LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:
1. Dott. Claudio Vitalone Presidente
2. Dott. Guido De Maio consigliere
3. Dott. Vincenzo Tardino Consigliere
4. Dott. Ciro Petti Consigliere
5. Dott. Amedeo Franco (est) Consigliere
Ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso
proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la corte
d'appello di Reggio Calabria;
avverso la sentenza emessa il 26 gennaio 2007 dal giudice di pace di
Staiti.-Brancaleone., nei confronti di B.P., nato a Melito Porto Salvo
il 31.1.1970;
udita nella pubblica udienza del 5 luglio 2007 la relazione fatta dal
Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'annullamento senza
rinvio per prescrizione;
udito il difensore avv. Francesco Moio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B.P., venne rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art.
731 cod. pen. per avere, senza giusto motivo, omesso di impartire o fare
impartire l'istruzione obbligatoria ai figli minori B.C. e D. .
Il giudice di pace di Staiti Brancaleone, con la sentenza in epigrafe,
assolse l'imputato perché il fatto non costituisce reato.
Osservò il giudice che mancava la prova che fosse stata inviata ai
genitori la comunicazione con la quale li si informava delle assenze dei
figli dalla scuola, sicché mancava anche la prova dello elemento
soggettivo del reato non essendo certa la conoscenza del comportamento
del minore da parte dei genitori. Invero, trattandosi di numerose
famiglie di nomadi interessate al fenomeno, si generava una situazione
di dubbio sulle persone dei genitori e sui minori, ricorrendo numerosi
casi di omonimia.
Il Procuratore generale della repubblica presso la Corte d'Appello di
Reggio Calabria propone ricorso per cassazione deducendo
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Premessa la
gravità del fatto contestato – che potrebbe dar luogo anche ad una forma
di sfruttamento minorile essendo notorio che i piccoli nomadi vengono
impiegati tutto il giorno nell'accattonaggio – osserva che le lunghe
assenze da scuola dei minori – provate dalle dichiarazioni dei dirigenti
scolastici – non potevano sfuggire ad un genitore ligio ai doveri
inerenti alla sua potestà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato perché effettivamente l'obbligo imposto a chiunque
sia rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore
di impartirgli o fargli impartire l'istruzione obbligatoria, implica
anche l'obbligo di vigilare e controllare il minore per assicurarsi che
questi si rechi realmente a scuola per ricevere l'istruzione.
Specialmente di fronte a lunghe ingiustificate assenze da scuola – come
è provato essere accaduto nel caso di specie – la sussistenza dello
elemento soggettivo del reato non può essere esclusa dalla mancata prova
della conoscenza delle comunicazioni inviate dalle autorità scolastiche,
atteso che la colpa,sufficiente per la configurabilità della
contravvenzione in esame, è riscontrabile già nell'avere, senza giusto
motivo,omesso di adempiere il proprio dovere di sorveglianza e di
vigilanza sul minore e di assicurarsi che questo si rechi a scuola per
ricevere l'istruzione.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata per violazione
dell'art. 731 cod. pen. oltre che manifesta illogicità della
motivazione.
Va peraltro rilevato che i fatti sono stati contestati come commessi tra
il settembre 2003 ed il marzo 2004. Ne consegue che alla data odierna il
termine triennale di prescrizione si è già maturato.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il reato
è estinto per prescrizione.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, nella sede della corte Suprema di Cassazione il 5
luglio 2007
L'estensore Il presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 4 SETTEMBRE 2007 |