7) Integrazione salariale: 50% della retribuzione persa, ripartita in parti uguali tra il lavoratore e il datore di lavoro.
art. 9, c.3, DL 515/95
art. 6, DL n. 300/96
L. n. 451/94
L. n. 236/93
DL. n. 510/96
8) Benefici contributivi: I datori di lavoro versano una contribuzione assistenziale e previdenziale in rapporto all'orario ridotto. Al lavoratore spettano i contributi figurativi, da accreditarsi d'ufficio, validi ai finì di tutte le pensioni, nella misura corrispondente all'intera retribuzione persa.
art. 9,c.4, DL 515/95
art. 1, c.4, L. n. 863/84 I
La procedura
1) L'Istituto comunica alle R.S.A, alle OO.SS. firmatarie del CCNL e all'UPLMO le ragioni per cui intende aprire la procedura per il ricorso ai licenziamenti collettivi, prevista agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91 (almeno 5 lavoratori nell'arco di 120 giorni).
2) Le R.S.A./R.S.U. e le OO.SS. comunicano, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Istituto di aderire all'ESAME CONGIUNTO al fine di individuare possibili soluzioni alternative ai licenziamenti (CdS). La durata dell'esame congiunto è di 45 giorni in sede sindacale e di 30 giorni in sede amministrativa.
3) In sede di esame congiunto, l'Istituto, che può farsi assistere dalla associazione datoriale a cui aderisce, fornisce alle OO.SS.
a) L'elenco del personale iscritto al libro matricola (C.T.I., C.T.D., Part-Time, C.F.L.)
L'elenco deve contenere l'orario settimanale, la qualifica, il livello, la data di assunzione di ciascun dipendente.
I dati riportati in elenco devono riferirsi all'anno scolastico precedente a quello per il quale si chiede il CdS.
b) Documenti contabili riguardanti le entrate e le uscite, ovvero il bilancio di previsione per l'anno scolastico in corso.
c) Elenco (o numero) degli alunni iscritti per ogni classe. I dati devono riguardare l'anno scolastico precedente quello di attuazione del CdS e quello in corso.
d) Le classi che si intendono sopprimere per mancanza di iscrizioni,o per cause diverse, nell'anno scolastico di applicazione del CdS.
e) Il personale che si intende licenziare a causa della chiusura di classi e/o per penuria di iscrizioni e relativi criteri di scelta.
4) Le OO.SS., le R.S.A. e le organizzazioni Datoriali, a seguito dell'analisi dei documenti prodotti, individuano nel contratto di solidarietà difensivo lo strumento atto ad evitare i licenziamenti e a favorire il rilancio dell'Istituto.
5) Le OO.SS. consultano i lavoratori sull'ipotesi di ricorso al contratto di solidarietà. L'assemblea dei lavoratori può esprimere parere favorevole a maggioranza degli aventi diritto. Il contratto di solidarietà, nei termini definiti in sede di assemblea dei lavoratori, è vincolante per tutto il personale.
6) La percentuale di riduzione prende a parametro di riferimento vincolante, gli orari individuali dell'Anno Scolastico precedente a quello di applicazione del CdS e su questi viene applicata la percentuale di riduzione di orario concordata.
7) Le parti definiscono e sottoscrivono l'accordo di solidarietà. Il verbale di accordo viene inviato all'UPLM0.
Il verbale di accordo può essere sottoscritto anche presso la sede dell'Ufficio
Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione (chiusura della fase amministrativa).
Ad accordo raggiunto e definito, il datore di lavoro deve inoltrare allUPLMO:
- CCNL applicato
- orario di lavoro ordinario e sua applicazione
- apertura della procedura di mobilità ed elenco degli esuberi
- motivi dell'esubero
- decorrenza e durata del CdS
- forma della riduzione dell'orario e sua articolazione
- commisurazione dellorario medio settimanale
- eventuali deroghe all'orario concordato
I contenuti:
L'accordo di solidarietà deve esplicitamente contenere:
1) L'impegno da parte dell'Istituto a non ricorrere a licenziamenti e riduzioni
di orario, per l'intera vigenza del contratto di solidarietà (12 o 24 mesi).
2) Data di inizio e di scadenza del contratto di solidarietà.
3) Percentuale di riduzione di orario e corrispondente riduzione di salario da
applicare sugli orari e le retribuzioni individuali a partire da e fino a (al termine del
CdS vengono ripristinati i precedenti regimi di orario e retribuzione)
Per quanto attiene la docenza la riduzione deve essere applicata sull'orario individuale,
una volta espletato quanto previsto dall'art. 59 del CCNL. La riduzione deve computarsi su
base annua per meglio definire e quantificare l'ammontare complessivo in riduzione e
l'ammontare complessivo del nuovo orario.
4) Determinazione dell'orario di lavoro settimanale medio o convenzionale
per ciascun dipendente sulla base della riduzione in percentuale concordata
(flessibilità dell'orario di lavoro).
5) Costanza della retribuzione nei periodi in cui il personale, per effetto della
flessibilità dell'orario di lavoro, sarà a 0 (zero) ore.
(es: un dipendente che nellanno scolastico 1995/96 ha svolto un orario
settimanale di docenza di 18 ore, sarà impegnato per lanno scolastico 1996/97 per
un numero di ore inferiore, pari a 18 ore meno la percentuale di riduzione prevista dal
contratto di solidarietà. Listituto potrà, comunque, chiedere al dipendente con
orario ridotto un impegno settimanale di cattedra superiore all 'orario medio settimanale,
fino al raggiungimento dellorario settimanale precedente, in questo caso fino ad un
massimo di 18 ore. Il dipendente, quindi, che avrà effettuato 18 ore settimanali di
docenza per un certo numero di settimane, nelle rimanenti settimane di recupero sarà a
zero ore con normale retribuzione).
6) determinazione dei periodi di recupero al di fuori del periodo idi ferie
7) Deroghe ad alcune norme contrattuali:
a) dimissioni: non può essere richiesta al dipendente che rassegni le dimissioni,
nell'arco di vigenza del contratto di solidarietà, l'indennità sostitutiva di preavviso.
b) 2 ore eccedenti l'orario (CCNL art. 35, c.9): non possono essere richieste.
8) Controllo periodico sull'attuazione del contratto di solidarietà attraverso una
corretta informazione alla/e R.S.A. di Istituto o alle OO.SS. firmatarie del CCNL e
dell'accordo di solidarietà.
9) Le riduzioni di orario di docenza e di attività accessorie e quindi di salario
saranno oggetto di richiesta di contributo previsto dall'art. 5, L. n. 236/93 e dal DL n.
510 dell'1/10/96.
10) Pubblicazione mensile delle ore lavorate con l'indicazione del numero delle ore
oltre l'orario ridotto in ragione dell'accordo di solidarietà. Le ore di attività svolte
oltre il massimo consentito (orario di lavoro settimanale individuale dell'anno
precedente) dovranno essere retribuite come straordinario al superamento del monte ore
annuo ridotto.
11) divieto di fusione e/o di accorpamento di classi e di indirizzi.
12) In caso di trasferimento di azienda si applicano le norme previste dalla L. n.
428/90, art. 47 a dallart. 2112 cc.
13) Adeguamento delle norme presenti in caso di nuovi interventi legislativi.
14) La violazione di uno solo dei punti previsti dall'accordo di solidarietà,
determina la decadenza dello stesso.
15) Richiesta da parte del datore di lavoro all'INPS della copertura previdenziale
per le ore perse in applicazione del contratto di solidarietà, secondo quanto previsto
dalla L. n. 863/84 e dalla L. n. 236/93.
16) Per quanto non previsto dal presente accordo di solidarietà si fa esplicito
riferimento a quanto contemplato dal CCNL di categoria e alle disposizioni di legge ivi
compresa la Legge 236/93. La violazione di uno solo dei punti previsti dal presente
accordo ne determina la sua decadenza.
17) Per tutte le controversie individuali, singole o plurime, relativamente
all'applicazione del seguente accordo, riguardante i rapporti di lavoro nell'Istituto,
trovano composizione prioritariamente in sede di Commissione Paritetica Regionale ed in
assenza in sede di Commissione Paritetica Nazionale. E' sempre salva la facoltà delle
parti di adire l'autorità giudiziaria e di esperire ogni altra procedura prevista dalle
vigenti normative.
18) Il presente testo si compone di n. 7 pagine.
Roma, 16 dicembre 1996
All. n. 1 all'Accordo del 16/12/96 "Contratti di solidarietà"
Le parti infine, concordano di estendere le procedure e i contenuti della presente
intesa anche agli Istituti con meno di 15 dipendenti nel rispetto dei vincoli previsti
dalla L. n. 863/84.
Le riduzioni di orario concordate in sede sindacale richiedono il consenso unanime di
tutti i lavoratori.
Roma, 16 dicembre 1996
Allegato n. 2
ACCORDO NAZIONALE
TRA LE OO.SS. SCUOLA E L'A.G.I.D.A.E.
SU I CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO
Del 14 ottobre 1997
Il giorno 14 ottobre 1997 tra l'AGIDAE.e la CGIL-SCUOLA, la CISL-SCUOLA, la UIL-SCUOLA, lo SNALS e il SINASCA
è stato sottoscritto il presente accordo.
Le parti
Considerato l'Accordo Interconfederale del settembre 1996 tra il Governo e le Parti Sociali nella parte in cui si conviene di regolarizzare il lavoro sommerso attraverso i contratti di gradualità anche al fine di rafforzare l'iniziativa categoriale;
Visto l'art. 5 del Decreto Legge n. 510/96, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, recante le disposizioni in materia di contratti di riallineamento;
Visto l'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante le disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo;
ravvisata la necessità, anche in funzione delle normative in via di definizione, che riguardano il settore della Scuola non Statale, di rendere omogenee al CCNL A.G.I.D.A.E., le normative e le retribuzioni sino ad oggi applicate da alcuni istituti di istruzione, attraverso il ricorso ai contratti di riallineamento retributivo,
concordano quanto segue:
1) Soggetti beneficiari . A decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo Nazionale, tutti gli istituti di istruzione cattolici operanti nei territori individuati all'art. 1 della legge 10 marzo 1986, n. 64 e all'art. 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e successive integrazioni (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, provincia di Rieti, Latina e Frosinone, comprensorio di bonifica del fiume Tronto, comuni della provincia di Roma compresi nel comprensorio della bonifica di Latina, isola del Giglio, D'Elba e di Capraia, territori di Venezia insulare, isole della Laguna e Centro storico di Chioggia), che non abbiano, prima della firma del presente accordo aderito ai CCNL di categoria e che intendano, per regolarizzare la loro posizione, aderire al CCNL A.G.I.D.A.E, potranno adottare, ai sensi delle leggi citate in premessa, i contratti di riallineamento retributivo al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva, nonché di accedere ai benefici contributivi previsti dalle normative vigenti in materia.
2) Ambito territoriale. L'ambito territoriale, previsto dalle vigenti normative di legge in materia, entro cui è possibile stipulare i contratti di riallineamento è la provincia.
3) Applicazione della normativa contrattuale. Per accedere al programma di riallineamento retributivo, gli Istituti dovranno accettare integralmente la parte normativa del citato contratto nazionale, ed applicarlo a tutto il personale dipendente a decorrere dalla data di adesione all' accordo Provinciale.
4) Programma di riallineamento. Gli Istituti scolastici o
assimilati di cui al n. 1 del presente accordo, che applicano un regime retributivo
inferiore ai minimi contrattuali, fissati dal contratto AGIDAE 1994/97, di riferimento,
integrati con gli importi di cui al rinnovo del II biennio economico 96/97, adotteranno il
programma di adeguamento delle retribuzioni, con ratei semestrali, per la durata massima
di 36 mesi.
Il riallineamento graduale dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli di
inquadramento previsti dal vigente CCNL, è comprensivo di tutte le voci inerenti agli
artt. 19, 20, 21, 22 e 23 del CCNL AGIDAE 1994/97, relative ai minimi tabellari integrati
con gli importi di cui al ll biennio 1996/97 con l'esclusione dei soli superminimi.
L'importo del salario di anzianità, di cui all'art. 22 del vigente CCNL soggetto al
programma di riallineamento retributivo, sarà calcolato individualmente prendendo a
riferimento la data di assunzione.
5) Adesione. L'adesione all'accordo di riallineamento retributivo da parte
dell'Istituto che ne ha fatto richiesta, dovrà risultare dalla sottoscrizione di un
verbale il cui contenuto sarà definito in ambito provinciale tra le OO.SS. firmatarie del
vigente CCNL e l'A.G.I.D.A.E., nel rispetto di quanto al presente accordo.
Ai fini dell'applicazione dell'accordo saranno indette in ogni istituto le assemblee dei
lavoratori, convocate e tenute dalle OO.SS. firmatarie dei contratti di riallineamento.
6) Variazione ai programmi. E' ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, compresi quelli già stipulati, limitatamente ai tempi ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5 della legge n. 608/96.
7) Rinnovo CCNL di riferimento. In occasione rinnovo del CCNL AGIDAE 94/97 di riferimento, il programma di riallineamento retributivo sarà riparametrato ai nuovi minimi tabellari.
8) Contributi figurativi. L'Istituto a seguito della adesione all'accordo provinciale, attiverà nei tempi e nei modi stabiliti dall'art. 23, lettera d) della legge 24 giugno 1997, n. 196, tutte le procedure per l'accredito dei contributi figurativi a favore dei lavoratori dipendenti.
9) Ruolo delle Commissioni Paritetiche Regionali. Le Commissioni Paritetiche Regionali, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 608/96, sono gli organismi abilitati ad esprimere pareri agli Ispettorati Provinciali competenti per territorio e agli Istituti previdenziali, sulle modalità per contrastare forme di lavoro irregolare presenti nel territorio.
10) Diritto all'informazione. AI fine di garantire il diritto all'informazione sulle materie oggetto del presente accordo, gli Istituti devono dare preventiva informazione, sull'attuazione del programma di riallineamento retributivo, alle R.S.A. di Istituto.
11) Notifica dell'accordo di riallineamento. Gli accordi di
riallineamento saranno depositati, a cura dell'A.G.I.D.A.E., ai competenti uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso le sedi provinciali dell'Inps
entro 30 giorni dalla stipula, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 608/96.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, valgono le norme
nazionali e regionali in materia.
Sono altresì fatte salve le disposizioni integrative previste dalle leggi regionali in
materia.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 14 ottobre 1997
Allegato n. 3
Accordo nazionale A.G.I.D.A.E. e OO.SS. di categoria su
La sicurezza e la salute dei lavoratori
nelle istituzioni scolastiche
D.lvo n. 626/94 - D.lvo n. 242/96
11 aprile 1997
Il giorno 11 aprile 1997 tra L'AGIDAE e la CGIL-SCUOLA, la CISL SCUOLA, la UIL-SCUOLA , lo SNALS e il SINASCA
VISTO il D.Lvo n. 626 del 19.9.1994 integrato dal D.Lvo n. 242 del 19.3.1996, il quale fissa sia i principi generali per la tutela della salute e la sicurezza, che la rappresentanza dei lavoratori nei posti di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti applicativi;
CONSIDERATO che le parti intendono definire tali aspetti applicativi, in base agli orientamenti di partecipazione che hanno ispirato le direttive della CEE;
RAVVISATA l'opportunità di definire i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori sulla sicurezza e la salute, le sue modalità d'esercizio nei posti di lavoro, la formazione della rappresentanza e la costituzione, a norma dell'art. 20 del D.Lvo 626/94, degli organismi paritetici territoriali;
RITENUTO che la logica, che fonda i rapporti tra le parti nella materia in questione, è quella di superare posizioni conflittuali, ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
PRIMA PARTE
1. IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
L'art. 18 del D.Lvo 626/94 al 1° comma precisa che "in tutte le aziende o unità
produttive è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza", fissa i criteri
per la sua individuazione, e prevede il rinvio alla contrattazione collettiva per la
definizione di altri parametri, in tema di diritti, formazione e strumenti per
l'attuazione degli incarichi.
I luoghi di lavoro, a norma dell'art. 30 comma 4 debbono essere strutturati tenendo conto
di eventuali portatori di handicap.
A) ISTITUTI FINO A QUINDICI DIPENDENTI
1. Negli istituti di ogni ordine e grado, dove si esercitano attività educative, di
istruzione, convitti, studentati, collegi, nonché centri sportivi e culturali aderenti
all'AGIDAE, aventi fino a quindici dipendenti, il rappresentante viene eletto dal
lavoratori al loro interno(cfr. art. 18, comma 2).
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione.
2. MODALITA' DI ELEZIONE
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per
candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere
eletti tutti quelli con contratto a tempo indeterminato.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di
parità risulterà eletto colui che ha maggiore anzianità di servizio.
Prima della votazione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio
elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale
dell'elezione che viene comunicato subito al datore di lavoro.
L'incarico ha la durata di tre anni.
3. TEMPO DI LAVORO DEDICATO ALLA SICUREZZA
Al rappresentante per la sicurezza spettano, per lo svolgimento dell'incarico previsto
a norma dell'art. 19 del D.Lvo 626/94, negli istituti che occupano fino a 15 dipendenti,
permessi retribuiti pari a 12 ore annue.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19, lettere b), c), d), g), i) ed
l), non viene utilizzato il predetto monte ore.
Ricevuto il verbale d'elezione, il datore di lavoro comunica il nome dell'eletto, quale
rappresentante per la sicurezza, alla Commissione Paritetica Regionale e questa alla
Commissione paritetica Nazionale.
B) ISTITUTI CON PIU' DI 15 DIPENDENTI
Negli istituti che occupano più di 15 il rappresentante per la sicurezza viene
designato dai lavoratori tra i componenti della RSI o RSU se presenti. (cfr. art. 18/6)
I permessi di cui al comma precedente sono pari a 18 ore annue per gli istituti con numero
di dipendenti da 16 a 60; pari a 24 ore annue per gli istituti con più di 60 dipendenti.
PROCEDURE PER L'ELEZIONE O LA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA IN
ISTITUTI CON PIU' DI 15 DIPENDENTI
Negli istituti con più di quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza è
eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. In
assenza di tali rappresentanze, è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno,
secondo le modalità di cui al punto 2 (cfr. Irt. 18, comma 3).
Nel caso di dimissioni, o di mancata accettazione dell'elezione, subentrano, come
rappresentante per la sicurezza, e in via subordinata, i lavoratori che hanno ottenuto
più voti durante l'elezione.
In questo caso allo stesso spettano le sole ore di permesso previste per la sua funzione.
Il verbale con il nominativo del rappresentante per la sicurezza deve essere comunicato
alla direzione dell'istituto, che informerà la Commissione Paritetica Regionale e quella
Nazionale, presso la quale si terrà il relativo elenco.
C) ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
Per le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui
disciplina è contenuta all'art. 19 del D.Lvo 626/94, le parti concordano quanto segue.
1. ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO
Il diritto di accesso al luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze
di istituto, in accordo con il gestore, e con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente le visite che intende
effettuare negli ambienti di lavoro.
2. MODALITA' DI CONSULTAZIONE
La consultazione del rappresentante per la sicurezza, è prevista a carico del datore
di lavoro, ai sensi e per gli effetti dellart. 19 del D.Lvo 626/94, e deve essere
svolta in modo da garantire la sua tempestività ed effettività, fornendo tutti gli
strumenti necessari.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal
rappresentante, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul
verbale.
3. INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le
documentazioni di cui all'art. 19, comma 1, lett. e) e f) del D.Lvo 626/94.
Ha diritto inoltre di consultare la relazione sulla valutazione dei rischi, di cui
all'art.4 comma 2, conservato presso l'istituto a norma dell'art.4 comma 3.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la
documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla normativa.
Per informazioni, inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono quelle
concernenti l'istituto, per gli aspetti relativi all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le documentazioni e le notizie, è tenuto a farne un uso
strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto della riservatezza.
3. FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad un'adeguata formazione prevista al 10
comma lettera G dell'art. 19 del D.Lvo 626/94. Tale formazione, a carico del datore di
lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli
già previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile, adeguato alle
sue funzioni e deve contenere:
- conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro;
- conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e
protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
La durata dei corsi di formazione è di 32 ore.
Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori provvederà all'integrazione della formazione.
4. RIUNIONI PERIODICHE
Negli istituti con più di quindici dipendenti il datore di lavoro indice, almeno una
volta l'anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di
sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti di cui all'art. 11, comma 1 del
D.lvo 626/94, viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di
preavviso.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione
periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni
delle condizioni di prevenzioni presenti nell'istituto.
Della riunione viene redatto relativo verbale.
PARTE SECONDA: ORGANISMI PARITETICI
Le parti contraenti, nel mettere in atto quanto disposto dallo art. 20 del D.Lvo 626/94, fermo restando quanto previsto dal 2° comma dello stesso articolo, concordano quanto segue:
1. COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
La commissione Paritetica Nazionale assume anche compiti in materia di igiene e
sicurezza, e precisamente:
- promuove la costituzione di organismi paritetici regionali, (sezioni specifiche
aggiuntive paritetiche) e coordina la loro attività;
- organizza seminari ed altre attività complementari dei componenti gli organismi
paritetici regionali;
- definisce le linee guida ed i comportamenti comuni in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro;
- valuta eventuali esperienze ed intese già operanti nel settore, che siano di
riferimento per gli organismi paritetici regionale, anche in relazione alla attuazione di
progetti formativi in ambito locale;
- promuove e coordina interventi formativi, attivando canali di finanziamento da parte
dell'Unione Europea e di altri Enti pubblici Nazionale e Comunitari;
- favorisce Io scambio di informazioni e valutazioni sugli aspetti applicativi della
vigente normativa e delle iniziative delle Amministrazioni pubbliche;
- approfondisce le proposte di normative comunitarie e nazionali, allo scopo di
individuare eventuali posizioni comuni da prospettare al Governo, al Parlamento alle
Amministrazioni competenti.
2. COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE
Entro 180 giorni, dalla data del presente accordo a livello regionale, le Commissioni
Paritetiche Regionali, coordinate con la Commissione Paritetica Nazionale, assumono, anche
il compito di promuovere iniziative formative in tema di prevenzione.
A tal fine la Commissione Paritetica Nazionale di sua iniziativa, o su proposta delle
Commissioni Paritetiche regionali, elabora progetti formativi in materia di prevenzione,
igiene e sicurezza del lavoro. Tali progetti formativi, elaborati in sintonia con le linee
guida e le indicazioni di carattere generale concordate in seno alla Commissione
Paritetica Nazionale, vengono comunicati alla Commissione Paritetica regionale.
La Commissione Paritetica Regionale, onde favorire la realizzazione delle iniziative
proposte, oltre a tenere rapporti con l'Ente Regione e gli altri soggetti istituzionali e
non, operanti in materia di salute, sicurezza e prevenzione, può, di sua iniziativa,
promuovere direttamente l'organizzazione di corsi o giornate formative specifiche.
PARTE TERZA: COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Fondamentale importanza, per una gestione condivisa e non conflittuale sulle materie
della formazione e della rappresentanza nella prevenzione sul lavoro, assume in base al
D.Lvo 626/94, la costituzione di organismi paritetici per la "composizione" di
possibili conflitti.
Tali Organismi infatti rappresentano la prima istanza di risoluzione di controversie
insorte nella "applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione
previsti dalle norme vigenti".
Le Commissioni Paritetiche Regionali agiscono come organismi paritetici al quali sono
attribuite le funzioni di composizione in base all'art. 20 del D.Lvo 626/94. In
particolare spetta ad esse:
· informare i soggetti interessati ai temi della salute e della sicurezza;
· tenere un elenco comprendente tutti i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza eletti o designati nelle istituzioni scolastiche del territorio di competenza dell'organismo;
· trasferire i dati sopracitati alla Commissione Paritetica Nazionale.
Le parti ribadiscono la convinzione che la questione della materia della sicurezza e
della salute nei luoghi di lavoro, sia realizzabile con soluzioni condivise ed attuabili.
Pertanto, in tutti i casi di controversie, relative all'applicazione delle norme sui
diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, le
parti interessate (il datore di lavoro, i lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano
ad adire la Commissione Paritetica Regionale al fine di riceverne, ove possibile, una
soluzione concordata.
La parte che ricorre alla Commissione Paritetica Regionale, ne informa le altre parti
interessate.
Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla normativa vigente.
Allegato n. 4
ACCORDO QUADRO NAZIONALE
Dell 8 ottobre 1997
PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI AI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N.626/94.
Il giorno 8 ottobre 1997 tra l'AGIDAE e la CGIL-SCUOLA, la CISL-SCUOLA, , la UIL-SCUOLA, lo SNALS e il SINASCA,
VISTO il D.lvo n.626/94, integrato e modificato dal D.lvo n.242/96, il quale fissa sia i principi generali per la tutela della salute e la sicurezza, che la rappresentanza dei lavoratori nei posti di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti applicativi;
VISTO l'Accordo dell'11 aprile 1997 tra le OO.SS. di categoria e l'AGIDAE, che introduce nel settore della scuola non statale cattolica, la figura del Rappresentante dei lavoratori;
VISTA la lettera C, punto 3 bis, del citato accordo nazionale che attribuisce al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il diritto/dovere ad una adeguata formazione per l'espletamento dei compiti connessi alla funzione;
VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 16 gennaio 1997 sulla "individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione";
Si conviene quanto segue:
A) Modalità del corso di formazione per i R.L.S.
B) Contenuti minimi in materia di formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ruolo degli Organismi Paritetici.
La salute sui posti di lavoro è il risultato di un'azione congiunta, flutto della
collaborazione tra le parti coinvolte. Per attuare concretamente tale principio, il
presente accordo prevede interventi di formazione rivolti sia ai lavoratori che ai
rappresentanti per la sicurezza.
Per i contenuti minimi della formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, le parti, nel rispetto di quanto all'art. 1 del Decreto Ministeriale del 16
gennaio 1997, indicano nel successivo schema le specifiche materie oggetto del corso di
formazione, che potranno comportare integrazioni e approfondimenti secondo i particolari
indirizzi didattici di ciascun istituto.
Il comma 6 dell'art. 22 del D.Lvo 626/94 assegna agli Organismi paritetici un molo
fondamentale e centrale per quanto riguarda la promozione e la progettazione della
formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, tanto da far assumere agli organismi
stessi un importante ruolo di monitoraggio nelle varie fasi del processo formativo e
pertanto è opportuno che vengano attivati e ricercati i necessari ed idonei
collegamenti con tutte quelle strutture pubbliche e private, che potranno contribuire ai
vari livelli alla realizzazione del percorso formativo, così come definito ai punti i e 2
della Seconda Parte dell'Accordo Nazionale dell'11 aprile 1997.
SCHEMA FORMATIVO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:
1) Aspetti applicativi della nuova normativa;
2) Aspetti giuridici generali
2.1) i principi costituzionali e civilisti
2.2) i soggetti destinatari delle normative
- datore di lavoro
- lavoratore
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- dirigente
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- preposto
- medico competente.
2.3) I principali obblighi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
Le misure di prevenzione in generale.
2.4) I diritti e gli strumenti partecipativi dei lavoratori: informazione, formazione,
consultazione ecc
2.5) Le funzioni di vigilanza.
3) Le norme di igiene e sicurezza del lavoro.
3.1) Le normative previgenti al D.Lvo 626/94; DPR n. 547/55, DPR n.303/56 ecc., in
generale, Direttive comunitarie
3.2) il D.Lvo n. 626/94
3.3) definizione ed individuazione dei fattori di rischio
3.4) la valutazione del rischio: significato e procedure
3.5) individuazione delle misure di prevenzione (tecniche, organizzative, procedurali)
4) La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
4.1) Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza:
D.Lvo 626/94
4.2) Risorse informative aziendali, accesso ed utilizzo
4.3) Il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella logica
partecipativa e nel quadro delle relazioni sindacali;
4.4) L'accordo di comparto e la sua applicazione.
5) Nozioni di comunicazioni
5.1) Comunicazioni interpersonale e di gruppo in relazione al molo partecipativo del R.LS
5.2) Comunicazione attiva/passiva con i lavoratori
5.3) Comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione
Alla fine del corso, sarà rilasciato al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un attestato comprovante l'avvenuta formazione, nel rispetto delle vigenti norme in materia. L'attestazione è depositata in originale presso la direzione dell'Istituto. Gli elenchi dei partecipanti al corso saranno depositati presso la Commissione Paritetica Regionale e da questa inviati alla Commissione Paritetica Nazionale.
C) La docenza
Le parti concordano che lo svolgimento della docenza in ordine alle materie i cui contenuti vertono su diritti e doveri del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, di cui ai punti 4) e 5), possa essere affidata a docenti segnalati dalle 00.55. di Categoria, firmatarie del CCNL, che comunicheranno i nominativi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo alla Commissione Paritetica Nazionale, che li trasmetterà alle Commissioni Paritetiche Regionali per competenza.
D) Obblighi del datore di lavoro
I lavoratori, anche attraverso l'intervento dei loro R.L.S., devono ricevere, secondo
il dispositivo legislativo, una formazione adeguata (art. 19, lettera g, D.Lvo 626/94 e
art. 1 Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997).
Le materie oggetto della formazione dei lavoratori sono:
1) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché possibili danni e le
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.
2) Nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute
sui posti di lavoro.
3) Cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo
partecipativo.
4) Materie previste dall'accordo nazionale dell11 aprile 1997.
Letto, approvato e sottoscritto.
Allegato n. 5
IPOTESI DI ACCORDO
ACCORDO TRA A.G.I.D.A.E. e OO.SS. Dl CATEGORIA SU L'APPRENDISTATO
L'anno 1998, il giorno , presso la sede nazionale A.G.I.D.A.E. di via Bellini, 10 in
Roma, tra l'A.G.I.D.A.E. e la CGIL Scuola, la CISL Scuola, la UIL Scuola, lo SNALS Confsal
e il SINASCA, si è sottoscritto il presente accordo su la regolamentazione
dell'apprendistato nel settore della scuola non statale religiosa.
Le parti in considerazione di quanto alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, al relativo
regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 16, all'art. 16 della legge 24
giugno 1997, n. 196 e al Decreto Ministero del lavoro del 6 aprile 1998, stabiliscono
quanto segue:
Parte prima
Caratteristiche del contratto di apprendistato
LIVELLO II
cuoco;
cameriere specializzato;
assistente ai non autosufficienti;
LIVELLO lll
capo cuoco;
capo sala;
LIVELLO IV
responsabile amministrativo.
3) Il Tutor
Qualora sia prevista la presenza di un tutore, la funzione potrà essere ricoperta sia
da un lavoratore dipendente sia da un religioso appartenente all'istituto, in possesso dei
requisiti professionali richiesti. L'attività di tutoring è considerata a tutti gli
effetti attività di docenza. La commissione paritetica nazionale stabilirà, entro 3 mesi
dalla firma del CCNL di cui il presente accordo è parte integrante, eventuali indennità
a favore dei tutor impegnati fuori dalla abituale sede di lavoro.
4) Durata del rapporto di apprendistato
Il rapporto di apprendistato ha durata massima di 18 mesi per tutte le qualifiche e
mansioni relative ai livelli II e III e di 24 mesi per le qualifiche relative al livello
IV° di cui al precedente art. 2.
Il periodo di apprendistato effettuato presso altri istituti sarà computato ai fine del
completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l'addestramento si
riferisca alle stesse specifiche mansioni.
5) Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro al termine del contratto di apprendistato assume l'apprendista con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, attribuendo al lavoratore dipendente la
qualifica e la retribuzione del livello acquisito.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di impartire o far impartire all'apprendista
l'insegnamento necessario perché possa conseguire le capacità per qualificarsi.
L'istituto ha l'obbligo di concedere all'apprendista permessi retribuiti per la frequenza
dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami.
6) Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 60 giorni di
lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza
preavviso.
Parte seconda
La formazione dell'apprendista
2.1 Contenuti e modalità della Formazione
Le parti stipulanti definiranno i contenuti e le modalità della formazione esterna in
applicazione di quanto previsto dall'art. 1 del DM 8 aprile 1998.
Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e articolazione, sono
regolamentate dal Decreto Ministero del lavoro del 6/4/98 di applicazione delle norme di
cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Entro 3 mesi dalla firma del CCNL 1998/2001, le parti definiranno con idonee intese i
contenuti specifici, la durata dei moduli e le modalità di svolgimento dell'attività
formativa esterna, secondo le previsione del citato DM.
Al termine del periodo di apprendistato dovrà essere rilasciata agli interessati idonea
certificazione di avvenuta formazione.
2.2 Durata della Formazione esterna
La formazione esterna, pari a 150 ore annue, dovrà essere svolta in strutture
formative accreditate ai sensi del comma 1, lettera c, della legge n. 24/6/97, n. 196.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di
qualifica professionale idoneo rispetto allattività da svolgere, linsegnamento
formativo è di 2 ore settimanali.
Le ore destinate alla formazione esterna, sono considerate a tutti gli effetti ore
lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Parte terza
Trattamento economico
3.1 Trattamento economico
L'apprendista ha diritto, per l'intera durata dell'apprendistato, compresi i periodi
di formazione esterna all'azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente
contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio ed allo
stesso trattamento retributivo così parametrato:
A termine della durata, così come prevista dal precedente punto 2.2 , Il rapporto di apprendistato si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato .
Allegato n. 6
IPOTESI DI ACCORDO
ACCORDO SINDACALE PER LA STIPULAZIONEDl CONTRATTI Dl FORMAZIONE E LAVOROL. 863/84, L. 407/90, L.451/94, L. 196/97
Premesso che ai sensi di legge gli Istituti aderenti alla AGIDAE intendono procedere
alla formazione di giovani lavoratori relativamente alla qualifica docente di cui
al livello V del vigente CCNL 1998/2001.
Le Organizzazioni stipulanti convengono sulla opportunità di realizzare contratti di
formazione e lavoro come risultato di intese sindacali, nonché, di fissare uno schema
tipo di riferimento per una corretta attuazione di esso.
1) Destinatari del CFL
Possono essere assunti con CFL i giovani di ambo i sessi, di età non inferiore ai 32
anni, forniti dei titoli minimi di studio per laccesso alla qualifica.
Sono esclusi coloro che hanno avuto precedenti rapporti di lavoro con l'lstituto al di
fuori dei casi previsti dalla legge 230/62.
Il CFL prosegue per tutta la durata prevista anche se nel corso del suo svolgimento il
lavoratore supera il limite di età massima.
2) Durata del CFL
Il contratto di formazione da stipularsi avrà durata massima di 24 mesi, al termine
del quale il rapporto di lavoro diviene a tempo indeterminato.
Il Cfl deve essere stipulato in forma scritta, in mancanza della quale il giovane si
intende assunto con un normale contratto di lavoro a tempo indeterminato.
3) Stipulazione del CFL
I CFL potranno essere stipulati da quegli Istituti che nei 24 mesi precedenti non
abbiano proceduto al licenziamento collettivo, plurimo ed individuale e/o abbiano
proceduto a riduzioni di orario per riduzione di attività. Gli Istituti non potranno
licenziare per riduzione di personale altri lavoratori, con contratto a tempo
indeterminato, aventi la stessa qualifica durante la vigenza del CFL.
L'istituto potrà stipulare CFL nella percentuale massima del 10% dei lavoratori in
servizio assunti con contratto a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, copia del Cfl
e del relativo progetto.
4) Inquadramento e retribuzione
Il livello di inquadramento funzionale ed economico iniziale è lo stesso di quello
finale.La durata del periodo di prova è stabilita in un mese, purché la verifica non
riguardi la capacità professionale del giovane.
5) Formazione minima
I Cfl, la cui durata massima è di 24 mesi, sono finalizzati al conseguimento di
professionalità docente di cui al IV e V liv. del CCNL AGIDAE 1998/2001. A tal fine sono
previste un minimo di 150 ore annue di formazione.
IL PROGETTO Dl FORMAZIONE E LAVORO PER GLI ISTITUTI ADERENTI ALL'AGIDAE SARA' CONCORDATO ENTRO SEI MESI DALLA STIPULAZIONE DEL CCNL.