Lettera Circolare 20 ottobre 1998

Prot.n.32401/BL

Oggetto: Comparto scuola. Contratto decentrato nazionale (CDN) concernente il fondo per il miglioramento dei servizi al personale delle scuole di ogni ordine e grado; le indennità di direzione e di amministrazione al personale dirigente, direttivo e responsabile amministrativo ed i compensi per attività aggiuntive prestate dai dirigenti scolastici per l'anno scolastico 1998/99. Finanziamento per il periodo settembre-dicembre 1998.

Si fa seguito alla comunicazione telegrafica n.32145/BL del 9 ottobre 1998, con la quale è stata data notizia dell'avvenuta sigla dell'ipotesi di CDN relativo alle materia in oggetto indicate e si trasmette, allegato alla presente, il testo del suindicato contratto n.9/98/BL ed il relativo decreto ministeriale n.416 del 14 ottobre 1998 di autorizzazione alla stipula, vistato dall'Ufficio Centrale per il Bilancio di questo Ministero.
Il Testo contrattuale che si trasmette conferma per il quadrimestre settembre-dicembre 1998 i medesimi criteri di erogazione del fondo contenuti nel precedente CDN relativo al periodo gennaio-agosto 1998 (stipulato in data 24.6.1998) i cui fondi risultano già accreditati.
L'attuale testo ricalca quindi quello precedente ma contiene, tuttavia, una significativa novità, costituita dalla contestuale individuazione dei progetti nazionali (allegato 1 al CDN) e dal finanziamento delle attività aggiuntive per la realizzazione dei progetti stessi.
Tale novità potrebbe essere tenuta presente in occasione della contrattazione decentrata provinciale per valutare la possibilità di finanziare attività aggiuntive svolte nei progetti nazionali ancora in atto e non ancora ultimati, ovvero ancora da attivarsi.
Si segnala, a tale proposito, l'opportunità di tenere tra l'altro in particolare evidenza, in sede di contrattazione decentrata provinciale, l'esigenza di destinare quota parte dello stanziamento per il fondo nazionale ai progetti riguardanti il "recupero dell'arretrato relativo agli inquadramenti del personale della scuola nelle posizioni previste dal CCNL-scuola del 4 agosto 1995".
Per il finanziamento dei progetti di interesse nazionale sono state previste lire 4.244.577.000 con le quali le SS.LL. provvederanno al pagamento dei compensi spettanti al personale della scuola in servizio presso le scuole e gli uffici dell'amministrazione periferica che partecipi effettivamente alla realizzazione di tali progetti. Detto stanziamento viene ripartito tra le diverse province in relazione al numero delle unità di personale statale della scuola in servizio presso ciascuna di esse, comprendendovi anche quello scolastico in servizio presso gli stessi uffici scolastici periferici. Il periodo di svolgimento dei progetti nazionali cui si riferisce detto finanziamento e quello relativo all'intero anno scolastico 1998/99 (dal 1° settembre 1998 al 30 agosto 1999).
La misura dei compensi da liquidare al personale della scuola che abbia effettivamente partecipato allo svolgimento di tali progetti nazionali, viene fissata in sede di contrattazione decentrata provinciale. E' pertanto opportuno che le SS.LL. avviino in tempi brevi detta contrattazione decentrata provinciale, tenendo conto delle istruzioni impartite con c.m. n.173 (prot.n.26394/BL) del 2 aprile 1998, con la quale è stata attribuita ai Provveditori agli Studi la competenza ad autorizzare la stipula dei contratti decentrati periferici.
Per le materie diverse dai progetti nazionali il CDN in parola fissa l'accreditamento dei fondi previsti sui relativi capitoli del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1998 ai soli ultimi quattro mesi (4/12) del corrente anno. La quota di finanziamento relativa al periodo gennaio-agosto 1999 sarà assegnata subito dopo l'approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999.
E' appena il caso di segnalare che, stante la brevità del periodo cui l'allegato CDN si riferisce, i 4/12 in parola vengono assegnati nella misura del 100% con riferimento sia al fondo d'istituto che al fondo provinciale.

IL CAPO DI GABINETTO

 

Decreto Ministeriale 14 ottobre 1998, n. 416

VISTO il D.L.vo 4.11.97 n. 396, recante ulteriori modificazioni al D.L.vo 3.2.93 n. 29;
VISTA la lettera circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 23080/97/8.93.5 del 16.12.97, con la quale sono state fornite direttive per la pnma applicazione delle disposizioni transitorie recate dal suindicato decreto legislativo in materia, tra l'altro, di contrattazione decentrata e, in particolare, il punto 8 dove viene chiarito che la cennata disciplina transitoria non .riguarda nè la formazione della delegazione di parte pubblica, nè i procedimenti di autorizzazione e controllo relativi alla sottoscrizione dei contratti collettivi a livello decentrato, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni antecedenti l'entrata in vigore dello stesso DL.vo n. 396/1997;
RITENUTA la necessità di adeguare il comportamento di quest'Amministrazione alle suindicate direttive;
VISTA Ia deliberazione n. 28/97 emessa nell'adunanza del 3.12.96, con la quale la Corte dei Conti - Sezione del controllo - I collegio - si è dichiarata non competente a controllare gli atti autorizzativi relativi ai contratti collettivi decentrati i quali, a norma dell'art. 14 della legge quadro 29.3.83 n. 93, sono sia quelli stipulati al centro per singole branche della pubblica amministrazione, sia quelli conclusi in sede periferica locale;
CONSIDERATO che la trattativa per la definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola per il quadriennio 1998 - 2001 è tuttora in corso;
CONSIDERATO altresì che a norma dell'art. 2 del CCNL-scuola del 4.8.95, Io stesso rimane in vigore fino a quando non sia sostituito dal successivo contratto collettivo nazionale di lavoro;
RlTENUTO pertanto di dover procedere alla fase di contrattazione decentrata nazionale relativa all'anno scolastico 1998/99, per l'erogazione dei compensi accessori previsti a favore del personale della scuola dal cennato CCNL;
VISTO il CDN n. 5/98 del 24.6.98, con il quale si è provveduto, tra l'altro, al finanziamento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive per il periodo gennaio - agosto dell'esercizio finanziario 1998;
VISTO il testo dell'ipotesi di contratto decentrato nazionale siglato l'8 ottobre 1998;

DECRETA

Art. 1.

1. E' autorizzata la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato a livello nazionale, di cui in premessa, siglato l'8 ottobre 1998, con il quale vengono fissati, per l'anno scolastico 1998/99, i criteri e le modalità di ripartizione e di erogazione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 71 del CCNL - Scuola sottoscritto il 4 agosto 1995 e le misure e i criteri di erogazione dei compensi spettanti ai dirigenti scolastici per le prestazioni previste dall'art. 33 del medesimo CCNL Scuola.

Art. 2.

1. Il presente decreto, corredato del contratto di cui sopra, verrà inviato all'Ufficio Centrale per il Bilancio, per il previsto controllo.
2. Il presente decreto ed il relativo contratto verranno inviati, a norma del comma 3, dell'art. 51 del D.L.vo 3.2.93 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale (ARAN), alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - ed al Ministero del Tesoro.

Il Ministro

 

CONTRATTO DECENTRATO NAZIONALE

concernente
IL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PER LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI CUI ALL'ART. 71 DEL CCNL-SCUOLA SOTTOSCRITTO IL 4 AGOSTO 1995 E LA DEFINIZIONE DELLE MISURE E DEI CRITERI DI EROGAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LE PRESTAZIONI PREVISTE DALL'ART. 33 DEL MEDESIMO CCNL-SCUOLA - ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 - ANNO SCOLASTICO 1998-99

L'anno 1998, il giorno 8 , del mese di ottobre, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale

E

la delegazione sindacale, composta ai sensi dell'art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola,

CONSIDERATO che l'art. 71 del CCNL-scuola, sottoscritto il 4 agosto 1995, prevede che il fondo oggetto del presente contratto venga gestito su tre distinti livelli: nazionale, provinciale e di istituto;
CONSIDERATO che il CCNL-scuola del 4 agosto 1995, a norma del suo art. 2, rimane in vigore fino a quando non sia sostituito dal successivo contratto collettivo;
CONSIDERATO, altresì', che la trattativa per la definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola per il quadriennio 1998-2001 è tuttora in corso;
VISTO il CDN n.5/98 del 24 giugno 1998 con il quale si è provveduto, tra l'altro al finanziamento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive per il periodo gennaio-agosto dell'esercizio finanziario 1998;

VIENE CONCORDATO

Premessa Operativa

1. Il presente contratto viene stipulato nelle more della firma del CCNL-scuola per il quadriennio 1998-2001, attesa l'obiettiva necessità ed urgenza di provvedere al finanziamento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive per il periodo settembre-dicembre 1998; ciò al fine di consentire alle istituzioni scolastiche l'effettuazione della programmazione delle attività per l'anno scolastico 1998/99.
2. Le disposizioni del presente contratto si applicano anche al personale delle istituzioni educative e similari statali anche se non espressamente indicate nei successivi articoli.

Art. 1
(Periodo di vigenza del contratto e copertura finanziaria)

1.Le disposizioni del presente contratto, relativamente al fondo d'istituto e al fondo provinciale producono effetti con riferimento alle attività effettivamente svolte nell'anno scolastico 1998-99. Per quanto riguarda il fondo nazionale si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 2.
2.Per il periodo settembre-dicembre 1998, vengono utilizzati i 4/12 degli stanziamenti previsti per il fondo provinciale, fondo d'istituto, per il fondo nazionale vengono utilizzati i relativi 4/12 nella misura indicata all'art.2, disponibili per l'esercizio finanziario 1998 e individuati nella tabella allegata.
3. Per i conservatori e le accademie, fermo restando che il riparto viene effettuato analogamente agli altri ordini scolastici per 4/12, tenuto conto della disposizione contenuta nel comma 3 dell'art 1 del CDN n. 5/98 del 24 giugno 1998, lo stanziamento così determinato finanzia anche le attività programmate per i mesi di settembre e ottobre 1998 relative all'anno accademico 1997-98.
4. Per le attività programmate dalle scuole di ogni ordine e grado per il periodo gennaio-agosto dell'anno scolastico 1998-99 e dalle accademie e dai conservatori per il periodo gennaio-ottobre dell'anno accademico 1998-99, il pagamento delle attività realizzate nel citato periodo graverà sui corrispondenti stanziamenti per l'esercizio finanziario 1999.

Art. 2
(Finanziamento del fondo nazionale)

1.Premesso che con il CDN del 24 giugno 1998 è stato stabilito che le risorse del fondo nazionale per il 1998 di lire 11.074.769.000, lettera a) del comma 2 dell'art. 71 del vigente CCNL-Scuola venissero utilizzate per il periodo gennaio-agosto (anno scolastico 1997/98) gli 8/12 pari a lire 7.383.179.330 riservando alla contrattazione nazionale, per il periodo settembre-dicembre 1998 (anno scolastico 1998/99) i restante 4/12, pari a lire 3.691.589.665,

le parti concordano:

l'utilizzo di lire 4.244.577.000, quota di fondo nazionale degli 8/12 (pari a 7.383.179.330), residuata dopo il finanziamento delle indennità previste dall'art 6 - comma 1 - del CDN del 24 giugno 1998, citato in premessa (previsto per IRRSAE, CEDE BDP: lire 664.333.000 a copertura del periodo gennaio-agosto 1998; turni notturni e festivi del personale delle istituzioni educative lire 2.164.791.000 interamente accreditate per l'esercizio finanziario 1998; indennità di bilinguismo e trilinguismo lire 79.786.000, anch'esse accreditate per l'intero esercizio finanziario, nonché per l'importo di lire 229.695.333 di cui al punto A.1), destinate a compensare la attività aggiuntive effettivamente svolte nell'anno scolastico 1998/99 per la realizzazione di progetti nazionali individuati nell'allegato 1) del presente contratto, scelti tra quelli coerenti e funzionali agli indirizzi di politica scolastica ed ai processi innovativi in atto non ancora ultimati o comunque la cui prosecuzione viene ritenuta opportuna.
Lo stanziamento di cui sopra, pari a lire 4.244.577.000, viene ripartito tra le diverse province in relazione al numero delle unità di personale scolastico statale, compreso quello utilizzato presso gli uffici scolastici periferici, in servizio alla data del 1 gennaio 1998. La misura del compenso da liquidare al citato personale della scuola che abbia effettivamente prestato le attività nei progetti di cui all'anzidetto allegato 1), viene stabilita in sede di contrattazione decentrata provinciale.
A.1 - L'utilizzo di lire 229.695.333 per il finanziamento dei compensi da liquidare al personale della scuola in servizio presso l'Amministrazione Centrale che abbia effettivamente partecipato alla realizzazione di progetti nazionali individuati nell'allegato 1) al presente contratto, scelti tra quelli coerenti e funzionali agli indirizzi di politica scolastica ed ai processi innovativi in atto, previsti dalla direttiva n.939/97 e non ancora ultimati o comunque la cui prosecuzione viene ritenuta opportuna, fissando la misura dei compensi spettanti a detto personale della scuola in lire 700.000 annue lorde per progetto e che nel caso in cui gli aventi diritto abbiano partecipato a più di un progetto nell'anno di riferimento, il compenso complessivamente liquidabile è di lire 1.100.000 annue lorde. L'elenco del personale cui sia stato corrisposto il compenso in parola viene affisso all'albo di ciascun ufficio centrale. per l'utilizzo di lire 3.691.589.664 (4/12), per il periodo settembre-dicembre 1998 le parti concordano quanto segue:
a) lire 335.667.000 per il finanziamento del fondo per il personale appartenente al comparto scuola in servizio presso gli IRRSAE, il CEDE e la BPD. La ripartizione di tale fondo viene effettuata in relazione al numero delle unità di personale del comparto scuola in servizio presso ciascuno dei suddetti enti. All'erogazione provvederà ciascun ente mediante apposita contrattazione decentrata, da attuarsi a norma dell'art. 5 - comma 5 - lettera a), del CCNL-scuola, richiamato dall'art 31 - comma 4 - del contratto medesimo;
b) lire 266.667.000 per il finanziamento dei compensi per incarichi ed attività aggiuntive prestate dai dirigenti scolastici, di cui all'art. 33 del CCNL-Scuola, come individuati dai successivi artt. 10, 11 e 12 del presente contratto;
c) lire 3.089.255.667 all'eventuale copertura di maggiori esigenze connesse al finanziamento del fondo d'istituto, nell'eventualità che lo stanziamento risulti insufficiente a garantire il totale finanziamento delle attività programmate, ovvero all'erogazione dell'indennità di direzione e di amministrazione relativamente all'intero esercizio finanziario 1998;

2. L'eventuale stanziamento del fondo nazionale che dovesse residuare dopo le operazioni di cui sopra sarà utilizzata in sede di trattativa decentrata provinciale per il finanziamento delle eventuali ulteriori necessità legate al fondo provinciale e/o al fondo d'istituto.

Art. 3
(Finanziamento del fondo provinciale e del fondo d'istituto)

1. Dello stanziamento di lire 83.060.772.000 di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 71 del vigente CCNL-scuola (fondo provinciale), la quota di 4/12 pari complessivamente a lire 27.686.924.000 per il periodo settembre-dicembre dell'esercizio finanziario 1998 e dello stanziamento di lire 459.602.936.000 di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 71 del vigente CCNL-scuola (fondo d'istituto), la quota di 4/12, pari complessivamente a lire 153.200.979.000 per il periodo settembre-dicembre dell'esercizio finanziario 1998 viene ripartito da parte del Ministero a favore delle singole province secondo i criteri previsti dalle anzidette lettere b) e c) del citato art. 71.

Art. 4
( Fondo d'istituto - Parametri di calcolo)

1. L'art. 71 - comma 2 - lettera c) del CCNL-scuola, prevede l'attribuzione a livello dei singoli istituti dell'83% del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive, sulla base dei parametri individuati dalla tabella C annessa al medesimo CCNL-scuola.
2. In considerazione del fatto che nell'anno scolastico 1998/99 le variazioni intervenute rispetto all'anno scolastico precedente, relativamente al numero degli alunni ed al numero degli addetti, non sono significative e comunque tali da giustificare, in relazione alle disponibilità di bilancio, una modifica dei parametri stessi, per l'esercizio finanziario 1998, sono confermati i parametri di cui alla tabella C annessa al CCNL-scuola, per le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.
3. Per i conservatori di musica e le accademie, la particolare articolazione dei corsi di studio, rende complessa l'individuazione delle ore di lezione previste dall'ordinamento per i singoli anni di corso, rendendo necessario modificare il relativo parametro. Pertanto, per dette istituzioni di alta cultura, il parametro riferito al numero degli alunni moltiplicato per il numero delle ore di lezione previste dall'ordinamento per le singole classi non viene utilizzato ed il finanziamento del fondo d'istituto avviene raddoppiando il parametro relativo al numero degli addetti, che è pertanto fissato in lire 480.000 per addetto.

Art. 5
(Fondo d'istituto - Criteri di calcolo)

1. Ai fini di cui alla lettera c1) del citato comma 2 dell'art. 71 del CCNL-scuola, dove è previsto che il valore di lire 1.000 venga moltiplicato per il numero degli allievi dell'istituto e per il numero delle ore settimanali di lezione stabilito dall'ordinamento per le singole classi, per l'anno scolastico 1998-99 vengono considerati gli alunni iscritti alla data del 1° settembre 1998 e le ore curriculari di lezione previste settimanalmente dai rispettivi ordinamenti, incluso il maggior numero di ore di lezione eventualmente derivante dall'adozione di sperimentazioni non ancora divenute ordinamentali. Vanno inoltre incluse le ore di mensa nelle scuole materne. Per gli allievi delle istituzioni educative vanno considerate le ore di attività educativa previste settimanalmente, con esclusione di quelle notturne.
2. Poichè la lettera c2) del comma 2 dell'art. 71 del CCNL-scuola individua quale moltiplicatore del valore di lire 240.000 il numero dei dipendenti statali in servizio nell'istituzione scolastica in base all'organico d'istituto, detto numero va calcolato in relazione ai posti risultanti nell'organico di fatto dell'istituzione scolastica alla data del 1° settembre 1998. Nei casi di personale assegnato ad una scuola con completamento dell'orario di servizio presso altra istituzione scolastica, ciascuna delle due scuole calcolerà una quota del valore di lire 240.000, in rapporto all'orario di insegnamento cui è tenuto l'interessato presso ciascuna di esse.

Art. 6
(Fondo provinciale)

1. Considerato che l'art. 71 - comma 2 - lettera b) del CCNL-scuola prevede l'attribuzione ai provveditorati agli studi del 15% del fondo per il miglioramento dei servizi e per le prestazioni aggiuntive i 4/12 del relativo stanziamento per il periodo settembre-dicembre dell'esercizio finanziario 1998, pari a lire 27.686.924.000 viene assegnato come indicato nei seguenti commi.
2. Ai provveditorati agli studi in relazione alla popolazione scolastica presente in ciascuna provincia, come segue: I - lire 12.551.406.000 (4/12 di lire 37.654.217.000, pari a circa il 45% del fondo provinciale), vengono suddivise tra le singole province per il finanziamento delle seguenti attività:

  1. svolgimento di progetti d'interesse provinciale che tengano conto anche di specifiche necessità locali, tra le quali rientrano quelle relative allo svolgimento presso gli istituti professionali delle ore di approfondimento e gli incarichi svolti dai dirigenti scolastici e dai responsabili amministrativi in qualità di tutor di neo nominati. In sede di contrattazione decentrata provinciale saranno determinate le modalità di attribuzione dei predetti incarichi ed i relativi compensi che saranno comunque stabiliti tra un minimo di lire 2.000.000 ed un massimo di lire 3.000.000 annue lorde per i dirigenti scolastici e nella misura del 65% degli anzidetti importi per i responsabili amministrativi;
  2. finanziamento di esigenze derivanti da necessità di riequilibrio di situazioni di svantaggio scolastico;
  3. aggiornamento svolto dal personale dirigente scolastico di cui al successivo art. 7;
  4. eventuale copertura, ove necessaria, di maggiori esigenze connesse al finanziamento del fondo d'istituto, nonchè all'erogazione dell'indennità di direzione e di amministrazione;
  5. all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica vengono assegnate lire 74.242.000 (4/12 di lire 222.726.000), riservate alla contrattazione decentrata nazionale, da effettuarsi presso l'anzidetto Ispettorato, a norma del comma 2 dell'art. 2 dell'accordo successivo per il personale dei conservatori di musica e delle accademie sottoscritto il 1° agosto 1996 (G.U. - serie generale - n.212 del 10 settembre 1995 - errata-corrige a pag. 55).

II - lire 15.135.518.000 (4/12 di lire 45.406.555.000 (lire 27.686.923.000 più lire 17.719.632.000), pari a circa il 55% del fondo provinciale, che vengono utilizzate per il pagamento delle indennità di cui agli artt. 75 e 76 del CCNL-scuola, di cui:

  1. lire 9.228.974.000, sono finalizzate all'erogazione dell'indennità di direzione di cui al successivo art. 8;
  2. lire 5.906.544.000 sono finalizzate all'erogazione dell'indennità di amministrazione ai direttori amministrativi dei conservatori e delle accademie ed ai responsabili amministrativi di cui al successivo art. 9.

3. Le eventuali economie risultanti sul fondo provinciale al 31 dicembre 1998 saranno attribuite alle istituzioni scolastiche prioritariamente al fine del riequilibrio delle dotazioni finanziarie del fondo d'istituto e dell'indennità di direzione e di amministrazione e, in via subordinata, in base a quanto previsto dagli accordi provinciali recanti anche i criteri di utilizzo delle anzidette economie.

Art.7
(Aggiornamento del personale dirigente scolastico)

1. Fermi restando i criteri e le modalità stabiliti al riguardo in sede di contrattazione decentrata provinciale di cui all'art. 28 - commi 12 e 14 del CCNL-scuola, le ore di aggiornamento retribuibili sono determinate nel limite massimo di 50 annue, e comunque entro le disponibilità del fondo provinciale.
2. Le ore di aggiornamento svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo non danno titolo ad alcun compenso.

Art. 8
(Indennità di direzione al personale dirigente scolastico, anche incaricato)

1. L'indennità di cui al presente articolo viene corrisposta ai dirigenti scolastici anche incaricati delle istituzioni scolastiche ed educative e delle scuole speciali statali di ogni ordine e grado con un numero, superiore a 30, di unità di personale statale, quale risulta dall'organico dell'istituzione scolastica, da calcolarsi in base ai criteri dettati dall'art. 74 del CCNL-scuola.
2. Per i coordinatori degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, mancando la possibilità d'individuare l'organico d'istituto, l'indennità di che trattasi spetta in presenza di un numero, superiore a 30, di unità di personale dipendente statale in servizio presso l'istituto.
3. Tenuto conto che la disciplina, contrattuale, relativa al finanziamento del fondo d'istituto prevede il calcolo dello stanziamento spettante a ciascuna scuola sia in base al numero degli addetti sia in base al numero degli alunni, così di fatto individuando già il valore economico dei parametri relativi alla dimensione ed alla complessità della scuola stessa, viene convenuto che la somma di lire 9.228.974.000 indicata al comma 2, n. II, lettera a) del precedente art. 6, sia ripartita come segue:

  1. per un importo pari al 5%, dello stanziamento del fondo d'istituto calcolato dall'istituzione scolastica o educativa in cui presta servizio l'interessato in base ai parametri di cui al precedente art. 4;
  2. per un ulteriore importo erogato in base all'esistenza presso l'istituzione scolastica degli specifici parametri di complessità individuati nel successivo comma 4, in relazione ai valori economici stabiliti per ciascun parametro;
  3. per un importo pari al 6,024%, del fondo d'istituto spettante all'istituzione scolastica in cui presta servizio l'interessato, per il personale coordinatore degli istituti superiori per le industrie artistiche;
  4. per un importo pari al 50% di quello di cui alle precedenti lettere a) e b) per i vicerettori e le vicedirettrici delle istituzioni educative.

4. Quali parametri di complessità vengono fissati quelli appresso indicati con i connessi valori economici:
I- la personalità giuridica dell'istituzione scolastica, prevedendo detto parametro anche per i conservatori e le accademie lire 300.000;
II- l'esistenza presso l'istituzione scolastica di azienda agraria lire 500.000;
III- l'esistenza presso gli istituti tecnici industriali, nautici ed aeronautici, presso gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, alberghieri, per le attività marinare, femminili e presso gli istituti d'arte di laboratori ed officine con reparti di lavorazione lire 300.000;
IV- l'organizzazione presso l'istituzione scolastica di istruzione secondaria di II grado di attività riguardanti gli interventi didattici, educativi e integrativi (IDEI):
di almeno 10 corsi comprendenti un numero di ore non inferiore a 100, lire 400.000;
di almeno 20 corsi comprendenti un numero di ore non inferiore a 200, lire 500.000;
V- l'esistenza presso l'istituzione scolastica di istruzione secondaria di sezioni staccate o sedi coordinate:
per ciascuna sezione staccata o sede coordinata lire 200.000;
VI- l'esistenza presso l'istituzione scolastica di plessi di scuola elementare o materna o di succursali:
per ciascuna succursale o plesso escluso quello sede della direzione didattica, lire 70.000;
VII- l'esistenza presso l'istituzione scolastica delle seguenti categorie, da prendere in considerazione nel numero massimo di 3: scuole che per effetto della razionalizzazione siano divenute comprensive o istituti che per lo stesso motivo aggreghino istituti di diverso ordine e tipo; convitti annessi; corsi serali; 150 ore; maxi sperimentazione; progetto Ascanio; progetti scuola lavoro; scuole carcerarie; scuole ospedaliere; scuole reggimentali; anno integrativo presso gli istituti magistrali ed i licei artistici; tempo prolungato; sperimentazione del tempo scuola e sperimentazioni musicali nelle scuole medie; scuole annesse e corsi di alfabetizzazione: lire 300.000 per categoria, fino a un massimo di lire 900.000.

Art. 9
(Indennità di amministrazione al personale direttore amministrativo e responsabile amministrativo)

1. L'indennità di cui al presente articolo viene corrisposta ai direttori amministrativi dei conservatori di musica e delle accademie, nonchè ai responsabili amministrativi delle altre istituzioni scolastiche ed educative e delle scuole speciali statali di ogni ordine e grado con un numero di unità di personale statale, quale risulta dall'organico dell'istituzione scolastica, superiore a 30, da calcolarsi in base ai criteri dettati dall'art. 74 del CCNL-scuola.
2. Per i responsabili amministrativi degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, mancando la possibilità d'individuare l'organico d'istituto, l'indennità di che trattasi spetta in presenza di un numero di unità di personale dipendente statale in servizio presso l'istituto superiore a 30.
3. La somma di lire 5.906.544.000 indicata al comma 2, n. II, lettera b) del precedente art. 6 è ripartita come segue: - Nei confronti dei direttori amministrativi dei Conservatori e delle Accademie:

  1. a) per un importo pari al 3,3 %, del fondo d'istituto calcolato dall'istituzione scolastica in cui presta servizio l'interessato in base ai parametri di cui al precedente art.4;
  2. b) per un ulteriore importo erogato in base all'esistenza presso l'istituzione scolastica degli specifici parametri di complessità individuati nel precedente art. 4, in relazione al 75% dei relativi valori economici stabiliti per ciascun parametro;

- Nei confronti dei responsabili amministrativi:

  1. per un importo pari al 3%, del fondo d'istituto calcolato dall'istituzione scolastica o educativa in cui presta servizio l'interessato in base ai parametri di cui al precedente art. 4;
  2. per un ulteriore importo erogato in base all'esistenza presso l'istituzione scolastica degli specifici parametri di complessità individuati nel precedente art. 4, in relazione al 65% dei relativi valori economici stabiliti per ciascun parametro;
  3. per un importo pari al 3,85%, del fondo d'istituto spettante all'istituzione scolastica in cui presta servizio l'interessato, per il personale responsabile amministrativo degli istituti superiori per le industrie artistiche.

4. Nei conservatori e nelle accademie presso cui siano in servizio due direttori amministrativi, a quello senza responsabilità di firma spetta il 50% di quanto dovuto al direttore amministrativo con responsabilità di firma.
5. Al responsabile amministrativo dei conservatori e delle accademie spetta il 50% di quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma 3.

Art. 10
(Incarichi previsti dall'art. 33 del CCNL-scuola - Campo d'applicazione)

1. Il presente articolo e quelli che seguono si applicano agli incarichi previsti dalle lettere a) e d) del comma 1 e dal comma 3 dall'art. 33 del CCNL-scuola, affidati ai dirigenti scolastici dall'Amministrazione scolastica, non rientranti tra i progetti di interesse provinciale finanziati con il fondo provinciale a norma del comma 2 - lettera b) dell'art. 71 del CCNL-scuola.
2. Detti incarichi devono presentare caratteristiche di particolare complessità, tali da richiedere specifiche competenze professionali; devono essere conferiti con provvedimento scritto, dal quale deve risultare anche: l'accettazione dell'incarico stesso da parte del dirigente scolastico chiamato ad assolverlo, il periodo entro il quale deve essere portato a termine, ed il compenso spettante.
3. L'individuazione dei dirigenti scolastici cui detti incarichi vengono conferiti è rimessa alla valutazione dell'organo che conferisce l'incarico. L'elenco degli incarichi annualmente conferiti deve essere reso pubblico.

Art. 11
(Misure dei compensi)

1. Il compenso per lo svolgimento degli in carichi e delle attività previsti dalle lettere a) e d) del comma 1 e dal comma 3 del citato art. 33 è fissato fino a lire 700.000 lorde per ciascun incarico o attività affidati al dirigente scolastico e spetta a condizione che le attività previste dall'art. 33 non siano già retribuite per effetto di altra disposizione.
2. Il compenso per l'incarico di reggenza di una direzione didattica priva di titolare per un periodo superiore a 2 mesi ma inferiore alla durata dell'anno scolastico, di cui alla lettera b) del citato art. 33, è quello stabilito dal comma 2 dell'art. 69 del contratto collettivo nazionale.
3. Il compenso per incarichi affidati da enti locali o da terzi e da questi retribuiti, di cui alla lettera c) del citato art. 33, viene fissato dalle convenzioni che disciplinano gli obiettivi e le modalità di realizzazione dell'incarico stesso.
I compensi per lo svolgimento delle funzioni di progettazione e direzione di corsi di formazione, riconversione ed aggiornamento del personale di cui alla lettera e) del citato art. 33, sono quelli fissati nel Decreto Interministeriale n.326 del 12 ottobre 1995.

Art. 12
(Copertura finanziaria)

1. Per il pagamento dei compensi di cui al comma 1 del precedente art. 11, ossia gli incarichi previsti dalle lettere a) e d) del comma 1 e dal comma 3 dell'art. 33 del CCNL-scuola, viene utilizzata la quota parte del fondo di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 71 del CCNL-scuola (fondo nazionale) indicata alla lettera b) del precedente art. 2 , cioè, per il periodo settembre-dicembre 1998, fino a lire 266.667.000. L'affidamento degli incarichi e delle attività di cui al presente comma è subordinato alla sussistenza dei fondi necessari al pagamento dei relativi compensi.
2. Il pagamento dei compensi indicati nel comma 2 del precedente art. 11, ossia reggenza di una direzione didattica priva di titolare per un periodo superiore a 2 mesi ma inferiore alla durata dell'anno scolastico, grava sui capitoli 1052, 5970, 5971, 5972, 5973, 5974 e 5975 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione .
3. Il finanziamento dei compensi indicati nel comma 3 del precedente art. 11, incarichi affidati da enti locali o da terzi, è a carico dell'ente locale o del terzo stipulante la convenzione.
4. Il pagamento dei compensi indicati nel comma 4 del precedente art. 11, svolgimento delle funzioni di progettazione e direzione di corsi di formazione, riconversione ed aggiornamento del personale, è finanziato a norma del D.I. n. 326 del 12 ottobre 1995.