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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.37400/2007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi sigg.ri:

Dott. Mancini Franco Presidente

1. Dott. Tardino Vincenzo Luigi Consigliere

2. Dott. Squassoni Claudia Consigliere

3. Dott. Ianniello Antonio consigliere

4. Dott. Sarno Giulio Consigliere

5. Dott. Gazzarra Santi Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA/ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

procuratore generale della Repubblica presso

Giudice di Pace di Staiti.

Nei confronti di:

1) M. R. n. il 08/06/1974

Avverso sentenza del 19/01/2007

Giudice di Pace di Staiti.

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

Udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal consigliere Squassoni Claudia

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Consolo Santi

Che ha concluso per annullarsi con rinvio

Udito per la parte civile, l'avv.

Uditi i difensori Avv.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza 19 gennaio 2007, il giudice di Pace di Staiti B. ha assolto M. R. dal reato previsto dall'art. 731 c.p. (perché, nella qualità di genitore esercente la potestà sulle minori V.e S. , ometteva senza giusto motivo di fare loro impartire la istruzione obbligatoria) con la formula «perché il fatto non costituisce reato». In sunto, il giudice ha evidenziato la impossibilità di addebitare il comportamento antigiuridico all'imputato in quanto mancava la certezza che lo stesso fosse edotto dalle assenze scolastiche delle figlie.

Per l'annullamento della sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della repubblica deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

= che le assenze non potevano sfuggire ad un genitore attento ai suoi doveri di esercente la potestà delle figlie;

= che le dichiarazioni del Dirigente scolastico ed i prospetti delle assenze non giustificano la declaratoria di assoluzione.

Le censure sono fondate in quanto le conclusioni della impugnata sentenza non sono sorrette la logico e congruo apparato argomentativi.

E' certa la sussistenza dello elemento materiale del reato, che non è stata messa in discussione dallo imputato, e risulta dai documenti scolastici.

Non sono emersi giusti motivi che rendono inattuabile l'adempimento dell'obbligo di istruzione (quali: la mancanza assoluta di scuole o di insegnanti; lo stato di salute dell'alunno; la disagiata distanza tra scuola ed abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell'obbligo non consentono l'utilizzo di mezzi privati;

Il rifiuto volontario, categorico ed assoluto del minore non superabile con l'intervento dei genitivo e dei servizi sociali).

Neppure l'imputato ha dedotto di avere compiuto quanto era nelle sue possibilità per adempiere al precetto contenuto nella norma violata.

In tal contesto, il giudice ha ritenuto la mancanza dello elemento psicologico del reato sotto il profilo che non risultava con certezza provato se il Direttore scolastico avesse provveduto a dare notizia al M. delle assenze delle figlie; in tal modo, il giudice ha ritenuto che, in mancanza di una comunicazione ufficiale, l'imputato non avesse la capacità e gli strumenti per rendersi conto che le minori non frequentavano la scuola.

Ora si possono prospettare due alternative; o il M. era edotto del comportamento delle minori per cui si procede o era venuto meno al suo dovere, morale e giuridico, di controllare ed educare le figlie.

In entrambi i casi, non è condivisibile la conclusione del giudice tenuto conto che l'elemento psicologico della contravvenzione in esame può essere indifferentemente il dolo o la colpa.

P.Q.M.

La corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di Pace di S. B.

Roma, 10 luglio 2007

Il PRESIDENTE L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

L' 11 OTTOBRE 2007.


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