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ORDINANZA N. 362 ANNO 2004
composta dai signori: Presidente: Valerio ONIDA; Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 158, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), e dell'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 14 ottobre 2003 dal Giudice di pace di Verona nel procedimento civile vertente tra Sartori Antonella e il Comune di Verona, iscritta al n. 56 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2004. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 2004 il Giudice relatore Annibale Marini. Ritenuto che, con ordinanza del 14 ottobre 2003, il Giudice di pace di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 158, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), e dell'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), nella parte in cui individuano «quali soli soggetti legittimati a beneficiare degli appositi contrassegni per invalidi civili, abilitanti alla sosta e fermata negli appositi spazi e parcheggi delimitati sulle strade comunali, gli invalidi civili non deambulanti e non invece anche soggetti parimenti affetti da patologie gravemente invalidanti, ma, a differenza degli altri, ambulanti»; che il combinato disposto delle norme sopra citate presenterebbe – secondo il rimettente – una «grave incongruità logica» e determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le due individuate categorie di invalidi civili, con conseguente lesione dei principi di eguaglianza formale e sostanziale e del diritto alla salute; che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o comunque di non fondatezza della questione; che la difesa pubblica osserva, innanzitutto, che la norma di cui all'art. 158, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 285 del 1992 punisce la sosta in aree riservate a determinati soggetti e nulla dispone in ordine alla individuazione di tali soggetti, cosicché la questione, come proposta, sarebbe sicuramente irrilevante; che le norme regolamentari richiamate sarebbero d'altra parte insuscettibili di sindacato di costituzionalità; che, nel merito, la questione sarebbe comunque priva di fondamento, apparendo del tutto ragionevole che, in tema di circolazione di persone e cose, sia preso in particolare considerazione quell'aspetto dell'invalidità rappresentato dalla non deambulazione. Considerato che il Giudice di pace di Verona, nel sollevare la indicata questione di legittimità costituzionale, omette di fornire qualsivoglia elemento descrittivo in ordine alla fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio, difettando nell'ordinanza persino l'indicazione dell'oggetto del procedimento a quo; che tale circostanza, impedendo in radice a questa Corte la possibilità di esercitare il doveroso controllo sulla rilevanza della questione prospettata, di per sé determina, a prescindere da ogni altra considerazione, la manifesta inammissibilità della questione stessa. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 158, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), e dell'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 32 della Costituzione, dal Giudice di pace di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004. F.to: Valerio ONIDA, Presidente Annibale MARINI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA |
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