PROTOCOLLO DI INTESA SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 27, QUARTO COMMA
E DELL'ART. 77 DEL CCNL DEL COMPARTO SCUOLA SOTTOSCRITTO IL 4
AGOSTO 1995
(Accordo tra ARAN e OO.SS. - 30 luglio 1997)
Premessa l'attuale disponibilità di 45 più 45 miliardi
(rispettivamente per il '97 e il '98 al lordo degli oneri
riflessi a carico dello Stato) quali risorse contrattuali
residue, nonché la prevedibile reiscrizione in bilancio dei 45
miliardi già previsti per il 1996; e che a tali somme dovranno
essere aggiunte le risorse finanziarie derivanti
dall'applicazione del secondo comma dell'art. 68 del CCNL,
relativamente all'anno 1998;
con riferimento agli artt. 27, 4 comma e 77 del CCNL, le parti
convengono di pervenire ad un accordo ponte al fine di utilizzare
tutte le risorse rese così disponibili, come segue:
- Si darà luogo ad una erogazione una tantum per l'anno
scolastico '97-'98 di un incentivo economico ad una quota
limitata di personale per ciascuna categoria di dipendenti, sulla
base di decisioni assunte dalle singole scuole. Tra queste
verranno ripartite le somme stesse in funzione del numero dei
dipendenti, come dotazione aggiuntiva e distinta del Fondo
d'Istituto, da gestire tenuto conto dei seguenti criteri:
- per il personale docente e non docente si dovranno riconoscere
prestazioni professionali specificamente connesse all'avvio del
processo di autonomia scolastica;
- l'erogazione delle somme avverrà sulla base della verifica a
consuntivo dei risultati raggiunti, effettuata da parte degli
organi delle scuole, di massima, con le procedure previste per la
gestione del Fondo d'Istituto;
- per i Capi d'Istituto, fermo restando l'anzidetto criterio, si
valuterà in sede di accordo ponte con quali modalità erogare
l'incentivo, comunque su base provinciale.
- Per l'a.s. 1997-98, potranno inoltre essere sperimentate, in
un ristretto numero di scuole selezionate con modalità da
definirsi nell'accordo, particolari forme di incentivo della
prestazione professionale individuale finalizzate al
miglioramento dell'offerta formativa e della qualità del
servizio, a condizione che ci sia la disponibilità di adeguate
risorse sul fondo nazionale per l'innovazione.
- La sigla dell'accordo è subordinata all'accertamento a cura
del M.P.I. delle quantità di risorse complessivamente
disponibili, da effettuarsi entro il 15.9.97.
- Nell'accordo suddetto saranno definite altresì le garanzie di
consolidamento per gli anni successivi delle risorse indicate in
premessa, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione
dell'art. 68, comma 2 del CCNL.
- L'operazione anzidetta sarà monitorata dal Nucleo di
Valutazione previsto dall'art. 71, comma terzo del CCNL.
- Quanto sopra si applicherà ad Accademie e Conservatori con
gli opportuni adattamenti.