Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale,
sentenza n.37400/2007
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi sigg.ri:
Dott. Mancini Franco Presidente
1. Dott. Tardino Vincenzo Luigi Consigliere
2. Dott. Squassoni Claudia Consigliere
3. Dott. Ianniello Antonio consigliere
4. Dott. Sarno Giulio Consigliere
5. Dott. Gazzarra Santi Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
procuratore generale della Repubblica presso
Giudice di Pace di Staiti.
Nei confronti di:
1) M. R. n. il 08/06/1974
Avverso sentenza del 19/01/2007
Giudice di Pace di Staiti.
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal consigliere Squassoni
Claudia
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Consolo Santi
Che ha concluso per annullarsi con rinvio
Udito per la parte civile, l'avv.
Uditi i difensori Avv.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 19 gennaio 2007, il giudice di Pace di Staiti B. ha assolto
M. R. dal reato previsto dall'art. 731 c.p. (perché, nella qualità di
genitore esercente la potestà sulle minori V.e S. , ometteva senza
giusto motivo di fare loro impartire la istruzione obbligatoria) con la
formula «perché il fatto non costituisce reato». In sunto, il giudice ha
evidenziato la impossibilità di addebitare il comportamento
antigiuridico all'imputato in quanto mancava la certezza che lo stesso
fosse edotto dalle assenze scolastiche delle figlie.
Per l'annullamento della sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione il
Procuratore della repubblica deducendo difetto di motivazione e
violazione di legge, in particolare, rilevando:
= che le assenze non potevano sfuggire ad un genitore attento ai suoi
doveri di esercente la potestà delle figlie;
= che le dichiarazioni del Dirigente scolastico ed i prospetti delle
assenze non giustificano la declaratoria di assoluzione.
Le censure sono fondate in quanto le conclusioni della impugnata
sentenza non sono sorrette la logico e congruo apparato argomentativi.
E' certa la sussistenza dello elemento materiale del reato, che non è
stata messa in discussione dallo imputato, e risulta dai documenti
scolastici.
Non sono emersi giusti motivi che rendono inattuabile l'adempimento
dell'obbligo di istruzione (quali: la mancanza assoluta di scuole o di
insegnanti; lo stato di salute dell'alunno; la disagiata distanza tra
scuola ed abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni
economiche dell'obbligo non consentono l'utilizzo di mezzi privati;
Il rifiuto volontario, categorico ed assoluto del minore non superabile
con l'intervento dei genitivo e dei servizi sociali).
Neppure l'imputato ha dedotto di avere compiuto quanto era nelle sue
possibilità per adempiere al precetto contenuto nella norma violata.
In tal contesto, il giudice ha ritenuto la mancanza dello elemento
psicologico del reato sotto il profilo che non risultava con certezza
provato se il Direttore scolastico avesse provveduto a dare notizia al
M. delle assenze delle figlie; in tal modo, il giudice ha ritenuto che,
in mancanza di una comunicazione ufficiale, l'imputato non avesse la
capacità e gli strumenti per rendersi conto che le minori non
frequentavano la scuola.
Ora si possono prospettare due alternative; o il M. era edotto del
comportamento delle minori per cui si procede o era venuto meno al suo
dovere, morale e giuridico, di controllare ed educare le figlie.
In entrambi i casi, non è condivisibile la conclusione del giudice
tenuto conto che l'elemento psicologico della contravvenzione in esame
può essere indifferentemente il dolo o la colpa.
P.Q.M.
La corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di Pace di
S. B.
Roma, 10 luglio 2007
Il PRESIDENTE L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
L' 11 OTTOBRE 2007. |