Lettera Circolare 20 ottobre 1998
Prot.n.32401/BL
Oggetto: Comparto scuola. Contratto decentrato nazionale (CDN) concernente il fondo per il miglioramento dei servizi al personale delle scuole di ogni ordine e grado; le indennità di direzione e di amministrazione al personale dirigente, direttivo e responsabile amministrativo ed i compensi per attività aggiuntive prestate dai dirigenti scolastici per l'anno scolastico 1998/99. Finanziamento per il periodo settembre-dicembre 1998.
Si fa seguito alla comunicazione telegrafica n.32145/BL del 9 ottobre 1998, con la
quale è stata data notizia dell'avvenuta sigla dell'ipotesi di CDN relativo alle materia
in oggetto indicate e si trasmette, allegato alla presente, il testo del suindicato
contratto n.9/98/BL ed il relativo decreto ministeriale n.416 del 14 ottobre 1998 di
autorizzazione alla stipula, vistato dall'Ufficio Centrale per il Bilancio di questo
Ministero.
Il Testo contrattuale che si trasmette conferma per il quadrimestre settembre-dicembre
1998 i medesimi criteri di erogazione del fondo contenuti nel precedente CDN relativo al
periodo gennaio-agosto 1998 (stipulato in data 24.6.1998) i cui fondi risultano già
accreditati.
L'attuale testo ricalca quindi quello precedente ma contiene, tuttavia, una significativa
novità, costituita dalla contestuale individuazione dei progetti nazionali (allegato 1 al
CDN) e dal finanziamento delle attività aggiuntive per la realizzazione dei progetti
stessi.
Tale novità potrebbe essere tenuta presente in occasione della contrattazione decentrata
provinciale per valutare la possibilità di finanziare attività aggiuntive svolte nei
progetti nazionali ancora in atto e non ancora ultimati, ovvero ancora da attivarsi.
Si segnala, a tale proposito, l'opportunità di tenere tra l'altro in particolare
evidenza, in sede di contrattazione decentrata provinciale, l'esigenza di destinare quota
parte dello stanziamento per il fondo nazionale ai progetti riguardanti il "recupero
dell'arretrato relativo agli inquadramenti del personale della scuola nelle posizioni
previste dal CCNL-scuola del 4 agosto 1995".
Per il finanziamento dei progetti di interesse nazionale sono state previste lire
4.244.577.000 con le quali le SS.LL. provvederanno al pagamento dei compensi spettanti al
personale della scuola in servizio presso le scuole e gli uffici dell'amministrazione
periferica che partecipi effettivamente alla realizzazione di tali progetti. Detto
stanziamento viene ripartito tra le diverse province in relazione al numero delle unità
di personale statale della scuola in servizio presso ciascuna di esse, comprendendovi
anche quello scolastico in servizio presso gli stessi uffici scolastici periferici. Il
periodo di svolgimento dei progetti nazionali cui si riferisce detto finanziamento e
quello relativo all'intero anno scolastico 1998/99 (dal 1° settembre 1998 al 30 agosto
1999).
La misura dei compensi da liquidare al personale della scuola che abbia effettivamente
partecipato allo svolgimento di tali progetti nazionali, viene fissata in sede di
contrattazione decentrata provinciale. E' pertanto opportuno che le SS.LL. avviino in
tempi brevi detta contrattazione decentrata provinciale, tenendo conto delle istruzioni
impartite con c.m. n.173 (prot.n.26394/BL) del 2 aprile 1998, con la quale è stata
attribuita ai Provveditori agli Studi la competenza ad autorizzare la stipula dei
contratti decentrati periferici.
Per le materie diverse dai progetti nazionali il CDN in parola fissa l'accreditamento dei
fondi previsti sui relativi capitoli del bilancio di questo Ministero per l'esercizio
finanziario 1998 ai soli ultimi quattro mesi (4/12) del corrente anno. La quota di
finanziamento relativa al periodo gennaio-agosto 1999 sarà assegnata subito dopo
l'approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999.
E' appena il caso di segnalare che, stante la brevità del periodo cui l'allegato CDN si
riferisce, i 4/12 in parola vengono assegnati nella misura del 100% con riferimento sia al
fondo d'istituto che al fondo provinciale.
IL CAPO DI GABINETTO
Decreto Ministeriale 14 ottobre 1998, n. 416
VISTO il D.L.vo 4.11.97 n. 396, recante ulteriori modificazioni al D.L.vo 3.2.93 n. 29;
VISTA la lettera circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 23080/97/8.93.5
del 16.12.97, con la quale sono state fornite direttive per la pnma applicazione delle
disposizioni transitorie recate dal suindicato decreto legislativo in materia, tra
l'altro, di contrattazione decentrata e, in particolare, il punto 8 dove viene chiarito
che la cennata disciplina transitoria non .riguarda nè la formazione della delegazione di
parte pubblica, nè i procedimenti di autorizzazione e controllo relativi alla
sottoscrizione dei contratti collettivi a livello decentrato, per i quali continuano a
trovare applicazione le disposizioni antecedenti l'entrata in vigore dello stesso DL.vo n.
396/1997;
RITENUTA la necessità di adeguare il comportamento di quest'Amministrazione alle
suindicate direttive;
VISTA Ia deliberazione n. 28/97 emessa nell'adunanza del 3.12.96, con la quale la Corte
dei Conti - Sezione del controllo - I collegio - si è dichiarata non competente a
controllare gli atti autorizzativi relativi ai contratti collettivi decentrati i quali, a
norma dell'art. 14 della legge quadro 29.3.83 n. 93, sono sia quelli stipulati al centro
per singole branche della pubblica amministrazione, sia quelli conclusi in sede periferica
locale;
CONSIDERATO che la trattativa per la definizione del contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale della scuola per il quadriennio 1998 - 2001 è tuttora in corso;
CONSIDERATO altresì che a norma dell'art. 2 del CCNL-scuola del 4.8.95, Io stesso rimane
in vigore fino a quando non sia sostituito dal successivo contratto collettivo nazionale
di lavoro;
RlTENUTO pertanto di dover procedere alla fase di contrattazione decentrata nazionale
relativa all'anno scolastico 1998/99, per l'erogazione dei compensi accessori previsti a
favore del personale della scuola dal cennato CCNL;
VISTO il CDN n. 5/98 del 24.6.98, con il quale si è provveduto, tra l'altro, al
finanziamento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni
aggiuntive per il periodo gennaio - agosto dell'esercizio finanziario 1998;
VISTO il testo dell'ipotesi di contratto decentrato nazionale siglato l'8 ottobre 1998;
DECRETA
Art. 1.
1. E' autorizzata la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato a livello nazionale, di cui in premessa, siglato l'8 ottobre 1998, con il quale vengono fissati, per l'anno scolastico 1998/99, i criteri e le modalità di ripartizione e di erogazione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 71 del CCNL - Scuola sottoscritto il 4 agosto 1995 e le misure e i criteri di erogazione dei compensi spettanti ai dirigenti scolastici per le prestazioni previste dall'art. 33 del medesimo CCNL Scuola.
Art. 2.
1. Il presente decreto, corredato del contratto di cui sopra, verrà inviato
all'Ufficio Centrale per il Bilancio, per il previsto controllo.
2. Il presente decreto ed il relativo contratto verranno inviati, a norma del comma 3,
dell'art. 51 del D.L.vo 3.2.93 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni,
all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale (ARAN), alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - ed al Ministero del Tesoro.
Il Ministro
CONTRATTO DECENTRATO NAZIONALE
concernente
IL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PER LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI
CUI ALL'ART. 71 DEL CCNL-SCUOLA SOTTOSCRITTO IL 4 AGOSTO 1995 E LA DEFINIZIONE DELLE
MISURE E DEI CRITERI DI EROGAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LE
PRESTAZIONI PREVISTE DALL'ART. 33 DEL MEDESIMO CCNL-SCUOLA - ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 -
ANNO SCOLASTICO 1998-99
L'anno 1998, il giorno 8 , del mese di ottobre, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,
TRA
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale
E
la delegazione sindacale, composta ai sensi dell'art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola,
CONSIDERATO che l'art. 71 del CCNL-scuola, sottoscritto il 4 agosto 1995, prevede che
il fondo oggetto del presente contratto venga gestito su tre distinti livelli: nazionale,
provinciale e di istituto;
CONSIDERATO che il CCNL-scuola del 4 agosto 1995, a norma del suo art. 2, rimane in vigore
fino a quando non sia sostituito dal successivo contratto collettivo;
CONSIDERATO, altresì', che la trattativa per la definizione del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale della scuola per il quadriennio 1998-2001 è tuttora in
corso;
VISTO il CDN n.5/98 del 24 giugno 1998 con il quale si è provveduto, tra l'altro al
finanziamento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni
aggiuntive per il periodo gennaio-agosto dell'esercizio finanziario 1998;
VIENE CONCORDATO
Premessa Operativa
1. Il presente contratto viene stipulato nelle more della firma del CCNL-scuola per il
quadriennio 1998-2001, attesa l'obiettiva necessità ed urgenza di provvedere al
finanziamento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni
aggiuntive per il periodo settembre-dicembre 1998; ciò al fine di consentire alle
istituzioni scolastiche l'effettuazione della programmazione delle attività per l'anno
scolastico 1998/99.
2. Le disposizioni del presente contratto si applicano anche al personale delle
istituzioni educative e similari statali anche se non espressamente indicate nei
successivi articoli.
Art. 1
(Periodo di vigenza del contratto e copertura finanziaria)
1.Le disposizioni del presente contratto, relativamente al fondo d'istituto e al fondo
provinciale producono effetti con riferimento alle attività effettivamente svolte
nell'anno scolastico 1998-99. Per quanto riguarda il fondo nazionale si rinvia alle
disposizioni di cui all'art. 2.
2.Per il periodo settembre-dicembre 1998, vengono utilizzati i 4/12 degli stanziamenti
previsti per il fondo provinciale, fondo d'istituto, per il fondo nazionale vengono
utilizzati i relativi 4/12 nella misura indicata all'art.2, disponibili per l'esercizio
finanziario 1998 e individuati nella tabella allegata.
3. Per i conservatori e le accademie, fermo restando che il riparto viene effettuato
analogamente agli altri ordini scolastici per 4/12, tenuto conto della disposizione
contenuta nel comma 3 dell'art 1 del CDN n. 5/98 del 24 giugno 1998, lo stanziamento così
determinato finanzia anche le attività programmate per i mesi di settembre e ottobre 1998
relative all'anno accademico 1997-98.
4. Per le attività programmate dalle scuole di ogni ordine e grado per il periodo
gennaio-agosto dell'anno scolastico 1998-99 e dalle accademie e dai conservatori per il
periodo gennaio-ottobre dell'anno accademico 1998-99, il pagamento delle attività
realizzate nel citato periodo graverà sui corrispondenti stanziamenti per l'esercizio
finanziario 1999.
Art. 2
(Finanziamento del fondo nazionale)
1.Premesso che con il CDN del 24 giugno 1998 è stato stabilito che le risorse del fondo nazionale per il 1998 di lire 11.074.769.000, lettera a) del comma 2 dell'art. 71 del vigente CCNL-Scuola venissero utilizzate per il periodo gennaio-agosto (anno scolastico 1997/98) gli 8/12 pari a lire 7.383.179.330 riservando alla contrattazione nazionale, per il periodo settembre-dicembre 1998 (anno scolastico 1998/99) i restante 4/12, pari a lire 3.691.589.665,
le parti concordano:
l'utilizzo di lire 4.244.577.000, quota di fondo nazionale degli 8/12 (pari a
7.383.179.330), residuata dopo il finanziamento delle indennità previste dall'art 6 -
comma 1 - del CDN del 24 giugno 1998, citato in premessa (previsto per IRRSAE, CEDE BDP:
lire 664.333.000 a copertura del periodo gennaio-agosto 1998; turni notturni e festivi del
personale delle istituzioni educative lire 2.164.791.000 interamente accreditate per
l'esercizio finanziario 1998; indennità di bilinguismo e trilinguismo lire 79.786.000,
anch'esse accreditate per l'intero esercizio finanziario, nonché per l'importo di lire
229.695.333 di cui al punto A.1), destinate a compensare la attività aggiuntive
effettivamente svolte nell'anno scolastico 1998/99 per la realizzazione di progetti
nazionali individuati nell'allegato 1) del presente contratto, scelti tra quelli coerenti
e funzionali agli indirizzi di politica scolastica ed ai processi innovativi in atto non
ancora ultimati o comunque la cui prosecuzione viene ritenuta opportuna.
Lo stanziamento di cui sopra, pari a lire 4.244.577.000, viene ripartito tra le diverse
province in relazione al numero delle unità di personale scolastico statale, compreso
quello utilizzato presso gli uffici scolastici periferici, in servizio alla data del 1
gennaio 1998. La misura del compenso da liquidare al citato personale della scuola che
abbia effettivamente prestato le attività nei progetti di cui all'anzidetto allegato 1),
viene stabilita in sede di contrattazione decentrata provinciale.
A.1 - L'utilizzo di lire 229.695.333 per il finanziamento dei compensi da liquidare al
personale della scuola in servizio presso l'Amministrazione Centrale che abbia
effettivamente partecipato alla realizzazione di progetti nazionali individuati
nell'allegato 1) al presente contratto, scelti tra quelli coerenti e funzionali agli
indirizzi di politica scolastica ed ai processi innovativi in atto, previsti dalla
direttiva n.939/97 e non ancora ultimati o comunque la cui prosecuzione viene ritenuta
opportuna, fissando la misura dei compensi spettanti a detto personale della scuola in
lire 700.000 annue lorde per progetto e che nel caso in cui gli aventi diritto abbiano
partecipato a più di un progetto nell'anno di riferimento, il compenso complessivamente
liquidabile è di lire 1.100.000 annue lorde. L'elenco del personale cui sia stato
corrisposto il compenso in parola viene affisso all'albo di ciascun ufficio centrale. per
l'utilizzo di lire 3.691.589.664 (4/12), per il periodo settembre-dicembre 1998 le parti
concordano quanto segue:
a) lire 335.667.000 per il finanziamento del fondo per il personale appartenente al
comparto scuola in servizio presso gli IRRSAE, il CEDE e la BPD. La ripartizione di tale
fondo viene effettuata in relazione al numero delle unità di personale del comparto
scuola in servizio presso ciascuno dei suddetti enti. All'erogazione provvederà ciascun
ente mediante apposita contrattazione decentrata, da attuarsi a norma dell'art. 5 - comma
5 - lettera a), del CCNL-scuola, richiamato dall'art 31 - comma 4 - del contratto
medesimo;
b) lire 266.667.000 per il finanziamento dei compensi per incarichi ed attività
aggiuntive prestate dai dirigenti scolastici, di cui all'art. 33 del CCNL-Scuola, come
individuati dai successivi artt. 10, 11 e 12 del presente contratto;
c) lire 3.089.255.667 all'eventuale copertura di maggiori esigenze connesse al
finanziamento del fondo d'istituto, nell'eventualità che lo stanziamento risulti
insufficiente a garantire il totale finanziamento delle attività programmate, ovvero
all'erogazione dell'indennità di direzione e di amministrazione relativamente all'intero
esercizio finanziario 1998;
2. L'eventuale stanziamento del fondo nazionale che dovesse residuare dopo le operazioni di cui sopra sarà utilizzata in sede di trattativa decentrata provinciale per il finanziamento delle eventuali ulteriori necessità legate al fondo provinciale e/o al fondo d'istituto.
Art. 3
(Finanziamento del fondo provinciale e del fondo d'istituto)
1. Dello stanziamento di lire 83.060.772.000 di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 71 del vigente CCNL-scuola (fondo provinciale), la quota di 4/12 pari complessivamente a lire 27.686.924.000 per il periodo settembre-dicembre dell'esercizio finanziario 1998 e dello stanziamento di lire 459.602.936.000 di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 71 del vigente CCNL-scuola (fondo d'istituto), la quota di 4/12, pari complessivamente a lire 153.200.979.000 per il periodo settembre-dicembre dell'esercizio finanziario 1998 viene ripartito da parte del Ministero a favore delle singole province secondo i criteri previsti dalle anzidette lettere b) e c) del citato art. 71.
Art. 4
( Fondo d'istituto - Parametri di calcolo)
1. L'art. 71 - comma 2 - lettera c) del CCNL-scuola, prevede l'attribuzione a livello
dei singoli istituti dell'83% del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per
le prestazioni aggiuntive, sulla base dei parametri individuati dalla tabella C annessa al
medesimo CCNL-scuola.
2. In considerazione del fatto che nell'anno scolastico 1998/99 le variazioni intervenute
rispetto all'anno scolastico precedente, relativamente al numero degli alunni ed al numero
degli addetti, non sono significative e comunque tali da giustificare, in relazione alle
disponibilità di bilancio, una modifica dei parametri stessi, per l'esercizio finanziario
1998, sono confermati i parametri di cui alla tabella C annessa al CCNL-scuola, per le
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.
3. Per i conservatori di musica e le accademie, la particolare articolazione dei corsi di
studio, rende complessa l'individuazione delle ore di lezione previste dall'ordinamento
per i singoli anni di corso, rendendo necessario modificare il relativo parametro.
Pertanto, per dette istituzioni di alta cultura, il parametro riferito al numero degli
alunni moltiplicato per il numero delle ore di lezione previste dall'ordinamento per le
singole classi non viene utilizzato ed il finanziamento del fondo d'istituto avviene
raddoppiando il parametro relativo al numero degli addetti, che è pertanto fissato in
lire 480.000 per addetto.
Art. 5
(Fondo d'istituto - Criteri di calcolo)
1. Ai fini di cui alla lettera c1) del citato comma 2 dell'art. 71 del CCNL-scuola,
dove è previsto che il valore di lire 1.000 venga moltiplicato per il numero degli
allievi dell'istituto e per il numero delle ore settimanali di lezione stabilito
dall'ordinamento per le singole classi, per l'anno scolastico 1998-99 vengono considerati
gli alunni iscritti alla data del 1° settembre 1998 e le ore curriculari di lezione
previste settimanalmente dai rispettivi ordinamenti, incluso il maggior numero di ore di
lezione eventualmente derivante dall'adozione di sperimentazioni non ancora divenute
ordinamentali. Vanno inoltre incluse le ore di mensa nelle scuole materne. Per gli allievi
delle istituzioni educative vanno considerate le ore di attività educativa previste
settimanalmente, con esclusione di quelle notturne.
2. Poichè la lettera c2) del comma 2 dell'art. 71 del CCNL-scuola individua quale
moltiplicatore del valore di lire 240.000 il numero dei dipendenti statali in servizio
nell'istituzione scolastica in base all'organico d'istituto, detto numero va calcolato in
relazione ai posti risultanti nell'organico di fatto dell'istituzione scolastica alla data
del 1° settembre 1998. Nei casi di personale assegnato ad una scuola con completamento
dell'orario di servizio presso altra istituzione scolastica, ciascuna delle due scuole
calcolerà una quota del valore di lire 240.000, in rapporto all'orario di insegnamento
cui è tenuto l'interessato presso ciascuna di esse.
Art. 6
(Fondo provinciale)
1. Considerato che l'art. 71 - comma 2 - lettera b) del CCNL-scuola prevede
l'attribuzione ai provveditorati agli studi del 15% del fondo per il miglioramento dei
servizi e per le prestazioni aggiuntive i 4/12 del relativo stanziamento per il periodo
settembre-dicembre dell'esercizio finanziario 1998, pari a lire 27.686.924.000 viene
assegnato come indicato nei seguenti commi.
2. Ai provveditorati agli studi in relazione alla popolazione scolastica presente in
ciascuna provincia, come segue: I - lire 12.551.406.000 (4/12 di lire 37.654.217.000, pari
a circa il 45% del fondo provinciale), vengono suddivise tra le singole province per il
finanziamento delle seguenti attività:
II - lire 15.135.518.000 (4/12 di lire 45.406.555.000 (lire 27.686.923.000 più lire 17.719.632.000), pari a circa il 55% del fondo provinciale, che vengono utilizzate per il pagamento delle indennità di cui agli artt. 75 e 76 del CCNL-scuola, di cui:
3. Le eventuali economie risultanti sul fondo provinciale al 31 dicembre 1998 saranno attribuite alle istituzioni scolastiche prioritariamente al fine del riequilibrio delle dotazioni finanziarie del fondo d'istituto e dell'indennità di direzione e di amministrazione e, in via subordinata, in base a quanto previsto dagli accordi provinciali recanti anche i criteri di utilizzo delle anzidette economie.
Art.7
(Aggiornamento del personale dirigente scolastico)
1. Fermi restando i criteri e le modalità stabiliti al riguardo in sede di
contrattazione decentrata provinciale di cui all'art. 28 - commi 12 e 14 del CCNL-scuola,
le ore di aggiornamento retribuibili sono determinate nel limite massimo di 50 annue, e
comunque entro le disponibilità del fondo provinciale.
2. Le ore di aggiornamento svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo non danno titolo ad
alcun compenso.
Art. 8
(Indennità di direzione al personale dirigente scolastico, anche incaricato)
1. L'indennità di cui al presente articolo viene corrisposta ai dirigenti scolastici
anche incaricati delle istituzioni scolastiche ed educative e delle scuole speciali
statali di ogni ordine e grado con un numero, superiore a 30, di unità di personale
statale, quale risulta dall'organico dell'istituzione scolastica, da calcolarsi in base ai
criteri dettati dall'art. 74 del CCNL-scuola.
2. Per i coordinatori degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, mancando la
possibilità d'individuare l'organico d'istituto, l'indennità di che trattasi spetta in
presenza di un numero, superiore a 30, di unità di personale dipendente statale in
servizio presso l'istituto.
3. Tenuto conto che la disciplina, contrattuale, relativa al finanziamento del fondo
d'istituto prevede il calcolo dello stanziamento spettante a ciascuna scuola sia in base
al numero degli addetti sia in base al numero degli alunni, così di fatto individuando
già il valore economico dei parametri relativi alla dimensione ed alla complessità della
scuola stessa, viene convenuto che la somma di lire 9.228.974.000 indicata al comma 2, n.
II, lettera a) del precedente art. 6, sia ripartita come segue:
4. Quali parametri di complessità vengono fissati quelli appresso indicati con i
connessi valori economici:
I- la personalità giuridica dell'istituzione scolastica, prevedendo detto parametro anche
per i conservatori e le accademie lire 300.000;
II- l'esistenza presso l'istituzione scolastica di azienda agraria lire 500.000;
III- l'esistenza presso gli istituti tecnici industriali, nautici ed aeronautici, presso
gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, alberghieri, per le attività
marinare, femminili e presso gli istituti d'arte di laboratori ed officine con reparti di
lavorazione lire 300.000;
IV- l'organizzazione presso l'istituzione scolastica di istruzione secondaria di II grado
di attività riguardanti gli interventi didattici, educativi e integrativi (IDEI):
di almeno 10 corsi comprendenti un numero di ore non inferiore a 100, lire 400.000;
di almeno 20 corsi comprendenti un numero di ore non inferiore a 200, lire 500.000;
V- l'esistenza presso l'istituzione scolastica di istruzione secondaria di sezioni
staccate o sedi coordinate:
per ciascuna sezione staccata o sede coordinata lire 200.000;
VI- l'esistenza presso l'istituzione scolastica di plessi di scuola elementare o materna o
di succursali:
per ciascuna succursale o plesso escluso quello sede della direzione didattica, lire
70.000;
VII- l'esistenza presso l'istituzione scolastica delle seguenti categorie, da prendere in
considerazione nel numero massimo di 3: scuole che per effetto della razionalizzazione
siano divenute comprensive o istituti che per lo stesso motivo aggreghino istituti di
diverso ordine e tipo; convitti annessi; corsi serali; 150 ore; maxi sperimentazione;
progetto Ascanio; progetti scuola lavoro; scuole carcerarie; scuole ospedaliere; scuole
reggimentali; anno integrativo presso gli istituti magistrali ed i licei artistici; tempo
prolungato; sperimentazione del tempo scuola e sperimentazioni musicali nelle scuole
medie; scuole annesse e corsi di alfabetizzazione: lire 300.000 per categoria, fino a un
massimo di lire 900.000.
Art. 9
(Indennità di amministrazione al personale direttore amministrativo e responsabile
amministrativo)
1. L'indennità di cui al presente articolo viene corrisposta ai direttori
amministrativi dei conservatori di musica e delle accademie, nonchè ai responsabili
amministrativi delle altre istituzioni scolastiche ed educative e delle scuole speciali
statali di ogni ordine e grado con un numero di unità di personale statale, quale risulta
dall'organico dell'istituzione scolastica, superiore a 30, da calcolarsi in base ai
criteri dettati dall'art. 74 del CCNL-scuola.
2. Per i responsabili amministrativi degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche,
mancando la possibilità d'individuare l'organico d'istituto, l'indennità di che trattasi
spetta in presenza di un numero di unità di personale dipendente statale in servizio
presso l'istituto superiore a 30.
3. La somma di lire 5.906.544.000 indicata al comma 2, n. II, lettera b) del precedente
art. 6 è ripartita come segue: - Nei confronti dei direttori amministrativi dei
Conservatori e delle Accademie:
- Nei confronti dei responsabili amministrativi:
4. Nei conservatori e nelle accademie presso cui siano in servizio due direttori
amministrativi, a quello senza responsabilità di firma spetta il 50% di quanto dovuto al
direttore amministrativo con responsabilità di firma.
5. Al responsabile amministrativo dei conservatori e delle accademie spetta il 50% di
quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma 3.
Art. 10
(Incarichi previsti dall'art. 33 del CCNL-scuola - Campo d'applicazione)
1. Il presente articolo e quelli che seguono si applicano agli incarichi previsti dalle
lettere a) e d) del comma 1 e dal comma 3 dall'art. 33 del CCNL-scuola, affidati ai
dirigenti scolastici dall'Amministrazione scolastica, non rientranti tra i progetti di
interesse provinciale finanziati con il fondo provinciale a norma del comma 2 - lettera b)
dell'art. 71 del CCNL-scuola.
2. Detti incarichi devono presentare caratteristiche di particolare complessità, tali da
richiedere specifiche competenze professionali; devono essere conferiti con provvedimento
scritto, dal quale deve risultare anche: l'accettazione dell'incarico stesso da parte del
dirigente scolastico chiamato ad assolverlo, il periodo entro il quale deve essere portato
a termine, ed il compenso spettante.
3. L'individuazione dei dirigenti scolastici cui detti incarichi vengono conferiti è
rimessa alla valutazione dell'organo che conferisce l'incarico. L'elenco degli incarichi
annualmente conferiti deve essere reso pubblico.
Art. 11
(Misure dei compensi)
1. Il compenso per lo svolgimento degli in carichi e delle attività previsti dalle
lettere a) e d) del comma 1 e dal comma 3 del citato art. 33 è fissato fino a lire
700.000 lorde per ciascun incarico o attività affidati al dirigente scolastico e spetta a
condizione che le attività previste dall'art. 33 non siano già retribuite per effetto di
altra disposizione.
2. Il compenso per l'incarico di reggenza di una direzione didattica priva di titolare per
un periodo superiore a 2 mesi ma inferiore alla durata dell'anno scolastico, di cui alla
lettera b) del citato art. 33, è quello stabilito dal comma 2 dell'art. 69 del contratto
collettivo nazionale.
3. Il compenso per incarichi affidati da enti locali o da terzi e da questi retribuiti, di
cui alla lettera c) del citato art. 33, viene fissato dalle convenzioni che disciplinano
gli obiettivi e le modalità di realizzazione dell'incarico stesso.
I compensi per lo svolgimento delle funzioni di progettazione e direzione di corsi di
formazione, riconversione ed aggiornamento del personale di cui alla lettera e) del citato
art. 33, sono quelli fissati nel Decreto Interministeriale n.326 del 12 ottobre 1995.
Art. 12
(Copertura finanziaria)
1. Per il pagamento dei compensi di cui al comma 1 del precedente art. 11, ossia gli
incarichi previsti dalle lettere a) e d) del comma 1 e dal comma 3 dell'art. 33 del
CCNL-scuola, viene utilizzata la quota parte del fondo di cui alla lettera a) del comma 2
dell'art. 71 del CCNL-scuola (fondo nazionale) indicata alla lettera b) del precedente
art. 2 , cioè, per il periodo settembre-dicembre 1998, fino a lire 266.667.000.
L'affidamento degli incarichi e delle attività di cui al presente comma è subordinato
alla sussistenza dei fondi necessari al pagamento dei relativi compensi.
2. Il pagamento dei compensi indicati nel comma 2 del precedente art. 11, ossia reggenza
di una direzione didattica priva di titolare per un periodo superiore a 2 mesi ma
inferiore alla durata dell'anno scolastico, grava sui capitoli 1052, 5970, 5971, 5972,
5973, 5974 e 5975 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica
Istruzione .
3. Il finanziamento dei compensi indicati nel comma 3 del precedente art. 11, incarichi
affidati da enti locali o da terzi, è a carico dell'ente locale o del terzo stipulante la
convenzione.
4. Il pagamento dei compensi indicati nel comma 4 del precedente art. 11, svolgimento
delle funzioni di progettazione e direzione di corsi di formazione, riconversione ed
aggiornamento del personale, è finanziato a norma del D.I. n. 326 del 12 ottobre 1995.