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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dal Manifesto (sotto riportato) per una scuola sicura redatto il 19 febbraio scorso dal coordinamento dirigenti scolastici CGIL-CISL di Milano e provincia   (http://www.cgilscuola.it/rubriche/Dirigenti%20scolastici/i_dirigenti_scolastici_di_milano.htm ), si evince con chiarezza, almeno per la provincia di Milano (i dati ufficiali confermano che il fenomeno è sostanzialmente omogeneo su tutto il territorio nazionale), lo stato in cui vertono gli edifici scolastici e la necessità del coinvolgimento dei genitori  e dell'utenza e, quindi, anche delle associazioni e comitati costituite/i dagli utenti qual'è il Codacons.

Nell'apprezzare l'organica disamina effettuata dai D.S. giova ricordare, però:

  • che la messa a norma degli edifici scolastici e l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria, di competenza degli EE.LL., è solo una piccola (titolo II del D.Lgs. 626/94 - luoghi di lavoro) parte del complesso mondo comunemente detto "igiene e Sicurezza" sancita dalla norma 626/94 https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo626_94.pdf . Tutti gli altri obblighi previsti (valutazione dei rischi ed eliminazione, gestione delle emergenze, organizzazione del lavoro, sostanze pericolose utilizzate nei laboratori, attrezzature di lavoro e di studio, video terminali, igiene, ecc., ecc,) sicuramente rimangono in capo al datore di lavoro della scuola ovvero il D.S..  Se gli EE.LL. hanno ottenuto la proroga fino al 2004 per eseguire i lavori di adeguamento, nel frattempo, il datore di lavoro della scuola, se vuole tenere aperta l'istituzione, in ossequio al comma 3 dell'art. 31 del D.Lgs. 626/94 come modificato dal D.Lgs. 242/96, con metodi alternativi DEVE garantire un EQUIVALENTE livello di sicurezza. Infatti, anche la parte III della carta dei servizi scolastici https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpcm7695.html  pone a carico del D.S. l'obbligo di garantire agli utenti un ambiente confortevole, igienico e principalmente sicuro proprio perché l’igiene e sicurezza non si garantisce con la sola messa a norma degli edifici scolastici ma anche, se non principalmente, con la creazione della “Cultura della Sicurezza” http://www.ispesl.it/informazione/rassegna/carta2000.htm e l’organizzazione del lavoro. Gli ambienti possono anche essere sicuri ma se il modus operandi è sbagliato, si vanifica tutto.  Gli utenti hanno e devono avere (ed è giusto che sia così) un unico interlocutore! Il datore di lavoro. Quest’ultimo, poi, fa da raccordo, da coordinatore e da supervisore anche avvalendosi dello strumento della conferenza dei servizi di cui alla Legge 241/90 https://www.edscuola.it/archivio/trasparenza.html (trasparenza nella P.A.). Con lo stesso spirito è stato costituito l'ufficio unico per le imprese presso i comuni quale unico interlocutore per le aziende;
  • La normativa in vigore antecedentemente l'avvento della 626 (DPR 547/55 -antinfortunistica e DPR 303/56 -igiene), tra l'altro ancora vigente e mai abolita ed anch'essa  applicabile alle istituzioni scolastiche (articoli 1 di ambedue i DPR), intesa non solo applicabile ai soli edifici ma anche come norme antinfortunistiche di esercizio, poneva e tuttora pone in capo ai datori di lavoro (articoli 4 di ambedue i DPR) precisi obblighi.        Il D.M. LL.PP. 18/12/1975 https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm181275.html  (Indici minimi di edilizia scolastica, di urbanistica e di funzionalità didattica), ancora in vigore ad opera dell'art. 5 comma 3 della Legge nr. 23/96 https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l023_96.html , per gli enti proprietari degli edifici scolastici prevede l'obbligo del rispetto di quanto previsto dal DPR 547/55 ma limitatamente alla costruzione ed al mantenimento in buono stato delle opere. Le norme di esercizio (organizzazione del lavoro, addestramento, ecc.) anche ivi previste restano comunque sempre a carico dei datori di lavoro della scuola nel tempo succedutesi alla stregua di un’azienda privata. In merito si veda il parere dello SPESAL dell’ASL BA/4 http://www.codacons.it/scuola/ausl_1.html e la sentenza del TAR PUGLIA http://www.codacons.it/scuola/tar_puglia_229.rtf ;
  • La fornitura e la manutenzione degli edifici scolastici è si un obbligo in capo al proprietario, ma che,  così come avviene per il proprietario di un appartamento o locale dato in affitto o in comodato d’uso gratuito, anche il Comune o la Provincia non è costantemente e sempre presente in tutte le scuole e che quindi non può conoscere l’effettivo stato dell’edificio e che pertanto  è obbligo del conduttore (D.S.) verificare e richiedere (con le previste forme - art. 4 comma 12 D. Lgs. 626/94) al proprietario i lavori necessari, compresa l'esecuzione della manutenzione ordinaria dell''edificio e degli impianti qualora non automaticamente effettuata dall’ente obbligato. In fin dei conti, il responsabile dell’attività, dei lavoratori e degli utenti , è pur sempre il Dirigente Scolastico. Questi, solo se ha correttamente  adempiuto al precitato comma 12, compreso la messa in mora (raccomandata con ricevuta di ritorno ) dell'ente obbligato, si può considerare esente da rilievi in quanto, in qualsiasi momento, può dimostrare di aver adempiuto a quanto previsto dalla Legge ma limitatamente alla questione di esecuzione dei lavori di adeguamento e non anche esteso alle norme di esercizio ed in particolare al precitato obbligo del D. di L. di garantire, comunque e con metodi alternativi (ndr. Ai lavori di adeguamento), un equivalente livello di sicurezza. E’ ovvio che, qualora i rischi risultino essere sufficientemente alti, è preciso obbligo del datore di lavoro interdire l’accesso delle persone a quei luoghi o a quelle attività che potenzialmente potrebbero incidere sulla incolumità degli utenti, dei lavoratori e sulla integrità dell’ambiente e della popolazione, giusta previsione art. 3 (misure generali di tutela) e art. 2 (definizioni) comma 1 lettera G (prevenzione) del D. Lgs. 626/94. Prevenzione: Il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente.
  • Es. Far funzionare una caldaia senza che sia stata effettuata la manutenzione prevista e il controllo dei fumi, si inquina l’ambiente e si fa ammalare la popolazione. La caldaia è si fornita dall’ente locale ma chi la fa funzionare (senza carte a posto) è il D.S. che la utilizza. 

 

Nella speranza di aver positivamente contribuito alla futura risoluzione del problema scuola sicura e nel rendersi disponibile ad un eventuale proficuo confronto per il bene dei NOSTRI figli, saluto cordialmente.

Mimmo DIDONNA - Codacons Area tematica "Scuola Sicura" http://www.codacons.it
http://www.codacons.it/scuola/scuola.asp
https://www.edscuola.it/archivio/sicurezza.html
http://it.groups.yahoo.com/group/igiene_sicurezza-scuole/
http://it.groups.yahoo.com/group/sicurezza-edscuola/
mailto:codacoba@tin.it
mailto:vitodomenico.didonna@poste.it

 

I Dirigenti Scolastici di Milano lanciano il manifesto per una scuola sicura

 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo di seguito il “Manifesto per una scuola sicura” che il Coordinamento di Milano di CGIL CISL dei Dirigenti Scolastici lancia alle forze politiche e istituzionali.

La correttezza dell’impostazione – la sicurezza della scuola è una questione che riguarda innanzitutto la qualità del servizio pubblico e non riguarda solo la Dirigenza Scolastica – ne fanno un documento importante che merita di essere raccolto e fatto proprio, con gli adeguamenti necessari, in tutti i contesti territoriali.

Importante anche la sottolineatura del coinvolgimento di tutte le forze interessate e in primo luogo dei genitori e dell’utenza in generale.
Di seguito il testo

Roma, 3 marzo 2003


COORDINAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI CGIL-CISL  MILANO E PROVINCIA

 

MANIFESTO PER UNA SCUOLA SICURA

  

Alle istituzioni, alle forze politiche e sindacali, alla cittadinanza. 

SCUOLE E SICUREZZA:  LO STATO DELLE COSE 

Ø      Il punto da cui partire è lo stato degli edifici e delle strutture scolastiche. Il dato di realtà, incontrovertibile, sotto gli occhi di tutti, è che le scuole a Milano e provincia non possono generalmente essere considerate "sicure".  La stragrande maggioranza degli edifici NON è a norma di sicurezza.  Non solo:  gli edifici non sono "adeguati" neppure rispetto la normativa antecedente il D.Lgs. 626/1994, vale a dire rispetto quanto prevede il DPR 547 del 1955.  Negli ultimi anni inoltre gli interventi di manutenzione ordinaria sono diventati sempre più carenti,  per non dire inesistenti . 

Ø     La competenza degli  interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria in materia di edilizia scolastica è dell'ente locale, proprietario degli immobili.  Costituiscono precisi obblighi di legge per i Comuni (o per la Provincia) non solo i lavori edilizi di una certa importanza,  gli interventi strutturali e gli adeguamenti degli impianti elettrici, termici, ecc. ma anche la manutenzione ordinaria, nonché la fornitura delle varie certificazioni di idoneità, agibilità e conformità.  Deve essere chiaro pertanto che se vi sono ritardi, carenze, inadempienze nello stato di conservazione degli edifici scolastici e delle strutture la responsabilità primaria è dell'ente locale, poiché questi adempimenti sono di sua stretta competenza. Così come spetta all'Amministrazione locale mettere a norma di sicurezza gli edifici (la scadenza di fine 2004  vale solo per l'adeguamento degli edifici scolastici alla particolare normativa antincendio del 1992, non per tutti gli altri adempimenti previsti). 

Ø     I dirigenti scolastici in questi anni hanno continuamente segnalato la necessità e l'urgenza di diversi interventi manutentivi, così come hanno inviato agli Enti locali documenti di rilevazione dei rischi con l'indicazione dettagliata delle opere necessarie.  Non solo: hanno denunciato più volte le carenze degli interventi di manutenzione ordinaria nelle scuole, sempre più rarefatti, così come hanno richiesto a più riprese di acquisire finalmente agli atti della scuola le certificazioni necessarie (in molti casi agli atti delle Direzioni vi è soltanto il NOP, Nulla Osta Provvisorio dei Vigili del Fuoco, mancano tutte le altre certificazioni di idoneità e agibilità…). 

Ø      In questo contesto sono allora preoccupanti e fuorvianti alcune iniziative intraprese da organi di controllo (Vigili del Fuoco, ASL, Ispettorato del lavoro) nei confronti dei dirigenti scolastici, individuati quali "datori di lavoro" e quindi, in quanto tali, "responsabili".  Occorre infatti sottolineare che non solo il dirigente scolastico è un "datore di lavoro atipico",  non assimilabile al dirigente d'azienda o di altri settori lavorativi, ma soprattutto che non è proprietario degli immobili né responsabile appunto del loro stato.  Ribadiamo ancora una volta che lo stato degli edifici scolastici (le carenze strutturali, le situazioni che non sono a norma di sicurezza, ecc.) dipende da inadempienze dell'ente locale.  Questa situazione è la causa prima di incidenti che si possono verificare, di elementi di rischio esistenti, in una parola della mancanza di sicurezza! 

Ø      I dirigenti scolastici sono i primi a denunciare lo stato di incuria e/o insicurezza di molti edifici e strutture scolastiche e a chiederne con forza la messa a norma nei tempi più rapidi possibili.  Sottolineiamo al tempo stesso, a scanso di equivoci,  che la "sicurezza delle scuole" non è un problema esclusivo o "privato" del dirigente scolastico:  avere scuole modernamente attrezzate, funzionali, rispondenti alle norme europee di sicurezza, ben arredate, accoglienti e non fonti potenziali o reali di pericolo e/o fatiscenti è prima di tutto un diritto degli alunni e dei cittadini.  A maggior ragione se si tratta di scuole pubbliche, il cui corretto funzionamento deve essere garantito dallo Stato e dalle sue articolazioni territoriali. 

COSA CHIEDONO I DIRIGENTI SCOLASTICI ? 

ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE 

1.      Innanzi tutto si chiede di garantire la necessaria e continua manutenzione ordinaria. La mancanza di interventi di manutenzione ordinaria (serramenti, servizi igienici inadeguati e in pessimo stato di conservazione, infiltrazioni dal tetto, impianti elettrici vetusti, dotazioni di arredi antiquate e insufficienti, ecc.) costituisce un elemento di rischio ambientale costante, quotidiano, per la salute e la sicurezza di alunni e operatori scolastici. La mancanza della manutenzione ordinaria comporta inevitabilmente il progressivo deterioramento delle condizioni degli edifici. 

2.      Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria (e quindi l'adeguamento delle strutture al D.Lgs. 626/94) siamo ben consapevoli che si tratta di interventi che richiedono tempi lunghi: proprio per questo chiediamo che vengano programmati per tempo, considerando la scadenza prevista di fine 2004.  E' necessario che gli Enti locali predispongano un piano di interventi (qualità e quantità degli interventi necessari, tempi, modalità operative, ecc.) nelle varie scuole, partendo da una analisi e da un'attenta verifica delle condizioni di partenza, cioè dalla conoscenza dello stato "attuale".  Abbiamo la netta sensazione che questo Piano di intervento organico stenti a decollare e che si confidi piuttosto nell'ennesima deroga, in un rinvio della scadenza prevista del 2004.  Questo non può costituire un alibi, a nostro avviso, per ritardare, colpevolmente, l'attuazione degli interventi necessari a partire dalle situazioni di maggior gravità e rischio per gli alunni e l'utenza. 

3.      Gli Enti locali devono fornire quanto prima possibile alle scuole la certificazione necessaria già in loro possesso (impianti termici, impianti elettrici, ecc.) e attrezzarsi a fornire quella mancante relativa alle condizioni di idoneità e agibilità dei locali e delle strutture (es. refettori, palestre, ecc.), approvata dagli enti preposti (ASL, Vigili del Fuoco).  

ALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA 

1.      L'Amministrazione scolastica, su temi rilevanti come la sicurezza degli edifici e delle strutture, non può lasciare le singole scuole da sole, sulla base di una distorta e impropria concezione dell'autonomia scolastica.  L'autonomia scolastica può certamente consistere nell'individuazione puntuale e nella segnalazione delle varie e specifiche situazioni da parte delle singole scuole, ma la problematica nel suo complesso, relativa ai rapporti fra le varie istituzioni (scuola, ente locale, ASL, Vigili del Fuoco, Ispettorati vari) va affrontata centralmente da parte del Centro Servizi Amministrativi (ex Provveditorato) e/o della Direzione Regionale sia sul piano della contrattazione integrativa con le rappresentanze sindacali (applicazione art.7 comma 2 del CCNL V Area) sia in termini di confronto diretto, concertazione, ricerca di protocolli d'intesa che valgano per tutte le istituzioni coinvolte e per tutte le scuole.  Troppo poco è stato fatto fino a questo momento.  Non basta qualche sporadico corso di formazione/informazione (pure indispensabile) sul D.Lgs. 626:  l'Amministrazione scolastica  deve prendere iniziative concrete, in più direzioni.   

2.      In particolare in una metropoli come il Comune di Milano è necessario che il CSA promuova direttamente e favorisca incontri con l'ente locale  finalizzati alla definizione di accordi quadro sulle modalità di intervento nella gestione degli immobili di proprietà comunale, nell'esercizio delle attività e nell'individuazione delle responsabilità dei vari soggetti.  Segnatamente:

a)   responsabilità  in merito alla fornitura, alla installazione, alle revisioni, ai collaudi, alla  manutenzione ordinaria e straordinaria per quanto riguarda l'ente locale proprietario degli immobili (con definizione  delle modalità operative e dei tempi)

b)   responsabilità in merito alla sorveglianza del mantenimento delle condizioni di esercizio, alla formazione/informazione del personale, alle prove di evacuazione degli edifici (modalità e     periodicità) da parte del dirigente scolastico, responsabile dell'istituzione e delle attività in esso svolte. 

3.      A livello comunale e regionale (quindi sia CSA che Direzione Regionale) si deve avviare un confronto con i vari enti di controllo (ASL, Vigili del Fuoco, Ispettorati) allo scopo di definire con chiarezza quali sono gli adempimenti che possono ragionevolmente essere richiesti alle scuole ed ai dirigenti scolastici e quali invece no, in quanto di competenza dell'ente locale proprietario degli immobili cui vanno ricondotte le relative responsabilità. 

E' interesse di tutti avviare un serio percorso di adeguamento delle scuole alle norme di sicurezza. E' soprattutto interesse dei cittadini (alunni, famiglie) e dei lavoratori della scuola operare in un ambiente salubre e sicuro.  Per questo si attiveranno i dirigenti scolastici.  Per tutelare non solo se stessi, ma soprattutto l'intera comunità scolastica. Per respingere l'attribuzione indebita di responsabilità in ambiti che non sono di loro competenza, ma soprattutto perché gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 626 e gli interventi necessari vengano effettuati, conditio sine qua non per avere scuole sicure.

 

 Milano, 19.2.2003

 


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