Il libretto formativo del cittadino
Presentazione
Il 'Libretto formativo del cittadino' raccoglie informazioni, dati e
attestazioni riguardanti le esperienze di tipo educativo/formative e
lavorative, effettuate anche in ambito sociale, ricreativo o familiare
da ogni individuo.
E' stato istituito nell'ambito del percorso attuativo della "legge
Biagi". Il Decreto legislativo n. 276/2003 lo definisce come lo
strumento di registrazione delle "competenze acquisite durante la
formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento,
la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante
l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle
regioni, nonché delle competenze acquisite in modo non formale e
informale secondo gli indirizzi della Unione Europea in materia di
apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate".
Responsabili del rilascio del Libretto sono le Regioni, che possono
delegare ad altri soggetti. Responsabile dell'aggiornamento del Libretto
è essenzialmente l'individuo, che ne è titolare.
La finalità prioritaria del Libretto riguarda la persona, essendo questo
strumento al servizio del cittadino in generale ed in particolare per il
cittadino-lavoratore per renderne riconoscibili e trasparenti le
competenze acquisite, e renderle quindi utilizzabili, soprattutto in
"situazioni di transito" e cambiamento nel contesto di lavoro o di
formazione.
Il libretto conferisce valore di scambio al patrimonio di competenze
acquisite. Non ha, pertanto, una "valenza burocratica" quanto l'intento
di far emergere tale patrimonio nella sua integrità, rispettando
l'unicità della persona.
Il libretto rappresenta, dunque, un raccoglitore di informazioni
aggregate ed "evolutive" delle competenze della persona e, in quanto
tale, si distingue da altri strumenti di raccolta dati più "statici" e
frammentati. E' da tener presente, infine, che questo strumento,
risultante da un confronto tra tutti gli attori istituzionali e non,
propone un format omogeneo a livello nazionale e trasversale ai diversi
sistemi che governano l'istruzione, la formazione e il lavoro nel nostro
Paese.
Certificazione delle competenze
Per competenza certificabile, ai sensi dell'art. 1 del decreto
ministeriale 174/2001, si intende un insieme strutturato di conoscenze e
di abilità, di norma riferibili a specifiche figure professionali,
acquisibili attraverso percorsi di formazione professionale, e/o
esperienze lavorative, e/o autoformazione, valutabili anche come crediti
formativi.
Gli standard minimi di competenza, al fine di garantire omogeneità al
sistema ed in relazione ai diversi settori produttivi debbono
comprendere:
a) il riferimento alla figura o gruppi di figure professionali e alle
attività o aree che le caratterizzano;
b) la descrizione delle competenze professionali e i criteri per la
valutazione del possesso di tali competenze;
c) l'individuazione della soglia minima riferita al possesso delle
competenze.
E' competenza delle Regioni la definizione dei percorsi formativi in
termini di contenuti e di metodologie didattiche.
Al fine di consentire flessibilità e adattabilità al sistema, in
relazione alle esigenze territoriali, le Regioni possono ulteriormente
integrare gli standard minimi nazionali.
Gli standard minimi nazionali sono soggetti ad aggiornamento
periodico, in particolare per rispondere a richieste in proposito
avanzate dalle Regioni.
La funzione della certificazione delle competenze è svolta dalle
Regioni che, sempre nell'ambito della loro autonomia normativa e
regolamentare, ne disciplinano le procedure di attuazione, tenuto conto
degli standard minimi fissati a livello nazionale e dei principi di cui
al successivo
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale
per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione, in adempimento a
quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 18 febbraio 2000 - all. b
- ha elaborato il D.M. 174/2001 che definisce le procedure per l'avvio
di un sistema nazionale di certificazione di competenze nella formazione
professionale, al fine di garantire la trasparenza dei percorsi
formativi e di permettere la realizzazione delle "passerelle" tra i
diversi sistemi.
Sempre a garanzia della trasparenza in materia di certificazioni è stato
inoltre istituito presso l'Isfol, nel corso del 2002, il Punto Nazionale
di Riferimento Italia in materia di certificazioni, così come previsto
dalla Commissione europea in tutti gli Stati membri.
A chi è utile
Il Libretto è utile e fruibile per il mercato del lavoro e per il
sistema dell' istruzione e formazione, ma è primariamente uno strumento
di valorizzazione della persona, riconoscibile dalle istituzioni per la
garanzia e la tutela dei soggetti.
In particolare:
a) E' utile per la persona
Il Libretto formativo, rappresenta, per la persona, uno strumento di
comunicazione che risponde a tre obiettivi principali:
· fornire informazioni sul soggetto e sul suo curriculum di
apprendimento formale e non formale per la ricerca di un lavoro, per
la mobilità professionale e per il passaggio da un sistema formativo
all'altro;
· rendere riconoscibili e trasparenti competenze comunque
acquisite e potenzialità professionali;
· orientare gli individui nelle scelte di vita e nei progetti
professionali.
b) E' utile per il mercato del lavoro
Per il mercato del lavoro e per il sistema delle imprese, il Libretto
formativo, rappresenta uno strumento di informazione, finalizzato a:
· facilitare la riconoscibilità di professionalità e competenze
individuali all'interno di un processo di inserimento (ad esempio nei
contratti di apprendistato) e mobilità lavorativa (ad esempio nelle
varie forme di contratto flessibile);
· evidenziare il percorso formativo e professionale del
soggetto, con particolare attenzione alle potenzialità, alle
aspirazioni e ai livelli di eccellenza ottenuti.
c) E' utile per le Istituzioni
Per le istituzioni locali e per il sistema dell'istruzione e
formazione professionale, il Libretto formativo, rappresenta uno
strumento di garanzia e formalizzazione, finalizzato a:
· valorizzare i sistemi di certificazione e riconoscimento, in
atto nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale;
· garantire la trasparenza e la leggibilità delle informazioni
e dei dati formativi e professionali di un soggetto anche in una
dimensione europea, facilitando la flessibilità e la personalizzazione
dei percorsi;
· garantire la visibilità delle competenze e delle esperienze
maturate dagli individui in una logica di mobilità geografica e
professionale e di apprendimento su tutto l'arco della vita.
Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
Fonti normative
La previsione della realizzazione di un "libretto formativo" è contenuta
in vari provvedimenti normativi nazionali a partire dall'Accordo
Stato-Regioni del 18 febbraio 2000 che, all'allegato B, individua nel
libretto formativo del cittadino lo strumento per "documentare il
curriculum formativo e le competenze acquisite" dalle persone.
Il DM 174/2001 ribadisce che nel libretto formativo sono riportate le
certificazioni delle competenze effettuate: a) al termine di un percorso
di formazione professionale di norma finalizzato all'acquisizione di una
qualifica; b) in esito a percorsi di formazione parziale ovvero in caso
di abbandono precoce del percorso formativo o in percorsi che non
conducono all'acquisizione di qualifica; c) a seguito di esperienze di
lavoro e di autoformazione su richiesta degli interessati.
Il D.Lgs. 276/2003 attuativo della L.30/2003 integra quanto previsto
dall'Accordo del 2000 e dal DM 174/2001, prevedendo che:
- la definizione del libretto avvenga di concerto tra il MLPS, il MIUR
previa intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni e sentite le
parti sociali;
- in esso siano registrate "le competenze acquisite durante la
formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento,
la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante
l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle
regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale
secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento
permanente, purché riconosciute e certificate"
A seguito di quanto previsto dall'art. 2 comma i del citato D.Lgs. il
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha costituito un gruppo
di lavoro con il compito di:
· individuare gli elementi costitutivi di una proposta di libretto
formativo inteso come strumento per la messa in trasparenza delle
competenze, prendendo atto e, quindi, tenendo conto:
a) dei vincoli e dei limiti attualmente costituiti dallo stato ancora
non definito del confronto a livello nazionale sul tema degli standard
minimi, del riconoscimento e della certificazione delle competenze;
b) delle indicazioni comunitarie in materia di trasparenza delle
qualifiche e dei titoli (in particolare della Decisione del 15/12/2004
"Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle
competenze - Europass);
c) di quanto già sviluppato in contesti specifici in tema di messa in
trasparenza delle competenze (in particolare rispetto ad esperienze
regionali);
· delineare e definire nel dettaglio la proposta di libretto, unitamente
a quella relativa ad una sua prima sperimentazione nelle Regioni e
Province Autonome.
Anche l'ISFOL - quale organismo di assistenza tecnica - è stato
inserito nel gruppo tecnico costituito presso il MLPS. Il gruppo tecnico
ha avviato i lavori il 22 aprile 2004, sulla base di un preciso mandato
che prevede:
· definizione di un format comune minimo di libretto formativo per la
messa in trasparenza e registrazione delle competenze;
· definizione di linee guida per l'utilizzo dello strumento da parte
degli operatori;
· definizione di un percorso di sperimentazione su scala nazionale dello
strumento, relative azioni di formazione degli operatori che saranno
chiamati ad attuare la sperimentazione ed azioni di divulgazione presso
i cittadini.
Il lavoro svolto dal gruppo tecnico si colloca nell'ambito di quanto
specificatamente previsto dall'articolo 2 del D.Lgs. 276/2003. In
particolare:
a) tiene conto dei diversi provvedimenti che affrontano il tema del
libretto formativo con angolature diverse, ma intendendolo sempre come
strumento di registrazione. Mentre, infatti, l'Accordo del 2000 ed il
DM 174/2001 guardano al libretto soprattutto dalla prospettiva del
sistema di formazione professionale, il D.Lgs 276/2003 adotta un
approccio dal versante del sistema del lavoro individuando in esso lo
strumento per la raccolta e la registrazione delle competenze del
cittadino-lavoratore comunque acquisite "purché riconosciute e
certificate". Il libretto si configura quindi come una delle misure
per l'attuazione delle politiche di lifelong e lifewide learning
promosse dall'Unione Europea, poiché punta ad una maggiore trasparenza
delle qualifiche in funzione della garanzia per ogni individuo di
vedersi riconosciuto il proprio patrimonio di competenze soprattutto
in situazioni di mobilità formativa o lavorativa.
b) ha una natura trasversale, poiché riguarda diversi contesti e
sistemi che l'individuo si trova ad "attraversare" nel suo percorso di
apprendimento permanente. Coerentemente, pertanto, non può che essere
frutto di una cooperazione istituzionale (tra Regioni/Province
autonome e tra queste ed i Ministeri) e di concertazione (con le forze
sociali). Tiene conto, infine, del portfolio delle competenze,
previsto dal Decreto del MIUR n. 100/2002 art.7 e della legge 53/2003,
con particolare riferimento alla scuola per l'infanzia.
c) il libretto, dovendo accogliere le registrazioni delle
competenze "riconosciute e certificate", non può costituire
un'operazione "chiusa" nel tempo, ma si configura come percorso
necessariamente raccordato a quello in atto per l'individuazione degli
standard di riconoscimento e certificazione.
Compiti delle regioni e delle Province autonome
Le Regioni e le Province autonome sono i soggetti titolari del rilascio
del libretto formativo.
Ciascuna Regione e Provincia autonoma dovrà individuare le tipologie
di soggetti preposti a supportare la persona - almeno nella fase di
introduzione e sperimentazione dello strumento - nella compilazione ed
aggiornamento del libretto formativo, garantendone, mediante idonee
misure di controllo, la effettiva capacità e competenza a svolgere il
servizio.
In particolare, esse dovranno garantire i seguenti requisiti minimi:
- che nell'attivazione del libretto i soggetti autorizzati ad assistere
i singoli individui abbiano le competenze professionali necessarie per
instaurare una corretta relazione con gli stessi;
- che rispettino il carattere volontario dello strumento e, quindi,
delle scelte che la persona opera rispetto a ciò che intende mettere in
trasparenza;
- che mantengano costantemente centrale la prospettiva di valorizzazione
dell'individuo, anche al fine di orientarlo nei progetti professionali e
nelle scelte di vita, o indirizzarlo in percorsi per la successiva
validazione delle competenze non ancora certificate.
Le Regioni e le Province autonome dovranno, inoltre, garantire, in
coerenza con il piano di attivazione ed implementazione dello strumento
che verrà definito congiuntamente agli altri attori istituzionali e non,
a livello nazionale e, nell'ambito di esso, delle relative azioni
realizzate a livello regionale, la massima diffusione ed informazione
circa le caratteristiche dello strumento stesso presso i potenziali
utilizzatori.
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