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Dipartimento per i servizi nel territorio Nota 10 giugno 2003 Prot. n. U1/662 Oggetto: Contratto collettivo nazionale integrativo n. 2/2002 Si comunica che in data 4 giugno 2003 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale integrativo n. 2/2002 riguardante l'utilizzo del Fondo unico di amministrazione per il 2002 e che è ora possibile avviare le trattative per definire gli accordi di sede. Nell'inviare copia del contratto in questione - unitamente alle dichiarazioni a verbale di alcune organizzazioni sindacali - si ricorda che le risorse attribuite a codeste Direzione generali e riportate nella tabella allegata al contratto sono riferite a tutto il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2002 e che, pertanto, comprendono anche le quote - relative all'intero anno - da attribuire alle unità di personale eventualmente trasferite ad altra Direzione successivamente a tale data.
CONTRATTO n. 2/2002 Dipartimento per i servizi nel territorio Nota 9 dicembre 2002 Prot. n. U1/609 Oggetto: CNI n. 2 e n. 3 del 19 novembre 2002 Si comunica che in data 19 novembre u.s. sono stati sottoscritti i Contratti collettivi nazionali integrativi n. 2 e n. 3 riguardanti rispettivamente l'utilizzazione del FUA 2002 e l'attribuzione della posizione super al personale precedentemente escluso. Tali contratti saranno inviati al Ministero dell'economia e delle
Finanze e al Dipartimento della funzione pubblica per il prescritto
esame congiunto al fine di verificarne la compatibilità finanziaria.
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO NAZIONALE QUADRIENNIO NORMATIVO 1998-2001
FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2002 Premessa 1. L’art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 16 febbraio 1999 - ripreso dall’art. 3, comma 3, del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale del 21 settembre 2000 - prevede al comma 1 che l’individuazione e l’utilizzo delle risorse finanziarie, che costituiscono il fondo unico di Amministrazione, sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. 2. In linea con le previsioni del CCNL (art. 31) e con quelle del CCNI sottoscritto il 21 settembre 2000 (artt. 34 e 35) le risorse finanziarie a carico del fondo unico di Amministrazione sono finalizzate alla promozione di reali e significativi miglioramenti dell’efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali per favorire un migliore livello degli stessi in rapporto al soddisfacimento dell’utenza. 3. I criteri di distribuzione delle risorse tengono conto del complessivo coinvolgimento del personale nell’insieme dei processi gestionali e riorganizzativi in atto, con particolare riferimento alla riforma dell’Amministrazione e alle azioni di supporto, sostegno e monitoraggio dell’autonomia scolastica. Tanto premesso, si concorda quanto segue: Art. 1 1. A norma dell’art. 1, comma 1, del CCNL citato, il presente contratto integrativo di amministrazione si applica a tutto il personale del comparto Ministeri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenente ai ruoli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ex Ministero della pubblica istruzione, in servizio presso gli Uffici centrali e periferici, nonché al personale appartenente ad altre amministrazioni del comparto "Ministeri" destinatario dei diversi istituti contrattuali in quanto in posizione di comando. Art. 2 1. Le disponibilità finanziarie a carico del Fondo unico di Amministrazione 2002 - pari a € 27.592.609 (£. 53.426.741.028) al lordo sia delle ritenute a carico del dipendente che di quelle a carico dello Stato – sono costituite nel modo seguente:
Art. 3 1. Dalla disponibilità complessiva di cui all’articolo precedente viene detratta la somma di € 739.013 (£ 1.430.928.702) per finanziare la retribuzione di risultato del personale dirigenziale ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. G, punto 20 ter, della legge n. 488/1999 e dell’art. 43 della legge n. 449/1997 nonché le spese relative a istituti contrattuali già precedentemente definiti e pari a € 15.404.222 (£ 29.826.732.932) di cui:
Art. 4 1. Con il CCNI n. 3/2001, art. 3, sono stati destinati € 2.144.330 (£ 4.152.001.849) per finanziare - con decorrenza 1° ottobre 2001 - i passaggi economici all’interno delle aree conseguenti alle procedure di riqualificazione. 2. Al riguardo si prende atto che:
3. Con il presente contratto la somma di cui al comma 1 viene destinata a alimentare le risorse di cui al successivo art. 6. 4. La medesima somma viene recuperata con le risorse del fondo per il 2002 per le stesse finalità indicate al CCNI n. 3/2001, art. 3. Art. 5 1. L’effettiva disponibilità oggetto della contrattazione ammonta pertanto a € 14.332.717 (£ 27.752.009.946). Art. 6 1. Le parti convengono di utilizzare una somma pari a € 12.5877.242 (£ 24.372.299.067) - ivi compresa la somma di cui al comma 1 del precedente art. 3 pari a € 2.144.330 e quella di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera c) pari € 1.584.800 – nel modo seguente: € 6.293.621 (£ 12.186.149.534) per retribuire a titolo di acconto sulla produttività tutto il personale in servizio al 1° gennaio 2002 – ivi compreso il personale comandato presso gli IRRE, l’INDIRE e l’INVALSI - con quote differenziate per posizione economica, nelle seguenti misure riportate al netto delle ritenute a carico dello Stato:
b) € 6.293.621 (£ 12.186.149.534) per retribuire attività rilevanti sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo nonché per realizzare piani e obiettivi strumentali e di risultato finalizzati al reale miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi - con particolare riferimento alle funzioni svolte dai C.S.A. - da definirsi in sede di contrattazione decentrata. In tale sede dovranno essere riconosciute le specifiche professionalità rilevabili nell’area B. 2. La ripartizione della quota di cui alla lettera b) del precedente comma 1 tra gli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica – riportata nell’allegata tabella A - viene calcolata assegnando le risorse sulla base delle unità di personale presenti alla data del 1° gennaio 2002, applicando a tale prima assegnazione un correttivo che tiene conto dello scarto rispetto alla percentuale di scopertura nazionale dell’organico di diritto di cui al D.M. n. 129 del 27 luglio 2001. 3. Per l’Amministrazione periferica le risorse vengono assegnate agli U.S.R. che le attribuiscono, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, ai singoli uffici per la contrattazione di sede. Per l’Amministrazione centrale, la ripartizione tra i diversi uffici è effettuata secondo l’allegata tabella B. Art. 7 1. Con il CCNI n. 3/2001, art. 4, sono state finanziati gli incarichi di posizione organizzativa (funzione vicaria del dirigente titolare e attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettiva, di vigilanza e controllo) secondo le modalità e criteri definiti nel verbale di concertazione del 20 dicembre 2001. 2. Considerato che quanto stabilito con il verbale di concertazione di cui al comma 1 ha validità fino all’emanazione del Regolamento di riassetto degli Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica, conseguente all’unificazione con l’ex MURST, si conviene di finanziare dette posizioni fino al 31 dicembre 2002 con la somma di € 323.312 (£ 626.019.326). 3. Effettuata la verifica di cui all’art. 19, comma 5, del CCNL sottoscritto il 16 febbraio 1999, eventuali conseguenti risparmi saranno utilizzati per la prosecuzione del finanziamento del medesimo istituto. Art. 8 1. Al personale non vedente in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell’amministrazione è riservata una somma pari a € 180.760 (£. 350.000.165). 2. Le quote pro-capite di cui al comma precedente sono attribuite agli uffici ove presta servizio il suddetto personale. Art. 9 1. La somma stanziata a favore dell’indennità per turni e reperibilità nell’amministrazione centrale è pari a € 106.390 (pari a £ 205.999.765). 2. Si conviene che le tipologie del servizio articolato per turni e i rispettivi compensi devono rispettare le previsioni contenute nell’accordo ARAN - OO. SS. del 14 novembre 1995, pubblicato sulla G.U. 5 febbraio 1996, n. 29. 3. Il compenso per l’effettuazione di un turno pomeridiano, rinviato dal citato accordo ARAN – OO. SS. alla contrattazione integrativa, viene confermato nella misura prevista dal Contratto Collettivo Decentrato di Amministrazione n. 5 del 1996, per un importo pari a euro 6,46 (£. 12.500). DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 In ordine alle posizioni organizzative le parti convengono che a seguito degli esiti della verifica di cui al CCNL 1998-2001, art. 19, comma 5, saranno finanziate con il FUA del 2003 quelle conferite e svolte fino alla data di attuazione del nuovo Regolamento di unificazione del MIUR, e comunque non oltre il 31 marzo 2003. 19 novembre 2002
Per l’Amministrazione Le organizzazioni sindacali di categoria Il Capo Dipartimento UIL PA Il Direttore generale del personale della Scuola e CGIL FP dell’Amministrazione CONFSAL UNSA SNADAS CONFSAL UNSA SULPI UGL CISL FPS CONFSAL UNSA SNALS FAS CISAL FAS
Questa O.S. ha ritenuto di partecipare alla sessione contrattuale concernente l’utilizzo del FUA 2002 e di siglare la relativa intesa, onde evitare il rientro dei fondi nelle disponibilità del Ministero dell’Economia e Finanze, per effetto del provvedimento "salva bilancio" introdotto nella Legge Finanziaria. Ciò premesso, considerato che nel corso del 2003 entrerà in vigore il Regolamento di Organizzazione del MIUR, questa O.S. porrà come pregiudiziale alla contrattazione relativa al FUA 2003 il reperimento delle risorse economiche per realizzare la omogeneizzazione dell’indennità di amministrazione tra il personale ex P.I. e quello ex MURST: Roma, 20 novembre 2002 IL SEGRETARIO GENERALE C.G.I.L. F.P. – settore Istruzione La C.G.I.L. F.P. – settore Istruzione – esprime il proprio netto dissenso sulla attribuzione alle unità di personale in servizio presso la sede centrale negli Uffici di diretta collaborazione col Ministro della intera quota "pro capite" della somma finalizzata a retribuire, con il presente contratto, il fondo di sede, essendo il suddetto personale già destinatario di apposita indennità istituita dal Regolamento di unificazione degli uffici di gabinetto dell’ex P.I. e dell’ex MURST in vigore dal luglio 2002, di cui peraltro è già stato pagato un acconto. Tale indennità non può essere costituita sottraendo quote destinate alla produttività di tutti gli altri uffici, centrali e periferici del Ministero, ma deve essere finanziata con appositi stanziamenti economici. Consideriamo questo comportamento dell’amministrazione un ulteriore segnale negativo e di disinteresse nei confronti del personale tutto che si aggiunge al mancato reperimento delle somme necessarie per la omogeneizzazione della indennità di amministrazione dei due ex ministeri, che rischia di lasciare il personale del MIUR in posizioni retributive differenti. La CGIL ribadisce di aver sottoscritto comunque l’accordo per evitare che andasse in economia la quota di oltre 4 miliardi, accantonata nella contrattazione per il FUA 2001, per retribuire i passaggi di posizione economica a seguito della riqualificazione e non utilizzata nel 2002, per il colpevole ritardo dell’amministrazione, che ad oggi ancora blocca la effettuazione delle prove finali dei corsi. Roma, 22 novembre 2002 C.G.I.L. F.P. – settore Istruzione
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO NAZIONALE QUADRIENNIO NORMATIVO 1998-2001 CONTRATTO n. 3/2002 Premessa 1. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998 - 2001, ed in particolare l’art. 17, ha previsto lo sviluppo economico all’interno delle Aree per il personale inquadrato nelle posizioni economiche A1, B3, C1 e C3; 2. Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 21 settembre 2000, all’art.23, ha dato applicazione al suddetto art. 17 fissando criteri e contingenti per la formulazione delle graduatorie per l’attribuzione delle suddette posizioni; 3. Con il D.D.G. 25 gennaio 2001, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 31 gennaio 2001 al n. 106, sono state attribuite al personale avente titolo le posizioni economiche super a decorrere dal 1° gennaio 2000; 4. Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sul fondo unico di amministrazione n. 3/2001 del 20 dicembre 2001, ed in particolare l’art. 2, ha previsto l’attribuzione della posizione super a tutto il personale incluso nelle graduatorie - fino a esaurimento delle medesime - con decorrenza 1° gennaio 2000 per la posizione economica C3S e con decorrenza 1° gennaio 2001 per le posizioni economiche A1S, B3S e C1S; 5. A seguito del predetto scorrimento è rimasto escluso dalla suddetta attribuzione il personale:
6. Considerato che le risorse residuate sul FUA per l’anno 2001 consentono l’attribuzione del beneficio al personale escluso, le parti concordano quanto segue.
1. E’ estesa anche al personale di cui al comma 5 della premessa l’attribuzione della posizione economica "super" :
2. Il costo complessivo pari a € 396.000 (£ 766.762.920), è finanziato con le ricorse a carico del FUA 2002. |
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