|
|
ORDINANZA N. 204 ANNO 2002 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Cesare RUPERTO Presidente - Massimo VARI Giudice - Riccardo CHIEPPA " - Gustavo ZAGREBELSKY " - Valerio ONIDA " - Carlo MEZZANOTTE " - Fernanda CONTRI " - Guido NEPPI MODONA " - Piero Alberto CAPOTOSTI " - Annibale MARINI " - Franco BILE " - Giovanni Maria FLICK " - Francesco AMIRANTE " ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 2001 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Del Barbi Marilena e la Casa albergo per anziani "Serlini", iscritta al n. 652 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2001. Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il Giudice relatore Francesco Almirante. Ritenuto che, nel corso di una controversia di natura previdenziale finalizzata all’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di maternità, il Tribunale di Brescia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, dell’art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni ivi previsti il periodo di aspettativa non retribuita che la lavoratrice ha trascorso per poter prestare assistenza ad un figlio minore portatore di handicap; che nel caso sottoposto al giudizio del remittente la lavoratrice ricorrente si trovava, nel momento in cui aveva inizio il periodo di astensione obbligatoria, assente da più di sessanta giorni, in quanto ammessa a godere di un’aspettativa non retribuita (ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 3 agosto 1990, n. 333) per assistere un altro proprio figlio, maggiore dei tre anni, riconosciuto portatore di handicap; che la norma impugnata, non suscettibile sul punto di interpretazione estensiva, imporrebbe il rigetto della domanda; che tuttavia questa Corte, con la sentenza n. 106 del 1980, ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale della medesima norma nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro l’assenza facoltativa non retribuita di cui la lavoratrice gestante abbia fruito in seguito ad una precedente maternità; che le argomentazioni utilizzate dalla Corte in quella pronuncia appaiono peraltro al remittente valide anche nel giudizio in corso, nel quale l’astensione della lavoratrice da più di sessanta giorni é stata determinata da esigenze riconducibili pur sempre alla tutela della maternità, perchè anche l’assistenza di un figlio minore portatore di handicap rientra nel quadro di protezione che l’art. 37 Cost. riconosce alla madre ed al bambino. Considerato che il Tribunale di Brescia dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, dell’art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, norma che é stata abrogata dall’art. 86, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il cui art. 24 riproduce, sia pure con significative modifiche, il testo della norma precedente; che tale abrogazione é efficace fin dalla data di entrata in vigore del suddetto d. lgs. n. 151 del 2001, avvenuta il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 26 aprile 2001; che la norma ormai vigente contenuta nel citato art. 24 – che il Tribunale di Brescia era tenuto a conoscere al momento della remissione della presente questione (disposta con ordinanza del 28 maggio 2001) – prevede espressamente (al comma 3) che nel computo dei sessanta giorni di assenza dal lavoro non si tenga conto del periodo di congedo parentale "o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità"; che, trattandosi di norma contenuta in un testo unico precedente rispetto alla remissione della questione, di tale norma il giudice a quo avrebbe dovuto tenere conto, dimostrando di conoscere il mutato quadro legislativo e fornendo adeguata motivazione sulla persistente rilevanza di un dubbio di legittimità costituzionale relativo ad una norma abrogata (v. ordinanze n. 148 e n. 28 del 2001, n. 590 del 2000 e n. 162 del 1999); che l’ordinanza di remissione, invece, é totalmente carente di motivazione sotto questo profilo preliminare, il che comporta la manifesta inammissibilità della sollevata questione. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con l’ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002. Cesare RUPERTO, Presidente Francesco AMIRANTE, Redattore Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2002. |
La pagina
- Educazione&Scuola©