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GABINETTO

CONTRATTO DECENTRATO NAZIONALE CONCERNENTE IL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PER LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI CUI ALL'ART. 71 DEL CCNL-SCUOLA SOTTOSCRITTO IL 4 AGOSTO 1995 E LA DEFINIZIONE DELLE MISURE E DEI CRITERI DI EROGAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DIRETTIVO PER LE PRESTAZIONI PREVISTE DALL'ART. 33 DEL MEDESIMO CCNL-SCUOLA

L'anno 1997 , il giorno 17 , il mese di febbraio, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,
TRA
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale
E
la delegazione sindacale, composta ai sensi dell'art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola,
CONSIDERATO che l'art. 71 del CCNL-scuola, sottoscritto il 4 agosto 1995, prevede che il fondo oggetto del presente contratto venga gestito su tre distinti livelli: nazionale, provinciale e di scuola;
CONSIDERATO che con l'anzidetto fondo vengono finanziate anche le indennità di direzione e di amministrazione di cui all'art. 73 del già citato CCNL-scuola;
CONSIDERATO che l'art. 33 del CCNL-scuola individua gli incarichi e le attività aggiuntive espletabili, oltre gli obblighi di servizio, dai capi d'istituto che abbiano superato il periodo di prova, demandando alla contrattazione decentrata nazionale la definizione della misura dei compensi connessi all'espletamento di detti incarichi ed attività;
CONSIDERATO, peraltro, che il contratto collettivo nazionale non indica una specifica fonte per il finanziamento di detti incarichi ed attività;
RITENUTA, quindi, l'opportunità di finanziare gli anzidetti compensi spettanti ai capi d'istituto con il fondo di cui all'art. 71 del vigente contratto nazionale e, in particolare, con i fondi destinati al pagamento delle attività finalizzate allo svolgimento dei progetti di interesse nazionale, nei casi in cui gli incarichi e le attività aggiuntive oggetto del presente contratto vi si possano legittimamente ricondurre;
RILEVATA, infine, la necessità di disciplinare con un unico contratto gli aspetti connessi alla gestione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive, dell'indennità di direzione e di amministrazione e dei compensi per le prestazioni aggiuntive rese dai capi d'istituto;

VIENE CONCORDATO

Art. 1 (Copertura finanziaria)
1. Per l'anno finanziario 1997 le risorse economiche necessarie al finanziamento delle attività di cui al presente contratto sono stabilite secondo la tabella allegato 1.

Art. 2 (Finanziamento del fondo nazionale)
Lo stanziamento di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 71 del CCNL-scuola viene ripartito secondo i criteri indicati nel successivo art. 6.

Art. 3 (Finanziamento del fondo provinciale e del fondo d'istituto)
1. Per l'esercizio finanziario 1997, la ripartizione degli stanziamenti di cui alle lettere b) (fondo provinciale) e c) (fondo d'istituto) del comma 2 dell'art. 71 del vigente CCNL-scuola sottoscritto il 4 agosto 1995 viene effettuata da parte del Ministero alle singole province per un importo pari al 90%, secondo i criteri di ripartizione previsti dalle anzidette lettere b) e c).
2. Il residuo finanziamento viene effettuato dopo che sia pervenuta da parte dei provveditori agli studi la richiesta dei fondi complessivamente necessari al finanziamento delle attività d'istituto, determinati dalle singole scuole in base ai parametri stabiliti nel successivo articolo 4. A tal fine, i provveditori agli studi inviano al Ministero le richieste di fondi dopo aver ricevuto dalle singole scuole le richieste di finanziamento documentate con l'attestazione della situazione di fatto esistente presso ciascuna di esse relativamente alle unità di personale statale, agli alunni ed alle ore di lezione previste dai rispettivi ordinamenti per le singole classi interessate che determinano l'anzidetto stanziamento.
3. I dati riepilogativi risultanti dalle schede di cui al precedente comma vengono inviati dai provveditori agli studi al Ministero della P.I. contestualmente alla richiesta di fondi.
4. Nell'eventualità che lo stanziamento del fondo d'istituto, come sopra determinato, non risulti sufficiente a garantire il totale finanziamento delle attività programmate dalle scuole in base ai parametri di cui al successivo art. 4, il maggior fabbisogno sarà finanziato dal Ministero della P.I., a carico della residua quota del 10% del fondo di cui alla lettera b) - comma 2 - dell'art. 71 del CCNL-scuola (fondo provinciale) e, in via subordinata, a carico del fondo di cui alla lettera a) - comma 2 - dell'art. 71 del CCNL-scuola (fondo nazionale).

Art. 4 ( Fondo d'istituto - Parametri di calcolo)
1. L'art. 71 - comma 2 - lettera c) del CCNL-scuola, prevede l'attribuzione a livello dei singoli istituti dell'83% del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive, sulla base dei parametri individuati dalla tabella C annessa al medesimo CCNL-scuola, parametri che possono essere aggiornati per gli anni finanziari successivi al 1996. Il relativo stanziamento per l'esercizio finanziario 1997 è pari a lire 461.813.092.000.
2. In considerazione del fatto che nell'anno scolastico 1996/97 le variazioni intervenute rispetto all'anno scolastico precedente, relativamente al numero degli alunni ed al numero degli addetti, non sono significative e comunque tali da giustificare, in relazione alle disponibilità di bilancio, una modifica dei parametri stessi, per l'esercizio finanziario 1997, per le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, sono confermati i parametri di cui alla tabella C annessa al CCNL -scuola.
3. Per i conservatori di musica e le accademie, la particolare articolazione dei corsi di studio, rende difficoltosa l'individuazione delle ore di lezione previste dall'ordinamento per i singoli anni di corso, rendendo necessario modificare il relativo parametro. Pertanto, per dette istituzioni di alta cultura il parametro riferito al numero degli alunni moltiplicato per il numero delle ore di lezione previste dall'ordinamento per le singole classi non viene utilizzato ed il finanziamento del fondo d'istituto avviene raddoppiando il parametro relativo al numero degli addetti, che viene pertanto fissato in lire 480.000 per addetto.

Art. 5 (Fondo d'istituto - Criteri di calcolo)
1. Ai fini di cui alla lettera c1) del citato comma 2 dell'art. 71 del CCNL-scuola, dove è previsto che il valore di lire 1.000 venga moltiplicato per il numero degli allievi dell'istituto e per il numero delle ore settimanali di lezione stabilito dall'ordinamento per le singole classi, per l'anno finanziario 1997 vengono considerati gli alunni iscritti alla data del 1° settembre 1996 e le ore curriculari di lezione previste settimanalmente dai rispettivi ordinamenti, incluso il maggior numero di ore di lezione eventualmente derivante dall'adozione di sperimentazioni non ancora divenute ordinamentali. Vanno inoltre incluse le ore di mensa nelle scuole materne. Per gli allievi delle istituzioni educative vanno considerate le ore di attività educativa previste settimanalmente, con esclusione di quelle notturne.
2. Poichè la lettera c2) del comma 2 dell'art. 71 del CCNL-scuola individua quale moltiplicatore del valore di lire 240.000 il numero dei dipendenti statali in servizio nell'istituzione scolastica in base all'organico d'istituto, detto numero va calcolato in relazione ai posti risultanti nell'organico di fatto dell'istituzione scolastica alla data del 1° settembre 1996. Nei casi di personale assegnato ad una scuola con completamento dell'orario di servizio presso altra istituzione scolastica, ciascuna delle due scuole calcolerà una quota del valore di lire 240.000, in rapporto all'orario di insegnamento cui è tenuto l'interessato presso ciascuna di esse.

Art. 6 (Fondo nazionale)
1. Il comma 2 - lettera a) dell'art. 71 del CCNL-scuola prevede l'attribuzione al Ministero della P.I. del 2% del fondo per il miglioramento dei servizi e per le prestazioni aggiuntive. Il relativo stanziamento per l'anno finanziario 1997 di lire 11.128.026.000 viene finalizzato:
a) al finanziamento del fondo per il personale appartenente al comparto scuola in servizio presso gli IRRSAE, il CEDE e la BPD. Detto finanziamento è fissato in lire 1.000.000.000. La ripartizione di tale fondo viene effettuata in relazione al numero delle unità di personale del comparto scuola in servizio presso ciascun ente. All'erogazione provvederà ciascun ente mediante apposita contrattazione decentrata, da attuarsi a norma dell'art. 5 - comma 5 - lettera a), del CCNL-scuola, richiamato dall'art 31 - comma 4 - del contratto medesimo;
b) all'erogazione dell'indennità di lavoro notturno e/o festivo al personale educativo ed ATA delle istituzioni educative, delle scuole speciali statali e dei convitti annessi, prevista dall'art. 73 - comma 1 - lettera c) - del vigente contratto nazionale del comparto scuola, la cui misura lorda è individuata dalla tabella E1 annessa al medesimo CCNL-scuola. Il finanziamento di dette attività viene correlato al numero dei turni effettuati presso ciascuna istituzione educativa interessata;
c) all'erogazione delle indennità al personale insegnante elementare nelle scuole con lingua d'insegnamento ladina ed a quello delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, previste dall'art. 73 - comma 1 - lettera d) - del CCNL-scuola, le cui misure annue lorde sono individuate dalla tabella E2 annessa al contratto medesimo. Il finanziamento di tali compensi viene effettuato in relazione al numero delle predette unità di personale in servizio presso ciascuna scuola, nelle ipotesi in cui, per gli stessi fini, gli interessati non percepiscano altre indennità in base alle vigenti disposizioni;
d) al finanziamento dei compensi per incarichi ed attività aggiuntive ai capi d'istituto, di cui all'art. 33 del CCNL-scuola, come individuati dai successivi artt. 11, 12 e 13 del presente contratto, per un importo complessivo non superiore a lire 800.000.000;
e) all'eventuale copertura di maggiori esigenze connesse al finanziamento del fondo d'istituto, nonchè all'erogazione dell'indennità di direzione e di amministrazione;
f) al finanziamento dei progetti di interesse nazionale che saranno individuati, sentite preventivamente le organizzazioni sindacali, con direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, dando priorità alle attività volte a favorire il successo scolastico; il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa, anche in relazione ai processi innovativi in atto; l'elevazione della quantità e della qualità dell'offerta formativa; la prevenzione degli infortuni e l'applicazione delle norme di sicurezza all'interno delle istituzioni scolastiche. Fra il personale che può partecipare agli anzidetti progetti e, quindi, destinatario dei compensi di cui al presente punto, rientra anche il personale della scuola in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione scolastica che non percepisca il fondo di cui dall'art. 2 comma 2 lettera c) dell'art. 71 del CCNL-scuola (fondo d'istituto).
2. A norma del comma 3 dell'art. 73 del CCNL-scuola, nell'utilizzazione degli stanziamenti destinati alle diverse attività d'istituto gravanti sul fondo di cui all'art. 71 del contratto medesimo, andrà garantito il pagamento delle indennità di cui alle lettere b) e c) del precedente comma.

Art. 7 (Fondo provinciale)
1. L'art. 71 - comma 2 - lettera b) del CCNL-scuola prevede l'attribuzione ai provveditorati agli studi del 15% del fondo per il miglioramento dei servizi e per le prestazioni aggiuntive. Lo stanziamento per l'esercizio finanziario 1997 di lire 83.460.198.000 viene pertanto assegnato come indicato nei seguenti commi.
2. Ai provveditorati agli studi in relazione alla popolazione scolastica presente in ciascuna provincia, come segue:
I - lire 37.614.285.000, pari a circa il 45% del fondo provinciale, vengono suddivise tra le singole province per il finanziamento delle seguenti attività:
a) svolgimento di progetti d'interesse anche provinciale, che tengano conto oltre che delle medesime priorità indicate al precedente art. 6 - comma 1 - lettera f), anche di specifiche necessità locali, tra le quali rientrano quelle relative allo svolgimento presso gli istituti professionali delle ore di approfondimento e gli incarichi svolti dai capi d'istituto e dai responsabili amministrativi in qualità di tutor. In sede di contrattazione decentrata provinciale saranno determinate le modalità di attribuzione dei predetti incarichi ed i relativi compensi che saranno comunque stabiliti tra un minimo di lire 2.000.000 ed un massimo di lire 3.000.000 annue lorde per i dirigenti scolastici e nella misura del 65% degli anzidetti importi per i responsabili amministrativi;
b) finanziamento di esigenze derivanti da necessità di riequilibrio di situazioni di svantaggio scolastico;
c) aggiornamento svolto dal personale dirigente scolastico di cui al successivo art. 8;
d) eventuale copertura, ove necessaria, di maggiori esigenze connesse al finanziamento del fondo d'istituto, nonchè all'erogazione dell'indennità di direzione e di amministrazione.
II - lire 45.624.908.000, pari a circa il 55% del fondo provinciale, che vengono utilizzate per il pagamento delle indennità di cui agli artt. 75 e 76 del CCNL-scuola, di cui:
a) lire 27.820.066.000 sono finalizzate all'erogazione dell'indennità di direzione di cui al successivo art. 9;
b) lire 17.804.842.000 sono finalizzate all'erogazione dell'indennità di amministrazione ai direttori amministrativi dei conservatori e delle accademie ed ai responsabili amministrativi di cui al successivo art. 10.
3. All'Ispettorato per l'Istruzione Artistica vengono assegnate lire 221.005.000, riservate alla contrattazione decentrata nazionale, da effettuarsi presso l'anzidetto Ispettorato, a norma del comma 2 dell'art. 2 dell'accordo successivo per il personale dei conservatori di musica e delle accademie sottoscritto il 1° agosto 1996 (G.U. - serie generale - n.212 del 10 settembre 1995 - errata-corrige a pag. 55).
4. Le eventuali economie risultanti sul fondo provinciale al termine dell'esercizio finanziario 1997 saranno attribuite alle istituzioni scolastiche prioritariamente al fine del riequilibrio delle dotazioni finanziarie del fondo d'istituto e dell'indennità di direzione e di amministrazione e, in via subordinata, in base a quanto previsto dagli accordi provinciali che dovranno definire anche i criteri di utilizzo delle anzidette economie.

Art. 8 (Aggiornamento del personale dirigente scolastico)
1. Fermi restando i criteri e le modalità stabiliti al riguardo in sede di contrattazione decentrata provinciale di cui all'art. 28 - commi 12 e 14 del CCNL-scuola, le ore di aggiornamento retribuibili sono determinate nel limite massimo di 50 annue, e comunque entro le disponibilità del fondo provinciale.
2. Le ore di aggiornamento svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo non danno titolo ad alcun compenso.

Art. 9 (Indennità di direzione al personale dirigente scolastico, anche incaricato)
1. L'indennità di cui al presente articolo viene corrisposta ai dirigenti scolastici anche incaricati delle istituzioni scolastiche ed educative e delle scuole speciali statali di ogni ordine e grado con un numero di unità di personale statale, quale risulta dall'organico dell'istituzione scolastica, superiore a 30, da calcolarsi in base ai criteri dettati dall'art. 74 del CCNL-scuola.
2. Per i coordinatori degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, mancando la possibilità d'individuare l'organico d'istituto, l'indennità di che trattasi spetta in presenza di un numero di unità di personale dipendente statale in servizio presso l'istituto superiore a 30.
3. Tenuto conto che la disciplina relativa al finanziamento del fondo d'istituto prevede il calcolo dello stanziamento spettante a ciascuna scuola sia in base al numero degli addetti sia in base al numero degli alunni, così di fatto individuando già il valore economico dei parametri relativi alla dimensione ed alla complessità della scuola stessa, viene convenuto che la somma di lire 27.820.066.000, indicata al comma 2, n. II, lettera a) del precedente art. 7, sia ripartita come segue:
a) per un importo pari al 5%, dello stanziamento del fondo d'istituto calcolato dall'istituzione scolastica o educativa in cui presta servizio l'interessato in base ai parametri di cui al precedente art. 4;
b) per un ulteriore importo erogato in base all'esistenza presso l'istituzione scolastica degli specifici parametri di complessità individuati nel successivo comma 4, in relazione ai valori economici stabiliti per ciascun parametro;
c) per un importo pari al 6,024%, del fondo d'istituto spettante all'istituzione scolastica in cui presta servizio l'interessato, per il personale coordinatore degli istituti superiori per le industrie artistiche;
d) per un importo pari al 50% di quello di cui alle precedenti lettere a) e b) per i vicerettori e le vicedirettrici delle istituzioni educative.
4. Quali parametri di complessità vengono fissati quelli appresso indicati con i connessi valori economici:
- la personalità giuridica dell'istituzione scolastica, prevedendo detto parametro anche per i conservatori e le accademie lire 300.000;
- l'esistenza presso l'istituzione scolastica di azienda agraria lire 500.000;
- l'esistenza presso gli istituti tecnici industriali, nautici ed aeronautici, presso gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, alberghieri, per le attività marinare, femminili e presso gli istituti d'arte di laboratori ed officine con reparti di lavorazione lire 300.000;
- l'organizzazione presso l'istituzione scolastica di istruzione secondaria di II grado di attività educative integrative:
di almeno 10 corsi comprendenti un numero di ore non inferiore a 100, lire 400.000;
di almeno 20 corsi comprendenti un numero di ore non inferiore a 200, lire 500.000;
- l'esistenza presso l'istituzione scolastica di plessi di scuola elementare o materna o di succursali:
per ciascuna succursale o plesso escluso quello sede della direzione didattica, lire 70.000;
- l'esistenza presso l'istituzione scolastica di sezioni staccate o sedi coordinate: per ciascuna sezione staccata o sede coordinata lire 200.000;
- l'esistenza presso l'istituzione scolastica delle seguenti categorie, da prendere in considerazione nel numero massimo di 3: scuole che per effetto della razionalizzazione siano divenute onnicomprensive o istituti che per lo stesso motivo aggreghino istituti di diverso ordine e tipo; convitti annessi; corsi serali; 150 ore; maxi sperimentazione; progetto Ascanio; progetti scuola lavoro; scuole carcerarie; scuole ospedaliere; scuole reggimentali; anno integrativo presso gli istituti magistrali ed i licei artistici; tempo prolungato; sperimentazione del tempo scuola e sperimentazioni musicali nelle scuole medie; scuole annesse e corsi di alfabetizzazione: lire 300.000 per categoria, fino a un massimo di lire 900.000.

Art. 10 (Indennità di amministrazione al personale direttore amministrativo e coordinatore amministrativo)
1. L'indennità di cui al presente articolo viene corrisposta ai direttori amministrativi dei conservatori di musica e delle accademie, nonchè ai responsabili amministrativi delle altre istituzioni scolastiche ed educative e delle scuole speciali statali di ogni ordine e grado con un numero di unità di personale statale, quale risulta dall'organico dell'istituzione scolastica, superiore a 30, da calcolarsi in base ai criteri dettati dall'art. 74 del CCNL-scuola.
2. Per i responsabili amministrativi degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, mancando la possibilità d'individuare l'organico d'istituto, l'indennità di che trattasi spetta in presenza di un numero di unità di personale dipendente statale in servizio presso l'istituto superiore a 30.
3. La somma di lire 17.804.842.000 indicata al comma 2, n. II, lettera b) del precedente art. 7 è ripartita come segue:
- Nei confronti dei direttori amministrativi dei Conservatori e delle Accademie:
a) per un importo pari al 3,3 %, del fondo d'istituto calcolato dall'istituzione scolastica in cui presta servizio l'interessato in base ai parametri di cui al precedente art.4;
b) per un ulteriore importo erogato in base all'esistenza presso l'istituzione scolastica degli specifici parametri di complessità individuati nel precedente art. 4, in relazione al 75% dei relativi valori economici stabiliti per ciascun parametro;
- Nei confronti dei responsabili amministrativi:
a) per un importo pari al 3%, del fondo d'istituto calcolato dall'istituzione scolastica o educativa in cui presta servizio l'interessato in base ai parametri di cui al precedente art. 4;
b) per un ulteriore importo erogato in base all'esistenza presso l'istituzione scolastica degli specifici parametri di complessità individuati nel precedente art. 4, in relazione al 65% dei relativi valori economici stabiliti per ciascun parametro;
c) per un importo pari al 3,85%, del fondo d'istituto spettante all'istituzione scolastica in cui presta servizio l'interessato, per il personale responsabile amministrativo degli istituti superiori per le industrie artistiche.
4. Nei conservatori e nelle accademie presso cui siano in servizio due direttori amministrativi, a quello senza responsabilità di firma spetta il 50% di quanto dovuto al direttore amministrativo con responsabilità di firma.
5. Al responsabile amministrativo dei conservatori e delle accademie spetta il 50% di quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma 3.

Art. 11 (Incarichi previsti dall'art. 33 del CCNL-scuola - Campo d'applicazione)
1. Il presente articolo e quelli che seguono si applicano agli incarichi previsti dalle lettere a) e d) del comma 1 e dal comma 3 dall'art. 33 del CCNL-scuola, affidati ai capi d'istituto dall'Amministrazione scolastica, non rientranti tra i progetti di interesse anche provinciale finanziati con il fondo provinciale a norma del comma 2 - lettera b) dell'art. 71 del CCNL-scuola.
2. Detti incarichi devono presentare caratteristiche di particolare complessità, tali da richiedere specifiche competenze professionali; devono essere conferiti con provvedimento scritto, dal quale deve risultare anche: l'accettazione dell'incarico stesso da parte del dirigente scolastico chiamato ad assolverlo, il periodo entro il quale deve essere portato a termine, ed il compenso spettante.
3. L'individuazione dei capi d'istituto cui detti incarichi vengono conferiti è rimessa alla valutazione dell'organo che conferisce l'incarico. L'elenco degli incarichi annualmente conferiti deve essere reso pubblico.

Art. 12 (Misure dei compensi)
1. Il compenso per lo svolgimento degli incarichi e delle attività previsti dalle lettere a) e d) del comma 1 e dal comma 3 del citato art. 33 è fissato fino a lire 700.000 lorde per ciascun incarico o attività affidati al dirigente scolastico e spetta a condizione che le attività previste dall'art. 33 non siano già retribuite per effetto di altra disposizione.
2. Il compenso per l'incarico di reggenza di una direzione didattica priva di titolare per un periodo superiore a 2 mesi ma inferiore alla durata dell'anno scolastico, di cui alla lettera b) del citato art. 33, è quello stabilito dal comma 2 dell'art. 69 del contratto collettivo nazionale.
3) Il compenso per incarichi affidati da enti locali o da terzi e da questi retribuiti, di cui alla lettera c) del citato art. 33, viene fissato dalle convenzioni che disciplinano gli obiettivi e le modalità di realizzazione dell'incarico stesso;
4) I compensi per lo svolgimento delle funzioni di progettazione e direzione di corsi di formazione, riconversione ed aggiornamento del personale di cui alla lettera e) del citato art. 33, sono quelli fissati nel Decreto Interministeriale n.326 del 12 ottobre 1995.

Art. 13 (Copertura finanziaria)
1. Per il pagamento dei compensi di cui al comma 1 del precedente art. 12, ossia gli incarichi previsti dalle lettere a) e d) del comma 1 e dal comma 3 dell'art. 33 del CCNL-scuola, viene utilizzata la quota parte del fondo di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 71 del CCNL-scuola (fondo nazionale) indicata alla lettera d) del precedente art. 6, cioè fino a lire 800.000.000. L'affidamento degli incarichi e delle attività di cui al presente comma è subordinato alla sussistenza dei fondi necessari al pagamento dei relativi compensi.
2. Il pagamento dei compensi indicati nel comma 2 del precedente art. 12, ossia reggenza di una direzione didattica priva di titolare per un periodo superiore a 2 mesi ma inferiore alla durata dell'anno scolastico, grava sul capitolo 1052 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione .
3. Il finanziamento dei compensi indicati nel comma 3 del precedente art. 12, incarichi affidati da enti locali o da terzi, è a carico dell'ente locale o del terzo stipulante la convenzione.
4. Il pagamento dei compensi indicati nel comma 4 del precedente art. 12, svolgimento delle funzioni di progettazione e direzione di corsi di formazione, riconversione ed aggiornamento del personale, è finanziato a norma del D.I. n. 326 del 12 ottobre 1995.

Art. 14 (Monitoraggio dei risultati)
1. Considerato che il comma 3 dell'art. 71 del CCNL-scuola prevede che i risultati raggiunti in termini di miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta formativa saranno oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Nucleo di Valutazione istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, viene concordata l'acclusa scheda di rilevazione dei flussi di spesa, allegato 2 al presente contratto, che gli uffici scolastici provinciali sono tenuti a redigere ed inviare all'ufficio II di ragioneria della Direzione Generale del Personale di questo Ministero entro il mese di febbraio 1998

(Disposizioni finali)
1. A norma del comma 3 dell'art. 51 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, la sottoscrizione del presente contratto è sottoposta all'autorizzazione del Ministro della Pubblica Istruzione.
2. Subito dopo la sottoscrizione, copia del presente contratto sarà inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, al Ministero del Tesoro ed all'A.RA.N..
3. Il presente contratto diviene efficace e vincolante per le parti solo dopo che, a seguito dell'apposizione del visto e la conseguente registrazione, da parte della Corte dei Conti, dell'autorizzazione di cui al comma precedente, lo stesso venga sottoscritto dalle parti contraenti.