Nota MPI 15 ottobre 1999
prot. 18/VM
Oggetto: Personale amministrativo ed ausiliario della Scuola - Intesa MPI/organizzazioni sindacali -
Si trasmette in allegato, il testo dell’intesa raggiunta, in data 12 u.s., tra le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto scuola e questo Ministero, attraverso la quale si è concordato di realizzare, anche nella prospettiva della piena applicazione dell’articolo 53 del contratto integrativo nazionale di comparto, l’attenuazione di taluni effetti originati dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200.
Con l’accordo raggiunto è stata altresì prevista, in presenza di specifiche condizioni, la possibilità di nominare personale supplente in sostituzione di quello, amministrativo ed ausiliario, già utilizzato presso gli uffici scolastici provinciali, nella misura massima delle unità di personale utilizzato nell’anno scolastico 1998/99.
E’ stata, infine, contemplata, sempre per gli stessi profili professionali, l’assunzione di personale a tempo determinato, nelle scuole medie ove funzionino corsi di insegnamento di strumento musicale, ricondotti ad ordinamento dalla legge 3 maggio 1999, n. 124.
Ciò premesso le SS.LL., sulla base delle disponibilità individuate a mezzo della contrattazione provinciale, disporranno, prioritariamente, le utilizzazioni sulla stessa sede di soprannumerarietà del personale che si trovi nelle condizioni di cui al punto 4 dell’intesa.
Alla contrattazione provinciale è stata demandata l’individuazione delle modalità di utilizzazione; a tal proposito si ritiene opportuno richiamare il principio in base al quale, di regola, la sopravvenienza di ulteriori disponibilità non comporta la modifica dei provvedimenti legittimamente già adottati. In proposito appare, quindi, necessaria l’attenta valutazione in ordine agli effetti che una deroga a tale principio potrebbe comportare, in riferimento all’attuale delicata fase di avvio dell’anno scolastico.
Sui posti residuali determinati per effetto della presente intesa le SS.LL. sono autorizzate a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’attività didattica.
Analoga autorizzazione dovrà essere notificata dalle SS.LL ai Capi di istituto, al fine della sostituzione del personale amministrativo ed ausiliario utilizzato presso i provveditorati. In proposito, si richiama l’attenzione sul fatto che tali sostituzioni potranno essere disposte qualora nella stessa scuola non siano state attribuite altre unità di personale a seguito dell’intesa e previa valutazione delle effettive necessità.
Per quel che concerne la quantificazione dei posti da istituire (presso i circoli didattici, gli istituti tecnici ed i professionali, nonché i convitti e gli educandati), nel ribadire che il riferimento alle percentuali del 50 e del 25 per cento deve essere rapportato agli organici di ciascun istituto interessato, si ritiene utile richiamare l’attenzione sulla opportunità che l’attribuzione di ulteriori unità di personale sia motivata da effettive reali esigenze.
Al contempo, ferma restando l’assoluta autonomia della sede contrattuale provinciale, si esprime l’avviso che eventuali criteri aggiuntivi, rispetto a quelli già prospettati per l’individuazione delle sedi scolastiche, debbano essere ispirati a situazioni di reale complessità, altrimenti non gestibili con le dotazioni di personale già assegnate.
Tale valutazione risulta ancor più necessaria, in considerazione dell’ulteriore contenimento di personale che il disegno di legge della prossima finanziaria prevede, congiuntamente al vincolo del conseguimento della riduzione del tre per cento del personale, contemplato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Di conseguenza, non sfuggirà alle SS.LL. l’esigenza di questo Ministero, di dover disporre dei dati relativi al numero dei posti attivati. A tal fine le SS.LL. medesime avranno cura di trasmettere, non appena concluso il confronto sindacale e non al termine delle nomine, la quantificazione dei posti istituiti, suddividendoli per i profili professionali di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico. Nell’ambito di tale suddivisione risulterà necessario indicare, altresì, le entità numeriche dei posti attribuiti e delle supplenze da effettuare, con riferimento specifico a ciascuno dei quattro punti dell’intesa.
I dati richiesti potranno essere trasmessi al seguente indirizzo di posta elettronica: dgpers.div2.orgata@istruzione.it ovvero al fax n° 06/58492087
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
COORDINAMENTO ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
DIVISIONE II
INTESA
Oggetto: Avvio anno scolastico 1999/2000 - personale amministrativo ed ausiliario della Scuola
I rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999, hanno richiesto al Ministero della Pubblica Istruzione di procedere, congiuntamente, alla disamina delle problematiche connesse all’avvio dell’anno scolastico 1999/2000, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del vigente contratto collettivo nazionale di comparto.
Nel corso dell’incontro le stesse organizzazioni hanno rappresentato:
Le parti, in relazione alle situazioni rappresentate, convengono quanto segue:
1. Per quel che concerne i punti 1 e 4 si è concordato sull’opportunità di procedere all’utilizzazione di detto personale sulla stessa sede di soprannumerarietà, nei limiti quantitativi più avanti indicati, a fronte di istituzioni scolastiche caratterizzate da particolari condizioni logistiche e strutturali, ovvero collocate nelle aree a rischio, nonché in presenza di specifici progetti di istituto che comportano il costante prolungamento delle attività nelle ore pomeridiane o in relazione all’elevata frequenza di alunni immigrati ed al numero delle sezioni staccate, scuole coordinate e sezioni aggregate di diverso ordine o tipo. Per l'individuazione degli istituti in situazioni logistiche e strutturali tali da determinare condizioni di particolare complessità organizzativa e gestionale si ritiene utile e opportuno indicare, a titolo esemplificativo, i casi di seguito riportati:
- istituzioni scolastiche frequentate da più di 900 alunni;
- istituti di istruzione secondaria superiore funzionanti con più di tre indirizzi di studio o specializzazione o strutturati in più di due sedi;
- elevato numero di laboratori o grande estensione delle superfici utilizzate;
- funzionamento di corsi per adulti;
- attività di educazione permanente;
- istituti "polo";
- realizzazione di progetti cofinanziati dall’Unione Europea;
- iniziative di formazione integrata superiore;
- dislocazione dei plessi dello stesso circolo in più comuni;
- attività pomeridiane extracurricolari;
Nei casi in cui, pur in assenza di esubero di personale, si verifichino le condizioni sopra indicate, può essere autorizzata l’istituzione di posti di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico necessari a garantire l’efficacia dell’attività didattica. Detti posti saranno attivati nelle istituzioni scolastiche che si trovino nelle situazioni sopra indicate, in misura non superiore al 50 per cento della differenza (arrotondando le frazioni di posto all'unità intera superiore) tra le dotazioni organiche di diritto per ciascuno istituto di istruzione secondaria superiore precedentemente determinate per l’anno scolastico 1999/2000 e le dotazioni calcolate a norma del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200. Per i circoli didattici con più di 50 insegnanti (esclusi gli insegnanti di lingua straniera e di sostegno) o articolati in plessi funzionanti in più comuni, ovvero nei quali si svolgano corsi serali o attività di educazione permanente, possono essere mantenuti in servizio gli assistenti amministrativi in soprannumero e possono essere istituiti posti nel limite massimo del 25 per cento della differenza tra la dotazione organica di diritto di ciascun circolo e quella determinata per effetto del citato decreto ministeriale n. 200 (arrotondando le frazioni di posto all'unità intera superiore).
Dovranno essere altresì valutate le situazioni dei convitti e degli educandati caratterizzati da particolari condizioni logistiche, organizzative e strutturali tali da comportare la necessità di integrare la dotazione organica di personale ausiliario, secondo i parametri quantitativi di riferimento sopra indicati.
L'individuazione delle scuole interessate e l’assegnazione dei posti è effettuata dal Provveditore agli studi, previa intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di comparto. Gli accordi devono essere definiti secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, dello stesso contratto.
Gli accordi provinciali individueranno le modalità di utilizzazione, a partire dalla conferma sulla stessa sede di titolarità. In assenza di aspiranti di ruolo, tali posti saranno ricoperti mediante supplenze temporanee da conferire a cura del Provveditore.
2. Per quel che riguarda il punto 2, la parte pubblica assicura, preliminarmente, l’avvio in tempi brevissimi della revisione dei criteri e delle modalità di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ivi comprese quelle educative, affinché tale revisione sia ultimata, così come previsto dall’articolo 53 del contratto integrativo nazionale, entro il 30 novembre 1999. Tale rideterminazione, che dovrà garantire, comunque, l’efficacia dei servizi scolastici in funzione dell’attribuzione dell’autonomia alle scuole, sarà effettuata con riferimento alla data del 1° settembre 2000, sulla base delle consistenze delle dotazioni organiche di posti e di personale determinabili in relazione alle vigenti disposizioni di legge.
La stessa parte pubblica conviene, quindi, sulla necessità di definire, anche attraverso il ricorso alla mobilità intercompartimentale, le situazioni relative al personale utilizzato nei provveditorati, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di poter disporre, dalla stessa data, delle effettive unità di personale previste dai rispettivi organici, a seguito della cessazione degli effetti dell’articolo 31, comma 6 bis, del decreto legislativo 29/93.
Per il corrente anno scolastico si conviene che i Capi di istituto delle scuole ove non sia già assegnato altro personale di analogo profilo professionale, per effetto della presente intesa, possano, a fronte delle effettive necessità, conferire supplenze temporanee per la sostituzione del personale utilizzato negli uffici scolastici provinciali, entro il limite massimo corrispondente alle unità già distaccate nell’anno scolastico 1998/99.
3. In merito, infine, ai corsi sperimentali di insegnamento dello strumento musicale nella scuola media si è concordato, in considerazione della fase transitoria di passaggio tra l’assetto sperimentale e quello ordinamentale, di garantire, comunque, l’assegnazione dell’assistente amministrativo e del collaboratore scolastico previsto in presenza di corsi sperimentali, in quanto nella suddetta fase continua ad applicarsi la nota alla tabella "3" allegata al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.