VII Commissione Senato (Istruzione)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore (n. 261)
(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

 

La seduta inizia alle ore 16.

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno scorso.

Il sottosegretario Nadia MASINI manifesta la propria disponibilità a seguire la discussione del provvedimento in titolo in sostituzione del sottosegretario Albertina Soliani, alla quale si impegna a riferire puntualmente l'andamento del dibattito.

La relatrice PAGANO conviene sulla opportunità di procedere con i restanti interventi in discussione generale, in considerazione del fatto che il termine per l'espressione del parere scade improrogabilmente domani, 25 giugno, e la Commissione si è impegnata ad esprimere - come di consueto - un parere debitamente approfondito e non formale.

Il senatore MARRI, pur lamentando la sovrapposizione dei lavori tra i due rami del Parlamento, svolge il proprio intervento, stigmatizzando anzitutto la carenza e la contraddittorietà dello schema di regolamento sottoposto all'esame parlamentare: il rinvio a una molteplicità di decreti integrativi è, sotto questo profilo, a suo giudizio estremamente eloquente. Lo schema di regolamento non specifica poi i caratteri e le modalità di svolgimento della terza prova scritta e non disciplina con sufficiente chiarezza il regime cui sono sottoposti gli alunni provenienti dalle scuole private. A tale proposito, egli ribadisce che - ferma restando la lotta contro i "diplomifici" - le scuole private caratterizzate da elevata professionalità e serietà devono assolutamente godere degli stessi diritti delle scuole pubbliche. Lamenta poi che, ai sensi dell'articolo 15, comma 10, sia il Ministero degli affari esteri ad individuare gli opportuni adattamenti per le scuole italiane all'estero sede di esame: a suo giudizio, il coordinamento delle scuole italiane all'estero dovrebbe infatti fare capo al Ministero della pubblica istruzione. Preannuncia quindi che, qualora la Commissione non tenesse nel dovuto conto le osservazioni espresse, la posizione del Gruppo Alleanza Nazionale sul provvedimento non potrà essere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. (...)

La seduta termina alle ore 16,20.

 

La seduta inizia alle ore 9,10.

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore ASCIUTTI formula una serie di puntuali rilievi al testo in esame. All'articolo 1, comma 3, appare inopportuno il riferimento alle capacità acquisite, da sostituire con il riferimento alle abilità acquisite; anche il riferimento alle conoscenze suscita timori di un ritorno al nozionismo.
L'articolo 2 è mistificante, in quanto sotto un apparente ossequio alla legge, in realtà se ne discosta infliggendo gravi danni alle scuole non statali, che non potranno più istituire classi collaterali. Al riguardo, va sottolineato che il riconoscimento legale è concesso alle scuole e non alle singole classi; tale principio è stato ribadito nella legge di riforma da cui il regolamento trae origine, ma che ora quest'ultimo intende tradire. Non è legittimo, del resto, confondere la nozione di corso con quella di sezione. Occorrerà quindi modificare il comma 1, lettera c), per conformarlo alla legge.
Quanto all'articolo 3, occorrerebbe integrarlo con una disposizione che preveda la presentazione, da parte dei candidati esterni, di una relazione sui contenuti su cui hanno particolarmente concentrato la propria preparazione e sugli obiettivi perseguiti, al fine di avvicinare la loro condizione a quella dei candidati interni.
Nell'articolo 4, comma 3, si dovrebbe sopprimere l'ultimo periodo; il comma 4 appare poco chiaro e distorsivo rispetto alla volontà della legge, in quanto dà spropositato rilievo a peraltro poco chiare capacità di integrazione. La priorità dovrebbe essere invece assegnata ad una effettiva acquisizione di conoscenza e alla padronanza di metodi e criteri propri delle singole discipline. Sul punto era molto più chiaro il testo della relazione illustrativa. Il comma 5 andrebbe modificato anch'esso, per evitare di premiare chi ha studiato poco o nulla ma sa utilizzare brillantemente quel poco.
Passando all'articolo 5, al comma 1 andrebbe precisato che la materia oggetto della seconda prova scritta è individuata nella prima decade di aprile. Qui il regolamento si discosta dalla legge in ossequio ad un ordine del giorno accolto dal Governo, con l'effetto peraltro di riprodurre uno dei peggiori difetti della vecchia maturità, quando gli alunni si dedicavano solo a poche materie fin dai primi mesi dell'anno. D'altra parte, è noto il ben scarso ossequio che il ministro Berlinguer ha prestato a ordini del giorno approvati dal Parlamento in altre occasioni. Al comma 3, andrebbe chiarito che la collegialità non implica l'unanimità. Al comma 7, andrebbero soppressi gli ultimi due periodi che sembrano superflui o inopportuni e suscettibili di dar luogo ad ampio contenzioso.
Le norme sulla terza prova andrebbero poi integrate per tenere conto della particolare condizione in cui verrebbero a trovarsi i candidati esterni. La terza prova, infatti, sarà sostanzialmente costruita su misura per la classe di alunni interni che dovrà sostenerla, con evidente discriminazione di quelli esterni. Si potrebbe quindi prevedere che i candidati esterni abbiano diritto di conoscere per tempo i documenti elaborati dai consigli di classe dell'istituto presso il quale dovranno sostenere l'esame e possano conseguentemente indicare a quale classe intendono essere associati nell'esame, alla luce della maggiore affinità con il proprio percorso formativo.
All'articolo 8, il comma 3 andrebbe integrato al fine di consentire ai candidati esterni di sostenere gli esami anche in provincia diversa da quella di residenza.
All'articolo 12, il comma 2 dovrebbe prevedere che le certificazioni comprovanti l'attività lavorativa rechino indicazioni realmente significative per la commissione di esame.
Passando all'articolo 14, è irrealistico immaginare che tutte le commissioni di esame possano avvalersi contemporaneamente del supporto dell'Osservatorio: pertanto bisognerebbe prevedere tale facoltà anche per i consigli di classe delle ultime classi.
All'articolo 15, risulta ingiustificata la discriminazione a danno delle scuole non statali e pertanto andrebbero soppressi i commi 4, 5 e 6.
Passando infine ai crediti scolastici, sembra irragionevole - conclude il senatore Asciutti - attribuirli anche agli alunni con un debito non sanato; inoltre nessun credito è previsto per chi non ha mai avuto bocciature, né è consentito attribuire un credito ad alunni interni particolarmente meritevoli che abbiano già il massimo punteggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. (...)

La seduta termina alle ore 9,30.

 

La seduta inizia alle ore 15,30.

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Nel dibattito interviene il senatore BISCARDI, il quale osserva anzitutto che il testo della legge n. 425 cui il regolamento intende dare attuazione è estremamente chiaro e contenuto in un numero limitato di articoli. Appare pertanto inopportuno che lo strumento attuativo sia così evidentemente prolisso, tanto più che occorrerebbe abituare le giovani generazioni ad interpretare direttamente le leggi anziché gli atti di normazione secondaria su cui si è invece finora purtroppo basato il Ministero della pubblica istruzione. Rivolge pertanto un pressante invito al Governo a ridurre al minimo il contenuto del regolamento, riproducendo il dettato testuale della legge in tutti i casi in cui ciò è possibile.
Passando ad osservazioni più di dettaglio, egli lamenta che il disposto dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 425 - nella parte in cui prevede che le materie oggetto della seconda prova scritta siano individuate dal Ministro "nella" prima decade del mese di aprile - sia stato modificato dall'articolo 5, comma 1, dello schema di regolamento, secondo il quale tali materie sono individuate "entro" la prima decade del mese di aprile. Pur nella consapevolezza che tale modifica consegue ad un ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati, ritiene che gli strumenti di indirizzo non possano stravolgere il dettato normativo e che pertanto il regolamento dovrebbe ripristinare lo spirito della legge: in caso contrario, si potrebbe verificare che la materia oggetto della seconda prova scritta fosse individuata anche ad inizio d'anno, con conseguente abbandono delle altre discipline.
Quanto poi alla discussione delle prove scritte nel corso del colloquio, egli ritiene che ciò dovrebbe concretarsi in un momento di chiarimento per il candidato degli elaborati resi, senza tuttavia prevedere una discussione di merito, pena il protrarsi all'infinito delle prove orali.
Conclusivamente, chiede alla relatrice di inserire nel parere un preciso richiamo all'esigenza di riprodurre il testo legislativo laddove sia possibile e di snellire i contenuti dello schema di regolamento, evitando che esso si ponga in contrasto con il dettato normativo cui intende dare applicazione.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la relatrice PAGANO, la quale premette che scopo del parere è principalmente quello di verificare la corretta applicazione dei principi che ispirano il nuovo ordinamento legislativo e che le norme di carattere amministrativo potranno sempre trovare ulteriore precisazione qualora dimostrino nella loro pratica attuazione una qualche inadeguatezza od incongruenza.
Ricorda poi che il Consiglio di Stato ha valutato positivamente l'innovazione recata dallo schema di regolamento in esame che, per la prima volta, contiene una disciplina completa dalla materia trattata, facilitando gli operatori attraverso una puntuale distinzione tra i richiami al testo di legge e le parti innovative introdotte dal regolamento stesso.
Quanto alle specifiche osservazioni emerse nel dibattito, per quanto riguarda l|articolo 1 non ritiene sussistere alcuna contraddizione tra la definizione presente al comma 1 e la sua esplicazione riportata al comma 3. Conviene invece sull'opportunità di chiedere che il regolamento precisi che cosa si intenda per conoscenze, competenze e capacità, che devono essere in ogni caso |accertate| e non |evidenziate|.
All|articolo 2, la definizione di cui alla lettera c), che distingue il corso di studi base dai corsi collaterali presupponendo che le tre classi debbano appartenere tutte al corso base o al corso collaterale, può essere opportunamente modificata rimanendo più aderente al dettato della legge, che parla esclusivamente del corso base. Per quanto riguarda le osservazioni sulle scuole italiane all|estero, fa presente che un apposito decreto ministeriale integrerà sotto tale profilo il presente regolamento, alla luce delle esigenze presenti nel settore.
All|articolo 3, non sembra opportuno stabilire un limite di età. Per quanto riguarda le modalità di accertamento della cessazione della frequenza da parte degli studenti, ritiene che esse debbano essere demandate all'autonomia scolastica. Fa poi presente che la coerenza dei crediti formativi con l|ordinamento del tipo di istituto presso cui si svolge l|esame condiziona evidentemente la scelta dell|istituto in relazione alla loro valutabilità.
Chiarisce poi che la non ammissione agli esami di Stato di candidati che abbiano sostenuto o sostengano nella stessa sessione un altro esame relativo allo stesso corso di studi implica l|impossibilità di presentare domanda di ammissione per un corso di studi; per quanto riguarda i conservatori, ricorda che essi sono oggetto di riforma nell'ambito di un distinto provvedimento anch'esso all'esame della Commissione, che offrirà più chiare indicazioni al riguardo.
Precisa inoltre che l|individuazione delle prove integrative da sostenere per i candidati non in possesso di promozione o idoneità all|ultima classe è compito del consiglio di classe che, ai sensi del comma 7, dovrà esaminarli. Conviene peraltro che la prevista valutazione con un punteggio non inferiore a 6/10 è particolarmente rigorosa: potrebbe quindi essere valutata la possibilità di consentire l|ammissione agli esami pur in presenza di una certa percentuale di insufficienze non gravi.
Condivide altresì i rilievi relativi alla oscurità della dizione di cui al comma 8, relativamente ai candidati provenienti da Paesi dell|Unione europea, che potrebbe quindi essere meglio precisata.
A suo giudizio, il sistema di riconoscimenti dell|idoneità di cui al comma 9 appare invece del tutto congruo alle nuove esigenze perseguite dalla legge.
Non condivide infine il suggerimento di unificare il comma 11 con il comma 4 dell|articolo 3.
All|articolo 4, giudica opportuno esplicitare che si tratta di una prova scritta e di altre due prove scritte e/o pratiche a seconda degli indirizzi di studio, volte ad accertare le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite dal candidato. Per quanto riguarda la terza prova a carattere pluridisciplinare, occorre precisare che essa è intesa ad accertare fra l|altro le capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell|ultimo anno di corso ai fini di una produzione scritta e/o pratica.
Conviene poi con l'osservazione del senatore Masullo, secondo cui è superfluo precisare che il colloquio accerta la padronanza della lingua |orale|.
All|articolo 5, per quanto riguarda i tempi di trasmissione della prima e della seconda prova sembra opportuno mantenere la previsione attuale. Al comma 2 è invece opportuno precisare che i consigli di classe elaborano per la commissione d|esame un apposito documento che esplicita gli obiettivi conseguiti dagli allievi in termini di conoscenze, competenze e capacità anche professionali: è evidente che tale documento, specie nei primi anni di attuazione del nuovo ordinamento, dovrà indicare le prove e il tipo di esercitazioni effettuate riguardanti lo svolgimento della terza prova scritta d|esame. Sembra altresì evidente che fra la seconda e la terza prova dovrà esserci un'interruzione almeno di un giorno del calendario delle prove. Al comma 7 non sembra invece opportuno sopprimere la possibilità di scelta ivi indicata per il candidato, stante il carattere pluridisciplinare del colloquio. E| inoltre evidente che le aree disciplinari previste per l|espletamento del colloquio non fanno venir meno il carattere unitario della prova, che dovrà comunque essere svolta davanti all|intera commissione.
All|articolo 10, appare evidente che l|accertamento delle motivazioni di un eventuale rifiuto dell|incarico a partecipare alle commissioni d|esame riguarda in ogni caso gli organi dell|amministrazione scolastica e non il presidente della commissione.
Ricorda poi che tutte le modalità di accertamento e valutazione del credito scolastico sono trattate adeguatamente nel testo e che non ha rilievo la differenza presente nel sistema di punteggio riguardante i corsi ordinari.
All|articolo 12, sembra poi opportuno rinviare l|identificazione delle tipologie relative alle esperienze culturali, artistiche, sportive e di formazione professionale ad un decreto ministeriale avente validità su tutto il territorio nazionale.
All'articolo 15, propone infine di modificare il comma 9, in raccordo con la recente legge n. 191 di quest'anno (cosiddetta "Bassanini-ter") per quel che riguarda le modalità ed i criteri di valutazione delle prove d'esame nella regione Valle d'Aosta.
Per quanto riguarda poi le osservazioni del senatore Brignone relative all'articolo 9, comma 4, relative all'opportunità di privilegiare i membri esterni che prestino servizio nelle classi terminali, le ritiene condivisibili, anche se risolvibili per via amministrativa.
Ritiene con ciò di aver illustrato il seguente schema di parere:

"La 7^ Commissione del Senato,
esaminato lo schema di regolamento recante la nuova disciplina degli esami conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore;
valutata positivamente la circostanza che il regolamento, emanato entro il presente anno scolastico, potrà entrare in vigore con il prossimo anno scolastico 1998-1999 garantendo una graduale realizzazione di tutte le innovazioni previste dalla legge;
rilevato che le disposizioni in esso contenute sono realizzate in modo da tenere correttamente conto del percorso formativo realmente compiuto dagli studenti;
rilevato altresì che tali disposizioni dovranno essere successivamente integrate con una serie di decreti ministeriali riguardanti:
a) le modalità di svolgimento della prima prova scritta d'esame;
b) le materie oggetto della seconda prova scritta;
c) le modalità con cui la commissione d'esame provvede all'elaborazione delle prime due prove in caso di mancato ricevimento delle medesime;
d) le caratteristiche formali generali della terza prova scritta e le istruzioni per lo svolgimento della medesima nei primi due anni di applicazione dell'ordinamento;
e) le aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte ed allo svolgimento del colloquio;
f) le modalità ed i termini per la scelta annuale delle materie da affidare ai membri esterni;
g) i criteri e le modalità per le nomine dei componenti delle commissioni d'esame;
h) i compensi dei componenti di commissione d'esame;
i) le norme di adattamento per lo svolgimento del nuovo esame nelle scuole italiane all'estero;
l) ulteriori indicazioni di carattere strettamente organizzativo;
considerato che:
a) lo schema all'esame della Commissione è stato oggetto di una ampia consultazione che ha consentito di registrare una sostanziale convergenza sui problemi più rilevanti;
b) la sua stesura ha tenuto conto delle diverse, ed in qualche modo contrastanti, richieste emerse nel dibattito parlamentare sul provvedimento poi divenuto la legge n. 425 e concretizzatesi in una serie di ordini del giorno riguardanti in particolare le modalità di svolgimento della terza prova;
c) l'esigenza di garantire una effettiva gradualità nell'entrata in vigore di quelle prove d'esame che presentano notevoli caratteri d'innovazione rispetto al passato è stata adeguatamente realizzata nel testo, che necessita comunque una serie di precisazioni al riguardo,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 1, comma 3, il regolamento deve precisare che cosa si intenda per "conoscenze, competenze e capacità", che l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato deve in ogni caso tendere ad "accertare" e non "evidenziare";
2) all'articolo 2, comma 1, la definizione di cui alla lettera c) - che distingue il corso di studi base dai corsi collaterali presupponendo che le tre classi debbano appartenere tutte al corso base o al corso collaterale - può essere opportunamente modificata, rimanendo più aderente al dettato della legge, che parla esclusivamente del corso base;
3) all'articolo 3, comma 7, la prevista ammissione agli esami con un punteggio non inferiore a 6/10 in tutte le materie è in effetti particolarmente rigorosa e potrebbe essere valutata la possibilità di consentire l'ammissione agli esami pur in presenza di una certa percentuale di insufficienze non gravi;
4) all'articolo 4, è opportuno esplicitare che si tratta di una prova scritta e di altre due prove "scritte e/o pratiche a seconda degli indirizzi di studio, volte ad accertare le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite dal candidato." Per quanto riguarda la terza prova a carattere pluridisciplinare, occorre precisare che essa è intesa ad accertare fra l'altro "le capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso ai fini di una produzione scritta e/o pratica." Ovviamente, è superfluo precisare che il colloquio accerta la padronanza della lingua "orale";
5) all'articolo 5, comma 2, è opportuno precisare che i consigli di classe elaborano per la commissione d'esame un apposito documento che esplicita gli obiettivi conseguiti dagli allievi in termini di conoscenze, competenze e capacità anche professionali; è evidente che tale documento, specie nei primi anni di attuazione del nuovo ordinamento, dovrà indicare le prove, nonché il tipo di esercitazioni effettuate riguardanti lo svolgimento della terza prova scritta d'esame. Sembra evidente che fra la seconda e la terza prova dovrà esserci un'interruzione di almeno un giorno nel calendario delle prove scritte. E' inoltre necessario precisare che le aree disciplinari previste per l'espletamento del colloquio non fanno venir meno il carattere unitario della prova che dovrà comunque essere svolta davanti all'intera commissione;
6) all'articolo 12, sembra opportuno rinviare l'identificazione delle tipologie relative alle esperienze culturali, artistiche, sportive e di formazione professionale ad un decreto ministeriale avente validità su tutto il territorio nazionale;
7) all'articolo 15, sembra opportuno integrare il comma 9 con una norma secondo la quale, con apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta, sono definiti le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame ai sensi della legge 16 giugno 1998, n. 191.
"

Il senatore BISCARDI chiede alla relatrice di integrare il suddetto schema di parere con i due richiami illustrati in sede di discussione generale: da una parte quello a riprodurre testualmente il dettato legislativo non appena ciò sia possibile e, dall'altra, quello a ridurre i contenuti del regolamento, evitando comunque che essi determinino ampliamenti rispetto al disposto legislativo.

Al primo dei richiami invocati dal senatore Biscardi si associa il senatore ASCIUTTI, il quale lamenta che il regolamento - pur rinviando, in modo invero fuorviante, al disposto legislativo - nei fatti detta in più occasioni una disciplina contrastante con la legge, stravolgendo così la gerarchia delle fonti del diritto. Chiede pertanto rassicurazioni in questo senso al Sottosegretario.

Ha quindi la parola il sottosegretario Albertina SOLIANI, la quale assicura che il Governo terrà nel debito conto il parere che la Commissione si accinge ad esprimere, così come quello della Camera dei deputati; ciò che non potrà peraltro essere accolto in questa sede, sarà comunque ben presente al Governo nella elaborazione dei successivi provvedimenti. Per quanto riguarda in particolare il richiamo alle disposizioni puntuali della legge, ella ne coglie positivamente lo spirito, assicurando che sarà cura del Governo curare la trasmissione del regolamento alle scuole corredata dal testo della legge. E' d'altronde evidente la priorità delle scelte compiute dal Parlamento rispetto agli strumenti attuativi predisposti dal Governo.
Quanto poi alla modifica relativa al momento di individuazione della seconda prova, ella ritiene che una eventuale anticipazione rispetto alla prima decade di aprile non possa comportare stravolgimenti, dal momento che una delle principali innovazioni della legge consiste proprio nell'assicurare la preparazione dei candidati su tutte le materie di esame.
Assicura poi che il Governo si farà carico di iniziative per la formazione degli insegnanti, al fine di assicurare la massima preparazione all'atto dello svolgimento delle nuove prove.

Dopo che la RELATRICE ha dichiarato di integrare il proprio schema di parere con il primo dei due richiami suggeriti dal senatore Biscardi, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore ASCIUTTI annuncia la propria astensione.

Il senatore BRIGNONE, nel lamentare che la relatrice non ha dato puntuale risposta a tutti i rilievi da lui formulati in discussione generale, annuncia voto contrario stigmatizzando peraltro l'assenza di alcune componenti politiche della maggioranza e sottolineando le difficoltà create dal tentativo di collaborazione offerto dall'opposizione.

Posto infine ai voti, lo schema della relatrice risulta accolto, come modificato.

La seduta termina alle ore 16,30.