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Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Delibera n. 153/02/CSP Approvazione del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa L'AUTORITÀ NELLA seduta della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 luglio 2002; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12, che attribuisce alla Commissione per i servizi e i prodotti il compito di emanare un regolamento che detti i criteri per la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa e l’articolo 1, commi 29, 30, 31; VISTA la legge 22 febbraio 2000, n.28, Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; VISTA la propria Delibera n. 16/02/CSP, Consultazione pubblica in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 22 gennaio 2002; VISTI i risultati della citata consultazione pubblica; UDITA la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità; DELIBERA Articolo 1 L’Autorità adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato all'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione. La presente delibera è pubblicata nel bollettino ufficiale dell’Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell’Autorità: www.agcom.it. Napoli, 25 luglio 2002
Allegato A Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa Articolo 1 Ai fini del presente regolamento si intende per:
Articolo 2 La pubblicazione e diffusione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, comprese le agenzie di stampa, è corredata, a cura del responsabile del mezzo di comunicazione di massa, da una "nota informativa". Essa deve contenere le indicazioni di seguito elencate, delle quali è responsabile il "soggetto realizzatore" del sondaggio:
In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa", come definita al comma 1, deve essere evidenziata in un apposito riquadro. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa", come definita al comma 1, deve essere trasmessa per tutta la durata di illustrazione del sondaggio. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa", come definita al comma 1, viene letta al pubblico. Qualunque sia la forma di diffusione dei sondaggi, le informazioni devono essere divulgate nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e sensibili, ovvero in modo tale che non si possano trarre riferimenti individuali tali da consentire il collegamento con singole persone fisiche o giuridiche. Articolo 3 Il "documento" completo relativo ai sondaggi, i cui risultati sono stati pubblicati o diffusi secondo le indicazioni contenute all’articolo 2, contestualmente alla loro pubblicazione o diffusione sui mezzi di comunicazione di massa, deve essere reso pubblico e disponibile nella sua integrità da parte del "soggetto realizzatore" nell’apposito sito Internet dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (http://www.agcom.it), con la specifica indicazione delle metodologie adottate per la realizzazione, e della significatività e limiti dei risultati ottenuti, oltre ad ogni elemento utile al fine della verifica, da parte dell’Autorità, della corrispondenza effettiva di tali metodologie a quelle dichiarate dal soggetto realizzatore del sondaggio. Il documento deve comunque contenere le seguenti informazioni:
Il soggetto che ha realizzato il sondaggio deve fornire le eventuali informazioni aggiuntive richieste dall’Autorità al fine di effettuare ulteriori verifiche. Articolo 4 L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e, verifica, anche mediante il ricorso a soggetti esterni dotati di specifica qualificazione, la completezza e la correttezza della "nota informativa" e del "documento" relativi ai sondaggi, di cui siano stati pubblicati e/o diffusi, in tutto o in parte, i risultati. Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento sono perseguite, d’ufficio o su istanza di parte, dall’Autorità. Al soggetto realizzatore che violi le disposizioni di cui all’articolo 3 o fornisca informazioni, relative al documento e/o alla nota informativa, incomplete o non veritiere si applicano le sanzioni previste all’articolo 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249. In tal caso l’Autorità provvede nei confronti del mezzo di comunicazione di massa, ai sensi del successivo comma 3, ordinando l’integrazione o la rettifica delle indicazioni contenute nella nota indicativa diffusa. Qualora un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste all’articolo 2, comma 1, o con modalità difformi da quelle stabilite all’articolo 2, commi 2, 3 e 4, l’Autorità ordina al soggetto responsabile di pubblicare la nota informativa o di effettuare la rettifica o l’integrazione delle indicazioni in essa contenute entro 48 ore, tenuto conto della periodicità di pubblicazione dell’organo informativo in questione, con le medesime modalità di diffusione dei risultati del sondaggio. Se il mezzo di comunicazione di massa non ottempera al provvedimento dell’Autorità di cui ai commi 2 e 3, si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. |
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