1. Il Ministero e l’ADI –
associazione degli italianisti italiani, nell’ambito dello
scenario aperto dalla riforma del sistema scolastico, s’impegnano
di comune intesa e in stretta connessione con le istituzioni
scolastiche, a promuovere e monitorare attività di ricerca-azione
finalizzate all’elaborazione dei piani di studio ordinamentali,
alla selezione dei contenuti disciplinari ed all’individuazione
dei nuclei fondamentali propri dell’insegnamento/apprendimento
della lingua e della letteratura italiana, al fine di rendere
effettivo patrimonio di tutti gli studenti l’uso ricettivo e
produttivo della lingua italiana e la conoscenza del patrimonio
culturale del nostro Paese.
2. Il Ministero e l’ADI, sulla
base delle esigenze segnalate dal mondo della scuola e sulla base
di indicazioni provenienti dal campo della ricerca, si impegnano a
coordinare l’attuazione di un programma comune di interventi nel
campo dell’educazione linguistica e letteraria, anche in
collaborazione con altre Associazioni scientifiche e professionali
del settore, relativamente all’area della formazione iniziale e
in servizio del personale scolastico, da realizzare in presenza o
a distanza. L’area di intervento prevede iniziative di
formazione sui profili disciplinari volti alla promozione della
professionalità docente e alla produzione di materiali
informativi/formativi per l’autoaggiornamento del personale
docente. Sono previste, inoltre, azioni di socializzazione e di
comunicazione relative all’utilizzo di metodologie didattiche e
all’elaborazione di strumenti di autovalutazione professionale
dell’efficacia dell’azione formativa.
3. L’ADI presenterà ogni anno un
progetto di massima di ricerca e studio finalizzato al
perseguimento degli obiettivi di cui alla presente convenzione.
4. Tutti i materiali didattici prodotti in
attuazione della presente Intesa saranno di proprietà del
Ministero, che potrà diffonderli attraverso il sistema di
documentazione educativa curato dall’Istituto Nazionale di
Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa (I.N.D.I.R.E.),
gli Uffici Scolastici territoriali e le reti di scuole.
5. Per la realizzazione delle finalità
previste dalla presente Intesa sarà istituito, entro 30 giorni
dalla sottoscrizione, un apposito Comitato del quale faranno parte
le rappresentanze istituzionali delle parti contraenti e le
componenti tecniche utili per l’attuazione delle iniziative
conseguenti all’Intesa. Il Comitato sarà presieduto da un
rappresentante del Ministero. La prima riunione avverrà nei 30
giorni successivi alla sua formale istituzione in Roma, presso la
sede del Ministero, dove verranno tenute anche le successive
riunioni, a spese delle singole componenti.
6. Per l’attuazione dei programmi previsti
dalla presente Intesa, il Ministero stanzierà risorse
finanziarie, provenienti sia dai finanziamenti della Legge n.440/97
e finalizzate dalla Direzione Generale degli Ordinamenti all’attuazione
dei Protocolli d’Intesa con le Associazioni disciplinari, sia
dai finanziamenti specifici della Direzione Generale per la
Formazione. L’ADI metterà a disposizione le proprie
risorse e le proprie competenze.
7. I profili organizzativi e di gestione
afferenti all’attuazione del Protocollo d’Intesa saranno
curati dalla Direzione Generale degli Ordinamenti che assicurerà,
altresì, il necessario coordinamento con gli Uffici centrali
interessati.
8. Al termine di ciascun ciclo di iniziative,
il Comitato redigerà un’apposita relazione, comprensiva di
rendiconti finanziari.
9. Il presente Protocollo d’Intesa entrerà
in vigore alla data della stipula, avrà durata triennale e sarà
rinnovato per un uguale periodo, salvo diverso avviso da una delle
Parti, espresso almeno tre mesi prima della scadenza dei termini
dell’Intesa.