MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA
Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
Area dell'Autonomia Scolastica - Ufficio XI
Segreteria del Consiglio Nazionale P.I.
CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Prot. n. 502 Roma, 14 gennaio 2002
OGGETTO: PARERE SU "REVISIONE TABELLA DI
VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLE GRADUATORIE PERMANENTI - LEGGE N. 333 DEL
20 AGOSTO 2001 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 255 DEL 3 LUGLIO 2001"
Adunanza del 14 gennaio 2002
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTA la nota prot. n. 3449 del 19 novembre 2001
con la quale il Ministro del MIUR (Dipartimento per i Servizi del
Territorio - D.G. del Personale della scuola e dell'Amministrazione -
Uff. VI) ha chiesto il parere al CNPI in merito all'argomento in
oggetto;
VISTA la relazione della Commissione consiliare
appositamente costituita per l'esame istruttorio ed incaricata di
riferire al Consiglio in ordine all'argomento in oggetto specificato;
VISTI gli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo n.
297 del 16.4.1994;
dopo ampio e approfondito dibattito;
ESPRIME
il proprio parere nei seguenti termini:
PREMESSO CHE:
la tabella di valutazione proposta deve avere
come requisito primario e irrinunciabile quello della chiarezza,
trasparenza, oggettività ed univocità inequivocabile di
interpretazione;
recenti atti legislativi e normativi hanno
modificato l'originaria impostazione delle graduatorie riducendo il
numero delle fasce e prevedendo l'inserimento dei nuovi aspiranti
nell'attuale "terza fascia unificata" secondo il punteggio
degli stessi con conseguente possibilità di scavalcamento nei
confronti di chi era già inserito;
altri atti normativi di vario
rango/natura/livello hanno reso necessaria la valutazione di titoli
originariamente non previsti;
IL CNPI RITIENE CHE:
la previsione di nuovi punteggi debba limitarsi a
prendere in considerazione esclusivamente titoli relativi alle
situazioni conseguenti ad atti legislativi e/o normativi non
previsti dalla previgente normativa. Operando diversamente si
creerebbero conseguenze negative sia sulle consolidate legittime
aspettative degli inclusi nelle graduatorie permanenti sia per la
possibile, anzi probabile, impossibilità di rispettare i termini
previsti per le nomine in ruolo al 31 luglio, in considerazione dei
fatto che si verrebbero a dover rivalutare una mole insostenibile di
domande con conseguente possibilità di errori anche materiali;
qualora si volesse operare una rideterminazione
dei titoli valutabili, non ci si potrebbe certamente limitare a
quelli proposti che potrebbe sembrare quasi ripiegati sulla
valutazione solo di nuovi titoli conseguiti a livello universitario.
Si dovrebbe quindi rivedere un ampio ventaglio di ipotesi che
dovrebbe, per ovvi motivi di equità e giustizia, operare solo
dall'anno successivo alla modifica in modo di mettere tutti gli
aspiranti in condizione di pari opportunità.
NEL MERITO PROPONE, COERENTEMENTE A QUANTO ESPOSTO,
CHE:
alla lettera A sia aggiunto a "TITOLI"
la specifica "D'ACCESSO";
alla frase: "per l'abilitazione conseguita
presso le S.S.I.S. sono attribuiti ulteriori 30 punti" sia
aggiunta una nota che specifichi in modo inequivocabile che tale
punteggio spetta solo per le classi di concorso relative al titolo
S.S.I.S. e che il previsto punteggio aggiuntivo non può esser
cumulato, in relazione agli anni di frequenza alla scuola di
specializzazione, con alcun punteggio derivante da servizio
scolastico prestato. Tale proposta risponde alla necessità di
giustizia e di pari trattamento tra coloro che, frequentando la
scuola di specializzazione, hanno potuto o meno per vari motivi
svolgere contemporaneamente l'attività di docente nelle scuole e di
discente nelle S.I.S.S. Tra l'altro il punteggio aggiuntivo proposto
è già superiore a quello spettante per due anni di servizio
specifico e viene riconosciuto per tutte le classi di concorso per
cui si consegue l'abilitazione a differenza del servizio scolastico
che viene valutato per la sola classe di servizio;
il ripristino del testo di cui al D.M. 29.3.93,
modificata con D.M. 29.1.94 dell'intera parte di cui alla lettera D.
ALTRI TITOLI integrata, come argomentato in premessa, dalle voci
previste da nuovi atti normativi e quindi si deve integrare il punto
1 della lettera D del citato D.M. con la previsione della
valutazione anche dei titoli di studio conseguiti in uno dei paesi
dell'Unione Europea.
Alla luce di quanto sopra il CNPI propone di
esprimere PARERE CONTRARIO alla proposta inviata e richiede di
apportare le modifiche di cui sopra nell'emanazione del D.M. relativo.
IL SEGRETARIO IL V. PRESIDENTE
(M.R. Cocca) (M. Guglietti) |