COMPARTO SCUOLA

ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90 E DELLA LEGGE 83/2000

 

ART.1 -
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla L.83/2000, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale della Scuola sono:

a) l’istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall’art.1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera d);

b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone;

c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;

d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

I servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono considerati per gli aspetti strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a).

ART.2 -
CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE E L’INDIVIDUAZIONE DEL CONTINGENTE DI PERSONALE EDUCATIVO ED ATA PER ASSICURARE NELLE SCUOLE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

1. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa e collaboratore scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale.

2. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, di licenza media, di qualifica professionale e di licenza d’arte, esami di stato) è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente amministrativo, assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree della competenza, collaboratore scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale.

3. Per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto, è indispensabile la presenza almeno un collaboratore scolastico.

4. Per garantire la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature laddove l’interruzione del loro funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente tecnico appartenente all’area interessata al servizio da garantire e collaboratore scolastico per le attività connesse.

5. Per garantire la cura e l’allevamento del bestiame nelle aziende agrarie annesse agli istituti tecnici e professionali è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente tecnico, collaboratore scolastico tecnico addetto all’azienda agraria, collaboratore scolastico per le attività connesse. Nelle ipotesi di conduzione diretta da parte della scuola dell’impianto di riscaldamento va garantita la presenza del personale in possesso della specifica abilitazione professionale.

6. Per garantire la raccolta, l’allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi è indispensabile la presenza dell’assistente del reparto o del laboratorio e del collaboratore scolastico per garantire l’accesso ai locali interessati agli incaricati delle ditte che eventualmente gestiscono lo smaltimento dei rifiuti a norma di legge.

7. Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso in cui lo svolgimento di azioni di sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione degli emolumenti è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: direttore dei servizi generali e amministrativi, assistente amministrativo, collaboratore scolastico per le attività connesse.

8. Per garantire agli alunni convittori e semiconvittori i servizi indispensabili, nelle istituzioni educative, con particolare riguardo alla vigilanza anche nelle ore notturne, alla cucina ed alla mensa è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: educatore, cuoco, infermiere, collaboratore scolastico. Il servizio di mensa potrà essere erogato, ove possibile, anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati.

9. I criteri di cui sopra dovranno essere gestiti tenendo conto della volontarietà dei lavoratori e, in subordine, del criterio di rotazione tra essi.
In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili si dovrà tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori.

ART. 3
PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE

1. Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all’art.1 dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, l’effettività del loro contenuto essenziale e la continuità, per gli aspetti contemplati nella lett. d), comma 2, dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n.146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:

a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali, nonché degli esami di idoneità;

b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d’arte, esami di stato);

c) vigilanza sui minori presenti in orario scolastico e durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;

d) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

e) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all’allevamento del bestiame;

f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;

g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche;

h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle precedenti lettere c) e d), con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.

2. In conformità ai criteri di cui all’art.2 presso ogni istituzione scolastica ed educativa sarà definito, in sede negoziale decentrata, un apposito protocollo di intesa tra le delegazioni di cui all’art.9, comma 1, punto III, del CCNL 26-5-1999 e all’art.4 del CCNL 15-3-2001 che individuerà il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi. Il protocollo d’intesa deve essere stipulato entro il 30-10-2001.
Sulla base dell’art. 2 e del protocollo di intesa di cui sopra, il dirigente scolastico emanerà un regolamento.
In caso di dissenso da parte delle OO.SS. in ordine alla sottoscrizione del protocollo di intesa o al regolamento di cui sopra, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale come previsto dall’art.4, comma 2, del presente accordo.

3. In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.
Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i dirigenti scolastici valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie, nonché al dirigente dell’ufficio territoriale competente.
L'astensione individuale dallo sciopero, che eventualmente segua la comunicazione dell’astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal dirigente scolastico o dal dirigente dell’ufficio territoriale competente.

4. I dirigenti scolastici, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2, in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative, tenuti alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili di cui al precedente 1° comma.
I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero.
Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
I dirigenti scolastici e gli organi dell’Amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione.

ART. 4
NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO

1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a giorni 10 e deve contenere l’indicazione se lo sciopero sia indetto per l’intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.

2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’Istruzione - Gabinetto del Ministro; la PROCLAMAZIONE DI SCIOPERI RELATIVI A VERTENZE
La proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di singolo istituto deve essere comunicata all’Organo dell’Amministrazione scolastica territoriale competente.
In caso di sciopero il Ministero dell’Istruzione e gli Organi dell’Amministrazione scolastica territoriali competenti sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le modalità dello sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse Amministrazioni anche per le ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dell’azione di sciopero.

3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell’articolo 2:

a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;

b) atteso che l’effettiva garanzia del diritto all’istruzione e all’attività educativa delle relative prestazioni indispensabili indicate nell’articolo 2 si ottiene solo se non viene compromessa l’efficacia dell’anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche quelli brevi, di cui alla successiva lettera e), non possono superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;

c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi. Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un’intera giornata. Gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno i due giorni consecutivi. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare la giornata;

d) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre OO.SS., che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo minimo tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in 2 giorni, a cui segue il preavviso di cui all’art.3, comma 1.
Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale, provinciale e locale. La comunicazione dell’esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle Amministrazioni competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione della proclamazione alle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero successivo;

e) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’insegnamento deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione;

f) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l’efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;

g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

h) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;

i) le OO.SS. garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili;

l) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale;

m) le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

ART. 5
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE

1. Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste dall’art.8 del CCNL 26/5/1999 del comparto scuola.

2. A - I preventivi tentativi di conciliazione in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale si svolgono presso il Ministero del Lavoro.
B - Se la controversia è locale il tentativo di conciliazione avverrà presso la Prefettura del capoluogo di regione, se la controversia è di ambito regionale, o presso la Prefettura della Provincia interessata.

3. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero nazionale, il Ministero del Lavoro, entro 3 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e richieda l’apertura della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia al fine di tentare la conciliazione del conflitto.

4. Il Ministero del Lavoro può chiedere alle organizzazioni sindacali e alle amministrazioni pubbliche coinvolte notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione che deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di 3 giorni dall’apertura del confronto.

5. Decorso inutilmente il termine indicato nel comma 4 il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall’art.2, comma 2, della legge 146/90, come modificata dalla legge 83/2000.

6. Con le stesse procedure e modalità di cui ai commi precedenti, nel caso di controversie regionali e subregionali, i soggetti di cui al comma 2, lettera B provvedono alla convocazione delle OO.SS. per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di 5 giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di 5 giorni dall’apertura del confronto. Decorso tale termine il tentativo si considera comunque espletato ai fini di quanto previsto dall’art.2 L.146/1990 come modificata dalla L.83/2000.

7. Il tentativo di conciliazione si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro i giorni lavorativi dalla comunicazione scritta dello stato di agitazione indicati ai comma 3 e 6.

8. Le parti concordano che il periodo della procedura conciliativa di cui ai commi precedenti abbia una durata complessivamente non superiore a 6 giorni dalla formale proclamazione dello stato di agitazione nel caso di controversie nazionali; nel caso di controversie regionali o subregionali di cui al comma 2, lettera B, una durata complessiva non superiore a 10 giorni lavorativi.

9. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l’espressa dichiarazione di revoca dello sciopero proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell’art.2, comma 6, della legge 146/90, così come modificata dalla legge 83/2000. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

10. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forma sleale di azione sindacale ai sensi dell’art.2, comma 6, della legge 146/90, modificata dalla legge 83/2000, anche nel caso siano dovute ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.

11. Fino al completo esaurimento in tutte le loro fasi delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

12. Ove sia proclamata una seconda iniziativa di sciopero, nell’ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, a distanza di non più di 120 giorni dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero, non sussiste l’obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti.

ART.6
SANZIONI

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente accordo e alla legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000, si applicano gli articoli 4 e 9 della citata legge 146/1990.

ART.7
DISAPPLICAZIONI

In attuazione dell’art.72 del D.Lgs.29/1993, sono disapplicate tutte le disposizioni in contrasto con le norme del presente accordo ed in particolare:

- l’allegato al CCNL 26-5-1999 del quadriennio giuridico 1998-2001 e del I° biennio economico 1998-1999 del comparto scuola "Attuazione della L.146/1990";

- l’art.3, comma 1, lettera c) del CCNL 15-3-2001 del II biennio del comparto scuola, alle parole "..nonché dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della l.146/1990."