Circolare Ministero Lavoro 16 febbraio 2001, n. 23
Oggetto: Norme per il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 68) e relativo regolamento di esecuzione (d.p.r. 10 ottobre 2000 n. 333): aspetti sanzionatori. Chiarimenti operativi
1. Premessa
Con decreto del Presidente della Repubblica n.333 del 10 ottobre 2000 è stato emanato il Regolamento di esecuzione della Legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.
Il regolamento chiarisce taluni aspetti operativi della disciplina del
collocamento dei soggetti disabili, così come individuati e definiti dall’art.1
della Legge 68/99.
In particolare vengono in rilievo le disposizioni dell’art.2,
commi 2 e 4, dell’art.7 e dell’art.8 del Regolamento, recanti istruzioni in
merito alle procedure di avviamento al lavoro dei disabili, che i datori di
lavoro sono tenuti a rispettare per non incorrere nelle sanzioni di cui all’art.15
della Legge 68/99.
Data la rilevanza della materia, si ritiene pertanto - sentito l’apposito Gruppo di lavoro istituito presso la Divisione VII di questa Direzione Generale con decreto direttoriale del 23 settembre 1998 - di fornire delle disposizioni applicative, onde rendere l’attività svolta da codeste Direzioni omogenea ed uniforme.
2. Art.15 Legge 12 marzo 1999, n.68: Sanzioni.
Molto opportunamente l’art.8 del Regolamento di cui al D.P.R.333/2000, intitolato "Sistema sanzionatorio", ha chiarito che "l’attività ispettiva in materia di assunzioni obbligatorie e l’irrogazione delle sanzioni sono esercitate dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, anche su segnalazione del servizio preposto al collocamento". Si ribadisce e si integra in tal modo la disposizione dell’art.15, comma 2 della Legge 68/1999, che ha mantenuto in capo alla Direzione Provinciale del lavoro la competenza a svolgere le funzioni di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni normative in questione, così come già previsto in generale per tutta la materia del lavoro dall’art.1, comma 3 della Legge 59/1997.
Tale ultima norma ha infatti conservato l’attribuzione della funzione di vigilanza in materia di lavoro all’Amministrazione statale, mentre per quanto riguarda l’esercizio della funzione gestionale - per effetto del D.Lgs.23 dicembre 1997, n. 469 che ha conferito alle singole Regioni il servizio per l’inserimento lavorativo dei disabili -, quest’ultima sarà svolta, nell’ambito delle Province, dai Servizi integrati per l’impiego ( "servizi preposti al collocamento" di cui all’art.8 del Regolamento).
Tanto premesso, occorre in primo luogo porre l’accento sulla
depenalizzazione delle sanzioni, introdotta dalla normativa di cui trattasi,
rispetto a quelle previste dalla Legge 2 aprile 1968, n.482, a fronte di un
inasprimento dell’importo delle sanzioni, volto a scoraggiare la violazione
degli obblighi di trasmissione del prospetto informativo e di assunzione degli
appartenenti alle categorie protette da parte del datore di lavoro.
Si chiarisce altresì che il sistema sanzionatorio posto
dalla L.68/1999 risulta diverso a seconda del soggetto ritenuto responsabile
delle violazioni: aziende private ed enti pubblici economici da un lato e
pubbliche amministrazioni dall’altro.
Per le aziende private e gli enti pubblici economici,
infatti, l’art.15, comma 1, prevede, in caso di violazione degli obblighi di
cui al precedente art.9, comma 6, la "sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto,
maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo".
Il secondo comma della predetta norma, poi, individua nella
Direzione Provinciale del lavoro l’autorità competente all’emanazione dell’ordinanza
ingiunzione e/o archiviazione; alla stessa, pertanto, dovranno essere
indirizzati i rapporti ex art.17 della Legge 689/1981 da parte dei funzionari
che hanno accertato le violazioni.
Lo stesso comma stabilisce anche che gli introiti delle sanzioni irrogate dalla D.P.L. "sono destinati al Fondo di cui all’articolo 14". Da un primo approfondimento della materia non si rilevano in ciò particolari difficoltà operative, salvo il problema connesso all’individuazione, da parte delle Regioni, delle modalità per l’effettuazione del pagamento della sanzione, ed in particolare, nell’immediato, di quello in misura ridotta. In merito, si ritiene che, anche in carenza di precise indicazioni da parte delle Regioni competenti, si possa procedere alle eventuali contestazioni delle relative violazioni, avendo cura di formulare riserva, nel medesimo processo verbale, di comunicare le suddette modalità, non appena saranno rese note dalle singole Regioni.
Appare evidente che, in tal caso, il termine perentorio per il pagamento fissato dall’art.16 della Legge 689/1981 decorrerà dalla successiva comunicazione all’interessato, relativa alle modalità di cui sopra.
Non poche perplessità sorgono, invece, sulla previsione di cui al comma 8 dell’art.9 della Legge 68/1999, che pone a carico della Direzione Provinciale del lavoro l’obbligo di inviare un "verbale" agli Uffici competenti (Servizi integrati per l’impiego) e all’Autorità Giudiziaria qualora l’azienda rifiuti l’assunzione.
Tale previsione, infatti, risulta di non facile applicazione in considerazione dell’avvenuta depenalizzazione della sanzione prevista dall'art.15 della legge in esame per il caso di mancato adempimento dell’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili da parte delle imprese private e degli enti pubblici economici.
Pertanto, si deve ritenere che l’invio della relazione
informativa all’Autorità Giudiziaria vada riferito esclusivamente alle
mancate assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, per le quali il
comma 3 dello stesso articolo dispone che : "Ai responsabili, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n.241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni
alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali,
amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego".
All’Autorità Giudiziaria saranno quindi segnalate le denunce, corredate dalle
fonti di prova, concernenti le ipotesi di reato per eventuali omissioni o
ritardi a carico dei suddetti responsabili.
Analoga comunicazione sarà trasmessa agli eventuali organi
di vigilanza.
3. Entrata in vigore degli obblighi di assunzione e comunicazione.
Per ciò che concerne il profilo della successione della Legge 12 marzo 1999, n.68 alle disposizioni precedentemente vigenti in materia, ad integrazione di quanto disposto con circolare n.17/2000 della Direzione Generale dell’Impiego, si forniscono le seguenti ulteriori direttive.
Si ribadisce, secondo quanto già rilevato dalla Direzione
Generale dell’Impiego, che - in base al principio di legalità ed a quello del
favor rei sanciti, in materia penale, dall’art.2, comma 1 c.p. - non è
applicabile la disciplina sanzionatoria di natura penalistica di cui alla Legge
482/1968 agli illeciti commessi nel periodo di vigenza di quest’ultima, ma
accertati e/o contestati successivamente all’entrata in vigore della nuova
normativa.
Pertanto, l’ispettore che, dopo la data di entrata in
vigore della nuova legge in materia di "Diritto al lavoro dei disabili"
accerti una violazione commessa antecedentemente e costituente ipotesi di reato
in base alla vecchia normativa, non potrà più applicare la relativa sanzione
penale.
Tuttavia, qualora gli illeciti già commessi conservino tuttora
rilevanza ai fini punitivi in base alla nuova disciplina, egli dovrà procedere
alla contestazione delle violazioni e applicherà le sanzioni amministrative di
cui all’art.15 della Legge 68/1999.
Al riguardo, si ritiene infatti - accogliendo l’orientamento
della giurisprudenza maggioritaria della Cassazione civile - che la sanzione
amministrativa prevista sia applicabile anche retroattivamente, in forza del
principio della cd. continuità sanzionatoria dell’illecito, avente
carattere generale e desumibile dall’art.40 della Legge 689/1981.
Infatti, benché la nuova legge sul collocamento obbligatorio
abbia depenalizzato le sanzioni ed introdotto nell’ambito della materia de
qua nuovi parametri di individuazione dei soggetti beneficiari, nonché di
quelli obbligati, identica è rimasta invece la struttura dell’illecito,
ragion per cui non si giustificherebbe un sorta di sanatoria, con la
conseguente impossibilità di comminare ai trasgressori della Legge 482/1968
tanto le sanzioni di carattere penale quanto quelle aventi natura
amministrativa.
Per le violazioni commesse e già contestate prima dell’entrata
in vigore della nuova legge, si chiarisce, al fine di individuare le modalità
concrete d’intervento da parte di codeste Direzioni, che occorre distinguere
il caso in cui l’accertamento sia stato definito con la trasmissione del
rapporto all’Autorità Giudiziaria, dal caso in cui tale trasmissione non sia
stata ancora effettuata.
Nella prima ipotesi occorrerà attendere le determinazioni della competente Autorità Giudiziaria in materia.
Nel caso in cui, invece, la violazione a suo tempo accertata non sia stata definita con la trasmissione dei relativi rapporti all’Autorità Giudiziaria, si procederà, verificandosi il presupposto dell’attuale sussistenza dell’illecito ai sensi della nuova disciplina, alla notificazione degli illeciti sulla base dei criteri da quest’ultima fissati, avendo conservato tali fattispecie rilevanza sanzionatoria, sia pur con natura di illecito amministrativo e non più penale.
Dal combinato disposto dell’art.2, comma 4 e dell’art.7 del Regolamento di esecuzione (D.P.R.333/2000) sono stati fugati tutti gli eventuali dubbi circa il momento in cui insorge l’obbligo di assunzione e dal quale va calcolata la sanzione amministrativa di £. 100.000 per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato "nella medesima giornata" di cui al comma 4 dell’art.15 della Legge 68/1999: essa andrà infatti applicata a partire dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo senza che sia stata presentata la richiesta di assunzione agli uffici competenti a norma dell’art.9, comma1, ovvero dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, pur avendo ottemperato nei termini all’obbligo di richiesta, non abbia proceduto all’assunzione del lavoratore regolarmente avviato dai nuovi Servizi per l’impiego; è ovvio che, come si rileva dall’inciso contenuto nel comma 4 dell’art.15 ("per cause imputabili al datore di lavoro"), il datore di lavoro non potrà essere chiamato a rispondere per non aver assunto il lavoratore allo scadere del termine di legge qualora il ritardo dipenda dal mancato o ritardato avviamento da parte dell’ufficio competente.
Qualora si tratti di illeciti consumati sotto la vigenza della Legge 482/1968, per evitare disparità di trattamento con il datore di lavoro che commetta l’illecito ai sensi della nuova normativa, il trasgressore avrà sessanta giorni di tempo dalla data di entrata in vigore della legge per regolarizzare la sua posizione; in caso di inottemperanza, conformemente alle argomentazioni sopra esposte, l’ispettore dovrà applicare la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell’art.15 sopra citato, a decorrere dalla data in cui, sotto la vigenza della vecchia legge, è maturato l’obbligo.
In caso di violazioni già contestate prima dell’entrata in vigore della Legge 68/1999, sarà necessario quindi accertare, prima di procedere all’irrogazione della sanzione amministrativa, se, nel frattempo, il datore di lavoro abbia proceduto alle assunzioni cui era tenuto.
4.Quantificazione della sanzione
Problemi interpretativi sorgono inoltre relativamente alla maggiorazione di 50.000 lire per ogni giorno di "ulteriore ritardo" nell’invio del prospetto, introdotta dal comma 1 dell’art.15. Si chiarisce, in proposito, che la sanzione ivi prevista si compone di due parti, una determinata in misura fissa (£ 1.000.000), l’altra variabile e proporzionata al protrarsi della condotta omissiva, avendo la violazione dell’obbligo di mancato invio del prospetto natura di illecito permanente. La maggiorazione di £ 50.000 va calcolata dal giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo (per l’anno 2000 fissato al 31 marzo). Pertanto, l’importo della sanzione, in concreto, non potrà essere inferiore a £ 1.050.000 (£.1.000.000 per la parte fissa e £. 50.000 per il primo giorno di ritardo).
Nota 2 febbraio 2001
Prot. n. D1/843
Oggetto: Legge n. 68 del 13/3/1999 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili e loro congiunti
Si fa seguito alla C.M. n. 248 del 7/11/2000 in cui si faceva riserva di emanare, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, specifiche istruzioni in merito all'applicazione della legge n. 68/1999 nei confronti del personale della scuola inserito nei vari scaglioni delle graduatorie permanenti, di cui al D.M. n. 146/2000.
Nella richiesta di parere questo Ministero chiedeva al suddetto Consesso di pronunciarsi tra le due soluzioni prospettate: configurare la suddivisione in scaglioni delle graduatorie permanenti quale costituzione di graduatorie di fatto indipendenti rilevanti, pertanto, all'individuazione dei destinatari della quota di riserva o, piuttosto, considerare la suddivisione in fasce una modalità di strutturazione interna della graduatoria stessa, che, quindi, deve essere utilizzata come un'unica graduatoria.
Nel condividere la prima ipotesi, la Sez. II del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 13/12/2000, ha espresso il seguente parere, che si trascrive integralmente nelle motivazioni conclusive:
"La legge n. 68, pur profondamente innovativa rispetto al passato, ha dunque confermato il principio del doppio meccanismo di tutela dei disabili aspiranti al lavoro: quello dell'assunzione obbligatoria diretta e quello della riserva dei posti nei procedimenti concorsuali per la copertura di posti disponibili nelle piante organiche delle Pubbliche Amministrazioni; procedimenti nei quali vanno ricompresi quelli relativi al personale della scuola mediante le graduatorie permanenti, redatte, secondo quanto visto, secondo criteri di concorsualità, cioè di attribuzione di un punteggio e conseguente collocazione in un ordine di graduatoria, che è un ordine di merito.
Ora, poiché, secondo quanto detto, la graduatoria permanente non è unita ma differenziata ed articolata in scaglioni, ai quali attingere secondo un ordine di ricorso successivo ai vari scaglioni, ne consegue che i titoli di precedenza conseguenti all'iscrizione nell'elenco dei disabili di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999 rilevano all'interno di ciascuno scaglione, la cui specifica utilizzazione è assimilabile ad una distinta procedura di selezione per l'assunzione al lavoro. Infatti il principio delle precedenze conseguenti all'appartenenza a categorie c.d. protette opera all'interno dell'unica graduatoria concorsuale, nella quale tutti gli idonei sono inseriti secondo i rispettivi titoli di merito e dalla quale vengono attinti i disabili ed equiparati, anche se collocati in posizione inferiore rispetto agli altri aspiranti, sino a copertura dei posti riservati agli stessi disabili.
D'altra parte lo stesso art. 401 del citato T.U. afferma il principio del previo esaurimento delle precedenti graduatorie e della salvaguardia delle posizioni di chi sia inserito nelle graduatorie stesse: princìpi ben applicabili a coloro che siano inseriti nelle sub-graduatorie specificamente riservate alle categorie protette".
Parere del Consiglio di Stato
Adunanza della Sezione II - n. 1529 del 13 dicembre 2000
Quesito in merito all'applicazione legge 12/3/1999 n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili alle graduatorie permanenti per il reclutamento del personale scolastico
LA SEZIONE
Vista la relazione in data 7/11/2000, pervenuta il 16/11/2000, con cui
l'Amministrazione chiede il parere del Consiglio di Stato sul quesito in
oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore-estensore, cons. Armando Pozzi;
PREMESSO
Con la relazione in epigrafe il Ministro della Pubblica Istruzione rileva che
la legge n. 68/1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ha
abrogato, all'art. 22, la legge n. 468/1968, innovando in termini di categorie
di riservatari, le aliquote a ciascuno di esse riservate e i requisiti per il
conseguimento del beneficio.
La nuova normativa suscita perplessità sulla sua applicazione in sede di nomine
in ruolo da disporre sulle basi delle graduatorie permanenti, compilate ai sensi
della legge n. 124 del 3 maggio 1999.
La citata legge agli artt. 1, 2, e 6, prevede l'istituzione di graduatorie
permanenti del personale docente, educativo e dei responsabili amministrativi
della scuola, ai fini dell'assegnazione deI 50% dei posti vacanti e disponibili
per le nomine a tempo indeterminato.
Il Regolamento applicativo emanato con D.M. n. 123 del 27 marzo 2000 e il
successivo D.M. n. 146 del 18 maggio 2000, stabiliscono distinte fasce di
personale, da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo, in stretto ordine di
precedenza - quattro fasce per i docenti, tre fasce per i responsabili
amministrativi - a seconda della data di conseguimento dei requisiti previsti
per l'inserimento nelle graduatorie stesse.
Tale suddivisione in scaglioni esclude la possibilità di passaggio da una
fascia all'altra, tant'è che le integrazioni nelle graduatorie permanenti, che
saranno disposte periodicamente in tempi successivi - a seguito del superamento
di procedure concorsuali - andranno a costituire ulteriori fasce di personale.
Dalle citate disposizioni verrebbero a configurarsi graduatorie di personale di
fatto indipendenti, rilevanti, pertanto, ai fini dell'individuazione dei
destinatari delle quote di riserva, con la conseguenza che la nomina "dei
riservatari", inseriti nelle fasce successive potrà avvenire solo dopo
aver effettuato tutte le nomine dei candidati "non riservatari"
inseriti negli scaglioni precedenti.
Una diversa interpretazione, considerato che il personale scolastico inserito
nelle varie fasce è in possesso della stessa tipologia di requisiti - titolo di
abilitazione e titolo di servizio - si farebbe ipotizzare che la suddivisione in
fasce costituisca una mobilità interna di strutturazione delle graduatorie
stesse, le quali andrebbero utilizzate come un'unica graduatoria, in cui il
riservatario avrà titolo all'assunzione, nei limiti della quota assegnata,
prescindendo dalla sua collocazione nelle fasce.
CONSIDERATO
Con il quesito in oggetto l'Amministrazione chiede di sapere quale sia il
criterio applicativo della legge n. 68/1999 - che ha innovato la precedente
disciplina delle preferenze e precedenze per il collocamento delle c.d.
categorie protette ex lege n. 482/1968 - alle graduatorie permanenti di cui alla
legge n. 124/1999, le quali secondo l'Amministrazione, sono articolate in
"fasce" ai fini dell'immissione in ruolo, le quali, anche secondo
quanto previsto dai DD.MM. nn. 123 e 146 del 27 marzo e 18 maggio 2000,
costituirebbero vere e proprie sub-graduatorie indipendenti, dalle quali
attingere separatamente le categorie aventi precedenza all'assunzione.
Attesa la stringatezza del quesito, al quale, peraltro, non è allegata alcuna
documentazione e fonte normativa, neppure quella di natura interna che, forse,
potrebbe avere rilievo ai fini dell'espressione del parere (si consideri che
sulla nuova legge n. 124 il Ministero della P. I. ha già emanato dal giugno
1999 al marzo 2000 circa ben sedici circolari, che avrebbero potuto avere una
qualche rilevanza per l'espressione del parere) la Sezione si vede costretta ad
una ricostruzione del quadro normativo entro cui si colloca la domanda posta a
questo Consiglio.
La legge 3 maggio 1999, n. 124, dettante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico, ha introdotto profonde modifiche sul sistema del
reclutamento dello stesso.
L'art. 1, infatti, ha innovato l'articolo 399 del D.L.vo n. 297/1994 (T.U. in
materia di istruzione scolastica), relativo all'immissione nei ruoli. Nella
nuova versione la norma dispone che l'accesso ai ruoli del personale docente
della scuola materna, elementare e secondaria, compresi i licei artistici e gli
istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei
posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il
restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie di cui al successivo articolo
401.
Il comma 2 del medesimo articolo dispone, ulteriormente, che nel caso in cui la
graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad
esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla
corrispondente graduatoria permanente e vanno reintegrati in occasione della
procedura concorsuale successiva.
A sua volta l'articolo 401 deI citato Testo Unico del 1994, anch'esso novellato
dalla legge del 1999, introducendo il meccanismo delle graduatorie permanenti,
prevede che le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale
docente della scuola materna, elementare e secondaria, compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da
utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.
Tali graduatorie, secondo il comma 2, sono periodicamente integrate con
l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso
regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo
posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente
graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento
dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria
di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente, salvaguardando
comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria (comma 3).
Del medesimo art. 401 rileva anche il comma 5, secondo cui le graduatorie
permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti
graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del D.L. 3 maggio 1988, n. 140
(convertito dalla legge 4 luglio 1988, n. 246) e trasformate in graduatorie
nazionali dall'articolo 8/bis del D.L. 6 agosto 1988, n. 323, ecc.
Vale ricordare, ancora, che l'art. 2 della legge n. 124/1999, dettante norme
transitorie relative al personale docente, dispone che nella prima integrazione
delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 sopra ricordato, hanno
titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla
corrispondente graduatoria di altra provincia, una serie di altre categorie di
aspiranti e cioè:
a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;
b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.
E' da rilevare, ancora, che l'art. 2 del D.M. n. 123 del 27/3/2000,
contenente il regolamento attuativo della legge n. 124, nel dettare disposizioni
relative al personale docente, peraltro sostanzialmente ripetute anche per il
restante personale, per la prima integrazione delle graduatorie permanenti, ha
previsto che le graduatore dei soppressi concorsi per soli titoli costituiscono
le graduatorie base e che nella prima integrazione tutto il personale ivi
incluso viene graduato in base al punteggio già posseduto aggiornato secondo
quanto previsto dal comma 3 (il comma 1 aggiunge una previsione ai fini
dell'utilizzo delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze
annuali, che qui non interessa).
Il comma 2, poi, prevede che: in tale fase, i docenti di cui al comma 1 possono
chiedere il trasferimento ad altra provincia e sono parimenti inseriti nella
graduatoria base della provincia richiesta, con il punteggio posseduto nella
graduatoria di provenienza, aggiornato ai sensi del comma 3; può essere chiesto
il trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione; il
trasferimento di provincia comporta automaticamente il trasferimento
d'iscrizione per tutte le province per le quali l'aspirante ha diritto ad essere
incluso ed il depennamento da tutte le graduatorie della o delle province da cui
chiede il trasferimento; nella domanda di trasferimento deve essere indicata in
ogni caso la provincia in cui l'aspirante intende concorrere anche per
l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
Il successivo cornma 4, detta poi, una specifica disciplina per la prima
integrazione delle graduatorie base, che avviene con I'inclusione, in coda alle
medesime graduatorie e nel seguente ordine di precedenza, di:
a1) coloro che il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge n.
124/1999, sono in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai soppressi
concorsi per soli titoli (superamento delle prove di un concorso per titoli ed
esami o di esame anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di
concorso o al medesimo posto di ruolo; trecentosessanta giorni di servizio
prestati nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data
predetta);
a2) coloro che maturano i requisiti di cui alla precedente lettera a1) alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande d'inclusione nella
graduatoria permanente;
b) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande
d'inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un concorso
per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi relativo alla
medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo e siano inseriti, alla
data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o di istituto per
l'assunzione di personale non di ruolo, considerandosi in possesso del secondo
requisito anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie
risultavano temporaneamente depennati alla data di entrata in vigore della legge
per i motivi previsti dall'articolo 7, comma 6, dell'ordinanza ministeriale n.
371 del 29 dicembre 1994 e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi
dell'articolo 7, comma 7, della medesima ordinanza ministeriale.
Aggiunge il comma 5 del medesimo articolo 2 del regolamento che coloro che
superano le prove della sessione riservata di esami indetta ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, della legge, sono iscritti negli scaglioni di cui alle
lettere a2) o b) del comma 4, a seconda che siano in possesso o meno del
requisito dei trecentosessanta giorni di servizio prestato nelle scuole statali
nel triennio scolastico antecedente la data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie; ed il comma 6 che
"all'interno dei singoli scaglioni" gli aspiranti sono inclusi con il
punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la
tabella di cui all'allegato A al medesimo regolamento.
Dall'esposta normativa sembra dunque che le graduatorie permanenti siano
articolate in distinti "scaglioni", in relazione alle varie categorie
di personale in essi inserite in virtù di titoli diversi o conseguiti in tempi
diversi, ciascuno dei quali rappresenta, rispetto alla "graduatoria
base", una sorta di sub-graduatoria collocata, rispetto alle altre, in un
ordine decrescente di "precedenza".
A tale quadro normativo occorre correlare, ai fini che qui interessano, le
disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, la quale, innovando alla
precedente normativa della legge n. 482/1968, ha dettato nuove norme per il
diritto al lavoro dei
disabili.
Di tale normativa in questa sede rileva, da quanto sembra emergere dalla
relazione ministeriale, l'art. 7, comma 2, il quale dispone che i datori di
lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto
dall'articolo 36, comma 2 - relativo alle assunzioni obbligatorie ai sensi della
(ormai abrogata, legge n. 482/1968) - del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della
legge (relativo alle più favorevoli modalità di utilizzazione, anche mediante
richiesta nominativa, dei disabili mediante apposite convenzioni tra Uffici del
lavoro e datori di lavoro). Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1,
lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993 (cioè quelle
mediante procedure selettive per la copertura dei posti per i quali occorra un
titolo superiore alla scuola dell'obbligo), lo stesso comma 2 prevede che i
lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2 (cioè
l'elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati), della
legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota
d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
La legge n. 68, pur profondamente innovativa rispetto al passato, ha dunque
confermato il principio del doppio meccanismo di tutela dei disabili aspiranti a
lavoro: quello dell'assunzione obbligatoria diretta e quello della riserva dei
posti nei procedimenti concorsuali per la copertura di posti disponibili nelle
piante organiche delle Pubbliche Amministrazioni; procedimenti nei quali vanno
ricompresi quelli relativi al personale della scuola mediante le graduatorie
permanenti, redatte, secondo quanto visto, secondo criteri di concorsualità,
cioè di attribuzione di un punteggio e conseguente collocazione in un ordine di
graduatoria, che è un ordine di merito.
Ora, poiché, secondo quanto detto, la graduatoria permanente non è unita ma
differenziata ed articolata in scaglioni, ai quali attingere secondo un ordine
di ricorso successivo ai vari scaglioni, ne consegue che i titoli di precedenza
conseguenti all'iscrizione nell'elenco dei disabili di cui all'art. 8 della
legge n. 68/1999 rilevano all'interno di ciascuno scaglione, la cui specifica
utilizzazione è assimilabile ad una distinta procedura di selezione per
l'assunzione al lavoro. Infatti il principio delle precedenze conseguenti
all'appartenenza a categorie c.d. protette opera all'interno dell'unica
graduatoria concorsuale, nella quale tutti gli idonei sono inseriti secondo i
rispettivi titoli di merito e dalla quale vengono attinti i disabili ed
equiparati, anche se collocati in posizione inferiore rispetto agli altri
aspiranti, sino a copertura dei posti riservati agli stessi disabili.
D'altra parte lo stesso art. 401 del citato T.U. afferma il principio del previo
esaurimento delle precedenti graduatorie e della salvaguardia delle posizioni di
chi sia inserito nelle graduatorie stesse: princìpi ben applicabili a coloro
che siano inseriti nelle sub-graduatorie specificamente riservate alle categorie
protette.
P.Q.M
nelle esposte considerazioni viene reso il richiesto parere.
Per estratto dal verbale
IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE
Visto
Il PRESIDENTE DELLA SEZIONE
Stenio Riccio