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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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CONFERENZA STATO-REGIONI

Seduta del 18 febbraio 2000

 

Oggetto: Accordo tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per ltindividuazione degli standards minimi delle qualifiche professionali e dei criteri formativi e per l'accreditamento delle strutture della formazione professionale

 

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

 

VISTO l'articolo 17 della legge 24giugno 1997, n~l96, in materia di riordino della formazione professionale;

 

VISTO gli articoli 140, 143 e 144 del decreto legislativo 31 marzo 1999, n.112, che conferisce alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia della formazione professionale, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato di cui al richiamato articolo 142, affidando a questa Conferenza la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema di formazione professionale;

 

VISTO l'articolo 142, comma I, del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 112 che individua le competenze mantenute in capo allo Stato in materia dì formazione professionale;

 

VISTO il comma 2 de] richiamato articolo 142 che dispone che, in ordine alle suddette competenze mantenute in capo allo Stato, ad esclusione di quelle di cui alla lett. 1) del comma I, questa Conferenza esercita funzioni di parere obbligatorio e di proposta;

 

CONSIDERATO che, nella seduta del 10febbraio 2000 di questa Conferenza, le Regioni, nel rendere parere sul disegno di legge recante "Delega al Governo in materia professionale", hanno evidenziato la necessità di pervenire, in attesa di un intervento normativo in materia, ad un accordo per coordinare lesercizio delle competenze affidate allo Stato e alle Regioni relative al complessivo sistema della formazione professionale;

 

VISTO l'accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 16dicembre1999 (Atti Rep n. 200) tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni, ]C Province, i Comuni e le Comunità montane per l'individuazione per gli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego;

 

VISTA la proposta di accordo in oggetto, avanzata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, trasmessa alla Segreteria di questa Conferenza il 17 febbraio 2000, nella stesura definitiva, a seguito di quanto convenuto in sede tecnica Stato-Regioni il 15 febbraio 2000, con le integrazioni tecniche concordate, nell'incontro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con i rappresentanti delle Regioni e le organizzazioni sindacali;

VISTO l’articolo 2 comma 2 lettera b) del Decreto legislativo 28 agosto 1997 n° 281 che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto legislativo;

 

VISTO l'articolo 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che in questa Conferenza Governo, Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province autonome, espresso nel corso di questa seduta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo n 281 del 1997;

 

SANCISCE

il seguente accordo, nei termini sottoindicati:

 

Il Ministro dei lavoro e della previdenza sociale,

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano:

 

CONSIDERATA la necessità di garantire un efficace coordinamento tra loro, nel rispetto delle diverse Competenze nell'esercizio delle attività finalizzate al sistema della formazione professionale,

 

RITENUTO che, per la realizzazione degli obiettivi fissati dalle leggi vigenti, relativi all'individuazione degli standards delle qualifiche professionali e dei crediti formativi, occorra definire standards minimi al fine di fissare criteri di riferimento validi per tutto il territorio nazionale;

 

RITENUTO che, per l’accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale, ivi comprese quelle che svolgono attività di orientamento, tirocinio e azioni formative integrate, occorra definire requisiti minimi al fine di fissare criteri di riferimento validi per tutto il territorio nazionale;

 

CONSIDERATA la complessità e la rilevanza dell'intervento per il quale si ritiene indispensabile una programmazione concordata fra tutti i soggetti coinvolti ed una concertazione interistituzionale volta ad ottimizzare l'utilizzazione delle risorse a disposizione;

 

CONVENGONO

 

sulla necessità, per quanto di rispettiva competenza, di adottate appositi provvedimenti normativi per sostenere, anche attraverso interventi finanziari, la ristrutturazione degli enti dì formazione professionale; di prevedere inoltre le necessarie modifiche normative anche per promuovere lavoro autonomo, associato e cooperativo;

 

per quanto concerne la formazione continua, di fare riferimento alle intese già raggiunte tra Istituzioni pubbliche e Parti sociali con l'accordo del 22dicembre 1998 "Patto per lo sviluppo e l'occupazione";

sulla necessità di coordinare, semplificare e armonizzare le procedure di impiego delle risorse nazionali e comunitarie con particolare riferimento a quelle di vigilanza, controllo monitoraggio e valutazione degli interventi;

 

di perseguire gli obiettivi di seguito indicati, secondo le modalità, i tempi e le condizioni per ciascuno di essi definiti dai rispettivi allegati al presente Accordo, che ne costituiscono, pertanto, parte integrante:

 

1) Accreditamento delle strutture formative - (all. A);

2) Certificazione delle competenze professionali - (all. B);

3) Ristrutturazione degli enti di formazione - (all. C).

 

Il Segretario Il Presidente


ALLEGATO A

(Accreditamento delle strutture formative)

 

Le strutture pubbliche e private, indipendentemente dalla loro natura giuridica, possono svolgere attività di orientamento e formazione professionale, finanziate con risorse pubbliche, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale, presso sedi operative accreditate ai sensi di quanto di seguito indicato:

 

a) l’accreditamento viene effettuato dalle Regioni con riferimento a ciascuna sede operativa delle strutture pubbliche e private in relazione a tipologie di attività;

 

b) l’accreditamento è concesso previa valutazione della documentazione prodotta da ciascuna sede operativa relativamente ai criteri e requisiti indicati alla successiva lettera e) ed a condizione dell'impegno ad applicare per il personale il contratto collettivo di lavoro di riferimento nonché ad accettare il sistema di controlli pubblici, che può essere esercitato anche mediante ispezioni. Dell'avvenuto accreditamento e dei successivi aggiornamenti viene data contestualmente comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini dell'inserimento delle strutture in un elenco nazionale;

 

c) entro sei mesi dall'adozione dei presente accordo, il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definisce i requisiti ed i criteri minimi di valutazione delle sedi operative ai fini dell’accreditamento sulla base dei

seguenti indicatori da stabilirsi anche in rapporto alle strutture di appartenenza:

 

1. capacità gestionali e logistiche;

2. situazione economica;

3. disponibilità di competenze professionali impegnate in attività di direzione, amministrazione9 docenza, coordinamento, analisi e progettazione, valutazione dei fabbisogni, orientamento;

4 livelli di efficacia ed efficienza raggiunti nelle attività precedentemente realizzati;

5, interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio.

 

Le sedi operative delle strutture pubbliche e private certificate ai sensi del sistema di qualità 150 9001, 2] fine di ottenere l’accreditamento devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui alla lettera e), nn. 4) e 5). Le strutture di nuova costituzione possono richiedere l’accreditamento per le proprie sedi operative purché in possesso dei requisiti di cui alla lettera c), nn. I), 2) e 3). A tali sedi sarà rilasciato un accreditamento provvisorio; entro un biennio la regione dovrà accertare la sussistenza dei requisiti di cui alla predetta lettera e), nn. 4) e 5);

 

d) l'accreditamento costituisce formale riconoscimento ai fini dello svolgimento delle attività di formazione professionale di cui all'articolo 14~ del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 12, ed attività collegate; esso può essere sospeso o revocato in caso di riscontrata difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione;

 

e) sono esclusi dall'obbligo dell'accreditamento, ai sensi del presente allegato, i datori di lavoro, pubblici e privati che svolgono attività formative per il proprio personale. Tali soggetti sono comunque tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuattive, da definirsi da parte delle amministrazioni titolari delle forme di intervento o dell'amministrazione alla quale ne è affidata la gestione, anche in coerenza con i criteri di cui alla lettera b) in quanto compatibili, e ad attestare le competenze professionali acquisite dai lavoratori secondo modalità idonee ai fin della certificazione.


ALLEGA TO B

(Procedure per la costituzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze professionali)

 

a) Al fine dell'adozione del sistema nazionale di certificazione delle competenze si conviene di istituire, entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente accordo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione formata dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, e delle regioni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dell'esame istruttorio della Commissione, delle elaborazioni effettuate dall’ISFOL e delle rilevazioni degli Organismi Bilaterali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori formula le proposte di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 24 giugno 1997, n. 196, relative ai criteri ed alle modalità di certificazione delle competenze acquisite nell'ambito del sistema di Formazione professionale e quelle acquisite dal lavoratore secondo le modalità di cui al punto e) dell'allegato A del presente accordo, ai fine di assicurare l'omogeneità delle certificazioni su tutto il territorio nazionale ed il loro riconoscimento in sede di Unione europea;

 

b) le competenze professionali acquisite mediante la partecipazione regolare ad attività di formazione professionale realizzate da strutture accreditate ai sensi dell'Allegato A, mediante lo svolgimento di un'attività lavorativa o di formazione continua, nonché mediante attività di tirocinio o di autoformazione sono certificate, anch su richiesta degli interessati dalle regioni;

 

c) la certificazione delle competenze è effettuata dalle regioni, nei modi previsti dalle leggi regionali, nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 24 giugno 1997, ri. 196, definiti sulla base delle proposte di cui al presente allegato;

 

d) sono competenze professionali certificabili quelle che costituiscono patrimonio conoscitivo ed operativo degli individui ed il cui insieme organico costituisce una qualifica o figura professionale. Al fine di documentare il curriculum formativo e le competenze acquisite le regioni istituiscono il libretto formativo del cittadino su cui verrar'rio annotati anche i crediti formativi che possono essere conosciuti, ai fini del conseguimento di un titolo di studio o dell'inserimento in un percorso scolastico, sulla base di specifiche intese tra Ministeri competenti, Agenzie formati-ve e regioni interessate.


ALLEGATO C

(Ristrutturazione degli enti formativi)

Nell'ambito del riordino e della qualificazione del sistema formativo, le regioni predispongono, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, piani di intervento per il finanziamento di progetti di ristrutturazione avendo a riferimento i piani degli enti di formazione interessati.


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