TESTO ALLEGATO AL VERBALE DI CONCERTAZIONE SOTTOSCRITTO IL 17.04.01, TRA LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA SCUOLA CGIL, CISL, UIL E SNALS.

CRITERI SULLA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DOCENTE

 

PREMESSA

Il decreto interministeriale di definizione degli organici del personale docente per l’anno scolastico 2001/2002 si colloca, temporalmente, nella fase in cui non è stato ancora definito l’iter procedimentale necessario per l’emanazione del regolamento concernente i curricoli della scuola di base, previsto dall’articolo 8 del DPR 275/99, sull’autonomia scolastica.

Lo stesso decreto, del resto, deve essere emanato di concerto con Funzione Pubblica e Tesoro. Con tale ultimo dicastero è in corso la verifica per accertare l’esistenza delle condizioni che possano consentire l’attribuzione di ulteriori risorse da utilizzare per l’estensione dell’organico funzionale a tutte le scuole medie nonché da destinare, attraverso la rideterminazione dell’organico funzionale della scuola elementare, agli aspetti innovativi contemplati nello schema di regolamento sui curricoli.

In assenza del citato regolamento, sul quale, peraltro, il Consiglio di Stato deve esprimere il prescritto parere, risulta comunque ineludibile realizzare le condizioni necessarie per garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico.

Nel quadro delineato si configura l’impegno dell’Amministrazione che, al contempo, non può prescindere dalla definizione degli elementi di certezza da trasmettere agli uffici scolastici provinciali, per i quali non risultano più rinviabili i molteplici adempimenti connessi alla determinazione degli organici di diritto e, quindi, alla mobilità del personale.

Il medesimo impegno è, comunque, assicurato al fine di rendere efficaci, nel modo migliore che sarà possibile realizzare, le innovazioni concernenti gli eventi suindicati.

A tal fine rientra nelle previsioni anche l’eventuale, successiva formulazione di normativa a carattere secondario rispetto al provvedimento interministeriale sugli organici.

Resta fermo, quindi, l’intendimento dell’Amministrazione di porre in essere le condizioni per garantire la realizzazione degli aspetti maggiormente significativi deIla riforma dei cicli di studio che, sulla base della strutturazione dell’orario scolastico e degli ambiti disciplinari, sono da ricondurre

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1. Consistenza dotazioni provinciali e di istituto

La consistenza degli organici del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado è calcolata, per l’anno scolastico 2001/2002, tenendo conto delle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche in relazione al numero degli alunni, rapportato ai criteri concernenti la formazione delle classi di cui al decreto ministeriale 331/98. La consistenza delle dotazioni organiche è altresì commisurata, eccetto che per le istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria, alle esigenze connesse alla formulazione degli organici funzionali, così come delineati nei decreti 331/98 e 200/2000.

Per la scuola materna è garantita l’istituzione di ulteriori cinquecento sezioni ad orario normale.

Nelle tabelle delle dotazioni organiche allegate al decreto viene prevista, nell’ipotesi formulata con l’adozione dell’organico funzionale nella scuola media, un ulteriore contingente di posti al fine di azzerare l’eventuale decremento di risorse che si realizzerebbe applicando il modello organizzativo di cui al successivo punto 7.

Entro il limite dell’organico complessivo previsto i dirigenti degli uffici scolastici provinciali determinano le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche, in relazione alla necessità di personale corrispondente al numero degli alunni, delle classi e delle sezioni prevedibile, in ciascuna scuola, sulla base dei criteri enunciati nel citato decreto 331/98, e nel decreto ministeriale n. 141/99 relativo alla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap. La quantificazione delle risorse necessarie è, altresì, definita nel rispetto delle disposizioni relative alla determinazione degli organici funzionali della scuola materna e dell’istruzione elementare.

Per l’istruzione secondaria restano ferme le disposizioni dello stesso decreto nonché, limitatamente alle istituzioni scolastiche di cui all’elenco allegato alla circolare ministeriale 6 aprile 2000, n.154, le modalità contemplate dal decreto ministeriale 3 aprile 2000, n.105 con il quale, nella prospettiva dell’estensione a tutti gli istituti di istruzione secondaria, è disciplinata la definizione dell’organico funzionale.

2. Ulteriori disponibilità di organico

Gli organici provinciali comprendono, per ciascun grado di scuola, oltre al personale necessario per le esigenze Indicate al punto 1, una dotazione organica da utilizzare per le seguenti finalità:

a) realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi

b) diffusione di processi d’innovazione didattica e d’arricchimento ed integrazione delle strutture curriculari secondo quanto previsto nel piano dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, ivi compreso il necessario supporto didattico nelle sezioni di scuola materna con orario di funzionamento superiore alle quaranta ore settimanali;

c) supporto psicopedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione nei processi formativi, con riguardo anche alle specifiche esigenze di coordinamento e progettazione organizzativo-didattica degli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, nonché delle scuole unificate negli istituti di istruzione secondaria, di cui all’articolo 2 - commi 3 e 6 - del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1998, n. 233.

d) istituzione di nuovi corsi di strumento musicale nella scuola media;

e) estensione dell’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare;

f) educazione permanente degli adulti, secondo le modalità di cui all’art.7 della direttiva ministeriale 6 febbraio 2001, n.22. L’istituzione di tali posti è eventualmente prevista nella fase di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto in quanto subordinata all’emanazione del regolamento previsto all’articolo 8 dello schema di regolamento della riforma dei curricoli.

g) progetto nazionale triennale di innovazione degli ordinamenti della scuola dell’infanzia (art. 11 DPR 275/99). Da attivare con il coordinamento dei dirigenti regionali, sulla base della quota di posti inclusi, unicamente a tal fine, nella dotazione organica di ciascuna provincia.

3. Sezioni ospedaliere

Per effetto del protocollo d’intesa, siglato il 27 settembre 2000 con i Ministri della pubblica istruzione, della sanità e della solidarietà sociale, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali possono autorizzare, oltre che quelle di scuola elementare e media, così come previsto dal dm 331 art.11, anche sezioni di scuola materna e di istruzione secondaria superiore per bambini ed alunni soggetti all’obbligo scolastico, impediti temporaneamente, per motivi di salute, a frequentare la scuola per un periodo mediamente non inferiore a 30 giorni di lezione.

Per il funzionamento delle classi di cui al presente articolo i suddetti dirigenti individuano le forme organizzative più idonee in applicazione della normativa vigente, anche con riferimento, per quanto compatibile, a quella della scuola elementare e media. Deve essere, altresì, contemplata l’attivazione di classi che accolgano alunni iscritti ad anni di corso diversi, in relazione al numero degli obbligati alla frequenza, prevedibilmente ricoverati nell’anno scolastico.

Per la quantificazione delle risorse necessarie per il funzionamento di classi, ovvero di gruppi di alunni, dell’istruzione secondaria, deve essere formulata la previsione, in organico di diritto, del fabbisogno relativo alle discipline delle aree comuni di italiano, storia, matematica, lingue straniere, diritto ed economia, scienza della terra e biologia. Per le ulteriori aree di indirizzo la quantificazione dei posti necessari è effettuata esclusivamente in situazione di fatto.

Limitatamente all’anno scolastico 2001/2002 la previsione delle dotazioni organiche relative agli insegnamenti comuni di cui al comma 4 è effettuata nella fase di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto.

Le modalità di gestione di tutte le sezioni ospedaliere sono, disciplinate, inoltre, mediante il combinato disposto delle norme, in quanto compatibili, relative alle sezioni ospedaliere di scuola elementare e media.

4. Dotazione organica dei posti di sostegno

La consistenza delle dotazioni organiche dei posti di sostegno per l’integrazione degli alunni portatori di handicap è confermata, per l’anno scolastico 2001/2002, nei limiti delle dotazioni provinciali indicate, per lo stesso anno, nella tabella "D2/99", allegata al decreto ministeriale 6 agosto 1999, n.200. I Provveditori agli studi determinano la dotazione di ciascun grado di istruzione in relazione agli organici provinciali previsti, definendo l’organico di diritto entro il limite massimo dei posti consolidati (colonna B della tabella D2);

Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 1 e sui posti attivati in deroga ai sensi dell’articolo 40, comma 1 della legge, 27 dicembre 1997, n. 449, nonché dell’articolo 22 comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n.488, possono essere disposte utilizzazioni annuali di personale ovvero assunzioni a tempo determinato.

La ripartizione ed assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap, nonché per la sperimentazione di modelli efficaci di integrazione. è effettuata secondo le disposizioni di cui al titolo IV del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331.

5. Compensazioni delle dotazioni organiche

I dirigenti degli uffici scolastici provinciali, con propri decreti e nel limite dell’organico complessivo, possono incrementare le dotazioni organiche di uno o più gradi di scuole con la contestuale riduzione compensativa delle dotazioni previste per gli altri gradi, in relazione alle rispettive esigenze accertate nell’ambito della provincia.

Limitatamente alle esigenze connesse alle necessità di garantire il tempo scuola conseguente all’entità della popolazione scolastica effettivamente rilevata, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali possono, con proprio decreto motivato, procedere all’istituzione, in organico di diritto, di ulteriori posti rispetto alle dotazioni provinciali.

Concluse le operazioni di cui al primo capoverso, i dirigenti generali degli uffici scolastici regionali, previa informativa sindacale, dispongono, in tempo utile per la definizione dell’organico di diritto, l’eventuale compensazione tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione nell’ambito delle province del comprensorio regionale di pertinenza.

6. Gestione della situazione di fatto

L’istituzione di ulteriori classi con non più di venticinque alunni può essere prevista a condizione che ciò non comporti l’attivazione di posti in eccedenza rispetto alle risorse assegnate a ciascuna provincia.

I dirigenti degli uffici scolastici provinciali, limitatamente all’istruzione superiore, per quel che concerne gli effetti diretti e conseguenti all’elevamento dell’obbligo di istruzione, possono disporre i necessari incrementi di organico nella fase dell’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, in conseguenza delle esigenze accertate.

Gli stessi dirigenti possono, altresì, disporre l’eventuale istituzione di un numero limitato di posti per le attività di cui al precedente punto 2, esclusivamente a fronte dell’esistenza di condizioni che ne rendano indifferibile l’attivazione e facendo prioritariamente ricorso, ove possibile, all’utilizzazione di docenti appartenenti a classi di concorso in esubero.

Analoga possibilità può essere prevista, entro il limite delle dotazioni organiche, per l’istituzione di ulteriori posti rispetto a quelli di norma contemplati, al fine di consentire, in presenza di particolari esigenze, la realizzazione delle condizioni di maggiore efficacia del funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere, nonché delle attività inerenti i corsi di istruzione per adulti, istituiti ai sensi dell’O.M. 455/97 e della direttiva ministeriale 6 febbraio 2001.

7. Organico funzionale nella scuola media

L’estensione generalizzata a tutte le scuole medie di tale organizzazione didattica, a decorrere dal 2001/2002, è subordinata alla compatibilità del costo delle risorse necessarie, rispetto alle esigenze di spesa pubblica.

Il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale determina l’organico funzionale di ciascuna scuola media e delle classi di scuola media degli istituti comprensivi, attribuendo, preliminarmente, i posti necessari ad assicurare le condizioni essenziali di funzionamento dell’istituzione scolastica, considerata nel suo complesso (sede centrale, succursali e sezioni associate), con riferimento al numero delle classi ed ai carichi di lavoro ad esse afferenti secondo le tipologie dei corsi, convenzionalmente calcolati in 30 ore settimanali per il tempo normale, 33 in presenza dell’insegnamento della seconda lingua e 38 per il tempo prolungato.

L’entità delle risorse da assegnare è determinato dal rapporto tra il monte ore complessivo, ottenuto dal prodotto del numero delle classi per le ore di tempo scuola previste per ciascuna tipologia indicata e il divisore 16,5.

Qualora la costituzione delle cattedre comporti il permanere di gruppi orari superiori alle 8 ore settimanali, tali frazioni orarie devono essere computate come cattedra, cui assegnare, quindi, una delle risorse attribuite alla scuola. Gli eventuali gruppi orari inferiori alle nove ore settimanali non assegnabili a risorse professionali attribuite alla scuola e per i quali non è possibile prevederne la copertura mediante la flessibilità organizzativa di cui al D.P.R. 275/99, sono coperti nell’ambito delle operazioni di utilizzazione o di assunzione a tempo determinato. Tali gruppi orari, complessivamente considerati, non possono superare il 3% del monte ore totale assegnato alla scuola in termini di risorse professionali. In sede di assegnazione di tali spezzoni è possibile procedere al completamento solo con ore disponibili nell’ambito di tutte le sedi della medesima istituzione scolastica.

Il dirigente scolastico, sulla base di quanto deliberato dal Collegio dei docenti attribuisce alle classi di concorso conseguenti alla definizione del piano dell’offerta formativa le risorse assegnate, avendo cura di evitare che si realizzino situazioni di soprannumerarietà.

Negli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media possono essere attuate nell’ambito delle disponibilità di organico assegnate e nell’ottica della continuità educativa nonché dell’attuazione di un progetto educativo unitario, iniziative che prevedano l’impiego dei docenti, per una quota dell’orario di lavoro, in classi di ordine diverso da quello di appartenenza. Tali iniziative, che saranno principalmente attivate nell’ultimo anno della scuola elementare e nel primo anno della scuola media, sono finalizzate a favorire il passaggio fra i due corsi di studio, attraverso la conoscenza, da parte dei docenti sia delle capacità e delle attitudini degli alunni che degli obiettivi formativi dei due percorsi. Allo stesso fine in tali istituti, fatti salvi gli insegnamenti ordinamentali dei due ordini di scuola da assicurare ai rispettivi alunni, è possibile procedere a compensazioni tra le risorse assegnate ai due distinti organici, a condizione che tale scelta della scuola non determini situazioni di soprannumerarietà dei docenti già in organico.

Il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale procede, in sede di contrattazione decentrata, alla definizione dei criteri per il contemperamento delle priorità indicate dalle istituzioni scolastiche qualora la configurazione delle risorse richieste dalle scuole comporti situazioni di soprannumerarietà in ambito provinciale.

Per gli insegnamenti curricolari la definizione delle cattedre è effettuata senza tener conto dei vincoli relativi ai criteri di definizione delle stesse cattedre.

Fermo restando l’orario d’obbligo previsto dal contratto collettivo nazionale del comparto scuola, le cattedre possono essere costituite, a norma del medesimo contratto, con un numero di ore superiori alle 18, a fronte della disponibilità del docente. In ogni caso la possibilità di costituire cattedre con più di 18 ore, non può comportare, a parità di classi, situazioni di soprannumerarietà dei titolari dell’istituzione scolastica.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, la singola istituzione scolastica può organizzare la propria attività secondo un’articolazione flessibile del gruppo classe, dell’orario e della durata delle lezioni, nonché programmando metodologie, strumenti e tempi dell’insegnamento secondo finalità di ottimizzazione delle risorse e con le modalità indicate all’articolo 4 del DPR 275/99.

I dirigenti degli uffici scolastici provinciali definiscono i posti di sostegno secondo la normativa vigente e secondo quanto indicato all’articolo 7 costituendo, in coerenza con il nuovo impianto, posti orario esterni soltanto in ipotesi residuale.