CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
COMPARTO MINISTERI
1998-2001
INDICE
PARTE PRIMA
TITOLO 1 - Disposizioni generali
CAPO I:
Art.1 : Campo di applicazione.
Art.2 : Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II - Relazioni Sindacali
CAPO I:
Art.3 : Obiettivi e strumenti
Art.4 :Contrattazione collettiva integrativa
Art.5 :Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del Contratto Collettivo
integrativo
Art.6 : Sistema di partecipazione
Art.7 : Comitato pari opportunità
CAPO II: I soggetti sindacali
Art.8 : Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
Art.9 : Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali
Art. 10 : Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa
CAPO III: Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 11 : Clausole di raffreddamento
Art. 12 : Interpretazione autentica dei contratti
PARTE SECONDA
Ordinamento professionale
TITOLO PRIMO Sistema di classificazione
Art. 13 : Aree di inquadramento
Art. 14 : Accesso dall'esterno
Art. 15 : Passaggi interni
Art.16 : Norme di prima applicazione
CAPO II: Progressione economica
Art. 17 : Sviluppi economici all'interno delle aree
Art. 18 : Posizioni organizzative
Art. 19 : Conferimento e revoca delle posizioni organizzative
CAPO III
Art. 20 : Relazioni sindacali del sistema classificatorio
PARTE TERZA
II Rapporto di lavoro
TITOLO 1 Flessibilità dei rapporti di lavoro
CAPO I
Art.21 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art.22 Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo
Art.23 Trattamento economico - Normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Art.24: Mansioni superiori
CAPO II: Orario di lavoro
Art.25 Riduzione dell'orario
CAPO III
Art.26 Formazione
CAPO IV Mobilità
Art.27 : Mobilità volontaria all'interno del comparto
PARTE QUARTA
Trattamento economico
Art. 28 Struttura della retribuzione
Art.29 Aumenti della retribuzione base ed effetti dei nuovi stipendi
Art.30 Lavoro straordinario
Art.31 Fondo unico di amministrazione
Art.32 Utilizzo del fondo di amministrazione
Art.33 Indennità di Amministrazione
Art.34 Decorrenza della efficacia di alcuni istituti
PARTE QUINTA
TITOLO I Norme finali, transitorie, e di rinvio
Art. 35 : Disposizioni particolari
Art. 36 Nonne di rinvio
Art. 37 Previdenza complementare
Art. 38 Commissione paritetica per l'istituzione nell'Area "C" di una separata Area dei professionisti
Art. 39: Norma programmatica
Art.40: Disapplicazioni
Allegato A
Dichiarazione congiunta 1
Dichiarazione congiunta 2
Dichiarazione congiunta 3
PARTE PRIMA
TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
ARTICOLO 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 3 del CCNL quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 2 giugno1998.
2. Il presente contratto si applica, altresì, al personale dipendente dall'amministrazione penitenziaria, in relazione a quanto previsto dall'art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché al personale di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all'estero, ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e ai sensi della L. 401 del 1990 e al personale UNEP dell'amministrazione giudiziaria, salvo eventuali norme di raccordo per l'adeguamento della disciplina di particolari istituti.
3. Al personale amministrativo assunto presso le Agenzie per l'impiego di cui alla legge n. 56 del 1987, si applica il presente CCNL fino all'effettivo trasferimento al comparto Regioni ed Enti Locali, di cui al d.lgs. n. 469 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL è suscettibile di essere integrato ai sensi del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste.
5. Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal d.lgs. 4 novembre 1997, n.396 e dal d.lgs.31 marzo 1998, n: 80, è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n.29 del 1993.
ARTICOLO 2
DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate con idonea pubblicità da parte dell'ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, comma 1 del d.lgs. 29 del 1993.
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO 1
ARTICOLO 3
OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza delle amministrazioni di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività..
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva la quale, oltre che a livello nazionale, si svolge a livello di amministrazione, con la contrattazione integrativa, sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto. Essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti, salvo quanto previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 29/1993;
b) partecipazione, che a sua volta si articola negli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione e che può avere come strumento applicativo la costituzione di apposite Commissioni;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
ARTICOLO 4
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. Le parti di cui all'art. 10 sottoscrivono il contratto collettivo integrativo con le risorse del fondo previste dall'art.31, al fine di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa.
2. Il contratto collettivo integrativo regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed indica i criteri di ripartizione delle risorse del fondo unico di amministrazione fra le varie finalità di utilizzo indicate nell'art.32.
3. In sede di contrattazione collettiva integrativa e decentrata possono prioritariamente essere, altresì, regolate le seguenti materie:
A) A livello di singola Amministrazione
- le linee di indirizzo generale per l'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
- i riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e sulla professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza;
- accordi di mobilità;
- le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro;
- le pari opportunità per le finalità indicate nell'art. 7 del presente CCNL, nonché per quelle della legge 10 aprile 1991, n. 125;
Le materie di contrattazione collettiva integrativa previste dal punto A) sono integrate da quelle previste nell'art. 20, comma 1, lett.a) e all'art. 25 del presente CCNL. La contrattazione in tema di mobilità e dei riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.
E' demandata al contratto collettivo integrativo l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro di cui all'art. 19 del CCNL 16 maggio 1995. Decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l'accordo le parti riassumono la rispettiva libertà di iniziativa.
B) presso ogni sede centrale o sede distaccata di amministrazione centrale e ufficio periferico individuato come sede di contrattazione a seguito della elezione delle RSU:
- applicazione e gestione in sede locale della disciplina definita dal comma 2;
- i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
- modalità attuative dei criteri in materia di mobilità esterna, definiti a livello di Ministero;
- l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro di cui all'art. 19 del CCNL 16 maggio 1995.
4. Le componenti salariali da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono comunque correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei citati programmi.
5. Fermi restando i principi di comportamento delle parti durante le trattative, indicati nell'art. 11, sulle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico accessorio, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.
6. I contratti di cui al presente articolo non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dal contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
ARTICOLO 5
TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE O IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO
1. I contratti collettivi ìntegrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie previste dal presente CCNL. che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 8, comma 1, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità. dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è demandata al Presidente della delegazione trattante. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
4. 1 contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
ARTICOLO 6
SISTEMA DI PARTECIPAZIONE
A) INFORMAZIONE
1. Ciascuna amministrazione fornisce - anche a richiesta - tutte le informazioni sugli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
2. L'informazione preventiva è fornita nelle seguenti materie e ai soggetti sottoindicati, inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
1) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1:
a) definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro;
b) verifica periodica della produttività degli uffici;
c) definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni;
d) criteri generali per l'organizzazione e la disciplina degli uffici;
e) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro;
f) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dei Ministeri;
g) elevazione del contingente da destinare ai contratti di lavoro a tempo parziale, di cui all'art. 21, comma 10;
h) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
i)concessione in appalto di attività proprie dell'Amministrazione nell'ambito della disciplina fissata dalla legge;
l) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale.
m) programmi di formazione del personale;
n) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
2) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2
a)definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro; b) verifica periodica della produttività dell'ufficio/ente;
c) criteri generali per l'organizzazione e la disciplina dell'ufficio/ente;
d) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro dell'ufficio/ente;
e) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro dell'ufficio/ente.
f) programmi di formazione del personale;
g) misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. Le amministrazioni, nelle materie aventi per oggetto gli atti di gestione adottati e la verifica dei relativi risultati, nonché su tutte quelle demandate alla contrattazione, forniscono un'informazione successiva:
1) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1:
a) stato dell'occupazione e politiche degli organici;
b) parametri e risultati concernenti la qualità e produttività dei servizi prestati;
c) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
d) attuazione dei programmi di formazione del personale;
e) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) andamento generale della mobilità del personale;
g) qualità del servizio e rapporti con l'utenza;
h) distribuzione complessiva del fondo unico di amministrazione, ai sensi dell'art.31
i) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
2) al soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:
a) stato dell'occupazione e politiche dell'organico dell'ufficio/ente;
b) parametri e risultati concernenti la qualità e produttività del servizio prestato nell'ufficio/ente;
c) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro nell'ufficio/ente;
d) attuazione dei programmi di formazione del personale dell'ufficio/ente;
e) misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro/ente; distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni nell'ufficio/ente;
Per l'informazione di cui al presente comma sono previsti almeno due incontri annuali, in relazione al quale l'Amministrazione fornisce le adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate.
B) CONCERTAZIONE
1. La concertazione è attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento del l'informazione di cui alla. lett. A) del presente articolo, dai soggetti e nelle materie sottoindicate:
1) dai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1 per:
a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro;
b) la verifica periodica della produttività degli uffici;
c) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle amministrazioni;
2) dai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:
a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro dell'ufficio
b) la verifica periodica della produttività dell'ufficio
2. Sono, altresì, oggetto di concertazione le materie previste nell'art. 20, comma 1, lett. b).
3. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa.
C) CONSULTAZIONE
I. La consultazione è attivata prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro ed è facoltativa. Essa si svolge, invece, obbligatoriamente sulle seguenti materie e con i soggetti di seguito indicati:
1) soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1:
a) organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio arbitrale delle procedure disciplinari sino all'entrata in vigore della disciplina inerente i collegi di conciliazione ed arbitrato dì cui all' art.36 del presente CCNL.
c) elevazione del contingente massimo dei posti da trasformare da tempo pieno a tempo parziale di cui all'art. 21, comma 10
2) i soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:
a) organizzazione e disciplina dell'ufficio, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche.
2. E', inoltre, prevista la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all'art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
D) FORME DI PARTECIPAZIONE
1. Al fine di favorire un ordinato governo dei processi di ristrutturazione dei ministeri conseguenti all'applicazione della Legge 59/97, sono costituiti presso ogni Amministrazione appositi Comitati, tra cui quello previsto dall'art. 7, composti dai rappresentanti dell'Amministrazione e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo.
2. In tali Comitati le parti esaminano e verificano i risultati dell'azione dell'Amministrazione registrano le convergenze sulle linee di indirizzo per _la riorganizzazione e la ristrutturazione dell'Amministrazione. Di tale attività, correlata dai dati raccolti sulle predette materie, viene data comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Presso ogni Ministero sarà costituita una Conferenza di rappresentanti dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa , nel corso della quale sono esaminate due volte l'anno le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione dell'amministrazione, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.
4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, il sistema della partecipazione è completato dalla possibilità di costituire, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'amministrazione è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
5. La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, è paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
ARTICOLO 7
COMITATO PARI OPPORTUNITA'
1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna amministrazione, nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6, lett. d), svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di cui all'art. 4, comma 3, lett. A;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991.
2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell'amministrazione, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'amministrazione. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale:
- accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
- flessibilità. degli orari di lavoro in rapporto a quello dei servizi sociali nella fruizione del part-time;
- perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali nel sistema classificatorio;
- processi di mobilità-
4. Le amministrazioni favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all'interno delle amministrazioni.
5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
CAPO II
I SOGGETTI SINDACALI
ARTICOLO 8
SOGGETTI SINDACALI TITOLARI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di amministrazione di cui all'art. 4, comma 3, lett. A) sono le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL di comparto.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3. lett. B) sono
- le R.S.U.
- le organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del CCNL.
ARTICOLO 9
TITOLARITA' DEI PERMESSI E DELLE PREROGATIVE SINDACALI
1. La titolarità dei permessi sindacali nel luogo di lavoro, così come previsto dall'art. 10, comma 1 dell'accordo collettivo quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalità e nelle quantità previste dall'accordo stesso ai seguenti soggetti:
a) componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette al sensi dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b) dirigenti sindacali:
- dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo l'elezione delle R.S.U. siano rimasti operativi nel luoghi di lavoro;
- delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 8, comma l;
- componenti degli organismi statutali delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla lett. a) ed ai due precedenti alinea.
2. Per le altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall'accordo quadro di cui al comma 1
ARTICOLO 10
COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. La delegazione trattante per la contrattazione integrativa è costituita:
I - A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE
a) Per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa;
b) per la parte sindacale è composta dai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1;
II - NELLE SEDI CENTRALI O SEDI DISTACCATE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI E NEGLI UFFICI PERIFERICI INDIVIDUATI COME SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA:
a) per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato; - da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e tenuti all'applicazione del contratto.
b) per la parte sindacale, dai soggetti di cui all'art. 8, comma 2.
2. Le amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella contrattazione. collettiva integrativa, della attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per. la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N).
CAPO III
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
ARTICOLO 11
CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo: nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
ARTICOLO 12
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del d.lgs. n. 29/1993 e successive integrazioni e modificazioni o quelle previste dall'art. 5 del presente CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di una delle parti.
PARTE SECONDA
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
TITOLO I
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
ARTICOLO 13
AREE DI INQUADRAMENTO
1. Il nuovo sistema di. classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi, si basa sui seguenti elementi:
a) accorpamento delle attuali nove qualifiche funzionali in tre aree:
Area A - comprendente i livelli dal I al III;
Area B - comprendente i livelli dal IV al VI
Area C - comprendente i livelli dal VII al IX ed il personale del ruolo ad esaurimento;
b) istituzione nell'area C di una separata area dei "professionisti dipendenti", nella quale confluiscono i lavoratori inquadrati nella VII, VIII e IX qualifica che espletano una attività che richiede, in base alla laurea, l'abilitazione all'esercizio della professione e/o l'iscrizione ad albi professionali.
c) previsione nella medesima area C di posizioni organizzative che richiedono svolgimento di funzioni di elevata responsabilità.
2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato A) che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area, corrispondenti a livelli omogenei di competenze.
3. I profili collocati nelle aree secondo l'allegato A) descrivono il contenuto professionale di attribuzioni specifiche relative all'area di appartenenza. All'interno della stessa area i profili caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto possono essere collocati su posizioni economiche diverse.
4. Ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell'area e nella posizione economica ove questa è confluita ed è tenuto a svolgere, come previsto dall'art 56 del d.lgs. 29/1993, tutte le mansioni considerate equivalenti nel livello economico di appartenenza. nonché le attività strumentali e complementari a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito.
5. L'individuazione di nuovi profili ovvero una diversa denominazione o r ricollocazione di quelli esistenti nelle aree - in relazione alle proprie esigenze organizzative - è definita da ciascuna amministrazione, nell'ambito della contrattazione integrativa a livello di amministrazione con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 8 comma 1 del presente CCNL e con l'assistenza dell'Aran.
ARTICOLO 14
ACCESSO DALL'ESTERNO
1. L'accesso alle posizioni delle varie aree, secondo le indicazioni della declaratoria allegato A), avviene attraverso le procedure concorsuali pubbliche ovvero mediante quelle di avviamento al lavoro di cui alla legge n. 56/1987, secondo quanto previsto dall'art. 36 del dlgs n. 29/1993 e dall'art. 45, comma 11, del d.lgs n. 80/1998, le quali devono garantire un adeguato accesso dall'esterno.
ARTICOLO 15
PASSAGGI INTERNI
1. I passaggi interni. nel sistema di classificazione possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) I passaggi dei dipendenti da un'area alla posizione iniziale dell'area immediatamente superiore avviene dall'interno nel rispetto del punto 2, mediante procedure selettive volte all'accertamento dell'idoneità e/o della professionalità richiesta previo superamento di corso-concorso con appositi criteri stabiliti dall'amministrazione con le procedure indicate nell'art. 20.
b) Alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione del personale dipendente in deroga ai relativi titoli di studio - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purché in possesso di requisiti professionali richiesti per l'ammissione al concorso pubblico indicati nelle declaratorie di cui all'allegato A).
B) ALL'INTERNO DELL'AREA con le seguenti procedure:
a) I contingenti corrispondenti a ciascuna delle posizioni economiche interne all'area sono modificabili, in relazione alle esigenze organizzativo/funzionali dell'amministrazione o ad obiettivi di riorganizzazione generale in correlazione alle risorse disponibili, con le procedure previste dall'art. 20.
b) Il passaggio dei dipendenti da una posizione all'altra all'interno dell'area avverrà nei limiti dei posti di cui ai contingenti previsti dal primo comma, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali sarà definita una graduatoria per la cui formulazione sarà considerato,, in. ogni caso, elemento determinante la posizione economica di provenienza Sono considerati altresì elementi utili, l'esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e professionali coerenti coni processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica.
c) Le Amministrazioni possono bandire concorsi pubblici o avviare gli iscritti nelle liste di collocamento anche per i posti dì cui alla presente lettera B) solo se la selezione stessa ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalità da selezionare.
d) Sono riservati esclusivamente al personale dipendente i passaggi interni all'area C, per la posizione economica C3 sulla base dei criteri previsti dall'Amministrazione con le procedure di cui all'art.20.
2. 1 passaggi di cui alle lettere A e B avvengono nei limiti della dotazione -organica e dei contingenti in essa previsti, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno del personale per le assunzioni dall'esterno in base alle vigenti disposizioni e con le medesime regole di cui agli art. 6 del d.lgs. 29/1993.
ARTICOLO 16
NORME DI PRIMA APPLICAZIONE
1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto è inserito nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante l'attribuzione dell'area e della posizione al suo interno secondo la tabella all. B di corrispondenza, senza incremento di spesa, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Dalla data indicata nel comma 1 al personale già appartenente alle qualifiche funzionali I e II, inquadrato nell'area A) è attribuito il trattamento economico tabellare iniziale della ex III qualifica funzionale.
3. Le dotazioni organiche di ciascuna Amministrazione restano invariate e i relativi contingenti sono attribuiti con i medesimi criteri e senza incremento di spesa, ai nuovi livelli ed aree in base all'allegata tabella B.
4. Sono portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali interne alle singole amministrazioni indette per la copertura di posti vacanti, in corso ovvero già programmate, in base alle vigenti disposizioni, alla data di entrata in vigore del presente CCNL. I vincitori sono automaticamente inquadrati nel nuovo sistema di classificazione, nella posizione ove risulta confluita quella cui si riferisce la procedura selettiva o concorsuale con effetto dalla data stabilita nel contratto individuale.
5. Al personale assunto dall'esterno a seguito delle procedure di cui all'art. 14 è attribuito il trattamento tabellare riportato nella tabella C, corrispondente - nella declaratoria dell'allegato. A -alla posizione cui si riferisce il profilo professionale della selezione.
6. Nel caso di progressione interna nel sistema classificatorio ai sensi dell'art.15 le amministrazioni comunicano per iscritto ai dipendenti interessati il nuovo inquadramento conseguito, nonché le eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso correlate.
7. Le parti si danno atto che il riordino. del sistema classificatorio attuato con il presente contratto determina la necessità per le amministrazioni di una nuova, riorganizzazione del lavoro che, nel tener conto delle nuove flessibilità contenute. nelle declaratorie di cui all' allegato A, valorizzi la professionalità e l'esperienza acquisita dai dipendenti collocati nella posizione iniziale dell'area C (posizione C1, corrispondente alla ex settima qualifica), anche in mancanza del titolo di studio richiesto dalle declaratorie stesse per consentire la progressione verso la posizione economica C2, nei limiti dei contingenti ad essa destinati ai sensi dell'art. 15.
8. Le parti ritengono, pertanto, necessario acquisire ulteriori elementi istruttori quali quantitativi idonei ad individuare con apposita clausola i requisiti di accesso che - in via transitoria ed eccezionale - possano essere ritenuti equivalenti a quelli previsti - nelle declaratorie dell'allegato A, per la posizione economica C2, al fine di ammettere alle selezioni indicate nel comma 1 - indette in prima applicazione del sistema classificatorio - anche i dipendenti appartenenti alla posizione C1 che ne risultassero in possesso.
9. Tale istruttoria sarà portata a termine a cura dell'ARAN entro il. 31 dicembre 1998, ai fini del negoziato di cui all'art. 36, comma 1 e, comunque, in tempo utile prima dell'avvio delle selezioni.
CAPO II
PROGRESSIONE ECONOMICA
ARTICOLO 17
SVILUPPI ECONOMICI ALL'INTERNO DELLE AREE
1. Nelle aree A e B è previsto uno sviluppo economico per la posizione apicale.
Analogo sviluppo è previsto anche per la posizione economica iniziale e per quella
apicale dell'area C.
Tali sviluppi, come indicato nella tabella B, sono denominati. "super",
assumendo rispettivamente la sigla "Al S", "B3 S", "C1 S",
"C3 S".
2. Gli sviluppi economici sono progressione della posizione economica apicale o Iniziale di riferimento e sono attribuiti sulla base di criteri - definiti nel contratto collettivo integrativo di amministrazione - ispirati alla valutazione dell'impegno, della prestazione e dell'arricchimento professionale acquisito, anche attraverso interventi formativi e di aggiornamento.
ARTICOLO 18
POSIZIONI ORGANIZZATIVE
1. Nell'ambito dell'area C le Amministrazioni, sulla base dei loro ordinamenti ed in relazione alle esigenze di servizio, possono conferire al dipendenti ivi inseriti incarichi che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità, che comportano l'attribuzione di una specifica indennità.
2. Tali posizioni organizzative possono riguardare settori che richiedono l'esercizio di:
- funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
- attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate al possesso di titoli universitari;
- attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
3. Il valore dell'indennità di cui al comma 1) è ricompreso tra un minimo di L. 2.000.000 ed un massimo di 5.000.000, annui lordi per tredici mensilità in relazione alle risorse disponibili nel fondo di cui all'art. 31.
ARTICOLO 19
CONFERIMENTO E REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
1. Possono procedere all'individuazione delle posizioni organizzative le amministrazioni che abbiano realizzato:
- l'attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal d.lgs 29/1993, con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 7, 9 e 14;
- la ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche;
- l'istituzione e l'attivazione dei servizi di controllo. interno o dei nuclei di valutazione, determinando i criteri generali e le procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative.
2. Gli incarichi sono conferiti dai dirigenti con atto scritto e motivato, tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali dei dipendenti in relazione alle caratteristiche dei programmi da realizzare.
3. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato, prima della scadenza, a seguito di:
- inosservanza delle direttive contenute nell'atto di conferimento;
- intervenuti mutamenti organizzativi;
- accertamento di risultati negativi.
4. La revoca dell'incarico comporta la perdita della indennità. di posizione e la restituzione del dipendente alle funzioni del profilo di appartenenza.
5. La valutazione dei risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono stati conferiti gli incarichi avviene di norma con cadenza annuale in base a criteri e procedure definite preventivamente dalle singole amministrazioni.
CAPO III
ARTICOLO 20
RELAZIONI SINDACALI DEL SISTEMA CLASSIFICATORIO
1. Nell'ambito del sistema classificatorio sono previsti i seguenti livelli di relazioni sindacali nelle materie sotto indicate.
A) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA:
- determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure -per le selezioni di cui all'art. 15, lett. B);
B) INFORMAZIONE PREVENTIVA E CONCERTAZIONE:
a) individuazione dei contingenti destinati alle selezioni interne ai sensi dell'art 15;
b) determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna di cui al medesimo art. 15, lett. A);
c)con riferimento agli artt. 17 e 18 :
- criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
- graduazione delle posizioni organizzative ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;
- criteri e procedure di valutazione periodica delle attività svolte dai dipendenti interessati nonché le necessarie garanzie di contraddittorio.
2. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione
PARTE TERZA
RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO I
FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
ARTICOLO 21
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle aree del sistema di classificazione del personale mediante:
a) assunzione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni.
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Nel caso del comma 1 lett. b) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. In essa deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini dei commi da 4 a 7.
3. L'amministrazione, entro il predetto termine, può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
4. 1 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti nonne sulle incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.
5. Le amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenute ad individuare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente con le procedure previste dall'art. 1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma - con quella della specifica attività di servizio ovvero qualora la predetta attività lavorativa debba intercorrere con un'amministrazione pubblica, l'amministrazione nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale.
7. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.
8. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui al comma 1 lett. b) il limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna delle posizioni economiche inserite nelle aree del sistema di classificazione del personale può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità. Il contingente predetto è utilizzato - sino alla sua capienza - a domanda dei dipendenti interessati al part-time - indipendentemente dalla motivazione della richiesta con le procedure indicate nei commi precedenti.
9. Per le nuove assunzioni con rapporto di lavoro part-time vanno rispettate le indicazioni minime contenute nell'art.39 comma 8 della legge 449/l997 e successive modificazioni ed integrazioni che non incidono sul contingente di cui al precedente comma 8.
10. Le amministrazioni, in presenza di particolari situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari, previamente individuate nel contratto collettivo integrativo, possono elevare il contingente di cui al comma 8 di un ulteriore 10_% massimo. In deroga alle procedure previste da detto comma, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro - in tali casi -sono presentate con cadenza trimestrale ed accolte a valere dal primo giorno del trimestre successivo, ai sensi del comma 2.
11. Qualora il numero delle richieste relative ai casi del comma 10 ecceda i contingenti fissati in aggiunta, viene data la precedenza:
- ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70%, ovvero persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie, anziani non autosufficienti;
- ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
12. L' avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi del d.lgs. 152/1997 è comunicata per iscritto al dipendente nei termini previsti dai commi 2 e 3 con l'indicazione della durata e dell'articolazione della prestazione lavorativa di cui all'art 22 secondo quanto concordato con l'amministrazione.
ARTICOLO 22
ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.
2. Il tempo parziale può essere realizzato:
- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno ( tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).
3. In presenza di particolari e motivate esigenze il dipendente può concordare con l'amministrazione ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell'ambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui all'art. 4, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna amministrazione tenuto conto della natura dell'attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali.
4. Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
ARTICOLO 23
TRATTAMENTO ECONOMICO - NORMATIVO DEL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
PARZIALE.
1. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario e non può fruire di benefici, che: -comunque -comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
2. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno; il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
3. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
4. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa , sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato.
5. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art.8 della legge 554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni
ARTICOLO 24
MANSIONI SUPERIORI
1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dall'art. 56, commi 2, 3 e 4 del D.lgs. n.29/1993 per la parte demandata alla contrattazione.
2. Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano "mansioni immediatamente superiori" le mansioni svolte dal dipendente all'interno della stessa arca in profilo appartenente alla posizione di livello economico immediatamente superiore a quella in cui egli è inquadrato, secondo. la declaratoria riportata nell'allegato A del presente contratto. Le posizioni economiche "super" non sono prese in considerazione a tal fine. Sono, altresì, considerate "mansioni superiori", per i dipendenti che rivestono l'ultima posizione economica dell'area di appartenenza, le mansioni corrispondenti alla posizione economica iniziale dell'area immediatamente superiore.
3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2 avviene nei seguenti casi
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne di cui all'art. 15;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
4. Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti è comunicato per iscritto al dipendente incaricato, mediante le procedure stabilite da ciascuna amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri, da definire entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, che tengano conto del contenuto professionale delle mansioni da conferire, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali di cui all'art.8 comma 1. La disciplina delle mansioni superiori come integrata dal presente articolo entra pertanto in vigore dalla data di definizione dei predetti criteri.
5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori di cui al comma 2 ha diritto al trattamento economico previsto per la posizione corrispondente alle relative mansioni, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell'art.56 del d.lgs 29/1993.
CAPO II
ORARIO DI LAVORO
ARTICOLO 25
RIDUZIONE DELL'ORARIO
1. Al personale adibito a regimi d'orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario. comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza c/o comprendenti particolari gravosità, è applicata; a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d'orario sino a raggiungere le 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, in armonia con le premesse, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano all'autofinanziamento.
2. Entro il 30 giugno del 2000 le parti verificheranno e converranno sulle modalità di applicazione a tutto il personale del comparto delle modifiche legislative eventualmente intervenute in materia.
CAPO III
ARTICOLO 26
FORMAZIONE
1. Nell'ambito dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento.
2. L'attività formativa si realizza attraverso programmi di addestramento, aggiornamento e qualificazione, secondo percorsi formativi definiti in conformità delle linee di indirizzo concordate nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3, lett. A, anche al fine della riqualificazione del personale nell'ambito dei processi di mobilità.
La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi definiti dall'Amministrazione ai sensi del comma precedente.
3. Le iniziative di formazione del presente comma riguardano tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale comandato o fuori ruolo effettua la propria formazione nelle amministrazioni di appartenenza salvo per i corsi della lettera b). I dipendenti comandati o fuori ruolo in servizio presso gli enti di nuova istituzione ovvero quelli provenienti dagli enti disciolti, in attesa del relativo inquadramento presso le amministrazioni di nuova destinazione, partecipano ai programmi di formazione di queste ultime. I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo ed in particolare stabiliscono:
a) i percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale ..con esame finale collegati ai passaggi dei dipendenti all'interno delle aree del. sistema di classificazione da una posizione economica all'altra;
b) corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione e che devono tener conto in particolare della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'ambiente di lavoro; delle innovazioni introdotte nell'utilizzo delle risorse umane, organizzative e tecnologiche.
Le attività di formazione di cui al presente comma si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso l'attribuzione di un apposito titolo, da parte dei soggetti che l'hanno attuata.
4. Nell'attuazione dei programmi delle suddette attività formative, le amministrazioni si avvalgono della collaborazione della Scuola Superiore della P.A., degli Istituti e Scuole di formazione esistenti presso le Amministrazioni stesse, delle Università e di altri soggetti pubblici e società private specializzate nel settore. La predisposizione dei programmi in materia di sistemi informativi destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi dell'art. 7, lett.e) del d.lgs. n. 39 del 1994.
5. Per garantire le attività formative di cui al. presente articolo, le amministrazioni utilizzano le risorse disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa alla formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge, quali ad es. d.lgs. 39/1993, ovvero da particolari disposizioni comunitarie.
6. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione. I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. I corsi si svolgono, di regola, a livello regionale e/o territoriale secondo le esigenze organizzative, anche allo scopo di favorire la partecipazione dei dipendenti e nel rispetto dei principi di cui al comma 7.
7. L' Amministrazione individua i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell'art. 4, comma 3 lettera a) e verificati ai sensi dell'art. 6, comma 3, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici, nonché di riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di. partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61, lettera e) del d.lgs. n. 29 del 1993.
8. Per figure professionali elevate e/o particolari ed in caso di materie attinenti la specifica mansione svolta, è prevista la possibilità , per i dipendenti, di frequentare corsi specifici , anche non previsti dai programmi dell'Amministrazione, su richiesta motivata dello stesso dipendente, con permessi non retribuiti.
CAPO IV
MOBILITA'
ARTICOLO 27
MOBILITA' VOLONTARIA ALL'INTERNO DEL COMPARTO
1. Le amministrazioni nell'ambito dello stesso comparto, possono coprire i posti vacanti in organico destinati all'accesso dall'esterno, mediante passaggio diretto, a domanda, di dipendenti in servizio presso altra amministrazione del comparto che rivestano la posizione corrispondente nel sistema classificatorio.
2. Il dipendente è trasferito, previo consenso dell'amministrazione di appartenenza, entro quindici giorni dall'accoglimento della domanda.
PARTE QUARTA
TRATTAMENTO ECONOMICO
ARTICOLO 28
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
1. La struttura della retribuzione del personale delle amministrazioni dello Stato appartenenti al comparto dei Ministeri si compone delle seguenti voci:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale;
c) indennità integrativa speciale;
d) sviluppo economico di cui all'art. 17;
e) indennità di amministrazione di cui all'art. 33;
f) compensi di cui all'art. 32, ove spettanti;
g) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti;
h) altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988 n. 153 e successive modificazioni.
ARTICOLO 29
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'art. 2 del CCNL stipulato in data 26 luglio 1996 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle allegate tabella D e D bis, alle scadenze ivi previste.
2. A seguito degli incrementi indicati al comma 1, i valori dei trattamenti correlati alle posizioni economiche del nuovo sistema di classificazione di cui alla tabella C, sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite dalle allegate Tabelle E ed F.
3. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del: presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 27, 6° comma del CCNL sottoscritto il 16.5.95, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto. Il compenso per il lavoro straordinario nella formula prevista dalla vigenti disposizioni, viene calcolato con riferimento al tabellare iniziale delle singole posizioni rivestite.
4. Il personale cui è attribuito il livello economico super di cui all'art. 17, mantiene l'indennità integrativa speciale in godimento.
5. 1 benefici economici risultanti dalla applicazione del presente articolo sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 1998-99. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli. scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
ARTICOLO 30
LAVORO STRAORDINARIO
1. Prima della loro ripartizione ed assegnazione nelle singole amministrazioni, le risorse complessive destinate ai compensi per il lavoro straordinario sono ridotte, dall'1 /1 /1999, del 5%. Tale disponibilità andrà ad alimentare, proporzionalmente, al numero degli addetti, il fondo unico di ciascuna amministrazione.
2. La restante somma è ripartita per singola amministrazione in base alle vigenti disposizioni. All'atto della costituzione del fondo unico di ciascuna amministrazione di cui al punto 3, il 30% delle risorse confluisce in detto fondo. Il restante 65% delle risorse sarà utilizzato per finanziare il lavoro straordinario e festivo effettivamente prestato.
3. Le risorse relative alle ore di straordinario non utilizzate risultanti a consuntivo, limitatamente all'anno di riferimento in cui si è verificato l'avanzo, confluiscono nel fondo unico di amministrazione.
ARTICOLO 31
FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE
1. E' costituito presso ciascuna Amministrazione un fondo unico alimentato dalle seguenti risorse economiche:
- gli importi di cui agli stanziamenti degli artt. 36 e 37 del primo CCNL del Comparto Ministeri, sottoscritto il 16/5/1995, compresi quelli finalizzati a finanziare gli istituti di cui all'art. 38 dello stesso contratto;
- la percentuale prevista al punto 2, commi 1 e 2 degli importi corrispondenti a quanto stanziato per le prestazioni di lavoro straordinario risultanti negli appositi capitoli dei bilanci delle amministrazioni, ivi comprese le quote di tali stanziamenti percepite dal personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno;
- risparmi di gestione riferiti alle spese del personale; fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo
- le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi all'incentivazione del personale;
- le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;
- le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 1, commi da 57 e segg. della legge 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni
- i trattamenti economici che recano incrementi al personale sulla base di disposizioni, di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali;
- importi relativi all'indennità di Amministrazione del personale cessato dal servizio non riutilizzati in conseguenza di nuove assunzioni;
- L. 24.600 pro-capite mensili per tredici mesi con decorrenza dal mese di maggio 1999;
- L. 15.000 pro - capite mensili per tredici mesi disponibili dal 31 dicembre 1999 ed a valere dal mese successivo.
ARTICOLO 32
UTILIZZO DEL FONDO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il fondo unico di amministrazione, è finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato.
2. Per tali finalità le risorse che compongono il Fondo sono prioritariamente utilizzate per:
- finanziare turni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e compensi per lavoro straordinario qualora le risorse di cui al punto della presente parte siano state esaurite
- compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità rischi, disagi, gravose articolazioni dell'orario di lavoro, reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza; incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze proprie delle singole Amministrazioni; erogare compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento di servizi; erogare l'indennità prevista per gli incarichi relativi alle posizioni organizzative;
- finanziare i passaggi economici nell'ambito di ciascuna area professionale, destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e stabilità; corrispondere compensi correlati al merito ed impegno individuale, in modo selettivo.
3. L'erogazione degli incentivi da attribuire a livello di contrattazione integrativa per la realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento della produttività è attuata dopo la necessaria verifica del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni.
ARTICOLO 33
INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE
1. Allo scopo di favorire il processo di perequazione delle retribuzioni complessivamente spettanti al personale del comparto, a decorrere dal 31.12.1999, gli importi dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 34, comma 2, lett.a) del CCNL del 16.5.1995, così come rideterminati ai sensi dell'art. 3, comma 1 del CCNL del 26.7.96, sono incrementati nelle misure previste nell'allegata Tabella G.
2. Per il personale del Ministero dell'Interno, ai fini della perequazione di cui al comma 1, destinata alla contrattazione integrativa l'importo di.£ 11.000 medie mensili procapite con decorrenza 31 dicembre 1999. In tale sede saranno definiti i criteri di utilizzo delle suddette risorse.
ARTICOLO 34
DECORRENZA DELLA EFFICACIA DI ALCUNI ISTITUTI
1. L'efficacia giuridica ed economica delle disposizioni contenute nell'art. 29, comma 1, tabella D bis e nell'art. 31 , comma 1, penultimo alinea è espressamente condizionata all'entrata in vigore della legge finanziaria 1999, con la quale sarà assicurata la copertura degli oneri a carico dei bilancio dello Stato per consentire, nel 1999, la decorrenza degli aumenti relativi ai tassi di inflazione programmata nonché l'autorizzazione alla spesa per l'incremento nello stesso anno dei fondi per la contrattazione integrativa.
2. Limitatamente ai suddetti istituti, l'ARAN richiederà apposita successiva certificazione della Corte dei Conti dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria 1999, ferma restando l'ordinaria procedura di certificazione e la normale decorrenza del rinnovo per tutti gli altri istituti contrattuali.
3. In caso di non approvazione della legge finanziaria 1999 per gli aspetti di cui al comma 1, le parti riapriranno l'intero negoziato.
PARTE QUINTA
TITOLO I
NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO
ARTICOLO 35
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1. I permessi retribuiti ai sensi dell'art. 18, comma 2 del CCNL 6.5.1995 possono essere goduti in misura frazionata non superiore a n. 18 ore complessive.
2. L'art. 16 comma 13 del CCNL 6.5.1995 è integrato con l'aggiunta, dopo il punto, dal seguente periodo: in caso di impedimento derivante da malattia del lavoratore, alla fruizione delle ferie residue entro il mese di aprile dell'anno successivo di quello di spettanza, le stesse possono essere fruite anche oltre il predetto termine, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro l'anno.
3. Le mansioni superiori formalmente conferite prima dell'entrata in vigore del presente CCNL o successivamente per i casi previsti dall'art. 24, commi 2 e 3 sono valutate - nell'ambito della determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna - tra tutti gli altri elementi e titoli presi in considerazione purché non in modo esclusivo.
4. Al fine di dare applicazione all'art.2 comma 3 del d.lgs 29/93, le parti ritengono necessario acquisire dalle Amministrazioni interessate, entro il 31 dicembre 1998, tutti gli elementi conoscitivi per l'esatta ricognizione dei casi in cui ricorre l'ipotesi prevista dalla legge. Con il negoziato di cui all'art. 36, comma 1, sulla base. di tali risultanze, il Fondo di cui all'art. 31 verrà opportunamente integrato.
5. Nel primo anno di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento degli istituti di cui agli artt. 31 e 32 non siano impegnate nel rispettivo esercizio finanziario, sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo.
ARTICOLO 36
NORME DI RINVIO
1. Le parti si impegnano a negoziare nel tempi sottoindicati le seguenti materie:
a) entro il 31 gennaio 1999.
- procedure di conciliazione e arbitrato:
- la mobilità (tra amministrazioni di diverso comparto e in conseguenza delle eccedenze)
- la disciplina sperimentale del telelavoro
b) entro il 31 . 12 .1999:
- le forme di flessibilità del rapporto di lavoro (tempo determinato contratti di formazione e lavoro, fornitura. di lavoro temporaneo, contratti di solidarietà);
- la disciplina nell'area "C" della separata area dei professionisti sulla base delle risultanze della Commissione prevista dall'art.38.
2. Entro il 31 .12.1999 le parti procederanno, altresì, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, alla piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro mediante il recupero alla disciplina pattizia degli istituti non regolamentati dal precedente CCNL ed eventuale revisione delle norme contrattuali da attualizzare. Nelle more le norme di legge e contrattuali che non sono espressamente abrogate, rimangono in vigore.
ARTICOLO 37
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del d.lgs. n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare l'incidenza delle spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico anche per i lavoratori appartenenti al comparto degli Enti pubblici non economici, a condizione di reciprocità.
3. La misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla stipula dell'Accordo quadro Governo-Confederazioni e dell'emanazione dell'apposito DPCM.
4. Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità di trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonché la quota di TFR da destinare a previdenza complementare.
5. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni: pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione; procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo.
Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo a questi fini che una prima verifica circa lo stato dell'attività normativa e il contenuto di eventuali atti di indirizzo si realizzerà entro il 30 aprile 1999.
ARTICOLO 38
COMMISSIONE PARITETICA PER L'ISTITUZIONE NELL'AREA "C" DI. UNA SEPARATA AREA
DEI PROFESSIONISTI
1. E' istituita una Commissione paritetica ARAN - Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto - amministrazioni del Comparto, con il compito di acquisire ed elaborare tutti gli elementi. di conoscenza utili alla corretta individuazione - nell'area C del sistema classificatorio previsto dall'art.13 di una separata area di professionisti, con particolare riguardo al censimento delle professionalità utilizzate e una loro quantificazione, alle attribuzioni assegnate, al grado di autonomia delle stesse ed alla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione del lavoro.
2. La Commissione dovrà ultimare i propri lavori entro il 30 aprile 1999 e le proposte formulate verranno utilizzate ai fini del negoziato previsto dall'art.36 comma 2
ARTICOLO 39
NORMA PROGRAMMATICA
1. Le parti concordano sull'opportunità che le Amministrazioni di Comparto verifichino possibili soluzioni tecniche e forme di copertura finanziaria che possono consentire dì pervenire alla stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché per la copertura del rischio di premorienza a favore del personale dipendente. Le Amministrazioni valuteranno, in particolare, la possibilità di istituire allo scopo, anche in forma consorziata, un organismo a carattere nazionale per. la più conveniente gestione del servizio definendo altresì le modalità per il controllo di detta gestione.
2. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 settembre 1999 per valutare gli esiti dell'accertamento di cui al comma 1 e per concordare le iniziative eventualmente necessarie.
ARTICOLO 40
DISAPPLICAZIONI
1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 72, comma 1 del d.lgs n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di stipula del presente CCNL, sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, le disposizioni di legge e di regolamento che siano in contrasto con quelle definite nei contratti medesimi. In particolare risultano disapplicate le seguenti norme:
a) con riferimento agli artt. dal n. 1 al n. 12 e all'art.20 ( il sistema di relazioni sindacali): gli articoli dal n. 1 al n. 13 del CCNL del 16 maggio 1995 e n. 20 del D.P.R. 44 del 1990;
b) con riferimento agli artt. dal 13 al 19( sistema di classificazione del personale): gli articoli dal 2 al 10 della legge 312/1980, riguardanti l'ordinamento professionale per qualifiche;
c) con riferimento all'art. 21( contratto di lavoro a tempo parziale): l'art. 15 del CCNL sottoscritto il 16.5.95
d) con riferimento all'art. 26 (formazione) : l'art. 22 sexties del CCNL integrativo del 22.10.1997;
e) con riferimento agli artt. dal n. 28 al n. 33: gli articoli dal 29 al 37 del CCNL del 16 maggio 1995 e CCNL del 26 luglio 1996.
f) con riferimento all'allegato A): il D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219 e il D.P.R. 17 gennaio 1990, n.44 , art. 5 e allegati n. 1, n.2 e n.3.
Le parti si riservano di procedere ad ulteriori disapplicazioni nel prosieguo delle trattative per il completamento della contrattualizzazione di cui all'art. 36, comma 2.
Allegato A
AREA FUNZIONALE
(ex 1,2,3)
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che svolgono attività ausiliarie, ovvero lavoratori che svolgono lavori qualificati richiedenti capacità specifiche semplici.
Specifiche professionali:
- capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici;
- limitata complessità dei problemi da affrontare;
- autonomia e responsabilità riferite al corretto svolgimento dei compiti assegnati.
Contenuti professionali di base :
- Lavoratore che è di supporto alle varie attività, provvede al ricevimento dei visitatori, è addetto alla guida di veicoli.
Accesso:
Dall'esterno nel livello economico iniziale attraverso le procedure di cui alla legge 56/87 e successive modificazioni.
Requisiti:
Assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado.
AREA FUNZIONALE B
(ex 4,5,6)
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso. di conoscenze teoriche e pratiche, e per la competenza relativa a specifici processi operativi, svolgono funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione.
Tale area prevede tre posizioni economiche.
POSIZIONE ECONOMICA B1
Specifiche professionali:
- conoscenze tecniche di base utili allo svolgimento dei compiti assegnati;
- capacità manuali e/o tecniche riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione.
Contenuti professionali di base
- Lavoratore che , nel proprio ambito professionale, costruisce manufatti, esegue lavorazioni, provvede alla manutenzione e riparazione di guasti utilizzando apparecchiature dì tipo semplice.
- Lavoratore che svolge compiti di inserimento dati, dattilografia, composizione e duplicazione di testi, semplici attività di segreteria, quali compilazione di modulistica, schedari e bollettari, protocolla, imbusta e spedisce la corrispondenza; partecipa alla raccolta ed al riordino dei dati; collabora alle attività di sportello.
- Lavoratore che sorveglia gli accessi, regolando il flusso del pubblico fornendo le opportune informazioni, riceve la corrispondenza ed altro materiale, attiva e. controlla gli impianti dei servizi generali e di sicurezza.
- Lavoratore che provvede alla vigilanza dei beni e degli impianti dell'Amministrazione assicurandosi della loro integrità , aziona, gestisce e verifica gli impianti di sicurezza; guida veicoli per il trasporto di persone e/o cose.
Accesso :
Dall'esterno : mediante le procedure previste dalla legge 56/87 e successive modificazioni.
Dall'interno: con le modalità previste dall'art.15,c. 1, lett.A.) del presente. CCNL
- dall'area funzionale A, verso la posizione economica B 1.
Requisiti :
Per l'accesso dall'esterno, diploma di scuola secondaria di primo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per il personale interno, anche in mancanza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, si fa riferimento ai seguenti requisiti :
- dall'area funzionale A, verso la posizione economica B 1 : esperienza professionale di quattro anni nell'area di provenienza.
POSIZIONE ECONOMICA B2
Specifiche professionali
- discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire;
- autonomia e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni di massima e/o secondo metodologie definite.
Contenuti professionali di base
- Lavoratore che interviene nelle diverse fasi dei processi di lavorazione, individuando e correggendo eventuali difetti del prodotto finito, esegue prove di valutazione sugli interventi effettuati, utilizzando apparecchiature di tipo complesso di cui verifica l'efficienza.
- Lavoratore che svolge attività preparatorie di atti anche da. notificare; predispone computi, rendiconti e situazioni contabili semplici, svolge attività di stenodattilografia ed inserimento dati, anche utilizzando apparecchiature informatiche semplici, cura la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione.
- Lavoratore che svolge attività di vigilanza e custodia nei locali assegnati, coordinando le professionalità di livello inferiore .
Accesso :
Dall'esterno : mediante pubblico concorso.
Dall'interno: con le modalità previste dall'art. 15,c. 1, lett.B) del presente CCNL
- dalla posizione economica B 1, verso la posizione economica B2;
Requisiti:
Per l'accesso dall'esterno, diploma di scuola secondaria di secondo. grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per il personale interno, proveniente dalla posizione economica B 1 in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta posizione .
Per il personale interno, in mancanza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, si fa riferimento ai seguenti requisiti :
- dalla posizione economica B1, verso la posizione economica B2 : esperienza professionale di quattro anni nella posizione di provenienza.
POSIZIONE ECONOMICA B3
Specifiche professionali:
- capacità di coordinamento di unità operative con assunzione di responsabilità dei risultati;
- gestione delle relazioni dirette con gli utenti.
Contenuti professionali di base:
- Lavoratore che, nell'ambito della specifica professionalità tecnica posseduta, esegue la progettazione, realizzazione e collaudo di apparecchiature semplici , impianti e macchinari, cura l'esecuzione ed il coordinamento degli interventi assegnati nel rispetto delle procedure in atto, effettua controlli, misurazioni e rilievi assicura l'attuazione ed il coordinamento operativo dei piani di produzione, manutenzione , analisi , rilevazione e studio, interpretando progetti tecnici da realizzare.
- Lavoratore che, nei diversi settori di competenza, elabora dati e situazioni complesse anche utilizzando strumentazioni informatiche , rilascia copie, estratti e certificati, esplica attività di segreteria in commissioni, attività di istruttoria sulla base di procedure predefinite.
- Lavoratore che,- nell'ambito della specifica professionalità acquisita e per quanto di competenza, cura l'esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo informatico, predispone il manuale operativo, assicura i flussi operativi, realizza i programmi curandone la funzionalità e l'esecuzione
Accesso:
Dall'esterno : mediante pubblico concorso.
Dall'interno: con le modalità previste dall'art. 15,c. 1, lett.B) del presente CCNL:
- dalla posizione economica B 1 verso la posizione economica B3;
- dalla posizione economica B2 verso la posizione economica B3.
Requisiti:
Per l'accesso dall'esterno: diploma di scuola. secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per il personale interno proveniente dalle posizioni economiche B1 e B2 in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata rispettivamente nelle suddette posizioni
Per il personale interno, anche in mancanza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, si fa riferimento ai seguenti requisiti:
- dalla posizione economica B I, verso la posizione economica B3 : esperienza professionale di otto anni nella posizione di provenienza;
-dalla posizione economica B2, verso la posizione economica B3 : esperienza professionale di quattro anni nella posizione di provenienza.
AREA FUNZIONALE C
(ex 7,8,9)
Declaratoria
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico. Tale area prevede tre posizioni economiche.
POSIZIONE ECONOMICA C1
Specifiche professionali:
- adeguate conoscenze ed esperienze acquisite;
- organizzazione di attività ;
- coordinamento, direzione ove previsto, di unità organiche interne, di gruppi di lavoro e di studio.
Contenuti professionali di base
- Lavoratore che , nel settore assegnato e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, imposta e realizza progetti di fattibilità, valuta , modifica e sceglie i materiali più idonei per la propria attività, svolge studi e ricerche, analizza anche nuove metodiche per la realizzazione dei programmi assegnati all'unità che eventualmente dirige o coordina.
- Lavoratore che può coordinare o dirigere unità senza rilevanza esterna nei diversi settori di competenza provvedendo agli adempimenti previsti. nell'ambito di normative generali, emana direttive ed istruzioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
- Lavoratore che , secondo la specifica professionalità acquisita e per quanto di specifica competenza, cura la realizzazione dei programmi, e la relativa revisione, ottimizzazione e manutenzione, prefigura la struttura hardware necessaria, propone le eventuali modifiche e gestisce il software di base apportando le eventuali modifiche, effettua l'analisi tecnica delle procedure, prepara e trasmette ai programmatori la necessaria documentazione per la stesura dei programmi, gestisce il centro elaborazione e comunicazione dati, o uno o più settori nei quali è ripartito
- Lavoratore che , nell'ambito dell'area tecnica assegnata, effettua accertamenti, verifiche e controlli funzionali nei vari settori operativi, sorveglia l'esecuzione dei lavori intervenendo ove necessario, cura la predisposizione degli atti amministrativi di competenza.
Accesso:
Dall'esterno: mediante pubblico concorso.
Dall'interno: con le modalità previste dall'art. 15,c. 1, lett.A) del presente CCNL
dalle posizioni B1, B2, B3,B3S verso la posizione economica C1.
Requisiti:
Per l'accesso dall'esterno: diploma di laurea, diplomi di studi universitari coerenti con le professionalità da selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per il personale interno proveniente dalle posizioni economiche B1, B2, B3 e B3S in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata rispettivamente nelle suddette posizioni.
Per il personale interno non in possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui il titolo di studio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, purché in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, si fa riferimento ai seguenti ulteriori requisiti:
- dalla posizione economica B1, verso la posizione economica Cl: esperienza professionale di nove anni nella posizione di provenienza;
- dalla posizione economica B2, verso la posizione economica C1 : esperienza professionale di sette anni nella posizione di provenienza;
- dalla posizione economica B3, verso la posizione economica C1: esperienza professionale di cinque anni nella posizione di provenienza.
POSIZIONE ECONOMICA C2
Specifiche professionali:
- approfondite conoscenze teorico pratiche dei processi gestionali; direzione, coordinamento di unità operative; relazioni esterne, relazioni organizzative interne di tipo complesso.
Caratteristiche professionali di base:
- Lavoratori che dirigono o coordinano unità organiche anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a dirigenti, garantendo lo svolgimento dell'attività di competenza, ovvero che svolgono attività ispettive, di valutazione, di controllo , di programmazione e di revisione o, ancora, che effettuano studi ed analisi; svolgono attività di ricerca, studio e consulenza.
- Lavoratori che, nel campo informatico, curano gli aspetti attuativi e di ottimizzazione dei processi di IT, definiscono le specifiche tecniche e funzionali relative al software, al sistema e alla rete, realizzano prodotti di analisi, valutano prodotti software e soluzioni hardware, controllano gli standard di funzionamento.
Accesso:
Dall'esterno: mediante pubblico concorso.
Dall'interno con le modalità previste dall'art.15,c.l, lett.B) del presente CCNL:
- dalle posizioni economiche C1, C1S verso la posizione economica C2
Requisiti:
Per l'accesso dall'esterno: diploma dì laurea, diploma di studi universitari coerenti con le professionalità da selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per il personale interno proveniente dalla posizione economica C1 in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta posizione.
Per il personale interno non in possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui il titolo di studio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, purché in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, si fa riferimento ai seguenti requisiti :
- dalla posizione economica C1 verso la posizione economica C2: esperienza professionale di quattro anni nella posizione precedente.
POSIZIONE ECONOMICA C3
Specifiche professionali:
- elevate conoscenze, capacità ed esperienze consolidate; direzione e controllo di unità organiche con assunzione diretta di responsabilità e risultati; relazioni esterne.
Caratteristiche professionali di base:
- Lavoratori che, per le specifiche professionalità, assumono temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare; dirigono o coordinano attività di vari settori e strutture di livello non dirigenziale; svolgono attività ispettive o di valutazione di particolare rilevanza; ovvero, per l'elevato livello professionale, collaborano ad attività specialistiche.
- Lavoratori che, nel campo informatico, supportano le strutture utenti nell'ideazione di soluzioni informatiche; coordinano e pianificano le attività di sviluppo dei sistemi informatici; coordinano e pianificano la gestione delle attività elaborative, ottimizzando il funzionamento dei sistemi .
Accesso :
Dall'interno della stessa area dalle posizioni economiche C1, C1S, C2 sulla base di criteri stabiliti dall'Amministrazione secondo le procedure di cui all'art.15, lett.B, punto d) del presente CCNL.
Requisiti:
Diploma di laurea diploma di studi universitari coerenti con le professionalità da selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Nel caso in cui il titolo di studio previsto non. sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, purché in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, si fa riferimento, ai seguenti requisiti :
- dalla posizione economica C1 verso la posizione economica C3 : esperienza professionale di otto anni nella posizione di provenienza;
- dalla posizione economica C2 verso la posizione economica C3: esperienza professionale di quattro anni nella posizione di provenienza.
NORME FINALI
1. Nella prima applicazione i profili del personale dipendente coincidono, nelle denominazioni, con quelli di inquadramento previsti dal DPR 1219/84 e dal DPR 44/90 all.1-2-3, sino all'applicazione dell'art.13, comma 5 del presente CCNL.
2. Ai fini del requisito dell'esperienza professionale per l'ammissione alle selezioni interne, per il personale dipendente non in possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui il titolo di studio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali per legge purché in possesso del titolo di scuola secondaria superiore, il periodo di servizio maturato nelle posizioni super di cui all'art. 17 è sommato al servizio effettuato nelle posizioni economiche di riferimento B3 e C1.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art.28, comma 2 del d.lgs n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate equipollenti all'ex carriera direttiva le posizioni economiche C1, C2 e C3, per l'accesso alle quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riferimento all'art. 16 comma 4 del presente CCNL le parti concordano che nell'ambito delle procedure concorsuali interne alle singole amministrazioni indette per la copertura dei posti vacanti, in corso o già programmate alla data di entrata in vigore del CCNL, si intendono ricomprese anche quelle avviate sulla base degli accordi sottoscritti con le Amministrazioni in applicazione di vigenti norme di legge.
La parti, altresì, concordano che, sono fatti salvi i processi di riqualificazione del personale delle amministrazioni in fase di riforma e di riorganizzazione. ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 549 del 1995, dell'art. 2 del d.lgs. n. 256 del 1997, del d.lgs. n. 430 del 1997, dell'art. 6 della legge n.344 del 1997 e dell'art. 12, comma 1 lett. S, della legge n. 59 del 1997.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.2
Con riferimento all'art.4 che disciplina la contrattazione integrativa le parti si atterranno ai principi e alle disposizioni della legislazione italiana e comunitaria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, per perseguire i seguenti obiettivi:
1. promuovere le iniziative volte al miglioramento della salute e delle condizioni di lavoro dei dipendenti, con ciò favorendo la rimozione delle diverse cause che ancora rallentano la piena attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi 626/1994 e 242/1996;
2. migliorare le condizioni di lavoro attraverso iniziative volte alla formazione continua delle varie figure coinvolte nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. A questo scopo la formazione rientra nelle finalità prioritarie di utilizzo del fondo unico di amministrazione a partire dalla creazione di apposite figure di formatori che assicurino la diffusione omogenea delle conoscenze e degli aggiornamenti;
3. prevedere un livello omogeneo di conoscenze di base per tutti i lavoratori promuovendo, anche mediante l'utilizzo di supporti multimediali, l'auto apprendimento in forme controllate;
4. assicurare la massima efficacia alle azioni dirette a migliorare i livelli di sicurezza e l'ambiente di lavoro, invitando le amministrazioni ad adottare un'apposita programmazione che terrà conto, oltre che della valutazione dei rischi e delle risorse disponibili, anche delle indicazioni richieste ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.3
Le parti si danno atto che, al momento dell'emanazione dei decreto interministeriale in attuazione della Legge 146198, che ridetermina gli importi dell'indennità di amministrazione del personale amministrativo delle Commissioni Tributarie, le tabelle di cui all'art. 34, comma 2 lettera a) dei CCNL 16/5/1995 e successive modificazioni si intendono automaticamente integrate dalla nuova tabella relativa al personale dei Ministero delle Finanze - Commissioni Tributarie, con le decorrenze e gli importi previsti dalla normativa di riferimento.
SCHEDE DI COMPARTO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
MINISTERI LIVELLI
Prospetti redatti ai sensi degli art. 51, comma 1 e 52, comma 3, del decreto legislativo 29/1993
INDICE
1. Ripartizione delle risorse destinate dalla legge finanziaria al rinnovo dei contratti per i dipendenti del settore statale
2. Le basi di calcolo utilizzate per il calcolo degli incrementi
3. Quantificazione degli oneri ed indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale
3.1 Aree di inquadramento (art. 13)
3.2 Aumenti della retribuzione base (art. 29)
3.3 Finanziamento della retribuzione accessoria - Fondo unico di amministrazione (art. 31).
3.4 Indennità di amministrazione (art.33)
4. Riepilogo degli oneri contrattuali complessivi per gli anni 1996 1997 e 1998
1. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA AL RINNOVO DEI CONTRATTI PER I DIPENDENTI DEL SETTORE STATO.
L'articolo 2, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, (legge finanziaria per l'anno 1998) individua le risorse complessivamente destinate ai rinnovi contrattuali relativi al biennio economico di contrattazione 1998 -1999 per i comparti e le relative aree dirigenziali Ministeri, Aziende e per il comparto Scuola. Tali risorse sono comprensive di oneri riflessi a carico delle amministrazioni in misura pari al 40%. Con nota n.29551/98/7.5I5 del 22 giugno 1998, unitamente alle linee. di indirizzo all'Aran per il rinnovo contrattuale del Comparto Ministeri è stato trasmesso il documento sulle linee generali e sulle priorità dei rinnovi contrattuali predisposto dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore di cui all'art. 46, comma 5, del decreto legislativo n.29/1993, nel quale sono contenute alcune importanti precisazioni che riguardano la contrattazione collettiva in generale e la quantificazione delle risorse destinate alla contrattazione, collettiva nazionale individuando, tra l'altro le. somme in questione al netto degli oneri riflessi da porre a carico delle amministrazioni. In particolare, dal medesimo atto di indirizzo, si evince che la quantificazione delle risorse è stata effettuata tenendo conto di diversi fattori ma, come riferimento specifico, è stata effettuata sulla base dei tassi programmati di inflazione previsti per dal documento di programmazione economico finanziaria del Governo per gli anni interessati dalla contrattazione collettiva nazionale in base ai principi fissati nell'Accordo Governo - Sindacati del 23 luglio 1993 sul costo del lavoro.
Dall'analisi delle disponibilità economiche complessive si è giunti ad una ripartizione delle stesse tra i singoli comparti ed aree di contrattazione in modo che fosse rispettato il principio della crescita delle retribuzioni nei limiti dei tassi programmati predetti. Assumendo a base di calcolo le retribuzioni medie comprensive dei benefici contrattuali 1994-l997, nonché le unità al 31.12.1995 (ultimo dato ufficialmente disponibile al momento dell'approvazione della legge finanziaria 1998) è stata effettuata la divisione delle risorse dei settore statale nel modo indicato nella tavola 1 (valori in miliardi di lire).
2. LA BASE DI CALCOLO UTILIZZATA
Ai fini della valutazione degli effetti economici del contratto Ministeri-Livelli, sono stati utilizzati i seguenti dati di base:
a. con riferimento ai dati relativi agli assetti retributivi la "retribuzione media annua per qualifica e livello - Anno 1993" quale emerge dalla tavola 11.4.0 della Parte prima è stata rivalutata avendo riguardo agli aumenti economici complessivi definiti nei contratti collettivi nazionali del biennio 1994-95 e del biennio 1996-97. In particolare per i valori stipendiali cui applicare gli aumenti percentuali alle scadenze di novembre 98 e giugno 1999 sono stati presi a riferimento quelli derivanti dall'applicazione del CCNL Ministeri stipulato in data 26.7.1996.
b. con riferimento alla graduazione degli incrementi stipendiali fra i diversi livelli retributivi è stata costruita una scala parametrale che tiene conto della somma di stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale in godimento per ciascun livello tenendo conto, in tale tornata contrattuale che ai dipendenti appartenenti all'ex 1° e 2° livello è stato attribuito l'aumento dell'ex 3° livello in quanto facenti parte dell'unica nuova categoria A.
3. QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI ED INDICAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA COMPLESSIVA PER L'INTERO PERIODO DI VALIDITA' CONTRATTUALE
3.1 Aree di inquadramento (art. 13)
Il nuovo sistema di classificazione del personale prevede l'inquadramento automatico dei dipendenti in base al livello di appartenenza all'interno della nuova "griglia retributiva", la cui composizione ricalca esattamente gli importi delle retribuzioni lorde annue per dodici mensilità riferite a ciascun ex livello retributivo. Unica differenza concreta è l'accorpamento in una singola area (A) degli ex appartenenti ai I e II livello con conseguente rideterminazione dello stipendio tabellare che diventa, in prima applicazione, pari a quello del III livello retributivo (Al - Tabella B allegata al CCNL).
L'onere conseguente a tale inquadramento dipende oltre che dal numero dei dipendenti interessati e dai differenziali retributivi, anche dalla data di sottoscrizione definitiva del contratto che seguirà alle approvazioni cui lo stesso è sottoposto. Al fine di quantificare con sufficienti margini di prudenza si stima la piena applicazione dei CCNL al mese di novembre1998. Nella seguente Tavola 2 è riportata la nuova tabella di inquadramento del personale e nella Tavola 3 sono indicati i conseguenti oneri nel triennio 1998 -99 - 2000.
3.2 Aumenti della retribuzione base .. (art. 29)
L'art.29 del contratto, prevede incrementi mensili lordi per tutti gli ex livelli retributivi, a decorrere dal 1° novembre 1998, cui si aggiungono ulteriori incrementi dal 1° giugno 1999. Tali decorrenze sono state evidenziate nel CCNL su due diverse tavole ( D e D bis), poiché l'art. 34 del CCNI conferisce agli aumenti contenuti nella tabella D bis, ovvero quelli previsti dal 1.6.1999, una decorrenza dell'efficacia diversa rispetto agli altri istituti contrattuali. In particolare l'efficacia dei secondo aumento contrattuale è subordinata alla approvazione della legge finanziaria 1999 nella quale sono contenute integrazioni di risorse da destinare ai contratti collettivi nazionali e, in parte, anche alla contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo n. 29/93.
Per le ragioni che precedono. ed in armonia con quanto indicato al comma 2 del citato articolo 34 del CCNL, la presente relazione contempla gli oneri contrattuali con esclusione delle risorse che integreranno quelle già esistenti riservando una "integrazione" di relazione solo successivamente all'approvazione della legge finanziaria 1999.
Di seguito è esposto, nella Tavola 4, l'impatto finanziario rispettivamente nell'anno 1998, 1999 e sull'anno 2000.
3.3 Finanziamento della retribuzione accessoria - Fondo unico di amministrazione (art. 31)
a. Il sistema di finanziamento della retribuzione accessoria avviene. attraverso la maggiorazione di quantità economiche già esistenti ed ascritte a specifiche voci di tale retribuzione (creazione di un fondo unico di amministrazione)
b. Con il fondo unico di amministrazione si fa fronte a tutte le necessità finanziarie che riguardano il salario accessorio nonché la progressione economica di tipo orizzontale
c. L'art. 30 del CCNL che riguarda le risorse per i compensi per lavoro straordinario prevede la riduzione dal 1.1.1999 del 5% degli stanziamenti complessivi del comparto. Tali risorse confluiscono nel Fondo unico di ciascuna amministrazione proporzionalmente al numero degli addetti. In tale modo viene operata una sorta di perequazione delle risorse esistenti e destinate allo straordinario per cercare di favorire lo sviluppo del salario accessorio nel suo complesso in tutte le amministrazioni. Dopo tale operazione i singoli stanziamenti di straordinario spettanti a ciascuna amministrazione sono ulteriormente ridotti del 30 % sempre in favore del fondo unico di amministrazione
d. Ai fini della quantificazione degli oneri aggiuntivi derivanti dal presente CCNL, occorre analizzare l'incremento previsto all'art. 31, comma 1, ultimo alinea (lire. 15,000 procapite mensile per tredici mesi con decorrenza 31.12.1999). Tale onere è evidenziato nella Tavola 5. Quanto alle risorse previste, invece, al penultimo alinea dello stesso comma 1 (lire 24.600 mensili dal 1.5.1999), valgono le considerazioni già svolte, in relazione al secondo incremento di stipendio di cui alla Tabella D bis, poiché le stesse troveranno copertura solo dopo l'approvazione della legge finanziaria 1999 come, peraltro, evidenziato all'art. 34, comma 1, dei CCNL. Così come per gli aumenti di stipendio, anche in questo caso, ai soli fini della determinazione complessiva della spesa sono riportati gli oneri complessivi derivanti dalla piena applicazione dell'art. 31 rinviando ad una successiva relazione la esatta individuazione della completa copertura finanziaria occorrente.
3.4 Indennità di amministrazione (art.33)
e. L'art. 33, comma 1, prevede che le indennità di amministrazione di cui all'art_ 3, comma 1, dei CCNL del 26.7,1996 sono incrementate dal 31.12.1999 dei importi mensili per dodici mensilità differenziati sia in relazione alla qualifica sia in relazione a dicastero di appartenenza. In merito a tale ultima distinzione si è operato concedendo incrementi maggiori a tutti i ministeri nei quali il trattamento accessorio esistente è più basso ed incrementi mediamente minori negli altri. Per il Ministero dell'Interno è stata definita una modalità separata di perequazione poiché è emersa la necessità anche di rivedere il ventaglio parametrale dell'indennità stessa. Per tale ragione la definizione degli incrementi della indennità di amministrazione per il Ministero dell'Interno è stata demandata alla contrattazione integrativa ferma restando la disponibilità complessiv quantificata in ragione di 11.000 lire medie per dodici mensilità per dipendente.
4. RIEPILOGO DEGLI ONERI CONTRATTUALI COMPLESSIVI PER GLI ANNI 1998, 1999 E 2000
Per le considerazioni esposte in merito ai diversi tempi di efficacia di a istituti di contenuto economico ai sensi dell'art. 34 del CCNL, si sottopone la presente i relazione ai fini della certificazione da parte della Corte dei Conti per le parti in cui gli istituti retributivi trovino copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità stabilite dalla legge 27.12.1997, n.450, ovvero:
Articolo 29 (Aumenti della retribuzione base) - solo per la decorrenza 1.11.1998 (tavola D)
Articolo 31, comma 1, ad eccezione del penultimo alinea ( lire 24.600 mensili)
Articolo 33
Per quanto concerne invece, l'aumento mensile previsto nella Tavola D bis l'importo di lire 24.600 mensili da attribuire in ragione dei dipendenti all'interno del fondo unico di amministrazione, verrà presentata richiesta di successiva certificazione a seguito dell'entrata in vigore della legge finanziaria 1999 il cui disegno di legge prevede, tra l'altro, un incremento delle disponibilità complessive destinate ai rinnovi contrattuali.