CCNL Scuola AGIDAE 1998/2001

 

Siglato il 19 maggio 1999

Firmato il 1° luglio 1999

A.G.I.D.A.E.

e

CGIL Scuola, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Conf.S.A.L., SINASCA

Il presente CCNL si compone di:

I° parte : 13 titoli

II° parte: 72 articoli

III° parte : 6 allegati

Roma, via Vincenzo Bellini, 10

Il giorno 1° luglio 1999, dopo la siglatura del 19 maggio 1999, in Roma, presso la sede nazionale dell’AGIDAE, in via Bellini 10, tra :

La AGIDAE Associazione Gestori di Istituti dipendenti dall’autorità ecclesiastica, rappresentata dal Presidente P. Francesco Ciccimarra, Sr. M. Franca Chemel, M. Maria Bar, Fr. Barnaba Amici, Sr. Albina Bertone, Fr. Paolino Donato, Sr. Maria Annunciata Vai, P. Pierino Moreno, S.r Maria Ippolito, Fr. Pietro Montanari, Sr. Donatella Zordan, Sr. Emanuela Brambilla, Don Giovanni Mazzali, Sr Daniela Gallo, Sr. Mafalda Canevello;

e

È stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato negli Istituti aderenti all’AGIDAE.

Il presente contratto si compone di tre parte tra loro inscindibili:

parte prima: il sistema delle relazioni sindacali (13 titoli);

parte seconda: la disciplina del rapporto di lavoro (72 articoli);

parte terza: allegati (6 accordi).

PARTE PRIMA

IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

I - RELAZIONI SINDACALI

II - ENTE BILATERALE NAZIONALE

III - COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE O DI CONTRATTO

IV - COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE

Composizione delle controversie

V - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE

VI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

VII - CONTRATTO A TERMINE

VIII- CONTRATTI A CAUSA MISTA

IX - CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO

X - TIROCINI FORMATIVI

XI – LAVORO INTERINALE

XII - COSTITUZIONE R.S.U.

XIII - PARI OPPORTUNITA’

Nota a Verbale

Le parti concordano che gli articoli 17, 20 relativamente al 5° comma, 25, 33, 40 e 45 hanno decorrenza a partire dal 1° settembre 1999; mentre gli articoli 59, 60, 61, 62 e 63 hanno decorrenza dalla data della firma del presente CCNL, pertanto gli effetti dei provvedimenti assunti anteriormente alla data del 1° luglio 1999 seguono la disciplina del precedente CCNL 1994/97.

 

IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

Il presente Ccnl viene stipulato in applicazione dei principi e delle norme contenuti nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo.

Per la realizzazione degli obiettivi delineati non si può prescindere dalla attribuzione alla autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo cui le parti stesse attribuiscono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.

In coerenza con l'impostazione, le parti si danno atto in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati, degli istituti aderenti e delle rappresentanze dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni sindacali concordato è la sua puntuale osservanza ai diversi livelli. Pertanto le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del Ccnl .

Il presente Ccnl è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.

I - RELAZIONI SINDACALI

Le parti, ferme restando le proprie autonomie decisionali, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione e d'intervento propria di ciascuna Organizzazione, confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione oggetto di informazione; concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore.

L'AGIDAE conferma il proprio interesse per la salvaguardia dell'occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle Istituzioni e, perciò, uno dei primi impegni dell'Associazione.

CGIL-CISL-UIL - Scuola, SNALS e SINASCA ribadiscono, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio degli Istituti nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentono ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Pertanto, le parti, facendosi carico di orientare l'azione dei propri rappresentati e nell'intento di ricercare comportamenti coerenti, concordano di cogliere le opportunità offerte dal mercato del lavoro e nello stesso tempo offrire un contributo allo sviluppo dell'occupazione mediante il ricorso a norme introdotte dalla legislazione del lavoro riguardante i contratti di formazione - lavoro, l'apprendistato, il rapporto a tempo parziale e a tempo determinato e di intensificare nella vigenza del presente Contratto uno schema di relazioni sindacali basate sul seguente accordo che si articola in più livelli operativi: Ente bilaterale nazionale, Commissione paritetica Nazionale, Commissioni Paritetiche Regionali.

II - ENTE BILATERALE NAZIONALE

Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale religioso, le OO.SS. CGIL-CISL-UIL Scuola , SNALS e SINASCA e l'AGIDAE hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale religiosa.

Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un ente bilaterale nazionale della scuola non statale religiosa per la gestione di particolari aspetti della vita degli istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati.

In tale contesto le parti si impegnano in una azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli enti bilaterali.

L'attività dell'ente bilaterale nazionale, regolamentata da statuto e per contratto, viene articolata secondo le seguenti priorità:

  1. Osservatorio Nazionale
  • Esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore della scuola non statale religiosa, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all'utilizzo dei Contratti di formazione e lavoro e/o di apprendistato.
  • Verificare il livello di applicazione del CCNL sul territorio;
  • verificare la conformità dei progetti allo schema dell'accordo nazionale relativo ai contratti di Formazione e Lavoro come previsto nei successivi capitoli;
  • individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classificazione;
  • monitorare la situazione previdenziale e assistenziale della categoria.
  • 2. Gestione del fondo di previdenza complementare

    3. Regolamentazione e gestione del fondo degli ammortizzatori sociali

    4. Formazione e qualificazione professionale

    Promuovere ed eventualmente gestire, a livello centrale e locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale degli operatori e degli utenti, anche in collaborazione con le istituzioni dell'unione europea, con le Regioni, con le province e gli altri enti competenti pubblici e privati.

    5. Attività nei confronti delle Commissioni Paritetiche regionali:
    Rappresentanza del sistema nei confronti delle istituzioni nazionali e comunitarie nell'ambito di quanto demandato dalle parti sociali
    Erogazione di servizi per la promozione e il consolidamento delle strutture bilaterali su tutto il territorio nazionale.

    III – COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE

    La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
    Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per:

    1) esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore scuola non statale religiosa, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all'utilizzo dei Contratti di Formazione - Lavoro;
    2) esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;
    3) verificare la conformità dei progetti allo schema dell'accordo nazionale relativo ai Contratti Formazione - Lavoro come previsto ai capitoli successivi;
    4) individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classificazione;
    5) porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato:
    6) concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali della scuola e/o degli esami disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro.

    La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l'AGIDAE o presso altra sede accettata dalle parti.
    L'AGIDAE provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
    La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata dall'Associazione A.G.I.D.A.E. o dalle Organizzazioni Sindacali facenti capo alle predette associazioni nazionali firmatarie del presente CCNL.
    La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
    La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'argomento.
    Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
    In pendenza di procedure presso la Commissione, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legale.

    IV - COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE
    La Commissione paritetica Regionale costituisce l'organo preposto a garantire :
    1) il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;
    2) l'attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;
    3) la composizione delle controversie;

    In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:
    - l'organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo e dall'AGIDAE;
    - l'organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle OO.SS. e dall'AGIDAE.

    Compiti della Commissione Paritetica Regionale:
    1) verificare l'esatta applicazione dell'art.17 del CCNL e perciò delle assunzioni di personale docente a tempo determinato;
    2) esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed in particolare l’applicazione delle leggi n. 428/90 e n. 223/91 e delle relative procedure ;
    3) verificare, in caso di conflitto, l'esattezza delle graduatorie di Istituto in applicazione degli artt…… .. e del CCNL.

    La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per contrattazione decentrata di cui all'art. 5 del presente CCNL.

    Composizione delle controversie
    Per tutte le controversie individuali, plurime e collettive relative all'applicazione del presente Contratto riguardanti rapporti di lavoro negli Istituti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al presente accordo, da esperirsi presso l'A.G.I.D.A.E. con l'assistenza:
    1) per i datori di lavoro, della stessa A.G.I.D.A.E., attraverso i suoi rappresentanti;
    2) per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati Nazionali Scuola CGIL-CISL-UIL , dello SNALS e del SINASCA.

    La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
    L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all'A.G.I.D.A.E. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni.
    Due copie del verbale saranno inviate dalle OO.SS. all'Ufficio del Lavoro competente per territorio - e una copia all'AGIDAE - per gli effetti dell'art. 411, 3° comma, e art. 412 c.p.c. e art. 2113 c.c. come modificati dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro, ivi compreso il D.Lvo n. 80/98.

    V - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
    La contrattazione decentrata deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.
    Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del CCNL nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'Istituto.

    VI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
    Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso la applicazione di soluzioni condivise ed attuabili. Pertanto in tutti i casi di insorgenza di controversie relative alla applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l'organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
    Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del Rls, gli organismi paritetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione interna si fa espresso rinvio alle previsioni degli Accordi Nazionali dell'11 aprile 1997 e dell'8 ottobre 1997 allegati e parte integranti del presente CCNL.

    VII - CONTRATTO A TERMINE
    La grave crisi occupazionale che si è manifestata in questi ultimi anni negli Istituti non statali, impegna le parti ad individuare, nell'obiettivo di favorire l'occupazione, ipotesi per le quali è consentita l'assunzione con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi ai sensi dell'art. 23 della L. 56 del 28/2/87.
    Le parti, nell'art. 17 dell'articolato contrattuale, hanno individuato le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla L. 230/62 è consentita la stipula di contratti a termine.
    Le parti convengono che, a livello territoriale, le Commissioni Paritetiche Regionali sono competenti a verificare la corretta applicazione dell'art. 17.

    VIII – CONTRATTI A CAUSA MISTA
    I recenti interventi legislativi in merito alla ridefinizione degli istituti contrattuali dell'apprendistato e del contratto di formazione e lavoro e i relativi decreti attuativi trovano le parti favorevoli ad un utilizzo degli stessi in funzione di rilancio dell'occupazione nel settore della scuola non statale religiosa. La regolamentazione dei detti istituti contrattuali è rimessa agli accordi specifici, allegati e parti integranti del presente CCNL.

    IX - CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO
    Le parti ribadiscono la convinzione che il settore debba costituire sistema governato sia dalle norme contrattuali che dalle vigenti normative di legge.
    A tal fine individuano nei contratti di riallineamneto, di cui all'Accordo nazionale del 14 ottobre 1997, allegato e parte integrante del presente CCNL, lo strumento più idoneo per adeguare le retribuzioni e le normative contrattuali in quegli Istituti che intendano aderire al presente CCNL.

    X - TIROCINI FORMATIVI
    Qualora se ne riscontri l'opportunità, con separati accordi collettivi le parti firmatarie del presente contratto potranno disciplinare l'applicazione agli istituti di innovazioni legislative finalizzate all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, quali, ad esempio, tirocini formativi e di orientamento, stages, borse di lavoro.

    XI - LAVORO INTERINALE
    Al fine di favorire l’occupazione nel settore della scuola non statale è consentita agli istituti la stipulazione di contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo secondo quanto stabilito dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal presente CCNL.

    XII - COSTITUZIONE R.S.U.
    Le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL- Scuola hanno raggiunto intese riguardanti la costituzione di rappresentanze sindacali su base elettiva, alle quali intendono conferire attraverso il CCNL poteri e diritti già spettanti, a norma della legislazione vigente, alle rappresentanze sindacali di Istituto.
    Le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL- Scuola si impegnano a emanare il relativo regolamento di attuazione entro 3 mesi dalla firma del CCNL.
    Le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL- Scuola Le suddette Organizzazioni sottolineano la caratteristica di tale intesa aperta all'adesione di altre Organizzazioni Sindacali che vogliano perseguire l'obiettivo che precede.
    L'AGIDAE si impegna, a consentire la piena attuazione delle clausole e istituti previsti dal protocollo di accordo che prevede la costituzione delle R.S.U. e dunque a consentire e facilitare con idonea predisposizione di mezzi la elezione della rappresentanza sindacale unitaria, nonché a riconoscere alle costituite R.S.U. diritti e prerogative già pertinenti alle rappresentanze sindacali dei sindacati firmatari del presente protocollo di accordo e di tutti quelli che ad esso vorranno aderire esplicitamente.

    XIII - PARI OPPORTUNITA’
    In attuazione delle leggi nazionali e tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, vanno attivate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

     

    In allegato e parti integranti del presente CCNL:

    1. Accordo Nazionale su i "Contratti di solidarietà difensivi del 16 dicembre 1996"
    2. Accordo Nazionale su "Igiene e sicurezza del lavoro dell’11 aprile 1997"
    3. Accordo Nazionale sul " Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell’8 ottobre 1997"
    4. Accordo nazionale su "Contratti di Riallineamento del 14 ottobre 1997"
    5. Accordo nazionale su "CFL";
    6. Accordo nazionale su "apprendistato"

     

    DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

    I - SFERA DI APPLICAZIONE

    Art. 1 - Sfera di applicazione del Contratto
    Il personale contemplato e tutelato dal presente contratto è il personale direttivo, docente e non docente dipendente dagli Istituti esercitanti attività educative, di istruzione e dipendenti dall'autorità ecclesiastica, o comunque aderenti all'AGIDAE, in Italia e all’Estero.

    Le Istituzioni esercenti attività educative e di istruzione sono:
    - asili nido
    - scuola materna e micro-nido
    - scuola primaria
    - scuola secondaria di ogni ordine e grado
    - scuole interpreti e traduttori
    - scuole speciali per minori
    - corsi di doposcuola
    - centri sportivi ludici e culturali giovanili collegati ad istituti scolastici
    Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali convitti e studentati, è compresa nello stesso titolo.
    Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre Istituzioni scolastiche qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro.
    La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

    Dichiarazione congiunta delle parti
    In riferimento all’art. 1 – Sfera di applicazione – del presente accordo che esclude gli Istituti universitari ecclesiastici e gli Istituti parauniversitari, le parti convengono sulla necessità di regolamentare dette istituzioni con una contrattazione specifica, da effettuarsi entro 6 mesi dalla firma del presente contratto, con le OO.SS. del comparto dell’Università.
    In via transitoria ed in attesa della nuova disciplina al personale occupato nelle citate istituzioni sarà riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto.

    Art. 2 - Decorrenza e durata
    Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 1998 e ha durata biennale per le materie retributive, durata quadriennale per le materie normative. Le rispettive scadenze, retributive e normative, sono fissate al 31/12/1999 - 31/12/2001.
    Qualora si verifichi rispettivamente per il I° e II° biennio economico un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del contratto, ai lavoratori destinatari dello stesso verrà corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dalla data di presentazione della piattaforma, ove successiva, un incremento provvisorio delle retribuzioni.
    In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo del 23 luglio 1993.
    Tale incremento, applicato ai minimi contrattuali vigenti di cui all’art. 21 ed alla ex indennità di contingenza, sarà, per i primi tre mesi, pari al 30% del tasso di inflazione programmata del biennio di riferimento e al 50% sempre del tasso di inflazione programmata del biennio di riferimento, dopo 6 mesi di vacanza contrattuale.
    I suddetti incrementi (indennità di vacanza contrattuale) cesseranno di essere erogati dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo contrattuale.
    In caso di disdetta, il presente contratto rimane in vigore fino alla stipulazione del nuovo.
    Qualora intervenissero modifiche strutturali ed economiche della scuola e/o degli esami, disposte dalle competenti autorità scolastiche, le parti si incontreranno per concordare eventuali variazioni delle norme del presente CCNL.

    Art. 3 – Inscindibilità
    Le parti stipulanti convengono che le norme del presente contratto in quanto realizzano trattamenti normativi ed economici globalmente valutati dalle parti, devono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlative ed inscindibili fra loro e sostituiscono ad ogni effetto il precedente CCNL

    Art. 4 - Ambito del rapporto
    Ai fini del presente CCNL è Istituto il complesso delle attività educative e/o scolastico - formative svolte in una determinata sede.
    L'Istituto è retto dal Superiore o Direttore della Casa che ha la responsabilità dei rapporti con i terzi.
    Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento per la formazione dei discenti nel rispetto della loro coscienza morale, civile e religiosa e degli indirizzi programmatici dell'istituto nel rispetto delle norme costituzionali.
    Nell'ambito dell'indirizzo dell'istituto i docenti partecipano con la direzione della scuola alla determinazione del programma e alle iniziative educative.

    Art. 5 - Contrattazione decentrata
    E' prevista la contrattazione integrativa e decentrata in istituti con più di 15 dipendenti, con le modalità e per le seguenti materie:
    - distribuzione dell’orario di lavoro e turnazione per il personale non docente;
    - distribuzione delle ferie per il personale non docente;
    - eventuali indennità temporanee a figure non previste e non obbligatorie per legge;
    La contrattazione decentrata deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.
    Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale, sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del CCNL, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’Istituto.
    Sono titolari della contrattazione integrativa e decentrata d'istituto le RSI/RSU se presenti o le OO.SS. firmatarie del presente contratto a livello nazionali e/o territoriale.

     II - DIRITTI SINDACALI

    Art. 6 - Rappresentanza sindacale
    Possono essere costituite negli istituti, su iniziativa dei dipendenti stessi, rappresentanze sindacali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL, così composte:

    Ogni rappresentanza sindacale ha diritto a 20 ore quadrimestrali cumulabili annualmente di permesso retribuito per l'esplicazione del proprio mandato.
    I permessi dovranno essere richiesti con almeno 4 gg. lavorativi di anticipo alla Direzione dell'Istituto dalle organizzazioni territoriali delle OO.SS. e/o dalle RSI/RSU.
    I nominativi dei rappresentanti sindacali verranno comunicati alla Direzione dell'Istituto per iscritto dalle OO.SS. cui aderiscono.

    Art. 7 - Ritenute sindacali
    L'Istituto provvede a favore delle OO.SS. firmatarie del CCNL al servizio di esazione dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta, mediante delega debitamente firmata dal lavoratore.
    Il sindacato provinciale fa pervenire agli Istituti:
    a) elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega;
    b) parte della delega firmata dal dipendente.

    Art. 8 – Assemblea
    I dipendenti degli Istituti potranno riunirsi all'interno dell'Istituto di appartenenza, in locali idonei indicati dalla Direzione e previo accordo con la stessa.
    L'assemblea viene convocata dalle RSI/RSU e/o dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL in orario di lavoro per un massimo di 8 ore nell'anno scolastico.
    Le assemblee in orario di lavoro potranno tenersi nelle ultime due ore di scuola ed i docenti dipendenti dovranno comunque garantire, a turno, l'assistenza dei minori.
    Le assemblee in orario di lavoro, indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del CCNL, hanno luogo nello stesso giorno e nella stessa ora nei locali della scuola.
    Le richieste di assemblea devono pervenire 5 gg. prima della data fissata alla Direzione che le affigge nella stessa giornata all'albo della scuola.
    Nel termine di 48 ore le altre OO.SS. possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e ora.
    All'assemblea potranno partecipare, previo preavviso agli Istituti, dirigenti esterni delle OO.SS. cui aderiscono le RR.SS.II.
    La richiesta presentata dai membri delle RSI/RSU o dalle organizzazioni sindacali dovrà contenere:
    - data, ora e durata dell'assemblea;
    - ordine del giorno;
    - eventuali nominativi di dirigenti esterni delle OO.SS.
    Il diritto di partecipazione è per ciascun lavoratore di 8 ore in orario di lavoro per anno scolastico con corresponsione della normale retribuzione.
    Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee fuori orario di lavoro previo accordo con il Gestore.

    Art. 9 - Permessi ai Dirigenti Sindacali
    Ai Dirigenti e/o ai membri degli organismi direttivi delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto vengono concessi complessivamente permessi retribuiti nel limite massimo di 10 giorni per ogni anno scolastico.
    Nell'ipotesi di cumulo di cariche sindacali la concessione più ampia assorbe la minore.

    Art. 10 – Affissioni
    I RR.SS.II. o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL potranno affiggere, in appositi spazi predisposti e indicati dalla Direzione e ad essi accessibili e ben visibili a tutti i lavoratori, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.

    III - COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO

    Art. 11 – Assunzione
    L'assunzione viene fatta a seguito di domanda scritta nella quale l'interessato dichiari di essere consapevole dell'indirizzo educativo e del carattere cattolico dell'Istituzione.
    Il personale che accetti l'assunzione collaborerà alla realizzazione di detto indirizzo educativo in coerenza con i principi cui si ispira l'Istituzione.
    Gli Istituti riconoscono l'importanza del personale laico quale valido collaboratore del progetto educativo dell'Istituto.
    Per le nuove assunzioni il personale docente dovrà, di norma, essere in possesso dell'abilitazione richiesta.
    Il contratto individuale, sottoscritto dalle parti, sarà redatto in triplice copia, una per il lavoratore, una per l'Istituto e una, quando la legge lo richieda, per la Direzione Provinciale del Lavoro.
    Il contratto individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del presente contratto e dal regolamento interno dell'Istituto ove esista.
    Esso deve inoltre contenere:
    a) la natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo determinato) nei limiti indicati nell'art. 17;
    b) il livello, la qualifica, le mansioni e, nel caso di personale docente, le materie d'insegnamento distintamente per ciascun corso funzionante, anche se nel medesimo plesso scolastico;
    c) l'orario di lavoro settimanale;
    d) il trattamento economico;
    e) numero di iscrizione al libro matricola;
    f) la durata del periodo di prova;
    g) la data di assunzione e, nel caso di contratto a termine, anche la data di cessazione presunta, la motivazione dell'assunzione, la legge che giustifica tale assunzione e, nel caso di supplenza, il nome della persona supplita;
    h) la sede di lavoro;
    i) eventuale cambiamento di sede per attività estiva e/o invernale;
    l) possibilità di trasferimento da sede a sede.

    All'atto dell'assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:
    a) libretto di lavoro;
    b) carta d'identità o documento equipollente;
    c) codice fiscale;
    d) certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate;
    e) documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni per nucleo familiare;
    f) certificato generale penale e dei carichi pendenti;
    g) libretto sanitario, ove richiesto;
    h) certificati di servizio prestato;
    i) ogni altro documento previsto dalle competenti autorità scolastiche e/o dalle leggi vigenti.

    E' a carico del lavoratore qualunque rinnovo dei documenti suddetti, richiesti dalla legge.
    L'assunzione di cittadini stranieri extra comunitari avverrà secondo le leggi e le disposizioni vigenti in materia.
    In applicazione di quanto previsto dall'art. 6 della L. n. 112 del 10.01.1935, qualora il lavoratore presti la sua opera presso più datori di lavoro, il libretto dovrà restare depositato presso uno di questi, il quale dovrà rilasciare agli altri una dichiarazione attestante il deposito.
    Entro 30 giorni dall'assunzione il datore di lavoro esplica gli obblighi di cui al D.to L.vo 26 maggio 1997 n. 152.
    L'Istituto rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.

    Art. 12 – Tirocinio
    Ogni forma di tirocinio, effettuata negli istituti e comunque denominata, prevista e consentita dalla legge non comporta, ai fini del presente CCNL, nessun riconoscimento normativo e/o economico, ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.

    Art. 13 - Insegnanti statali
    Non è permesso assumere personale docente in servizio di ruolo presso la scuola statale.
    Il personale immesso in ruolo nella scuola statale è obbligato ad optare e a comunicarlo all'Istituto.
    La comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla nomina in ruolo.
    Sono fatte salve le disposizioni di legge sul part-time.

    Art. 14 - Periodo di prova
    La durata del periodo di prova, che deve risultare dall'atto scritto di assunzione, non può superare

    Livelli Periodo di prova:

    1° e 2° ............1 mese
    3° ...................2 mesi
    4° ...................3 mesi
    5° e 6°............ 4 mesi
    Personale C.F.L. e tempo determinato........... 1 mese

    Il periodo di prova di cui al precedente comma è valido anche se prestato per un orario inferiore a quanto previsto dall'art. 37 del presente contratto.
    Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato nelle mansioni per le quali è stato assunto.
    Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento concordati con l'Istituto e dallo stesso organizzati.
    Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL compresi T.F.R., 13.ma mensilità e ferie. Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti.
    Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due parti disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermato in servizio e il periodo di prova verrà computato ad ogni effetto.
    Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia e infortunio; il dipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro il periodo massimo di 4 mesi.

    Art. 15 - Contratti Formazione Lavoro
    Al fine di incrementare l'occupazione giovanile, le parti convengono di stipulare contratti di formazione e lavoro ai sensi della legge n. 863/84 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità dell'accordo, parte integrante del presente CCNL.
    Detti contratti avranno scadenza coincidente con quella del CCNL vigente.

    Art. 16 – Apprendistato
    Al fine di incrementare l'occupazione giovanile, le parti convengono di stipulare contratti di apprendistato ai sensi delle normative vigenti, nei casi e secondo le modalità previste dall’allegato accordo, parte integrante del presente CCNL.

    Art. 17 - Durata del rapporto di lavoro
    Il rapporto di lavoro fra l'Istituto e il personale è a tempo indeterminato, salvo quanto prevede la L. 230/62 e cioè:
    - esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 1525 del 7/10/63;
    - sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, servizio militare e aspettativa e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

    Nei casi sopra specificati è ammessa, in applicazione della legge 230/62, l'assunzione a tempo determinato con l'indicazione del nominativo del lavoratore assente, della motivazione dell'assenza e della data di presunta scadenza del rapporto.
    Se il rapporto di lavoro prosegue dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, l'Istituto è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore.
    Se il rapporto di lavoro prosegue oltre il ventesimo giorno, in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo, negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
    Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
    Le parti concordano che, in applicazione dell'art. 23 della L. 56/87, possano essere assunti lavoratori a tempo determinato:
    - per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, anche didattici, non curriculari, definiti o predeterminati nel tempo;
    - per sostituire anche parzialmente lavoratori in servizio nell'istituto chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'Istituto stesso;
    - per la partecipazione a progetti di lavori socialmente utili.
    In applicazione dell’art. 23, L.56/87, le parti concordano, inoltre, che le nuove assunzioni di personale docente, nel numero massimo previsto, possono essere effettuate a tempo determinato. In questo caso, se il rapporto di lavoro inizia prima del 31/12 il termine è fissato al 31 agosto; nel caso di assunzione dopo il 31/12 il rapporto si estingue al termine delle lezioni.
    In caso di non conferma del rapporto di lavoro per l’anno scolastico successivo, al docente dovrà essere inviata comunicazione entro il 15 di giugno, altrimenti il rapporto di lavoro si trasforma automaticamente in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il periodo pregresso sarà conteggiato in tutti gli istituti contrattuali.
    Nelle ipotesi indicate, applicative della legge 56 del 28/2/87, il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine è pari al 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'Istituto con un numero minimo di 3.
    Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate all'unità superiore.
    Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo integrativo e decentrato, stipulato con le RSI/RSU e/o con le OO.SS. locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine, a norma della legge 56/87, possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze dell'Istituto.
    Per i contratti di lavoro a tempo determinato, si applicano le norme previste dal presente contratto e per il trattamento di malattia e di infortunio ci si richiama alla L. 638/83.
    Allo scadere del termine viene corrisposto al lavoratore il T.F.R. secondo la L. 297/82 e i ratei della 13° mensilità e delle ferie maturate.
    Ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, in tutti i casi previsti dal presente articolo, in cui il termine del rapporto di lavoro coincide con la sospensione dell’attività didattica, non possono essere richieste 70 ore annue di cui al successivo articolo 37.

    Art. 18 - Part-time
    Ai sensi della L. 863/84 gli Istituti possono assumere a tempo parziale per prestazioni di attività lavorative ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
    Il personale docente di scuole materne, elementari e medie impegnato in discipline curriculari è escluso dal part - time limitato ad alcuni periodi dell'anno.
    La eventuale trasformazione dell'orario deve avvenire su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro. In tale caso, la retribuzione in ogni sua parte, viene riproporzionata con esclusione dell'anzianità maturata a quella data.
    Per il personale docente tale trasformazione deve tenere conto dell'unità didattica e/o funzionale.
    In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
    Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 gg. alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.
    Le norme del presente contratto sono applicate al rapporto part - time in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.
    Il trattamento economico, fatto salvo il rapporto proporzionale, sarà identico a quello previsto per il personale a tempo pieno di pari livello ed anzianità, ivi comprese competenze fisse e periodiche nonché indennità di contingenza.
    In riferimento all'art. 4, L. 863/84, le parti riconoscono che, a fronte di esigenze organizzative, l'Istituto potrà chiedere ai lavoratori assunti a tempo parziale prestazioni eccedenti l'orario di lavoro concordato; restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
    I lavoratori part-time fruiranno di ferie alle stesse condizioni del personale con contratto full-time.
    Nei casi previsti dall' art 61 la riduzione dell'orario è comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con il preavviso di 1 mese e prescinde dall'accordo iniziale fra le parti.
    Resta ferma la facoltà del lavoratore di presentare entro il suddetto periodo, le dimissioni senza l'onere del preavviso.

    Art. 19 – Lavoro interinale
    Il contratto di fornitura del lavoro temporaneo disciplinato dalla L. 196/97, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 1, lettera b) e c)della stessa , può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie:

    In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’Istituto.
    Le qualifiche di esiguo contenuto professionale, per le quali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4, lettera a) della L. 196/97 è vietato il ricorso al lavoro temporaneo, sono quelle non rientranti tra le professionalità intermedie di cui all’art 26 del presente contratto.
    Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione di istituto ai sensi dall’art.5 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito.
    L’istituto comunica preventivamente alle RSI/RSU, od in loro assenza alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi.
    Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 giorni successivi alla stipulas del contratto in questione.
    Annualmente l’istituto utilizzatore di tale prestazione lavorativa è tenuto a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i .
    Le parti, in considerazione della novità rappresentata da tale possibile forma di rapporto di lavoro, si rincontreranno entro un anno dalla data della firma del presente CCNL al fine di verificare la materia e, se del caso, modificare il testo in questione.
    Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito riferimento a quanto contemplato dall’Accordo Interconfederale dell’aprile 1998 sul rapporto di lavoro temporaneo/interinale.

    IV - TRATTAMENTO ECONOMICO

    Art. 20 - Retribuzione mensile
    La retribuzione lorda è composta dai seguenti elementi:
    - paga base
    - indennità di contingenza maturata al 30/11/1991
    - salario d'anzianità
    - eventuale super-minimo
    - eventuale salario accessorio.
    La retribuzione deve essere corrisposta, di massima, entro il giorno 5° del mese successivo e dovrà risultare da apposito prospetto paga come previsto al successivo art. 35
    Per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto a qualsiasi titolo per le attività di insegnamento, comprese quelle strettamente collegate (correzione degli elaborati, schede valutative e pagelle, scrutini alla presenza del Commissario Governativo, ecc.) come pure per le attività non di insegnamento connesse con il normale funzionamento della scuola secondo quanto previsto dall’art. 37 del presente contratto.
    Nel caso di personale assunto con orario inferiore a quello previsto dall'art. 37, la retribuzione sarà proporzionale alle ore settimanali assegnate.
    Al docente, cui sia stato affidato un incarico di facente funzione di preside o direttore di una scuola distaccata con meno di cinque classi, spetta una indennità mensile onnicomprensiva per classe funzionante nella misura di L. 40.000 per classe.
    Quando lo stesso docente insegni in tipi di scuola diversi, per la retribuzione mensile si fa riferimento all'art. 29 del presente CCNL.
    Agli educatori e assistenti di convitto si può richiedere di prestare vigilanza notturna nell'Istituto stesso e/o di consumarvi i pasti. In tal caso sarà loro corrisposta una indennità aggiuntiva per l'assistenza notturna pari a 2 ore di retribuzione per ogni notte di vigilanza. Tale indennità aggiuntiva verrà conteggiata ai fini della 13.ma, della malattia e del TFR.
    La richiesta dei gestori come l'adesione del lavoratore sono revocabili con due mesi di preavviso.
    Sono fatte salve le condizioni retributive di miglior favore in atto.

    Nota: L'elemento distinto della retribuzione (EDR) è stato conglobato nella paga - base.

    Art. 21 - Paga base
    Ai livelli di inquadramento definiti all'art. 26, sono correlati i livelli retributivi delle tabelle del presente articolo a far data dal 1°luglio 1999.
    Ai dipendenti a tempo indeterminato assunti anteriormente al 30 giugno 1994, delle categorie ex I, ex II, ex III, competono i superminimi ad personam come ele- mento della retribuzione rivalutabile e non riassorbibile.
    Gli arretrati contrattuali previsti dal presente articolo e dalle relative tabelle retributive allegate saranno corrisposti a tutto il personale in servizio al 31 agosto 1999 in un’unica soluzione come una tantum.

    Paga base: biennio economico 1998/99

    liv.

    Retrib.base
    1994/97

    Indennità
    conting.
    1994/97

    Totale
    CCNL 94/97

    Infl.e
    progr.
    1,8%
    1998

    Retrib.
    base
    da 9/98

    retribuzione
    totale
    sett.1998

    Infl.e
    progr.
    1,5%
    1999

    Retribuzione
    base
    da 1/99

    retribuzione
    totale
    gen.1999

    aumento
    totale
    biennio
    1998/99

    I

    802.467

    931.821

    1.734.288

    31.217

    833.684

    1.765.505

    26.483

    860.167

    1.791.988

    57.700

    II

    850.961

    933.778

    1.784.739

    32.125

    883.086

    1.816.864

    27.253

    910.339

    1.844.117

    59.378

    III

    902.689

    935.131

    1.837.820

    33.081

    935.770

    1.870.901

    28.064

    963.833

    1.898.964

    61.144

    IV

    960.977

    936.218

    1.897.195

    34.150

    995.127

    1.931.345

    28.970

    1.024.097

    1.960.315

    63.120

    V

    1.060.233

    940.884

    2.001.117

    36.020

    1.096.253

    2.037.137

    30.557

    1.126.810

    2.067.694

    66.577

    VI

    1.298.683

    954.492

    2.253.175

    40.557

    1.339.240

    2.293.732

    34.406

    1.373.646

    2.328.138

    74.963

    EX I CATEGORIA

    LIV.

    Retr.
    base
    1994/97

    Indennità
    cont.
    1994/97

    Super
    minimo

    Totale
    CCNL
    94/97

    Infl.
    progr.
    1,8%
    sett.'98

    retribuzione
    totale
    sett.'98

    Infl.
    progr.
    1,5%
    1999

    RETR.
    TOTALE
    da 1/99

    Totale
    aumento
    1998/99

    I

    802.467

    931.821

    203.088

    1.937.376

    34.873

    1.972.249

    29.584

    2.001.832

    64.456

    II

    850.961

    933.778

    247.548

    2.032.287

    36.581

    2.068.868

    31.033

    2.099.901

    67.614

    III

    902.689

    935.131

    334.821

    2.172.641

    39.108

    2.211.749

    33.176

    2.244.925

    72.284

    IV

    960.977

    936.218

    346.348

    2.243.543

    40.384

    2.283.927

    34.259

    2.318.186

    74.643

    V

    1.060.233

    940.884

    441.306

    2.442.423

    43.964

    2.486.387

    37.296

    2.523.682

    81.259

    VI

    1.298.683

    954.492

    638.356

    2.891.531

    52.048

    2.943.579

    44.154

    2.987.732

    96.201


    EX II CATEGORIA

    LIV.

    Retr.
    base
    1994/97

    Indennità
    cont.
    1994/97

    Super
    minimo

    Totale
    CCNL
    94/97

    Infl.
    progr.
    1,8%
    sett.'98

    retribuzione
    totale
    sett.'98

    Infl.
    progr.
    1,5%
    1999

    RETR.
    TOTALE
    da 1/99

    Totale
    aumento
    1998/99

    I

    802.467

    931.821

    150.395

    1.884.683

    33.924

    1.918.607

    28.779

    1.947.386

    62.703

    II

    850.961

    933.778

    197.600

    1.982.339

    35.682

    2.018.021

    30.270

    2.048.291

    65.952

    III

    902.689

    935.131

    266.760

    2.104.580

    37.882

    2.142.462

    32.137

    2.174.599

    70.019

    IV

    960.977

    936.218

    243.157

    2.140.352

    38.526

    2.178.878

    32.683

    2.211.562

    71.210

    V

    1.060.233

    940.884

    320.550

    2.321.667

    41.790

    2.363.457

    35.452

    2.398.909

    77.242

    VI

    1.298.683

    954.492

    498.390

    2.751.565

    49.528

    2.801.093

    42.016

    2.843.110

    91.545

    EX III CATEGORIA

    LIV.

    Retr.
    base
    1994/97

    Indennità
    cont.
    1994/97

    Super
    minimo

    Totale
    CCNL
    94/97

    Infl.
    progr.
    1,8%
    sett.'98

    retribuzione
    totale
    sett.'98

    Infl.
    progr.
    1.5%
    1999

    RETR.
    TOTALE
    da 1/99

    Totale
    aumento
    1998/99

    I

    802.467

    931.821

    94.409

    1.828.697

    32.917

    1.861.614

    27.924

    1.889.538

    60.841

    II

    850.961

    933.778

    117.462

    1.902.201

    34.240

    1.936.441

    29.047

    1.965.487

    63.286

    III

    902.689

    935.131

    122.402

    1.960.222

    35.284

    1.995.506

    29.933

    2.025.439

    65.217

    IV

    960.977

    936.218

    116.365

    2.013.560

    36.244

    2.049.804

    30.747

    2.080.551

    66.991

    V

    1.060.233

    940.884

    161.922

    2.163.039

    38.935

    2.201.974

    33.030

    2.235.003

    71.964

    VI

    1.298.683

    954.492

    243.707

    2.496.882

    44.944

    2.541.826

    38.127

    2.579.953

    83.071

    EX I CATEGORIA

    Livelli

    Retribuzione
    base
    1994/97

    Indennità
    contingenza
    1994/97

    Superminimo

    Totale
    CCNL 94/97

    Inflazione
    progr.1,8%
    1998

    Retribuzione
    base
    da 11/98

    Inflazione
    progr.1,5%
    1999

    Totale
    aumento
    1988/99

    Retribuzione
    base
    da 1/99

    I

    802.467

    931.821

    203.088

    1.937.376

    34873

    837340

    29061

    63933

    866.400

    II

    850.961

    933.778

    247.548

    2.032.287

    36581

    887542

    30484

    67065

    918.026

    III

    902.689

    935.131

    334.821

    2.172.641

    39108

    941797

    32590

    71697

    974.386

    IV

    960.977

    936.218

    346.348

    2.243.543

    40384

    1001361

    33653

    74037

    1.035.014

    V

    1.060.233

    940.884

    441.306

    2.442.423

    43964

    1104197

    36636

    80600

    1.140.833

    VI

    1.298.683

    954.492

    638.356

    2.891.531

    52048

    1350731

    43373

    95421

    1.394.104

    EX II CATEGORIA

    Livelli

    Retribuzione
    base
    1994/97

    Indennità
    contingenza
    1994/97

    Superminimo

    Totale
    CCNL
    94/97

    Inflazione
    progr.1,8%
    1998

    Retribuzione
    base
    da 11/99

    Inflazione
    progr.1,5%
    1999

    Totale
    aumento
    1998/99

    Retribuzione
    base
    da 1/99

    I

    802.467

    931.821

    150.395

    1.884.683

    33924

    836391

    28270

    62195

    864.662

    II

    850.961

    933.778

    197.600

    1.982.339

    35682

    886643

    29735

    65417

    916.378

    III

    902.689

    935.131

    266.760

    2.104.580

    37882

    940571

    31569

    69451

    972.140

    IV

    960.977

    936.218

    243.157

    2.140.352

    38526

    999503

    32105

    70632

    1.031.609

    V

    1.060.233

    940.884

    320.550

    2.321.667

    41790

    1102023

    34825

    76615

    1.136.848

    VI

    1.298.683

    954.492

    498.390

    2.751.565

    49528

    1348211

    41273

    90802

    1.389.485

    EX III CATEGORIA

    Livelli

    Retribuzione
    base
    1994/97

    Indennità
    contingenza
    1994/97

    Superminimo

    Totale
    CCNL
    94/97

    Inflazione
    progr.1,8%
    1998

    Retribuzione
    base
    da 11/99

    Inflazione
    progr.1,5%
    1999

    Totale
    aumento
    1998/99

    Retribuzione
    base
    da 1/99

    I

    802.467

    931.821

    94.409

    1.828.697

    32917

    835384

    27430

    60347

    862.814

    II

    850.961

    933.778

    117.462

    1.902.201

    34240

    885201

    28533

    62773

    913.734

    III

    902.689

    935.131

    122.402

    1.960.222

    35284

    937973

    29403

    64687

    967.376

    IV

    960.977

    936.218

    116.365

    2.013.560

    36244

    997221

    30203

    66447

    1.027.424

    V

    1.060.233

    940.884

    161.922

    2.163.039

    38935

    1099168

    32446

    71380

    1.131.613

    VI

    1.298.683

    954.492

    243.707

    2.496.882

    44944

    1343627

    37453

    82397

    1.381.080

    Norma transitoria

    anzianità

    1° categoria ex super

    Laureati

    diplomati

    18/40

    60.000

    50.000

    19/20

    51.607

    43.346

    21/22

    51.897

    44.430

    23/24

    54.219

    45.519

    25/26

    55.575

    46.657

    27/28

    56.964

     

    29/30

    58.389

     

    31/32

    59.848

     

    33/34

    61.344

     

    35/36

    62.878

     

    37/38

    64.449

     

    39/40

    66.061

    Art. 22 Indennità di contingenza
    L'indennità di contingenza è quella riportata nelle tabelle retributive dell'articolo precedente.

    Art. 23 - Salario di anzianità
    In considerazione di quanto previsto dall'art.22 del CCNL 1994/97, il salario di anzianità è comprensivo di quanto unificato e precedentemente maturato, scatti di anzianità, premio fedeltà, accelerazione di carriera, ratei maturati fino al 31/12/93 e corrisposti dall'aprile 94, nonché degli importi di cui alla tabella del citato art.22 corrisposti dall'1/1/96.
    Al salario di anzianità, così come al precedente comma, saranno aggiunti mensilmente, a partire dall'1/9/1999 ed in un'unica soluzione i seguenti importi lordi, come da successiva tabella, riproporzionati secondo l'orario di lavoro settimanale individuale.

      Liv. 1°,, 2°,, 3° Liv. 4°,, 5°,, 6°
    Al personale assunto dall'1.1.91 al 31.12.97
    Al personale assunto dall'1.1.76 al 31.12.90
    Al personale assunto dall'1.1.61 al 31.12.75
    30.000
    40.000
    50.000
    40.000
    50.000
    60.000

    Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore preesistenti.

    Art. 24 - Tredicesima mensilità
    A tutto il personale dipendente viene corrisposta entro il 16 dicembre una tredicesima mensilità pari alla retribuzione in atto nel mese di dicembre, esclusi gli assegni familiari.
    Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, vanno corrisposti tanti dodicesimi dell'ultima mensilità percepita pari ai mesi di servizio prestati.
    Le frazioni di mese vengono prese in considerazione solo se superiori a 15 giorni ed in tal caso equiparate ad un mese intero.
    Nel caso di variazione dell'orario di lavoro in più/in meno nel corso dell'anno solare, la tredicesima sarà ottenuta moltiplicando la media ponderale delle ore di lavoro medie mensili per la retribuzione oraria in atto nel mese di dicembre o al momento della cessazione del rapporto.

    Art. 25 - Gite scolastiche e servizio fuori sede (*)
    I docenti e/o altro personale impegnati nell'accompagnamento e nella vigilanza fuori sede di lavoro (per gite di istruzione, settimane bianche, ritiri ecc.) avranno diritto alla normale retribuzione oltre il rimborso delle spese imputabili allo svolgimento della prestazione educativa, ivi comprese le spese di vitto qualora non previste.
    Al personale, impegnato su uno o più giorni, verrà inoltre riconosciuta una indennità di Lit. 70.000 lorde al giorno.
    In caso, invece, di trasferimento a sedi estive o invernali (colonie, corsi di lingue, scambi culturali con l'estero, ecc.) che comportasse un numero di ore eccedenti il proprio orario di lavoro, oltre alla normale retribuzione e al rimborso delle spese imputabili allo svolgimento della prestazione, verrà corrisposto il compenso onnicomprensivo di Lit. 350.000 lorde settimanali.

    V - MANSIONI E QUALIFICHE

    Art. 26 – Classificazione
    Gli operatori sono suddivisi, in relazione alle funzioni professionali e alle aree professionali di competenza, in 6 livelli di inquadramento.

    LIVELLO I - Ausiliario
    Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connesse alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività che richiedono una preparazione professionale non specialistica.
    Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:
    - addetti alle pulizie;
    - bidelli;
    - personale di fatica;
    - manovali comuni;
    - lavoranti di cucina;
    - addetti alle mense;
    - fattorini;
    - portieri;
    - personale di custodia;
    - addetti alla manutenzione ordinaria della Casa e del giardino;
    - accompagnatori su bus.

    LIVELLO II - Personale esecutivo e d'ordine
    Vi sono inquadrati i lavoratori che effettuano prestazioni comportanti attività operative con utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune, per le quali necessitano conoscenze pratiche.
    Essi eseguono, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connesse alla corretta esecuzione del proprio lavoro, una attività lavorativa caratterizzata da funzioni ben definite che richiedono una preparazione professionale specifica.
    Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:
    - tecnici alle caldaie;
    - autisti di bus;
    - portieri centralinisti;
    - bagnini;
    - addetti alla manutenzione degli impianti;
    - falegnami;
    - meccanici;
    - cuochi;
    - guardarobieri al convitto;
    - camerieri specializzati;
    - infermieri patentati;
    - ausiliari asili nido;
    - modelli viventi;
    - assistenti di scuola materna, di colonia;
    - assistenti ai non autosufficienti.

    LIVELLO III - Personale di concetto e personale educativo
    Vi sono inquadrati i lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o professionali, che abbiano responsabilità per le attività direttamente svolte.

    Personale di concetto
    Esegue, nell'ambito di istruzioni ricevute, attività lavorativa che richiede preparazione professionale specialistica, adeguate conoscenze e capacità di utilizzo di strumenti anche complessi, caratterizzata da autonomia di esecuzione del lavoro con margini valutativi nell'applicazione delle procedure.
    Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:
    - capo - cuochi in possesso di diploma;
    -capi - sala e camerieri in possesso di diploma di scuola alberghiera;
    - infermieri professionali;
    - aiutanti amministrativi e di segreteria.

    Personale educativo
    Esegue mansioni complesse e articolate, che richiedono una presenza o compresenza in aula e/o laboratorio, per l'espletamento di attività educative - formative in genere comprese quelle del personale che nelle strutture convittuali curi la formazione degli ospiti nelle ore extra - curriculari.
    Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:
    - operatori di biblioteca;
    - aiutanti tecnici di laboratorio;
    - assistenti di vigilanza al doposcuola;
    - istruttori di attività parascolastiche anche sportive;
    - lettori in lingua madre in compresenza;
    - assistenti di convitto.

    LIVELLO IV - Personale amministrativo e personale docente
    Vi sono inquadrati i lavoratori che, nell'ambito delle direttive di massima ricevute, hanno compiti caratterizzate da autonomia e responsabilità.

    Personale amministrativo
    Esegue attività lavorativa complessa connesse al funzionamento dell'ufficio di segreteria e/o dell'amministrazione. che richiede specifica preparazione professionale e conoscenza delle procedure amministrativo - contabili e tecniche.
    Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:
    - segretari;
    - economi;
    - responsabili amministrativi.

    Personale docente
    Esegue mansione con funzione docente e tecnica, atte a promuovere lo sviluppo della cultura e della personalità del discente in età evolutiva o a recuperare gli svantaggi psico-fisici.
    Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:
    - docenti di scuola materna ed elementare;
    - docenti in scuole secondarie di I e II grado legalmente riconosciute o ad esse conformate che insegnino materie per le quali è richiesto il diploma di istruzione secondaria superiore o titolo equipollente;
    - fisioterapisti;
    - logopedisti;
    - puericultrici;
    - personale educativo micro-nido e asili nido;
    - educatori di convitto.

    LIVELLO V - Personale docente
    Personale docente
    E' inquadrato il personale che, nel rispetto della libertà d'insegnamento, sia addetto allo svolgimento dei compiti connessi ai processi evolutivi di istruzione. Sono parte integrante della funzione docente la progettazione e la programmazione didattica e curriculare, l'attività di studio e ricerca per il continuo adeguamento delle metodologie e alla promozione professionale e culturale dell'allievo.
    Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:
    Psicologi e psicoterapeutici;
    - docenti in scuole secondarie di I e II grado legalmente riconosciute o ad esse conformate che insegnino materie per le quali è richiesto il diploma di laurea;
    - docenti in corsi liberi d'arte, di cultura varia e di lingue;
    - docenti in corsi di istruzione professionale;
    - docenti di ed. fisica, tecnica artistica e musicale;
    - docenti di madrelingua.

    LIVELLO VI - Personale direttivo
    Personale direttivo
    Il ruolo direttivo comporta lo svolgimento di funzioni che richiedono particolare preparazione, capacità e responsabilità professionale. Tale funzione è caratterizzata da piena autonomia nell'ambito delle scelte e delle direttive di carattere generale impartite dal titolare, o dal legale rappresentante, o dal Consiglio di Amministrazione della società che gestisce l'attività scolastico - formativa. Nell'osservanza delle leggi e delle disposizioni nazionali e nel rispetto della libertà di insegnamento, tale ruolo comporta la direzione ed il coordinamento dell'attività didattica, del controllo e della verifica del complesso delle attività svolte nell'ambito del plesso scolastico - formativo.
    Rientrano nel livello funzionale VI le seguenti figure professionali:
    - direttori di scuole materne ed elementari, di corsi di corrispondenza, di lingue e cultura varia;
    - presidi di scuole secondarie di I e II grado;
    - presidi di scuole di preparazione agli esami;
    - presidi e direttori di istituti professionali e/o centri di attività formativa con contributo del Fondo Sociale Europeo.

    Art. 27 – Trasferimento di istituzioni scolastiche
    Nei casi in cui si configuri l’ipotesi di trasferimento di istituzioni scolastiche, indipendentemente dal mezzo tecnico e giuridico operato in concreto, si applicano le norme previste della legge n. 428 del 1990.

    Art. 28 - Mutamenti di qualifica
    Nel caso in cui il personale sia incaricato di funzioni pertinenti ad un livello superiore per almeno 6 giorni consecutivi, sarà dovuta la retribuzione corrispondente alle funzioni superiori per l'intera durata del periodo; ciò peraltro non modifica i termini del rapporto di lavoro.
    Quando il periodo superi i tre mesi anche frazionati in un anno, il dipendente ha diritto, a tutti gli effetti, al superiore livello che le mansioni cui è stato assegnato comportano.
    Nei passaggi di qualifica il beneficio da attribuire al lavoratore consiste nella differenza tra il livello economico della qualifica di accesso ed il livello economico della qualifica di provenienza nelle voci di paga - base e contingenza.
    Il salario di anzianità sarà pari in proporzione a quanto maturato nel livello di provenienza e a quanto maturato nel nuovo livello di appartenenza.
    Ove il mutamento di mansione affidata al dipendente sia stato determinato da sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto, non comporterà promozione, anche nel caso di superamento del limite sopra indicato, ma solo la differenza di retribuzione per il periodo di sostituzione.

    Art. 29 - Mansioni promiscue
    Quando il dipendente non docente sia addetto a mansioni promiscue, la retribuzione sarà quella del livello corrispondente alla mansione superiore espletata e di quest'ultima gli verrà pure attribuita la qualifica, sempre che questa sia prevalente rispetto all'orario espletato, e fermo restando l'obbligo di svolgere tutte le mansioni affidategli.
    Nel caso di mansioni dello stesso livello riguardanti sia la docenza che la non docenza viene considerata prevalente la funzione docente e a questa ci si riferisce per l'orario e la retribuzione secondo l'art. 37.
    Quando per il completamento di orario le mansioni riguardano sia la docenza che la non docenza di livelli diversi, la retribuzione sarà data dalla somma delle ore proporzionalmente svolte nei diversi livelli.
    La retribuzione del docente che esplichi la stessa mansione in livelli diversi sarà quella del livello superiore sempre che l'orario svolto in questo livello sia prevalente rispetto all'orario espletato.
    In caso diverso, la retribuzione sarà data dalla somma delle ore proporzionalmente svolte nei diversi livelli.

    Art. 30 - Composizione delle sezioni
    Le sezioni di scuola materna saranno costituite con un numero massimo di 25 (venticinque alunni) con la possibilità, in presenza di monosezioni e di particolari esigenze organizzative, di un incremento pari al 25% di alunni in più. In presenza di alunni portatori di handicap, la sezione non può superare il numero massimo di 20 alunni e deve essere prevista la presenza di un insegnante di sostegno che può essere assunto anche a tempo parziale.

    Art. 31 - Attività integrative e parascolastiche
    Per le attività integrative, di durata definita e predeterminata nel tempo, anche non avente carattere straordinario o occasionale, potranno essere assunti dipendenti con contratto a termine, secondo quanto previsto o dalla L. 18.4.62 n. 230 o dal D.P.R. 1525 del 7.10.63, dalla legge n. 863/84, oppure dalla L. 56 del 28.2.87.
    L'orario di lavoro sarà determinato all'atto dell'assunzione o dell'attribuzione dell'incarico. Per quanto riguarda la retribuzione, si fa riferimento a quella prevista per i docenti laureati (5° livello) nel caso di attività che richiedono il possesso del diploma di laurea. Nel caso di svolgimento di attività promiscue, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 29
    Le ore assegnate per il doposcuola, anche se a completamento dell'orario scolastico, non possono costituire motivo di rivendicazione qualora l'attività stessa del doposcuola venisse meno.

    Art. 32 - Commissione d'esame
    Ai componenti delle commissioni d'esame, esclusi quelli delle scuole elementari parificate e autorizzate, nonché quelli dei membri interni agli esami di maturità, spetta il compenso giornaliero di Lit. 40.000 lorde, per ogni giorno di effettiva presenza, considerando anche l'eventuale giorno di correzione degli elaborati.

    Art. 33 - Supplenza personale docente
    Nell'ipotesi di personale docente che si assenti per uno dei casi previsti dal presente contratto e dalla L. 18.4.62, n. 230, la supplenza, prima di ricorrere a nuove assunzioni, dovrà essere proposta, con contratto a termine, prima al personale già in servizio con orario parziale, compatibilmente con l'orario delle lezioni, seguendo il criterio previsto dall'art.39 per il completamento d'orario.
    Resta inteso che nel caso di sostituzione, il termine del rapporto coincide con la sospensione estiva dell'attività didattica quando questa fosse precedente al rientro del titolare.
    Le misure di retribuzione contemplate nel presente contratto si applicano anche nei confronti degli insegnanti assunti per supplire il personale assente, nei limiti del servizio prestato.
    Anche ai supplenti secondo la quota parte, vengono corrisposte la 13.ma mensilità, il T.F.R. ed i giorni di ferie maturati.
    La supplenza affidata al personale già in servizio ma a tempo parziale è considerata lavoro aggiuntivo a tempo determinato con trattamento economico pari a quello delle ore normali fino al completamento di orario.
    Le eventuali ore eccedenti si retribuiscono con la quota oraria globale in atto.

    Art. 34 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile
    La quota giornaliera viene determinata dividendo la retribuzione globale in godimento per 26.
    La quota oraria mensile viene determinata come segue:
    - per i dipendenti a 38 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 164
    - per i dipendenti a 34 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 147
    - per i dipendenti a 32 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 139
    - per i dipendenti a 31 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 134
    - per i dipendenti a 30 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 130
    - per i dipendenti a 24 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 104
    - per i dipendenti a 22 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 95
    - per i dipendenti a 18 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 78

    Art. 35 – Prospetto–paga
    In applicazione di quanto disposto dalla L. 5 gennaio 1953, n. 4, la retribuzione deve risultare da apposito prospetto - paga, nel quale dovranno essere specificati le generalità del lavoratore, il livello di inquadramento, il periodo di lavoro cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli eventuali altri elementi che concorrono a formare la somma erogata nonché tutte le ritenute effettuate.
    Il prospetto-paga, da consegnare ai dipendenti contestualmente alla retribuzione, deve recare il timbro dell'Istituto.

    Art. 36 - Trattamento previdenziale
    Il trattamento previdenziale è attuato con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
    In applicazione a quanto previsto 7 bis DPR 600/73-dal DM 27/10/97 e dal DM 22/12/98, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore copia della cosiddetta certificazione unica (CUD).
    In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione (dichiarazione sostitutiva del CUD) deve essere richiesta dal dipendente e consegnata dal datore di lavoro entro 12 giorni dalla richiesta.

    VI - ORARIO DI LAVORO

    VI - ORARIO DI LAVORO

    Art. 37 - Orario di lavoro
    L'orario di lavoro del personale dipendente è il seguente:
    1° livello:
    38 ore settimanali;

    2° livello:
    38 ore settimanali
    32 ore settimanali per i modelli viventi.

    3° livello:
    38 ore settimanali
    30 ore settimanali per gli assistenti di vigilanza al doposcuola, istruttori di attività parascolastiche anche sportive;
    24 ore settimanali di docenza per i lettori di lingua madre in compresenza con il docente.

    4° livello:
    38 ore settimanali per assistenti sociali, sanitari, puericultrici, fisioterapisti, logoterapisti, economi, segretari e responsabili amministrativi.
    31 ore settimanali di insegnamento per i docenti di scuola materna e per gli insegnanti di sostegno;
    24 ore settimanali di insegnamento per i docenti di scuola elementare e per quelli di sostegno della scuola elementare;
    18 ore settimanali di insegnamento per i docenti di steno - dattilo e tecnico - pratici .

    5° livello:
    38 ore settimanali per psicologi e psicoterapeuti.
    22 ore settimanali per i docenti in corsi liberi e d'istruzione professionale;
    18 ore settimanali di insegnamento per i docenti e per gli insegnanti di sostegno.

    6° livello:
    38 ore settimanali, comprese quelle di docenza che, in Istituti con un numero di classi fino a 9, non potranno essere superiori a ore 9 settimanali.

    I dipendenti inquadrati ai livelli I, II, III, IV e V a 38 ore settimanali usufruiscono di 16 ore annuali di permesso retribuito a partire dal 1° gennaio 1999 e di 26 ore annuali di permesso retribuito a partire dal 1° gennaio 2000. I suddetti permessi sono riproporzionati in caso di orario part-time e ridotto.
    Un'ora curriculare d'insegnamento, intesa come unità didattica, corrisponde ad un'ora di lavoro, ovvero ad un 18.mo, un 24.mo, un 31.mo dell'orario contrattuale di riferimento rispettivamente per i docenti di IV e V livello.
    Il personale potrà essere assunto anche con un orario inferiore a quello contrattuale. In tal caso la retribuzione in ogni suo elemento risulterà proporzionale alle ore assegnate.
    La presenza del personale docente nell'intervallo delle lezioni è definita dal Regolamento d'Istituto.
    Quando in relazione ai programmi ministeriali le ore di insegnamento variano da un anno all'altro per lo stesso ciclo di studi, il docente potrà optare per la riduzione di orario e di retribuzione oppure per il mantenimento delle ore e della relativa retribuzione restando a disposizione dell'Istituto per eventuali sostituzioni e in attività formative in ore stabilite nell’orario settimanale individuale
    A tutti i docenti, le ore assegnate fino alla 18.ma non possono essere diminuite nel periodo di validità del presente CCNL salvo quanto previsto dagli artt. 61 e 62.
    Le ore oltre la 18.ma nei limiti della 24.ma, assegnate ai docenti del 5° livello anteriormente all'inizio dell'anno scolastico 1984/85, non possono essere diminuite nel periodo di validità del presente CCNL, salvo quanto previsto dagli artt.61 e 62.
    Le ore in esubero, al di fuori dei limiti posti dal comma precedente, possono subire variazioni da un anno scolastico all'altro e vengono retribuite con la quota oraria globale in atto.
    Prima di assegnare ore in esubero all'orario contrattuale, previsto al primo comma del presente articolo, deve essere completato l'orario di lavoro del personale ad orario ridotto nel rispetto dell'unità didattica e/o funzionale.
    Oltre alle ore di insegnamento e alle attività strettamente collegate, come da articolo 20, il personale docente, in un piano programmato dal Collegio dei Docenti, è impegnato in attività accessorie connesse con il funzionamento della scuola per un massimo di:.

    1. 100 ore annue che possono essere richieste per:

      Scuola materna ed elementare:
      a )ricevimento dei genitori
      b) consigli di classe e di interclasse,
      c) consigli di intersezione,
      d) eventuali ore in esubero per visite didattiche giornaliere;
      e) attività di aggiornamento e programmazione;
      f) collegio dei docenti;
      g) scrutini trimestrali o quadrimestrali limitatamente alla scuola elementare;

      Scuola secondaria di primo e secondo grado:
      a) colloqui con i genitori,
      b) consigli di classe ,
      c) scrutini trimestrali o quadrimestrali,
      d) riunioni interdisciplinari dei vari corsi,
      e) attività di aggiornamento e programmazione.
      f) collegio dei docenti;
      g) eventuali ore in esubero per visite didattiche giornaliere;

      Dette ore sono proporzionalmente ridotte per i docenti che hanno un rapporto di lavoro part-time o a tempo inferiore all’orario contrattuale settimanale; tale riproporzionamento non può essere inferiore a 30 ore annue.
      Le ore dedicate alle attività di cui alla presente lettera A) rientrano nella retribuzione di cui all’articolo 20 del presente CCNL nel numero massimo previsto per ogni docente.
      Le ore eccedenti il numero massimo previsto per ogni docente, calcolate secondo l’articolo 34, saranno retribuite in una unica soluzione con la retribuzione del mese di giugno;

    2. 70 ore annue che possono essere richieste per:
    1. attività e/o discipline non curriculari o anche curriculari in orario non curriculare ed il loro utilizzo è finalizzato principalmente ad attività quali: recupero, sostegno e preparazione agli esami;
    2. per eventuali supplenze saltuarie per un massimo di 10 ore per anno scolastico.

    Le ore di cui alla precedente lettera B) sono ridotte a 25 ore annue per orari fino ad 1/3 dell’orario settimanale contrattuale e sono ridotte a 50 ore annue per orari fino a 2/3 dell’orario settimanale contrattuale.
    Le ore di cui alla precedente lettera B) e al precedente comma vanno recuperate con 26 giorni lavorativi di ferie estive aggiuntive, riproporzionati in base alle ore effettivamente svolte.
    Nel caso in cui il docente, per esigenze tecnico-organizzative o per malattia o maternità non possa recuperare le suddette ore, queste saranno liquidate con la retribuzione del mese di agosto, calcolate sulla base di quanto previsto dall’art. 34.
    Il docente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto abbia termine prima della sospensione estiva delle lezioni, non è tenuto a svolgere le ore di cui alla precedente lettera B).
    Le ore per partecipazione ai corsi di aggiornamento, professionale e didattico, promossi dalla scuola durante i periodi di attività didattica fuori del normale orario di lavoro, per un massimo di 40 ore annue, distribuite in non più di 10 giorni annui, possono essere recuperate secondo le seguenti modalità:
    a) come permessi retribuiti,
    b) in aggiunta alle ferie nel periodo estivo.
    La partecipazione ai suddetti corsi di aggiornamento dovrà essere resa compatibile con i vincoli previsti ai docenti a part-time.
    Motivate esigenze organizzative e didattiche possono richiedere variazioni di incarichi di insegnamento nell'ambito dell'orario di lavoro di ciascun docente. Le variazioni delle materie, classi o sezioni devono avvenire nell'ambito della scuola media inferiore o superiore e del titolo abilitante e devono essere comunicate dalla Presidenza dell'Istituto di norma entro il mese di luglio.
    In assenza di programmazione didattica ad inizio anno scolastico, il personale docente che non ha utilizzato il pacchetto orario di 70 ore annue di cui al presente articolo, durante il periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie, potrà essere impegnato, per un tempo non eccedente il proprio orario settimanale, in attività didattiche, di programmazione e di aggiornamento, nel rispetto della professionalità e qualifica per cui è avvenuta l'assunzione. Tali attività vanno programmate, a livello annuale, dal collegio docenti.
    Ferme restando le attuali differenze normative e retributive, si riconosce l'unicità della funzione docente. In presenza di leggi al riguardo le parti si incontreranno per adeguare ad esse la presente normativa.
    La distribuzione dell'orario di lavoro per il personale non docente, solo nel caso di necessità di introdurre regimi di orario particolari (turni) viene stabilita dalla direzione dell'Istituto in ambito di contrattazione decentrata in accordo con le RSI/RSU.
    Il personale non docente, nel periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie e durante la sospensione dell'attività scolastica, potrà essere impegnato secondo le esigenze dell'Istituto nel rispetto della propria professionalità.
    Il sabato, indipendentemente dalla distribuzione dell'orario settimanale, è sempre considerato giorno lavorativo.
    Qualora intervenissero modifiche strutturali dell'orario di lavoro nell'arco di vigenza del presente CCNL le parti si incontreranno per l'adeguamento alle nuove normative.

    NORMA TRANSITORIA
    Gli economi, i segretari, gli aiuto economi, gli aiuto segretari e gli altri addetti agli uffici amministrativi in forza alla data dell'1/10/1981, manterranno un orario settimanale di 34 ore.
    In alternativa, potranno adeguarsi al nuovo orario contrattuale (38 ore) previo accordo con il Gestore dell'Istituto. In tal caso, le 4 ore eccedenti l'orario precedentemente in atto verranno retribuite nella misura di 4/34.mi della retribuzione mensile lorda.

    Art. 38 – Autonomia didattica
    Le norme del presente articolo si applicano in via sperimentale, secondo quanto previsto dal comma 1, dell’art. 12 del regolamento approvato dal Consiglio dei ministri il 25 febbraio 1999 e dal D.M. n. 251 del 29 maggio 1998 agli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti di primo e secondo grado, ferme restando le disposizioni previste dal presente CCNL relativamente all’orario di lavoro di cui al precedente art. 37.
    La sperimentazione di cui al primo comma è proposta dal Consiglio di classe ed approvata e programmata dal Collegio dei Docenti in un piano formativo coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed indirizzi di studi, determinati a livello nazionale.
    Il Collegio dei Docenti può programmare :

    1. una diversa articolazione della durata della lezione nel rispetto del monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curricolo e per ciascuna delle discipline e delle attività comprese nei piani di studio stabiliti dalle disposizioni ministeriali. La differenza tra un’ora di insegnamento e la durata effettiva della lezione, o la somma di tali differenze, potrà essere utilizzata per recupero, sostegno, e approfondimento, ma non potrà essere utilizzata per lezioni curriculari destinate a classi e/o discipline diverse da quelle alle quali è stata effettuata la riduzione della durata oraria delle lezioni.
    2. una programmazione didattica modulare, settimanale o plurisettimanale, che preveda una diversa distribuzione dell’orario di docenza diretta e perciò il superamento dell’effettivo orario individuale settimanale. L’orario di docenza diretta, in attività distribuite su moduli, non potrà essere superiore al 20% dell’orario settimanale effettivo di docenza. La diversa articolazione dell’orario settimanale di docenza deve avvenire nell’ambito del monte ore annuo della disciplina previsto per ciascuna classe dall’ordinamento scolastico e sarà recuperato dal docente con una pari riduzione di orario di insegnamento, per le stesse materie/discipline e per la stessa classe, durante i periodi in cui si svolge l’attività didattica. Il recupero delle ore di cui al precedente comma deve essere effettuato nell’ambito dell’anno scolastico.
    3. una distribuzione dell’attività didattica in non meno di 5 giorni settimanali nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio ed orari dei docenti previsti dal presente CCNL.

    Il docente chiamato alla modularità e/o interessato dalla riduzione della durata dell’unità didattica oraria di cui alle precedenti lettere a) e b), ha diritto ad una riduzione delle ore di cui alla lettera B) del precedente art. 37 (cosiddette 70 ore), pari al doppio della percentuale applicata, fermo restando il diritto ad un mese di ferie estive aggiuntive.
    Al docente con rapporto di lavoro part-time o ad orario ridotto non potrà essere richiesto quanto previsto dalla precedente lettera b), salvo suo esplicito consenso.

    Art. 39 - Completamento orario
    I docenti di 5° livello ed i docenti tecnico pratici del 4° livello che avessero un orario inferiore alle 18 ore di insegnamento hanno diritto per le stesse materie e per quelle rientranti nel titolo di studio, fatta salva l’unità didattica e funzionale, al completamento del loro orario prima che si proceda a nuove assunzioni anche a tempo parziale. Tale priorità, nel caso di più insegnanti della stessa materia, terrà conto del titolo abilitante specifico, dell’anzianità di servizio e dei maggiori carichi di famiglia.

    Art. 40 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
    Il lavoro notturno è quello effettuato dopo le ore 22 e fino alle 6 antimeridiane ed è retribuito con la maggiorazione della quota oraria lorda del 15% dello stipendio minimo tabellare, compresa l'indennità di contingenza.
    E' considerato festivo il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni delle festività infrasettimanali: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25/26 dicembre.
    Il lavoro prestato nei suddetti giorni viene retribuito con un 26.mo della retribuzione globale.
    Ai lavoratori turnisti verrà corrisposta la maggiorazione per lavoro festivo con riposo compensativo nella misura del 15%.
    Il personale di segreteria dei centri culturali che durante convegni e manifestazioni fosse disponibile per un numero di ore eccedenti il normale orario previo accordo fra le parti potrà:
    1) recuperare le ore eccedenti con permessi retribuiti
    2) ottenerne il pagamento come ore straordinarie.
    E' considerato lavoro straordinario, quello prestato oltre il limite dell'orario contrattuale settimanale di lavoro.
    Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, a svolgere lavoro straordinario richiesto nel limite massimo di 120 ore annue. Di norma, il personale sarà avvisato con un giorno di anticipo.
    Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia autorizzato dalla Direzione.
    Ciascuna ora di lavoro straordinario verrà compensata con una quota oraria della retribuzione lorda maggiorata delle seguenti percentuali:

    Lavoro straordinario diurno, 35%
    Lavoro straordinario notturno, 40%
    Lavoro straordinario festivo, 50%
    Lavoro straordinario notturno festivo, 60%

    Le percentuali superiori assorbono le inferiori

    Art. 41 - Riposo settimanale
    Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidenti con la domenica, salvo esigenze di servizio nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno della settimana successiva.

    Art. 42 - Vitto e alloggio
    La Direzione può concedere, con facoltà di revoca, salvo preavviso di due mesi, vitto e/o alloggio al personale che lo richieda per iscritto. Detto servizio verrà pagato a parte dagli interessati.
    Il tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo con gli alunni, effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione, è considerato orario di lavoro e il pasto è gratuito.

    Art. 43 – Ferie
    I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie con corresponsione della normale retribuzione, pari a 33 giorni lavorativi per ciascun anno, comprensivi delle festività soppresse previste all'art. 41 del precedente CCNL.
    La ricorrenza del Santo Patrono viene considerata come giornata festiva, pertanto qualora fosse lavorata, o va recuperata con una giornata di permesso retribuito in aggiunta alle ferie estive o, retribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile.
    La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.
    Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati. Le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate.
    Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso.
    Le ferie sono irrinunciabili.
    Il periodo di ferie ha carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi. E' ammesso, comunque, il godimento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal dipendente.
    Per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze dell'Istituto, le ferie saranno godute:

    Per i docenti:
    a) durante la sospensione estiva delle lezioni
    b) anche in altri periodi di sospensione delle lezioni nei casi di:
    - prolungata malattia estiva;
    - assenza per maternità nel periodo estivo;
    - supplenze che comprendano periodi di inattività didattica;

    Per i non docenti:
    durante la sospensione delle lezioni sia estive che invernali.

    Nel periodo estivo le ferie non dovranno essere inferiori ai 2/3 dei giorni spettanti.
    Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana, quale sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi.
    Le ferie potranno essere godute entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di maturazione.
    Il calendario delle ferie per i lavoratori non docenti sarà definito dalla Direzione in accordo con la RSI/RSU nell'ambito della contrattazione decentrata di norma entro il mese di aprile di ogni anno.
    Eventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo di ferie aggiuntive.
    L'utilizzo del periodo di ferie è interrotto in caso di ricovero ospedaliero o malattia documentata.

    Art. 44 - Permessi retribuiti
    Il dipendente può usufruire nell'anno fino ad un massimo di dieci giorni di permessi retribuiti di cui:

    1. fino ad un massimo di 5 giorni se si verificano comprovati e seri motivi familiari quali ad esempio: lutti, nascite, matrimoni, infortuni e ricoveri in ospedale che riguardano il coniuge od un parente del lavoratore entro il secondo grado;
    2. fino ad un massimo di 5 giorni all’anno per la frequenza di corsi di aggiornamento inerenti alla mansione per la quale è stato assunto e liberamente scelti.

    Le giornate di cui al punto a) sono usufruibili in unica soluzione solo in casi molto gravi. Per fruire di tali permessi il dipendente deve farne richiesta scritta alla direzione dell’istituto. In caso di massima urgenza è sufficiente la richiesta orale.
    Sono ammessi inoltre alla retribuzione i giorni impegnati per documentata partecipazione ad esami di cui all'art.10 della legge 300/70 e a concorsi pubblici, inerenti la mansione svolta, limitatamente alla giornata in cui si svolge la prova.
    Nel caso che la sede d'esami disti oltre 200 Km dalla sede di lavoro verrà retribuita anche la giornata che precede e quella che segue.
    In caso di assistenza a familiari portatori di handicap, si fa riferimento alla L.104/92 e circolari applicative.

    Art. 45 - Permessi brevi e recuperi di ritardi
    Sono concessi brevi permessi retribuiti per un massimo di 10 ore per anno scolastico, anche cumulabili, in caso di:

    Art. 46 - Permessi non retribuiti
    In caso di eccezionali motivi e per la partecipazione a concorsi pubblici, esclusi quelli previsti dal precedente art. 44, il lavoratore può usufruire di permessi non retribuiti nel limite di 10 giorni nell'anno con autorizzazione dell'Istituto.

    Art. 47 - Permessi elettorali
    Tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo presso seggi elettorali in occasione di qualsiasi tipo di elezione, compresi i referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
    I giorni festivi e la domenica, utilizzati per l’espletamento delle operazioni elettorali, sono recuperati con pari giorni di riposo compensativo dal lavoratore entro la immediata settimana successiva. In caso di mancato recupero, per esigenze tecnico-organizzative, le suddette giornate vengono retribuite.

    VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

    Art. 48 - Assenze par malattia e infortunio
    In caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il seguente trattamento:

    A) Periodo di comporto
    1) mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un massimo di 6 mesi, anche a cavallo di due anni solari; nel caso di superamento dei 6 mesi il dipendente potrà richiedere un periodo di aspettativa, senza retribuzione, fino ad un massimo di 6 mesi, dietro presentazione di certificato medico.. In tal caso il lavoratore dovrà presentare la richiesta almeno 10 giorni prima della scadenza. Detto periodo di aspettativa non è computabile ad alcun effetto;
    2) mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, fino ad un massimo di 12 mesi (365 gg.) nel periodo di 3 anni o meno, dovute anche ad eventi morbosi diversi. In tal caso il datore di lavoro potrà informare il lavoratore del termine del periodo di comporto. Nel computo delle assenze massime nell'arco dei 3 anni, non sono considerate le aspettative non retribuite di cui al precedente comma.
    Qualora l'interruzione del servizio si protragga oltre i termini indicati è facoltà dell'Istituto risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, fermo restando il diritto del dipendente al T.F.R.

    B) Trattamento economico
    Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia, l'Istituto corrisponderà al lavoratore una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di malattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del mese precedente la malattia per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, salvo il caso di aspettativa richiesta dal dipendente di cui al n° A - 1) del presente articolo. Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal 1° giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia o di malattia a cavallo di due anni solari i periodi vengono computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal servizio per malattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e la durata della malattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento
    In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte del lavoratore l'istituto ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia.
    Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali, le fasce orarie di reperibilità di cui al Decreto del Ministero della Sanità dell'8 gennaio 1985 pubblicato sulla G.U. del 7/2/1985 sono così determinate: 10.00 - 12.00/17.00 - 19.00, sabato e domenica compresi.

    Art. 49 - Congedo matrimoniale
    Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso retribuito di 15 gg. di calendario, non frazionabili, in concomitanza con la data di celebrazione.
    La richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata dal dipendente con almeno 10 gg. di anticipo.
    Durante il congedo il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli effetti, con diritto alla normale retribuzione.

    Art. 50 - Tutela delle lavoratrici madri
    Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alla Legge n. 1204 del 30/12/71 e al D.P.R. 25/11/76 n. 1026 e legge n. 903/77.
    In presenza di figli portatori di handicap, si fa riferimento alla L. 104/92 e circolari applicative.
    Non può essere richiesto l’orario flessibile/potenziato di cui agli artt.37, lettera b) e 38, alle lavoratrici madri nel periodo di tutela previsto dalla legge n. 1204/71.

    Art. 51 - Servizio militare
    La chiamata alle armi per il servizio di leva, o servizio sostitutivo, come anche il richiamo alle armi, non risolvono il rapporto di lavoro che resta sospeso per tutta la durata dell'assenza.
    Tale periodo di chiamata alle armi per il servizio di leva è computato sia ai fini della maturazione degli scatti che del salario di anzianità.
    Terminato il servizio militare il lavoratore dipendente deve dichiarare la propria disponibilità entro 10 giorni dal collocamento in congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo e deve riprendere servizio entro 30 gg.
    In difetto, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore, il lavoratore è considerato dimissionario senza obbligo di preavviso.

    Art. 52 - Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive
    Al lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive o sindacali territoriali, regionali o nazionali viene concessa una aspettativa per la durata della carica.
    Durante l'aspettativa non compete alcun elemento della retribuzione.
    I dipendenti che, nelle condizioni di cui ai precedenti comma, non usufruiscono di aspettative, hanno diritto a permessi retribuiti e non retribuiti secondo quanto previsto dalle vigenti normative di legge e dal presente contratto.

    Art. 53 – Aspettativa
    Dopo un anno di servizio l'Istituto ha facoltà di concedere al dipendente che lo richieda un periodo di aspettativa senza retribuzione fino al massimo di un anno.
    Tale periodo, non è computabile ad alcun effetto.
    L'istituto risponde per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta.
    Terminato il periodo, al lavoratore non può, comunque, essere concessa una nuova aspettativa se non dopo almeno 2 anni di servizio.
    Durante il periodo dell'aspettativa il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

    Art. 54 - Diritto allo studio
    Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, da utilizzare in un solo anno.
    Permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio della scuola dell’obbligo.
    Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate , garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:
    a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare 1/5 o frazione di 1/5 di tutto il personale della struttura scolastica;
    b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso.
    Il personale interessato ai corsi di cui al comma 2 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
    Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.
    Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza e le modalità di esercizio di questo diritto devono essere concordate tra la rappresentanza sindacale e la direzione/presidenza di istituto.
    In sede di contrattazione decentrata regionale potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere ad esigenze specifiche.
    Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento all’art. 10 della legge n. 300/70.

    VIII - NORME DISCIPLINARI

    Art. 55 - Regolamento interno
    Il Regolamento interno predisposto dall'Istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all'atto dell'assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione.
    Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

    Art. 56 - Provvedimenti disciplinari
    Le infrazioni alle norme del contratto possono essere punite secondo la gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
    a) richiamo verbale;
    b) richiamo scritto;
    c) multa non superiore all'importo di 3 ore di paga base ;
    d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni 3 di effettivo lavoro (3/26);
    Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa, salvo per quanto riguarda il richiamo verbale di cui alla precedente lettera a).
    La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà, in nessun caso, essere inferiore a gg. 10 dalla data di ricezione della contestazione.
    Il dipendente potrà farsi assistere dall'organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce il mandato.
    Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata inviata entro 6 gg. dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento.
    Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente si intendono accolte.
    I provvedimenti disciplinari, comminati senza osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono inefficaci.
    Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
    Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle leggi n. 604/66 e n. 300/70.

    Art. 57 - Richiamo scritto, multa e sospensione
    Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che in via esemplificativa:
    a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
    b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
    c) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
    d) per disattenzione o negligenza danneggi il materiale dell'Istituto;
    e) commetta indiscrezioni informative relative a segreti d'ufficio e deliberazioni dei consigli di classe;
    L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

    Art. 58 - Licenziamento per mancanze
    A) Licenziamento con preavviso
    In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B.
    A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:
    - comportamento in contrasto con quanto previsto al 2° comma dell'art. 11 all'interno dell'Istituto;
    - assenza ingiustificata oltre i 4 giorni consecutivi;
    - assenze ingiustificate ripetute almeno sei volte durante l'anno, prima o dopo i giorni festivi;
    - gravi negligenze nell'espletamento delle proprie mansioni;
    - lezioni private agli alunni della propria scuola in senso stretto;
    - insubordinazione ai superiori;
    - abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti dall'articolo successivo;
    - recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 57, quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 56, salvo quanto disposto al penultimo comma dell'art. 56.

    B) Licenziamento senza preavviso
    In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'Istituto grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
    A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
    - grave insubordinazione ai superiori;
    - furto nell'Istituto;
    - danneggiamento doloso al materiale dell'Istituto;
    - abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
    - rissa all'interno dell'Istituto;
    - percosse nei confronti di alunni e assistiti;
    - diffusione di periodici o stampati contrari ai principi educativi dell'Istituto e della morale cattolica;
    - diffamazione pubblica nei riguardi dell'Istituto;
    - sentenza di condanna penale passata in giudicato;
    - omessa comunicazione di nomina in ruolo nella scuola statale di cui all’art. 13 del presente CCNL.

    IX - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

    Art. 59 - Risoluzione del rapporto di lavoro
    Il rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve, salvo giusta causa, alla scadenza del termine.
    Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto a norma delle vigenti disposizioni di legge.
    Per quanto riguarda i docenti, si risolve automaticamente alla fine dell'anno scolastico in cui il docente raggiungerà l'età del pensionamento.
    Al lavoratore dipendente che abbia raggiunto l'età pensionabile e non abbia raggiunto il numero di anni richiesti per il minimo della pensione, è consentito rimanere in servizio, su richiesta, fino al raggiungimento del limite minimo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.
    La facoltà di cui alle leggi 903/77, 54/82, 407/90, 421/92, deve essere espressa dal lavoratore in forma scritta 6 mesi prima del compimento dell'età prevista dalle leggi suddette. Entro gli stessi termini e con la stessa forma il datore di lavoro può richiedere di prolungare il rapporto di lavoro per motivi didattici oltre il limite suddetto, ma non necessariamente fino al sessantacinquesimo anno di età.

    Art. 60 - Disciplina dei licenziamenti individuali
    L'Istituto deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore.
    Il lavoratore può chiedere, entro 15 gg. dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei 7 gg. dalla richiesta, comunicarli per iscritto.
    Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti è inefficace.
    Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta causa o giustificato motivo.
    L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.
    Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extra giudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale firmataria del presente accordo diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
    Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento.
    Per quanto non previsto sia per la fase di conciliazione, che per eventuali riassunzioni o risarcimento danni, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.

    Art. 61 - Licenziamento per causa di forza maggiore
    In caso di ristrutturazione dell’attività o contrazione della popolazione scolastica, gli Istituti potranno procedere al licenziamento e/o a riduzione dell'orario di lavoro secondo il seguente schema:

    1. Personale non docente
      Si seguirà il criterio dell'anzianità di servizio dopo aver licenziato:
      - chi gode di pensione ordinaria,
      - chi è in possesso dei requisiti di pensionabilità, fatte salve le espresse facoltà di opzione di cui all'art. 59 del presente contratto.
      Nel caso di ulteriore parità, si valuteranno i carichi familiari desumendoli dalle maggiori detrazioni previste dai criteri della dichiarazione IRPEF e, in caso di ulteriore parità, il provvedimento sarà adottato nei riguardi di chi ha minore anzianità anagrafica.
      Qualora in alternativa al licenziamento, al personale venga proposto il passaggio a mansioni inferiori, di queste ultime verrà attribuita la qualifica e la retribuzione.
    2. Personale docente
      Prima di accedere alla graduatoria di cui all'art. 63 è soggetto a riduzione d'orario o licenziamento:
      1 - chi gode di pensione ordinaria;
      2 - chi è in possesso dei requisiti di pensionabilità, fatte salve le espresse facoltà di opzione di cui all'art. 59 del presente contratto;
      3 - chi ha ore eccedenti l'orario pieno previsto dall'art. 37 limitatamente alle ore in eccedenza. Successivamente, nel rispetto della graduatoria di cui al successivo art. 63, vanno assoggettati a licenziamento e/o a riduzione di orario coloro che hanno minore punteggio.
      Non è soggetto al provvedimento di licenziamento, di cui al presente articolo, il personale che gode di interdizione ai sensi della legge n. 1204/71, il personale assunto tra le categorie protette nella misura della percentuale prevista dalle norme di legge.

      Art. 62 - Licenziamenti collettivi
      Quando in Istituti con più di 15 dipendenti, si dovesse procedere al licenziamento di almeno 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni per i motivi di cui al precedente articolo 61, si applicherà la procedura di cui alla L. 223/91.
      Gli Istituti, perciò, devono darne comunicazione preventivamente alle R.S.I./R.S.U. e OO.SS. Nazionali o Territoriali, al Ministero del Lavoro nelle sue articolazioni Provinciali e Regionali e all'A.G.I.D.A.E.
      Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, di cui al precedente comma, le R.S.I./R.S.U. e/o OO.SS manifesteranno con richiesta formale all'istituto e all'AGIDAE la loro disponibilità per un esame congiunto in sede sindacale.
      La procedura sindacale deve concludersi entro 45 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione del datore di lavoro. Il precedente termine è ridotto alla metà quando i lavoratori interessati sono meno di 10.
      L'esito dell'esame congiunto deve essere comunicato dal datore di lavoro agli uffici periferici di riferimento del Ministero del lavoro.
      Qualora non si sia raggiunto un accordo, verrà espletato, entro 30 giorni, dall'invio della comunicazione agli Uffici Periferici del Ministero del lavoro, il tentativo di conciliazione in sede amministrativa. Il termine di cui al precedente comma è ridotto a 15 giorni se i lavoratori interessati sono meno di 10.
      A conclusione delle procedure previste ai precedenti comma, l'Istituto potrà procedere alla comunicazione di licenziamento collettivo dei lavoratori in esubero nel rispetto dei termini di preavviso e di quanto previsto dal successivo art. 63.

      Art. 63 - Formulazione delle graduatorie
      In riferimento ai precedenti articoli 61 e 62, saranno formulate graduatorie d'istituto distinte per:

    Le graduatorie devono contenere anche l’orario di insegnamento individuale di riferimento.
    I docenti partecipano alla graduatoria per la/le materia/e che insegnano e che subiscono riduzione.
    Ai fini dell'inclusione nelle suddette graduatorie saranno sommati, nella misura che segue, i titoli culturali e di servizio:
    1. titolo di studio ..............punti 10;
    2. abilitazione specifica o corrispondente .............punti 12;
    3. anzianità di docenza anche in tipi di scuola
    diversi dello stesso istituto ........punti 3 per ciascun a.s.;
    4. servizio di non docenza o docenza senza titolo....... punti 1per ciascun a.s.

    - L'anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione presso l'istituto.
    -E’ considerato "anno" ai fini dell’anzianità un periodo continuativo di almeno 180 giorni per i docenti e 250 giorni per i non docenti.
    -Il primo anno viene calcolato in dodicesimi dalla data di assunzione.
    -Non vengono considerate frazioni fino a 15 giorni, per frazioni superiori a 15 giorni, si considera, ai fine del punteggio, il mese intero.

    Sono esclusi dal conteggio dell’anzianità i rapporti a tempo determinato per la legge n. 230/62.

    Sono esclusi dalle graduatorie:

    1. i religiosi appartenenti alla stessa congregazione che gestisce l’Istituto;
    2. le lavoratrici in periodo di interdizione per maternità.
    3. i lavoratori con contratto a tempo determinato.

    Le graduatorie riguardanti il tipo di scuole soggette a contrazione o chiusura devono essere pubblicate entro il 15 febbraio.
    I lavoratori hanno diritto a controllare l'esattezza delle graduatorie e a presentare ricorso all'Istituto entro il 15 marzo.
    L'istituto ha 15 giorni dal ricevimento del ricorso del lavoratore per apportare eventuali correzioni. In caso di conflitto è competente, in prima istanza, la Commissione Paritetica regionale.

    Art. 64 - Reimpiego
    L'Istituto, prima di procedere a nuove assunzioni, deve nell'ordine:
    a) completare l'orario del personale in servizio, nei limiti di quanto previsto all'art. 39,
    b) dare la precedenza, a parità di titoli culturali (diploma, laurea, abilitazione e specializzazione), ai dipendenti che abbiano già prestato servizio presso l'Istituto e siano stati licenziati esclusivamente per riduzione di personale.
    Il lavoratore conserva tale diritto anche nell'anno scolastico seguente quello del licenziamento.
    Il personale riassunto con le stesse mansioni non dovrà ripetere il periodo di prova e l'anzianità decorrerà ad ogni effetto dalla data di riassunzione.
    Per facilitare le assunzioni, l'AGIDAE informerà gli Istituti dell'elenco del personale già in servizio presso altri Istituti aderenti licenziato per ristrutturazione o contrazione della popolazione scolastica o per chiusura d'Istituto nonché di quello del personale in servizio ad orario ridotto presso altri Istituti aderenti, che abbia fatto richiesta di completamento d'orario, elenchi che i gestori consulteranno.

    Art. 65 - Chiusura degli Istituti
    Qualora si presentasse la necessità di addivenire alla chiusura dell'Istituto, il gestore procederà secondo quanto previsto dai precedenti artt. 61 e 62 e dalla legge n. 223/91 e sue integrazioni e modificazioni. In questi casi il preavviso di cui all'art. 66 è di mesi 4. L'Istituto trasmetterà l'elenco del personale licenziato all'AGIDAE, che provvederà a informare gli Istituti della provincia per favorirne l'eventuale assunzione.

    Art. 66 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
    La parte che risolve il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia per dimissioni che per licenziamento deve comunicarlo per iscritto e deve dare il preavviso. Il preavviso non opera in caso di cessazione durante la prova e nel caso di giusta causa sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore.
    La sopravvenuta malattia interrompe il preavviso che può essere completato allo scadere dell'evento o indennizzato.
    I termini del preavviso sia in caso di licenziamento come in quello di dimissioni sono:
    - dipendenti del 1°, 2° e 3° livello: 1 mese
    - dipendenti del 4°, 5° e 6° livello: 2 mesi;

    il periodo è di un mese per i contratti di formazione – lavoro, apprendistato e a tempo determinato ed è portato a 4 mesi in caso di chiusura totale dell'Istituto.

    La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l'osservanza dei suddetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione lorda che sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso calcolata ai sensi dell'art. 2121 C.C.
    Il datore di lavoro trattiene tale indennità sulle spettanze nette dovute al lavoratore a qualsiasi titolo.
    Il datore di lavoro può, sia in caso di licenziamento che in caso di dimissioni, dispensare il dipendente dall'effettuazione del periodo di preavviso corrispondendogli una indennità sostitutiva pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante tale periodo. In tal caso il rapporto cessa in tronco e la parte esonerata riceve l'indennità sostitutiva.
    Durante il periodo di preavviso lavorato il dipendente avrà diritto ad un permesso retribuito di complessive 15 ore, riproporzionato in caso di orario parziale, per le pratiche relative alla ricerca di un'altra occupazione.

    Art. 67 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
    Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità permanente che impedisca il pieno svolgimento dell'attività stabilita contrattualmente.

    Art. 68 - Decesso del lavoratore
    In applicazione dell'art. 2122 C.C., la cessazione del rapporto di lavoro che avvenga per il decesso del dipendente dà diritto, agli aventi causa, al T.F.R. di cui all'art. 69 del presente contratto e all'indennità di due mensilità in conformità dell'art. 2118 C.C.

    Art. 69 - Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
    In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro il lavoratore dipendente ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.
    Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5, computando per mese intero le frazioni di mese superiori a 15 gg. e non considerando quelle fino a 15 gg. La retribuzione, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
    In caso di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio deve essere computato nella retribuzione di cui al 2° comma, l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
    Il trattamento di cui al precedente 1° comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
    Ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente in caso di frazione di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese superiori a 15 gg. si computano come mese intero e quelle fino a 15 gg. non si considerano.
    Il lavoratore dipendente, con almeno 8 anni di accantonamento, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta.
    Le richieste possono essere soddisfatte annualmente entro i limiti del 25% degli aventi titolo, di cui al precedente comma.

    NOTA: L'indennità di anzianità fino al 31 maggio 1982 è calcolata nella misura di una mensilità più un dodicesimo della 13.ma per ogni anno di servizio.

    Per quanto riguarda il personale di 1° livello ed il personale operaio specializzato del 2° livello, l'anzianità maturata fino al 30 settembre 1976 viene calcolata rispettivamente nella misura di 18 e 20 giorni per ciascun anno.
    Per gli insegnanti, la valutazione, dell'orario ai fini del calcolo della indennità di anzianità, è il risultato della media delle ore lavorate negli anni di servizio fino al 31 maggio 1982.

    Art. 70 - Restituzione dei documenti di lavoro
    Alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente da qualsiasi contestazione in atto, spettano al lavoratore dipendente i seguenti documenti:
    a) libretto di lavoro;
    b) Modello Unico del Dipendente (C.U.D.), su richiesta;
    c) certificato di servizio con l'indicazione della durata del rapporto di lavoro, del livello e delle mansioni;
    d) eventuale certificato di licenziamento valevole per l'indennità di disoccupazione (su modulo fornito dall'INPS);
    e) documenti relativi agli assegni familiari;
    f) quant'altro previsto dalle leggi vigenti.

    Art. 71 - Tentativo obbligatorio di conciliazione ed arbitrato
    In tutti i casi di controversie ai sensi degli art. 409, 410, 412 e seguenti CPC, così come modificati e integrati dal D. L.vo 80/98, le parti dovranno esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale e/o amministrativa presso la direzione generale del lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti.

    Art. 72 - Rinvio alle leggi
    Per quanto non previsto dal presente Contratto Collettivo nazionale di lavoro, valgono le disposizioni di legge in materia di lavoro.

    Nota a verbale

    Norme transitorie

    1. Al personale docente in forza al 30/09/81 presso istituti di prima categoria super verrà corrisposto, oltre alla nuova retribuzione prevista dall’articolo 21 del presente CCNL, l’importo mensile di lire 60.000 per i docenti laureati e lire 50.000 per i docenti diplomati del IV° e V° livello quali superminimi non riassorbibili, in sostituzione degli importi previsti all’allegato n. 2 del precedente CCNL 1994/97, fermo restando i trattamenti di miglior favore in atto. Le somme sopra riportate verranno congelate e mantenute fino alla risoluzione del rapporto di lavoro e saranno computate a tutti gli effetti retributivi e previdenziali.
    2. Il superminimo evidenziato dalla ristrutturazione della retribuzione dei docenti delle scuole elementari parificate, in forza al 1° settembre 1986, non subirà riduzioni nella vigenza del presente CCNL.

     


    Allegato n. 1

    ACCORDO TRA A.G.l.D.A.E e OO.SS. Dl CATEGORIA

    SUI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI del 16 dicembre 1996.

    I CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI

    NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

    A.G.I.D.A.E.

    CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI

    (art. 5, L.n. 236/93)

    Le Caratteristiche del CdS difensivo.

    1) definizione: il CdS è un accordo tra le parti (OO.SS. e datori di lavoro) il cui aspetto qualificante è lo "scambio" tra una riduzione di orario (da concordare caso per caso), con una proporzionale riduzione della retribuzione e una rinuncia da parte dell'istituto a procedere alla riduzione di personale per la vigenza dell'accordo stesso. il personale eccedente viene tenuto in servizio attraverso quote di riduzione dell'orario di lavoro individuale, estese anche nei confronti dei lavoratori non direttamente coinvolti nell'esubero. Da qui la definizione di "contratto di solidarietà difensivo", in quanto prevede una rinuncia da parte di tutti i lavoratori (orario di lavoro e retribuzione) a favore dì colleghi dichiarati in soprannumero.

    2) Finalità: Le organizzazioni sindacali e datoriali individuano nel contratto di solidarietà difensivo lo strumento atto ad evitare i licenziamenti e a favorire il rilancio dell'istituto.

    3) Prerequisiti: il CdS si può applicare in Istituti con più di 15 dipendenti. Il CdS può essere avviato dopo che l'istituto abbia aperto la procedura prevista dalla Legge n.223/91, artt. 4 e 24, per i licenziamenti collettivi (almeno 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni), al fine del mantenimento dei livelli occupazionali e quindi del ritiro dei licenziamenti.

    4) durata : da 12 a 24 mesi (prorogabili).

    art. 1, c.2, L. n. 863/84
    art. 7, c.1, L. n. 48/88.
    L. n. 223/91
    L. n. 236/93
    L. n. 451/94
    DL. n. 510/96

    5) natura: temporanea riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione. La percentuale di riduzione viene concordata, sentiti i lavoratori, sulla base di parametri certi, quali ad esempio gli allievi iscritti, le rette, il numero classi attivate, il personale impegnato e il personale in esubero.
    Il termine di confronto per l'accertamento dello stato di crisi è l'Anno Scolastico precedente.

    6) aumenti temporanei dell'orario di lavoro: Nel CdS vengono determinate modalità attraverso le quali l'Istituto, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento i limiti del normale orario individuale ridotto in ragione del CdS.
    art. 5, c. 10 e 11, L. n. 236/93.

    7) Integrazione salariale: 50% della retribuzione persa, ripartita in parti uguali tra il lavoratore e il datore di lavoro.

    art. 9, c.3, DL 515/95
    art. 6, DL n. 300/96
    L. n. 451/94
    L. n. 236/93
    DL. n. 510/96

    8) Benefici contributivi: I datori di lavoro versano una contribuzione assistenziale e previdenziale in rapporto all'orario ridotto. Al lavoratore spettano i contributi figurativi, da accreditarsi d'ufficio, validi ai finì di tutte le pensioni, nella misura corrispondente all'intera retribuzione persa.

    art. 9,c.4, DL 515/95
    art. 1, c.4, L. n. 863/84 I

    La procedura

    1) L'Istituto comunica alle R.S.A, alle OO.SS. firmatarie del CCNL e all'UPLMO le ragioni per cui intende aprire la procedura per il ricorso ai licenziamenti collettivi, prevista agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91 (almeno 5 lavoratori nell'arco di 120 giorni).

    2) Le R.S.A./R.S.U. e le OO.SS. comunicano, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Istituto di aderire all'ESAME CONGIUNTO al fine di individuare possibili soluzioni alternative ai licenziamenti (CdS). La durata dell'esame congiunto è di 45 giorni in sede sindacale e di 30 giorni in sede amministrativa.

    3) In sede di esame congiunto, l'Istituto, che può farsi assistere dalla associazione datoriale a cui aderisce, fornisce alle OO.SS.

    a) L'elenco del personale iscritto al libro matricola (C.T.I., C.T.D., Part-Time, C.F.L.)

    L'elenco deve contenere l'orario settimanale, la qualifica, il livello, la data di assunzione di ciascun dipendente.

    I dati riportati in elenco devono riferirsi all'anno scolastico precedente a quello per il quale si chiede il CdS.

    b) Documenti contabili riguardanti le entrate e le uscite, ovvero il bilancio di previsione per l'anno scolastico in corso.

    c) Elenco (o numero) degli alunni iscritti per ogni classe. I dati devono riguardare l'anno scolastico precedente quello di attuazione del CdS e quello in corso.

    d) Le classi che si intendono sopprimere per mancanza di iscrizioni,o per cause diverse, nell'anno scolastico di applicazione del CdS.

    e) Il personale che si intende licenziare a causa della chiusura di classi e/o per penuria di iscrizioni e relativi criteri di scelta.

    4) Le OO.SS., le R.S.A. e le organizzazioni Datoriali, a seguito dell'analisi dei documenti prodotti, individuano nel contratto di solidarietà difensivo lo strumento atto ad evitare i licenziamenti e a favorire il rilancio dell'Istituto.

    5) Le OO.SS. consultano i lavoratori sull'ipotesi di ricorso al contratto di solidarietà. L'assemblea dei lavoratori può esprimere parere favorevole a maggioranza degli aventi diritto. Il contratto di solidarietà, nei termini definiti in sede di assemblea dei lavoratori, è vincolante per tutto il personale.

    6) La percentuale di riduzione prende a parametro di riferimento vincolante, gli orari individuali dell'Anno Scolastico precedente a quello di applicazione del CdS e su questi viene applicata la percentuale di riduzione di orario concordata.

    7) Le parti definiscono e sottoscrivono l'accordo di solidarietà. Il verbale di accordo viene inviato all'UPLM0.

    Il verbale di accordo può essere sottoscritto anche presso la sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione (chiusura della fase amministrativa).
    Ad accordo raggiunto e definito, il datore di lavoro deve inoltrare all’UPLMO:
    - CCNL applicato
    - orario di lavoro ordinario e sua applicazione
    - apertura della procedura di mobilità ed elenco degli esuberi
    - motivi dell'esubero
    - decorrenza e durata del CdS
    - forma della riduzione dell'orario e sua articolazione
    - commisurazione dell’orario medio settimanale
    - eventuali deroghe all'orario concordato

    I contenuti:

    L'accordo di solidarietà deve esplicitamente contenere:

    1) L'impegno da parte dell'Istituto a non ricorrere a licenziamenti e riduzioni di orario, per l'intera vigenza del contratto di solidarietà (12 o 24 mesi).
    2) Data di inizio e di scadenza del contratto di solidarietà.
    3) Percentuale di riduzione di orario e corrispondente riduzione di salario da applicare sugli orari e le retribuzioni individuali a partire da e fino a (al termine del CdS vengono ripristinati i precedenti regimi di orario e retribuzione)
    Per quanto attiene la docenza la riduzione deve essere applicata sull'orario individuale, una volta espletato quanto previsto dall'art. 59 del CCNL. La riduzione deve computarsi su base annua per meglio definire e quantificare l'ammontare complessivo in riduzione e l'ammontare complessivo del nuovo orario.
    4) Determinazione dell'orario di lavoro settimanale medio o convenzionale per ciascun dipendente sulla base della riduzione in percentuale concordata (flessibilità dell'orario di lavoro).
    5) Costanza della retribuzione nei periodi in cui il personale, per effetto della flessibilità dell'orario di lavoro, sarà a 0 (zero) ore.
    (es: un dipendente che nell’anno scolastico 1995/96 ha svolto un orario settimanale di docenza di 18 ore, sarà impegnato per l’anno scolastico 1996/97 per un numero di ore inferiore, pari a 18 ore meno la percentuale di riduzione prevista dal contratto di solidarietà. L’istituto potrà, comunque, chiedere al dipendente con orario ridotto un impegno settimanale di cattedra superiore all 'orario medio settimanale, fino al raggiungimento dell’orario settimanale precedente, in questo caso fino ad un massimo di 18 ore. Il dipendente, quindi, che avrà effettuato 18 ore settimanali di docenza per un certo numero di settimane, nelle rimanenti settimane di recupero sarà a zero ore con normale retribuzione).
    6) determinazione dei periodi di recupero al di fuori del periodo idi ferie
    7) Deroghe ad alcune norme contrattuali:
    a) dimissioni: non può essere richiesta al dipendente che rassegni le dimissioni, nell'arco di vigenza del contratto di solidarietà, l'indennità sostitutiva di preavviso.
    b) 2 ore eccedenti l'orario (CCNL art. 35, c.9): non possono essere richieste.
    8) Controllo periodico sull'attuazione del contratto di solidarietà attraverso una corretta informazione alla/e R.S.A. di Istituto o alle OO.SS. firmatarie del CCNL e dell'accordo di solidarietà.
    9) Le riduzioni di orario di docenza e di attività accessorie e quindi di salario saranno oggetto di richiesta di contributo previsto dall'art. 5, L. n. 236/93 e dal DL n. 510 dell'1/10/96.
    10) Pubblicazione mensile delle ore lavorate con l'indicazione del numero delle ore oltre l'orario ridotto in ragione dell'accordo di solidarietà. Le ore di attività svolte oltre il massimo consentito (orario di lavoro settimanale individuale dell'anno precedente) dovranno essere retribuite come straordinario al superamento del monte ore annuo ridotto.
    11) divieto di fusione e/o di accorpamento di classi e di indirizzi.
    12) In caso di trasferimento di azienda si applicano le norme previste dalla L. n. 428/90, art. 47 a dall’art. 2112 cc.
    13) Adeguamento delle norme presenti in caso di nuovi interventi legislativi.
    14) La violazione di uno solo dei punti previsti dall'accordo di solidarietà, determina la decadenza dello stesso.
    15) Richiesta da parte del datore di lavoro all'INPS della copertura previdenziale per le ore perse in applicazione del contratto di solidarietà, secondo quanto previsto dalla L. n. 863/84 e dalla L. n. 236/93.
    16) Per quanto non previsto dal presente accordo di solidarietà si fa esplicito riferimento a quanto contemplato dal CCNL di categoria e alle disposizioni di legge ivi compresa la Legge 236/93. La violazione di uno solo dei punti previsti dal presente accordo ne determina la sua decadenza.
    17) Per tutte le controversie individuali, singole o plurime, relativamente all'applicazione del seguente accordo, riguardante i rapporti di lavoro nell'Istituto, trovano composizione prioritariamente in sede di Commissione Paritetica Regionale ed in assenza in sede di Commissione Paritetica Nazionale. E' sempre salva la facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di esperire ogni altra procedura prevista dalle vigenti normative.
    18) Il presente testo si compone di n. 7 pagine.

    Roma, 16 dicembre 1996

    All. n. 1 all'Accordo del 16/12/96 "Contratti di solidarietà"

    Le parti infine, concordano di estendere le procedure e i contenuti della presente intesa anche agli Istituti con meno di 15 dipendenti nel rispetto dei vincoli previsti dalla L. n. 863/84.
    Le riduzioni di orario concordate in sede sindacale richiedono il consenso unanime di tutti i lavoratori.

    Roma, 16 dicembre 1996


    Allegato n. 2

    ACCORDO NAZIONALE
    TRA LE OO.SS. SCUOLA E L'A.G.I.D.A.E.
    SU I CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO
    Del 14 ottobre 1997

    Il giorno 14 ottobre 1997 tra l'AGIDAE.e la CGIL-SCUOLA, la CISL-SCUOLA, la UIL-SCUOLA, lo SNALS e il SINASCA

  • è stato sottoscritto il presente accordo.

    Le parti

    Considerato l'Accordo Interconfederale del settembre 1996 tra il Governo e le Parti Sociali nella parte in cui si conviene di regolarizzare il lavoro sommerso attraverso i contratti di gradualità anche al fine di rafforzare l'iniziativa categoriale;

    Visto l'art. 5 del Decreto Legge n. 510/96, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, recante le disposizioni in materia di contratti di riallineamento;

    Visto l'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante le disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo;

    ravvisata la necessità, anche in funzione delle normative in via di definizione, che riguardano il settore della Scuola non Statale, di rendere omogenee al CCNL A.G.I.D.A.E., le normative e le retribuzioni sino ad oggi applicate da alcuni istituti di istruzione, attraverso il ricorso ai contratti di riallineamento retributivo,

    concordano quanto segue:

    1) Soggetti beneficiari . A decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo Nazionale, tutti gli istituti di istruzione cattolici operanti nei territori individuati all'art. 1 della legge 10 marzo 1986, n. 64 e all'art. 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e successive integrazioni (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, provincia di Rieti, Latina e Frosinone, comprensorio di bonifica del fiume Tronto, comuni della provincia di Roma compresi nel comprensorio della bonifica di Latina, isola del Giglio, D'Elba e di Capraia, territori di Venezia insulare, isole della Laguna e Centro storico di Chioggia), che non abbiano, prima della firma del presente accordo aderito ai CCNL di categoria e che intendano, per regolarizzare la loro posizione, aderire al CCNL A.G.I.D.A.E, potranno adottare, ai sensi delle leggi citate in premessa, i contratti di riallineamento retributivo al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva, nonché di accedere ai benefici contributivi previsti dalle normative vigenti in materia.

    2) Ambito territoriale. L'ambito territoriale, previsto dalle vigenti normative di legge in materia, entro cui è possibile stipulare i contratti di riallineamento è la provincia.

    3) Applicazione della normativa contrattuale. Per accedere al programma di riallineamento retributivo, gli Istituti dovranno accettare integralmente la parte normativa del citato contratto nazionale, ed applicarlo a tutto il personale dipendente a decorrere dalla data di adesione all' accordo Provinciale.

    4) Programma di riallineamento. Gli Istituti scolastici o assimilati di cui al n. 1 del presente accordo, che applicano un regime retributivo inferiore ai minimi contrattuali, fissati dal contratto AGIDAE 1994/97, di riferimento, integrati con gli importi di cui al rinnovo del II biennio economico 96/97, adotteranno il programma di adeguamento delle retribuzioni, con ratei semestrali, per la durata massima di 36 mesi.
    Il riallineamento graduale dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli di inquadramento previsti dal vigente CCNL, è comprensivo di tutte le voci inerenti agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 del CCNL AGIDAE 1994/97, relative ai minimi tabellari integrati con gli importi di cui al ll biennio 1996/97 con l'esclusione dei soli superminimi.
    L'importo del salario di anzianità, di cui all'art. 22 del vigente CCNL soggetto al programma di riallineamento retributivo, sarà calcolato individualmente prendendo a riferimento la data di assunzione.

    5) Adesione. L'adesione all'accordo di riallineamento retributivo da parte dell'Istituto che ne ha fatto richiesta, dovrà risultare dalla sottoscrizione di un verbale il cui contenuto sarà definito in ambito provinciale tra le OO.SS. firmatarie del vigente CCNL e l'A.G.I.D.A.E., nel rispetto di quanto al presente accordo.
    Ai fini dell'applicazione dell'accordo saranno indette in ogni istituto le assemblee dei lavoratori, convocate e tenute dalle OO.SS. firmatarie dei contratti di riallineamento.

    6) Variazione ai programmi. E' ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, compresi quelli già stipulati, limitatamente ai tempi ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5 della legge n. 608/96.

    7) Rinnovo CCNL di riferimento. In occasione rinnovo del CCNL AGIDAE 94/97 di riferimento, il programma di riallineamento retributivo sarà riparametrato ai nuovi minimi tabellari.

    8) Contributi figurativi. L'Istituto a seguito della adesione all'accordo provinciale, attiverà nei tempi e nei modi stabiliti dall'art. 23, lettera d) della legge 24 giugno 1997, n. 196, tutte le procedure per l'accredito dei contributi figurativi a favore dei lavoratori dipendenti.

    9) Ruolo delle Commissioni Paritetiche Regionali. Le Commissioni Paritetiche Regionali, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 608/96, sono gli organismi abilitati ad esprimere pareri agli Ispettorati Provinciali competenti per territorio e agli Istituti previdenziali, sulle modalità per contrastare forme di lavoro irregolare presenti nel territorio.

    10) Diritto all'informazione. AI fine di garantire il diritto all'informazione sulle materie oggetto del presente accordo, gli Istituti devono dare preventiva informazione, sull'attuazione del programma di riallineamento retributivo, alle R.S.A. di Istituto.

    11) Notifica dell'accordo di riallineamento. Gli accordi di riallineamento saranno depositati, a cura dell'A.G.I.D.A.E., ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso le sedi provinciali dell'Inps entro 30 giorni dalla stipula, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 608/96.
    Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, valgono le norme nazionali e regionali in materia.
    Sono altresì fatte salve le disposizioni integrative previste dalle leggi regionali in materia.

    Letto, approvato e sottoscritto.

    Roma, 14 ottobre 1997


    Allegato n. 3

    Accordo nazionale A.G.I.D.A.E. e OO.SS. di categoria su
    La sicurezza e la salute dei lavoratori
    nelle istituzioni scolastiche
    D.lvo n. 626/94 - D.lvo n. 242/96
    11 aprile 1997

    Il giorno 11 aprile 1997 tra L'AGIDAE e la CGIL-SCUOLA, la CISL SCUOLA, la UIL-SCUOLA , lo SNALS e il SINASCA

    VISTO il D.Lvo n. 626 del 19.9.1994 integrato dal D.Lvo n. 242 del 19.3.1996, il quale fissa sia i principi generali per la tutela della salute e la sicurezza, che la rappresentanza dei lavoratori nei posti di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti applicativi;

    CONSIDERATO che le parti intendono definire tali aspetti applicativi, in base agli orientamenti di partecipazione che hanno ispirato le direttive della CEE;

    RAVVISATA l'opportunità di definire i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori sulla sicurezza e la salute, le sue modalità d'esercizio nei posti di lavoro, la formazione della rappresentanza e la costituzione, a norma dell'art. 20 del D.Lvo 626/94, degli organismi paritetici territoriali;

    RITENUTO che la logica, che fonda i rapporti tra le parti nella materia in questione, è quella di superare posizioni conflittuali, ed ispirarsi a criteri di partecipazione;

    CONVENGONO QUANTO SEGUE:

    PRIMA PARTE

    1. IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
    L'art. 18 del D.Lvo 626/94 al 1° comma precisa che "in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza", fissa i criteri per la sua individuazione, e prevede il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di altri parametri, in tema di diritti, formazione e strumenti per l'attuazione degli incarichi.
    I luoghi di lavoro, a norma dell'art. 30 comma 4 debbono essere strutturati tenendo conto di eventuali portatori di handicap.

    A) ISTITUTI FINO A QUINDICI DIPENDENTI
    1. Negli istituti di ogni ordine e grado, dove si esercitano attività educative, di istruzione, convitti, studentati, collegi, nonché centri sportivi e culturali aderenti all'AGIDAE, aventi fino a quindici dipendenti, il rappresentante viene eletto dal lavoratori al loro interno(cfr. art. 18, comma 2).
    La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione.

    2. MODALITA' DI ELEZIONE
    L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
    Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti quelli con contratto a tempo indeterminato.
    Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto colui che ha maggiore anzianità di servizio.
    Prima della votazione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione che viene comunicato subito al datore di lavoro.
    L'incarico ha la durata di tre anni.

    3. TEMPO DI LAVORO DEDICATO ALLA SICUREZZA
    Al rappresentante per la sicurezza spettano, per lo svolgimento dell'incarico previsto a norma dell'art. 19 del D.Lvo 626/94, negli istituti che occupano fino a 15 dipendenti, permessi retribuiti pari a 12 ore annue.
    Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19, lettere b), c), d), g), i) ed l), non viene utilizzato il predetto monte ore.
    Ricevuto il verbale d'elezione, il datore di lavoro comunica il nome dell'eletto, quale rappresentante per la sicurezza, alla Commissione Paritetica Regionale e questa alla Commissione paritetica Nazionale.

    B) ISTITUTI CON PIU' DI 15 DIPENDENTI
    Negli istituti che occupano più di 15 il rappresentante per la sicurezza viene designato dai lavoratori tra i componenti della RSI o RSU se presenti. (cfr. art. 18/6)
    I permessi di cui al comma precedente sono pari a 18 ore annue per gli istituti con numero di dipendenti da 16 a 60; pari a 24 ore annue per gli istituti con più di 60 dipendenti.

    PROCEDURE PER L'ELEZIONE O LA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA IN ISTITUTI CON PIU' DI 15 DIPENDENTI
    Negli istituti con più di quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di tali rappresentanze, è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, secondo le modalità di cui al punto 2 (cfr. Irt. 18, comma 3).
    Nel caso di dimissioni, o di mancata accettazione dell'elezione, subentrano, come rappresentante per la sicurezza, e in via subordinata, i lavoratori che hanno ottenuto più voti durante l'elezione.
    In questo caso allo stesso spettano le sole ore di permesso previste per la sua funzione.
    Il verbale con il nominativo del rappresentante per la sicurezza deve essere comunicato alla direzione dell'istituto, che informerà la Commissione Paritetica Regionale e quella Nazionale, presso la quale si terrà il relativo elenco.

    C) ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
    Per le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta all'art. 19 del D.Lvo 626/94, le parti concordano quanto segue.

    1. ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO
    Il diritto di accesso al luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze di istituto, in accordo con il gestore, e con le limitazioni previste dalla legge.
    Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.

    2. MODALITA' DI CONSULTAZIONE
    La consultazione del rappresentante per la sicurezza, è prevista a carico del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.Lvo 626/94, e deve essere svolta in modo da garantire la sua tempestività ed effettività, fornendo tutti gli strumenti necessari.
    Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale.

    3. INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE
    Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni di cui all'art. 19, comma 1, lett. e) e f) del D.Lvo 626/94.
    Ha diritto inoltre di consultare la relazione sulla valutazione dei rischi, di cui all'art.4 comma 2, conservato presso l'istituto a norma dell'art.4 comma 3.
    Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla normativa.
    Per informazioni, inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono quelle concernenti l'istituto, per gli aspetti relativi all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
    Il rappresentante, ricevute le documentazioni e le notizie, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto della riservatezza.

    3. FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
    Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad un'adeguata formazione prevista al 10 comma lettera G dell'art. 19 del D.Lvo 626/94. Tale formazione, a carico del datore di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile, adeguato alle sue funzioni e deve contenere:
    - conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
    - conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
    - metodologie sulla valutazione del rischio;
    - metodologie minime di comunicazione.
    La durata dei corsi di formazione è di 32 ore.
    Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori provvederà all'integrazione della formazione.

    4. RIUNIONI PERIODICHE
    Negli istituti con più di quindici dipendenti il datore di lavoro indice, almeno una volta l'anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti di cui all'art. 11, comma 1 del D.lvo 626/94, viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.
    Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni delle condizioni di prevenzioni presenti nell'istituto.
    Della riunione viene redatto relativo verbale.

    PARTE SECONDA: ORGANISMI PARITETICI

    Le parti contraenti, nel mettere in atto quanto disposto dallo art. 20 del D.Lvo 626/94, fermo restando quanto previsto dal 2° comma dello stesso articolo, concordano quanto segue:

    1. COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
    La commissione Paritetica Nazionale assume anche compiti in materia di igiene e sicurezza, e precisamente:
    - promuove la costituzione di organismi paritetici regionali, (sezioni specifiche aggiuntive paritetiche) e coordina la loro attività;
    - organizza seminari ed altre attività complementari dei componenti gli organismi paritetici regionali;
    - definisce le linee guida ed i comportamenti comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
    - valuta eventuali esperienze ed intese già operanti nel settore, che siano di riferimento per gli organismi paritetici regionale, anche in relazione alla attuazione di progetti formativi in ambito locale;
    - promuove e coordina interventi formativi, attivando canali di finanziamento da parte dell'Unione Europea e di altri Enti pubblici Nazionale e Comunitari;
    - favorisce Io scambio di informazioni e valutazioni sugli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle Amministrazioni pubbliche;
    - approfondisce le proposte di normative comunitarie e nazionali, allo scopo di individuare eventuali posizioni comuni da prospettare al Governo, al Parlamento alle Amministrazioni competenti.

    2. COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE
    Entro 180 giorni, dalla data del presente accordo a livello regionale, le Commissioni Paritetiche Regionali, coordinate con la Commissione Paritetica Nazionale, assumono, anche il compito di promuovere iniziative formative in tema di prevenzione.
    A tal fine la Commissione Paritetica Nazionale di sua iniziativa, o su proposta delle Commissioni Paritetiche regionali, elabora progetti formativi in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro. Tali progetti formativi, elaborati in sintonia con le linee guida e le indicazioni di carattere generale concordate in seno alla Commissione Paritetica Nazionale, vengono comunicati alla Commissione Paritetica regionale.
    La Commissione Paritetica Regionale, onde favorire la realizzazione delle iniziative proposte, oltre a tenere rapporti con l'Ente Regione e gli altri soggetti istituzionali e non, operanti in materia di salute, sicurezza e prevenzione, può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l'organizzazione di corsi o giornate formative specifiche.

    PARTE TERZA: COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
    Fondamentale importanza, per una gestione condivisa e non conflittuale sulle materie della formazione e della rappresentanza nella prevenzione sul lavoro, assume in base al D.Lvo 626/94, la costituzione di organismi paritetici per la "composizione" di possibili conflitti.
    Tali Organismi infatti rappresentano la prima istanza di risoluzione di controversie insorte nella "applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti".
    Le Commissioni Paritetiche Regionali agiscono come organismi paritetici al quali sono attribuite le funzioni di composizione in base all'art. 20 del D.Lvo 626/94. In particolare spetta ad esse:

    · informare i soggetti interessati ai temi della salute e della sicurezza;

    · tenere un elenco comprendente tutti i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza eletti o designati nelle istituzioni scolastiche del territorio di competenza dell'organismo;

    · trasferire i dati sopracitati alla Commissione Paritetica Nazionale.

    Le parti ribadiscono la convinzione che la questione della materia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, sia realizzabile con soluzioni condivise ed attuabili.
    Pertanto, in tutti i casi di controversie, relative all'applicazione delle norme sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, i lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire la Commissione Paritetica Regionale al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
    La parte che ricorre alla Commissione Paritetica Regionale, ne informa le altre parti interessate.
    Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla normativa vigente.


    Allegato n. 4

    ACCORDO QUADRO NAZIONALE
    Dell’ 8 ottobre 1997

    PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI AI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N.626/94.

    Il giorno 8 ottobre 1997 tra l'AGIDAE e la CGIL-SCUOLA, la CISL-SCUOLA, , la UIL-SCUOLA, lo SNALS e il SINASCA,

    VISTO il D.lvo n.626/94, integrato e modificato dal D.lvo n.242/96, il quale fissa sia i principi generali per la tutela della salute e la sicurezza, che la rappresentanza dei lavoratori nei posti di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti applicativi;

    VISTO l'Accordo dell'11 aprile 1997 tra le OO.SS. di categoria e l'AGIDAE, che introduce nel settore della scuola non statale cattolica, la figura del Rappresentante dei lavoratori;

    VISTA la lettera C, punto 3 bis, del citato accordo nazionale che attribuisce al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il diritto/dovere ad una adeguata formazione per l'espletamento dei compiti connessi alla funzione;

    VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 16 gennaio 1997 sulla "individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione";

    Si conviene quanto segue:

    A) Modalità del corso di formazione per i R.L.S.

    1. Tutti i lavoratori eletti o designati secondo le modalità indicate nel citato Accordo Nazionale dell'11 aprile 1997, sono tenuti a partecipare ad un corso di formazione della durata minima di 32 ore sulle materie concernenti è, l'incarico.
    2. Il corso di formazione, i cui costi sono a carico dei datori di lavoro, potrà essere organizzato anche su base provinciale e/o regionale.
    3. La durata minima del corso è di 32 ore, ripartite su non meno di 5 giorni lavorativi. Il R.L.S. è dispensato dallo svolgere attività lavorativa per la durata dell'intero corso. Qualora le ore di durata del corso fossero superiori all'orario settimanale individuale, le ore eccedenti vengono considerate come ore di ferie aggiuntive a quelle previste dal vigente CCNL.
    4. Per la durata dell'intero corso spetta al R.L.S. la normale retribuzione e un rimborso chilometrico, qualora la sede del corso sia distante oltre 20 Km dalla abituale sede lavorativa. Il rimborso è pari ad un quinto del costo della benzina per chilometro.
    5. In caso di assenza dal corso, per motivi non dipendenti dalla volontà del R.L.S. e comunque previsti dal vigente CCNL, il R.L.S. sarà chiamato ad un eventuale successivo corso, con rimborso delle spese di viaggio, secondo quanto riportato al punto 4.

    B) Contenuti minimi in materia di formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ruolo degli Organismi Paritetici.

    La salute sui posti di lavoro è il risultato di un'azione congiunta, flutto della collaborazione tra le parti coinvolte. Per attuare concretamente tale principio, il presente accordo prevede interventi di formazione rivolti sia ai lavoratori che ai rappresentanti per la sicurezza.
    Per i contenuti minimi della formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le parti, nel rispetto di quanto all'art. 1 del Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997, indicano nel successivo schema le specifiche materie oggetto del corso di formazione, che potranno comportare integrazioni e approfondimenti secondo i particolari indirizzi didattici di ciascun istituto.
    Il comma 6 dell'art. 22 del D.Lvo 626/94 assegna agli Organismi paritetici un molo fondamentale e centrale per quanto riguarda la promozione e la progettazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, tanto da far assumere agli organismi stessi un importante ruolo di monitoraggio nelle varie fasi del processo formativo e pertanto è opportuno che vengano attivati e ricercati i necessari ed idonei collegamenti con tutte quelle strutture pubbliche e private, che potranno contribuire ai vari livelli alla realizzazione del percorso formativo, così come definito ai punti i e 2 della Seconda Parte dell'Accordo Nazionale dell'11 aprile 1997.

    SCHEMA FORMATIVO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:

    1) Aspetti applicativi della nuova normativa;

    2) Aspetti giuridici generali
    2.1) i principi costituzionali e civilisti
    2.2) i soggetti destinatari delle normative
    - datore di lavoro
    - lavoratore
    - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
    - dirigente
    - responsabile del servizio di prevenzione e protezione
    - preposto
    - medico competente.
    2.3) I principali obblighi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali Le misure di prevenzione in generale.
    2.4) I diritti e gli strumenti partecipativi dei lavoratori: informazione, formazione, consultazione ecc
    2.5) Le funzioni di vigilanza.

    3) Le norme di igiene e sicurezza del lavoro.
    3.1) Le normative previgenti al D.Lvo 626/94; DPR n. 547/55, DPR n.303/56 ecc., in generale, Direttive comunitarie
    3.2) il D.Lvo n. 626/94
    3.3) definizione ed individuazione dei fattori di rischio
    3.4) la valutazione del rischio: significato e procedure
    3.5) individuazione delle misure di prevenzione (tecniche, organizzative, procedurali)

    4) La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
    4.1) Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza: D.Lvo 626/94
    4.2) Risorse informative aziendali, accesso ed utilizzo
    4.3) Il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella logica partecipativa e nel quadro delle relazioni sindacali;
    4.4) L'accordo di comparto e la sua applicazione.

    5) Nozioni di comunicazioni
    5.1) Comunicazioni interpersonale e di gruppo in relazione al molo partecipativo del R.LS
    5.2) Comunicazione attiva/passiva con i lavoratori
    5.3) Comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione

    Alla fine del corso, sarà rilasciato al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un attestato comprovante l'avvenuta formazione, nel rispetto delle vigenti norme in materia. L'attestazione è depositata in originale presso la direzione dell'Istituto. Gli elenchi dei partecipanti al corso saranno depositati presso la Commissione Paritetica Regionale e da questa inviati alla Commissione Paritetica Nazionale.

    C) La docenza

    Le parti concordano che lo svolgimento della docenza in ordine alle materie i cui contenuti vertono su diritti e doveri del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, di cui ai punti 4) e 5), possa essere affidata a docenti segnalati dalle 00.55. di Categoria, firmatarie del CCNL, che comunicheranno i nominativi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo alla Commissione Paritetica Nazionale, che li trasmetterà alle Commissioni Paritetiche Regionali per competenza.

    D) Obblighi del datore di lavoro

    I lavoratori, anche attraverso l'intervento dei loro R.L.S., devono ricevere, secondo il dispositivo legislativo, una formazione adeguata (art. 19, lettera g, D.Lvo 626/94 e art. 1 Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997).
    Le materie oggetto della formazione dei lavoratori sono:
    1) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.
    2) Nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sui posti di lavoro.
    3) Cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.
    4) Materie previste dall'accordo nazionale dell’11 aprile 1997.

    Letto, approvato e sottoscritto.


    Allegato n. 5

    IPOTESI DI ACCORDO
    ACCORDO TRA A.G.I.D.A.E. e OO.SS. Dl CATEGORIA SU L'APPRENDISTATO

    L'anno 1998, il giorno , presso la sede nazionale A.G.I.D.A.E. di via Bellini, 10 in Roma, tra l'A.G.I.D.A.E. e la CGIL Scuola, la CISL Scuola, la UIL Scuola, lo SNALS Confsal e il SINASCA, si è sottoscritto il presente accordo su la regolamentazione dell'apprendistato nel settore della scuola non statale religiosa.
    Le parti in considerazione di quanto alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, al relativo regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 16, all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e al Decreto Ministero del lavoro del 6 aprile 1998, stabiliscono quanto segue:

    Parte prima
    Caratteristiche del contratto di apprendistato

    1. Assunzione
      Possono essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Reg. Cee n. 2081/93 e successive integrazioni e modificazioni; qualora l'apprendista sia portatore di handicap, tali limiti di età sono elevati di due anni.
    2. Qualifiche e Mansioni
      Gli Istituti di Istruzione aderenti all'AGIDAE possono assumere giovani con contratto di apprendistato per le seguenti qualifiche e mansioni:

      LIVELLO II
      • cuoco;
      • cameriere specializzato;
      • assistente ai non autosufficienti;

      LIVELLO lll
      • capo cuoco;
      • capo sala;

      LIVELLO IV
      • responsabile amministrativo.

      3) Il Tutor
      Qualora sia prevista la presenza di un tutore, la funzione potrà essere ricoperta sia da un lavoratore dipendente sia da un religioso appartenente all'istituto, in possesso dei requisiti professionali richiesti. L'attività di tutoring è considerata a tutti gli effetti attività di docenza. La commissione paritetica nazionale stabilirà, entro 3 mesi dalla firma del CCNL di cui il presente accordo è parte integrante, eventuali indennità a favore dei tutor impegnati fuori dalla abituale sede di lavoro.

      4) Durata del rapporto di apprendistato
      Il rapporto di apprendistato ha durata massima di 18 mesi per tutte le qualifiche e mansioni relative ai livelli II e III e di 24 mesi per le qualifiche relative al livello IV° di cui al precedente art. 2.
      Il periodo di apprendistato effettuato presso altri istituti sarà computato ai fine del completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni.

      5) Obblighi del datore di lavoro
      Il datore di lavoro al termine del contratto di apprendistato assume l'apprendista con contratto di lavoro a tempo indeterminato, attribuendo al lavoratore dipendente la qualifica e la retribuzione del livello acquisito.
      Il datore di lavoro ha l'obbligo di impartire o far impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché possa conseguire le capacità per qualificarsi.
      L'istituto ha l'obbligo di concedere all'apprendista permessi retribuiti per la frequenza dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami.

      6) Periodo di prova
      La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 60 giorni di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.

      Parte seconda
      La formazione dell'apprendista

      2.1 Contenuti e modalità della Formazione
      Le parti stipulanti definiranno i contenuti e le modalità della formazione esterna in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 del DM 8 aprile 1998.
      Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e articolazione, sono regolamentate dal Decreto Ministero del lavoro del 6/4/98 di applicazione delle norme di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
      Entro 3 mesi dalla firma del CCNL 1998/2001, le parti definiranno con idonee intese i contenuti specifici, la durata dei moduli e le modalità di svolgimento dell'attività formativa esterna, secondo le previsione del citato DM.
      Al termine del periodo di apprendistato dovrà essere rilasciata agli interessati idonea certificazione di avvenuta formazione.

      2.2 Durata della Formazione esterna
      La formazione esterna, pari a 150 ore annue, dovrà essere svolta in strutture formative accreditate ai sensi del comma 1, lettera c, della legge n. 24/6/97, n. 196.
      Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, l’insegnamento formativo è di 2 ore settimanali.
      Le ore destinate alla formazione esterna, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

      Parte terza
      Trattamento economico

      3.1 Trattamento economico
      L'apprendista ha diritto, per l'intera durata dell'apprendistato, compresi i periodi di formazione esterna all'azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio ed allo stesso trattamento retributivo così parametrato:

    A termine della durata, così come prevista dal precedente punto 2.2 , Il rapporto di apprendistato si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato .


    Allegato n. 6

    IPOTESI DI ACCORDO

    ACCORDO SINDACALE PER LA STIPULAZIONEDl CONTRATTI Dl FORMAZIONE E LAVOROL. 863/84, L. 407/90, L.451/94, L. 196/97

    Premesso che ai sensi di legge gli Istituti aderenti alla AGIDAE intendono procedere alla formazione di giovani lavoratori relativamente alla qualifica docente di cui al livello V del vigente CCNL 1998/2001.
    Le Organizzazioni stipulanti convengono sulla opportunità di realizzare contratti di formazione e lavoro come risultato di intese sindacali, nonché, di fissare uno schema tipo di riferimento per una corretta attuazione di esso.

    1) Destinatari del CFL
    Possono essere assunti con CFL i giovani di ambo i sessi, di età non inferiore ai 32 anni, forniti dei titoli minimi di studio per l’accesso alla qualifica.
    Sono esclusi coloro che hanno avuto precedenti rapporti di lavoro con l'lstituto al di fuori dei casi previsti dalla legge 230/62.
    Il CFL prosegue per tutta la durata prevista anche se nel corso del suo svolgimento il lavoratore supera il limite di età massima.

    2) Durata del CFL
    Il contratto di formazione da stipularsi avrà durata massima di 24 mesi, al termine del quale il rapporto di lavoro diviene a tempo indeterminato.
    Il Cfl deve essere stipulato in forma scritta, in mancanza della quale il giovane si intende assunto con un normale contratto di lavoro a tempo indeterminato.

    3) Stipulazione del CFL
    I CFL potranno essere stipulati da quegli Istituti che nei 24 mesi precedenti non abbiano proceduto al licenziamento collettivo, plurimo ed individuale e/o abbiano proceduto a riduzioni di orario per riduzione di attività. Gli Istituti non potranno licenziare per riduzione di personale altri lavoratori, con contratto a tempo indeterminato, aventi la stessa qualifica durante la vigenza del CFL.
    L'istituto potrà stipulare CFL nella percentuale massima del 10% dei lavoratori in servizio assunti con contratto a tempo indeterminato.
    Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, copia del Cfl e del relativo progetto.

    4) Inquadramento e retribuzione
    Il livello di inquadramento funzionale ed economico iniziale è lo stesso di quello finale.La durata del periodo di prova è stabilita in un mese, purché la verifica non riguardi la capacità professionale del giovane.

    5) Formazione minima
    I Cfl, la cui durata massima è di 24 mesi, sono finalizzati al conseguimento di professionalità docente di cui al IV e V liv. del CCNL AGIDAE 1998/2001. A tal fine sono previste un minimo di 150 ore annue di formazione.

    IL PROGETTO Dl FORMAZIONE E LAVORO PER GLI ISTITUTI ADERENTI ALL'AGIDAE SARA' CONCORDATO ENTRO SEI MESI DALLA STIPULAZIONE DEL CCNL.



    LE FastCounter