CCNL Scuola ANISEI e ASSOSCUOLA 1998-2001
(Siglato il 5 maggio 1999 da Cgil-Cisl-Uil Scuola e Snals e Aninsei
e Assoscuola)
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
Premessa
Il presente Ccnl viene stipulato in applicazione dei principi e delle norme contenuti nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, nonché degli Accordi interconfederali del 24 settembre 1996 e del 22 dicembre 1998.
Per la realizzazione degli obiettivi delineati non si può prescindere dalla attribuzione alla autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo cui le parti stesse attribuiscono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.
In coerenza con l'impostazione, le parti si danno atto in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati, degli istituti aderenti e delle rappresentanze dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni sindacali concordato è la sua puntuale osservanza ai diversi livelli. Pertanto le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del Ccnl .
Il presente Ccnl è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.
Art. 1 Relazioni sindacali
Le parti, ferme restando le proprie autonomie decisionali, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione e d'intervento propria di ciascuna Organizzazione, confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione oggetto di informazione; concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore. Ed in particolare con riguarda al quadro economico e formativo del comparto, delle prospettive di sviluppo, dei processi di ristrutturazione-aggiornamento che saranno necessari per consentire una sempre minore dicotomia tra società reale, processi formativi e sistema di istruzione anche nella prospettiva dellunificazione dei titoli a livello europeo.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo necessari per la realizzazione di una maggiore omogeneità di quei processi formativi aventi come obiettivo la formazione permanente.
L'ANINSEI e lASSOSCUOLA confermano il proprio interesse per la salvaguardia dell'occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento degli istituti e, perciò, uno dei primi impegni delle Associazioni.
CGIL-CISL-UIL Scuola e SNALS ribadiscono, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio degli Istituti nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentono ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Pertanto, le parti, facendosi carico di orientare l'azione dei propri rappresentati e nell'intento di ricercare comportamenti coerenti, concordano di cogliere le opportunità offerte dal mercato del lavoro e nello stesso tempo offrire un contributo allo sviluppo dell'occupazione mediante il ricorso a norme introdotte dalla legislazione del lavoro riguardante i contratti di formazione - lavoro, l'apprendistato, il rapporto a tempo parziale e a tempo determinato e di intensificare nella vigenza del presente Contratto uno schema di relazioni sindacali basate sul diritto di informazione, sullesame congiunto e sul seguente accordo che si articola in più livelli operativi: Ente bilaterale nazionale, Osservatorio nazionale, Commissione paritetica nazionale e di contratto, Commissioni paritetiche regionali.
Art. 2 Procedure per il rinnovo del CCNL
La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire lapertura delle trattative tre mesi prima della scadenza.
Durante i tre mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette.
In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e, comunque dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (c.d. indennità di vacanza contrattuale).
Limporto di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al 50% dellinflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La violazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo comporterà come conseguenza, a carico della parte che vi avrà dato causa, lanticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre lindennità di vacanza contrattuale.
Nellaccordo di rinnovo del CCNL le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione dellindennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata.
Art. 3 Ente bilaterale nazionale
Nellottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale, le OO.SS. CGIL-CISL-UIL Scuola e lo SNALS e l'ANINSEI e lASSOSCUOLA hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione. Gli Enti Bilaterali costituiti (o in fase di costituzione) sono previsti in diversi accordi tra le parti sociali, dal 1993 ad oggi, per favorire levoluzione dei sistemi nazionali di educazione e formazione.
LEnte Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale.
Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un ente bilaterale nazionale della scuola non statale per la gestione di particolari aspetti della vita degli istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati.
In tale contesto le parti si impegnano in una azione comune verso le istituzioni al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli enti bilaterali.
L'attività dell'ente bilaterale nazionale, regolamentata da statuto e per contratto, viene articolata secondo le seguenti priorità:
a. gestione del fondo di previdenza complementare;
b. gestione degli ammortizzatori sociali;
c. Formazione Professionale;
promuovere ed eventualmente gestire, a livello centrale e locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale degli operatori e degli utenti, anche in collaborazione con le istituzioni dell'unione europea, con le Regioni, con le province e gli altri enti competenti pubblici e privati.
d) Attività nei confronti delle Commissioni Paritetiche regionali:
Art. 4 Osservatorio Nazionale
LOsservatorio nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di servizi formativi.
A tal fine lOsservatorio è impegnato in un utile iniziativa formativa mirata a soddisfare i diritti dellutenza, ed in particolare:
Art. 5 Commissione paritetica nazionale
La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per:
La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l'ANINSEI o presso altra sede accettata dalle parti.
L'ANINSEI e lASSOSCUOLA provvedono alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata dall'ANINSEI o dallASSOSCUOLA o dalle Organizzazioni sindacali facenti capo alle predette associazioni nazionali firmatarie del presente CCNL.
La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'argomento.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
In pendenza di procedure presso la Commissione, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legale.
Art. 6 Commissione paritetica regionale
La Commissione paritetica Regionale costituisce lorgano preposto a:
In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:
La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per la contrattazione decentrata di cui all'art. 7 del presente CCNL.
Art. 7 Composizione delle controversie in sede sindacale
Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente Contratto riguardanti rapporti di lavoro negli Istituti compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale da esperirsi presso l'ANINSEI e lASSOSCUOLA con l'assistenza:
La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all'ANINSEI e allASSOSCUOLA I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni.
Due copie del verbale saranno inviate dalle OO.SS. all'Ufficio del Lavoro competente per territorio - e una copia all'ANINSEI e una copia allASSOSCUOLA - per gli effetti dell'art. 411, 3° comma, e art. 412 c.p.c. e art. 2113 c.c. come modificati dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro, ivi compreso il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80.
Art. 8 Secondo Livello di Contrattazione
La contrattazione decentrata deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.
Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del CCNL nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'Istituto.
Nelle imprese formative che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- distribuzione dell'orario ed eventuali forme di flessibilità
- determinazione di turni feriali
- qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto
- erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Nell'ambito del II livello di contrattazione laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra.
Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle imprese dalle strutture sindacali ai vari livelli, saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della SNS-CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS-CONFSAL, all'A.N.I.N.S.E.I. e all'ASSOSCUOLA (o alla Associazione competente per territorio aderente alla CONFCOMMERCIO per ASSOSCUOLA).
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento, per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, della organizzazione territoriale di A.N.I.N.S.E.I. e/o dell'ASSOSCUOLA..
Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del C.C.N.L. nonchè ai risultati legati all'andamento economico dell'istituto.
La Commissione Paritetica Territoriale può prevedere una griglia di requisiti per la valutazione della professionalità ed elementi più certi per valutare la produttività.
In caso di mancato accordo, la materia sarà definita in occasione del rinnovo biennale dei minimi contrattuali.
In ogni caso, le relative piattaforme non potranno essere presentate se non dopo la definizione dell'Accordo economico nazionale per il biennio 98/99.
Gli accordi di tale livello, hanno durata secondo quanto previsto dal Protocollo 23.7.93 e dallAccordo interconfederale del 22 dicembre 1998.
Le erogazioni di secondo livello devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione del Protocollo 23.7.93 e dallAccordo interconfederale del 22 dicembre 1998.
Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
In occasione della contrattazione di secondo livello, per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.
Art. 9 Rappresentanza sindacale
Possono essere costituite in tutti gli istituti rappresentanze sindacali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL, ai sensi della L. 300/70.
Art. 10 Ritenute sindacali
L'Istituto provvede al servizio di esazione dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta, mediante delega debitamente firmata dal lavoratore.
Il sindacato provinciale fa pervenire agli Istituti:
a) elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega;
b) parte della delega firmata dal dipendente;
I contributi sindacali sono fissati nella misura percentuale sulla retribuzione dei singoli lavoratori secondo i deliberati degli organi dirigenti dei rispettivi sindacati; il contributo per lintero anno determinato convenzionalmente sulle retribuzioni in atto al 1° gennaio di ciascun anno per 13 mensilità.
La delega decorre dalla data indicata nella stessa delega permanente, salvo revoca scritta del lavoratore. Listituto opererà la trattenuta del contributo sindacale a partire dalla data indicata nella delega.
Art. 11 Assemblea
I dipendenti degli Istituti potranno riunirsi all'interno dell'Istituto di appartenenza, nei locali indicati dalla Direzione e previo accordo con la stessa.
L'assemblea viene convocata dalle RSI/RSU e/o dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL in orario di lavoro per un massimo di 10 ore nell'anno scolastico.
Le assemblee in orario di lavoro potranno coincidere con le prime o con le ultime due ore di scuola.
Le assemblee in orario di lavoro, indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del CCNL, hanno luogo nello stesso giorno e nella stessa ora nei locali della scuola.
Le richieste di assemblea devono pervenire 5 gg. prima della data fissata alla Direzione che le affigge nella stessa giornata all'albo della scuola ed informa, mediante circolare, i lavoratori per consentirne la partecipazione.
La Direzione, altresì, informa gli utenti e le famiglie sull'eventuale interruzione del servizio.
Nel termine di 48 ore le altre OO.SS. possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e ora.
All'assemblea potranno partecipare, previo preavviso agli Istituti, dirigenti esterni delle OO.SS. cui aderiscono le RR.SS.II.
La richiesta presentata dalle RSI/RSU o dalle OO.SS. dovrà contenere:
- data, ora e durata dell'assemblea;
- ordine del giorno;
- eventuali nominativi di dirigenti esterni delle OO.SS.
Il diritto di riunione in orario di lavoro è per ciascun lavoratore di 10 ore di lavoro per anno scolastico con corresponsione della normale retribuzione.
Art. 12 Permessi per Dirigenti Sindacali provinciali, regionali e nazionali
I Dirigenti e i membri degli organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto hanno diritto a permessi retribuiti nel limite massimo complessivo di 12 gg. per anno scolastico.
Art. 13 Affissioni
I RR.SS.II. o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L. potranno affiggere, in appositi spazi predisposti e indicati dalla Direzione e ad essi accessibili e ben visibili a tutti i lavoratori, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.
Art. 14 Costituzione delle RSU
Le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL- Scuola hanno raggiunto intese riguardanti la costituzione di rappresentanze sindacali su base elettiva, alle quali intendono conferire attraverso il CCNL poteri e diritti già spettanti, a norma della legislazione vigente, alle rappresentanze sindacali di Istituto.
Le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL Scuola si impegnano ad emanare il relativo regolamento di attuazione entro 3 mesi dalla firma del presente CCNL.
Le suddette Organizzazioni sottolineano la caratteristica di tale intesa aperta all'adesione di altre Organizzazioni Sindacali che vogliano perseguire l'obiettivo che precede.
L'ANINSEI e lASSOSCUOLA si impegna, a consentire la piena attuazione delle clausole e istituti previsti dal protocollo di accordo che prevede la costituzione delle R.S.U. e dunque a consentire e facilitare con idonea predisposizione di mezzi la elezione della rappresentanza sindacale unitaria, nonché a riconoscere alle costituite R.S.U. diritti e prerogative già pertinenti alle rappresentanze sindacali dei sindacati firmatari del presente protocollo di accordo e di tutti quelli che ad esso vorranno aderire esplicitamente.
Art. 15 Igiene e sicurezza del lavoro
Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso la applicazione di soluzioni condivise ed attuabili. Pertanto in tutti i casi di insorgenza di controversie relative alla applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l'organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del Rls, gli organismi paritetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni e i diritti, le modalità di consultazione, le riunioni periodiche, linformazione e la documentazione interna, le parti ribadiscono la necessità di giungere in tempi brevi alla definizione di specifici accordi da allegare, quali parti integranti, al presente CCNL.
Art. 16 Diritto allo studio
Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali
Permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di formazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dallordinamento pubblico nonché corsi universitari, post universitari, in corsi monografici, anche universitari, tendenti a migliorare la professionalità ed il livello culturale.
Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate , garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:
il personale interessato ai corsi di cui al comma 2 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.
Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza e le modalità di esercizio di questo diritto devono essere concordate tra la rappresentanza sindacale e la direzione/presidenza di istituto.
In sede di contrattazione decentrata regionale potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere ad esigenze specifiche.
Art. 17 Pari opportunità
In attuazione delle leggi nazionali e tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, vanno attivate misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
Art. 18 Contratto a termine
La grave crisi occupazionale che si è manifestata in questi ultimi anni negli Istituti non statali, impegna le parti ad individuare, nell'obiettivo di favorire l'occupazione, ipotesi per le quali è consentita l'assunzione con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi ai sensi dell'art. 23 della L. 56 del 28/2/87.
Le parti, nell'art. .. dell'articolato contrattuale hanno individuato le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla L. 230/62 è consentita la stipula di contratti a termine.
L'assunzione a tempo determinato di personale docente che deve avvenire nel rispetto delle procedure e dei vincoli previsti dall'art. e non è rinnovabile ed i lavoratori assunti ai sensi della prevista normativa hanno diritto di precedenza all'assunzione qualora l'Istituto assuma a tempo indeterminato per la medesima qualifica e mansione.
Le parti convengono che, a livello territoriale, le Commissioni Paritetiche Regionali sono competenti a verificare:
- la corretta applicazione dell'art. . e perciò delle assunzioni a tempo determinato;
- il rispetto del diritto del lavoratore docente alla priorità di assunzione a tempo indeterminato.
Le parti convengono che, per tutti i casi di assunzione ai sensi della L. 56/87, il numero dei lavoratori con contratto a termine che possono essere contemporaneamente in servizio in ogni Istituto, rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, non possa essere superiore al 20%, l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 3 unità.
Ai fini della percentuale predetta non si computano solo le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge (L. 230/62).
Art. 19 Contratti a causa mista
I recenti interventi legislativi in merito alla ridefinizione degli istituti contrattuali dellapprendistato e del contratto di formazione e lavoro e i relativi decreti attuativi trovano le parti favorevoli ad un utilizzo degli stessi in funzione di rilancio delloccupazione nel settore della scuola non statale. La regolamentazione di detti istituti contrattuali è rimessa alla definizione di specifici accordi tra le parti, da allegare, come parti integranti, al presente CCNL.
Art. 20 Contratti di riallineamento
Le parti ribadiscono la convinzione che il settore debba costituire sistema governato sia dalle norme contrattuali che dalle vigenti normative di legge.
A tal fine individuano nei contratti di riallineamento, di cui allallegato accordo nazionale parte integrante del presente CCNL, lo strumento più idoneo per adeguare le retribuzioni e le normative contrattuali in quegli Istituti che, operando al di fuori di qualsiasi regime economico e normativo, intendano aderire al presente CCNL. .Le parti ribadiscono la necessità di giungere in tempi brevi alla definizione di specifici accordi da allegare, quali parti integranti, al presente CCNL.
Art. 21 Tirocini formativi e stages
Qualora se ne riscontri lopportunità, con separati accordi collettivi, le parti firmatarie del presente CCNL potranno disciplinare lapplicazione agli istituti di innovazioni legislative finalizzate allinserimento dei giovani nel mondo del lavoro, quali, ad esempio, tirocini formativi e di orientamento, stages, borse lavoro.
Art. 22 Ammortizzatori sociali e contratti di solidarietà difensivi
Le parti convengono di dover approfondire quanto all'art.2 comma 28 della legge n.662/96 e successivo decreto legislativo n.477/97 e L. n. 448/98 in merito all'estensione degli ammortizzatori sociali alle categorie non espressamente previste dalle precedenti leggi in materia.
Le parti convengono che la sede più idonea per l'attuazione delle norme contenute nelle citate leggi sia la Commissione paritetica nazionale e l Ente Bilaterale Nazionale per la gestione.
Le parti ritengono, inoltre, di dover estendere agli istituti aderenti alle Associazioni firmatarie del presente CCNL, lo strumento dei contratti di solidarietà difensivi, attraverso la definizione di un accordo nazionale, al fine di evitare la chiusura di istituti scolastici in stato di crisi ed il conseguente licenziamento del personale dipendente.
Art. 23 Previdenza complementare
Nellintento di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale della categoria, e in attuazione della legislazione disciplinante il sistema previdenziale complementare, sarà costituito un Fondo di previdenza Complementare, per il quale lEnte Bilaterale Nazionale si impegna a predisporre latto costitutivo, lo statuto ed il regolamento attuativo, nonché di espletare le formalità amministrative necessarie.
Le parti ribadiscono che il diritto dei lavoratori dipendenti dagli Istituti aderenti all'ANINSEI e allASSOSCUOLA a poter disporre di un trattamento di pensione complementare sia sancito per via contrattuale, così come prevede il D.l.vo n.124/93 e la legge n.335/95.
Tutti gli accordi relativi alla costituzione e gestione dei fondi per gli ammortizzatori sociali di cui al titolo XI e per la previdenza complementare, di cui al titolo XIII, dovranno essere definiti entro 3 mesi dalla firma del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
TITOLO I SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Sfera di applicazione del Contratto
- asili nido,
- scuole materne,
- scuole elementari,
- scuole secondarie di 1° e 2° grado, legalmente riconosciute,
- corsi di preparazione agli esami,
- scuole e corsi di istruzione professionale,
- scuole e corsi di formazione professionale non convenzionate,
- scuole e corsi di lingue,
- corsi di cultura varia,
- scuole di danza,
- scuole e corsi di libera arte,
- scuole e corsi di attività integrative scolastiche,
- corsi di doposcuola,
- scuole speciali per minori,
- scuole per corrispondenza,
- scuole e corsi a distanza,
- scuole interpreti e traduttori,
- scuole e corsi post-secondari,
- scuole e corsi parauniversitari e accademie.
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Ambito del rapporto
TITOLO II CLASSIFICAZIONE
Art. 5 - Classificazione
1 LIVELLO
Sono inquadrati i lavoratori che effettuano lavori per i quali è richiesto il possesso di
elementari e semplici conoscenze pratiche, per il cui esercizio non si richiede una
preparazione professionale specialistica, quali ad esempio: accudienti; addetti alle
pulizie; bidelli; personale di fatica; inservienti ai piani; lavoranti di cucina; addetti
alle mense; custodi-portieri; accompagnatori di bus; addetti alla manutenzione ordinaria;
addetti al giardino; oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto
presente quanto specificato in declaratoria.
2 LIVELLO
Sono inquadrati i lavoratori che effettuano lavori per la cui esecuzione sono richieste
normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite, quali ad
esempio: guardarobieri; autisti bus; infermieri; assistenti all'infanzia; assistenti di
scuole materne; assistenti alle colonie ed ai convitti; portieri-centralinisti; tecnici di
caldaie; operatore amministrativo: personale addetto prevalentemente alla tenuta
dell'archivio e del protocollo, alla predisposizione degli atti inerenti l'ufficio di
segreteria, all'assolvimento dei servizi esterni connessi con il proprio lavoro,
provvedendo, ove presente, all'insieme delle operazioni riguardanti la gestione del
magazzino, la verifica e la conservazione delle merci; bagnini; modelli viventi;
infermieri generici; camerieri specializzati nel settore per mansione unica; oltre a tutte
le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in
declaratoria.
3 LIVELLO
Sono inquadrati i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che
comportano specifiche conoscenze amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali, con
capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti o di dati nell'ambito di procedure
predeterminate; sono altresì inquadrati i lavoratori che svolgono una attività formativa
non connessa o strettamente connessa ai processi evolutivi di istruzione che contribuisce
all'educazione del bambino in età prescolare.
Cuochi; capisala e camerieri con diploma di scuola alberghiera; educatrici ed educatori di
asilo nido, assistenti ai tecnici di laboratorio; lettori di lingua madre in parziale o
totale presenza di docenti; operatore di biblioteca; istruttori in attività
parascolastiche anche sportive; applicati di segreteria: personale addetto prevalentemente
ad effettuare prestazioni ed attività nel campo amministrativo, contabile, tecnico e
didattico-organizzativo, esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di
tipo complesso, sulla base di istruzioni del segretario-coordinatore amministrativo, ove
presente, o del Direttore, del Presidente e del Gestore dell'istituto nella
predisposizione di atti amministrativo-contabili e negli adempimenti
didattico-organizzativi; infermieri professionali; aiuti economi amministrativi; aiutanti
tecnici di laboratorio; oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto
presente quanto specificato in declaratoria.
4 LIVELLO
Sono inquadrati i lavoratori che svolgono o concorrono a svolgere obiettivi formativi,
culturali e scientifici di varia natura, non connessi o strettamente connessi ai processi
evolutivi di istruzione curriculare e per i quali è richiesto il diploma di scuola
secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale con esperienza lavorativa nel
settore di almeno tre anni.
Docenti in corsi liberi d'arte, di cultura varia, di danza, di estetica e di acconciatura;
docenti in doposcuola, in attività integrative scolastiche; docenti in corsi per
corrispondenza; docenti in corsi a distanza; insegnanti di scuola materna, educatori di
convitto, segretari amministrativi: personale che, con funzioni di coordinamento in
condizione di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle
proprie mansioni sulla base di direttive di massima impartite dalla Direzione o dal
gestore e applicando procedure operative complesse relative al sistema
contabile-amministrativo e didattico-organizzativo, adottati nell'ambito dello specifico
campo di competenza, è incaricato a svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare,
riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni
contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi,
evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi nonchè
controllare la correttezza giuridica degli atti prodotti; assistenti sociali; oltre a
tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in
declaratoria. Sono inquadrati altresì i lavoratori di concetto che svolgono compiti
operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo.
5 LIVELLO
Sono inquadrati i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e concorrono al
conseguimento di obiettivi formativi, culturali, scientifici o professionali, non connessi
o strettamente connessi ai processi evolutivi di istruzione curriculare. E richiesto il
diploma di scuola secondaria di secondo grado e, se necessario, una qualifica.
Docenti di scuola elementare; docenti in corsi di preparazione agli esami; docenti in
corsi di istruzione professionale; docenti in corsi di lingue; insegnanti tecnico-pratici
negli istituti industriali, professionali e assistenti di chimica e fisica, ottica,
odontotecnica; oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente
quanto specificato in declaratoria.
6 LIVELLO
Sono inquadrati i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi non connessi o
strettamente connessi ai processi evolutivi di istruzione curriculare e concorrono al
conseguimento di obiettivi formativi, culturali e scientifici attraverso un processo
educativo finalizzato all'acquisizione di contenuti culturali complessi e di capacità
critiche-cognitive, per i quali è richiesto il diploma di laurea.
Docenti di scuola secondaria di I e II grado legalmente riconosciute che insegnino materie
per le quali è richiesto il diploma di laurea e la abilitazione all'insegnamento; docenti
di educazione fisica, tecnica artistica e musicale; oltre a tutte le mansioni assimilabili
alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in declaratoria.
7 LIVELLO
Sono inquadrati lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e strettamente
connessi ai processi evolutivi di istruzione: docenti in scuole e corsi per interpreti e
traduttori, scuole e corsi post-secondari, istituti para-universitari, scuole speciali per
minori, accademie.
8 LIVELLO A
Sono inquadrati i lavoratori che, subordinatamente alle direttive del titolare o del
legale rappresentante o del Consiglio di amministrazione della società che gestisce
l'impresa scolastica, svolgono funzioni ad alto contenuto professionale e hanno in via
continuativa la responsabilità di unità educativa-formativa la cui struttura
organizzativa non sia complessa. é richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo
grado.
Direttori di scuole elementari e materne, di corsi di corrispondenza, di corsi liberi e di
arte, di corsi di istruzione professionale, di corsi di lingue e di cultura varia; oltre a
tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in
declaratoria.
8 LIVELLO B
Sono inquadrati i lavoratori che, subordinatamente alle direttive del titolare o del
legale rappresentante o del Consiglio di amministrazione della società che gestisce
l'impresa scolastica, svolgono funzioni ad alto contenuto professionale ed hanno in via
continuativa la responsabilità di unità scolastiche la cui struttura organizzativa è di
elevata complessità. é richiesto il titolo di laurea e di abilitazione in conformità
alla unità scolastica di cui sono responsabili.
Presidi di scuole secondarie di I e II grado legalmente riconosciute; presidi di scuole di
preparazione agli esami; rettori di convitto; oltre a tutte le mansioni assimilabili alle
precedenti, tenuto presente quanto specificato in declaratoria.
Dichiarazione congiunta
I docenti in corsi liberi e d'arte, in corsi di cultura varia, in corsi per
corrispondenza e docenti nei doposcuola e in attività integrative e parascolastiche, di
cui alla dichiarazione congiunta del precedente CCNL 1994/97 e inquadrati nel presente
contratto al livello IV mantengono la differenza retributiva pari a lire 90.000 mensili
della paga base, fermo restando l'importo relativo alla indennità di contingenza del
livello di provenienza, quale superminimo ad personam non riassorbibile.
Nota a verbale
Sono fatti salvi i livelli di inquadramento applicati aziendalmente alla data di stipula
del presente C.C.N.L..
Art. 6 - Mutamenti di qualifica
1. Nel caso in cui il personale sia incaricato, per 6 giorni lavorativi consecutivi, di funzioni pertinenti ad un livello superiore sarà dovuta la retribuzione corrispondente alle funzioni superiori per l'intera durata del periodo; ciò peraltro non modifica i termini del rapporto di lavoro. Quando il periodo superi i 3 mesi anche frazionati in un anno, il dipendente ha diritto, a tutti gli effetti, al superiore livello che le mansioni cui è stato assegnato comportano. Nei passaggi di qualifica il beneficio da attribuire al lavoratore consiste nella differenza tra il livello economico della qualifica di accesso e il livello economico della qualifica di provenienza nelle voci di paga base e contingenza. Ove il mutamento di mansione affidata al dipendente sia stato determinato da sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto, non comporterà promozione, anche nel caso di superamento del limite sopra indicato, ma solo differenza di retribuzione.
Art. 7 - Mansioni promiscue
TITOLO III ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Art. 8 - Assunzione
1. L'assunzione del personale viene effettuata dal legale rappresentante dell'istituto, mediante sottoscrizione del contratto individuale, redatto in duplice copia, una per il lavoratore, l'altra per l'istituto. Il contratto individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del presente contratto e dal regolamento interno dell'istituto ove esista. Esso deve inoltre contenere:
- la natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo determinato) nei limiti indicati nell'art. 12, Seconda Parte;
- il livello, la qualifica, le mansioni e, nel caso di personale docente, le materie di insegnamento distintamente per ciascun corso funzionante, anche se nel medesimo plesso scolastico;
- l'orario di lavoro;
- il trattamento economico;
- la durata del periodo di prova;
- la data di assunzione e, nel caso di rapporto a termine, anche la data di cessazione, la motivazione dell'assunzione e, nel caso di supplenza, il nome della persona supplita;
- la sede di lavoro o, in mancanza, la sede o il domicilio del datore di lavoro.
2. All'atto dell'assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:
- libretto di lavoro;
- carta di identità o documento equipollente;
- codice fiscale;
- codice individuale del lavoratore agli effetti della disposizione assicurativa INPS in quanto posseduto;
- certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate;
- documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni familiari;
- ogni altro documento previsto dalle competenti autorità scolastiche e/o dalle leggi vigenti.
- libretto sanitario;
- certificati di servizio prestato.
3. Per l'assunzione di cittadini stranieri l'istituto dovrà chiedere alle competenti autorità l'autorizzazione al lavoro secondo le leggi e le disposizioni vigenti in materia.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 6 della L. 112/1935, qualora il lavoratore presti la sua opera presso più datori di lavoro, il libretto dovrà restare depositato presso uno di questi, il quale dovrà rilasciare agli altri una dichiarazione attestante il deposito.
5. Entro 30 giorni dall'assunzione il datore di lavoro esplica gli obblighi di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.152. L'istituto rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.
Art. 9 - Tirocinio
Art. 10 - Assunzione personale in servizio nella scuola statale
Art. 11 - Periodo di prova
1 e 2 livello: 30 giorni
3 livello: 60 giorni
4, 5, 6 e 7 e livello: 4 mesi
8A e 8B livello: 6 mesi
personale con Contratto di formazione e lavoro e tempo determinato: 1 mese.
Art. 12 - Durata del rapporto di lavoro
- esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR
1525 del 7/10/63;
- sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, servizio militare e
aspettativa e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto
di lavoro.
Art. 13 - Part-time
Art. 14 - Reimpiego
TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE
Art. 15 - Retribuzione mensile
Art. 16 - Prospetto paga
Art. 17 - Tredicesima mensilità
Art. 18 - Paga base
VEDI TABELLA ALLEGATA
CCNL 94/97 | CCNL 98/99 | |||||||||
Livello | Retr. base |
Indennità contingenza |
TOTALE | NOV. 98 | GENN. 99 | SETT. 99 | TOTALE AUMENTI |
RETRI. BASE |
INDENN. CONT. |
TOTALE |
I | 624.529 | 844.091 | 1.468.620 | 21.000 | 13.000 | 14.000 | 48.000 | 672.529 | 844.091 | 1.516.620 |
II | 659.969 | 846.188 | 1.506.157 | 23.000 | 13.000 | 14.000 | 50.000 | 709.969 | 846.188 | 1.556.157 |
III | 730.949 | 849.863 | 1.580.812 | 25.000 | 15.000 | 16.000 | 56.000 | 786.949 | 849.863 | 1.636.812 |
IV | 813.542 | 849.986 | 1.663.528 | 28.000 | 16.000 | 18.000 | 62.000 | 875.542 | 849.986 | 1.725.528 |
V | 920.000 | 856.669 | 1.776.669 | 32.000 | 18.000 | 20.000 | 70.000 | 990.000 | 856.669 | 1.846.669 |
VI | 920.000 | 856.669 | 1.776.669 | 32.000 | 18.000 | 20.000 | 70.000 | 990.000 | 856.669 | 1.846.669 |
VII | 920.000 | 856.669 | 1.776.669 | 32.000 | 20.000 | 48.000 | 100.000 | 1.020.000 | 856.669 | 1.876.669 |
VIII A | 1.032.273 | 861.323 | 1.893.596 | 36.000 | 20.000 | 23.000 | 79.000 | 1.111.273 | 861.323 | 1.972.596 |
VIII B | 1.132.815 | 867.583 | 2.000.398 | 39.000 | 22.000 | 25.000 | 86.000 | 1.218.815 | 867.583 | 2.086.398 |
Al fine di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito anche dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva del precedente biennio.
Art. 19 - Indennità di contingenza
Contingenza al 31/11/91 comprensiva dell'EDR
CCNL 94/97 | CCNL 98/01 | CONTINGENZA |
I | I | 844.091 |
II | II | 846.188 |
III | III | 849.863 |
IV | IV | 849.986 |
V | V | 856.669 |
VI | VI | 856.669 |
VII | 856.669 | |
VIIA | VIII A | 861.323 |
VII B | VIII B | 867.583 |
Art. 20 Salario danzianità
Art. 21- Commissione d'esame
Art. 22 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile
Art. 23- Sostituzione di lavoratori assenti
Art. 24 - Supplenze personale docente
Art. 25 - Trattamento previdenziale
TITOLO V TRATTAMENTO CONVITTUALE
Art. 26 - Trattamento convittuale
Art. 27 - Vitto e alloggio
TITOLO V DURATA DEL LAVORO
Art. 28 - Orario di lavoro
1. Dal 1 gennaio 1998 l'orario di lavoro è di:
38 ore settimanali
- per il personale direttivo dei livelli ottavo A e ottavo B e per il personale non docente dei livelli primo, secondo, terzo, quarto.34 ore settimanali
- per gli insegnanti di scuola materna (IV livello), fermo restando quanto previsto al successivo articolo ;
- i modelli viventi;- 18 ore settimanali
- per i docenti in scuole secondarie di I grado e II grado legalmente riconosciute che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di laurea e l'abilitazione all'insegnamento (VI livello);
- per i docenti di educazione fisica, tecnica, artistica e musicale (VI livello);
- per i docenti in scuole secondarie di I e II grado legalmente riconosciute che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado.1.196 ore annuali, pari ad un orario mensile convenzionale di 99,67 ore (monte ore annuo/12 mesi = 1.196/12), ad un orario giornaliero convenzionale di 3,83 ore (orario mensile convenzionale/26 giorni = 99,67) e ad un orario settimanale convenzionale di 23 ore (orario mensile convenzionale/4.33 = 99,67/4.33) comprensive anche delle ore di attività di istituto:
- per i docenti in corsi liberi d'arte, di cultura varia, di danza, di estetica e di acconciatura; docenti in doposcuola; docenti in attività integrative scolastiche; docenti in corsi per corrispondenza; docenti in corsi a distanza (IV livello);
- per i docenti in corsi di preparazione agli esami; docenti in corsi di istruzione professionale, docenti in corsi di lingue (V livello).
- per i docenti in scuole e corsi per interpreti e traduttori, scuole e corsi post-secondari, istituti para universitari, scuole speciali per minori, accademie (liv. VII).
- Per i docenti a 1.196 ore annuali, valgono le seguenti disposizioni:
- ai fini della determinazione dei vari istituti contrattuali (ferie, tredicesima, trattamento malattia, T.F.R., ecc.) si considera l'orario mensile convenzionale e l'orario giornaliero convenzionale;
- le ore corrispondenti ai giorni di ferie (30 giorni x orario giornaliero convenzionale = 30 x 3,83 = 115 ore), di festività soppresse (4 giorni x orario giornaliero convenzionale = 4 x 3,83 = 15,32 ore), di festività e di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, congedo matrimoniale, maternità e puerperio, permessi retribuiti, permessi non retribuiti e sciopero, calcolate sulla base dell'orario giornaliero convenzionale, sono conteggiate mensilmente, in aggiunta a quelle lavorate, al fine del raggiungimento del monte ore annuo e, nel caso di superamento dello stesso, sono retribuite come straordinario con una maggiorazione del 25%;
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico si procederà al ricalcolo delle ore prestate al fine di determinare l'eventuale superamento e calcolare le modalità retributive;
- non possono essere assegnati periodi di lezione non contigui, inferiori complessivamente a 60 minuti;
- ai docenti a 1.196 ore non può essere richiesta una prestazione lavorativa che nell'arco della giornata sia distribuita su più di due turni consecutivi (antimeridiano, pomeridiano e serale). Al fine di programmare la consecutività dei turni, l'istituto chiederà al docente di indicare, obbligatoriamente per iscritto, su quali turni lo stesso intende essere impegnato o la sua disponibilità ad orari diversi fermi restando il mutuo consenso delle parti ed il divieto a superare il limite di tempo dato dalla somma di due turni ordinari: nell'assegnazione di due turni consecutivi va tenuto presente il criterio della maggiore anzianità di servizio presso l'istituto. Per gli istituti ove sussistano turni comprendenti le ore serali, non può essere chiesto al docente di lavorare ogni giorno nelle fasce serali per un periodo complessivo nell'arco dell'anno superiore a 4 mesi (o 100 giorni nell'anno);
- l'orario effettivo di lavoro settimanale per i docenti a 1.196 ore settimanali, può variare nel corso dell'anno a seconda delle esigenze dell'Istituto tra 0 ore ed il doppio dell'orario settimanale convenzionale e non potrà superare le 32 ore settimanali e le 7 ore giornaliere;
- le variazioni dell'orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e comunque almeno tre giorni prima della variazione;
- può essere richiesta prestazione fuori sede presso terzi committenti, comunque non al di fuori dell'ambito provinciale: in tal caso viene conteggiata in aggiunta all'orario prestato, mezz'ora per ogni sede nell'ambito comunale e un'ora per ogni sede nell'ambito provinciale;
- la presenza degli educatori, richiesta negli ambienti dell'istituto durante il periodo notturno, è equiparata ad unora di effettivo servizio ordinario.2. Un'ora curriculare di insegnamento, intesa come unità didattica, indipendentemente dalla sua durata, corrisponde ad un'ora di lavoro, ovvero ad un 18.mo, 23.mo, 32.mo, 38.mo dell'orario contrattuale di riferimento rispettivamente per i docenti di IV e V livello e per gli educatori asilo nido (IV liv.).
3. Oltre alle ore di insegnamento e alle attività strettamente collegate, il personale docente delle scuole materne ed elementari e delle scuole legalmente riconosciute è tenuto ad effettuare tutte le attività accessorie connesse con il normale funzionamento della scuola per un numero di ore non superiore alle 110 nell'anno, quali:a) colloqui con i genitori;
b) consigli di classe;
c) scrutini periodici e finali;
d) riunioni interdisciplinari dei vari corsi;
e) attività di aggiornamento e programmazione;
f) sostituzione di docenti assenti senza congruo preavviso e attività di sostegno;
g) collegio dei docenti.4. Tale numero viene ridotto a 60 ore annue massime per i docenti a orario inferiore o uguale alla metà dell'orario contrattuale.
5. Le ore eccedenti il numero massimo previsto per ogni docente nell'anno scolastico saranno retribuite, senza maggiorazione alcuna, in un'unica soluzione con la retribuzione del mese di settembre in base alla quota oraria mensile in atto al mese di agosto.
6. Durante il periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie, al personale docente dei livelli IV, V, VI e VII con esclusione del personale a monte ore, potrà essere richiesta la disponibilità per un tempo non eccedente il proprio orario d'insegnamento in attività didattiche, di programmazione e di aggiornamento, nel rispetto della professionalità e qualifica per cui è avvenuta l'assunzione.
7. Qualora intervenissero mutamenti strutturali dell'orario di lavoro, le parti si incontreranno per ridefinire la materia.
Art. 29 - Flessibilità
Art. 30 Potenziamento/prolungamento orario
E' affidato con un orario che non superi globalmente:
- 40 ore settimanali per gli insegnanti di scuola materna;
- 32 ore settimanali per gli insegnanti di scuola elementare;
- 30 ore settimanali per gli insegnanti di scuole legalmente riconosciute di 1 e 2 grado,
per i docenti di educazione fisica, tecnica, artistica e musicale, e per gli insegnanti
tecnico-pratici negli istituti legalmente riconosciuti, industriali, professionali, di
chimica e fisica, ottica e odontotecnica.
3. Per gli insegnanti in forza alla data di stipula del presente contratto, il
potenziamento di orario può essere richiesto entro il 31 dicembre di ciascun anno, è
subordinato alla accettazione dell'insegnante ed è retribuito solo per le ore
effettivamente lavorate con una maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione globale
oraria in atto, da corrispondersi nel mese successivo a quello di competenza.
4. Per gli insegnanti di nuova assunzione il potenziamento può essere richiesto entro il
31 dicembre di ciascun anno, deve essere accettato dall'insegnante ed è retribuito
interamente dal momento dell'assegnazione fino al 31 agosto dell'anno scolastico in corso,
in aggiunta alla retribuzione mensile e con la maggiorazione del 25% calcolata sulla
retribuzione globale oraria in atto.
5. Tale potenziamento è affidato per soddisfare le attività che qui di seguito sono
riepilogate:
- attività di recupero;
- attività di integrazione;
- attività di gestione della biblioteca;
- attività di prolungamento di orario di cattedra;
- sussidi didattici;
- supplenze per assenze brevi o saltuarie, e tutte le altre attività comunque inerenti
alla sua specifica professionalità e nel pieno rispetto della stessa.
a - Prolungamento
1. Al personale docente con 18 ore settimanali di insegnamento può essere richiesto un
orario settimanale di lezioni superiore fino a 24 ore settimanali.
2. Al personale docente in scuole elementari con 24 ore settimanali di insegnamento può
essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 32 ore settimanali.
3. Al personale docente in scuole materne con 34 ore settimanali può essere richiesto un
orario settimanale di lezioni superiore fino a 38 ore settimanali.
4. Agli educatori di convitto con 38 ore settimanali può essere richiesto un orario
settimanale di lezioni superiore fino a 44 ore settimanali.
5. Gli incarichi in prolungamento di orario sono conferiti per lintera durata
dellanno scolastico.
6. Per ciascuna delle ore rispettivamente oltre la 18.ma, la 24.ma, la 34.ma e la 38.ma
verrà corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, una quota pari ad
altrettanti 18.mi, 24.mi, 34.mi e 38.mi dei rispettivi stipendi base e di anzianità,
maggiorata del 50%.
Art. 31 - Completamento d'orario
Art. 32 - Riduzione d'orario
Art. 33 - Lavoro notturno, festivo, straordinario
Art. 34 - Ferie
Art. 35 - Festività soppresse
Art. 36 - Riposo settimanale
TITOLO VI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 37 - Assenza per malattia
Art. 38 - Aspettativa per malattia
Art. 39 - Congedo matrimoniale
Art. 40 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 41 - Servizio militare
Art. 42 - Aspettativa e permessi per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 43 - Permessi retribuiti
Art. 44 - Permessi non retribuiti
Art. 45 - Permessi elettorali
Art. 46 Aspettativa
TITOLO VII RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 47 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 48 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
Art. 49- Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 50 - Decesso del lavoratore
Art. 51 - Licenziamento per mancanze
Art. 52 Disciplina dei licenziamenti individuali
Art. 53 Disciplina dei licenziamenti collettivi
4. Nel caso di parità, si valuteranno i carichi familiari desumendoli dalla dichiarazione IRPEF per le maggiori detrazioni e, in caso di ulteriore parità, il provvedimento sarà adottato nei riguardi di chi ha minore età anagrafica.
5. In caso di passaggio a qualifica comportante mansioni inferiori, di queste ultime verrà attribuito il livello e la retribuzione.
Art. 54 - Formulazione delle graduatorie
Art. 55 - Restituzione di documenti
Art. 56 - Trattamento di fine rapporto
TITOLO VIII REGOLAMENTO DI ISTITUTO E NORME DISCIPLINARI
Art. 57 - Regolamento interno
Art. 58 - Doveri del lavoratore
Art. 59 - Provvedimenti disciplinari
1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 57, le infrazioni alle norme del contratto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione base da versare secondo legge;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 6 gg. di effettivo lavoro (6/26).
2. Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa.
3. La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere inferiore a 10 gg.
4. Il dipendente potrà farsi assistere dall'Organizzazione sindacale cui conferisce mandato.
5. Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata entro 20 gg. dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento.
6. Trascorso l'anzidetto periodo, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente si intendono accolte.
7. I provvedimenti disciplinari, comminati senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti comma, sono inefficaci.
8. Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
Art. 60 - Tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 61 - Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella L. 300/1970, nella L. 604/1966, nella L. 108/1990, nella L. 223/1991
Allegati al CCNL ANINSEI/ASSOSCUOLA
Allegato n. 1
ACCORDO TRA ANINSEI/ASSOSCUOLA e OO.SS. Dl CATEGORIA SUI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI
L'anno ., il giorno .. presso la sede nazionale .di via in Roma, tra .. e la Cgil-Scuola, la CISL Scuola, la Uil-Scuola e lo Snals Confsal, si è sottoscritto il presente accordo per l'applicazione dei contratti di solidarietà difensivi al settore della scuola non statale
In considerazione della crisi in cui versano alcuni istituti scolastici aderenti a ..., con conseguenti riduzioni di orario e diffusi licenziamenti del personale, le parti convengono di utilizzare ove necessario ed ampiamente documentato, ai sensi e agli effetti degli artt. 4 e 24 della legge 223/91 e delI'art. 5 della legge 236/93, su basi certe ed uniformi, lo strumento legislativo dei contratti di solidarietà difensivi al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.
L' . simpegna ad informare, entro tempi brevi tutti gli istituti scolastici sulle procedure previste agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91 e all'art. 5 della legge n. 236/93, evidenziando gli obblighi derivanti dalla loro applicazione secondo lo schema tecnico/operativo parte integrante del presente accordo.
Le parti convengono che le Commissioni Paritetiche sono la sede di valutazione ed approvazione delle richieste per l'accesso ai C.d.S.
La Commissione Paritetica Nazionale dovrà essere informata sull'avvio delle predette procedure e su gli eventuali accordi di solidarietà sottoscritti e depositati presso Direzione provinciale del lavoro di competenza.
I CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ADERENTI ALL .
CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI
(art. 5, L.n. 236/93)
Le Caratteristiche del C.d.S. difensivo.
1) definizione: il CdS è un accordo tra le parti (OO.SS. e datori di lavoro) il cui aspetto qualificante è lo "scambio" tra una riduzione di orario (da concordare caso per caso), con una proporzionale riduzione della retribuzione e una rinuncia da parte dell'istituto a procedere alla riduzione di personale per la vigenza dell'accordo stesso. il personale eccedente è tenuto in servizio attraverso quote di riduzione dell'orario di lavoro individuale, estese anche nei confronti dei lavoratori non direttamente coinvolti nell'esubero. Da qui la definizione di "contratto di solidarietà difensivo", in quanto prevede una rinuncia da parte di tutti i lavoratori (orario di lavoro e retribuzione) a favore dì colleghi dichiarati in soprannumero.
2) Finalità: Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali individuano nel contratto di solidarietà difensivo lo strumento atto ad evitare i licenziamenti e a favorire il rilancio dell'istituto.
3) Prerequisiti: il CdS si può applicare in Istituti con più di 15 dipendenti. Il CdS può essere avviato dopo che l'istituto abbia aperto la procedura prevista dalla Legge n.223/91, artt. 4 e 24, per i licenziamenti collettivi (almeno 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni), al fine del mantenimento dei livelli occupazionali e quindi del ritiro dei licenziamenti.
4) durata : da 12 a 24 mesi (prorogabili).
art. 1, c.2, L. n. 863/84
art. 7, c.1, L. n. 48/88.
L. n. 223/91
L. n. 236/93
L. n. 451/94
DL. n. 510/96
5) natura: temporanea riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione. La
percentuale di riduzione è concordata, sentiti i lavoratori, sulla base di parametri
certi, quali ad esempio gli allievi iscritti, le rette, il numero classi attivate, il
personale impegnato e il personale in esubero.
Il termine di confronto per l'accertamento dello stato di crisi è l'Anno Scolastico
precedente.
6) aumenti temporanei dell'orario di lavoro: Nel CdS sono determinate modalità attraverso le quali l'Istituto, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento i limiti del normale orario individuale ridotto in ragione del CdS.
art. 5, c. 10 e 11, L. n. 236/93.
7) Integrazione salariale: 50% della retribuzione persa, ripartita in parti uguali tra il lavoratore e il datore di lavoro.
art. 9, c.3, DL 515/95
art. 6, DL n. 300/96
L. n. 451/94
L. n. 236/93
DL. n. 510/96
8) Benefici contributivi: I datori di lavoro versano una contribuzione assistenziale e previdenziale in rapporto all'orario ridotto. Al lavoratore spettano i contributi figurativi, da accreditarsi d'ufficio, validi ai fini di tutte le pensioni, nella misura corrispondente all'intera retribuzione persa.
art. 9,c.4, DL 515/95
art. 1, c.4, L. n. 863/84 I
La procedura
1) L'Istituto comunica alle R.S.A, alle OO.SS. firmatarie del CCNL e alla Direzione provinciale del lavoro le ragioni per cui intende aprire la procedura per il ricorso ai licenziamenti collettivi, prevista agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91 (almeno 5 lavoratori nell'arco di 120 giorni).
2) Le R.S.A./R.S.U. e le OO.SS. comunicano, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Istituto di aderire all'ESAME CONGIUNTO al fine di individuare possibili soluzioni alternative ai licenziamenti (CdS). La durata dell'esame congiunto è di 45 giorni in sede sindacale e di 30 giorni in sede amministrativa.
3) In sede di esame congiunto, l'Istituto, che può farsi assistere dallassociazione datoriale cui aderisce, fornisce alle OO.SS.
a) L'elenco del personale iscritto al libro matricola (C.T.I., C.T.D., Part-Time,
C.F.L.)
L'elenco deve contenere l'orario settimanale, la qualifica, il livello, la data di
assunzione di ciascun dipendente.
I dati riportati in elenco devono riferirsi all'anno scolastico precedente a quello per
il quale si chiede il CdS.
b) Documenti contabili riguardanti le entrate e le uscite, ovvero il bilancio di
previsione per l'anno scolastico in corso.
c) Elenco (o numero) degli alunni iscritti per ogni classe. I dati devono riguardare
l'anno scolastico precedente quello di attuazione del CdS e quello in corso.
d) Le classi che sintendono sopprimere per mancanza di iscrizioni,o per cause
diverse, nell'anno scolastico di applicazione del CdS.
e) Il personale che sintende licenziare a causa della chiusura di classi e/o per
penuria di iscrizioni e relativi criteri di scelta.
4) Le OO.SS., le R.S.A. e le organizzazioni Datoriali, a seguito dell'analisi dei documenti prodotti, individuano nel contratto di solidarietà difensivo lo strumento atto ad evitare i licenziamenti e a favorire il rilancio dell'Istituto.
5) Le OO.SS. consultano i lavoratori sull'ipotesi di ricorso al contratto di solidarietà. L'assemblea dei lavoratori può esprimere parere favorevole a maggioranza degli aventi diritto. Il contratto di solidarietà, nei termini definiti in sede di assemblea dei lavoratori, è vincolante per tutto il personale.
6) La percentuale di riduzione prende a parametro di riferimento vincolante, gli orari individuali dell'Anno Scolastico precedente a quello di applicazione del CdS e su questi è applicata la percentuale di riduzione di orario concordata.
7) Le parti definiscono e sottoscrivono l'accordo di solidarietà. Il verbale di accordo viene inviato alla direzione provinciale del lavoro.
Il verbale di accordo può essere sottoscritto anche presso la sede della Direzione Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione (chiusura della fase amministrativa).
Ad accordo raggiunto e definito, il datore di lavoro deve inoltrare alla Direzione
provinciale del lavoro:
- CCNL applicato
- orario di lavoro ordinario e sua applicazione
- apertura della procedura di mobilità ed elenco degli esuberi
- motivi dell'esubero
- decorrenza e durata del CdS
- forma della riduzione dell'orario e sua articolazione
- commisurazione dellorario medio settimanale
- eventuali deroghe all'orario concordato
I contenuti:
L'accordo di solidarietà deve esplicitamente contenere:
1) L'impegno da parte dell'Istituto a non ricorrere a licenziamenti e riduzioni
di orario, per l'intera vigenza del contratto di solidarietà (12 o 24 mesi).
2) Data di inizio e di scadenza del contratto di solidarietà.
3) Percentuale di riduzione di orario e corrispondente riduzione di salario da
applicare sugli orari e le retribuzioni individuali a partire da e fino a (al termine del
CdS vengono ripristinati i precedenti regimi di orario e retribuzione)
Per quanto attiene la docenza la riduzione deve essere applicata sull'orario individuale,
una volta espletato quanto previsto dall'art.
.. del CCNL. La riduzione deve
computarsi su base annua per meglio definire e quantificare l'ammontare complessivo in
riduzione e l'ammontare complessivo del nuovo orario.
4) Determinazione dell'orario di lavoro settimanale medio o convenzionale
per ciascun dipendente sulla base della riduzione in percentuale concordata
(flessibilità dell'orario di lavoro).
5) Costanza della retribuzione nei periodi in cui il personale, per effetto della
flessibilità dell'orario di lavoro, sarà a 0 (zero) ore.
(es: un dipendente che nellanno scolastico 1998/99 ha svolto un orario settimanale di docenza di 18 ore, sarà impegnato per lanno scolastico 1999/2000 per un numero di ore inferiore, pari a 18 ore meno la percentuale di riduzione prevista dal contratto di solidarietà. Listituto potrà, comunque, chiedere al dipendente con orario ridotto un impegno settimanale di cattedra superiore all 'orario medio settimanale, fino al raggiungimento dellorario settimanale precedente, in questo caso fino ad un massimo di 18 ore. Il dipendente, quindi, che avrà effettuato 18 ore settimanali di docenza per un certo numero di settimane, nelle rimanenti settimane di recupero sarà a zero ore con normale retribuzione).
6) determinazione dei periodi di "recupero" al di fuori del periodo
idi ferie
7) Deroghe ad alcune norme contrattuali:
dimissioni: non può essere richiesta al dipendente che rassegni le dimissioni, nell'arco
di vigenza del contratto di solidarietà, l'indennità sostitutiva di preavviso.
8) Controllo periodico sull'attuazione del contratto di solidarietà attraverso una
corretta informazione alla/e R.S.A. di Istituto o alle OO.SS. firmatarie del CCNL e
dell'accordo di solidarietà.
9) Le riduzioni di orario di docenza e di attività accessorie e quindi di salario
saranno oggetto di richiesta di contributo previsto dall'art. 5, L. n. 236/93 e dal DL n.
510 dell'1/10/96.
10) Pubblicazione mensile delle ore lavorate con l'indicazione del numero delle ore
oltre l'orario ridotto in ragione dell'accordo di solidarietà. Le ore di attività svolte
oltre il massimo consentito (orario di lavoro settimanale individuale dell'anno
precedente) dovranno essere retribuite come straordinario al superamento del monte ore
annuo ridotto.
11) divieto di fusione e/o di accorpamento di classi e di indirizzi.
12) In caso di trasferimento di azienda si applicano le norme previste dalla L. n.
428/90, art. 47 a dallart. 2112 cc.
13) Adeguamento delle norme presenti in caso di nuovi interventi legislativi.
14) La violazione di uno solo dei punti previsti dall'accordo di solidarietà,
determina la decadenza dello stesso.
15) Richiesta da parte del datore di lavoro all'INPS della copertura previdenziale
per le ore perse in applicazione del contratto di solidarietà, secondo quanto previsto
dalla L. n. 863/84 e dalla L. n. 236/93.
16) Per quanto non previsto dal presente accordo di solidarietà si fa esplicito
riferimento a quanto contemplato dal CCNL di categoria e alle disposizioni di legge ivi
compresa la Legge 236/93. La violazione di uno solo dei punti previsti dal presente
accordo ne determina la sua decadenza.
17) Per tutte le controversie individuali, singole o plurime, relativamente
all'applicazione del seguente accordo, riguardante i rapporti di lavoro nell'Istituto,
trovano composizione prioritariamente in sede di Commissione Paritetica Regionale ed in
assenza in sede di Commissione Paritetica Nazionale. E' sempre salva la facoltà delle
parti di adire l'autorità giudiziaria e di esperire ogni altra procedura prevista dalle
vigenti normative.
Letto, approvato e sottoscritto
Roma,
Allegato n. 2
ACCORDO NAZIONALE
TRA LE OO.SS. SCUOLA E L .
SU I CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO
Del
Il giorno . .. tra l ...e la CGIL-SCUOLA, la CISL-SCUOLA, la UIL-SCUOLA e lo SNALS Confsal
è stato sottoscritto il presente accordo.
Le parti
Considerato l'Accordo Interconfederale del settembre 1996 tra il Governo e le Parti Sociali nella parte in cui si conviene di regolarizzare il lavoro sommerso attraverso i contratti di gradualità anche al fine di rafforzare l'iniziativa categoriale;
Visto l'art. 5 del Decreto Legge n. 510/96, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, recante le disposizioni in materia di contratti di riallineamento;
Visto l'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante le disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo;
Visto lart. 76 della legge finanziaria per lanno 1999, n. del .
ravvisata la necessità, anche in funzione delle normative in via di definizione, che riguardano il settore della Scuola non Statale, di rendere omogenee al CCNL .., le normative e le retribuzioni sino ad oggi applicate da alcuni istituti di istruzione, attraverso il ricorso ai contratti di riallineamento retributivo,
concordano quanto segue:
2) Ambito territoriale. L'ambito territoriale, previsto dalle vigenti normative
di legge in materia, entro cui è possibile stipulare i contratti di riallineamento è la
provincia.
3) Applicazione della normativa contrattuale. Per accedere al programma di
riallineamento retributivo, gli Istituti dovranno accettare integralmente la parte
normativa del citato contratto nazionale, ed applicarlo a tutto il personale dipendente a
decorrere dalla data di adesione all' accordo Provinciale.
4) Programma di riallineamento. Gli Istituti scolastici o assimilati
di cui al n. 1 del presente accordo, che applicano un regime retributivo inferiore ai
minimi contrattuali, fissati dal contratto
.., di riferimento, integrati con
gli importi di cui al rinnovo del II biennio economico
,
adotteranno il programma di adeguamento delle retribuzioni, con ratei semestrali, per la
durata massima di 36 mesi.
Il riallineamento graduale dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli di
inquadramento previsti dal vigente CCNL, è comprensivo di tutte le voci inerenti agli
artt. (articoli economici) del CCNL
..,
relative ai minimi tabellari integrati con gli importi di cui al ll biennio
.
L'importo del salario di anzianità, di cui all'art.
del vigente CCNL
soggetto al programma di riallineamento retributivo, sarà calcolato individualmente
prendendo a riferimento la data di assunzione.
5) Adesione. L'adesione all'accordo di riallineamento retributivo da parte
dell'Istituto che ne ha fatto richiesta, dovrà risultare dalla sottoscrizione di un
verbale il cui contenuto sarà definito in ambito provinciale tra le OO.SS. firmatarie del
vigente CCNL e l
..., nel rispetto di
quanto al presente accordo.
Ai fini dell'applicazione dell'accordo saranno indette in ogni istituto le assemblee dei
lavoratori, convocate e tenute dalle OO.SS. firmatarie dei contratti di riallineamento.
6) Variazione ai programmi. E' ammessa una sola variazione ai programmi di
riallineamento contributivo, compresi quelli già stipulati, limitatamente ai tempi ed
alle percentuali fissati dagli accordi provinciali, secondo quanto previsto dall'art. 5,
comma 5 della legge n. 608/96.
7) Rinnovo CCNL di riferimento. In occasione rinnovo del CCNL
di riferimento, il programma di riallineamento
retributivo sarà riparametrato ai nuovi minimi tabellari.
8) Contributi figurativi. L'Istituto a seguito della adesione all'accordo
provinciale, attiverà nei tempi e nei modi stabiliti dall'art. 23, lettera d) della legge
24 giugno 1997, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, tutte le procedure per
l'accredito dei contributi figurativi a favore dei lavoratori dipendenti.
9) Ruolo delle Commissioni Paritetiche Regionali. Le Commissioni Paritetiche
Regionali, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 608/96, sono gli organismi
abilitati ad esprimere pareri agli Ispettorati Provinciali competenti per territorio e
agli Istituti previdenziali, sulle modalità per contrastare forme di lavoro irregolare
presenti nel territorio.
10) Diritto all'informazione. AI fine di garantire il diritto all'informazione
sulle materie oggetto del presente accordo, gli Istituti devono dare preventiva
informazione, sull'attuazione del programma di riallineamento retributivo, alle R.S.A. di
Istituto.
11) Notifica dell'accordo di riallineamento. Gli accordi di riallineamento
saranno depositati, a cura
dell
..., alle competenti
Direzioni provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso le sedi provinciali
dell'Inps entro 30 giorni dalla stipula, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n.
608/96.
12) Obbligo di applicazione del D. L.gs 626/94 e D.L.gs 242/96.
Lapplicazione del presente accordo di riallineamento è subordinato al rispetto
da parte deòllIstituto di quanto disposto dal D. L.gs 626/94 e dal D.L.gs 242/96
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, valgono le norme nazionali e regionali in materia.
Sono altresì fatte salve le disposizioni integrative previste dalle leggi regionali in materia.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma,
Allegato n. 3
Accordo nazionale .. e OO.SS. di categoria
su
La sicurezza e la salute dei lavoratori nelle istituzioni scolastiche
D. Lgs n. 626/94 - D. Lgs n. 242/96
Del
Il giorno .. tra e la CGIL-SCUOLA, la CISL SCUOLA, la UIL-SCUOLA e lo SNALS,
VISTO il D. Lgs n. 626 del 19.9.1994 integrato dal D. Lgs n. 242 del 19.3.1996, il quale fissa sia i principi generali per la tutela della salute e la sicurezza, che la rappresentanza dei lavoratori nei posti di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti applicativi;
CONSIDERATO che le parti intendono definire tali aspetti applicativi, in base agli orientamenti di partecipazione che hanno ispirato le direttive della CEE;
RAVVISATA l'opportunità di definire i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori sulla sicurezza e la salute, le sue modalità d'esercizio nei posti di lavoro, la formazione della rappresentanza e la costituzione, a norma dell'art. 20 del D. Lgs 626/94, degli organismi paritetici territoriali;
RITENUTO che la logica, che fonda i rapporti tra le parti nella materia in questione, è quella di superare posizioni conflittuali, ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
PRIMA PARTE
1. IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
L'art. 18 del D. Lgs 626/94 al 1° comma precisa che "in tutte le aziende o
unità produttive è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza", fissa i
criteri per la sua individuazione, e prevede il rinvio alla contrattazione collettiva per
la definizione di altri parametri, in tema di diritti, formazione e strumenti per
l'attuazione degli incarichi.
I luoghi di lavoro, a norma dell'art. 30 comma 4 debbono essere strutturati tenendo conto di eventuali portatori di handicap.
A) ISTITUTI FINO A QUINDICI DIPENDENTI
A1. Negli istituti di ogni ordine e grado, dove si esercitano attività
educative, di istruzione, convitti, studentati, collegi, nonché centri sportivi e
culturali aderenti all'
, aventi fino a
quindici dipendenti, il rappresentante viene eletto dal lavoratori al loro interno(cfr.
art. 18, comma 2).
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione.
Altre modalità per lelezione delle RLS possono essere individuate dagli organismi
paritetici territoriali previsti dal CCNL
A2 L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche
per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere
eletti tutti quelli con contratto a tempo indeterminato.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di
parità risulterà eletto colui che ha maggiore anzianità di servizio.
Prima della votazione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio
elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale
dell'elezione che viene comunicato subito al datore di lavoro.
L'incarico ha la durata di tre anni.
A3 Al rappresentante per la sicurezza spettano, per lo svolgimento dell'incarico
previsto a norma dell'art. 19 del D. Lgs 626/94, negli istituti che occupano fino a 15
dipendenti, permessi retribuiti pari a 12 ore annue.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19, lettere b), c), d), g), i) ed
l), non viene utilizzato il predetto monte ore.
Ricevuto il verbale d'elezione, il datore di lavoro comunica il nome dell'eletto, quale
rappresentante per la sicurezza, alla Commissione Paritetica Regionale e questa alla
Commissione paritetica Nazionale.
B) ISTITUTI CON PIU' DI 15 DIPENDENTI
B1 Negli istituti che occupano più di 15 il rappresentante per la sicurezza
viene designato dai lavoratori tra i componenti della RSI o RSU se presenti. (cfr. art.
18/6)
I permessi di cui al comma precedente sono pari a 18 ore annue per gli istituti con numero
di dipendenti da 16 a 60; pari a 24 ore annue per gli istituti con più di 60 dipendenti.
B 2 Negli istituti con più di quindici dipendenti il rappresentante per la
sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali
aziendali. In assenza di tali rappresentanze, è eletto direttamente dai lavoratori al
loro interno, secondo le modalità di cui al punto 2 (cfr. Irt. 18, comma 3).
Nel caso di dimissioni, o di mancata accettazione dell'elezione, subentrano, come
rappresentante per la sicurezza, e in via subordinata, i lavoratori che hanno ottenuto
più voti durante l'elezione.
In questo caso allo stesso spettano le sole ore di permesso previste per la sua
funzione.
Il verbale con il nominativo del rappresentante per la sicurezza deve essere comunicato
alla direzione dell'istituto, che informerà la Commissione Paritetica Regionale e quella
Nazionale, presso la quale si terrà il relativo elenco.
C) ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA ( art. 19 D.Lgs 626/94)
C 1 Il diritto di accesso al luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto
delle esigenze di istituto, in accordo con il gestore, e con le limitazioni previste dalla
legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente le visite che intende
effettuare negli ambienti di lavoro.
C2 La consultazione del rappresentante per la sicurezza, è prevista a carico
del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dellart. 19 del D. Lgs 626/94, e
deve essere svolta in modo da garantire la sua tempestività ed effettività, fornendo
tutti gli strumenti necessari.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal
rappresentante, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul
verbale.
C3 Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e
le documentazioni di cui all'art. 19, comma 1, lett. e) e f) del D. Lgs 626/94.
Ha diritto inoltre di consultare la relazione sulla valutazione dei rischi, di cui
all'art.4 comma 2, conservato presso l'istituto a norma dell'art.4 comma 3.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la
documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla normativa.
Per informazioni, inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono quelle
concernenti l'istituto, per gli aspetti relativi all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le documentazioni e le notizie, è tenuto a farne un uso
strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto della riservatezza.
C4 Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad un'adeguata formazione
prevista al 10 comma lettera G dell'art. 19 del D. Lgs 626/94. Tale formazione, a carico
del datore di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi,
rispetto a quelli già previsti per la normale attività, deve prevedere un programma
utile, adeguato alle sue funzioni e deve contenere:
- conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro;
- conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e
protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
La durata dei corsi di formazione è di 32 ore.
Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori provvederà all'integrazione della formazione.
C5 Negli istituti con più di quindici dipendenti il datore di lavoro indice,
almeno una volta l'anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali
di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti di cui all'art. 11, comma 1
del D. Lgs 626/94, viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi
di preavviso.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione
periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni
delle condizioni di prevenzioni presenti nell'istituto.
Della riunione viene redatto relativo verbale.
PARTE SECONDA: ORGANISMI PARITETICI
Le parti contraenti, nel mettere in atto quanto disposto dallo art. 20 del D. Lgs 626/94, fermo restando quanto previsto dal 2° comma dello stesso articolo, concordano quanto segue:
1. COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
La commissione Paritetica Nazionale assume anche compiti in materia di igiene e
sicurezza, e precisamente:
- promuove la costituzione di organismi paritetici regionali, (sezioni specifiche
aggiuntive paritetiche) e coordina la loro attività;
- organizza seminari ed altre attività complementari dei componenti gli organismi
paritetici regionali;
- promuove e coordina interventi formativi, attivando canali di finanziamento da parte
dell'Unione Europea e di altri Enti pubblici Nazionale e Comunitari;
- favorisce Io scambio di informazioni e valutazioni sugli aspetti applicativi della
vigente normativa e delle iniziative delle Amministrazioni pubbliche;
- approfondisce le proposte di normative comunitarie e nazionali, allo scopo di
individuare eventuali posizioni comuni da prospettare al Governo, al Parlamento alle
Amministrazioni competenti.
2. COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE
Entro 180 giorni, dalla data del presente accordo a livello regionale, le Commissioni Paritetiche Regionali, coordinate con la Commissione Paritetica Nazionale, assumono, anche il compito di promuovere iniziative formative in tema di prevenzione.
A tal fine la Commissione Paritetica Nazionale di sua iniziativa, o su proposta delle Commissioni Paritetiche regionali, elabora progetti formativi in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro. Tali progetti formativi, elaborati in sintonia con le linee guida e le indicazioni di carattere generale concordate in seno alla Commissione Paritetica Nazionale, vengono comunicati alla Commissione Paritetica regionale.
La Commissione Paritetica Regionale, onde favorire la realizzazione delle iniziative proposte, oltre a tenere rapporti con l'Ente Regione e gli altri soggetti istituzionali e non, operanti in materia di salute, sicurezza e prevenzione, può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l'organizzazione di corsi o giornate formative specifiche.
PARTE TERZA: COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Fondamentale importanza, per una gestione condivisa e non conflittuale sulle materie
della formazione e della rappresentanza nella prevenzione sul lavoro, assume in base al D.
Lgs 626/94, la costituzione di organismi paritetici per la "composizione" di
possibili conflitti.
Tali Organismi infatti rappresentano la prima istanza di risoluzione di controversie
insorte nella "applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione
previsti dalle norme vigenti".
Le Commissioni Paritetiche Regionali agiscono come organismi paritetici al quali sono
attribuite le funzioni di composizione in base all'art. 20 del D. Lgs 626/94. In
particolare spetta ad esse:
· informare i soggetti interessati ai temi della salute e della sicurezza;
· tenere un elenco comprendente tutti i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza
eletti o designati nelle istituzioni scolastiche del territorio di competenza
dell'organismo;
· trasferire i dati sopracitati alla Commissione Paritetica Nazionale.
Le parti ribadiscono la convinzione che la questione della materia della sicurezza e
della salute nei luoghi di lavoro, sia realizzabile con soluzioni condivise ed attuabili.
Pertanto, in tutti i casi di controversie, relative all'applicazione delle norme sui
diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, le
parti interessate (il datore di lavoro, i lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano
ad adire la Commissione Paritetica Regionale al fine di riceverne, ove possibile, una
soluzione concordata.
La parte che ricorre alla Commissione Paritetica Regionale, ne informa le altre parti
interessate.
Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla normativa vigente.
Letto, sottoscritto ed approvato.
Allegato n. 4
ACCORDO QUADRO NAZIONALE
Del .
PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI AI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N.626/94.
Il giorno tra l e la CGIL-SCUOLA, la CISL-SCUOLA, la UIL-SCUOLA e lo SNALS,
VISTO il D. Lgs n.626/94, integrato e modificato dal D. Lgs n.242/96, il quale fissa sia i principi generali per la tutela della salute e la sicurezza, che la rappresentanza dei lavoratori nei posti di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti applicativi;
VISTO l'Accordo .dell . tra le OO.SS. di categoria e l ., che introduce nel settore della scuola non statale, la figura del Rappresentante dei lavoratori;
VISTA la lettera C, punto 3 bis, del citato accordo nazionale che attribuisce al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il diritto/dovere ad una adeguata formazione per l'espletamento dei compiti connessi alla funzione;
VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 16 gennaio 1997 sulla "individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione";
Si conviene quanto segue:
A) Modalità del corso di formazione per i R.L.S.
B) Contenuti minimi in materia di formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ruolo degli Organismi Paritetici.
La salute sui posti di lavoro è il risultato di un'azione congiunta, flutto della
collaborazione tra le parti coinvolte. Per attuare concretamente tale principio, il
presente accordo prevede interventi di formazione rivolti sia ai lavoratori che ai
rappresentanti per la sicurezza.
Per i contenuti minimi della formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, le parti, nel rispetto di quanto all'art. 1 del Decreto Ministeriale del 16
gennaio 1997, indicano nel successivo schema le specifiche materie oggetto del corso di
formazione, che potranno comportare integrazioni e approfondimenti secondo i particolari
indirizzi didattici di ciascun istituto.
Il comma 6 dell'art. 22 del D. Lgs 626/94 assegna agli Organismi paritetici un molo
fondamentale e centrale per quanto riguarda la promozione e la progettazione della
formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, tanto da far assumere agli organismi
stessi un importante ruolo di monitoraggio nelle varie fasi del processo formativo e
pertanto è opportuno che vengano attivati e ricercati i necessari ed idonei
collegamenti con tutte quelle strutture pubbliche e private, che potranno contribuire ai
vari livelli alla realizzazione del percorso formativo, così come definito ai punti i e 2
della Seconda Parte dell'Accordo Nazionale dell'11 aprile 1997.
SCHEMA FORMATIVO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:
1) Aspetti applicativi della nuova normativa;
2) Aspetti giuridici generali
2.1) i principi costituzionali e civilisti
2.2) i soggetti destinatari delle normative
- datore di lavoro
- lavoratore
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- dirigente
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- preposto
- medico competente.
2.3) I principali obblighi di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali Le misure di prevenzione in generale.
2.4) I diritti e gli strumenti partecipativi dei lavoratori: informazione, formazione,
consultazione ecc
2.5) Le funzioni di vigilanza.
3) Le norme di igiene e sicurezza del lavoro.
3.1) Le normative previgenti al D. Lgs 626/94; DPR n. 547/55, DPR n.303/56 ecc., in
generale, Direttive comunitarie
3.2) il D. Lgs n. 626/94
3.3) definizione ed individuazione dei fattori di rischio
3.4) la valutazione del rischio: significato e procedure
3.5) individuazione delle misure di prevenzione (tecniche, organizzative, procedurali)
4) La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
4.1) Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza:
D. Lgs 626/94
4.2) Risorse informative aziendali, accesso ed utilizzo
4.3) Il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella logica
partecipativa e nel quadro delle relazioni sindacali;
4.4) L'accordo di comparto e la sua applicazione.
5) Nozioni di tecniche delle comunicazioni
Alla fine del corso, sarà rilasciato al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un attestato comprovante l'avvenuta formazione, nel rispetto delle vigenti norme in materia. L'attestazione è depositata in originale presso la direzione dell'Istituto. Gli elenchi dei partecipanti al corso saranno depositati presso la Commissione Paritetica Regionale e da questa inviati alla Commissione Paritetica Nazionale.
C) La docenza
Le parti concordano che lo svolgimento della docenza in ordine alle materie i cui contenuti vertono su diritti e doveri del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, di cui ai punti 4) e 5), possa essere affidata a docenti segnalati dalle OO.SS. di Categoria, firmatarie del CCNL, che comunicheranno i nominativi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo alla Commissione Paritetica Nazionale, che li trasmetterà alle Commissioni Paritetiche Regionali per competenza.
D) Obblighi del datore di lavoro
I lavoratori, anche attraverso l'intervento dei loro R.L.S., devono ricevere, secondo
il dispositivo legislativo, una formazione adeguata (art. 19, lettera g, D. Lgs 626/94 e
art. 1 Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997).
Le materie oggetto della formazione dei lavoratori sono:
1) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché possibili danni e le
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.
2) Nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute
sui posti di lavoro.
3) Cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo
partecipativo.
4) Materie previste dall'accordo nazionale.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma,
Allegato n. 5
IPOTESI DI ACCORDO
ACCORDO TRA .. e OO.SS. Dl CATEGORIA SU L'APPRENDISTATO
L'anno , il giorno , presso la sede nazionale ... di .in Roma, tra l .. e la CGIL Scuola, la CISL Scuola, la UIL Scuola e lo SNALS Confsal, è stato sottoscritto il presente accordo su la regolamentazione dell'apprendistato nel settore della scuola non statale.
Le parti in considerazione di quanto alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, al relativo regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 16, all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e al Decreto Ministero del lavoro del 6 aprile 1998, stabiliscono quanto segue:
Parte prima
Caratteristiche del contratto di apprendistato
Gli Istituti di Istruzione aderenti all' possono assumere giovani con contratto di apprendistato per le seguenti qualifiche e mansioni:
LIVELLO II tutte le qualifiche
LIVELLO lll tutte le qualifiche;
LIVELLO IV tutte le qualifiche con esclusione del personale docente.
3) Il Tutor
Qualora sia prevista la presenza di un tutore, la funzione potrà essere ricoperta da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti. L'attività di tutoring è considerata a tutti gli effetti attività di docenza. La commissione paritetica nazionale stabilirà, entro 3 mesi dalla firma del CCNL di cui il presente accordo è parte integrante, eventuali indennità a favore dei tutor impegnati fuori dalla abituale sede di lavoro.
4) Durata del rapporto di apprendistato
Il rapporto di apprendistato ha durata massima di 24, 36 o 48 mesi secondo quanto
prescritto dalla legge.
Il periodo di apprendistato effettuato presso altri istituti sarà computato ai fine del
completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l'addestramento si
riferisca alle stesse specifiche mansioni.
5) Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo di impartire o far impartire all'apprendista
l'insegnamento necessario perché possa conseguire le capacità per qualificarsi.
L'istituto ha l'obbligo di concedere all'apprendista permessi retribuiti per la frequenza
dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami.
6) Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 60 giorni di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Parte seconda
La formazione dell'apprendista
2.1 Contenuti e modalità della Formazione
Le parti stipulanti definiranno i contenuti e le modalità della formazione esterna
all'azienda in applicazione del Decreto del Ministero del Lavoro così come previsto
dall'art. 1 del DM 8 aprile 1998.
Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e articolazione, sono
regolamentate dal Decreto Ministero del lavoro del 6/4/98 di applicazione delle norme di
cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Entro 3 mesi dalla firma del CCNL 1998/2001, le parti definiranno con idonee intese i
contenuti specifici, la durata dei moduli e le modalità di svolgimento dell'attività
formativa esterna all'azienda, secondo le previsione del citato DM.
2.2 Durata della Formazione esterna
La formazione esterna all'azienda, pari a 150 ore annue, dovrà essere svolta in
strutture formative accreditate ai sensi del comma 1, lettera c, della legge n. 24/6/97,
n. 196.
Le ore destinate alla formazione esterna, sono considerate a tutti gli effetti ore
lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Parte terza
Trattamento economico
3.1 Trattamento economico
L'apprendista ha diritto, per l'intera durata dell'apprendistato, compresi i periodi di formazione esterna all'azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio ed allo stesso trattamento retributivo così parametrato:
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma,
NOTA A VERBALE
Le parti valutano le disposizioni sullapprendistato come strumento per lincremento delloccupazione giovanile, a tal fine hanno definito il presente articolato di accordo. Nellambito della commissione paritetica nazionale, convocata a richiesta di una delle parti, saranno sottoposti a verifica i risultati.
Allegato n. 6
IPOTESI DI ACCORDO
ACCORDO SINDACALE PER LA STIPULAZIONE Dl CONTRATTI Dl FORMAZIONE E LAVORO L. 863/84, L. 407/90, L.451/94, L. 196/97
VECCHIO TESTO
Allegato n. 7
IPOTESI DI ACCORDO
SUL RICORSO AL LAVORO INTERINALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ADERENTI ALL ..
Del ..
ACCORDO INTERCONFEDERALE