RELAZIONE PER L'ADOZIONE DEL PROGRAMMA DI RIORDINO DELLE
NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI (DOC. XXVII, N. 5)
approvata nella Seduta della Camera dei Deputati n. 606 del 19/10/1999
(Sezione 1 - Risoluzione)
La Camera,
considerate le indicazioni contenute nella relazione del Governo per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari di cui all'articolo 7 delta legge n. 50 del 1999, e tenuto conto delle valutazioni formulate in proposito dalle Commissioni parlamentari permanenti nonché dalla apposita Commissione speciale,
premesso che il processo di semplificazione e di razionalizzazione della normativa richiede un uso permanente e integrato di tutti gli strumenti destinati ad incidere sullo svolgimento dell'attività di produzione legislativa, in tutte le sue fasi,
rilevata l'urgenza di procedere ad un'azione di riordino normativo efficace e duraturo mediante il consolidamento delle normative legislative e regolamentari vigenti in testi unici
impegna il Governo:
a rendere stabile e continua nel tempo l'azione di riordino normativo dedicando costante cura al profili di coordinamento con la legislazione previgente di tutte le proprie iniziative normative e, in particolare, ad accompagnare, secondo le disposizioni del regolamento della Camera (articolo 79), tutti i disegni di legge e gli schemi di atti normativi con una relazione sulla valutazione di impatto normativo che dimostri il rispetto dei principi di necessità, chiarezza e proporzionalità di ciascun intervento; tale relazione dovrebbe costituire il primo contenuto della più complessa analisi dell'impatto della regolazione (AIR) prevista dall'articolo 6 della legge n. 50 del 1999;
a definire, con il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari previsto dall'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, un quadro unitario del processo di semplificazione avviato con le leggi n. 59 del 1997 e n. 50 del 1999, tenendo conto del complesso delle iniziative in corso, previste sia dalla legge di semplificazione 1998 sia da specifiche leggi di settore, individuando, ferme restando le scadenze previste dalle leggi di delega ed autorizzazione e indicate nella tabella B della relazione, per ciascuna di esse tempi, mezzi e risorse necessarie per l'attuazione, ed indicando altresì a quali di queste iniziative intenda dare corso entro i limiti temporali stabiliti dalla legge n. 50 del 1999 e secondo le particolari procedure previste dall'articolo 7 della medesima legge;
ad effettuare l'intervento di semplificazione mediante la predisposizione dei testi unici con riguardo al concreto funzionamento della normativa considerata. Ciò richiede che la prima fase delle operazioni di riordino sia rappresentata da una ricognizione della legislazione vigente nei diversi settori presi in considerazione e dello stato di attuazione della medesima, nonché possibilmente da una attenta verifica del suo impatto sui destinatari delle norme (pubblica amministrazione, cittadini, imprese) da attuarsi mediante l'analisi dei costi sopportati dai destinatari rispetto ai benefici che gli stessi possono trarne;
a presentare alle Camere, durante l'iter di formazione dei testi unici, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori che diano conto, in particolare, degli orientamenti che intende assumere in ordine alla individuazione delle materie che costituiranno oggetto dei testi unici e dei criteri cui intende attenersi per quanto concerne la definizione dei profili organizzativi e procedimentali da delegificare, nonché delle eventuali difficoltà riscontrate, consentendo in tal modo alle Commissioni permanenti di esprimere i propri indirizzi su tali questioni, dando così vita ad una delle forme di «raccordo istituzionale» tra Camere e Governo previste dall'articolo 6 della legge n. 55 del 1999;
ad attuare la innovativa previsione contenuta nell'articolo 7, comma 2, della legge n. 50 del 1999 riguardante l'emanazione di testi unici a carattere «misto», legislativo e regolamentare, mediante la predisposizione contestuale in ciascun settore di due distinti provvedimenti di riordino, uno di rango legislativo e l'altro di livello regolamentare, da rifondere in un testo unico misto a carattere ricognitivo che contenga tutte le norme rilevanti per il settore considerato;
a dare priorità, nell'ambito del complessivo programma di riordino, agli interventi di consolidamento della normativa inerente ai seguenti settori:
a tenere conto nell'azione di riordino e consolidamento della finalità che con essa si intende perseguire, che è quella della migliore conoscibilità delle norme da parte dei loro destinatari. Ciò richiede che la definizione degli ambiti di materia e dei gruppi di norme da comprendere in ciascun testo unico sia finalizzata allo scopo di rendere più agevole l'accesso alle norme da parte dei cittadini, anche aggregando in uno stesso testo unico norme afferenti a differenti settori normativi;
a promuovere l'operatività di strumenti informatici che consentano la consultazione gratuita da parte dei cittadini sulla rete Internet del testo della legislazione vigente aggiornato in tempo reale, destinando ai relativi progetti adeguate risorse finanziarie e dando priorità alle iniziative immediatamente attuabili: si indicano a tal proposito il progetto «norme in rete» promosso dall'AIPA e la messa a disposizione via Internet a titolo gratuito del testo della Gazzetta ufficiale.