PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
Dipartimento Affari Regionali
Rif. 200/1277/ER 80/01 8
Roma, 12 febbraio 1999
In riferimento alla nota n.74/4.1.10.C.G datata 20.1.1999 relativa alla legge regionale recante "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato" il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 1999, ha rilevato che la legge della Regione Emilia Romagna invade per taluni profili le competenze riservate allo Stato.
In particolare, mentre va riaffermato che il diritto allo studio, inteso nel senso più ampio e moderno e riferito a tutti gli interventi di sostegno economico e di fornitura dei servizi necessari ad assicurare il successo scolastico, rientra nelle competenze regionali, si esclude che in esso possano essere compresi interventi che incidono sulla materia dell'istruzione la quale, come si evince dal riparto delle competenze a livello costituzionale e come recentemente ribadito dall'articolo 1, comma 3 lettera q) della legge 15 marzo 1997, n.59, è di esclusiva competenza statale.
In particolare la materia della parità scolastica, che attiene agli ordinamenti dell'istruzione, è riservata alla competenza normativa statale.
Le Regioni potranno intervenire nella suddetta materia solo nei limiti delle specifiche deleghe loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, dopo l'approvazione del relativo regolamento.
In particolare sono censurabili:
1) l'articolo 2, comma 2, lett.g) che prevede iniziative di reti di scuole nell'ambito di progetti regionali viola l'autonomia delle scuole organi dello Stato, soggetto esclusivamente alla disciplina normativa statale;
2) l'articolo 9, comma 1, che nel riservare alla Regione, tra l'altro funzioni di "valutazione e controllo" nelle materie di cui alla legge stessa, risulta illegittimo in relazione al previsto esercizio di poteri di controllo e valutazione anche in materie - quali la sperimentazione didattica (articolo 2, comma 2, lett.a) e gli interventi di istruzione all'interno del sistema formativo integrato (articolo 2, comma1, lett. b) - che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato non essendo ammissibile un controllo regionale su attività di competenza statale;
3) l'articolo 9, comma 10, nell'imporre a tutti i soggetti del sistema formativo e quindi anche alle scuole "pubbliche" di fornirsi reciprocamente informazioni, dati statistici e ogni altro elemento, esorbita dalla competenza regionale;
4) l'articolo 10, commi 5 e 6 dettando prescrizioni vincolanti in tema di convenzioni dei Comuni con le scuole dell'infanzia, eccede dalla competenza regionale e viola l'autonomia di detti Enti, garantita dall'articolo 128 della Costituzione. Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio regionale. Il Governo osserva inoltre che l'articolo 8, comma 1, lettera b), dovrebbe contenere un riferimento agli specifici contratti di settore e, al tempo stesso, fare salve altre fattispecie disciplinate da disposizioni di principio contenute nella legislazione nazionale (volontariato).
Si osserva anche che:
a) la individuazione delle scuole "non statali" è fatta con dizioni diverse nell'articolo 1, comma 3, lett. c) e nell'articolo 7, comma 1, lett. a), con possibili futuri problemi applicativi, ingenerando incertezze del diritto;
b) la legge regionale avrebbe dovuto in ogni caso indicare, almeno in linea di massima, i criteri per l'attribuzione di assegni di studio agli studenti, previsti dall'articolo 12 a parziale copertura tra l'altro delle spese di iscrizione e frequenza delle scuole statali e non statali e non limitarsi a inviare la materia ad un atto della Giunta;
c) per quanto concerne infine la norma finanziaria di cui all'art.15, si osserva che la legge avrebbe potuto più opportunamente prevedere le modalità di copertura degli oneri derivanti dalla legge stessa, e ciò pur in presenza delle disposizioni contenute nell'art.11 della l.r. n.31/1977.
Tanto si prega di comunicare ai competenti organi regionali.
D'ORDINE MINISTRO
CAPO DIPARTIMENTO