Pareri 7a Commissione Senato
(seduta 8 luglio 1998)
"La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, lo schema di decreto interministeriale sulla determinazione della
consistenza numerica del personale del comparto scuola alla data del 31 dicembre 1999 (n.
277),
premesso che tale schema è integrato da altri tre schemi di decreto ministeriale (recanti
rispettivamente disposizioni sulla riorganizzazione della rete scolastica e sulla
formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, disposizioni sulla
determinazione degli organici del personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e
ausiliario, nonché la revisione delle modalità di calcolo delle dotazioni provinciali di
sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap e dei criteri di
assegnazione degli insegnanti di sostegno ai diversi istituti scolastici) i quali -
presentati contestualmente al Parlamento ed esaminati congiuntamente dalla Commissione -
completano il "progetto" nel suo insieme;
premesso altresì che i suddetti schemi di decreto potrebbero essere unificati in un unico
corpus che faccia emergere, con immediatezza, l'essenza dei problemi, senza inutili
ripetizioni o sviluppi privi di adeguati contenuti, specificando a tal fine la
"sintesi illustrativa", nelle sue dimensioni reali, e qualificando i contenuti
che si riferiscono, in particolare, agli organici del personale scolastico e alla
formazione delle classi, compresa la presenza degli insegnanti di sostegno accanto ad
alunni handicappati, secondo una esigenza di metodo, per un lavoro più qualificato e meno
dispersivo, in una materia che, quasi sempre, assume toni ripetitivi;
considerato che le previsioni contenute nelle tabelle annesse al decreto si fondano
prioritariamente sul reimpiego qualificato del personale in sovrannumero, senza incidere
in misura rilevante sugli organici del personale docente che, nel complesso, restano
sostanzialmente invariati e, anzi, sono incrementati di 3.600 posti;
preso atto della sottoscrizione dell'accordo tra il Ministero della pubblica istruzione e
le organizzazioni sindacali della scuola, sulle modalità di utilizzazione del suddetto
personale su posti disponibili per altri insegnamenti, in base ai titoli di studio e/o
professionali posseduti, con l'attribuzione del maggior trattamento economico
eventualmente spettante;
considerato, inoltre, che, per effetto del consolidamento in organico dei posti di
sostegno all'integrazione degli alunni in situazione di handicap, e del reimpiego
di personale in esubero, si raggiunge una maggiore stabilità del corpo docente,
funzionale all'autonomia organizzativa, didattica e di progettazione formativa delle
singole istituzioni scolastiche;
ritenuto che corrisponda alle finalità sopraindicate anche la disposizione contenuta
nell'articolo 2 del decreto in esame che prevede una revisione dei criteri per la
costituzione delle cattedre negli istituti e scuole di istruzione secondarie;
rilevato che gli obiettivi finanziari previsti dalla stessa legge n. 449 del 1997 sono
prevalentemente raggiunti, con la riduzione delle supplenze, in numero, peraltro,
inferiore alle prevedibili disponibilità in organico per assunzioni in ruolo nei prossimi
tre anni,
esprime parere favorevole, invitando il Governo ad emanare il decreto prima che i
provveditorati agli studi abbiano già concluso le operazioni di revisione degli organici,
affinché il "prescritto" parere delle Commissioni parlamentari non risulti
privo di significato ed aiuti effettivamente ad evidenziare le priorità, nell'ambito di
una valutazione complessiva."
"La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, lo schema di decreto ministeriale recante disposizioni sulla
riorganizzazione della rete scolastica e formazione delle classi nelle scuole di ogni
ordine e grado (n. 282),
premesso che tale schema integra (congiuntamente ad altri due schemi di decreto
ministeriale recanti rispettivamente disposizioni sulla determinazione degli organici del
personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la revisione
delle modalità di calcolo delle dotazioni provinciali di sostegno per l'integrazione
degli alunni in situazione di handicap e dei criteri di assegnazione degli
insegnanti di sostegno ai diversi istituti scolastici) lo schema di decreto
interministeriale concernente la determinazione del numero dei dipendenti del comparto
scuola alla data del 31 dicembre 1999, completando il "progetto" nel suo
insieme;
premesso altresì che i suddetti schemi di decreto potrebbero essere unificati in un unico
corpus che faccia emergere, con immediatezza, l'essenza dei problemi, senza inutili
ripetizioni o sviluppi privi di adeguati contenuti, specificando a tal fine la
"sintesi illustrativa", nelle sue dimensioni reali, e qualificando i contenuti
che si riferiscono, in particolare, agli organici del personale scolastico e alla
formazione delle classi, compresa la presenza degli insegnanti di sostegno accanto ad
alunni handicappati, secondo una esigenza di metodo, per un lavoro più qualificato e meno
dispersivo, in una materia che, quasi sempre, assume toni ripetitivi;
considerato che le disposizioni in materia di riorganizzazione della rete scolastica sono
essenzialmente finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati con il decreto
interministeriale 15 marzo 1997, n. 176, emesso in attuazione della legge 28 dicembre
1996, n. 662;
considerato, inoltre, che le disposizioni sulla formazione delle classi, pur tenendo conto
del vincolo costituito dall'organico complessivo prestabilito per ciascuna provincia,
consentono:
a) l'ulteriore diffusione della scuola materna statale, nella prospettiva dell'estensione
graduale della possibilità di frequenza a tutti i bambini dai tre ai cinque anni;
b) la riduzione del numero massimo di alunni per classe, a partire dalla scuola elementare
e media;
c) la possibilità di costituire le classi frequentate da allievi in situazione di handicap
con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via generale;
d) il funzionamento di scuole, con alunni in numero inferiore a quello minimo stabilito,
nelle piccole isole, nei comuni montani, in zone a rischio di devianza minorile, nelle
aree geografiche abitate da minoranze linguistiche e in presenza di alunni con difficoltà
di apprendimento o di scolarizzazione;
rilevato che nelle tabelle allegate al decreto in esame, relative alla previsione del
numero degli alunni e delle classi per il triennio 1998-2000, è confermata la tendenza
all'incremento della media di alunni per classe, in misura, peraltro, contenuta;
ritenuto che la tendenza soprarilevata possa essere seguita a condizione che non sia
compressa la possibilità di mantenere gli insediamenti scolastici nelle zone disagiate,
con riguardo anche alle aree colpite dalle recenti calamità naturali, e di garantire, in
presenza di alunni con handicap, la costituzione di classi con dimensioni adeguate
alle condizioni soggettive e alle esigenze formative degli allievi frequentanti,
esprime, alle condizioni sopraindicate, parere favorevole, invitando il Governo a non
concedere deroghe al numero massimo di 25 alunni per classi, proprio per rendere più
realistico il lavoro culturale e per valorizzare al massimo la dignità del docente, che
rimane il momento più autentico dell'intero discorso scolastico."
"La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, lo schema di decreto recante disposizioni sulla determinazione
degli organici del personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (n.
283),
premesso che tale schema integra (congiuntamente ad altri due schemi di decreto
ministeriale recanti rispettivamente disposizioni sulla riorganizzazione della rete
scolastica e sulla formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la
revisione delle modalità di calcolo delle dotazioni provinciali di sostegno per
l'integrazione degli alunni in situazione di handicap e dei criteri di assegnazione
degli insegnanti di sostegno ai diversi istituti scolastici) lo schema di decreto
interministeriale concernente la determinazione del numero dei dipendenti del comparto
scuola alla data del 31 dicembre 1999, completando il "progetto" nel suo
insieme;
premesso altresì che i suddetti schemi di decreto potrebbero essere unificati in un unico
corpus che faccia emergere, con immediatezza, l'essenza dei problemi, senza inutili
ripetizioni o sviluppi privi di adeguati contenuti, specificando a tal fine la
"sintesi illustrativa", nelle sue dimensioni reali, e qualificando i contenuti
che si riferiscono, in particolare, agli organici del personale scolastico e alla
formazione delle classi, compresa la presenza degli insegnanti di sostegno accanto ad
alunni handicappati, secondo una esigenza di metodo, per un lavoro più qualificato e meno
dispersivo, in una materia che, quasi sempre, assume toni ripetitivi;
considerato che l'organico complessivo di personale docente (esclusi i posti di sostegno
per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap) è di entità
sufficiente ad assicurare il funzionamento delle classi previste, tenuto conto anche della
possibilità di compensazioni tra i diversi gradi di scuole, e tra circoscrizioni
provinciali, in relazione alle effettive esigenze accertate e alle relative variazioni, in
aumento o in diminuzione, rispetto alle previsioni;
ritenuto che l'organico previsto dallo schema di decreto in esame consente, a partire
dalla scuola elementare e materna, il graduale consolidamento di organici funzionali di
istituto adeguati allo svolgimento delle attività didattiche curricolari e, anche,
all'attuazione di iniziative rispondenti alle esigenze emergenti dal contesto operativo
specifico di ciascuna istituzione scolastica;
rilevato che l'attuazione degli organici funzionali negli istituti e scuole di istruzione
secondaria deve avvenire in correlazione alla revisione dei criteri di determinazione
delle cattedre e delle orme regolamentari previste dall'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, sull'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione formativa
e sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche;
preso atto dell'impegno, contenuto nell'articolo 14 dello stesso schema di decreto, alla
revisione in tempi brevi dei criteri di determinazione degli organici del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, in conformità al comma 4 dell'articolo 40 della
legge n. 449 soprarichiamata,
esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:
a) che le cattedre-orario esterne, costituite su tre scuole, siano confermate, se occupate
da titolari, con un numero qualsiasi di ore nelle singole scuole, per raggiungere il
numero di 18 ore;
b) che si individui positivamente un raccordo con le norme recate dal recente decreto
legislativo recante disposizioni sul dimensionamento ottimale delle scuole, per un cammino
di "unità", nell'esclusivo interesse della scuola;
c) che si arrivi, nel tempo, a predisporre assetti organizzativi stabili, con il
coinvolgimento diretto degli enti locali, sempre più chiamati ad operare,
responsabilmente, per il migliore funzionamento delle scuole del territorio;
d) che i piccoli comuni non si sentano costantemente penalizzati, sia per quanto riguarda
le riduzioni di classi e scuole, che per la necessità di far fronte ad oneri sempre più
pesanti di trasporto: a tale riguardo, si auspica un accorpamento all'insegna di un
"servizio culturale" migliore e più costruttivo."
"La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, lo schema di decreto recante criteri di ripartizione e assegnazione
dei posti per attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap, nonché
sperimentazione di modelli efficaci di integrazione (n. 284),
premesso che tale schema integra (congiuntamente ad altri due schemi di decreto
ministeriale recanti rispettivamente disposizioni sulla riorganizzazione della rete
scolastica e sulla formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché
disposizioni sulla determinazione degli organici del personale direttivo, docente,
amministrativo, tecnico e ausiliario) lo schema di decreto interministeriale concernente
la determinazione del numero dei dipendenti del comparto scuola alla data del 31 dicembre
1999, completando il "progetto" nel suo insieme;
premesso altresì che i suddetti schemi di decreto potrebbero essere unificati in un unico
corpus che faccia emergere, con immediatezza, l'essenza dei problemi, senza inutili
ripetizioni o sviluppi privi di adeguati contenuti, specificando a tal fine la
"sintesi illustrativa", nelle sue dimensioni reali, e qualificando i contenuti
che si riferiscono, in particolare, agli organici del personale scolastico e alla
formazione delle classi, compresa la presenza degli insegnanti di sostegno accanto ad
alunni handicappati, secondo una esigenza di metodo, per un lavoro più qualificato e meno
dispersivo, in una materia che, quasi sempre, assume toni ripetitivi;
considerato che le dotazioni provinciali di sostegno sono determinate dividendo per 138 il
numero degli alunni complessivamente previsti nelle scuole statali di ogni ordine e grado,
assicurando il consolidamento dei posti di sostegno esistenti nell'anno scolastico
1997-1998, fino all'80 per cento della loro consistenza complessiva, con il corrispondente
incremento dei posti di sostegno in organico da 35.095 a 48.458;
considerato, inoltre, che, nelle province in cui, nell'anno scolastico corrente, i posti
di sostegno istituiti sono in numero inferiore all'80 per cento dei posti risultanti dal
procedimento di calcolo sopraindicato, è comunque garantita l'acquisizione in organico
dei due terzi dei posti calcolati a norma dell'articolo 40 della legge n. 449 del 1997;
ritenuto che i criteri previsti dallo schema di decreto per la ripartizione dei posti di
sostegno tra i diversi gradi di scuola tendono ad assicurare, in misura soddisfacente, la
continuità del rapporto educativo tra insegnanti e alunni e la corrispondenza ai progetti
educativi individuali prodotti dalle singole scuole;
riscontrata la novità delle soluzioni adottate, nella definizione dei criteri per la
progettazione di modelli sperimentali di integrazione scolastica degli alunni,
l'attribuzione di risorse professionali e finanziarie integrative e la valutazione e
diffusione dei risultati, la fine di assicurare il successo formativo di alunni in
particolari situazioni di handicap,
esprime parere favorevole, invitando il Governo:
a) a ridurre nel tempo il riferimento al numero 138, considerando la difficoltà e la
specificità del lavoro di sostegno, che deve essere sempre più mirato e culturalmente
motivato, al fine di assicurare un cammino di speranza ad alunni in difficoltà;
b) ad assicurare in tutti i modi continuità didattica all'alunno in situazione di handicap,
nella logica di un lavoro finalizzato alla formazione della persona umana."