Ministero della Pubblica Istruzione
Interpretazione autentica del contratto
integrativo nazionale del comparto scuola sottoscritto il 31 agosto 1999
concernente gli articoli 50 e 51 del CIN-scuola 31 agosto 1999
L'anno 2000, il giorno 1, del mese di febbraio, in Roma, presso il Ministero
della Pubblica Istruzione, in sede di contrattazione integrativa nazionale
tra
la delegazione di parte pubblica, costituita ai sensi del D.M. n. 40933/BL
del 2 agosto 1999 e quella di parte sindacale, composta ai sensi dell'art.9 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola del 26
maggio 1999, di cui all'allegato 1 al presente contratto,
premesso
che in sede di applicazione degli art.50 e 51 del contratto integrativo
nazionale del comparto scuola sottoscritto il 31 agosto 1999, relativo alle
attività aggiuntive del personale ATA, sono sorte perplessità interpretative,
visto
l'art.3 del CCNL-scuola del 26 maggio 1999
LE PARTI CONCORDANO LA SEGUENTE INTEPRETAZIONE AUTENTICA
- al personale ATA che esercita la funzione aggiuntiva nell'ambito
dell'ordinario orario di lavoro (pari a 36/35 ore settimanali) nei casi in
cui vi siano situazioni di effettiva necessità di prestazioni aggiuntive
oltre l'orario di lavoro, queste devono essere retribuite con il fondo
d'istituto o, a scelta dell'interessato, con riposo compensativo, da
usufruire compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione
scolastica. Inoltre il personale in questione ha titolo ad accedere al fondo
d'istituto per le altre attività, diverse dalla funzione aggiuntiva, purché
deliberate dai competenti organi.
- Al personale ATA con rapporto di impiego part-time, in semiesonero
sindacale e a quello utilizzato presso sedi diverse dalle scuole non possono
essere attribuite funzioni aggiuntive.
- La proposta delle funzioni aggiuntive da attivare presso l'istituzione
scolastica viene formulata dal responsabile amministrativo. Il capo
dell'istituto la adotta se coerente con gli obiettivi previsti nel POF.
- L'assistente amministrativo che assume la funzione di sostituto del
responsabile amministrativo è tenuto a sostituirlo anche quando lo stesso
sia assente per ferie.
- Nel caso, in cui nessuno abbia accettato di svolgere la funzione di
sostituto del responsabile amministrativo, in caso di assenza superiore a
venti giorni il responsabile amministrativo viene sostituito come segue:
- per l'anno scolastico 1999/2000, la sostituzione avviene mediante la
nomina di un supplente con le procedure previste dall'O.M. n. 59/1994 e
successive ordinanze ministeriali di modifica e integrazione;
- dall'anno scolastico 2000/2001, invece, le eventuali sostituzioni sono
regolate dall'articolo 51 del C.I.N.
- Non è possibile cumulare in capo ad un medesimo profilo professionale più
funzioni aggiuntive, tenuto conto dell'art.36 del CCNL del 26.5.1999 e del
comma 3, dell'art. 50 del Contratto Integrativo Nazionale del 31.8.1999
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