Programma quinquennale di progressiva attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, concernente il riordino dei cicli dell'istruzione (doc. XVI-Ter, n. 1)

Risoluzione 6-00155
(Approvata dalla Camera il 12 dicembre 2000 - Seduta n. 824)

 

La Camera,

esaminato il programma quinquennale di progressiva attuazione della legge n. 30 del 2000 di riordino dei cicli scolastici, trasmesso dal Governo alle Camere il 17 novembre 2000;

consapevole dell'importanza che esso assume al fine di dare avvio a quella che viene percepita come la principale riforma della scuola di questi ultimi decenni;

dato atto che il programma viene presentato alle Camere in ottemperanza a quanto disposto dal comma l, articolo 6, della legge n. 30 del 2000, sia pure con un lieve ritardo rispetto ai tempi fissati dalla legge;

considerato che esso, dopo una opportuna introduzione che rammenta «le finalità, le ragioni, le condizioni e i soggetti della riforma» (considerata nel quadro complessivo delle riforme approvate), affronta tutte le tematiche esplicitamente richieste dalla legge n. 30 del 2000 e cioè:

precisato che si tratta comunque di un primo programma, il quale ha il compito di indicare indirizzi, criteri generali e fattibilità connessi con la prima fase di attuazione, decisiva ma non esaustiva e che la legge prevede in ogni caso non solo una verifica triennale e, nella complessa fase regolamentare che seguirà, un continuo confronto Parlamento-Governo, ma anche la singolare indicazione che «disposizioni correttive di quelle contenute nel programma (...) potranno essere emanate durante la progressiva attuazione del programma stesso»;

ritenuta inoltre opportuna, nel clima di spesso strumentali polemiche attuali, la scelta dei due capitoli iniziali nei quali, segnalando finalità, ragioni, condizioni e soggetti della riforma, si rammenta che la medesima risponde a un esigenza di profondo rinnovamento rintracciabile in un dibattito che da trent'anni ormai impegna il mondo della cultura, del sindacato, dell'associazionismo professionale e dei vari movimenti giovanili sostanzialmente concordi nell'individuare come obiettivi non rinviabili:

chiarito infine che, nella consapevolezza di avere approvato una legge di grande spessore innovativo, il Parlamento, mentre respinge interessati inviti al rinvio, ritiene giusto sottolineare la opportunità che, specie nella fase di prima attuazione, si proceda con gradualità e prudenza sapendo attingere le soluzioni più sagge e convenienti dal dialogo continuo con gli operatori e dalla valorizzazione delle stesse esperienze già maturate in ambito scolastico, il ché non potrebbe avvenire con una partenza che prescindesse da condizioni minime di fattibilità garantite;

sulla base di tali considerazioni, condivisi in linea generale i contenuti del primo programma quinquennale di progressiva attuazione della legge n. 30 del 2000 di riordino dei cicli scolastici e dovendo la Camera formulare indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma, indirizzi che, in fase di prima attuazione, valgono anche come parere di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, richiamato dall'articolo 6, comma 6, ultima parte, della legge n. 30 del 2000,

impegna il Governo:

1) per quanto attiene al capitolo I tempi e le modalità di attuazione:

ad attuare l'ipotesi che prevede, per le prime due classi della scuola di base, l'inizio della riforma nell'anno scolastico 2001-2002;

a iniziare, per quanto riguarda la scuola superiore:

a) confermando le disposizioni emanate con decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, concernente l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, relativo all'autonomia;

b) consentendo che le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dei poteri dell'autonomia didattica ed organizzativa che permette la riorganizzazione dei percorsi didattici secondo quanto previsto dall'articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 234 del 2000, possano, senza incidere comunque sulle finalità formative degli indirizzi:

c) approntando, entro il dicembre 2001, i curricoli relativi ai 5 anni del ciclo, al fine di iniziare compiutamente la riforma nell'anno scolastico 2002-2003.

Rispetto alle varianti ipotizzate per affrontare il problema più delicato, relativo al fatto che, ridotto di un anno il tempo scuola complessivo, confluiranno, a un certo punto del cammino, due leve di alunni nello stesso anno scolastico per formare la cosiddetta «onda anomala»; e alla possibilità, al fine di ridurre l'impatto che tale onda avrebbe sulle istituzioni scolastiche, di «frantumare» la suddetta «onda anomala» secondo l'ipotesi prospettata nel programma:

2) Per quanto attiene al capitolo I criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli:

Precisato:

a) che sono condivisibili le osservazioni del programma di attuazione relative ai principi informatori dei curricoli e cioè alla necessità che:

b) che per quanto attiene al monte ore annuale, i curricoli debbano fare riferimento alle indicazioni orarie stabilite e cioè:

c) che per la scuola secondaria, i curricoli debbano tenere conto della nuova definizione per aree e indirizzi con la seguente articolazione dei licei:

a tenere comunque conto dello sviluppo progressivo dell'intero percorso settennale nel definire in maniera compiuta, per il settembre 2001, i curricoli dei primi due anni della scuola di base;

per quanto attiene l'articolazione della scuola di base, a considerare la soluzione prospettata (2+3+2) come ipotesi di lavoro, valida soprattutto per le implicazioni metodologie e organizzative, da realizzare nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa e da verificare a conclusione del primo triennio;

per quanto riguarda il curricolo dei primi due anni della scuola secondaria, ad attenersi più rigorosamente al comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 30 del 2000, per cui la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi non può in alcun modo deprimere la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curricolo, visto nella sequenza quinquennale, anche se a svolgersi in anni di obbligo scolastico. In tale senso, andrà valutato anche l'equilibrio da realizzarsi tra le materie di indirizzo e quelle di equivalenza disciplinare;

per quanto riguarda i curricoli in generale della scuola secondaria, a far sì che, in particolare per l'area tecnica e tecnologica, nonché per quella artistica e musicale, il rafforzamento della dimensione culturale non ostacoli l'apprendimento di specifiche professionalità spendibili, al termine del quinquennio, sia sul mercato del lavoro, sia per l'accesso alla formazione tecnica superiore o all'università. Per la calibratura degli stessi curricoli, dovrà tenersi conto dei previsti raccordi con il mondo della formazione professionale e dell'apprendistato già previsti in altre leggi;

ad attenersi, nella formazione dei curricoli, agli aspetti innovativi della legge che, mentre sottolinea la necessità dell'incontro (variamente modulato nelle diverse aree e indirizzi) con la cultura classica e con l'approccio storico-filosofico, e ciò al fine della valorizzazione della persona umana, così fortemente richiamata nell'articolo 1 della legge, fa esplicitamente cenno (comma 6 articolo 4) all'arricchimento derivante dall'alternanza scuola-lavoro-professioni che deve diventare esperienza estesa a tutte le aree della scuola secondaria.

3) Per quanto attiene al capitolo Il personale docente: valorizzazione delle professionalità, riqualificazione, riconversione:

Precisato:

a) che sono condivisibili gli obiettivi relativi al progetto generale di formazione in servizio che, nella necessaria concertazione con le forze associative e sindacali presenti nella scuola, dovrà:

b) che per la realizzazione del progetto l'amministrazione dovrà strutturare una rete permanente di servizi di supporto alle istituzioni scolastiche (consulenza tecnica, documentazione ecc.);

c) che, una nuova disciplina giuridica (anche di normazione secondaria) sostitutiva di quella del Testo unico dovrà intervenire sui seguenti punti:

In merito alla formazione iniziale dei docenti, dovendosi rinviare necessariamente al decreto interministeriale in via di definizione la indicazione dei curricoli universitari previsti per i vari ordini di scuola, a ripensare gli attuali percorsi universitari, soprattutto per le facoltà i cui laureati più frequentemente entrano nella scuola, in modo da integrare con lo studio delle scienze della formazione, l'approfondimento disciplinare.

A prefigurare vere forme di partenariato tra scuola e università almeno per quanto riguarda i laboratori didattici e il tirocinio.

A stabilire comunque, nella formulazione del regolamento di cui al comma 8 dell'articolo 6 della legge n. 30 del 2000, relativa ai titoli universitari richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base, la necessità di una laurea integrata da una fase di approfondimento pedagogico e didattico che contenga esperienze di tirocinio, anche al fine del tendenziale raggiungimento del ruolo unico; l'esigenza di una laurea è da consigliare anche per la scuola per l'infanzia, sia pure con peculiari, specifiche modalità.

4) Per quanto attiene al capitolo: Criteri generali per la formazione degli organici di istituto:

5) Per quanto attiene al capitolo: L'adeguamento delle strutture edilizie e delle infrastrutture tecnologiche.

Precisato che il programma si fonda su una ricognizione regionale delle strutture edilizie esistenti, con la relativa valutazione delle possibili conseguenze del riordino sull'utilizzazione degli edifici scolastici attuali.

Secondo tale ricognizione:

a) per la scuola di base non si prevedono grandi problemi relativi al numero complessivo delle aule, dal momento che nel settennio va a incidere la riduzione complessiva di un anno.
Infatti, ben l'84 per cento delle classi (57 per cento dei comuni) può essere allocata mantenendo corsi settennali completi all'interno dello stesso edificio, utilizzando sia le attuali scuole elementari che, ove occorra, le scuole medie. La percentuale raggiunge addirittura il 97 per cento delle classi (e il 74 per cento dei comuni) se si spezzano alcuni corsi completi in più edifici all'interno dello stesso comune.
Per quel restante 3 per cento delle classi (ma 26 per cento dei comuni) situate in quei piccoli comuni che ora dispongono della sola scuola elementare, si suggerisce il completamento in loco utilizzando spazi disponibili anche fuori del plesso e, solo eccezionalmente, il ricorso all'utilizzo di aule anche nei comuni viciniori.

b) per la scuola secondaria non ci dovrebbero essere grandi problemi strutturali se non in relazione alla cosiddetta «onda anomala», per la quale, come extrema ratio è ipotizzabile l'utilizzazione di quelle aule degli istituti scolastici di livello inferiore resi disponibili dalla contrazione temporale:
a considerare la diversificazione di plesso non solo negativamente, ma come opportunità da valutare per risolvere questioni di compresenza giudicate problematiche tra gli alunni dei primissimi anni del settennio e alunni ormai prossimi all'adolescenza, o per recuperare presenze periferiche in piccoli comuni;
ad adottare specifiche soluzioni per favorire l'applicazione della riforma nelle scuole paritarie che non abbiano riuniti i corsi delle attuali elementari e medie in uno stesso istituto;
a occupare gli anni di tempo che intercorrono da ora al momento della definizione complessiva del quadro dei bisogni per approntare strumenti atti a sostenere la ricerca di soluzioni idonee che dovranno essere affrontate dalle amministrazioni comunali e provinciali competenti.

Quanto alle infrastrutture tecnologiche il programma fa notare che il già iniziato impegno su questo nuovo terreno ha come meta finale il conseguimento per tutti gli studenti di una padronanza tanto strumentale che concettuale delle tecnologie dell'informazione, padronanza da raggiungere sia attraverso momenti di studio all'interno delle diverse discipline sia con un periodo in cui lo studio, si consolida in una specifica disciplina obbligatoria per tutti.

6) per quanto attiene alla: Relazione di fattibilità.

Premesso che la verifica prende in esame il complesso delle risorse che risulteranno necessarie per l'attuazione in tutte le scuole dei rispettivi piani dell'offerta formativa, e cioè:

Il tutto viene valutato in funzione delle varie ipotesi messe in campo e delle soluzioni da adottare a seguito delle opzioni operate dalle risoluzioni parlamentari.

Precisato che:

a) per quanto riguarda le strutture, gli adeguamenti che si renderanno necessari non dovrebbero comportare di per sé un aumento nel numero o nella tipologia delle strutture fisiche e che nuovi dimensionamenti potranno comunque mutuare dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1997 criteri e modalità operative, con i necessari adeguamenti;

b) con riguardo alle risorse professionali:

c) sulla quantificazione degli effetti sul fabbisogno di organico e le economie di spesa incidono più ipotesi, concernenti:

Ricordato comunque che:

la legge n. 30 del 2000 prevede comunque la possibilità di finanziare con appositi provvedimenti legislativi le esigenze impreviste che si presentassero nel corso dell'attuazione della riforma stessa, e che il patto sociale del Natale '98 prevedeva la redazione di un piano pluriennale di investimenti;

- a redigere il suddetto piano;

- ad adottare le già precisate soluzioni relative all'avvio della riforma nell'anno scolastico 2001-2002, con la variante dell'onda anomala frantumata, che prevedono economie di spesa oscillanti tra i 19.000 miliardi circa, con orario invariato per i docenti, ai 6000 miliardi circa, con orario a l8 ore settimanali per tutti;

- a impegnarsi con le organizzazioni a ciò deputate a una contrattazione collettiva che affronti il problema di tali oscillazioni, sembrando più praticabile la realizzazione della riduzione graduale di orario a 18 ore (senza che ciò debba comportare riduzione, nella scuola di base, delle compresenze di insegnanti previste), attraverso una fase intermedia a 20 ore e la conclusione finale al momento del consolidamento definitivo della riforma.