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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione

DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Area dell'Autonomia Scolastica - Ufficio XI

Segreteria del Consiglio Nazionale P.I.

 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

Prot. n. 502 Roma, 14 gennaio 2002

 

OGGETTO: PARERE SU "REVISIONE TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLE GRADUATORIE PERMANENTI - LEGGE N. 333 DEL 20 AGOSTO 2001 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 255 DEL 3 LUGLIO 2001"

 

Adunanza del 14 gennaio 2002

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la nota prot. n. 3449 del 19 novembre 2001 con la quale il Ministro del MIUR (Dipartimento per i Servizi del Territorio - D.G. del Personale della scuola e dell'Amministrazione - Uff. VI) ha chiesto il parere al CNPI in merito all'argomento in oggetto;

VISTA la relazione della Commissione consiliare appositamente costituita per l'esame istruttorio ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine all'argomento in oggetto specificato;

VISTI gli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo n. 297 del 16.4.1994;

dopo ampio e approfondito dibattito;

 

ESPRIME

 

il proprio parere nei seguenti termini:

 

PREMESSO CHE:

 

la tabella di valutazione proposta deve avere come requisito primario e irrinunciabile quello della chiarezza, trasparenza, oggettività ed univocità inequivocabile di interpretazione;

recenti atti legislativi e normativi hanno modificato l'originaria impostazione delle graduatorie riducendo il numero delle fasce e prevedendo l'inserimento dei nuovi aspiranti nell'attuale "terza fascia unificata" secondo il punteggio degli stessi con conseguente possibilità di scavalcamento nei confronti di chi era già inserito;

altri atti normativi di vario rango/natura/livello hanno reso necessaria la valutazione di titoli originariamente non previsti;

 

IL CNPI RITIENE CHE:

 

la previsione di nuovi punteggi debba limitarsi a prendere in considerazione esclusivamente titoli relativi alle situazioni conseguenti ad atti legislativi e/o normativi non previsti dalla previgente normativa. Operando diversamente si creerebbero conseguenze negative sia sulle consolidate legittime aspettative degli inclusi nelle graduatorie permanenti sia per la possibile, anzi probabile, impossibilità di rispettare i termini previsti per le nomine in ruolo al 31 luglio, in considerazione dei fatto che si verrebbero a dover rivalutare una mole insostenibile di domande con conseguente possibilità di errori anche materiali;

qualora si volesse operare una rideterminazione dei titoli valutabili, non ci si potrebbe certamente limitare a quelli proposti che potrebbe sembrare quasi ripiegati sulla valutazione solo di nuovi titoli conseguiti a livello universitario. Si dovrebbe quindi rivedere un ampio ventaglio di ipotesi che dovrebbe, per ovvi motivi di equità e giustizia, operare solo dall'anno successivo alla modifica in modo di mettere tutti gli aspiranti in condizione di pari opportunità.

 

NEL MERITO PROPONE, COERENTEMENTE A QUANTO ESPOSTO, CHE:

 

alla lettera A sia aggiunto a "TITOLI" la specifica "D'ACCESSO";

alla frase: "per l'abilitazione conseguita presso le S.S.I.S. sono attribuiti ulteriori 30 punti" sia aggiunta una nota che specifichi in modo inequivocabile che tale punteggio spetta solo per le classi di concorso relative al titolo S.S.I.S. e che il previsto punteggio aggiuntivo non può esser cumulato, in relazione agli anni di frequenza alla scuola di specializzazione, con alcun punteggio derivante da servizio scolastico prestato. Tale proposta risponde alla necessità di giustizia e di pari trattamento tra coloro che, frequentando la scuola di specializzazione, hanno potuto o meno per vari motivi svolgere contemporaneamente l'attività di docente nelle scuole e di discente nelle S.I.S.S. Tra l'altro il punteggio aggiuntivo proposto è già superiore a quello spettante per due anni di servizio specifico e viene riconosciuto per tutte le classi di concorso per cui si consegue l'abilitazione a differenza del servizio scolastico che viene valutato per la sola classe di servizio;

il ripristino del testo di cui al D.M. 29.3.93, modificata con D.M. 29.1.94 dell'intera parte di cui alla lettera D. ALTRI TITOLI integrata, come argomentato in premessa, dalle voci previste da nuovi atti normativi e quindi si deve integrare il punto 1 della lettera D del citato D.M. con la previsione della valutazione anche dei titoli di studio conseguiti in uno dei paesi dell'Unione Europea.

 

Alla luce di quanto sopra il CNPI propone di esprimere PARERE CONTRARIO alla proposta inviata e richiede di apportare le modifiche di cui sopra nell'emanazione del D.M. relativo.

 

IL SEGRETARIO IL V. PRESIDENTE

(M.R. Cocca) (M. Guglietti)


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