VII Commissione Camera
Martedì 11 ottobre 2005
Schema di decreto legislativo in materia di formazione degli
insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento (atto n. 530)
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge n. 53 del 2003, lo
schema di decreto legislativo in materia di formazione degli insegnanti,
ai fini dell'accesso all'insegnamento;
considerato che tale schema di decreto legislativo, unitamente a quello
concernente il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, completa il processo di attuazione legislativa del riordino
del sistema scolastico nazionale previsto dalla legge n. 53 del 2003;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata e della
conseguente decisione del Governo di espungere dal testo trasmesso alle
Camere le disposizioni concernenti la possibilità di utilizzare, ai fini
dell'accesso all'insegnamento nei percorsi dell'istruzione e formazione
professionale, il canale formativo disciplinato nel provvedimento in
esame;
valutati i rilievi ed i suggerimenti formulati dai soggetti auditi nel
corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione;
condivise le finalità e l'impianto complessivo del provvedimento, che
appare idoneo a realizzare finalmente un sistema di formazione
universitaria degli insegnanti tale da garantire percorsi formativi di
pari dignità per tutti i docenti, l'innalzamento della loro
professionalità ed uno stretto raccordo con le procedure per l'accesso
nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche;
espresso apprezzamento, in particolare, per il fatto che:
la previsione di una formazione universitaria specialistica per tutte le
tipologie di docenti consentirà un generalizzato elevamento della
qualità del sistema educativo;
al contempo, viene assicurato il coinvolgimento delle istituzioni
scolastiche nel percorso di formazione universitaria, sia nel periodo di
tirocinio svolto durante il corso di laurea magistrale, sia tramite
l'anno di «applicazione» post-laurea presso un'istituzione scolastica;
la rigorosa programmazione del numero di posti in accesso alla laurea
magistrale per la formazione dei docenti potrà garantire un corretto
equilibrio tra domanda e offerta nel mercato del lavoro degli
insegnanti, contribuendo a risolvere in modo definitivo l'annoso
fenomeno del cosiddetto «precariato storico»;
ritenuto, peraltro, che, proprio al fine del più efficace perseguimento
degli obiettivi richiamati, si rendano necessarie alcune modifiche e
integrazioni al provvedimento, con particolare riferimento ai seguenti
aspetti:
per quanto attiene al delicato rapporto tra abilitazione e insegnamento,
considerato il nuovo assetto istituzionale del sistema scolastico e, in
particolare, la necessità di assicurare il pieno rispetto delle
competenze e delle esigenze delle regioni e delle istituzioni
scolastiche autonome, ivi comprese quelle paritarie, occorre garantire
che la programmazione dei posti in accesso alle lauree abilitanti
consideri non solo il fabbisogno delle scuole statali, ma anche quello
delle scuole paritarie e regionali (per quanto attiene al sistema
dell'istruzione e formazione professionale);
per assicurare un effettivo innalzamento della qualità complessiva del
personale docente, evitando fenomeni distorsivi di «concorrenza al
ribasso» tra le università, appare opportuno stemperare la previsione
che la collocazione in graduatoria al termine del percorso formativo
universitario avvenga esclusivamente sulla base del voto finale
conseguito nell'esame di Stato abilitante;
affinché il provvedimento risulti realmente efficace ai fini della
definitiva risoluzione dei problemi del «precariato», occorre evitare di
creare nuove contrapposizioni tra diverse categorie di abilitati; per
tale motivo, appare in particolare necessario chiarire le modalità per
la valutazione e la valorizzazione delle abilitazioni conseguite
nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e
delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);
occorre, altresì, accelerare le procedure di immissione in ruolo dei
docenti precari inseriti nelle graduatorie permanenti;
la promozione di un processo di innalzamento e specializzazione degli
insegnanti non può non tener conto delle differenti esigenze formative
proprie delle diverse tipologie di docenti; in tal senso, non appare
giustificata la scelta di estendere anche ai corsi per insegnanti della
scuola dell'infanzia e della scuola primaria la preminenza delle
finalità di approfondimento disciplinare prevista dalla legge n. 53 del
2003 per la formazione degli insegnanti del secondo ciclo;
ritenuto che diversi di tali aspetti problematici potrebbero trovare una
più adeguata soluzione con l'introduzione di una più netta distinzione
tra abilitazione e reclutamento e l'istituzione di albi regionali dei
docenti abilitati, cui potrebbero accedere le diverse categorie di
soggetti abilitati in possesso di una formazione universitaria e da cui
potrebbero attingere tutte le categorie di scuola, statali, regionali e
paritarie, tramite concorsi di istituto in cui ogni istituzione
scolastica potrebbe più autonomamente valutare la competenza e la
preparazione dei docenti;
ritenuto peraltro che l'introduzione di concorsi di istituto non possa
essere realizzata nell'ambito dell'attuazione della delega in oggetto,
ma richieda un distinto percorso legislativo;
ritenuto, ancora, che appare opportuno chiarire esplicitamente che le
istituzioni di istruzione e formazione collaborano con le università
nella programmazione e realizzazione dei percorsi di formazione iniziale
dei docenti;
considerata la necessità di chiarire che alle attività di formazione e
di tirocinio collaborano, come già previsto dalla normativa vigente, i
dirigenti scolastici, oltre che gli insegnanti;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 2, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. Il
percorso di formazione iniziale dei docenti, preordinato all'accesso
all'insegnamento, è affidato alle università e alle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, che a tal fine collaborano
con le istituzioni di istruzione e formazione»;
2) all'articolo 3, comma 2, le parole: «maggiorato del 10 per cento»
siano sostituite dalle seguenti: «maggiorato del 30 per cento»;
3) all'articolo 4, comma 2, lettera e), le parole: «di cui non
più del 25 per cento dell'area pedagogico-professionale» siano
sostituite dalle seguenti: «di cui, per i corsi finalizzati alla
formazione dei docenti delle scuole del secondo ciclo, non più del 25
per cento dell'area pedagogico-professionale»;
4) all'articolo 4, comma 9, le parole: «fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315», siano
sostituite dalle seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, commi 4 e 5 della legge 3 agosto 1998, n. 315»;
e con le seguenti osservazioni:
a) nell'ambito della necessaria distinzione tra fase abilitante e
fase di reclutamento, si individuino le modalità per l'istituzione di
albi professionali regionali degli abilitati, da cui possano attingere,
ai fini delle reclutamento, tutte le istituzioni del sistema nazionale
di istruzione. Al medesimo fine si invita il Governo a sostenere e
promuovere gli interventi normativi necessari ad introdurre fasi
selettive mediante concorsi di istituto riservate agli iscritti agli
albi regionali;
b) si valutino le modalità con cui introdurre un intervento di
valutazione, da parte delle istituzioni scolastiche, del livello di
preparazione raggiunto dai soggetti che conseguono l'abilitazione e
della loro idoneità all'insegnamento, ai fini della loro collocazione
negli albi professionali regionali degli abilitati;
c) si individuino specifiche disposizioni transitorie per
riservare, nei prossimi anni scolastici, una quota dei posti disponibili
nelle scuole statali ai docenti abilitati in base alla disciplina
previgente, in possesso di laurea in scienze della formazione primaria o
di diploma rilasciato da scuole di specializzazione per l'insegnamento
secondario;
d) si accelerino le procedure di immissione in ruolo dei docenti
precari già inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo
399, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994, al fine di non
pregiudicare le posizioni acquisite;
e) si valuti l'esigenza di specificare che le tasse poste a
carico degli aspiranti costituiscono una parziale copertura dell'intero
costo dei corsi di laurea abilitanti, analogamente a tutti gli altri
corsi di laurea magistrale.
Schema di decreto legislativo in materia di formazione degli
insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento (Atto n. 530).
PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI SASSO E RUSCONI
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
rilevato che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha espresso parere negativo
sull'insieme della schema di decreto e ha espresso mancata intesa
sull'articolo 2, comma 5, prendendo atto dell'impegno politico del
rappresentante del Governo di realizzare lo stralcio del suddetto comma
che con riferimento alle competenze regionali prevedeva: «Per l'accesso
all'insegnamento nei percorsi di istruzione e formazione professionale,
le Regioni possono avvalersi anche del canale formativo di cui al
presente decreto legislativo, in connessione con apposite procedure
concorsuali disciplinate dai rispettivi ordinamenti»;
considerato che non è da condividere il richiamo che si fa (articolo 1,
comma 2) ai princìpi deontologici che devono ispirare la funzione
docente in quanto non si comprende a quali principi si faccia
riferimento, essendo preferibile una formula meno moralistica e più
concreta del tipo «nel rispetto dei principi costituzionali e delle
finalità stabilite dagli ordinamenti vigenti»;
rilevato che:
all'articolo 3, comma 2, l'assegnazione dei posti per l'accesso alla
laurea magistrale per l'insegnamento (LMI) solo alle singole università
vanifica la previsione - pur presente al successivo comma 5, della
possibilità di gestione comune tra istituzioni che si convenzionino.
Andrebbe stabilito che in presenza di istituzioni tra loro
convenzionate, eventualmente comprendenti anche istituzioni AFAM, possa
essere unitariamente destinataria dell'assegnazione l'intera struttura
convenzionale. Per evitare che l'incremento del 10 per cento rispetto
alle esigenze accertate nelle scuole statali determini liste d'attesa
anche nel nuovo reclutamento;
all'articolo 3, comma 4, non convince la presenza di docenti delle
istituzioni scolastiche e formative nelle commissioni preposte
all'accertamento dei «requisiti minimi curriculari» per l'accesso ai
corsi di laurea magistrale perché non esiste una «vocazione»
all'insegnamento da verificare prima di accedere ai corsi (mentre i
requisiti «tecnici» per l'insegnamento vanno verificati alla fine dei
corsi), e perché l'università e la scuola svolgono compiti e funzioni
diverse;
all'articolo 3, commi 6 e 7, la legge delega fa coincidere laurea
specialistica e abilitazione, distinguere, come fa il decreto, i due
titoli e le relative prove viola la delega;
all'articolo 4, comma 1, appare grave l'assenza delle competenze
relative al «fare» ricerca, sperimentazione, sviluppo. Il decreto del
Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 ha introdotto, con
l'articolo 6, l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo per
riconoscere e identificare le scuole come «luoghi di ricerca» in materia
di innovazione metodologica, disciplinare e didattica e come «sedi di
progettazione formativa». Trascurare le competenze relative a questo
fondamentale aspetto della funzione docente, vuol dire svuotare di fatto
l'autonomia della scuola e confinare la funzione educativa in un ambito
minoritario, esecutivo e di pura pianificazione;
all'articolo 4, comma 2, lettere d) ed e) vi è una
profonda contraddizione in quanto alla lettera c) è stato
evidenziato che le attività formative comprendono i laboratori e il
tirocinio oltre agli «insegnamenti» (incasellati, secondo la normativa
universitaria generale, in «settori scientifico-disciplinari), mentre
alla lettera e) i crediti disciplinati nazionalmente vengono
invece destinati totalmente a tali settori scientifico-disciplinari, che
riguardano i soli insegnamenti accademici tradizionali;
all'articolo 4, comma 6, per evitare che gli insegnanti delle aree
artistica e musicale abbiano profili e linguaggi del tutto diversi dagli
altri non bastano generici raccordi AFAM-Università, occorrono strutture
comuni, da definire attraverso Convenzioni obbligatorie su base
paritaria;
all'articolo 6, comma 1, relativamente al «Centro di Ateneo o di
interateneo per la formazione degli insegnanti», la delega viene violata
sia perché essa prescrive che le LMI siano gestite da questa struttura,
alla quale vengono qui attributi compiti diversi e assai più limitati,
sia perché essa la definisce come struttura didattica, termine qui
omesso nella medesima concezione riduttiva. Manca pertanto un soggetto
che abbia il compito di definire l'ordinamento didattico e di governare
lo svolgimento complessivo della attività delle LMI. Quanto al sistema
scolastico, esso interagirebbe con una struttura priva di una
responsabilità complessiva rispetto alle LMI, e risulterebbe perciò
emarginato da queste;
all'articolo 6, comma 3, occorre una struttura unificata, sulla base di
convenzioni e su un piano di corretta collaborazione, affinché chi
proviene da una laurea universitaria e chi proviene da un diploma
accademico di primo livello AFAM si preparino insieme alla professione
che svolgeranno insieme;
all'articolo 7, comma 1, si viola la legge delega in quanto si prevedono
occasionali «iniziative» anziché i Centri strutturati presenti dalla
legge;
rilevato che lungo l'intero testo compaiono frequenti riferimenti
all'attuazione «a costo zero», il che toglie credibilità anche alle
indicazioni positive e che sono previsti, per la sola parte
universitaria, quattordici ulteriori decreti e che l'emanazione di
almeno nove tra questi è indispensabile affinché le LMI possano essere
attivate;
ritenuta profondamente errata la visione gerarchica del rapporto
scuola/università che caratterizza il decreto, disconoscendo le
competenze degli insegnanti negando diritti acquisiti, negando dignità
al sapere scolastico, in una concezione della cultura e della pratica
didattica vecchia e non corrispondente alla realtà;
rilevato inoltre che il testo del parere ripropone di fatto una sorta di
chiamata diretta da parte delle scuole (le procedure di concorsi di
istituto) che si ritiene lesiva della libertà di insegnamento e di un
profilo nazionale del sistema;
considerato, infine, che appare debole l'auspicio della riserva dei
posti degli abilitati in base alla disciplina previgente nella scuola
statale, e che l'accelerazione auspicata delle procedure per
l'immissione in ruolo non nomina quel piano triennale già previsto dalle
leggi in vigore,
esprime
PARERE CONTRARIO.
Sasso, Rusconi.
Schema di decreto legislativo in materia di formazione degli
insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento (Atto n. 530).
PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL DEPUTATO TITTI DE SIMONE
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
premesso che:
la professione docente ha bisogno di riconoscimento e di valorizzazione
del ruolo sociale e della fondamentale funzione culturale che svolge nel
Paese;
il decreto appare troppo schiacciato su una idea di formazione dei
docenti incentrata sull'aspetto esclusivamente disciplinare non tenendo
conto del fatto che l'insegnamento è una professione che non si
esaurisce nella trasmissione della disciplina ma in cui acquistano
fondamentale importanza le capacità di relazionare, la comunicazione e
la trasmissione dei saperi;
il decreto appare uno degli ultimi passi di una riforma non condivisa
dalla maggior parte del Paese e soprattutto dagli attori principali del
sistema di istruzione;
il decreto fa esplicito riferimento ai docenti quali protagonisti del
processo educativo, insieme agli alunni, e al loro ruolo attivo nel
cambiamento del sistema, ma non scaturisce nei suoi contenuti da un
processo di confronto e da un dialogo con i diretti interessati che al
contrario restano esclusi dal processo decisionale;
il decreto appare denigratorio e lesivo della dignità di coloro che
hanno conseguito l'abilitazione alla professione docente negli anni
precedenti, studiando presso le strutture universitarie di questo paese,
superando un concorso bandito dagli organi istituzionali di questo Stato
o frequentando le scuole di specializzazione;
il decreto infatti non prevede in alcun modo una fase di transizione
tesa a portare a soluzione la questione del precariato, a dare risposte
alle attese di accesso alla professione da parte di tutte le figure di
abilitati attualmente presenti nel nostro ordinamento e non propone
alcuna soluzione che porti all'esaurimento delle attuali graduatorie e
liste degli abilitati alla professione docente;
considerato che:
lo schema di decreto legislativo presenta un eccesso di delega dove
intende disciplinare anche il reclutamento dei docenti;
il decreto fa riferimento ad una programmazione triennale del fabbisogno
di personale docente che desta quantomeno qualche dubbio alla luce della
mancata emanazione del piano triennale delle assunzioni previsto
inizialmente dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 97 del
2004, che doveva essere emanato prima gennaio 2005, e successivamente
entro settembre 2005, come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n.
115 del 2005;
l'accesso alla professione docente deve avvenire con pubblico concorso e
che a tale concorso devono poter partecipare tutti coloro che sono in
possesso dei requisiti necessari e che il decreto sembra voler escludere
coloro che hanno conseguito il titolo universitario con vecchio
ordinamento, equiparato alla attuale laurea magistrale nonché gli
specializzati delle scuole di specializzazione per l'insegnamento
secondario (SSIS);
dal processo di formazione dei docenti - centrato esclusivamente sul
ruolo delle università - appaiono totalmente emarginate le scuole e
quindi coloro che direttamente hanno esperienza dell'insegnamento,
svuotando di conseguenza di significato il ruolo della comunità
scolastica e svalorizzando nel concreto la professione docente;
la gestione da parte delle università della scuole di specializzazione
ha risposto soltanto a logiche di interessi lobbistici ed economici che
non hanno mai tenuto conto del sovraffollamento di alcune classi di
concorso già colme di candidati alla professione docente e ha attivato
nonostante questo ogni anno i corsi di specializzazione sia contribuendo
ad ingrossare le file degli aspiranti docenti precari;
l'articolo 5, comma 6, dello schema di decreto legislativo introduce una
sorta di chiamata diretta dove prevede che la stipula del contratto per
l'assunzione a tempo indeterminato avviene con la singola istituzione
scolastica;
considerato che:
in sede di Conferenza unificata, le regioni, l'Anci, l'Upi e l'UNCEM
hanno espresso parere negativo nel complesso del provvedimento e di
mancata intesa sull'articolo 5, comma 2;
il decreto prevede una molteplicità di rinvii a successivi decreti di
attuazione sottraendo le norme all'espressione del parere del
Parlamento;
esprime
PARERE CONTRARIO.
Titti De Simone.
Schema di decreto legislativo sul secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione (Atto n. 535).
PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL DEPUTATO TITTI DE SIMONE
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
premesso che:
lo schema di decreto legislativo sul secondo ciclo ancora una volta ha
visto esclusi dal processo decisionale e dal confronto docenti, alunni e
genitori;
il sistema di istruzione dovrebbe essere finalizzato a formare nei
ragazzi e nelle ragazze una solida e generale cultura di base che
permetta loro di sviluppare una capacità critica di interpretazione
dell'esistente, che fornisca gli strumenti necessari per continuare ad
apprendere, lungo tutto l'arco della vita, che li renda in grado di
evolversi e modificarsi dì pari passo con i grandi mutamenti che la
società contemporanea impone;
il decreto tende a strutturare un sistema di istruzione basato
esclusivamente su una visione dell'istruzione tesa all'addestramento,
dove apprendimento si sostituisce ad insegnamento, dove l'istruzione
perde la natura di processo e si concentra esclusivamente sul prodotto
finale e sull'acquisizione di competenze immediatamente spendibili nel
mondo del lavoro;
il decreto non assicura l'unitarietà dell'offerta formativa a livello
nazionale;
il sistema di istruzione, come disegnato dal complesso degli interventi
attuativi della riforma e dallo schema di decreto legislativo in esame,
stabiliscono una precocità della scelta tra i percorsi formativi che
costituiscono un attacco al diritto allo studio ed alle pari dignità tra
cittadini, non rispetta il diritto di tutti allo sviluppo delle proprie
potenzialità: la scelta precoce infatti verrà certamente influenzata da
fattori estranei alla personalità e alle aspettative del singolo ma
risulterà condizionata dal contesto sociale, dalle condizioni economiche
e culturali dell'ambiente di provenienza;
in tal modo il sistema non aiuterà chi ha difficoltà a scuola ma finirà
per escludere, emarginare e predestinare;
considerato che:
il sistema di istruzione disegnato dal complesso dei decreti legislativi
d'attuazione della legge delega disegnano un sistema discriminatorio dal
punto di vista sociale e culturale;
questa discriminazione è sancita innanzitutto dal dualismo del percorso
di istruzione e di istruzione e formazione professionale come percorsi
distinti nettamente tra loro i quali, nonostante le numerose
affermazioni di principio in materia, non hanno pari dignità;
i due sistemi sono articolati e sviluppati in modo completamente diverso
e per come sono articolati sarà difficile prevedere realmente e
concretamente la possibilità di passaggi da un sistema all'altro;
il decreto disegna un sistema scolastico in cui ci saranno scuole di
«serie A» e scuole di «serie B», sulla base delle possibilità economiche
dell'utenza e del territorio in cui la singola istituzione scolastica,
si trova, laddove le singole istituzioni scolastiche saranno obbligate a
prevedere un sistema di contributi delle famiglie con conseguente
cisterna surrettizio di tasse scolastiche che determineranno differenze
per censo tra coloro che potranno accedere alle scuole più costose e
coloro che dovranno accontentarsi di scuole meno onerose;
un sistema di istruzione siffatto contraddice profondamente i principi
di solidarietà, eguaglianza sostanziale e pluralità sanciti dalla nostra
Costituzione e mina profondamente le basi del sistema pubblico statale
di istruzione;
il decreto, nel prevedere che il secondo ciclo persegue la formazione
intellettuale, spirituale e morale, «anche ispirata ai principi della
Costituzione, di fatto pospone e subordina a principi e valori di parte
la dimensione pluralistica e laica della scuola pubblica come sancita
dalla nostra Carta costituzionale»;
il decreto è segnato fortemente da una cultura della prevalenza del
percorso liceale;
prevede una svalutazione e dequalificazione dell'esperienza degli
istituti tecnici con una forte diminuzione delle discipline
professionalizzanti sia dal punto di vista teorico che dal punto di
vista pratico determinando lo smantellamento dell'istruzione tecnica,
senza che venga proposta una valida alternativa;
risulta comunque impoverita la proposta di istruzione in generale in
quanto è prevista una forte riduzione del monte ore e delle discipline;
l'approvazione del decreto comporterà forti ripercussioni sul personale
della scuole per la riduzione delle annualità, per la cancellazione di
materie, per la contrazione degli, orari che determineranno
soprannumerarietà e scomparsa di figure professionali;
tenuto conto che:
non è stata raggiunta l'intesa con la Conferenza unificata Stato Regioni
e che l'Anci e l'Upi hanno espresso parere assolutamente negativo sia
per le modalità di elaborazione dei contenuti del decreto, sia per la
mancata valutazione degli oneri che l'applicazione del decreto
comporterà a carico degli enti locali;
PARERE CONTRARIO.
Titti De Simone.
Schema di decreto legislativo sul secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione (Atto n. 535).
PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI RUSCONI E SASSO
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
premesso che:
lo schema di decreto è stato presentato alle Camere, dopo che nella
seduta del 15 settembre 2005 la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, ha formulato un parere
fortemente negativo sui suoi contenuti, formulando condizioni che il
Governo ha ufficialmente accolto e che riguardano il blocco della
sperimentazione e il rinvio all'anno scolastico 2007-2008 dell'entrata
in vigore del decreto;
tra i motivi del giudizio negativo delle regioni continua a figurare
come nei precedenti pronunciamenti quello della mancata presentazione
del Piano finanziario di cui l'articolo 1, comma 3, della legge n. 53
del 2003, mancanza che dal Governo è stata definita «non condizionante
l'emanazione dei decreti legislativi»;
lo schema di decreto non accoglie le più importanti valutazioni critiche
ripetutamente espresse dal CNPI;
rilevato che:
l'impianto complessivo e i principi ispiratori della legge n. 53 del
2003, sono stati varati senza alcun coinvolgimento partecipativo della
scuola reale e senza un effettivo confronto con le parti sociali;
lo schema di decreto legislativo sul secondo ciclo, soprattutto in
materia di organizzazione educativa e didattica, ripropone
sostanzialmente l'impostazione e la struttura di quello sul primo ciclo,
le cui conseguenze negative in questa prima fase di attuazione della
legge sono davanti agli occhi di tutti;
sullo schema di decreto sul secondo ciclo, dopo una prima generica
informativa data alle forze sociali, non c'è stato alcun confronto vero,
né sui diversi aspetti critici segnalati, né sulle ricadute sul lavoro e
sulla professionalità del personale;
rilevato che lo schema prefigura un dualismo tra i licei statali e
l'istruzione professionale di competenza delle Regioni e in particolare:
a) con la divaricazione dei due «canali» (ai quali deve
aggiungersi l'apprendistato in quanto percorso considerato utile ai fini
dell'assolvimento del cosiddetto «obbligo formativo») e la precocità
della scelta, collocata al termine del primo ciclo (cioè a 13 anni che,
con gli anticipi a regime, si abbassano a 12 anni e mezzo), si concorre
a precostituire un rigido sistema di discriminazione sociale fondato
sulle condizioni socio-culturali della famiglia di provenienza. Sembra
del tutto evidente che i due tronconi che costituiscono il secondo ciclo
del sistema educativo di istruzione (articolo 1) sono totalmente
separati e di fatto non comunicanti. Quello costituito dall'istruzione e
dalla formazione professionale è totalmente subordinato, dequalificato
con un valore formativo radicalmente diverso. Infatti se le scelte
presenti nella bozza in esame, riguardante l'ordinamento del secondo
ciclo, si raccordano a quelle contenute nei due decreti legislativi sul
diritto dovere e sull'alternanza si ricava una scelta di fondo: quella
di strumentalizzare gli interventi, originariamente previsti per
sostenere l'obbligo di svolgere attività formative fino al compimento
del diciottesimo anno - la sperimentazione del biennio integrato -
trasformandoli in uno strumento dequalificato di salvaguardia
clientelare di quanto residuerà del tradizionale sistema di formazione
professionale regionale una volta realizzato il trasferimento alle
regioni dell'istruzione professionale dello Stato;
b) lo squilibrio tra i percorsi liceali e quelli dell'istruzione
e formazione professionale e all'interno stesso dei primi, giacché si
riconosce solo agli studenti del liceo classico «l'accesso qualificato
ad ogni facoltà universitaria» e non viene garantita una terminalità
definita a conclusione di quelli articolati in «indirizzi» che
dovrebbero caratterizzarsi per finalità professionalizzanti, disperdendo
cosi il ricco patrimonio degli istituti tecnici e professionali statali;
c) la mancata garanzia della pari dignità culturale educativa e
formativa dei percorsi liceali e di quelli dell'istruzione e formazione
professionale, frantuma l'offerta formativa in segmenti non solo
distinti ma tra loro gerarchizzati;
d) il testo in esame prevede di fatto senza alcuna
regolamentazione o rinvia alle competenze regionali passaggio di tutti
gli istituti professionali di Stato e l'affossamento degli istituti
tecnici nell'ambito dell'ordinamento liceale. Si tratta di una soluzione
inaccettabile e da respingere;
considerato che il nuovo articolo 27, formulato in sede di Conferenza
unificata, tiene conto che la modifica del Titolo V realizzata con la
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è avvenuta dopo
l'approvazione della legge sul riordino dei cicli (legge 10 febbraio
2000, n. 30), quando assegnava la competenza legislativa esclusiva alle
regioni in materia di istruzione e formazione professionale, operava in
presenza di un nuovo ordinamento che aveva riformato l'assetto e lo
stesso lessico dell'istruzione. Infatti l'istruzione professionale
tradizionale era ormai inserita nell'ordinamento liceale e sottratta al
trasferimento. Il nuovo sistema dell'istruzione e formazione
professionale veniva configurato come un nuovo soggetto totalmente
affidato alle decisioni e alle innovazioni della legislazione regionale
(articolo 1, comma 2). Con la legge n. 30 del 2000 gli istituti tecnici
e gli istituti professionali venivano a far parte in modo organico del
ciclo secondario, che assumeva la denominazione di scuola secondaria (la
scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione
secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di «licei»
(articolo 4, comma 20). Tale legge sanciva al tempo stesso che «il
sistema educativo di formazione si sarebbe dovuto realizzare secondo le
modalità previste dalla legge 24 giugno 1997 n. 196 e dalla legge 17
maggio 1999 n. 144». Il fatto che successivamente, la legge 28 marzo
2003, n. 53, abbia soppresso la legge n. 30 del 2000 non ha potuto
modificare il significato e la finalità che il Titolo V voleva
esprimere;
considerato che in base alla vigente Costituzione e in base al suddetto
articolo 27, l'istruzione professionale e l'istruzione tecnica saranno
riordinati nell'ambito dell'istruzione secondaria superiore di Stato e
che la relazione tecnica non tiene conto della necessaria copertura
finanziaria di tale previsione;
esprime
PARERE CONTRARIO.
Rusconi, Sasso.
Schema di decreto legislativo sul secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione (Atto n. 535).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 2003, n.
53, lo schema di decreto legislativo in titolo;
considerato che:
esso rappresenta, unitamente allo schema di decreto legislativo in
materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso
all'insegnamento, l'ultimo tassello attuativo della legge n. 53 del
2003, con cui si è riformato il sistema dell'istruzione;
esso è diretto, in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 53 del
2003, al riordino del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e di formazione, che da oltre 80 anni non è interessato da riforme
ordinamentali;
la sua approvazione risulta centrale, tanto più che è anche nel suo
ambito che si esercita il diritto costituzionale all'istruzione e alla
formazione, assicurato a tutti per almeno dodici anni o comunque sino al
conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il
diciottesimo anno di età;
esso riflette pienamente il nuovo assetto istituzionale delineato dalle
modifiche al Titolo V della Costituzione, dettando, da una parte, le
norme generali per la parte dell'istruzione compresa nel secondo ciclo
e, dall'altra, i livelli essenziali delle prestazioni per quanto
concerne i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, la cui
disciplina concreta rientra nella competenza legislativa esclusiva delle
Regioni;
valutati positivamente i cardini della riforma e in particolare:
la sostanziale unitarietà dei due percorsi, che si riflette - fra
l'altro - nella possibilità di cambiare scelta dell'itinerario
scolastico e formativo, nonché nella possibilità di acquisire, nell'uno
o nell'altro sistema, crediti certificati, assicurando competenze di
base comuni finalizzate all'armonica interazione tra i due sistemi;
la pari dignità riconosciuta ai due sistemi in cui si articola il
secondo ciclo, quello dei licei e quello dell'istruzione e formazione
professionale, ancorché differenziati e rispondenti alle diverse scelte
vocazionali dei giovani;
il potenziamento della libertà di scelta degli studenti e delle
famiglie, nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e
formative e di vincoli nazionali e regionali, a garanzia dell'unità e
qualità del sistema;
la personalizzazione educativa dei percorsi, anche attraverso il
potenziamento della laboratorialità e la modalità di apprendimento in
alternanza scuola-lavoro, a garanzia del successo formativo e del
diritto all'apprendimento, attraverso attività di orientamento e
tutorato, che rendano effettivo il diritto a cambiare percorso
formativo;
valutati altresì positivamente, con riferimento alla definizione di
taluni aspetti dei livelli essenziali delle caratteristiche dei percorsi
di istruzione e formazione, la disponibilità manifestata dal Governo ad
accogliere le richieste di modifica avanzate dalla Conferenza unificata,
che disegnano un percorso metodologico rispettoso delle competenze
costituzionalmente attribuite allo Stato, alle Regioni e alle autonomie
locali, ed il rinvio ad appositi accordi, in sede di Conferenza
unificata e di Conferenza Stato-Regioni;
considerato che il riferimento alla definizione di tutti i passaggi
normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, recato al comma 3-bis
dell'emendamento proposto dal Governo all'articolo 27 in sede di
Conferenza unificata, deve intendersi riferito ai passaggi normativi
attribuiti alle rispettive competenze e quindi, quanto alla
sperimentazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, relativamente ai passaggi normativi di competenza dello stesso
Ministero e ferma restando ovviamente l'autonomia scolastica in materia;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 8, primo periodo, le parole: «di qualsiasi
indirizzo di cui all'articolo 2, comma 8, o livello del secondo ciclo»,
siano sostituite dalle seguenti: «di qualsiasi percorso o frazione di
percorso formativo»;
2) all'articolo 1, dopo il comma 12, sia inserito il seguente: «12-bis.
I titoli e le qualifiche di cui al Capo III sono rilasciati dalle
Regioni e Province autonome. Essi hanno valore nazionale in quanto
corrispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al
medesimo Capo III»;
3) all'articolo 1, il comma 14 sia sostituito dal seguente: «14. I
percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e
formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede,
anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche
e formative interessate. Ognuno dei percorsi di
insegnamento-apprendimento ha una propria identità ordinamentale e
curricolare. I percorsi dei licei inoltre, ed in particolare di quelli
articolati in indirizzi, di cui all'articolo 2, comma 8, possono
raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale
costituendo, insieme, un centro polivalente denominato «Campus» o «Polo
formativo». Le convenzioni predette prevedono modalità di gestione e
coordinamento delle attività che assicurino la rappresentanza delle
istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni
imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e
degli enti locali»;
4) all'articolo 2, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In particolare i licei a indirizzi di cui agli articoli 4, 6 e 10
integrano le funzioni previste dal primo periodo con una specifica
funzione di preparazione scientifica e professionale coerente con
l'indirizzo di riferimento»;
5) all'articolo 2, comma 4, le parole: «e con il sistema
dell'istruzione» siano sostituite dalle seguenti: «e con quelle ove si
realizzano i percorsi di istruzione», e sia aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «nonché per l'approfondimento delle conoscenze e delle
abilità necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro.
L'approfondimento potrà essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative
di studio-lavoro per progetti e di esperienze pratiche e di stage»;
6) all'articolo 2, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «9. Al
superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali di cui
all'articolo 14 viene rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante
la tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo e settore»;
7) all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «8, 9,» sia
aggiunta la seguente: «10»;
8) all'articolo 6, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dei
servizi,» siano aggiunte le seguenti: «del credito,» e, in fine, siano
aggiunte le parole: «e in relazione al tessuto economico, sociale e
produttivo del territorio»;
9) all'articolo 6, comma 5, primo periodo, le parole: «è di 924 ore nel
primo e nel secondo biennio e di 858 ore nel quinto anno» siano
sostituite dalle seguenti: «è di 1.056 ore nel primo biennio e di 858
ore nel secondo biennio e nel quinto anno»;
10) all'articolo 6, comma 5, secondo periodo, le parole: «è di 198 ore
nel secondo biennio e di 165 ore nel quinto anno» siano sostituite dalle
seguenti: «è di 198 ore nel secondo biennio e nel quinto anno»;
11) all'articolo 6, comma 5, il terzo periodo sia sostituito dal
seguente: «L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è
di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso»;
12) all'articolo 10, comma 1, dopo il secondo periodo, sia aggiunto il
seguente: «Il liceo tecnologico, per le caratteristiche vocazionali e
operative, sviluppa la padronanza degli strumenti per comprendere le
problematiche scientifiche e storico-sociali collegate alla tecnologia e
alle sue espressioni»;
13) all'articolo 10, comma 3, lettera c), dopo la parola:
«informatico» sia inserita la seguente: «, grafico»;
14) all'articolo 10, comma 5, siano aggiunte, in fine, le parole: «e per
lo stretto raccordo con le imprese del settore di riferimento su
territorio»;
15) all'articolo 10, comma 6, primo periodo, le parole: «è di 957 ore
nel primo biennio, di 792 ore nel secondo biennio e di 825 ore nel
quinto anno» siano sostituite dalle seguenti: «è di 1023 ore nel primo
biennio, di 594 ore nel secondo biennio e di 561 ore nel quinto anno»;
16) all'articolo 10, comma 6, secondo periodo, le parole: «dedicato alle
attività laboratoriali, è di 363 ore nel secondo biennio e di 330 ore
nel quinto anno» siano sostituite dalle seguenti: «ivi compresi i
laboratori, è di 561 ore nel secondo biennio e di 594 ore nel quinto
anno»;
17) all'articolo 10, comma 6, il terzo e il quarto periodo siano
sostituiti dal seguente: «L'orario annuale delle attività e insegnamenti
facoltativi, per tutti gli indirizzi, è di 66 ore per ciascuno dei
cinque anni di corso»;
18) all'articolo 12, comma 5, le parole: «di cui all'allegato B» siano
sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4,
C/5, C/6, C/7, C/8, D, D-bis, E ed F, del presente decreto»;
19) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «e si svolge su prove»
siano aggiunte le seguenti: «, anche laboratoriali per i licei ad
indirizzo,»;
20) all'articolo 15, il comma 3 sia sostituito dal seguente: «3. I
livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per
l'accreditamento delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al
comma 1, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano e, relativamente alle istituzioni formative, anche per
l'attribuzione dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 4»;
21) all'articolo 17, comma 1, lettera a), siano aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «che costituisce titolo per l'accesso al
quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale»;
22) all'articolo 18, comma 1, lettera d), dopo la parola
«definite» siano inserite le seguenti: «, sentite le parti sociali,»;
23) all'articolo 20, comma 1, lettera c), le parole: «consegua il
certificato» siano sostituite dalle seguenti: «consegua la qualifica» e
le parole: «alla relativa qualifica» siano sostituite dalle seguenti:
«alla relativa figura professionale»;
24) all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera c), sia inserita la
seguente: «c-bis) che, ai fini della continuità dei percorsi, di cui
all'articolo 1, comma 13, il titolo conclusivo dei percorsi di
istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) assuma la denominazione
di diploma professionale di tecnico superiore»;
25) all'articolo 21, comma 1, lettera e), le parole: «presso le
istituzioni formative» siano soppresse;
26) all'articolo 25, siano aggiunti, in fine, i seguenti commi: «2. Al
fine di offrire agli studenti l'opportunità di conseguire un livello di
apprendimento della lingua inglese analogo a quello della lingua
italiana è data facoltà, nella scuola secondaria di primo grado, alle
famiglie che ne facciano richiesta, di utilizzare, per l'apprendimento
della predetta lingua, anche il monte ore dedicato alla seconda lingua
comunitaria. Tale scelta è effettuata al primo anno della scuola
secondaria di primo grado e si intende confermata per l'intero corso
della scuola secondaria di primo grado ed anche per i percorsi del
secondo ciclo di istruzione e formazione. I livelli di apprendimento in
uscita dalla scuola secondaria di primo grado e dai percorsi dei licei
sono determinati, per gli studenti che si sono avvalsi della scelta
medesima, secondo l'allegato D-bis.
3. Resta ferma la possibilità, per gli studenti di cui al comma 2, di
avvalersi dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria
nell'ambito delle attività ed insegnamenti facoltativi»;
27) l'articolo 27 sia sostituito dal seguente: «Art. 27. - 1. Il primo
anno dei percorsi liceali di cui al Capo II è avviato previa
definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, sentita la Conferenza Unificata, dei seguenti aspetti:
a) tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria
superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi liceali di
cui al presente decreto legislativo, da assumere quale riferimento di
massima per la programmazione della rete scolastica di cui all'articolo
138, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
b) tabelle di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai
percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento
previgente con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di cui
al Capo II;
c) l'incremento, fino al 20 per cento, della quota dei piani di
studio rimessa alle istituzioni scolastiche, nell'ambito degli indirizzi
definiti dalle Regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e
professionale in uscita dal percorso di cui all'articolo 2, comma 3.
2. Il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al Capo III è avviato sulla base della disciplina
specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli
essenziali di cui al Capo III, previa definizione con accordi in
Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, dei seguenti aspetti:
a) individuazione delle figure di differente livello, relative ad
aree professionali, articolabili in specifici profili professionali
sulla base dei fabbisogni del territorio;
b) standard minimi formativi relativi alle competenze di base
linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali
ed economiche necessarie al conseguimento del profilo educativo,
culturale e professionale dello studente, nonché alle competenze
professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale di cui
alla lettera a);
c) standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni
formative e dei relativi servizi.
3. L'attuazione del Capo II e del Capo III avviene nel quadro della
programmazione della rete scolastica di cui all'articolo 138, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
finalizzata a far corrispondere l'offerta formativa complessiva alle
esigenze formative del territorio di ciascuna Regione. L'amministrazione
scolastica assicura la propria piena collaborazione, su richiesta della
Regione. Al coordinamento dell'attuazione a livello nazionale si
provvede attraverso specifiche intese in sede di Conferenza unificata da
definire entro il 30 novembre 2005. A tal fine, la programmazione di
ciascuna Regione va definita entro il 31 dicembre 2005.
4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di
istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente a
decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007/2008, previa definizione
di tutti gli adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione di
tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, di
competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, il medesimo Ministero non promuoverà sperimentazioni del nuovo
ordinamento nelle scuole, ferma restando l'autonomia scolastica. Le
sperimentazioni saranno promosse e avviate dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'anno scolastico
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, ovvero nell'anno scolastico 2006-2007.
5. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento,
fino alla messa a regime del sistema dei licei, la consistenza numerica
della dotazione dell'organico di diritto del personale docente resta
confermata nelle quantità complessivamente determinate per l'anno
scolastico 2005/2006.
6. I corsi previsti dall'ordinamento previgente continuano fino alla
trasformazione nei corsi previsti dal Capo II secondo le modalità di cui
ai commi 1 e 3. I corsi avviati prima dell'attivazione dei nuovi
percorsi proseguono fino al loro completamento.
7. Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le
qualifiche a carattere professionalizzante, acquisiti tramite i percorsi
di istruzione e formazione professionale, sono rilasciati esclusivamente
dalle Regioni e province autonome. Fino a tale momento le istituzioni
scolastiche possono rilasciare le qualifiche dei percorsi di istruzione
professionale di Stato.
8. In prima applicazione, i percorsi del liceo musicale e coreutico, di
cui all'articolo 8, possono essere attivati in via sperimentale, sulla
base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
9. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto è emanato
il decreto interministeriale di equipollenza dei titoli previsto
dall'articolo 52 della legge 10 maggio 1983, n. 212»;
28) all'articolo 28, siano aggiunti, in fine, i seguenti commi: «3.
All'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III sono destinate le risorse di
cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.
76 sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, da ripartirsi
tra le Regioni come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, nonché
una quota delle risorse di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28
marzo 2003, n. 53, da ripartirsi con le medesime modalità.
4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base
di accordi da concludere in sede di Conferenza Unificata, sono
individuati modalità e tempi per il trasferimento dei beni e delle
risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e agli Enti locali
nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo
quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. Ai predetti
trasferimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi
3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Per le Regioni a statuto
speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano il trasferimento
di cui alla presente lettera è disposto con le modalità previste dai
rispettivi statuti, in quanto le relative funzioni non siano già
attribuite»;
e con le seguenti osservazioni:
a) gli allegati al decreto siano resi coerenti con le modifiche
che saranno apportate al testo in recepimento delle condizioni sopra
elencate;
b) relativamente all'allegato A, recante il profilo educativo,
culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo
del sistema educativo di istruzione e formazione, sia inserito, tra gli
strumenti culturali, l'insegnamento della religione cattolica, impartito
secondo gli accordi concordatari e le successive intese;
c) in relazione all'articolo 25, concernente il raccordo tra le
competenze in uscita dal primo ciclo con quelle da raggiungere al
termine dei percorsi liceali, valuti il Governo l'opportunità di
prevedere nel testo un'ora settimanale, da dedicare all'insegnamento
della tecnologia, in modo che quel raccordo si realizzi anche per tale
insegnamento;
d) inoltre, in relazione all'articolo 31, concernente le norme
finali, sia inserito nel testo un riferimento alla legge 5 febbraio
1992, n. 104 e successive modificazioni, in modo da far salvi gli
interventi di integrazione scolastica per gli alunni in situazioni di
handicap, previsti dalla legge medesima;
e) in relazione al medesimo articolo 31, valuti il Governo
l'opportunità di integrare il testo - come avvenuto già per il decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sul primo ciclo d'istruzione - con
il riferimento alle disposizioni del precedente ordinamento da
considerare abrogate per effetto delle norme del decreto legislativo sul
secondo ciclo.
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