Retribuzione IDEI
Contratto Collettivo Decentrato - 24 luglio 1997
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO, CONCERNENTE I CRITERI E LE
MODALITÀ PER LA RETRIBUZIONE DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEI
DOCENTI IMPEGNATI NEGLI INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI ED
INTEGRATIVI DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.L. 28.6.95 N. 253,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 8.8.95, N. 352.
L'anno 1997, il mese di luglio, il giorno 24 in Roma presso il
Ministero della Pubblica Istruzione in sede di negoziazione
decentrata a livello ministeriale,
TRA
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a
livello ministeriale
E
i rappresentanti della delegazione sindacale risultanti
dall'allegato 1 al presente contratto;
VIENE CONCORDATO
il presente contratto nazionale decentrato concernente i criteri
e le modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive
dei docenti impegnati negli interventi didattici ed educativi
integrativi (I.D.E.I.):
RICHIAMATI gli obiettivi fissati dall'art. 193 bis del D.L.vo
297/97 ed in particolare sottolinea l'esigenza di una
programmazione complessiva dell'attività didattica curriculare,
extracurriculare ed integrativa da parte dei competenti organi
della scuola, che tenga conto unitariamente di tutte le
opportunità disponibili, ferme restando la finalizzazione degli
stanziamenti specificamente previsti per ogni tipologia di
intervento e le procedure di cui all'art. 72 del C.C.N.L.
CONSIDERATO che, alla stregua delle richiamate disposizioni e
nella prospettiva dell'autonomia prevista dalla legge n. 59/97 e
suoi provvedimenti applicativi, la programmazione della scuola
deve avere per oggetto la puntuale individuazione delle modalita'
di attuazione degli I.D.E.I., secondo piani operativamente
flessibili, per assicurare la maggiore efficacia dell'azione
didattica, in modo che sia rispondente alle effettive esigenze
formative degli studenti.
CONSIDERATO, quindi, che la programmazione della scuola,
ponendosi l'obiettivo della massima efficacia possibile degli
I.D.E.I., può motivatamente dare ad essi la configurazione e la
struttura ritenuta più adeguata quanto a tipologia, modi, tempi
e soggetti impegnati come docenti o discenti;
CONSIDERATO, di conseguenza, che il presente accordo, pur
collocandosi in una fase necessariamente di transizione rispetto
a processi evolutivi, peraltro già avviati, verso la piena
autonomia delle istituzioni scolastiche, non può trascurare i
fattori innovativi ormai consolidati sia nelle verificate
esperienze pregresse delle scuole sia nel quadro normativo di
riferimento anche di carattere legislativo.
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
Viene confermata e valorizzata l'autonoma programmazione
delle singole istituzioni scolastiche per la concreta attuazione
degli IDEI, ferma restandone l'obbligatorietà di realizzazione
nei limiti delle risorse disponibili ed in coerenza con i
principi richiamati in premessa. Per sostenere e orientare la
autonoma programmazione delle scuole, secondo una gradualità che
tenga funzionalmente conto dei tempi, modi ed obiettivi di
realizzazione delle attività già previste ed avviate, nonch
degli esiti del monitoraggio e valutazione dei dati quantitativi
e qualitativi relativi alle accertate situazioni di debito
formativo, l'Amministrazione farà tempestivamente conoscere gli
esiti del monitoraggio attivato a livello nazionale sugli IDEI
attuati e fornirà ulteriori indicazioni e proposte.
È confermato il contenuto del precedente accordo in data
22.12.95, con le seguenti integrazioni e modificazioni.
L'art. 1 è così sostituito:
- Gli I.D.E.I. danno titolo, sulla base delle risorse stanziate
con apposito decreto ai compensi previsti per il personale
docente allorch si riferiscano ad attività aggiuntive;
- Avuto riguardo alle diverse tipologie in cui tali interventi
possono articolarsi e realizzarsi, nel rispetto delle vigenti
disposizioni relative al calendario scolastico ed al numero di
giorni di lezione previsti, nonch all'orario obbligatorio di
insegnamento dei docenti, i compensi possono essere erogati anche
in misura forfettaria, particolarmente in relazione a progetti
d'intervento programmati ed attuati dai singoli consigli di
classe, volti ad assicurare nel corso dell'anno scolastico il
conseguimento degli obiettivi formativi individuati per gli
studenti delle rispettive classi e di cui siano state accertate
carenze formative nell'anno precedente (debito formativo) o nello
stesso anno scolastico;
- Ai fini di cui sopra saranno puntualmente predeterminati dalle
singole scuole gli obiettivi e l'impegno di attività aggiuntive,
da pubblicizzare nelle stesse forme previste dal CCNL per la
gestioht480 insegnamento dei docenti, i compensi possono essere
erogati del fondo di istituto di cui all'art. 72 del CCNL
medesimo.
- La misura dei compensi anche forfettari è fissata secondo i
parametri previsti dalla tabella D allegata al vigente CCNL del
4.8.95 e liquidata sulla base di specifica documentazione, ferma
restando la possibilità per il personale ATA di accedere al
fondo di istituto per attività aggiuntive prestate anche in
connessione con gli IDEI.
All'art. 2 è aggiunto il seguente comma 3;
I provveditori agli studi, nell'assegnare alle scuole, in
rapporto al numero degli alunni, le risorse destinate agli
I.D.E.I., possono trattenere fino al 25% del fondo e destinarlo,
sentite le OO.SS., alla compensazione delle diverse esigenze
delle scuole, con riguardo alla incidenza del "debito formativo"-.