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OBBLIGO FORMATIVO Maggio 2002 Indice 1 L’Obbligo di frequenza di attività formative 2 La proposta del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 3 Fasi procedurali 4 Allegati n. 1 – Quadro Normativo n. 2 - Attori, compiti e funzioni nel Sistema Formativo Integrato n. 3 – Tracciato record del file contenente i dati sugli alunni n. 3a – Tabella ordine/tipo scuola 1 L’Obbligo di frequenza di attività formative Con l’articolo 68 della Legge n. 144 del 17.5.1999 i giovani hanno l’obbligo di proseguire la propria formazione fino al 18° anno di età. La Legge stabilisce che gli studenti possono assolvere tale obbligo scegliendo di proseguire il proprio percorso formativo sia nel sistema d’istruzione, sia in quello della formazione professionale di competenza regionale, sia nell’esercizio dell’apprendistato, anche attraverso percorsi integrati di formazione e di istruzione. Per mettere i Servizi per l’impiego in condizione di offrire agli studenti attività di informazione e di orientamento adeguate alle loro scelte, il regolamento di attuazione dell’articolo 68 della Legge n. 144 (n. 257 del 12 luglio 2000) stabilisce che periodicamente le scuole comunichino a tali Servizi, anche per via telematica, i dati sugli alunni interessati all’obbligo formativo e le scelte di ognuno. Allo scopo di favorire le operazioni di raccolta previste per la conclusione del corrente anno scolastico, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca propone una soluzione tecnica che riduce al minimo il carico di lavoro delle scuole; la soluzione consente inoltre agli Uffici Scolastici Regionali di svolgere un ruolo di riferimento per le istituzioni scolastiche e per le varie organizzazioni che, nei diversi contesti regionali, presiedono alle attività di raccolta.
2 La proposta del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Gli esiti delle riunioni tra rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero del Lavoro e le indicazioni degli Uffici Scolastici Regionali hanno fornito al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca elementi utili a individuare una soluzione tecnica specifica per la raccolta dei dati sull’obbligo formativo. Il Ministero propone di raccogliere da ogni scuola, attraverso il proprio Sistema informativo, i dati sugli alunni e di renderli disponibili alle Regioni, agli Enti Locali, alle Agenzie formative e ai Servizi per l’impiego. La proposta prevede la raccolta dei dati sugli alunni in un punto centralizzato dal quale i soggetti autorizzati (Regioni, Province, Direzioni Regionali e Uffici Provinciali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) possano prelevare le informazioni di loro competenza. L’iniziativa si realizza attraverso una soluzione tecnica semplice, che prescinde dagli assetti dei vari contesti territoriali e dalle specificità con cui in ciascuna regione si decida di gestire il processo di raccolta e di distribuzione dei dati. Possono essere adottati, infatti, strategie, modelli organizzativi e flussi di comunicazione diversi per dare attuazione, nei vari ambiti regionali, alla normativa sull’obbligo formativo. La proposta del Ministero non modifica tali modelli organizzativi e comunicativi e non incide sui relativi flussi informativi. La soluzione rappresenta una prima risposta alle nuove esigenze di raccolta e di diffusione dei dati sugli alunni postulate dalla normativa sull’obbligo formativo. In futuro sarà possibile integrare e perfezionare la proposta sulla base dei suggerimenti che potranno venire dai diversi soggetti impegnati nella raccolta. Di seguito vengono illustrate le fasi del processo di raccolta e vengono evidenziati i passi che gli Uffici Scolastici Regionali devono curare per svolgere al meglio il ruolo di raccordo tra l’ambito territoriale di competenza e il Sistema informativo del Ministero. Per ogni fase sono inoltre riportati alcuni suggerimenti utili agli Uffici Scolastici Regionali per definire, in collaborazione con gli altri enti presenti sul territorio, l’assetto organizzativo più adeguato al proprio contesto.
a)
Adesione In tale fase l’Ufficio Scolastico Regionale provvede a organizzare il sistema di raccolta e di distribuzione delle informazioni attraverso i seguenti passi: ü concorda con Regioni ed Enti locali le modalità di scambio delle informazioni e l’organizzazione più adeguata per la raccolta e la distribuzione dei dati; ü comunica in forma scritta al Servizio per l’automazione informatica e l’innovazione tecnologica del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca la volontà di partecipare all’iniziativa (oppure le modalità alternative individuate per svolgere la raccolta e la diffusione dei dati nel proprio contesto territoriale [1] ); ü informa le scuole dell’iniziativa e cura la distribuzione agli istituti delle istruzioni e del tracciato record (cioè lo standard di comunicazione dei dati) predisposti dal Ministero; ü individua, in funzione delle modalità organizzative adottate nel proprio ambito territoriale, gli utenti da abilitare all’accesso alla base dati; ü distribuisce a questi ultimi le utenze [2] (identificativo utente e password), messe a disposizione dal Servizio per l’Automazione Informatica e l’Innovazione Tecnologica del Ministero, che consentono di collegarsi, attraverso il riconoscimento dell’identificativo e della password corrispondenti, alla base dati in cui vengono raccolte le notizie sugli alunni interessati all’obbligo formativo.
Suggerimenti
organizzativi: gli
Uffici Scolastici Regionali comunicano l’adesione all’iniziativa
e concertano con le altre istituzioni locali (Regioni, Province…)
l’organizzazione del processo di raccolta e di distribuzione dei
dati. In tale organizzazione è fondamentale la funzione di
governo e di coordinamento del processo di raccolta che può
essere svolta da uno o più enti coinvolti nell’iniziativa - sia
a livello provinciale sia a livello regionale - o da enti nati
(come gli Osservatori scolastici) per la raccolta e la
condivisione dei dati e delle informazioni nell’ambito del
sistema scolastico locale.
b)
Predisposizione dei dati Ogni scuola predispone, secondo il tracciato record illustrato nell’Allegato n. 3, un file di tipo testuale (con estensione .TXT) contenente i dati sugli alunni che nel 2002 compiono 15, 16 e 17 anni [3] . Il tracciato record indicato consente di raccogliere le informazioni sull’obbligo formativo sia dalle scuole che utilizzano SISSI [4] sia dalle scuole che non lo utilizzano e si propone quindi come standard di comunicazione. Le scuole che utilizzano SISSI potranno predisporre il suddetto file in maniera automatica sulla base delle informazioni presenti nella banca dati di SISSI.
Suggerimenti
organizzativi:
ü
Per le scuole che NON utilizzano
SISSI: è essenziale che si attengano fedelmente al tracciato
record indicato nell’Allegato n. 3; tale tracciato costituisce,
infatti, lo standard di colloquio tra i soggetti interessati all’obbligo
formativo. ü Per le scuole che utilizzano SISSI: è essenziale che verifichino di aver inserito e aggiornato (nella base dati del pacchetto software) tutti i dati relativi ai campi che, nel tracciato record, risultano obbligatori. ü È fondamentale che tutte le scuole curino la qualità delle informazioni da fornire verificandone la correttezza e la completezza. Particolare attenzione va posta al corretto inserimento del codice fiscale, del comune di residenza e della data di nascita indicati per ogni alunno.
c)
Raccolta dei dati Ciascuna scuola (istituto principale) comunica i
propri dati (utilizzando il tracciato record standard o mediante una
procedura automatica di estrazione dalla base dati di SISSI) presso
un punto centralizzato tramite un’applicazione WEB fruibile
attraverso la rete Intranet del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca; verifica inoltre, secondo modalità che saranno
comunicate in un apposito documento indirizzato alle scuole, il buon
esito dell’operazione di invio.
Suggerimenti
organizzativi: entro la
scadenza fissata le scuole comunicano, e in caso di errore
correggono, i propri dati (in caso di invii successivi la scuola
può decidere se sostituire o accodare le nuove informazioni alle
precedenti). È
importante definire in modo preciso la tempistica delle attività
di raccolta dei dati affinché tali attività si svolgano entro
tempi adeguati allo svolgimento delle successive fasi di
diffusione.
Nella
fase di raccolta l’ente preposto al governo e al coordinamento del
processo verifica che tutte le scuole abbiano completato l’invio
delle informazioni ed effettua controlli sulla correttezza dei dati
inseriti.
Suggerimenti
organizzativi: per
svolgere l’attività di verifica l’ente preposto al governo e
al coordinamento del processo può consultare la stampa di
riepilogo che il Sistema informativo del Ministero mette a
disposizione. Per effettuare i controlli sulla correttezza dei
dati comunicati dalle scuole può prelevare, attraverso una
seconda applicazione WEB (fruibile sia attraverso la rete Intranet
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca sia attraverso
Public Internet) e dopo opportuna autenticazione, i dati di
competenza. I dati possono essere prelevati secondo criteri che
consentono anche selezioni parziali: per regione, per provincia,
per comune, per codice scuola. Infine, con l’ausilio dei
software che riterrà più opportuni (che quindi non vengono
forniti dal Sistema Informativo del Ministero) l’ente preposto
al governo e al coordinamento del processo può svolgere tutti i
controlli del caso: ad esempio, può confrontare i dati comunicati
dalle scuole con le basi dati anagrafiche dei comuni di
riferimento.
d)
Distribuzione dei dati L’ente preposto al governo e al coordinamento del processo di raccolta, dopo aver verificato la completezza e la correttezza dei dati forniti dalle scuole, comunica a tutti gli enti interessati che si può dare inizio alla fase di distribuzione. Le attività di distribuzione possono essere svolte sia dallo stesso ente che ha coordinato la raccolta, sia dai diversi soggetti che, in ambito regionale, sono stati abilitati al prelievo dei dati. Nel primo caso l’ente che presiede al coordinamento scarica i dati, tramite l’applicazione WEB già indicata nel punto precedente (applicazione fruibile sia attraverso la rete Intranet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sia attraverso Public Internet), e li distribuisce agli uffici competenti; nel secondo caso i soggetti abilitati, dopo opportuna autenticazione, prelevano direttamente i dati di loro competenza dal data base centrale: Ø via Intranet: Direzioni Regionali e Uffici Provinciali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ø via Internet: gli altri soggetti [5] . Attenzione: La soluzione identificata non prevede la distribuzione a livello periferico di alcun componente hardware/software aggiuntivo rispetto alla dotazione attuale. Figura
1 – Schema del processo
di raccolta e di distribuzione dei dati
(da:
“Attuazione dell’obbligo formativo nell’a.s. 2000-2001:
indicazioni operative per le scuole – Ministero della Pubblica
Istruzione – Roma, novembre 2000”)
Per completare il Quadro Normativo occorre fare riferimento anche alle seguenti due Circolari Ministeriali: ü Circolare Ministeriale n. 109 del 7 Aprile 2000 - Obbligo Formativo, ex Art. 68 L.144/99 - Obbligo di frequenza di attività formative; ü Circolare Ministeriale n. 3 del 5 Gennaio 2001 - Iscrizione alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2001/2002 - Domande di ammissione agli esami per l'anno scolastico 2000/2001. n. 2 - Attori, compiti e funzioni nel Sistema Formativo Integrato
(da:
“Attuazione dell’obbligo
formativo nell’a.s. 2000-2001: indicazioni operative per le scuole
– Ministero della Pubblica Istruzione – Roma, novembre 2000”) n. 3 – Tracciato record del file contenente i dati sugli alunni
n. 3a – Tabella ordine/tipo scuola
[1] Gli Uffici Scolastici Regionali che svolgano la raccolta e la diffusione dei dati con modalità alternative, dovranno comunque comunicare al Sistema informativo del Ministero i propri dati secondo il tracciato record riportato nell’Allegato n.3.
[2]
Sono
disponibili 5 utenze per ciascuna regione e 3 utenze per ogni
provincia.
[3]
Per adeguare
il processo di raccolta alle esigenze manifestate dalle diverse
realtà territoriali, si dà facoltà alle scuole di inviare al
punto di raccolta anche i dati di coloro che nel 2002 compiono 14
anni. [4] Sistema Integrato per la gestione delle Segreterie Scolastiche: è un pacchetto software in ambiente Windows che, nel rispetto delle normative vigenti, offre supporto al Direttore Amministrativo per le attività svolte dalla Segreteria Scolastica. [5] La connessione via Internet dovrà avvenire in sessione sicura dopo opportuna autenticazione.
[6]
Si
precisa che tutti i dati indicati nella colonna sono obbligatori
ai fini dell’Obbligo Formativo; pertanto occorre verificare che
siano stati tutti acquisiti nella base dati di SISSI. |
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