Convenzione MPI - Opera Montessori
11 dicembre 2000
VISTO il R.D. 8 agosto 1924, n. 1534;
VISTO il R.D. 5 febbraio 1928 , n. 577;
VISTO il D.P.R. 25 novembre 1983, n. 1006;
VISTA la legge 16 febbraio 1987, n. 46;
VISTA la convenzione tra il Ministero della P.I. e l'Opera Nazionale Montessori stipulata il 31 maggio 1990;
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, applicativo dell'art. 21 della legge n. 59/1997;
VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola del 4 agosto 1995, integrato dal C.C.N.L. del 26 maggio 1999;
VISTA la Direttiva ministeriale n. 210 del 3 settembre 1999, recante linee di indirizzo per l'aggiornamento, la formazione in servizio e lo sviluppo professionale del personale scolastico per l'anno 1999;
RITENUTA la necessità di procedere alla stipula di una nuova convenzione con l'Opera Nazionale Montessori per la realizzazione dello specifico metodo didattico differenziato;
TRA
IL MINISTERO DELLA P. I.
E
IL PRESIDENTE DELL'ENTE MORALE
"OPERA MONTESSORI"
si stipula la seguente
CONVENZIONE
Art. 1- ISTITUZIONE DI SCUOLE DI METODO DIDATTICO MONTESSORI.
1. L'istituzione di sezioni di scuola materna e di classi di scuola
elementare statali secondo il metodo didattico differenziato Montessori è
disposta dal Dirigente scolastico.
2. Il Dirigente scolastico autorizza il funzionamento di sezioni e classi, anche
in presenza di una specifica richiesta da parte dell'utenza, sulla base di un
apposito progetto educativo " Montessori" da inserire nel POF della
scuola elaborato dal collegio dei docenti ed approvato dal consiglio di circolo.
3. Il Dirigente scolastico nell'ambito del POF pone in essere tutte le
iniziative necessarie per reperire gli insegnanti in possesso dello specifico
titolo di specializzazione nonché le attrezzature e il materiale necessario per
la realizzazione del metodo stesso.
Art. 2 - GLI INSEGNANTI PREPOSTI ALLE SEZIONI E CLASSI DIFFERENZIATE.
1. Alle sezioni e classi, di cui al precedente art, 1, sono assegnati
insegnanti in possesso del diploma di differenziazione didattica "
Montessori", conseguito al termine della frequenza di uno specifico corso,
svolto secondo le disposizioni in materia di formazione del personale docente.
2. Per l'assegnazione di insegnanti di sostegno alle sezioni e classi che
attuano il metodo didattico "Montessori", in cui siano presenti
bambini ed alunni in situazioni di handicap, è richiesto il possesso sia del
diploma di differenziazione didattica "Montessori" sia il titolo di
specializzazione per il sostegno.
3. L'insegnante in servizio in sezione o classe che attua il metodo "Montessori"
è tenuto a curare la propria specifica formazione in servizio, nel quadro dei
criteri di cui al successivo art. 3.
Art. 3 - ASSISTENZA TECNICA
1. L'Opera Nazionale Montessori è tenuta a prestare assistenza tecnica nelle
scuole che applicano il metodo "Montessori" e il necessario sostegno
didattico metodologico per quanto attiene sia alla formulazione dello specifico
progetto educativo montessoriano, sia alle pratiche educative del metodo stesso
in relazione ai diversi momenti della vita scolastica.
2. L'Opera Nazionale Montessori è tenuta inoltre a prestare consulenza alle
istituzioni scolastiche ai fini della più proficua applicazione del metodo.
Art. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha la durata di tre anni.
IL DIRETTORE GENERALE
ISTRUZIONE ELEMENTARE
CARMELO MANIACI
IL CAPO SERVIZIO
SCUOLA MATERNA
ROSA GIOMBOLINI
IL PRESIDENTE
OPERA NAZIONALE MONTESSORI
STEFANO DE SANTIS