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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:

1. Dott. Claudio Vitalone Presidente

2. Dott. Guido De Maio consigliere

3. Dott. Vincenzo Tardino Consigliere

4. Dott. Ciro Petti Consigliere

5. Dott. Amedeo Franco (est) Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Reggio Calabria;

avverso la sentenza emessa il 26 gennaio 2007 dal giudice di pace di Staiti.-Brancaleone., nei confronti di B.P., nato a Melito Porto Salvo il 31.1.1970;

udita nella pubblica udienza del 5 luglio 2007 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;

udito il difensore avv. Francesco Moio;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.P., venne rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 731 cod. pen. per avere, senza giusto motivo, omesso di impartire o fare impartire l'istruzione obbligatoria ai figli minori B.C. e D. .

Il giudice di pace di Staiti Brancaleone, con la sentenza in epigrafe, assolse l'imputato perché il fatto non costituisce reato.

Osservò il giudice che mancava la prova che fosse stata inviata ai genitori la comunicazione con la quale li si informava delle assenze dei figli dalla scuola, sicché mancava anche la prova dello elemento soggettivo del reato non essendo certa la conoscenza del comportamento del minore da parte dei genitori. Invero, trattandosi di numerose famiglie di nomadi interessate al fenomeno, si generava una situazione di dubbio sulle persone dei genitori e sui minori, ricorrendo numerosi casi di omonimia.

Il Procuratore generale della repubblica presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria propone ricorso per cassazione deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Premessa la gravità del fatto contestato – che potrebbe dar luogo anche ad una forma di sfruttamento minorile essendo notorio che i piccoli nomadi vengono impiegati tutto il giorno nell'accattonaggio – osserva che le lunghe assenze da scuola dei minori – provate dalle dichiarazioni dei dirigenti scolastici – non potevano sfuggire ad un genitore ligio ai doveri inerenti alla sua potestà.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato perché effettivamente l'obbligo imposto a chiunque sia rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore di impartirgli o fargli impartire l'istruzione obbligatoria, implica anche l'obbligo di vigilare e controllare il minore per assicurarsi che questi si rechi realmente a scuola per ricevere l'istruzione.

Specialmente di fronte a lunghe ingiustificate assenze da scuola – come è provato essere accaduto nel caso di specie – la sussistenza dello elemento soggettivo del reato non può essere esclusa dalla mancata prova della conoscenza delle comunicazioni inviate dalle autorità scolastiche, atteso che la colpa,sufficiente per la configurabilità della contravvenzione in esame, è riscontrabile già nell'avere, senza giusto motivo,omesso di adempiere il proprio dovere di sorveglianza e di vigilanza sul minore e di assicurarsi che questo si rechi a scuola per ricevere l'istruzione.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata per violazione dell'art. 731 cod. pen. oltre che manifesta illogicità della motivazione.

Va peraltro rilevato che i fatti sono stati contestati come commessi tra il settembre 2003 ed il marzo 2004. Ne consegue che alla data odierna il termine triennale di prescrizione si è già maturato.

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Per questi motivi

La Corte Suprema di Cassazione

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, nella sede della corte Suprema di Cassazione il 5 luglio 2007

L'estensore Il presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 4 SETTEMBRE 2007


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