CONTRATTO DECENTRATO NAZIONALE CONCERNENTE IL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PER LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI CUI ALL'ART. 71 DEL CCNL-SCUOLA SOTTOSCRITTO IL 4 AGOSTO 1995 E LA DEFINIZIONE DELLE MISURE E DEI CRITERI DI EROGAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LE PRESTAZIONI PREVISTE DALL'ART. 33 DEL MEDESIMO CCNL-SCUOLA - ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 - ANNO SCOLASTICO 1997-98
L'anno 1988, il giorno 11, il mese di maggio, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,
TRA
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a
livello ministeriale
E
la delegazione sindacale, composta ai sensi dell'art. 6 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della
scuola,
CONSIDERATO che l'art. 71 del
CCNL-Scuola, sottoscritto il 4 agosto 1995, prevede che il fondo
oggetto del presente contratto venga gestito su tre distinti
livelli: nazionale, provinciale e di scuola;
CONSIDERATO che con l'anzidetto fondo vengono finanziate anche le
indennità di direzione e di amministrazione di cui all'art. 73
del già citato CCNL-Scuola;
CONSIDERATO che l'art. 33 del CCNL-Scuola individua gli incarichi
e le attività aggiuntive espletabili, oltre gli obblighi di
servizio, dai dirigenti scolastici che abbiano superato il
periodo di prova, demandando alla contrattazione decentrata
nazionale la definizione della misura dei compensi connessi
all'espletamento di detti incarichi ed attività;
CONSIDERATO, peraltro, che il contratto collettivo nazionale non
indica una specifica fonte per il finanziamento di detti
incarichi ed attività;
RITENUTA, quindi, l'opportunità di finanziare gli anzidetti
compensi spettanti ai dirigenti scolastici con il fondo di cui
all'art. 71 del vigente contratto nazionale e, in particolare,
con i fondi destinati al pagamento delle attività finanziate
allo svolgimento dei progetti di interesse nazionale, nei casi in
cui gli incarichi e le attività aggiuntive oggetto del presente
contratto vi si possano legittimamente ricondurre;
RILEVATA la necessità di disciplinare con un unico contratto gli
aspetti connessi alla gestione del fondo per il miglioramento
dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive,
dell'indennità di direzione e di amministrazione e dei compensi
per le prestazioni aggiuntive rese dai dirigenti scolastici, con
lo scopo di realizzare, stante la trasversalità degli obiettivi
comuni a più ordini e gradi di scuola, l'utilizzazione dei fondi
in maniera il più possibile unificata e funzionale, anche
mediante le procedure di contabilità speciale;
CONSIDERATO che il CCNL-Scuola del 4 agosto 1995, a norma del suo
art. 2, rimane in vigore fino a quando non sia sostituito dal
successivo contratto collettivo;
CONSIDERATO, altresì, che allo stato è in fase di avvio la
trattativa per la definizione del contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale della scuola per il quadriennio
1998-2001;
ATTESA l'obiettiva necessità ed urgenza di definire le modalità
di ripartizione dei compensi di cui trattasi;
VIENE CONCORDATO
Art. 1 - Periodo di vigenza del contratto e copertura finanziaria
1. Le disposizioni del
presente contratto producono effetti con riferimento alle
attività svolte nell'anno scolastico 1997-98.
2. In attesa della definizione del CCNL-Scuola per il quadriennio
1998-2001, si ritiene di dover finanziare, nel quadro delle
finalità richiamate in premessa, le attività riferite al
periodo gennaio-agosto 1998, utilizzando gli 8/12 degli
stanziamenti a tal fine previsti, disponibili per l'esercizio
finanziario 1998, individuati nella tabella allegata.
3. Per i conservatori e le accademie, fermo restando che il
riparto viene effettuato analogamente agli altri ordini
scolastici per 8/12, in sede di contrattazione per i successisi
4/12 si terrà conto anche delle attività programmate per i mesi
di settembre e ottobre;
4. Le parti concordano di definire successivamente le modalità
di utilizzo dei rimanenti 4/12 degli stanziamenti dell'anno
finanziario 1998.
Art. 2 - Finanziamento del fondo nazionale
1. Lo stanziamento di lire 11.074.769.000 di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 71 del CCNL-Scuola, pari complessivamente a lire 7.383.179.336 (8/12), per il periodo gennaio-agosto 1998, viene ripartito secondo i criteri indicati nel successivo art. 6. La rimanente somma di lire 3.691.589.664 (4/12) viene accantonata per la successiva contrattazione per il periodo settembre-dicembre 1998.
Art. 3 - Finanziamento del fondo provinciale e del fondo d'istituto
1. Lo stanziamento di lire
83.060.772.000 di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 71
del vigente CCNL-Scuola (fondo provinciale), pari
complessivamente a lire 55.373.848.000 (8/12) per il periodo
gennaio-agosto dell'esercizio finanziario 1998 e lo stanziamento
di lire 459.602.936.000 di cui alla lettera c) del comma 2
dell'art. 71 del vigente CCNL-Scuola (fondo d'istituto), pari
complessivamente a lire 306.401.960.000 (8/12) per il periodo
gennaio-agosto dell'esercizio finanziario 1998 viene ripartito da
parte del Ministero a favore delle singole province per un
importo pari al 90%, secondo i criteri previsti dalle anzidette
lettere b) e c) del citato art. 71.
2. La ripartizione del residuo finanziamento del 10% del fondo
d'istituto verrà effettuata dopo che sia pervenuta da parte dei
provveditori agli studi la richiesta dei fondi complessivamente
necessari al finanziamento delle attività d'istituto,
determinati dalle singole scuole in base ai parametri stabiliti
nel successivo art. 4. A tal fine, i provveditori agli studi
inviano al Ministero le richieste di fondi dopo aver ricevuto
dalle singole scuole le richieste di finanziamento documentate
con l'attestazione della situazione di fatto esistente presso
ciascuna di esse, relativamente alle unità di personale statale,
agli alunni ed alle ore di lezione previste dai rispettivi
ordinamenti per le singole classi interessate, che determinano
l'anzidetto stanziamento.
3. I dati riepilogativi risultanti dalle richieste di
finanziamento di cui al precedente comma vengono inviati dai
provveditori agli studi al Ministero della P.I. contestualmente
alla richiesta di fondi.
4. Nell'eventualità che lo stanziamento del fondo d'istituto,
come sopra determinato, non risulti sufficiente a garantire il
totale finanziamento delle attività programmate dalle scuole in
base ai parametri di cui al successivo art. 4, il maggior
fabbisogno sarà finanziato dal Ministero della P.I., a carico
della residua quota del 10% del fondo di cui alla lettera b) -
comma 2 - dell'art. 71 del CCNL-Scuola (fondo provinciale) e, in
via subordinata, a carico del fondo di cui alla lettera a) -
comma 2 dell'art. 71 del CCNL-Scuola (fondo nazionale).
5. Le rimanenti somme (4/12) di lire 27.686.923.000 per fondo
provinciale e di lire 153.200.976.000 per fondo d'istituto
vengono accantonate per la successiva contrattazione per il
periodo settembre-dicembre 1998.
Art. 4 - Fondo d'istituto - Parametri di calcolo
1. L'art. 71 - comma 2 -
lettera c) del CCNL-Scuola, prevede l'attribuzione a livello dei
singoli istituti dell'83% del fondo per il miglioramento
dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive, sulla
base dei parametri individuati dalla tabella C annessa al
medesimo CCNL-Scuola.
2. In considerazione del fatto che nell'anno scolastico 1997/98
le variazioni intervenute rispetto all'anno scolastico
precedente, relativamente al numero degli alt i ed al numero
degli addetti, non sono significative e comunque tali da
giustificare, in relazione alle disponibilità di bilancio, una
modifica dei parametri stessi, per l'esercizio finanziario 1998,
sono confermati i parametri di cui alla tabella C annessa al
CCNL-Scuola, per le scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative.
3. Per i conservatori di musica e le accademie, la particolare
articolazione dei corsi di studio, rende complessa
l'individuazione delle ore di lezione previste dall'ordinamento
per i singoli anni di corso, rendendo necessario modificare il
relativo parametro. Pertanto, per dette istituzioni di alta
cultura, il parametro riferito al numero degli alunni
moltiplicato per il numero delle ore di lezione previste
dall'ordinamento per i singoli anni di corso, rendendo necessario
modificare il relativo parametro. Pertanto, per dette istituzioni
di alta cultura, il parametro riferito al numero degli alunni
moltiplicato per il numero delle ore di lezione previste
dall'ordinamento per le singole classi non viene utilizzato ed il
finanziamento del fondo d'istituto avviene raddoppiando il
parametro relativo al numero degli addetti, che è pertanto
fissato in lire 480.000 per addetto.
Art. 5 - Fondo d'istituto - Criteri di calcolo
1. Ai fini di cui alla lettera
c1) del citato comma 2 dell'art. 71 del CCNL-Scuola dove è
previsto che il valore di lire 1.000 venga moltiplicato per il
numero degli allievi dell'istituto e per il numero delle ore
settimanali di lezione stabilito dall'ordinamento per le singole
classi, per l'anno finanziario 1998 vengono considerati gli
alunni iscritti alla data del 1° settembre 1997 e le ore
curriculari di lezione previste settimanalmente dai rispettivi
ordinamenti, incluso il maggior numero di ore di lezione
eventualmente derivante dall'adozione di sperimentazioni non
ancora divenute ordinamentali. Vanno inoltre incluse le ore di
mensa nelle scuole materne. Per gli allievi delle istituzioni
educative vanno considerate le ore di attività educativa
previste settimanalmente, con esclusione di quelle notturne.
2. Poiché la lettera c2) del comma 2 dell'art. 71 del
CCNL-Scuola individua quale moltiplicatore del valore di lire
240.000 il numero dei dipendenti statali in servizio
nell'istituzione scolastica in base all'organico d'istituto,
detto numero va calcolato in relazione ai posti risultanti
nell'organico di fatto dell'istituzione scolastica alla data del
1° settembre 1997. Nei casi di personale assegnato ad una scuola
con completamento dell'orario di servizio presso altra
istituzione scolastica, ciascuna delle due scuole calcolerà una
quota del valore di lire 240.000, in rapporto all'orario di
insegnamento cui è tenuto l'interessato presso ciascuna di esse.
Art. 6 - Fondo nazionale
1. Il comma 2 - lettera a)
dell'art. 71 del CCNL-Scuola prevede l'attribuzione al Ministero
della P.I. del 2% del fondo per il miglioramento dei servizi e
per le prestazioni aggiuntive. Il relativo stanziamento per il
periodo gennaio-agosto dell'anno finanziario 1998,
complessivamente di lire 7.383.179.336, viene finalizzato:
a) per lire 666.667.000, al finanziamento del fondo per il
personale appartenente al comparto scuola in servizio presso gli
IRRSAE, il CEDE e la BPD. La ripartizione di tale fondo viene
effettuata in relazione al numero delle unità di personale del
comparto scuola in servizio presso ciascuno dei suddetti enti.
All'erogazione provvederà ciascun ente mediante apposita
contrattazione decentrata, da attuarsi a norma dell'art. 5 -
comma 5 - lettera a), del CCNL-Scuola, richiamato dall'art. 31 -
comma 4 - del contratto medesimo;
b) per lire 533.333.000 al finanziamento dei compensi per
incarichi ed attività aggiuntive ai dirigenti scolastici, di cui
all'art. 33 del CCNL-Scuola, come individuati dai successivi
artt. 11, 12 e 13 del presente contratto;
c) per un'ulteriore quota, al finanziamento:
I) dell'indennità di lavoro notturno e/o festivo al personale
educativo ed ATA delle istituzioni educative, delle scuole
speciali statali e dei convitti annessi, prevista dall'art. 73 -
comma 1 - lettera c) - del vigente contratto nazionale del
comparto scuola, la cui misura lorda è individuata dalla tabella
E1 annessa al medesimo CCNL-Scuola. Il finanziamento di dette
attività viene correlato al numero dei turni effettuati presso
ciascuna istituzione educativa interessata;
II) all'erogazione delle indennità al personale insegnante
elementare nelle scuole con lingua d'insegnamento ladina ed a
quello delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, previste
dall'art. 73 - comma 1 - lettera d) - del CCNL-Scuola, le cui
misure annue lorde sono individuate dalla tabella E2 annessa al
contratto medesimo. Il finanziamento di tali compensi viene
effettuato in relazione al numero delle predette unità di
personale in servizio presso ciascuna scuola, nelle ipotesi in
cui, per gli stessi fini, gli interessati non percepiscano altre
indennità in base alle vigenti disposizioni;
d) all'eventuale copertura di maggiori esigenze connesse al
finanziamento del fondo d'istituto, nonché all'erogazione
dell'indennità di direzione e di amministrazione.
2. A norma del comma 3 dell'art. 73 del CCNL-Scuola,
nell'utilizzazione degli stanziamenti destinati alle diverse
attività d'istituto gravanti sul fondo di cui all'art. 71 del
contratto medesimo, andrà garantito il pagamento delle
indennità di cui alla lettera c) del precedente comma 1.
Art. 7 - Fondo provinciale
1. L'art. 71 - comma 2 -
lettera b) del CCNL-Scuola prevede l'attribuzione ai
provveditorati agli studi del 15% del fondo per il miglioramento
dei servizi e per le prestazioni aggiuntive. Lo stanziamento per
il periodo gennaio-agosto dell'esercizio finanziario 1998,
complessivamente di lire 55.373.848.000. viene pertanto assegnato
come indicato nei seguenti commi.
2. Ai provveditorati agli studi in relazione alla popolazione
scolastica presente in ciascuna provincia, come segue:
I - lire 25.102.811.000 (8/12 di lire 37.654.217.000, pari a
circa il 45% del fondo provinciale), vengono suddivise tra le
singole province per il finanziamento delle seguenti attività:
a) svolgimento di progetti d'interesse provinciale che tengano
conto anche di specifiche necessità locali, tra le quali
rientrano quelle relative allo svolgimento presso gli istituti
professionali delle ore di approfondimento e gli incarichi svolti
dai dirigenti scolastici e dai responsabili amministrativi in
qualità di tutor di neo nominati. In sede di contrattazione
decentrata provinciale saranno determinate le modalità di
attribuzione dei predetti incarichi ed i relativi compensi che
saranno comunque stabiliti tra un minimo di lire 2.000.000 ed un
massimo di lire 3.000.000 annue lorde per i dirigenti scolastici
e nella misura del 65% degli anzidetti importi per i responsabili
amministrativi;
b) finanziamento di esigenze derivanti da necessità di
riequilibrio di situazioni di svantaggio scolastico;
c) aggiornamento svolto dal personale dirigente scolastico di cui
al successivo art. 8;
d) eventuale copertura, ove necessaria, di maggiori esigenze
connesse al finanziamento del fondo d'istituto, nonché
all'erogazione dell'indennità di direzione e di amministrazione.
II - lire 30.271.037.000, (8/12 di lire 45.406.555.000 (lire
27.686.923.000 più lire 17.719.632.000), pari a circa il 55% del
fondo provinciale, che vengono utilizzate per il pagamento delle
indennità di cui agli artt. 75 e 76 del CCNL-Scuola, di cui:
a) lire 18.457.949.000, sono finalizzate all'erogazione
dell'indennità di direzione di cui al successivo art. 9;
b) lire 11.813.088.000, sono finalizzate all'erogazione
dell'indennità di amministrazione ai direttori amministrativi
dei conservatori e delle accademie ed ai responsabili
amministrativi di cui al successivo art. 10.
3. All'Ispettorato per l'Istruzione Artistica vengono assegnate
lire 148.484.000 (8/12 di lire 222.726.000), riservate alla
contrattazione decentrata nazionale, da effettuarsi presso
l'anzidetto Ispettorato, a norma del comma 2 dell'art. 2
dell'accordo successivo per il personale dei conservatori di
musica e delle accademie sottoscritto il 1° agosto 1996 (G.U. -
serie generale - n. 212 del 10.9.95 - errata-corrige a pag. 55).
4. Le eventuali economie risultanti sul fondo provinciale al
termine dell'anno scolastico 1997-98 saranno attribuite alle
istituzioni scolastiche prioritariamente al fine del riequilibrio
delle dotazioni finanziarie del fondo d'istituto e
dell'indennità di direzione e di amministrazione e, in via
subordinata, in base a quanto previsto dagli accordi provinciali
recanti anche i criteri di utilizzo delle anzidette economie.
Art. 8 - Aggiornamento del personale dirigente scolastico
1. Fermi restando i criteri e
le modalità stabiliti al riguardo in sede di contrattazione
decentrata provinciale di cui all'art. 28 - commi 12 e 14 del
CCNL-Scuola, le ore di aggiornamento retribuibili sono
determinate nel limite massimo di 50 annue, e comunque entro le
disponibilità del fondo provinciale.
2. Le ore di aggiornamento svolte nell'ambito dell'orario
d'obbligo non danno titolo ad alcun compenso.
Art. 9 - Indennità di direzione al personale dirigente scolastico, anche incaricato
1. L'indennità di cui al
presente articolo viene corrisposta ai dirigenti scolastici anche
incaricati delle istituzioni scolastiche ed educative e delle
scuole speciali statali di ogni ordine e grado con un numero,
superiore a 30, di unità di personale statale, quale risulta
dall'organico dell'istituzione scolastica, da calcolarsi in base
ai criteri dettati dall'art. 74 del CCNL-Scuola.
2. Per i coordinatori degli Istituti Superiori per le Industrie
Artistiche, mancando la possibilità d'individuare l'organico
d'istituto, l'indennità di che trattasi spetta in presenza di un
numero, superiore a 30, di unità di personale dipendente statale
in servizio presso l'Istituto.
3. Tenuto conto che la disciplina, contrattuale, relativa al
finanziamento del fondo d'istituto prevede il calcolo dello
stanziamento spettante a ciascuna scuola sia in base al numero
degli addetti sia in base al numero degli alunni, così di fatto
individuando già il valore economico dei parametri relativi alla
dimensione ed alla complessità della scuola stessa, viene
convenuto che la somma di lire 18.457.949.000 indicata al comma
2, n. II, lettera a) del precedente art. 7, sia ripartita come
segue:
a) per un importo pari al 5%, dello stanziamento del fondo
d'istituto calcolato dall'istituzione scolastica o educativa in
cui presta servizio l'interessato in base ai parametri di cui al
precedente art. 4;
b) per un ulteriore importo erogato in base all'esistenza presso
l'istituzione scolastica degli specifici parametri di
complessità individuati nel successivo comma 4, in relazione ai
valori economici stabiliti per ciascun parametro;
c) per un importo pari al 6,024%, del fondo d'istituto spettante
all'istituzione scolastica in cui presta servizio l'interessato,
per il personale coordinatore degli istituti superiori per le
industrie artistiche;
d) per un importo pari al 50% di quello di cui alle precedenti
lettere a) e b) per i vicerettori e le vicedirettrici delle
istituzioni educative.
4. Quali parametri di complessità vengono fissati quelli
appresso indicati con i connessi valori economici:
Art. 10 - Indennità di amministrazione al personale direttore amministrativo e coordinatore amministrativo
1. L'indennità di cui al
presente articolo viene corrisposta ai direttori amministrativi
dei conservatori di musica e delle accademie, nonché ai
responsabili amministrativi delle altre istituzioni scolastiche
ed educative e delle scuole speciali statali di ogni ordine e
grado con un numero di utilità di personale statale, quale
risulta dall'organico dell'istituzione scolastica, superiore a
30, da calcolarsi in base ai criteri dettati dall'art. 74 del
CCNL-Scuola.
2. Per i responsabili amministrativi degli Istituti Superiori per
le Industrie Artistiche, mancando la possibilità d'individuare
l'organico d'istituto, l'indennità di che trattasi spetta in
presenza di un numero di unità di personale dipendente statale
in servizio presso l'istituto superiore a 30.
3. La somma di lire 11.813.088.000 indicata al comma 2, n. II,
lettera b) del precedente art. 7 è ripartita come segue:
- Nei confronti dei direttori amministrativi dei Conservatori e delle Accademie:
a) per un importo pari al 3,3%, del fondo d'istituto calcolato dall'istituzione scolastica in cui presta servizio l'interessato in base ai parametri di cui al precedente art. 4;
b) per un ulteriore importo erogato in base all'esistenza presso l'istituzione scolastica degli specifici parametri di complessità individuati nel precedente art. 9, in relazione al 75% dei relativi valori economici stabiliti per ciascun parametro;
- Nei confronti dei responsabili amministrativi:
a) per un importo pari al 3%, del fondo d'istituto calcolato dall'istituzione scolastica o educativa in cui presta servizio l'interessato in base ai parametri di cui al precedente art. 4;
b) per un ulteriore importo erogato in base all'esistenza presso l'istituzione scolastica degli specifici parametri di complessità individuati nel precedente art. 9, in relazione al 65% dei relativi valori economici stabiliti per ciascun parametro;
c) per un importo pari al 3,85%, del fondo d'istituto spettante all'istituzione scolastica in cui presta servizio l'interessato, per il personale responsabile amministrativo degli istituti superiori per le industrie artistiche.
4. Nei conservatori e nelle
accademie presso cui siano in servizio due direttori
amministrativi, a quello senza responsabilità di firma spetta il
50% di quanto dovuto al direttore amministrativo con
responsabilità di firma.
5. Al responsabile amministrativo dei conservatori e delle
accademie spetta il 50% di quanto previsto alle lettere a) e b)
del precedente comma 3.
Art. 11 - Incarichi previsti dall'art. 33 del CCNL-Scuola - Campo d'applicazione
1. Il presente articolo e
quelli che seguono si applicano agli incarichi previsti dalle
lettere a) e d) del comma 1 e dal comma 3 dall'art. 33 del
CCNL-Scuola, affidati ai dirigenti scolastici
dall'Amministrazione scolastica, non rientranti tra i progetti di
interesse provinciale finanziati con il fondo provinciale a norma
del comma 2 - lettera b) dell'art. 71 del CCNL-Scuola.
2. Detti incarichi devono presentare caratteristiche di
particolare complessità, tali da richiedere specifiche
competenze professionali; devono essere conferiti con
provvedimento scritto, dal quale deve risultare anche:
l'accettazione dell'incarico stesso da parte del dirigente
scolastico chiamato ad assolverlo, il periodo entro il quale deve
essere portato a termine, ed il compenso spettante.
3. L'individuazione dei dirigenti scolastici cui detti incarichi
vengono conferiti è rimessa alla valutazione dell'organo che
conferisce l'incarico. L'elenco degli incarichi annualmente
conferiti deve essere reso pubblico.
Art. 12 - Misure dei compensi
1. Il compenso per lo
svolgimento degli incarichi e delle attività previsti dalle
lettere a) e d) del comma 1 e dal comma 3 del citato art. 33 è
fissato fino a lire 700.000 lorde per ciascun incarico o
attività affidati al dirigente scolastico e spetta a condizione
che le attività previste dall'art. 33 non siano già retribuite
per effetto di altra disposizione.
2. Il compenso per l'incarico di reggenza di una direzione
didattica priva di titolare per un periodo superiore a 2 mesi ma
inferiore alla durata dell'anno scolastico di cui alla lettera b)
del citato art. 33, è quello stabilito dal comma 2 dell'art. 69
del contratto collettivo nazionale.
3. Il compenso per incarichi affidati da enti locali o da terzi e
da questi retribuiti di cui alla lettera c) del citato art. 33,
viene fissato dalle convenzioni che disciplinano gli obiettivi e
le modalità di realizzazione dell'incarico stesso.
4. I compensi per lo svolgimento delle funzioni di progettazione
e direzione di corsi dl formazione, riconversione ed
aggiornamento del personale di cui alla lettera e) del citato
art. 33, sono quelli fissati nel Decreto Interministeriale n. 326
del 12 ottobre 1995.
Art. 13 - Copertura finanziaria
1. Per il pagamento dei
compensi di cui al comma 1 del precedente art. 12, ossia gli
incarichi previsti dalle lettere a) e d) del comma 1 e dal comma
3 dell'art. 33 del CCNL-Scuola, viene utilizzata la quota parte
del fondo di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 71 del
CCNL-Scuola (fondo nazionale) indicata alla lettera b) del
precedente art. 6, cioè, per il periodo gennaio agosto 1998,
fino a lire 533.333.000.
L'affidamento degli incarichi e delle attività di cui al
presente comma è subordinato alla sussistenza dei fondi
necessari al pagamento dei relativi compensi.
2. Il pagamento dei compensi indicati nel comma 2 del precedente
art. 12, ossia reggenza di una direzione didattica priva di
titolare per un periodo superiore a 2 mesi ma inferiore alla
durata dell'anno scolastico, grava sui capitoli 1052, 5970, 5971,
5972, 5973, 5974 e 5975 dello stato di previsione della spesa del
Ministero della Pubblica Istruzione.
3. Il finanziamento dei compensi indicati nel comma 3 del
precedente art. 12 incarichi affidati da enti locali o da terzi,
è a carico dell'ente locale o del terzo stipulante la
convenzione.
4. Il pagamento dei compensi indicati nel comma 4 del precedente
art. 12, svolgimento delle funzioni di progettazione e direzione
di corsi di formazione, conversione ed aggiornamento del
personale, è finanziato a norma del D.I. n. 326 del 12 ottobre
1995.
Art. 14 - Monitoraggio dei risultati
1. Considerato che il comma 3 dell'art. 71 del CCNL-Scuola prevede che i risultati raggiunti in termini di miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta formativa saranno oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Nucleo di Valutazione istituito ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo n. 29 del 3.2.93, verrà concordata una scheda di rilevazione dei flussi di spesa, che terrà conto delle innovazioni introdotte alla struttura del bilancio di questo Ministero dal D.L.vo 7.8.97 n. 279.
Art. 15 - Disposizioni finali
1. A norma del comma 3
dell'art. 51 del D.L.vo n. 29/93 e successive modificazioni e
integrazioni, la sottoscrizione del presente contratto è
sottoposta all'autorizzazione del Ministro della Pubblica
Istruzione.
2. Subito dopo la sottoscrizione, copia del presente contratto
sarà inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la Funzione Pubblica, al Ministero del Tesoro ed
all'A.RA.N.
3. Il presente contratto diviene efficace e vincolante per le
parti solo dopo che, a seguito dell'apposizione del visto, da
parte dell'Ufficio Centrale per il Bilancio di questo Ministero,
sul provvedimento di autorizzazione di cui al comma precedente,
lo stesso venga sottoscritto dalle parti contraenti.