Contratto per il
Personale del Comparto della Scuola a carattere statale - 1997
(siglato in data
20 febbraio 1998)
Bollettino
Ufficiale 3 Marzo 1998 n 10 della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige
PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO
CAPO XIV ARTT 48 - 55
PREMESSA
- Il presente contratto collettivo
costituisce il primo accordo provinciale successivo alla
c.d. "provincializzazione" del personale
insegnante della scuola e si propone di dare risposta
alle peculiarità della realtà trentina coerentemente al
disposto dell'articolo 2, comma3, del decreto legislativo
n. 433 del 1996, che individua, tra le finalità primarie
della Provincia autonoma di Trento "la migliore
utilizzazione del personale anche al fine di soddisfare
le esigenze di continuità didattica nonchè per una più
efficace organizzazione della scuola".
- Per perseguire l'obiettivo suindicato
il presente contratto introduce alcune innovazioni
rispetto al contratto nazionale; esse muovono soprattutto
nella direzione di riqualificare l'orario di servizio
(con un aumento degli obblighi di lavoro in aggiunta agli
impegni curriculari) e di favorire la stabilità del
personale (con il vincolo di permanenza nella sede di
servizio). Il presente accordo si propone d perseguire
l'obiettivo della progressiva omogeneizzazione dei
trattamenti del personale provinciale della scuola.
- Le soluzioni concordate saranno
soggette a verifica in sede di rinnovo contrattuale.
PARTE PRIMA
ART. 1
Campo di applicazione
- Il presente contratto collettivo si
applica al personale docente, ispettivo e direttivo, con
contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, di
cui al decreto legislativo n.433 del 24 luglio 1996 ed
integra le previsioni del contratto nazionale, che
continuerà ad esplicare i propri effetti con le
modalità e le decorrenze previste dal CCNL.
ART. 2
Durata, decorrenza, tempi
e procedure di applicazione del contratto
- Il presente contratto concerne il
periodo 1° gennaio 1997 31 dicembre 1997
- Gli effetti giuridici decorrono dalla
data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del
presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta
al momento della sottoscrizione del contratto da parte
dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento
delle procedure di cui all'articolo 60 della legge
provinciale 3 aprile 1997, n. 7.
- I l presente contratto si rinnova
tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data
disdetta da una delle parti con lettera raccomandata
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
- Le previsioni del presente contratto
non si applicano al personale che sia trasferito o presti
comunque servizio fuori Provincia.
ART. 3
Diritti sindacali
- Per quanto riguarda gli obiettivi e
gli strumenti concernenti il sistema delle relazioni
sindacali le previsioni del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto scuola vanno rapportate
al nuovo contesto provinciale.
- Le norme inerenti i diritti sindacali
del comparto scuola a livello nazionale continuano a
produrre i loro effetti a livello provinciale. I permessi
sindacali riconosciuti a livello nazionale per le OO.SS.
della scuola per l'anno scolastico 1997/98, nelle
quantità previste nel riparto effettuato per detto anno
scolastico, sono usufruibili, a carico della Provincia
autonoma di Trento, fino all'entrata in vigore
dell'accordo provinciale di rinegoziazione dei permessi
sindacali.
ART. 4
Interpretazione autentica
- Quando insorgano controversi
sull'interpretazione del presente contratto le parti che
lo hanno sottoscritto si incontrano entro 30 giorni dalla
richiesta di cui al successivo comma 2 per definire
consensualmente il significato dlla clausola controversa.
- Al fine di cui al comma 1 la parte
interessata invia all'altra apposita richiesta scritta
con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una
sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di
diritto sui quali si basa; essa deve comunque far
riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di
rilevanza generale.
- L'eventuale accordo stipulato con le
stesse procedure del contratto sostituisce la clausola
controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto
collettivo.
- Con la medesima modalità si procede,
fra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano
controversie sull'interpretazione dei contratti
decentrati.
ART. 5
Previdenza integrativa
- Le parti concordano sulla necessità
di definire gli aspetti costitutivi e funzionali per
l'adesione al costituendo Fondo regionale dei lavoratori
dipendenti per la previdenza complementare. L'adesione al
Fondo a capitalizzazione individuale e a contribuzione
definita verrà avviata a far data dall'operatività del
Fondo medesimo.
- La Provincia autonoma di Trento
contribuirà al finanziamento del Fondo nella misura
dell'1 % del trattamento economico con riferimento alla
base retributiva utilizzata per il calcolo del T.F.R.
- Tale contributo sarà dovuto a favore
del personale che abbia espresso volontà di adesione al
Fondo, la cui contribuzione è pari ad un ulteriore 1 %.
- Il finanziamento del Fondo avverrà
anche mediante una quota di T.F.R . maturato pari al 18%.
- La Provincia versa a proprio carico
Lire 10.000= all'atto dell'iscrizione dei dipendente al
Fondo di previdenza complementare regionale a decorrere
dall'operatività del Fondo stesso.
- L'adesione al Fondo da parte della
Provincia sarà resa operativa ad intervenuta
autorizzazione delle necessarie risorse sul bilancio
provinciale.
- L'attuazione del presente articolo è
subordinata alla trasformazione a livello nazionale
dell'indennità di buonuscita in T.F.R.
ART. 6
Clausola di
inscindibilità
- Le disposizioni del presente contratto
sono correlative ed inscindibili tra loro.
ART. 7
Rimborso indennità
chilometrica
- Al personale insegnante, tenuto a
prestare nella stessa giornata la propria attività in
sedi scolastiche in Comuni diversi, viene applicata la
normativa prevista per il restante personale provinciale
con riferimento al tragitto fra le due sedi.
- L'indennità è corrisposta anche agli
insegnanti o ad altre figure professionali che, per
ragioni di servizio e per partecipare alle riunioi
collegiali, debbono recarsi in sedi diverse da quella in
cui svolgono la loro attività.
- Le disposizioni di cui ai commi
precedenti trovano applicazione a partire
dall'1.9.1997.
ART. 8
Indennità di
trasferimento d'ufficio
- Al personale insegnante che, per
riduzione d'organico o per accorpamento di sedi
scolastiche, è trasferito d'ufficio in un Comune diverso
da quelli richiesti, è corrisposta una indennità
una-tantum di Lire 1.000.000. =
ART. 9
Uso della mensa buono
pasto
- Agli insegnanti che, per attività di
insegnamento o attività di carattere collegiale
funzionale all'insegnamento, devono rientrare in istituto
nel pomeriggio, è assegnato il buono pasto di valore
pari a quello previsto per i dipendenti provinciali nei
limiti dello stanziamento globale di Lire 1.500.000.000.=
annuo.
- Per il personale insegnante
considerato in servizio durante l'orario dei pasti
rimangono in vigore le condizioni già in godimento.
ART. 10
Aspettativa del personale
con prole
- L'aspettativa di cui all'articolo 140
della legge provinciale n.12 del 1983 e successive
modificazioni è concessa anche al personale insegnante
della scuola, nel limite di 20 mesi.
- Allo scopo di assicurare la
continuità didattica, salvo casi di comprovata
eccezionalità, l'aspettativa viene concessa per un
periodo non inferiore a otto mesi decorrenti dall'inizio
dell'anno scolastico, con l'eccezione di
aspettativa richiesta er un periodo immediatamente
successivo all'assenza facoltativa post-partum. In tal
caso è concesso un periodo minimo di aspettativa fino al
termine dell'attività didattica dell'anno scolastico in
corso.
- L'indennità di cui al comma 1 è
corrisposta, nell'ordine di graduatoria, nel limite dello
stanziamento previsto in Lire 500.000.000=
ART. 11
Servizio in sedi
disagiate
- Al personale insegnante assegnato in
servizio in sedi disagiate è corrisposta una indennità
di Lire 5.000.= per ogni giornata di presenza.
- La Sovrintendenza scolastica
predispone annualmente apposita gradiatoria delle edi
disagiate, in base al ricambio del personale docente
riferito agli ultimi tre anni.
- L'indennità di cui al comma 1 è
corrisposta, nell'ordine di graduatoria, nel limite dello
stanziamento previsto in Lire 500.000.000.=.
ART. 12
Retribuzione del
personale a tempo determinato
- Al personale insegnante a tempo
determinato, che abbia prestato sevizio effettivo per
almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico e
risulti in servizio alle operazioni di scrutinio, è
corrisposta la retribuzione anche durante il periodo di
sospensione estiva delle lezioni.
- Nel caso in cui durante l'anno
scolastico siano stipulati due contratti con retribuzione
diversa, la retribuzione del periodo estivo è
corrisposta in proporzione.
ART. 13
Permanenza nella sede di
servizio
- Ferma restando la mobilità d'ufficio,
per favorire una maggiore continuità didattica, con
decorrenza dall'anno scolastico 1997/98, i trasferimenti
a domanda del personale insegnante della scuola avranno
cadenza biennale.
- Per la mobilità da e per il restante
territorio nazionale si fa riferimento alle
scadenze e alle norme nazionali.
- Le assegnazioni di sede a personale
docente proveniente da fuori Provincia devono essere
considerate provvisorie, in quanto i trasferimenti di
titolarità e le assegnazioni di titolarità per le
assunzioni a tempo indeterminato vengono effettuate in
concomitanza con le scadenze provinciali.
ART. 14
Fondo di istituto
- Il Fondo di istituto è istituito allo
scopo di :
- favorire una migliore
funzionalità delle istituzioni
scolastiche ;
- qualificarne e migliorarne
ulteriormente il servizio ;
- garantire la realizzazione dei
progetti formativi elaborati dalle singole
scuole ;
- favorire l'utilizzo delle
strutture in orario extrascolastico e organizzare
corsi per adulti, sulla base della domanda
sociale delle specifiche realtà ;
- organizzare attività
integrative e specifici corsi ;
- compensare gli insegnanti che
svolgono la funzione di figure di sistema.
- I parametri per la definizione del
Fondo di istituto delle singole unità scolastiche sono
quelli previsti dal Contratto nazionale di lavoro del
comparto scuola.
- Le risorse di cui agli articoli 6,7,8
e 10 non erogate per il 1997 integrano il Fondo di
istituto.
- Le risorse di cui all'articolo 12 non
erogate per il 1997 sono destinate al Fondo di istituto
delle singole unità scolastiche per finanziare specifici
progetti non altrimenti realizzabili.
ART. 15
Prestazioni ulteriori
facoltative
- Con decorrenza dall'anno scolastico
1997/98 il personale insegnante della scuola è tenuto a
prestazioni ulteriori di orario, rispetto a quanto
previsto dal CCNL, nella misura di 33 ore annue.
- Le prestazioni ulteriori, volte al
miglioramento della scuola, saranno programmate
annualmente, nel piano annuale delle attività di
Istituto, con delibera del Collegio dei Docenti tenendo
conto delle varie competenze, nelle aree di attività di
seguito elencate secondo un criterio generale di
priorità, u cui il Collegio dovrà comunque
confrontarsi :
a)
attività di ampliamento dell'offerta formativa (ad
es. interventi di approfondimento e di
arricchimento didattico, attività tutoriale nei
confronti degli alunni, attività di orientamento e
integrazione, ecc.)
b) attività funzionali
all'insegnamento e al miglioramento della qualità
dell'apprendimento; in particolare:
- attività di progettazione,
supporto e verifica del Progetto di
Istituto ;
- progettazione di interventi
formativi ;
- produzione di materiale per la
didattica e documentazione dell'attività;
- partecipazione a progetti di
ricerca ;
- sperimentazione didattica
c) potenziamento dei rapporti
individuali con le famiglie;
d) partecipazione alle attività
collegiali dei Consigli di classe e di interclasse;
e) partecipazione alle riunioni del
Collegio Docenti e ad eventuali articolazioni dello
stesso (dipartimenti, commissioni, ecc.)
- Il personale docente che non intenda
effettuare le prestazioni ulteriori di cui al presente
articolo è tenuto a manifestare per iscritto
all'Amministrazione la propria volontà entro la data di
inizio delle lezioni o comunque entro 10 giorni dalla
data di inizio della propria attività o assunzione in
servizio. Per l'anno scolastico 1997-98 la predetta
manifestazione di volontà va presentata entro 15 giorni
dalla pubblicazione del presente contratto.
- In sede di prima applicazione le
prestazioni facoltative ulteriori di cui al presente
articolo, qualora non possano essere svolte interamente
nell'anno scolastico 1997-98, dovranno essere effettuate
nell'anno scolastico successivo entro il 31 dicembre
1998.
- Per le prestazioni di cui al
presente articolo, la cui effettuazione è certificata
dal capo di istituto, è corrisposta un'indennità annua
lorda di Lire 3.562.000.= da corrispondere a tutto il
personale docente comunque in servizio in dieci
mensilità, con decorrenza 1° settembre 1997.
- Il personale docente a tempo
determinato effettuerà le prestazioni aggiuntive
facoltative in proporzione alla durata del proprio
contratto, con indennità commisurata alle prestazioni
effettuate.
ART. 16
Personale in posizione di
distacco
- Al personale insegnante distaccato o
utilizzato per compiti connessi con la scuola è
corrisposta l'indennità di cui all'articolo 15, comma 5,
del presente contratto in relazione al maggior impegno
orario.
- Al personale operante presso l'IPRASE
verrà attribuita una indennità, nei limiti dello
stanziamento di Lire 40.000000.= annui, secondo parametri
di attribuzione individuale che si provvederà ad
individuare con successiva contrattazione, in relazione
anche alle attività aggiuntive che si svolgono.
ART. 17
Insegnanti di lingua
ladina
- Ai docenti in possesso di patentino di
lingua ladina, che fanno uso veicolare della
lingua ladina e a coloro che la insegnano come materia
curricolare, verrà corrisposta una indennità annua
lorda di Lire 2.600.000.=, per dieci mensilità, con
decorrenza 1° settembre 1997
- Per le scuole ove si fa uso della
lingua ladina la dotazione del Fondo di istituto è
incrementata di Lire 15.000.000.=, da suddividersi fra le
scuole interessate, al fine di valorizzare l'insegnamento
della lingua ladina.
ART. 18
Orario potenziato
- In relazione all'eventuale
disponibilità di ulteriori fondi, una parte di questa
verrà utilizzata per l'istituzione del tempo potenziato.
A tal fine, prima di ciascun anno scolastico, i docenti
possono dichiarare la propria disponibilità a prestare
per l'intero anno scolastico fino a tre ore settimanali
di servizio, in aggiunta a quelle previste dai vigenti
contratti, per lo svolgimento delle attività di cui al
comma 2, lettere a) , dell'art. 15, per attività di
supplenze e per attività di maggior qualificazione della
scuola.
- La concreta applicazione della
normativa di cui al presente articolo sarà definita in
successiva contrattazione entro tre mesi
dall'applicazione della legge che renderà disponibili i
fondi di cui al comma 1.
ART. 19
Disposizione
transitoria
Al personale di cui
all'articolo 1, in servizio nel periodo 1° gennaio-31
agosto 1997, è corisposta, in proporzione alla durata
del rapporto di lavoro espressa in giorni di calendario,
una somma una-tantum, non utile ai fini dell'indennità
di buonuscita, dell'importo di Lire 1.250.000.=.