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Riservatezza sui dati sanitari degli alunni (Garante Privacy 24.4.2002) Il Garante per la protezione dei dati personali Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la segnalazione del 5 aprile 2002 con la quale è stata portata a conoscenza dell’Autorità la divulgazione tramite il sito Internet ………….dei nominativi di alunni portatori di handicap, con annessa dettagliata specificazione della patologia sofferta da ciascuno di essi; Visto l’autonomo accertamento preliminare effettuato dall’Ufficio del Garante dal quale emerge che, consultando la pagina Internet accessibile tramite il predetto sito, sono conoscibili da chiunque diversi dati di carattere sensibile; Rilevata la possibile violazione di diverse disposizioni della legge n. 675/1996 e, in particolare, degli artt. 22 e 23 , il quale ultimo, al comma 4, vieta la diffusione di dati relativi allo stato di salute degli interessati che non sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati; Considerato che, da quanto è dato rilevare dalle informazioni allo stato acquisite, le pagine del sito Internet sopra menzionato appaiono essere gestite dal …….., avente sede presso la succursale della Scuola media statale……; Considerato che il Garante, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996 , così come modificato dall’art. 11, comma 2 , d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, ha il compito di vietare il trattamento dei dati o di disporne il blocco se lo stesso risulta "illecito o non corretto…, oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati"; Rilevata la necessità di intervenire con urgenza, in ragione della particolare natura dei dati sensibili i quali descrivono analiticamente varie patologie di persone individuate nominativamente e comunque per appartenenza a menzionate classi di istituti scolastici, riservando ad ulteriori urgenti accertamenti preliminari il completamento della verifica della liceità e della correttezza del trattamento, nonché la sussistenza dei presupposti per la denuncia di reato, anche in riferimento ad altri soggetti eventualmente responsabili o corresponsabili; Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 37, comma 1, della citata legge n. 675, così come modificato dall’art. 15, d.lg. n. 467/2001, a prescindere dalle misure e sanzioni applicabili in relazione al trattamento, chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il provvedimento di blocco del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000; CIO’ PREMESSO, IL GARANTE: ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, dispone il blocco del trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati conoscibili mediante consultazione del sito Internet …..con effetto immediato a decorrere dalla data di comunicazione del presente atto a cura del Dipartimento vigilanza e controllo dell’Ufficio del Garante, nei confronti del legale rappresentante del……… identificato in premessa o di altro soggetto che, in sede di contestuale accertamento preliminare che verrà effettuato in loco ex art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996, risulti effettivo titolare, contitolare o responsabile del trattamento dei dati in questione; riserva ad ulteriori accertamenti preliminari il completamento della verifica della liceità e della correttezza del trattamento, nonché la sussistenza dei presupposti per la denuncia di reato, anche in riferimento ad altri soggetti eventualmente responsabili o corresponsabili. |
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