Parere del Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione
(seduta del 10 settembre 2002)
Oggetto: Parere su: "Progetto nazionale di
sperimentazione ai sensi dell'art.11 del D.P.R. n. 275/99"
PREMESSO CHE
la Commissione redazionale del CNPl condivide il ricorso all’art.
11 del DPR 275/99 "Iniziative finalizzate all' innovazione",
che rappresenta uno strumento di valorizzazione delle potenzialità
dell'autonomia scolastica, di recente assunta al rango di istituto
"costituzionalmente garantito", come del resto auspicato in
più occasioni da parte del Consiglio.
NEL MERITO
la Commissione non può, invece, valutare positivamente le
modalità adottate sul piano della fattibilità dell'iniziativa
sperimentale come previste nella bozza di D.M. allegata alla richiesta
di parere. E' necessario, infatti, il rispetto di tempi adeguati e la
disponibilità di congrue risorse aggiuntive sia umane che economiche
di cui non si riscontra traccia nel documento inviato. In particolare:
- sul piano dei tempi risulta evidente che la procedura corretta
da seguire impone che, dopo l'emanazione del decreto da parte del
Ministro, si riuniscano gli organi collegiali della scuola (collegio
docenti in primis) per deliberare l'eventuale adesione o meno al
progetto. Successivamente, in caso di delibera positiva, si deve
verificare il reperimento delle risorse e la disponibilità in molti
casi dell'Ente Locale per procedere, poi all'elaborazione e
approvazione di un nuovo POF(con i tempi necessari e con la
compatibilità dell' utilizzo dell'orario di servizio dei docenti).
In tale contesto il Collegio dei Docenti dovrà deliberare i criteri
per l'individuazione dei docenti cui affidare i vari compiti, ruoli
e responsabilità. Inoltre si deve presentarlo alle famiglie per
chiedere la loro adesione che, secondo l'ipotesi prospettata,
comporterebbe la riapertura delle iscrizioni. Il rispetto della
corretta procedura porta inevitabilmente, a lezioni iniziate, a date
che potrebbero non consentire agli alunni inseriti tardivamente di
rispettare il numero minimo di giorni necessari per la validità
dell'anno scolastico,
- sul piano delle risorse economiche sembra tutto affidato alla
ricerca sul territorio e al ricorso ai finanziamenti previsti dalla
legge 440/97 il cui stanziamento non viene integrato e quindi ciò
che verrà dato alle scuole che sperimentano verrà tolto alle altre
in un momento in cui le risorse disponibili non sono certo adeguate
ai bisogni delle scuole autonome. Sul piano delle risorse di
organico non vi è alcuna garanzia neppure in riferimento alla
scuola dell'infanzia;
- sul piano della scelta delle scuole suscita perplessità la
mancanza di criteri oggettivi e di procedure condivise, elemento
questo che non garantisce validità di test all'esperimento;
· in relazione all' "Osservatorio Nazionale" suscita
perplessità la mancata indicazione di criteri per la sua costituzione
e non si condivide l'attribuzione a questo organismo del compito di
"definire criteri per l'attuazione"; parimenti non risultano
condivisibili i criteri di individuazione dei componenti dell'
"Osservatorio Regionale", che sembrano escludere la scuola
militante e privilegiare quella che dovrebbe essere, invece, di
supporto per il suo funzionamento.
Sul piano dei contenuti specifici del progetto di sperimentazione,
la commissione fa propri quelli elaborati dai comitati della scuola
materna ed elementare che si riportano integralmente:
il Comitato Orizzontale della Scuola Materna,
nel prendere atto che il Ministro utilizza l'unico strumento
consentito dalla legge, cioè I' art. 11 - D.P.R. 275/99
come già indicato dal CNPl, e che le sperimentazioni nella scuola
dell'infanzia hanno da sempre caratterizzato positivamente lo sviluppo
di questa scuola, esprime le seguenti valutazioni:
- la mancanza di precisi e significativi criteri per la scelta
delle scuole destinate ad effettuare la sperimentazione. In ogni
caso, sole 200 scuole, con l'esclusione non giustificata degli
Istituti Comprensivi, fornirebbero un" test" minimale;
- la incongruità dei tempi con l'avvio della sperimentazione
nell'anno scolastico 2002/03 in quanto:
- il D.M. sarà emanato ad anno scolastico iniziato;
- gli Organi Collegiali delle scuole e le famiglie interessate
nonché gli Enti Locali, avrebbero dovuto essere informati e
coinvolti prima della pausa estiva.
In ogni caso qualsiasi sperimentazione che investa aspetti
didattico-organizzativi non può che passare attraverso una regolare
delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio dell'Istituzione
scolastica;
· la gestibilità dell'operazione e la possibilità che i
collegi si pronuncino in modo autonomo, consapevole e responsabile,
verificando le condizioni di fattibilità da parte della scuola, a
partire dalle risorse di organico, induce forti riserve;
· non esistono i tempi relativi alla formazione e
all'informazione di tutti gli insegnanti rispetto al nuovo
"quadro di riferimento dell'’iniziativa", cosi come
manca la predefinizione della durata della sperimentazione prevista
dall'art. 11 D.P.R.275/99;
· la quantificazione delle risorse sia in termini strutturali,
sia in termini di organici non viene indicata
· l'impianto della sperimentazione é in netto contrasto con i
principi dell'autonomia scolastica sanciti dalla L. 59/97 in quanto
pone pesanti vincoli sia a livello didattico sia a livello
organizzativo, inoltre non sono previsti modalità e criteri per la
valutazione che le scuole debbono fare rispetto agli esiti prodotti
dalla sperimentazione;
· una sperimentazione non può prescindere dalle esperienze
pregresse. Nel progetto in esame manca invece ogni riferimento
- agli esiti della Sperimentazione ASCANIO
- al progetto ALICE
- al progetto QUASI sulla valutazione nella scuola
dell'infanzia.
In particolare nel Rapporto finale della consultazione sulle Linee
di sviluppo (C.M. 98/99) svolta tra tutte le scuole dell'infanzia
statali e paritarie, si era evidenziata la necessità di ricercare in
termini di standard qualitativi i tempi necessari:
- allo svolgimento di attività da garantite a
tutti;
- all'ampliamento dell'offerta formativa e al
calendario scolastico;
- alla frequenza dei bambini;
- alla contemporanea presenza dei docenti.
La riduzione del numero degli alunni per sezione (peraltro, anche
nella situazione attuale, indispensabile al buon funzionamento della
scuola dell'infanzia), che invece nel progetto in esame viene
collegata solo all'inserimento dei bambini in età precoce (art. 6,
comma 3), non può, in ogni caso, incrementare ulteriormente le liste
di attesa non può stravolgere o modificare i criteri di priorità
stabiliti dal Consiglio di circolo/istituto né tanto meno
interrompere la frequenza dei bambini già iscritti. Tale riduzione,
pertanto, deve essere legata ad un idoneo incremento dell'organico,
non previsto invece dal documento, che, così com'é, appare
contraddittorio.
L'identità e la specificità pedagogica della scuola
dell'infanzia, autorevolmente definite negli Orientamenti 91, vengono
profondamente intaccate dal "quadro di riferimento" del
progetto in esame che delinea un'idea di scuola gerarchizzata e
preparatoria da cui discende una concezione di apprendimento
cumulativo, come si evince, ad esempio, dal suggerimento fornito nelle
Esemplificazioni (vedi scheda n.1 delle "Raccomandazioni" ed
in particolare il riferimento esplicito alla pre-lettura e alla
pre-scrittura).
La descrizione della professionalità del docente nella scuola
dell'infanzia sembra ripercorrere il desueto profilo della maestra dei
vecchi Orientamenti del '69. Anche le esemplificazioni relative agli
"angoli ed ai "laboratori" contrastano con le strutture
edilizie di troppe scuole sacrificate in spazi ristretti ed inadeguati
e soprattutto contrastano con le migliori e diffuse acquisizioni
pedagogiche della scuola dell'infanzia italiana di questi ultimi
decenni.
· il monte ore annuo di funzionamento della
scuola, oscillante da un minimo di 1.000 ad un massimo di 1.800 ,
per la cui definizione entrano in campo molte variabili: l'età dei
bambini, le esigenze delle famiglie, le condizioni socio-ambientali,
le convenzioni con gli EE.LL., che non tenga in alcun modo conto sia
di criteri per l'ampliamento dell'offerta formativa sia di criteri
per l'attribuzione dell'organico non garantisce in alcun modo la
qualità della scuola dell'infanzia. L'ipotesi di costruire piani
individualizzati per ogni allievo è suggestiva,ma contrasta sul
piano della concreta realizzabilità con gli attuali rapporti
alunni/sezioni, tanto da divenire una pratica inapplicabile. Se vi
si aggiunge l'impegno di creazione e aggiornamento del "portfolio"
c'è il rischio di burocratizzare la scuola dell'infanzia, cucendole
attorno un apparato formale che non riuscirebbe comunque ad arginare
i rischi delle pericolose derive cui potrebbe essere esposta.
Sempre in merito al portfolio, sarebbe comunque opportuna maggiore
chiarezza sull'uso del documento, sulle modalità di impostazione e
documentazione e sulle competenze di chi ha la responsabilità di
elaborarlo ed infine su ruoli e confini tra scuola e famiglia in
materia di valutazione. La valutazione infatti presenta
un'ambiguità di fondo e non sono chiare le distinzioni tra
valutazione formativa. sommativa e di processo.
· il coinvolgimento delle famiglie, peraltro
praticato da decenni nella scuola primaria, si è sempre basato
sulla complementarietà e sulla chiara distinzione dei ruoli e delle
funzioni. Venendo a mancare tale distinzione, fatto che si evince
chiaramente dall'insieme del documento ministeriale, si genera
confusione e sovrapposizione di competenze che snatura lo scopo
della progettazione educativa, svilisce la funzione docente e limita
pericolosamente la libertà di insegnamento.
Il Comitato pur nella consapevolezza che il progetto di
sperimentazione per il quale si esprime il parere é inscindibilmente
collegato alle Indicazioni Nazionali ed alle relative Raccomandazioni
che ne costituiscono il quadro di riferimento, si riserva di esprimere
il prescritto parere che non potrà essere reso se non prima di uno
studio attento e approfondito dei documenti suddetti.
Per quanto attiene all'anticipo. vanno ribadite le pregresse
posizioni già assunte e ampiamente motivate dal CNPl.
il Comitato Orizzontale della Scuola Elementare
osserva che la via sperimentale è sempre stata guardata dalla
scuola elementare con grande interesse ed attenzione. Il Decreto
419/74 ha trovato numerose applicazioni nella ricerca, mai conclusa,
di modalità migliorative del servizio scolastico, fino ad arrivare
all'esperienza legislativa della L.148/90 che ha segnato una svolta
significativa di vera e propria riforma in questo ordine di scuola.
Sperimentazione, allora, è, per la migliore tradizione della
scuola e di quella elementare in specie, valore indiscusso per la
crescita qualitativa e per l'attivazione di ricerca-azione in cui la
stessa professionalità dei docenti è messa alla prova e trova
terreno di arricchimento nella riflessività sull'azione.
La "storia" è, dunque, garante di uno sguardo positivo
ad ogni innovazione finalizzata a tenere la scuola al passo con il
mutare dei tempi e delle istanze educative.
Perché la sperimentazione meriti di essere definita tale,
prendendo le distanze sia da un dannoso nuovismo, sia da una
pericolosa improvvisazione e da un'improvvida imposizione, occorre che
abbia in sé alcuni connotati/condizioni irrinunciabili che possono
essere così sintetizzati:
· chiarezza degli obiettivi da perseguire attraverso
un adeguato monitoraggio e una corretta verifica;
· pieno coinvolgimento e responsabile convinzione
dei soggetti che la devono attuare;
· tempistica adeguata inerente versanti plurimi: dalla
formazione/supporto ai docenti, alla costruzione di un clima di
attesa e di stima da parte dell'opinione pubblica, alla possibilità
di esprimersi da parte degli organismi di partecipazione scolastica
sia locali che nazionali;
· risorse certe umane (vedi organici) e
finanziarie (senza penalizzare chi non prende parte alla
sperimentazione stessa) nonché messa a punto di strutture edilizie
adeguate;
· negoziazione di significati e concertazione là
dove la sperimentazione chiama in causa soggetti altri.
Tenendo presenti questi criteri, anche se sommariamente espressi,
il CNPI ha preso in esame la bozza di Decreto su cui é stato
richiesto il parere.
Nel merito del progetto il CNPI intende evidenziare due questioni
fondamentali attinenti, rispettivamente, alla finalità del progetto
in esame ed alle condizioni della sua realizzazione.
1. il progetto di
sperimentazione si propone di "attivare e favorire laboratori
di ricerca sui temi attinenti alla riforma degli ordinamenti
scolastici" ai sensi deIl'art. 11 del DPR 275/99. E' quindi
evidente e comprensibile, per le stesse finalità dell'iniziativa,
la rilevanza di specifiche tematiche relative al dibattito ed alle
proposte di riforma degli ordinamenti presentati dal
Ministro dell'Istruzione (anticipo, organizzazione didattica, ecc.).
D'altra parte, l'art.6 del richiamato DPR 275/99 garantisce alle
istituzioni scolastiche l'autonomia di ricerca e sperimentazione. In
tale contesto, il CNPI osserva quanto segue:
- il progetto di sperimentazione,
secondo quanto previsto al comma 5 deII'art.2 della bozza di
decreto, riguarda tutti gli aspetti pedagogici e
metodologico-didattici presenti nella proposta. Si esclude, in tal
modo, modificando un precedente e dichiarato orientamento
dell'Amministrazione, la possibilità di una adesione parziale al
progetto da parte delle scuole, con l'inserimento di aspetti e
tematiche sperimentali all'interno di esperienze diverse. Tale
scelta risulta, a parere del CNPI, fortemente condizionante per le
istituzioni scolastiche ma anche limitativa per le dichiarate
finalità sperimentali del progetto che, configurandosi come
laboratorio di ricerca, dovrebbe prevedere la massima pluralità,
articolazione e diversità di esperienze. Secondo il CNPI
l'indicazione di un'adesione "completa" al progetto
senza margini di discrezionalità e flessibilità da parte delle
scuole, configura la proposta in esame più come una
limitata anticipazione dei nuovi ordinamenti che come una
sperimentazione aperta di alcune specifiche tematiche;
- l'esigenza di un diverso rapporto tra contenuti del progetto
ministeriale ed autonomia didattica ed organizzative delle
istituzioni scolastiche si ripropone specificamente agli artt. 4,
7 e 8 della bozza di decreto. A parere del CNPI, infatti, le
indicazioni inerenti lo svolgimento della funzione docente e
l'organizzazione del team docente risultano cosi definite e
dettagliate da pregiudicare l'autonomia didattica ed organizzativa
riconosciuta istituzionalmente alle scuole
2. L'altro elemento che è necessario considerare riguarda
le condizioni di fattibilità del progetto in esame. Tale progetto
di sperimentazione, infatti, per quanto limitato nella sua effettiva
realizzazione ad un numero contenuto e definito di scuole, è
proposto a tutte le istituzioni scolastiche interessate per essere
attuato nell'anno scolastico 2002/03. Il progetto, secondo le
indicazioni dell'art. 2 della bozza di decreto, deve essere
elaborato dalle scuole interessate "in funzione di una piena
valorizzazione dell'autonomia scolastica, deve recare l'indicazione
dei contenuti, degli obiettivi, degli strumenti da utilizzare, delle
condizioni organizzative, dei procedimenti metodologici prescelti e
delle relative fasi di attuazione". Sempre all'art.2 della
bozza di decreto si richiama l'attenzione sull'avvenuta verifica
delle condizioni di fattibilità e sulla stretta collaborazione con
le famiglie interessate.
Risulta evidente che la corretta realizzazione soltanto di tali,
basilari operazioni - tanto più in presenza della prevista riapertura
delle iscrizioni - contrasta con il fatto che l'anno scolastico
prenderà avvio, nella maggior parte delle regioni, intorno al 16
settembre. Anche non considerando i tempi relativi all'individuazione
delle scuole da parte delle Direzioni scolastiche regionali,
operazione che richiede, comunque, la acquisizione e la valutazione
dei vari progetti presentati, l'adesione al piano sperimentale investe
dirette ed imprescindibili competenze del collegio docenti e del
consiglio dell'istituzione scolastica che solo con il mese di
settembre possono conoscere e discutere la proposta di
sperimentazione.
Altro aspetto rilevante che contrasta con i tempi della vita
scolastica è dato dalle necessarie intese con gli Enti Locali anche
in relazione all'anticipo della frequenza degli alunni alla scuola
elementare. Il problema è stato sollevato già in modo specifico e
pertinente dall'ANCI. Qui viene richiamato solo come ulteriore
elemento di complessità in relazione ai tempi di definizione e avvio
della sperimentazione.
Relativamente alle risorse per la realizzazione del progetto, il
CNPI rilevando l'assenza di qualsiasi finanziamento, anche con
l'attribuzione di congrue risorse aggiuntive sia in termini di
potenziamento degli organici. sia sul piano di specifiche risorse
finanziarie. Il Comitato registra. infatti, che la scuola
elementare ha subito, in conseguenza di recenti provvedimenti, una
contrazione di dotazione di organico, con effetti diretti sul tempo
scuola, sui progetti di innovazione didattica e di
accoglienza/integrazione degli alunni extracomunitari ed anche
sull'estensione dell'insegnamento della lingua straniera che già
molte scuole avevano esteso alle classi prime e seconde, utilizzando
le risorse dell'organico funzionale.
In sintesi, il CNPI reputa determinante che vengano chiariti
· criteri precisi per la scelta delle scuole
destinate ad effettuare la sperimentazione, affidata al Direttore
Generale Regionale competente coadiuvato dagli Istituti regionali di
ricerca educativa e dai Centri Servizi Amministrativi. Tale esigenza
è ancora più significativa vista l'esiguità del numero delle
scuole scelte a livello nazionale che, tra l'altro, possono fornire
un test minimale della variegata e complessa realtà scolastica che
insiste sul territorio;
· criteri condivisi per il coinvolgimento
della scuola reale, e in particolare della componente docente, negli
Osservatori, nazionale e regionali, che dovrebbero monitorare la
sperimentazione;
· necessari riferimenti temporali e di
gestione degli interventi di formazione in servizio;
· quantificazione delle risorse
sia in termini strutturali, sia in termini di organici, di
retribuzione per i maggiori carichi di lavoro e per gli oneri
derivanti dalla formazione in servizio;
· la predefinizione della durata della
sperimentazione come previsto dall'art. 11 del DPR 275/1999, anche
alfine di assicurare agli allievi le opportune garanzie di
continuità dell'intervento formativo oltre l'anno scolastico in
corso.
La pubblicizzazione della sperimentazione sui mezzi d'informazione
di massa che ha, di fatto, preceduto il coinvolgimento della scuola
reale, sembra, purtroppo, considerare già positivamente acquisite o
irrilevanti le deliberazioni delle istituzioni scolastiche e dello
stesso CNPl al quale peraltro viene richiesto formalmente il
parere in tempi così ridotti da non consentire al Ministro altra
considerazione se non quella di atto formalmente dovuto.
Il CNPI avanza, inoltre, le seguenti osservazioni di merito
in ordine ad alcuni specifici nodi problematici del progetto stesso.
L'insegnante definito "prevalente" dal documento
ministeriale configura un ritorno all'insegnante unico venendogli
attribuite di fatto le competenze disciplinari di base. Ne risulta un
carico notevole di responsabilità ed una sorta di gerarchia
professionale sui colleghi del team, destinati esclusivamente ai
laboratori.
La figura del maestro prevalente, come presentata nella bozza di
decreto, introduce forti elementi di rigidità nell'impianto
culturale, pedagogico, metodologico e didattico della scuola
elementare. Quello dell'insegnante "di riferimento", oggi
già esistente in molte scuole, è di fatto un problema già risolto
nella prassi scolastica. Infatti l'autonomia scolastica consente ai
collegi docenti di scegliere l'organizzazione didattica ritenuta più
idonea ed efficace rispetto al contesto socio-ambientale.
Il Comitato ritiene che, comunque, vadano salvaguardate: la
collegialità del team con una ripartizione più equilibrata degli
orari frontali di insegnamento nelle classi; la contemporaneità come
preziosa opportunità di arricchimento e diversificazione degli
interventi; la programmazione quale momento significativo e garante
dell'unitarietà dell'azione educativa.
Non sono definite con chiarezza e su basi scientifiche la funzione
e la struttura del "portfolio", che il Comitato
ritiene innovazione interessante, che può rivelarsi strumento
efficace e produttivo e che merita, fin dalla sua introduzione
sperimentale accurata considerazione.
Si evidenzia, pertanto, che:
· il portfolio non può diventare
"cartella" o semplice raccoglitore di materiali
indifferenziati se è strumento di accertamento di competenze
individuali.
Esso deve coinvolgere, con pari responsabilità, tutti i docenti e
non il solo "insegnante prevalente", per le
responsabilità formative, valutative e orientative
inestricabilmente inerenti alla funzione docente.
· Vanno chiariti gli spazi di coinvolgimento
delle famiglie e degli alunni, poiché la collaborazione tra
famiglia e scuola e l'attiva partecipazione dell'alunno alla vita
della scuola, peraltro praticate da decenni nella scuola primaria,
debbono basarsi sulla chiara distinzione dei ruoli e delle funzioni.
Venendo a mancare tale distinzione, fatto che si evince chiaramente
dal documento ministeriale, si generano confusione e sovrapposizione
di competenze che snaturano i contenuti della programmazione,
sviliscono la funzione docente e limitano pericolosamente la
libertà di insegnamento.
· Per quanto concerne i piani di studio
personalizzati ,il Comitato fa presente che già dal 1977, la
programmazione è considerata adattamento alle caratteristiche
individuali degli alunni, per cui diventa discutibile e materialmente
impossibile che ciò comporti la redazione di tanti piani educativi
quanti sono gli alunni, visti anche i tempi a disposizione e la
composizione numerica delle classi. Appare, in ogni caso, improprio
che i piani individualizzati siano allegati al P.O.F. che è documento
pubblico.
Relativamente alla controversa questione dell'anticipo dell'età di
frequenza della scuola elementare, il CNPI, nel rinviare a quanto
contenuto nel parere del Consiglio nazionale dell'aprile scorso,
rileva che ancora una volta non vengono esplicitate le motivazioni
pedagogiche di tale scelta.
- il progetto riguarda esclusivamente la prima classe della
scuola elementare. Se in termini generali questa limitazione non
favorisce la continuità, la progressività e l'unitarietà del
percorso formativo della scuola elementare, il CNPI, in continuità
con un orientamento più volte espresso in questi anni, ribadisce
che le articolazioni interne al curricolo ed all'assetto
organizzativo della scuola elementare (bienni, anni ponte, ecc.)
debbano avere carattere funzionale ed indicativo e non costituire
vincoli normativi per le istituzioni scolastiche. Per tali motivi,
le Indicazioni del progetto sperimentale per la prima classe,
previste dal comma 2 dell'art.1 della bozza di decreto, non possono
prefigurare un assetto definitivo e non flessibile dell'intero
quinquennio.
Per quanto riguarda i documenti allegati, comprendenti le
Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati e le
relative Raccomandazioni che definiscono complessivamente gli
obiettivi generali del processo educativo della scuola elementare, il
CNPI, nel rinviare ad una successiva puntuale analisi che per il
carattere generale e prescrittivo delle Indicazioni dovrà essere
espletata dal CNPI in sede di parere ex art. 8 del DPR 275/99, ritiene
che entrambi i documenti allegati alla bozza di decreto, in quanto
parte integrante del progetto di sperimentazione, dovrebbero avere
carattere orientativo ai fin di un'autonoma valutazione delle
istituzioni scolastiche.
CONCLUSIVAMENTE
la Commissione, sulla base delle suddette considerazioni, qualora
il Ministro non intenda rinviare l'avvio della sperimentazione al
prossimo anno scolastico:
· ritiene pregiudizialmente necessaria la
realizzazione delle condizioni di fattibilità indicate in ordine
alle procedure, ai tempi e alle risorse mediante la modifica e/o la
cancellazione degli elementi al riguardo evidenziati, con
particolare riferimento alla soppressione degli aspetti che
comportano una riapertura delle iscrizioni;
· invita il Ministro a riformulare il
testo del D.M. proposto sulla base delle osservazioni
evidenziate anche in relazione agli aspetti pedagogici,
didattici e organizzativi. Va inoltre garantita alle istituzioni
scolastiche, conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 275/99, la
possibilità di attivare la sperimentazione in maniera flessibile,
aperta ed eventualmente anche parziale, in relazione alla propria
progettualità e alle proprie risorse. Non è, infatti, accettabile
quanto previsto esplicitamente nella richiesta di parere del 7
agosto 2002 secondo la quale "quanto alle modalità di
adesione, il progetto va assunto, per ciò che concerne i profili
metodologico-didattici, nella sua interezza";
· ribadisce che il presente parere, formulato
in relazione alle procedure di cui all'art.11 del D.P.R.275/99
"Iniziative finalizzate all'innovazione" nei confronti
delle "Indicazioni" (allegati 1 e la) e delle
"Raccomandazioni" ( allegati 2 e 2a ), non ha alcuna
rilevanza ai fini del parere obbligatorio che il CNPl dovrà
formulare in relazione alla "definizione dei curriculi" ai
sensi dell'art.8 del D.P.R. 275/99.
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