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VERBALE DI INTESA Il giorno 30 settembre 2002 alle ore 18.00 presso il MIUR si sono incontrati i rappresentanti dell’Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali della scuola : CGIL, CISL, UIL e SNALS e le OO.SS. di categoria Alai CISL, Nidil CGIL, Cpo UIL. Dopo ampio dibattito viene redatto il seguente verbale di intesa. Le parti PREMESSO CHE - l’applicazione concreta dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dai Dirigenti scolastici con i singoli LSU stabilizzati in applicazione del D.M. n.66 del 20/4/2001, emanato in applicazione dell’art.78 comma 31 della legge n.388/2000,necessita di una verifica e di una regolamentazione; ciò, in quanto l’esperienza in atto delle collaborazioni coordinate e continuative, originata dalla predetta normativa avente carattere eccezionale e transitorio, presenta elementi di criticità sotto il profilo dell’organizzazione del lavoro, nonché sotto il profilo dei diritti e delle condizioni di lavoro degli addetti, sia in rapporto di dipendenza sia di collaborazione. CONCORDANO - sull’esigenza di regolamentare ed armonizzare il lavoro dei titolari delle collaborazioni coordinate e continuative nel quadro dei modelli organizzativi delle istituzioni scolastiche, definendo un quadro di diritti e di tutele; RIBADISCONO -che gli elementi di criticità di cui in premessa rendono necessari un monitoraggio e verifiche congiunte da effettuare in apposite sessioni; SI DANNO ATTO - che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in argomento rientrano nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui agli artt. 2222 e ss. del Codice Civile, e agli stessi si applicano i vincoli, i diritti e le responsabilità derivanti dall’art. 36, comma 2 del D.L.vo 165/2001.
INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA L’anno duemiladue, il giorno 30 del mese di settembre in Roma, tra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, e le Organizzazioni CGIL NIDIL, ALAI CISL, CPO UIL concordano tenendo conto del verbale di intesa del 30 settembre 2002, sottoscritto dal Ministero e dalle Organizzazioni Sindacali della scuola, CGIL, CISL, UIL e SNALS, nonché dall’Alai CISL, Nidil CGIL e Cpo UIL, di regolare i diritti, le condizioni di lavoro e i doveri per i lavoratori impegnati nella scuola con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche in applicazione del D.M. n°.66 del 20/4/2001, secondo il seguente articolato: Art.1 - Ambito di applicazione e professionalità coinvolte La presente intesa regola i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con o senza Partita IVA, nonché, in quanto applicabile, ogni altra prestazione resa in forma di lavoro non dipendente, instaurati all’interno dell’Amministrazione scolastica, con il Capo d’istituto nella qualità di Committente. Art.2 - Forma e contenuto dei contratti di collaborazione 1. Il committente, nell’ambito dell’applicazione della presente intesa, è tenuto, all’atto della stipulazione o del rinnovo del contratto individuale, a fornire al collaboratore copia del contratto stesso in forma scritta. 2. Il contratto di collaborazione deve contenere le seguenti informazioni:
Art. 3 – Natura della prestazione 1. La prestazione oggetto della collaborazione è
riferita a progetti specifici funzionalmente connessi con l’attività
istituzionale generale ed agli obiettivi della scuola. 2. Il collaboratore sarà libero di prestare la propria
attività, sia in forma autonoma che subordinata, a favore di terzi,
purché tale attività sia compatibile con l’osservanza degli impegni
assunti con il contratto, ed in particolare con l’obbligo della
riservatezza; inoltre, che non si ponga in alcun modo in concorrenza con l’espletamento
delle funzioni dell’Istituto scolastico. Art. 4 - Informazione e verifiche periodiche 1. Le parti concordano, alla luce del carattere sperimentale dell’intesa, di instaurare una forte relazione informativa e convengono sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità semestrale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte sulle situazioni e sulle attività di lavoro che coinvolgono i collaboratori, anche al fine di introdurre eventuali modifiche innovative. 2. In fase di prima applicazione della presente intesa e al fine di consentire il regolare avvio dell’anno scolastico 2002 – 2003, le parti concordano di incontrarsi entro 90 giorni dall’inizio dell’anno scolastico. Art. 5 - Modalità di espletamento delle collaborazioni 1. Il collaboratore, nel rispetto delle finalità, delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi dell’istituzione scolastica definisce tempi, orari e modalità d’esecuzione, operando anche con modalità di telelavoro, concordando nell’ambito di quanto previsto al precedente art. 3, comma 1, le modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dalle istituzioni scolastiche. Il committente ha facoltà di richiedere al collaboratore relazioni periodiche sull’attività svolta. 2. Nei casi in cui sia indispensabile, per coordinarne l’ opera con l'attività del committente, la presenza del collaboratore presso una sede d’attività indicata dal committente stesso, si predisporrà un’indicazione di presenza giornaliera e/o settimanale, a cura del collaboratore, all’interno degli orari di apertura delle sedi scolastiche. 3. Il collaboratore individuerà la fascia di presenza relativa allo svolgimento della propria attività concordando questa scelta con il committente e con gli eventuali altri collaboratori, in base alle caratteristiche della prestazione e in funzione degli obiettivi correlati all’incarico ricevuto. Il collaboratore potrà altresì modificare periodicamente la propria disponibilità con l’osservanza degli stessi criteri. Art.6 - Durata del contratto di collaborazione 1. La durata del contratto di collaborazione è di norma stabilita in dodici mesi, fino ad un massimo di ventiquattro mesi, eventualmente rinnovabili, e sarà correlata ai progetti definiti dalle scuole e alle modalità di adempimento concordate tra le parti all’atto del rinnovo. 2. Le norme indicate nella presente intesa sono riferite a rapporti di durata di dodici mesi e vengono riproporzionate per contratti di collaborazione di durata inferiore o superiore. Art.7 - Retribuzione e compensi 1. La corresponsione del compenso avverrà con acconti mensili che saranno messi in pagamento entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione, mediante prospetto paga così come definito dalla legge 342/2000 in materia di assimilazione fiscale. 2. Sulla base di tali somme il committente è impegnato
ad operare le ritenute e le detrazioni, a carico del collaboratore,
previste dalla legge, ovvero: la ritenuta ai fini IRPEF; le detrazioni per
i carichi familiari e da lavoro dipendente; le ritenute previdenziali e le
ritenute assicurative contro gli infortuni. E’ tenuto, inoltre, ad
applicare le regole sulla tassazione dei benefit e sulle trasferte,
riservate ai lavoratori dipendenti così come previsto dall'art. 34 della
legge 342 del 21 novembre 2000 e successive disposizioni. 3. Ai fini della determinazione dei compensi dei collaboratori, vista l’assenza di specifici riferimenti economici e normativi, di seguito s’individuano, a titolo di esempio, così come consentito dagli art.2222 e 2225 del Codice Civile, alcuni settori di attività di supporto, da svolgere in riferimento a progetti specifici:
4. Il compenso annuo si intende corrisposto a fronte di una collaborazione espletata per 11 mesi. Il collaboratore, ai fini del godimento del periodo di recupero psico-fisico, ha diritto nel mese residuo, previo accordo con il committente, a non essere vincolato a prestazione alcuna. Art. 8 - Malattia o altri eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione. 1. Nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio e maternità, riconosciuti in termini di riconoscimento sociale e di diritto va esteso il beneficio anche alle prestazioni di collaborazione in relazione alle seguenti disposizioni legislative: Art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto l'istituzione di apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale; Decreto interministeriale 4 aprile 2002, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanza, che ha aggiornato il trattamento per la tutela della maternità e dell’assegno per il nucleo familiare. Art. 51, comma 1, Legge 23 dicembre 1999, n. 488; che ha previsto, l'estensione della tutela contro il rischio di malattia; Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n.38 – art. 5, per la parte che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l’obbligo assicurativo contro gli infortuni; Legge 21/11/2000, n. 342, D. Lgs. N. 81 del 28/2/2000, per le parti che hanno regolato le disposizioni fiscali applicabili ai collaboratori con assimilazione a quanto previsto per il lavoro dipendente; 2. Ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione stessa resterà sospesa: 3. Il collaboratore dovrà, in generale, comunicare
preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità
di eseguire la prestazione, presentando entro 48 ore la relativa
documentazione sanitaria. Art. 9 – Aggiornamento professionale Per garantire un adeguato standard professionale e di competenza, nonché la piena capacità di utilizzo dei mezzi strumentali, si stabilisce per i collaboratori la possibilità di accedere ad iniziative di addestramento e aggiornamento professionale, qualora necessarie allo svolgimento della prestazione. Art. 10 – Risoluzione del contratto Il contratto individuale potrà essere risolto nei casi
di scadenza del termine concordato e per sopravvenuta impossibilità della
prestazione oggetto dell’incarico. Il collaboratore può risolvere il contratto prima del termine con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di 30 giorni. Il periodo di preavviso non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali del committente. Art.11 - Diritti sindacali Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue:
Art. 12 – Commissione nazionale paritetica di conciliazione e raffreddamento Le parti concordano di costituire una commissione nazionale di conciliazione e raffreddamento che avrà la funzione di esaminare le controversie di interpretazione e di applicazione degli istituti e delle clausole della presente intesa oltre che essere l’organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse. La commissione è composta da un membro per ogni parte sindacale firmataria della presente intesa e da membri in rappresentanza del committente di numero pari alla componente sindacale. Tali membri saranno nominati entro 30 giorni dalla stipula della presente intesa. Art.13 – Adempimenti del committente Il committente è tenuto a:
Il Ministero, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili per tale personale, al fine di sollevare da responsabilità civile il collaboratore, stipulerà idonea polizza assicurativa in favore del collaboratore medesimo, a copertura dei seguenti rischi:
Art.14 –Validità dell’intesa La presente intesa, visto il carattere sperimentale e temporaneo dell’esperienza, ha validità biennale a valere dal 1/01/2003 e resterà in vigore fino al suo rinnovo, fermo restando che per i contratti di collaborazione attualmente in essere vanno applicati, ove possibile, i principi contenuti nel presente accordo. Art. 15 – Disposizioni finali Gli eventuali maggiori costi derivanti dall’applicazione del presente accordo devono, in ogni caso, trovare copertura nell’ambito degli stanziamenti di bilancio già destinati ai contratti di collaborazione. Qualora intervengano modifiche alla legislazione citata dalla presente intesa, le nuove norme si applicheranno immediatamente; nel caso in cui le modifiche abbiano carattere strutturale, ciascuna delle parti firmatarie potrà chiedere all’altra di incontrarsi al fine di armonizzare l’intesa stessa con la nuova normativa. Per l’Amministrazione F.to Zucaro PER LE OO.SS. CGIL Nidil : F.to Viafora CISL Alai : F.to Ricciardi CPO Uil : F.to Bergamo Dichiarazione congiunta ( Nota a verbale) L’Amministrazione, così come previsto dal comma 2 dell’art.6 e dal comma 6 dell’art.7 del decreto legislativo n.81/2000 e dalla circolare Inps n.62 del 14 marzo 2001, si impegna a richiedere all’INPS stesso il beneficio contributivo (esonero dal versamento dell’intero onere contributivo sia per la parte a carico dell’amministrazione committente che del collaboratore) previsto per le amministrazioni pubbliche che si avvalgono di lavoratori, già impegnati in attività socialmente utili, tramite incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nonché, una volta acquisito tale beneficio, ad applicarlo ai contratti in essere, anche retroattivamente, per i periodi regolati dalla suddetta normativa. Per l’Amministrazione F.to Zucaro PER LE OO.SS. CGIL Nidil : F.to Viafora CISL Alai : F.to Ricciardi CPO Uil : F.to Bergamo
Le Organizzazioni Sindacali della scuola: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e S.N.A.L.S., hanno partecipato alla stesura riguardante l’intesa per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, unitamente alle OO.SS. di categoria. A conclusione le stesse, ad eccezione dello S.N.A.L.S., sottoscrivono, di seguito, il documento. CGIL Scuola: F.to Righetti CISL Scuola: F.to Rossini UIL Scuola: F.to Lacchei |
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