Ordinanza Corte Costituzionale 20 maggio 1998, n. 205

«Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale»

Impiego pubblico Regione Veneto Personale della scuola – Docenti di ruolo con funzioni di preside incaricato Diritto a percepire il trattamento economico spettante ai presidi di ruolo – Analoga questione già dichiarata con sentenza n. 273/97 in parte inammissibile e in parte infondata – Manifesta inammissibilità – Manifesta infondatezza.

 

La Corte Costituzionale composta dai signori:

Presidente: dott. Renato Granata

Giudici: prof. Giuliano Vassalli, prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare Mirabelli, prof. Fernando Santosuosso, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, prof. Carlo Mezzanotte, avv. Fernanda

Contri, prof. Guido Neppi Modona, prof. Guido Alberto Capotosti, prof. Annibale Marini;

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media), dell’art. 54 della legge 11/7/80, n. 312 (Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello stato) e della legge 14/8/71, n. 821 (Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell’ordine secondario), promosso con ordinanza emessa il 10 /4/97 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Paolo Perinelli e altri contro il ministero della pubblica istruzione e altri, iscritta al n. 545 del registro ordinanze ’97 e pubblicata nella G.U. n. 37, prima serie speciale, dell’anno ’97.

 

Visto l’atto di intervento del presidente del consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7/4/98 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto

che, con ordinanza emessa il 10/4/97, nel corso di un giudizio promosso da docenti di ruolo i quali, avendo svolto le funzioni di preside incaricato tra gli anni scolastici ’79/80 e ’93/94, chiedevano il riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico spettante ai presidi di ruolo, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 del rd 30/4/24, n.965 (Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media), dell’art. 54 della legge 11/7/80, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello stato) e della legge, indicata soltanto nella motivazione dell’ordinanza di rimessione, 14/8/71, n. 821 (Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell’ordine secondario);

che il giudice rimettente richiama l’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio con la quale è stata sollevata analoga questione e ritiene che la mancata attribuzione del trattamento retributivo dei presidi di ruolo ai docenti di ruolo incaricati

di sostituire il preside o di svolgerne le funzioni violerebbe il diritto a una retribuzione proporzionale alla qualità del lavoro svolto e determinerebbe, inoltre, una oggettiva e ingiustificata discriminazione con lesione della imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il presidente del consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello stato, chiedendo, nell’atto di costituzione, che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata, e ricordando, in una successiva memoria, che analoga questione è stata dichiarata dalla Corte in parte inammissibile e in parte infondata. (Sentenza n. 273 del 1997).

Considerato

che, successivamente all’emanazione dell’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, una analoga questione, richiamata dallo stesso giudice rimettente, è stata dichiarata, con sentenza n. 273 del ’97, in parte inammissibile e in parte infondata;

che, difatti, con riferimento alla disciplina della nomina e della retribuzione del preside supplente dettata dall’art. 22 del rd 30/4/24, n. 965, la questione ha a oggetto una disposizione inserita in un atto, l’ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media, che si autoqualifica come regolamento e che, per la sua natura di norma secondaria, non è suscettibile di essere oggetto del giudizio di legittimità costituzionale;

che in riferimento alle altre disposizioni denunciate che hanno natura legislativa (art. 54 della legge 11/7/80, n. 312 e legge 14/8/71, n. 821), la questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata giacché non è irragionevole, né discrimina i presidi incaricati, un trattamento retributivo differenziato rispetto a quello dei presidi di ruolo e che tenga conto del diverso livello di qualificazione accertato, solo per i presidi di ruolo, a seguito di apposito concorso; inoltre la differenza retributiva, oggettivamente ancorata a una di versa qualità del lavoro con la quale la medesima funzione è espletata, non contrasta con il criterio di proporzionalità della retribuzione (artt. 3 e 36 Cost.); né, d’altra parte, possono essere invocati i principi di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) per conseguire miglioramenti retributivi;

che l’ordinanza di rimessione non prospetta profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte, sicché la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile e manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11/3/53, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

Per questi motivi La Corte costituzionale

Dichiara:

a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 del rd 30/4/24, n. 965 (Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tar per il Veneto con l’ordinanza indicata in epigrafe;

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 54 della legge 11/7/80, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello stato) e della legge 14/8/71, n. 821 (Norme per il conferimento di incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell’ordine secondario), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dallo stesso tribunale amministrativo regionale con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 20/5/98.