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Consiglio Nazionale P.I. Adunanza dell’11 settembre 2002 Oggetto: Pronuncia di propria iniziativa su "Riforma degli Organi Collegiali territoriali" IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visti gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n..297 del 16.4.1994; Vista la relazione della Commissione consiliare, appositamente costituita per l’esame istruttorio, ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine all’argomento in oggetto specificato; dopo ampio ed approfondito dibattito;
di propria iniziativa, la seguente pronunzia in merito all’argomento in oggetto specificato: in continuità con i principi già espressi nella precedente pronuncia di propria iniziativa del C.N.P.I. nella seduta del 18.2.1988 e ripresi successivamente nel parere nell’adunanza del 22 giugno 1999, ritiene che la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola a livello centrale, regionale e locale comporti che il processo di attuazione normativa e di realizzazione concreta dell’autonomia, per essere efficace e rispondente agli obiettivi indicati dalla legge, richieda una riflessione accurata sul significato e sul ruolo della partecipazione e sull’esperienza degli organi collegiali sviluppatasi a seguito dell’emanazione dei decreti delegati del ‘74. Nella citata pronuncia il C.N.P.I. ha ribadito, tra l’altro, che il processo di riconoscimento dell’autonomia deve essere accompagnato sia dalla valorizzazione della funzione direttiva e docente sia da quella dei diversi soggetti impegnati e coinvolti nei processi di istruzione e formazione. " E’ necessario che la comunità scolastica, nelle sue diverse componenti e nelle sue diverse espressioni organizzate, possa esprimere le sue esigenze e le sue proposte, partecipando, ai vari livelli organizzativi ed amministrativi, al processo di definizione dell’offerta formativa. La consapevolezza che l’efficacia del processo di insegnamento/apprendimento è fortemente correlata al grado di motivazione e coinvolgimento dei vari soggetti, richiede un rilancio ed una rivisitazione degli strumenti di partecipazione". Il C.N.P.I. ribadisce che :
Quanto sopra è rafforzato attualmente dalle attribuzioni assegnate alle Regioni ed agli enti locali nella legge costituzionale n° 3/2001. Il C.N.P.I. avanza le seguenti osservazioni come primo contributo al Sig. Ministro Presidente per l’attuazione della delega contenuta all’art. 7 della Legge n. 137/2002 dichiarando la disponibilità ad ulteriori costruttivi apporti, fermo restando l’obbligo istituzionale di esprimere il proprio "parere formale" sul testo definitivo. Il C.N.P.I. ritiene che:
In coerenza con quanto affermato,il C.N.P.I. ritiene che:
Nella distinzione delle competenze, aventi ad oggetto sia la politica scolastica sia quella del personale, il C.N.P.I. propone che : in coerenza con il nuovo assetto normativo, le competenze degli organi collegiali territoriali, vengano rideterminate in relazione ai livelli individuati, rispettando una distinzione funzionale al diverso contesto territoriale così come organizzato dalle amministrazioni regionali; a tutela dell’ "Istituzione Scolastica" e del personale ivi operante, sia garantita l’imparzialità di giudizio e che, al contempo, sia assicurata l’omogeneità di trattamento decisionale sul territorio nazionale. Propone, pertanto, la costituzione, a livello territoriale, di commissioni di disciplina distinte per ordine e grado, collocate a livello regionale e a livello nazionale in relazione alla gravità delle infrazioni; vengano istituite, per le citate motivazioni di imparzialità e omogeneità, a livello nazionale, apposite commissioni, distinte per ordini e gradi di scuola quali sedi di impugnativa delle sanzioni disciplinari, dotate anche di potere di rideterminazione decisionale . Una sorta di appello, dunque, che funga da deterrente, stante la possibilità di ottenere una sanzione diversa rispetto a quella impugnata. Agli stessi organismi deve essere assegnata anche la competenza per i ricorsi di mobilità interregionale difficilmente gestibili con le attuali procedure; venga istituita una apposita commissione a livello provinciale, eventualmente articolata al suo interno, per le impugnative del personale a tempo determinato. Siffatto organismo potrà intervenire, a scelta dell’interessato, alternativamente ad altre forme di impugnativa, fermo restando la possibilità di ricorrere al giudice del lavoro. Il C.N.P.I. ritiene, infine che, in relazione alla complessità e alla delicatezza delle materie da affrontare, sia necessario prevedere che tali commissioni vengano elette con procedure distinte ma contestuali rispetto agli organi collegiali dei vari livelli territoriali. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il C.N.P.I. ritiene che quanto comunicato dalla S.V. con nota n. 2453 U/L del 7 agosto 2002, in relazione ai tempi di attuazione della delega, debba essere inteso come termine di individuazione delle linee portanti dei nuovi organi collegiali territoriali, su cui attivare il necessario confronto e dibattito nonché acquisire il prescritto parere del CNPI. Solo al termine di questo percorso sarà possibile avviare il momento attuativo che comporta al suo interno anche la fase elettorale. Il C.N.P.I. sottolinea la necessità che il cambiamento degli Organi Collegiali Territoriali non avvenga in corso di anno scolastico.
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