PROTOCOLLO D'INTESA
tra il
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)
e il
MINISTERO DELLA SALUTE
Tutela del diritto alla salute e allo studio dei
cittadini di minore età, affetti da gravi patologie, attraverso il
servizio d'istruzione domiciliare
Visti gli artt. 2, 32 e 33 della Costituzione della
Repubblica Italiana;
vista la Carta europea dei diritti dei bambini degenti in ospedale,
adottata dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 maggio 1986;
vista la legge 31 dicembre 1991, n.276 recante "Ratifica ed esecuzione
della Convenzione sui diritti del fanciullo" (New York 1989);
vista la Legge 5 febbraio 1992, n.104;
vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare l'articolo 21 che,
sancendo l'autonomia delle istituzioni scolastiche, consente alle stesse
di interagire con le autonomie locali, i settori economici e produttivi,
gli enti pubblici e le associazioni del territorio, nonché di
perseguire, tramite l'autonomia, la massima flessibilità e tempestività
e la valorizzazione delle risorse locali;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275,
con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di
autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai
sensi del citato articolo 21 della legge n.59/97;
vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la
promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, e
in particolare l'articolo 4, comma l, lettera L);
vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440, relativa all'istituzione del
fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per
gli interventi perequativi;
visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al
trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle
Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59, in particolare il capo III concernente l'istruzione
scolastica;
vista la circolare del Ministro della Pubblica Istruzione, 7 agosto
1998, n. 353 avente per oggetto il "Servizio scolastico nelle strutture
ospedaliere";
vista la Legge quadro dell'8 novembre 2000, n. 328, per la realizzazione
del sistema integrato d'intervento e servizi sociali;
vista la legge n. 53 del 28 marzo 2003 "Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale";
visto il Protocollo d'Intesa siglato in data 27/09/2000 tra il Ministero
della Pubblica Istruzione, della Sanità e della Solidarietà Sociale in
merito "alla tutela dei diritti alla salute, al gioco, all'Istruzione ed
al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di
minore età malati";
visto il Protocollo d'Intesa siglato in data 23/02/2001 tra il Ministero
della Pubblica Istruzione, della Sanità e Beni Culturali e Ambientali;
viste le Direttive Ministeriali n 51 del 21/03/01 e n 53 del 15/5/2002,
per l'utilizzazione delle disponibilità finanziarie del fondo istituito
con la citata Legge n 440/97, che hanno individuato, rispettivamente per
gli esercizi finanziari 2001 e 2002, fra gli interventi prioritari,
iniziative volte al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta
d'integrazione scolastica degli alunni ricoverati in ospedale, seguiti
in regime di day hospital;
vista la Circolare del MIUR n. 149 del 10 ottobre 2001, con la quale
sono state fornite indicazioni operative agli Uffici Scolastici
Regionali, per l'anno scolastico 2001/02, ai fini della realizzazione di
iniziative concernenti la scuola in ospedale ed il servizio di
istruzione domiciliare;
vista la Circolare del MIUR n. 84 del 22 luglio 2002, avente le stessa
finalità della citata C.M. n 149/01, con riferimento all'anno scolastico
2002/03;
vista la Circolare del MIUR n. 56 del 4 Luglio 2003, avente per oggetto:
la scuola in ospedale e il servizio di istruzione domiciliare. E.f. 2003
- Legge 440/97. Anno scolastico 2003-2004;
visto il Piano Sanitario Nazionale 2002 - 2004, parte II, punto 4 "la
Salute e il sociale", che prevede, tra gli obiettivi generali, la
riduzione del tasso di ospedalizzazione del 10% annuo e l'incremento di
strutture socio-sanitarie alternative, quali l'ospedalità a domicilio ed
in strutture residenziali funzionalmente collegate con gli ospedali,
premesso che:
-
l'attività didattica, rivolta ai bambini e agli
adolescenti ricoverati nelle strutture ospedaliere, o seguiti in
regime di day-hospital o di istruzione domiciliare, riveste un ruolo
rilevante in quanto garantisce agli stessi il diritto all'istruzione e
contribuisce al mantenimento o al recupero del loro equilibrio
psico-fisico;
-
le esperienze in atto hanno dato un contributo
decisivo al recupero della dispersione scolastica dovuta alla malattia
e al reinserimento ottimale degli alunni nelle classi di provenienza;
-
il servizio di istruzione domiciliare, già attivato
per quegli studenti impediti alla frequenza scolastica a causa della
malattia e sottoposti a cicli di cura periodici, e finalizzato ad
assicurare il reinserimento dell'alunno nella classe di appartenenza,
necessita di potenziamento al fine di ottimizzare l'offerta formativa;
-
tale servizio è destinato a svilupparsi, in quanto,
per effetto del menzionato Piano Sanitario Nazionale, verranno ridotti
i tempi di degenza a favore dell'assistenza sanitaria domiciliare;
-
il coordinamento degli interventi sanitari, sociali
e scolastici è necessario per l'integrazione di compiti e di attività
delle rispettive componenti, al fine di assicurare un sistema di presa
in carico globale del minore malato;
-
il progetto di ricerca "La scuola in ospedale come
laboratorio per le innovazioni nella didattica e nell'organizzazione",
avviato dall'anno scolastico 2000-01, ha permesso l'attivazione di un
portale telematico dedicato, utilizzabile per le attività didattiche
degli alunni che non possono usufruire del servizio scolastico
ordinario a causa della malattia;
-
le attuali tecnologie della comunicazione
permettono, da una parte, di arricchire l'intervento didattico con
metodologie particolarmente motivanti e, dall'altro, di non
interrompere il percorso educativo e di ridurre la condizione di
isolamento degli alunni malati, mediante collegamenti telematici con
la scuola di provenienza,
si conviene quanto segue:
Articolo 1
Il MIUR e il Ministero della Salute - di seguito
denominati parti - si impegnano a promuovere, sostenere e sviluppare
iniziative volte a garantire la presa in carico globale dei minori
malati, sia sotto l'aspetto sanitario che scolastico, assicurando la
continuità dell'intervento.
A tal fine le parti, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli e delle
rispettive competenze, ricercano e sperimentano modalità di raccordo
interistituzionale, con l'obiettivo di garantire, nella misura massima
possibile e contestualmente, il diritto alla salute e il diritto
all'istruzione, costituzionalmente garantiti. Il MIUR si impegna a
coinvolgere le proprie strutture centrali e periferiche.
Articolo 2
Il MIUR si impegna a:
-
sviluppare il servizio di istruzione domiciliare
per quegli studenti che, già ospedalizzati per gravi patologie, non
possono frequentare la scuola per lungo tempo, a causa di gravi
patologie il cui decorso comporti, anche nella fase di degenza e cure
domiciliari, necessità terapeutiche che, per complessità e durata, non
siano temporaneamente compatibili con la frequenza scolastica;
-
contribuire, con risorse finanziarie, nell'ambito
dei fondi per l'ampliamento dell'offerta formativa di cui alla Legge
440/97, alla realizzazione del servizio di istruzione domiciliare;
favorire l'attivazione del servizio di istruzione domiciliare
attraverso l'emanazione di appositi atti in materia;
-
sostenere l'integrazione tra istruzione domiciliare
e assistenza sanitaria dell'alunno malato, anche prevedendo incontri
tra personale scolastico e sanitario;
-
facilitare l'uso di strumenti telematici, al fine
di coniugare l'istruzione a domicilio con l'istruzione a distanza,
anche attraverso l'uso del portale telematico dedicato alla scuola
ospedaliera;
-
favorire iniziative di formazione congiunta tra
personale scolastico e sanitario
Articolo 3
Il Ministero della Salute si impegna a:
sollecitare le Aziende Sanitarie, tramite le Regioni
e le Province Autonome, affinché nell'ambito dell'assistenza sanitaria
domiciliare venga dato ogni opportuno supporto per garantire
l'integrazione tra assistenza sanitaria ed istruzione domiciliare dei
minori attraverso le seguenti azioni:
-
l'attivazione del distretto sanitario affinché, con
i propri servizi, qualora il piano di assistenza domiciliare definito
e concordato con i servizi ospedalieri interessati indichi la
temporanea incompatibilità con la frequenza scolastica, valutati i
bisogni del bambino e della famiglia, coordini gli interventi sanitari
e socio-assistenziali, al fine di definire con gli operatori
scolastici il progetto di integrazione tra assistenza ed istruzione
domiciliare;
-
l'integrazione delle risorse tecnologiche messe a
disposizione dal servizio scolastico e da quello sanitario;
-
favorire iniziative di formazione congiunta tra
personale sanitario e scolastico.
Articolo 4
Profili organizzativi
I profili organizzativi, afferenti all'attuazione del
protocollo d'intesa, verranno curati dal MIUR, tramite la Direzione
Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio, che assicurerà
il necessario coordinamento con il Ministero della Salute, anche
attraverso la costituzione di una segreteria tecnica.
Articolo 5
Organismo preposto all'attuazione del protocollo
L'attuazione della presente intesa è demandata ad un
Comitato paritetico presso il MIUR, composto da tre rappresentanti
designati da ciascuna parte firmataria, con compiti di indirizzo,
coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività e delle
iniziative realizzate. Il Comitato è, inoltre, incaricato di
approfondire tematiche di comune interesse. Alle riunioni del Comitato
potranno essere invitati di volta in volta, e a seconda delle necessità,
esperti provenienti dal mondo della scuola e della sanità, senza diritto
di voto e senza alcun onere a carico delle Amministrazioni.
Articolo 6
Durata
Il presente protocollo di intesa ha validità di tre
anni dalla data di sottoscrizione e può essere modificato in qualunque
momento e rinnovato alla scadenza, salvo diverso avviso di una delle
parti.
Roma, 24 ottobre 2003
Il Ministro
dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
F.to Letizia Moratti |
Il Ministro
della Salute
F.to Girolamo Sirchia |
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