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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

CORTE DI CASSAZIONE
SENTENZA DEL 22-09-2005 n. 34340

Motivi della decisione

OSSERVA

C.U.A. è stato condannato dal Tribunale di Milano per aver formato un'autorizzazione amministrativa contraffatta (artt. 477- 482 c.p.) cioè la concessione per il parcheggio invalidi a lui rilasciata dal comune di Milano e in particolare per aver eseguito una fotocopia a colori del contrassegno originale da lui legittimamente detenuto. La Corte di appello ha confermato.

Ricorre per Cassazione il difensore e deduce violazione di legge e carenze motivazionali, argomentando: 1) C. elesse domicilio presso l'avv. S., il quale però si era trasferito a Roma. Le notifiche "a mani del collega (di studio? Di professione?) F." sono invalide, atteso che nella elezione di domicilio, a differenza che nella dichiarazione, è sottinteso il rapporto fiduciario tra domiciliante e domiciliatario che, nel caso in esame, non si è mai instaurato, 2) dalle dichiarazioni degli operanti, si rileva la grossolanità del falso; nè può farsi riferimento, come fa la Corte di appello a un mercato dei falsi, posto che C. era titolare del permesso (che esibì in originale) e che non è stato provato che egli avesse la disponibilità di più vetture (sulle quali, in ipotesi di accusa, avrebbe esposto più copie del permesso), 3) i giudici del merito non motivano affatto in ordine alla richiesta concessione di attenuanti generiche e/o riduzione di pena.

La prima censura è inammissibile per manifesta infondatezza.

E' onere di chi elegge domicilio verificare che il soggetto presso il quale si intende effettuare l'elezione sia effettivamente reperibile nel luogo indicato. Tanto premesso, se la notifica si manifesta impossibile, essa andrà ripetuta ai sensi del 4^ comma dell'art. 161 c.p.p., ma, se essa avviene a mani di persona che si dichiari) quale convivente con quella indicata, non può certo porsi a carico di chi ha eseguito la notifica il fatto che l'elezione era stata effettuata presso soggetto che ab origine risiedeva altrove. Sta di fatto che l'imputato ha l'onere di comunicare ogni variazione o modificazione del domicilio eletto e, a maggior ragione, la sua invalidità.

La seconda censura è fondata.

La fotocopia di un documento originale, se priva di qualsiasi attestazione che ne confermi la sua originalità, non integra alcun falso documentale (da ultimo ASN 199904406 - RV 213125, a proposito di fotocopia di ricetta medica), potendo rimanere integrato il solo delitto di truffa ove si riscontrasse l'attitudine della fotocopia a trarre in inganno terzi; ma, nel caso in esame, il delitto ex art. 640 c.p., non solo non è contestato, ma, a quanto è dato di comprendere, nemmeno è stato ipotizzato in fase di indagini, atteso che C. era effettivamente titolare del permesso di parcheggio, che egli esibì in originale, nè gli è stato addebitato (in quanto non risulta dalle sentenze di merito), come osserva il difensore ricorrente, che egli abbia voluto "donare" il documento per applicarne copia sul parabrezza di più autovetture.

Data dunque la insussistenza del fatto come contestato, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

*P.Q.M.*

La Corte annulla senza rinvio la impugnata sentenza perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2005.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2005


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