Il Governo e le sottoscritte organizzazioni sindacali, all’esito
di un proficuo confronto, hanno concordato quanto segue:
1. La stagione negoziale 2002-2005 per il personale
delle amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, e 3, co.1, del
d.lgs. 165/2001, dovrà confermare integralmente i contenuti del
protocollo Governo-Sindacati sulla politica dei redditi del 23/7/1993,
l’impianto contrattuale, nonché il sistema di relazioni sindacali
complessivamente definito con il decreto legislativo 165/2001 e con i
CCNL.
2. Per quanto, inoltre, concerne gli obiettivi della
stagione negoziale 2002-2003, le Parti concordano sulla necessità di
difendere, secondo i criteri richiamati al punto 1, il potere d’acquisto
delle retribuzioni con il contratto nazionale e sull’opportunità di
destinare, con i criteri definiti dai CCNL, una quota delle risorse
finanziarie all’incentivazione dell’efficienza del servizio e
della produttività.
3. Le Parti riaffermano lo spirito e i contenuti delle
riforme che, attraverso la "contrattazione" dei rapporti di
lavoro, l’introduzione di logiche e criteri condivisi nei contratti
basati sulla responsabilità e l’efficacia del funzionamento delle
amministrazioni pubbliche, la distinzione tra funzioni di indirizzo
degli organi politici e funzioni di amministrazione concreta e di
gestione dei dirigenti hanno mirato a promuovere una maggiore
efficienza, economicità ed efficacia delle pubbliche amministrazioni.
In tale spirito, le Parti riaffermano il carattere centrale e
irrinunciabile di una chiara ripartizione di ambiti tra legge e atti
pubblicistici, da un lato, e contrattazione collettiva e sistema di
relazioni sindacali, integrato da altre forme di partecipazione
sindacale, dall’altro lato, secondo le linee generali che si sono
consolidate con il d.lgs. 165 e con i contratti collettivi.
Coerentemente con quanto sottolineato al punto 3, il Governo si
impegna a conformare la propria attività al rispetto di quanto
previsto dall’art. 2, c. 2, del d.lgs. 165/2001, attualmente in
vigore, che afferma la prevalenza della contrattazione rispetto alle
disposizioni di legge, fatte salve le riserve di legge stabilite dallo
stesso decreto legislativo. Pertanto, il Governo si impegna, anche nel
rapporto con il Parlamento, ad evitare che si producano interventi in
ambiti di competenza della contrattazione. L’impegno ribadito con il
presente protocollo sarà altresì sottolineato per quanto concerne il
Governo, in una direttiva del Presidente del Consiglio a tutti i
Ministri da formalizzare con apposito atto da rendere pubblico nelle
forme di rito.
4. In particolare, e per le prospettive immediate, il
Governo si impegna a perseguire il sopra detto criterio di riparto
degli ambiti di competenza legislativa e contrattuale dell’ulteriore
corso dell’iter legislativo del disegno di legge di riforma della
dirigenza statale, modificando quanto in quel disegno di legge
confligge con ciò che è contenuto nel presente protocollo ed in
particolare confermando pienamente il ruolo ed i contenuti del
contratto collettivo vigente nei vari aspetti di garanzia per le due
fasce. Le parti concordano, ferme restando le attuali norme sulla
rappresentanza, che la disciplina dell’area della vicedirigenza e di
quella dei professionisti e ogni altra iniziativa riguardante gli
inquadramenti del personale sono di competenza della contrattazione. I
relativi fondi dovranno essere aggiuntivi rispetto a quelli previsti
per i rinnovi contrattuali. Il Governo valuterà, altresì, i
possibili correttivi e le integrazioni del citato d.d.l., per
sostituire l’attuale previsione normativa – secondo cui la nuova
disciplina trova applicazione per i dirigenti non titolari di funzioni
dirigenziali generali, previa verifica dei risultati conseguiti –
con una facoltà di avvicendamento, sia nell’ambito di funzioni
"di line" che "di staff", con la conseguente
applicazione delle procedure contrattuali all’uopo previste.
5. In sede di discussione in Parlamento del collegato
ordinamentale, coerentemente con quanto affermato ai punti 3 e 4, il
Governo presenterà proposte, come richieste dalle OO.SS., finalizzate
a ricondurre alla contrattazione il rapporto di lavoro del personale
dei Beni Culturali di cui all’art. 33 della legge finanziaria 2002.
Per quanto riguarda il trattamento del personale infermieristico, il
Governo ribadisce che tale ambito costituisce applicazione del già
richiamato principio contenuto nel citato art. 2, co. 2, d.lgs. 165.
Per quanto concerne il personale dipendente degli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, il Governo si impegna a presentare un
apposito emendamento soppressivo relativo all’A.C. n. 2122-bis,
volto a espungere dall’art.24, comma 1, lett. c, le parole "con
contestuale passaggio al rapporto di lavoro privato"
6. In relazione agli interventi normativi sulla
razionalizzazione e la riforma degli enti pubblici di cui all’art.
28 della legge finanziaria 2002, tenendo conto dell’esigenza di
perseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di riduzione del
complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni
pubbliche, di incremento dell’efficienza e di miglioramento della
qualità dei servizi, il Governo riconosce l’importanza di valutare
adeguatamente, fermo l’interesse della generalità dei cittadini
alle migliori e più economiche modalità di erogazione dei servizi,
anche gli interessi dei lavoratori dipendenti degli enti coinvolti dai
mutamenti in questione a salvaguardia dei livelli occupazionali. A tal
fine il Governo, preventivamente all’adozione dei relativi
provvedimenti, attiverà entro 30 giorni un tavolo di permanente
confronto con le OO.SS., finalizzato a definire parametri di
efficacia, di efficienza, di economicità e qualità delle prestazioni
pubbliche, che in ogni caso vanno garantite e le tipologie dei servizi
da escludere. Parte integrante di tale valutazione è l’impatto
sulla domanda di servizi pubblici, nonché le ricadute organizzative
ed occupazionali sul personale.
Per quanto riguarda l’attuazione dell’art. 29 della finanziaria,
il tavolo permanente avrà ad oggetto l’esame dei criteri generali e
attuativi relativi alle conseguenti ricadute occupazionali.
Il Governo, tramite il Ministro per la Funzione Pubblica, promuoverà
accordi contrattuali per prevenire eventuali eccedenze di personale,
individuando le condizioni economico-normative necessarie alla
soluzione di eventuali problemi occupazionali.
7. In riferimento al processo di riforme in atto nella
scuola, il Governo, per il tramite del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, attiverà, altresì, un tavolo
permanente di confronto sui seguenti punti: organici, sia del
personale docente che A.T.A.; piano pluriennale di investimento; tutti
gli aspetti di applicazione della riforma che hanno ricadute sul
personale e sull’organizzazione del lavoro.
8. In relazione agli interventi normativi relativi
alla delega per la riforma dell’organizzazione del Governo, nonché
di enti pubblici, il Governo si impegna ad attivare un tavolo di
confronto con i sindacati per quanto concerne i provvedimenti di
attuazione aventi riflessi sull’organizzazione delle strutture delle
amministrazioni e degli enti interessati ai processi di riordino,
fusione o soppressione. Per quanto riguarda le ricadute sul personale
conseguenti a questi ultimi processi di riordino si attivano le
procedure di cui al punto 6.
9. Per quanto concerne la materia previdenziale, il
Governo, modificando in tale senso il contenuto della delega e ferme
restando le valutazioni più generali sui contenuti manifestate dalle
OO.SS., garantirà che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica
ed in armonia con il settore privato, siano contestualmente estesi,
nel rispetto della specificità dei settori da valutare in un apposito
tavolo tecnico, i seguenti criteri: lo smobilizzo del rateo annuale di
TFR; il superamento del divieto di cumulo.
10. In tema di controllo dei costi della
contrattazione integrativa, il Governo promuoverà, in relazione alla
stesura dell’art. 40-bis, comma 3, del d.lgs. 165/2001 (introdotto
dall’art. 17 della legge finanziaria 2002) una soluzione
modificativa, preferibilmente nell’ambito del d.d.l. collegato
ordinamentale, volta a contemperare il principio dell’autonomia del
contratto e, quindi, anche dei contratti integrativi con il principio,
anch’esso indisponibile, della compatibilità dei contratti con i
vincoli di bilancio dei quali sono responsabili le singole
amministrazioni.
11. Il Governo si impegna a rideterminare le risorse
finanziarie per i rinnovi contrattuali e per gli adeguamenti
retributivi indicati dalla legge finanziaria per l’anno in corso,
allo scopo di attribuire incrementi retributivi medi complessivi, di
comparto, del 5,56%. Le risorse aggiuntive dovranno in ogni caso
essere prevalentemente destinate alla incentivazione della
produttività dei dipendenti.
12 ll Governo si impegna ad avviare immediatamente le
trattative per il rinnovo del CCNL per il personale statale
contrattualizzato e degli accordi sindacali per il personale non
contrattualizzato relativi al quadriennio 2002-2005 definendo, con la
massima tempestività, i necessari atti di indirizzo all’ARAN, nei
contenuti sia economici che normativi, e promuovendo, per quanto di
competenza e in armonia con il presente protocollo, le corrispondenti
iniziative dei comitati di settore per il personale non statale e i
necessari interventi per il personale non contrattualizzato.
Per effetto della rideterminazione delle risorse
contrattuali di cui al protocollo del 4 febbraio 2002, si renderà
possibile riconoscere al personale contrattualizzato dei Ministeri un
beneficio medio di 195.000 lorde mensili.