VII Commissione Senato (Istruzione)
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di regolamento concernente disciplina degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studi di istruzione secondaria superiore (n. 261)
(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della
legge 10 dicembre 1997, n. 425: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con
osservazioni)
La seduta inizia alle ore 16.
Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno scorso.
Il sottosegretario Nadia MASINI manifesta la propria disponibilità a seguire la discussione del provvedimento in titolo in sostituzione del sottosegretario Albertina Soliani, alla quale si impegna a riferire puntualmente l'andamento del dibattito.
La relatrice PAGANO conviene sulla opportunità di procedere con i restanti interventi in discussione generale, in considerazione del fatto che il termine per l'espressione del parere scade improrogabilmente domani, 25 giugno, e la Commissione si è impegnata ad esprimere - come di consueto - un parere debitamente approfondito e non formale.
Il senatore MARRI, pur lamentando la sovrapposizione dei lavori tra i due rami del Parlamento, svolge il proprio intervento, stigmatizzando anzitutto la carenza e la contraddittorietà dello schema di regolamento sottoposto all'esame parlamentare: il rinvio a una molteplicità di decreti integrativi è, sotto questo profilo, a suo giudizio estremamente eloquente. Lo schema di regolamento non specifica poi i caratteri e le modalità di svolgimento della terza prova scritta e non disciplina con sufficiente chiarezza il regime cui sono sottoposti gli alunni provenienti dalle scuole private. A tale proposito, egli ribadisce che - ferma restando la lotta contro i "diplomifici" - le scuole private caratterizzate da elevata professionalità e serietà devono assolutamente godere degli stessi diritti delle scuole pubbliche. Lamenta poi che, ai sensi dell'articolo 15, comma 10, sia il Ministero degli affari esteri ad individuare gli opportuni adattamenti per le scuole italiane all'estero sede di esame: a suo giudizio, il coordinamento delle scuole italiane all'estero dovrebbe infatti fare capo al Ministero della pubblica istruzione. Preannuncia quindi che, qualora la Commissione non tenesse nel dovuto conto le osservazioni espresse, la posizione del Gruppo Alleanza Nazionale sul provvedimento non potrà essere favorevole.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato. (...)
La seduta termina alle ore 16,20.
La seduta inizia alle ore 9,10.
Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il senatore ASCIUTTI formula una serie di puntuali rilievi al testo in esame.
All'articolo 1, comma 3, appare inopportuno il riferimento alle capacità acquisite, da
sostituire con il riferimento alle abilità acquisite; anche il riferimento alle
conoscenze suscita timori di un ritorno al nozionismo.
L'articolo 2 è mistificante, in quanto sotto un apparente ossequio alla legge, in realtà
se ne discosta infliggendo gravi danni alle scuole non statali, che non potranno più
istituire classi collaterali. Al riguardo, va sottolineato che il riconoscimento legale è
concesso alle scuole e non alle singole classi; tale principio è stato ribadito nella
legge di riforma da cui il regolamento trae origine, ma che ora quest'ultimo intende
tradire. Non è legittimo, del resto, confondere la nozione di corso con quella di
sezione. Occorrerà quindi modificare il comma 1, lettera c), per conformarlo alla
legge.
Quanto all'articolo 3, occorrerebbe integrarlo con una disposizione che preveda la
presentazione, da parte dei candidati esterni, di una relazione sui contenuti su cui hanno
particolarmente concentrato la propria preparazione e sugli obiettivi perseguiti, al fine
di avvicinare la loro condizione a quella dei candidati interni.
Nell'articolo 4, comma 3, si dovrebbe sopprimere l'ultimo periodo; il comma 4 appare poco
chiaro e distorsivo rispetto alla volontà della legge, in quanto dà spropositato rilievo
a peraltro poco chiare capacità di integrazione. La priorità dovrebbe essere invece
assegnata ad una effettiva acquisizione di conoscenza e alla padronanza di metodi e
criteri propri delle singole discipline. Sul punto era molto più chiaro il testo della
relazione illustrativa. Il comma 5 andrebbe modificato anch'esso, per evitare di premiare
chi ha studiato poco o nulla ma sa utilizzare brillantemente quel poco.
Passando all'articolo 5, al comma 1 andrebbe precisato che la materia oggetto della
seconda prova scritta è individuata nella prima decade di aprile. Qui il regolamento si
discosta dalla legge in ossequio ad un ordine del giorno accolto dal Governo, con
l'effetto peraltro di riprodurre uno dei peggiori difetti della vecchia maturità, quando
gli alunni si dedicavano solo a poche materie fin dai primi mesi dell'anno. D'altra parte,
è noto il ben scarso ossequio che il ministro Berlinguer ha prestato a ordini del giorno
approvati dal Parlamento in altre occasioni. Al comma 3, andrebbe chiarito che la
collegialità non implica l'unanimità. Al comma 7, andrebbero soppressi gli ultimi due
periodi che sembrano superflui o inopportuni e suscettibili di dar luogo ad ampio
contenzioso.
Le norme sulla terza prova andrebbero poi integrate per tenere conto della particolare
condizione in cui verrebbero a trovarsi i candidati esterni. La terza prova, infatti,
sarà sostanzialmente costruita su misura per la classe di alunni interni che dovrà
sostenerla, con evidente discriminazione di quelli esterni. Si potrebbe quindi prevedere
che i candidati esterni abbiano diritto di conoscere per tempo i documenti elaborati dai
consigli di classe dell'istituto presso il quale dovranno sostenere l'esame e possano
conseguentemente indicare a quale classe intendono essere associati nell'esame, alla luce
della maggiore affinità con il proprio percorso formativo.
All'articolo 8, il comma 3 andrebbe integrato al fine di consentire ai candidati esterni
di sostenere gli esami anche in provincia diversa da quella di residenza.
All'articolo 12, il comma 2 dovrebbe prevedere che le certificazioni comprovanti
l'attività lavorativa rechino indicazioni realmente significative per la commissione di
esame.
Passando all'articolo 14, è irrealistico immaginare che tutte le commissioni di esame
possano avvalersi contemporaneamente del supporto dell'Osservatorio: pertanto bisognerebbe
prevedere tale facoltà anche per i consigli di classe delle ultime classi.
All'articolo 15, risulta ingiustificata la discriminazione a danno delle scuole non
statali e pertanto andrebbero soppressi i commi 4, 5 e 6.
Passando infine ai crediti scolastici, sembra irragionevole - conclude il senatore
Asciutti - attribuirli anche agli alunni con un debito non sanato; inoltre nessun credito
è previsto per chi non ha mai avuto bocciature, né è consentito attribuire un credito
ad alunni interni particolarmente meritevoli che abbiano già il massimo punteggio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato. (...)
La seduta termina alle ore 9,30.
La seduta inizia alle ore 15,30.
Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Nel dibattito interviene il senatore BISCARDI, il quale osserva anzitutto che il testo
della legge n. 425 cui il regolamento intende dare attuazione è estremamente chiaro e
contenuto in un numero limitato di articoli. Appare pertanto inopportuno che lo strumento
attuativo sia così evidentemente prolisso, tanto più che occorrerebbe abituare le
giovani generazioni ad interpretare direttamente le leggi anziché gli atti di normazione
secondaria su cui si è invece finora purtroppo basato il Ministero della pubblica
istruzione. Rivolge pertanto un pressante invito al Governo a ridurre al minimo il
contenuto del regolamento, riproducendo il dettato testuale della legge in tutti i casi in
cui ciò è possibile.
Passando ad osservazioni più di dettaglio, egli lamenta che il disposto dell'articolo 3,
comma 2, della legge n. 425 - nella parte in cui prevede che le materie oggetto della
seconda prova scritta siano individuate dal Ministro "nella" prima decade del
mese di aprile - sia stato modificato dall'articolo 5, comma 1, dello schema di
regolamento, secondo il quale tali materie sono individuate "entro" la prima
decade del mese di aprile. Pur nella consapevolezza che tale modifica consegue ad un
ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati, ritiene che gli strumenti di
indirizzo non possano stravolgere il dettato normativo e che pertanto il regolamento
dovrebbe ripristinare lo spirito della legge: in caso contrario, si potrebbe verificare
che la materia oggetto della seconda prova scritta fosse individuata anche ad inizio
d'anno, con conseguente abbandono delle altre discipline.
Quanto poi alla discussione delle prove scritte nel corso del colloquio, egli ritiene che
ciò dovrebbe concretarsi in un momento di chiarimento per il candidato degli elaborati
resi, senza tuttavia prevedere una discussione di merito, pena il protrarsi all'infinito
delle prove orali.
Conclusivamente, chiede alla relatrice di inserire nel parere un preciso richiamo
all'esigenza di riprodurre il testo legislativo laddove sia possibile e di snellire i
contenuti dello schema di regolamento, evitando che esso si ponga in contrasto con il
dettato normativo cui intende dare applicazione.
Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la relatrice PAGANO, la quale premette
che scopo del parere è principalmente quello di verificare la corretta applicazione dei
principi che ispirano il nuovo ordinamento legislativo e che le norme di carattere
amministrativo potranno sempre trovare ulteriore precisazione qualora dimostrino nella
loro pratica attuazione una qualche inadeguatezza od incongruenza.
Ricorda poi che il Consiglio di Stato ha valutato positivamente l'innovazione recata dallo
schema di regolamento in esame che, per la prima volta, contiene una disciplina completa
dalla materia trattata, facilitando gli operatori attraverso una puntuale distinzione tra
i richiami al testo di legge e le parti innovative introdotte dal regolamento stesso.
Quanto alle specifiche osservazioni emerse nel dibattito, per quanto riguarda l|articolo 1
non ritiene sussistere alcuna contraddizione tra la definizione presente al comma 1 e la
sua esplicazione riportata al comma 3. Conviene invece sull'opportunità di chiedere che
il regolamento precisi che cosa si intenda per conoscenze, competenze e capacità, che
devono essere in ogni caso |accertate| e non |evidenziate|.
All|articolo 2, la definizione di cui alla lettera c), che distingue il corso di
studi base dai corsi collaterali presupponendo che le tre classi debbano appartenere tutte
al corso base o al corso collaterale, può essere opportunamente modificata rimanendo più
aderente al dettato della legge, che parla esclusivamente del corso base. Per quanto
riguarda le osservazioni sulle scuole italiane all|estero, fa presente che un apposito
decreto ministeriale integrerà sotto tale profilo il presente regolamento, alla luce
delle esigenze presenti nel settore.
All|articolo 3, non sembra opportuno stabilire un limite di età. Per quanto
riguarda le modalità di accertamento della cessazione della frequenza da parte degli
studenti, ritiene che esse debbano essere demandate all'autonomia scolastica. Fa poi
presente che la coerenza dei crediti formativi con l|ordinamento del tipo di istituto
presso cui si svolge l|esame condiziona evidentemente la scelta dell|istituto in relazione
alla loro valutabilità.
Chiarisce poi che la non ammissione agli esami di Stato di candidati che abbiano sostenuto
o sostengano nella stessa sessione un altro esame relativo allo stesso corso di studi
implica l|impossibilità di presentare domanda di ammissione per un corso di studi; per
quanto riguarda i conservatori, ricorda che essi sono oggetto di riforma nell'ambito di un
distinto provvedimento anch'esso all'esame della Commissione, che offrirà più chiare
indicazioni al riguardo.
Precisa inoltre che l|individuazione delle prove integrative da sostenere per i candidati
non in possesso di promozione o idoneità all|ultima classe è compito del consiglio di
classe che, ai sensi del comma 7, dovrà esaminarli. Conviene peraltro che la prevista
valutazione con un punteggio non inferiore a 6/10 è particolarmente rigorosa: potrebbe
quindi essere valutata la possibilità di consentire l|ammissione agli esami pur in
presenza di una certa percentuale di insufficienze non gravi.
Condivide altresì i rilievi relativi alla oscurità della dizione di cui al comma 8,
relativamente ai candidati provenienti da Paesi dell|Unione europea, che potrebbe quindi
essere meglio precisata.
A suo giudizio, il sistema di riconoscimenti dell|idoneità di cui al comma 9 appare
invece del tutto congruo alle nuove esigenze perseguite dalla legge.
Non condivide infine il suggerimento di unificare il comma 11 con il comma 4 dell|articolo
3.
All|articolo 4, giudica opportuno esplicitare che si tratta di una prova scritta e di
altre due prove scritte e/o pratiche a seconda degli indirizzi di studio, volte ad
accertare le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite dal candidato. Per quanto
riguarda la terza prova a carattere pluridisciplinare, occorre precisare che essa è
intesa ad accertare fra l|altro le capacità del candidato di utilizzare ed integrare
conoscenze e competenze relative alle materie dell|ultimo anno di corso ai fini di una
produzione scritta e/o pratica.
Conviene poi con l'osservazione del senatore Masullo, secondo cui è superfluo precisare
che il colloquio accerta la padronanza della lingua |orale|.
All|articolo 5, per quanto riguarda i tempi di trasmissione della prima e della
seconda prova sembra opportuno mantenere la previsione attuale. Al comma 2 è invece
opportuno precisare che i consigli di classe elaborano per la commissione d|esame un
apposito documento che esplicita gli obiettivi conseguiti dagli allievi in termini di
conoscenze, competenze e capacità anche professionali: è evidente che tale documento,
specie nei primi anni di attuazione del nuovo ordinamento, dovrà indicare le prove e il
tipo di esercitazioni effettuate riguardanti lo svolgimento della terza prova scritta
d|esame. Sembra altresì evidente che fra la seconda e la terza prova dovrà esserci
un'interruzione almeno di un giorno del calendario delle prove. Al comma 7 non sembra
invece opportuno sopprimere la possibilità di scelta ivi indicata per il candidato,
stante il carattere pluridisciplinare del colloquio. E| inoltre evidente che le aree
disciplinari previste per l|espletamento del colloquio non fanno venir meno il carattere
unitario della prova, che dovrà comunque essere svolta davanti all|intera commissione.
All|articolo 10, appare evidente che l|accertamento delle motivazioni di un eventuale
rifiuto dell|incarico a partecipare alle commissioni d|esame riguarda in ogni caso gli
organi dell|amministrazione scolastica e non il presidente della commissione.
Ricorda poi che tutte le modalità di accertamento e valutazione del credito scolastico
sono trattate adeguatamente nel testo e che non ha rilievo la differenza presente nel
sistema di punteggio riguardante i corsi ordinari.
All|articolo 12, sembra poi opportuno rinviare l|identificazione delle tipologie relative
alle esperienze culturali, artistiche, sportive e di formazione professionale ad un
decreto ministeriale avente validità su tutto il territorio nazionale.
All'articolo 15, propone infine di modificare il comma 9, in raccordo con la recente legge
n. 191 di quest'anno (cosiddetta "Bassanini-ter") per quel che riguarda
le modalità ed i criteri di valutazione delle prove d'esame nella regione Valle d'Aosta.
Per quanto riguarda poi le osservazioni del senatore Brignone relative all'articolo 9,
comma 4, relative all'opportunità di privilegiare i membri esterni che prestino servizio
nelle classi terminali, le ritiene condivisibili, anche se risolvibili per via
amministrativa.
Ritiene con ciò di aver illustrato il seguente schema di parere:
"La 7^ Commissione del Senato,
esaminato lo schema di regolamento recante la nuova disciplina degli esami conclusivi dei
corsi di studio d'istruzione secondaria superiore;
valutata positivamente la circostanza che il regolamento, emanato entro il presente anno
scolastico, potrà entrare in vigore con il prossimo anno scolastico 1998-1999 garantendo
una graduale realizzazione di tutte le innovazioni previste dalla legge;
rilevato che le disposizioni in esso contenute sono realizzate in modo da tenere
correttamente conto del percorso formativo realmente compiuto dagli studenti;
rilevato altresì che tali disposizioni dovranno essere successivamente integrate con una
serie di decreti ministeriali riguardanti:
a) le modalità di svolgimento della prima prova scritta d'esame;
b) le materie oggetto della seconda prova scritta;
c) le modalità con cui la commissione d'esame provvede all'elaborazione delle prime due
prove in caso di mancato ricevimento delle medesime;
d) le caratteristiche formali generali della terza prova scritta e le istruzioni per lo
svolgimento della medesima nei primi due anni di applicazione dell'ordinamento;
e) le aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte ed allo
svolgimento del colloquio;
f) le modalità ed i termini per la scelta annuale delle materie da affidare ai membri
esterni;
g) i criteri e le modalità per le nomine dei componenti delle commissioni d'esame;
h) i compensi dei componenti di commissione d'esame;
i) le norme di adattamento per lo svolgimento del nuovo esame nelle scuole italiane
all'estero;
l) ulteriori indicazioni di carattere strettamente organizzativo;
considerato che:
a) lo schema all'esame della Commissione è stato oggetto di una ampia consultazione che
ha consentito di registrare una sostanziale convergenza sui problemi più rilevanti;
b) la sua stesura ha tenuto conto delle diverse, ed in qualche modo contrastanti,
richieste emerse nel dibattito parlamentare sul provvedimento poi divenuto la legge n. 425
e concretizzatesi in una serie di ordini del giorno riguardanti in particolare le
modalità di svolgimento della terza prova;
c) l'esigenza di garantire una effettiva gradualità nell'entrata in vigore di quelle
prove d'esame che presentano notevoli caratteri d'innovazione rispetto al passato è stata
adeguatamente realizzata nel testo, che necessita comunque una serie di precisazioni al
riguardo,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 1, comma 3, il regolamento deve precisare che cosa si intenda per
"conoscenze, competenze e capacità", che l'analisi e la verifica della
preparazione di ciascun candidato deve in ogni caso tendere ad "accertare" e non
"evidenziare";
2) all'articolo 2, comma 1, la definizione di cui alla lettera c) - che distingue il corso
di studi base dai corsi collaterali presupponendo che le tre classi debbano appartenere
tutte al corso base o al corso collaterale - può essere opportunamente modificata,
rimanendo più aderente al dettato della legge, che parla esclusivamente del corso base;
3) all'articolo 3, comma 7, la prevista ammissione agli esami con un punteggio non
inferiore a 6/10 in tutte le materie è in effetti particolarmente rigorosa e potrebbe
essere valutata la possibilità di consentire l'ammissione agli esami pur in presenza di
una certa percentuale di insufficienze non gravi;
4) all'articolo 4, è opportuno esplicitare che si tratta di una prova scritta e di altre
due prove "scritte e/o pratiche a seconda degli indirizzi di studio, volte ad
accertare le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite dal candidato." Per
quanto riguarda la terza prova a carattere pluridisciplinare, occorre precisare che essa
è intesa ad accertare fra l'altro "le capacità del candidato di utilizzare ed
integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso ai fini
di una produzione scritta e/o pratica." Ovviamente, è superfluo precisare che il
colloquio accerta la padronanza della lingua "orale";
5) all'articolo 5, comma 2, è opportuno precisare che i consigli di classe elaborano per
la commissione d'esame un apposito documento che esplicita gli obiettivi conseguiti dagli
allievi in termini di conoscenze, competenze e capacità anche professionali; è evidente
che tale documento, specie nei primi anni di attuazione del nuovo ordinamento, dovrà
indicare le prove, nonché il tipo di esercitazioni effettuate riguardanti lo svolgimento
della terza prova scritta d'esame. Sembra evidente che fra la seconda e la terza prova
dovrà esserci un'interruzione di almeno un giorno nel calendario delle prove scritte. E'
inoltre necessario precisare che le aree disciplinari previste per l'espletamento del
colloquio non fanno venir meno il carattere unitario della prova che dovrà comunque
essere svolta davanti all'intera commissione;
6) all'articolo 12, sembra opportuno rinviare l'identificazione delle tipologie relative
alle esperienze culturali, artistiche, sportive e di formazione professionale ad un
decreto ministeriale avente validità su tutto il territorio nazionale;
7) all'articolo 15, sembra opportuno integrare il comma 9 con una norma secondo la quale,
con apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta, sono definiti
le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame ai sensi della legge 16 giugno
1998, n. 191."
Il senatore BISCARDI chiede alla relatrice di integrare il suddetto schema di parere con i due richiami illustrati in sede di discussione generale: da una parte quello a riprodurre testualmente il dettato legislativo non appena ciò sia possibile e, dall'altra, quello a ridurre i contenuti del regolamento, evitando comunque che essi determinino ampliamenti rispetto al disposto legislativo.
Al primo dei richiami invocati dal senatore Biscardi si associa il senatore ASCIUTTI, il quale lamenta che il regolamento - pur rinviando, in modo invero fuorviante, al disposto legislativo - nei fatti detta in più occasioni una disciplina contrastante con la legge, stravolgendo così la gerarchia delle fonti del diritto. Chiede pertanto rassicurazioni in questo senso al Sottosegretario.
Ha quindi la parola il sottosegretario Albertina SOLIANI, la quale assicura che il
Governo terrà nel debito conto il parere che la Commissione si accinge ad esprimere,
così come quello della Camera dei deputati; ciò che non potrà peraltro essere accolto
in questa sede, sarà comunque ben presente al Governo nella elaborazione dei successivi
provvedimenti. Per quanto riguarda in particolare il richiamo alle disposizioni puntuali
della legge, ella ne coglie positivamente lo spirito, assicurando che sarà cura del
Governo curare la trasmissione del regolamento alle scuole corredata dal testo della
legge. E' d'altronde evidente la priorità delle scelte compiute dal Parlamento rispetto
agli strumenti attuativi predisposti dal Governo.
Quanto poi alla modifica relativa al momento di individuazione della seconda prova, ella
ritiene che una eventuale anticipazione rispetto alla prima decade di aprile non possa
comportare stravolgimenti, dal momento che una delle principali innovazioni della legge
consiste proprio nell'assicurare la preparazione dei candidati su tutte le materie di
esame.
Assicura poi che il Governo si farà carico di iniziative per la formazione degli
insegnanti, al fine di assicurare la massima preparazione all'atto dello svolgimento delle
nuove prove.
Dopo che la RELATRICE ha dichiarato di integrare il proprio schema di parere con il primo dei due richiami suggeriti dal senatore Biscardi, si passa alle dichiarazioni di voto.
Il senatore ASCIUTTI annuncia la propria astensione.
Il senatore BRIGNONE, nel lamentare che la relatrice non ha dato puntuale risposta a tutti i rilievi da lui formulati in discussione generale, annuncia voto contrario stigmatizzando peraltro l'assenza di alcune componenti politiche della maggioranza e sottolineando le difficoltà create dal tentativo di collaborazione offerto dall'opposizione.
Posto infine ai voti, lo schema della relatrice risulta accolto, come modificato.
La seduta termina alle ore 16,30.