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Sentenza n.12684/2003 Suprema Corte di Cassazione OSSERVA 1. Il 29 gennaio 2002 il Tribunale di Sanremo, in composizione collegiale, rigettava il ricorso proposto da M. E. G. avverso il provvedimento di quello stesso Tribunale, in data 9 novembre 2001, che aveva rigettato una istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevando che, ai sensi dell'art. 1.6 l. n. 217/1990, a quel beneficio non poteva essere ammesso lo straniero non residente in Italia. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso G.,
denunziando vizi di violazione di legge. 3. Il provvedimento impugnato è pervenuto alla
espressa statuizione rilevando che "lo straniero non residente in
Italia, se ammesso al gratuito patrocinio, verrebbe a trovarsi in una
ingiustificata posizione di privilegio rispetto sia all'apolide che al
cittadino italiano", giacché, se per un verso "la sua posizione non
sarebbe dissimile da quella dell'apolide", per altro verso per il
cittadino la legge "attiva dei rigorosi controlli, volti a verificare
l'effettiva sussistenza dei presupposti di reddito" e "nel caso dello
straniero non residente tali controlli risulterebbero estremamente
limitati (...)". Il P.G. in questa sede requirente rileva, dal canto
suo, che "a prescindere dall'aggettivo "residente" formulato al
singolare e, quindi, grammaticalmente riferibile al solo apolide,
l'argomento decisivo consiste nella disparità di trattamento con il
cittadino italiano che verrebbe a determinarsi ove si seguisse la tesi
formulata dall'attuale ricorrente", posto anche che "l'autorità
consolare (...) non può certo venire messa - con riguardo alla necessità
di verificare le dichiarazioni dell'istante - sullo stesso piano del
Direttore generale delle entrate e/o delle autorità diverse cui perviene
copia della domanda dell'istante (...)". 4. L'impugnato provvedimento va, dunque annullato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sanremo. P.Q.M. La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Sanremo per nuovo esame. Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2003 Legge 30 luglio 1990, n. 217 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti Art. 1 (Istituzione del patrocinio) 1. E' assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale ovvero penale militare per la difesa del cittadino non abbiente, imputato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. 2. Il patrocinio è altresì assicurato nei procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, semprechè le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate. 3. Nei procedimenti penali l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato giova per tutti i gradi del procedimento. 4. Nei procedimenti di cui al comma 2 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetto per tutti i gradi di giurisdizione qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa. 5. Nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorità procedente nomina un difensore cui è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla presente legge. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme pagate nei confronti del minorenne e dei familiari che superano i limiti di reddito di cui all'art. 3. 6. Il trattamento riservato dalla presente legge al cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato. 7. Le disposizioni della presente legge si applicano fino alla data di entrata in vigore della disciplina generale del patrocinio dei non abbienti avanti ad ogni giurisdizione. 8. La disposizione del comma 1 non si applica ai procedimenti penali concernenti contravvenzioni. Tuttavia il patrocinio a spese dello Stato è assicurato anche relativamente a detti procedimenti quando essi:
9. In ogni caso, la disposizione del comma 1 non si applica nei confronti dell'imputato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. |
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