Giudice di Pace Arezzo
Sentenza 27 giugno 2006 REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Giudice di Pace di Arezzo, dottor
Rodolfo Pieschi, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 115/06 del R.G., promossa, con
ricorso, da XXXXX, che si difende in proprio ex Art. 82 C.p.C.,
RICORRENTE
contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO - PREFETTO di Arezzo
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione a Decreto-ingiunzione del Prefetto, che ha
confermato una sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI:
Il ricorrente chiede l'annullamento delle contravvenzioni.
Il resistente Prefetto di Arezzo ha delegato il Comune di Arezzo alla
tutela in sede giudiziaria, in relazione al presente procedimento, ex
Art. 205, 3 ° comma D.Lg.vo n. 285 del 30.04.1992.
*SVOLGIMENTO DELLA CAUSA*
Con ricorso depositato il 16.01.2006 ed all'udienza del 27.06.2006 il
sig. xxxxx esponeva che il giorno 18.12.04, con vettura di sua
proprietà, venuto ad Arezzo dalla sua residenza di Lanciano (Chieti),
entrava in ZTL (via Guido Monaco) in orario non consentito (h. 1 0,16 e
10,20), ma, in tale occasione, era in possesso di autorizzazione, in
quanto aveva quale trasportato il figlio, di anni 13, riconosciuto
disabile. L'auto aveva il contrassegno invalidi n. 939 del 29.9.2003.
Notificati al sig. xxxxxx n.2 addebiti di infrazione all'Art. 7 cod. d.
str., il ricorrente si opponeva di fronte al Prefetto di Arezzo, che
confermava però le infrazioni con proprio Decreto-Ordinanza poiché,
secondo l'Ente, il conducente non aveva attivato "le procedure previste
ed indicate nella segnaletica".
Avverso il Decreto lo stesso si rivolgeva a questo Giudice di Pace.
All'udienza del 27.06.2006, si costituiva il Comune di Arezzo, a seguito
della predetta delega, chiedendo invece la conferma dei verbali di
accertamento (e del conseguente Decreto prefettizio ), poiché, secondo
l'Amministrazione Locale, il possesso di permesso per portatori di
handicap non costituisce deroga alla norma violata. Il Comune - si legge
in comparsa di costituzione e risposta - ha infatti messo in opera una
serie di facilitazioni per mettere in condizione le persone con limitate
capacità motorie di non risentire delle barriere di accesso al centro
storico. L'Ente ha scritto ai portatori di handicap residenti nel Comune
di Arezzo, ha inserito apposita segnaletica con le procedure per
l'autorizzazione all'accesso ed ha provveduto all'indicazione di
apposito numero verde. Stanti tali iniziative, il Comune escludeva la
possibilità di una "sanatoria a posteriori" che lascia spazio ad abusi
"in modo troppo marcato". Concludeva pertanto per la reiezione del
ricorso.
All'udienza, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione,
questo giudicante pronunciava dispositivo di sentenza, riservandosi
sulle motivazioni.
*MOTIVI DELLA SENTENZA*
Si da atto, innanzi tutto, della legittimità della comparsa di
costituzione e risposta del Comune di Arezzo, ai sensi dell'Art. 205 L.
n. 214 del 1.8.2003 (Nuovo Codice della strada) che prevede, da parte
del Prefetto, la delega della tutela giudizi aria all'Amministrazione
cui appartiene l'organo accertatore, nei giudizi di opposizione alle
Ordinanze-Ingiunzioni di pagamento emesse dal Prefetto, a seguito di
ricorso ex Art. 203 cod. d. str.
La Prefettura di Arezzo ha emanato, dopo la citata normativa, il Decreto
n. D/14/03D-Area IV del 15.10.2003, con delega al Comune a rappresentare
l'Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo.
Risulta in atti una copia di "concessione parcheggio invalidi" da parte
del Comune di Lanciano, con scadenza 29.9.2008. Nel caso di specie il
sig. xxxxx (conducente) aveva con sé il figlio disabile ed il suo status
gli consentiva detti accessi, poiché poteva fruire delle agevolazioni
previste dall'Art.188 cod. d. str., in primis la circolazione nelle zone
soggette a limitazione di traffico.
Dalla lettura dell'Art. 381/2° comma, 3° periodo del Reg. di attuazione
al codice della strada (D.P.R. n. 495/92), emerge con chiarezza che il
permesso di circolazione di veicoli a servizio di invalidi con deficit
deambulatorio non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha validità su
tutto il territorio nazionale. La verifica fatta anche a posteriori, con
utilizzo di strumenti di rilevamento e controllo, negli accessi in ZTL,
della titolarità del permesso in capo a chi si assume trasportato nel
veicolo, incombe sull'Ente, ed è onere dello stesso operare in concreto,
assumendo le iniziative utili ad evitare abusi. L'osservazione del
Comune che un cittadino, nelle condizioni sopra esposte, deve richiedere
preventiva autorizzazione ad accedere alla ZTL comunicando la targa del
veicolo, non appare conforme alle norme del vigente cod. d. str., che
riservano libertà di accesso nelle ZZ.TT.LL. ai veicoli con portatori di
handicap.
Pertanto, la circostanza che si esegua un controllo di possibili accessi
abusivi mediante un sistema di videocontrollo automatizzato non può
comportare una riduzione del diritto di libera locomozione ai soggetti
portatori di handicap. La possibilità di libero accesso deve così essere
garantita solo esibendo il permesso-concessione per invalidi. Appare
pertanto pur sempre giustificabile la condotta del Comune, che notifica
il verbale al proprietario di un veicolo non riconoscibile dal sistema
di videocontrollo come veicolo trasportante un soggetto invalido,
proprio perché detta circostanza non è altrimenti riscontrabile dal
Comune se non in un momento successivo, e cioè in sede di ricorso in
opposizione al verbale di contestazione. Ciò rende pertanto necessaria
una attività da parte del ricorrente, volta all'accertamento
giurisdizionale del suo diritto di accesso, attività svolta dal sig.
xxxxxx, che tra, l'altro, avendo la residenza a Lanciano (Chieti), non è
risultato destinatario di avvisi da parte del Comune di Arezzo.
*P.Q.M.*
*Il Giudice di Pace, decidendo sul ricorso di xxx avverso il
Decreto-Ordinanza del Prefetto di Arezzo n. 780/781/05 - Area IV - del
12.9.05, ANNULLA il Decreto sopra indicato, disponendo, conseguentemente
l'annullamento dei verbali nn. 44800/04 e yyyyyyyyy.*
*NULLA per le spese di lite.*
Così deciso ad Arezzo il 27 giugno 2006. |