Consiglio di Stato 1204/2002
Lo status dell'insegnante di sostegno Consiglio di Stato, IV
Sezione
Sentenza 28 febbraio 2002 n. 1204
sul ricorso in appello n. 7960/2001, proposto dalla Provincia Autonoma
di Trento in persona del Presidente pro tempore della Giunta
Provinciale, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabio Lorenzoni ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via del Viminale,
n. 43.
Contro
la sig.ra Cinzia ODDI, rappresentata e difesa dall'Avvocato Ottorino
Bressanini e Gaetano Lepore ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo,
in Roma, Via Cassiodoro, n. 6;
Per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del 15 maggio
2001, n. 330 del T.R.G.A. del Trentino Alto Adige, sede di Trento;
Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione
in giudizio della sig. Oddi; Viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 18 settembre 2001 il Consigliere
Cesare Lamberti; Uditi nel merito dell'appello, dopo che il presidente
aveva informato le parti dell'interruzione del Collegio di decidere
l'appello cognitorio, gli Avvocati Fabio Lorenzoni e Gaetano Lepore;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
la Sig.ra Oddi chiedeva di essere ammessa alla Sessione riservata di
esami per il conseguimento della idoneità all'insegnamento nella scuola
elementare.
Nella domanda dichiarava "di aver prestato servizio di effettivo
insegnamento secondo i requisiti prescritti dall'art. 2 del presente
bando di indizione della sessione riservata, per almeno 360 giorni nel
periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-90 ed il 25 maggio 1999..."
.
La ricorrente veniva esclusa dalla Sovrintendenza Scolastica della
Provincia della sessione d'esami, avendo prestato servizio quale
insegnante di classe (soltanto) per 243 giorni e per altri periodi in
qualità di assistente educatore alle dipendenze del Comprensorio
Valsugana e Tesino.
Non era pertanto in possesso dei 360 giorni previsti dal bando per
essere ammessa all'esame.
La Sig.ra Oddi proponeva opposizione alla Sovrintendenza scolastica
chiedendo di riconsiderare il procedimento di esclusione, argomentando
che le mansioni dell'assistente educatore erano sovrapponibili a quelle
dell'insegnante di sostegno.
Con determinazione n. 122 del 14.3.2000 il dirigente della
Sovrintendenza Scolastica Regionale, considerato che il bando di
concorso non prevedeva il servizio prestato in qualità di assistente
educatore fra i requisiti di ammissione, disponeva la esclusione "dalla
partecipazione al concorso riservato per il conseguimento dell'idoneità
per la scuola elementare, per la mancanza del requisito di cui all'art.
2, comma 1, lett. a) del bando di concorso".
Avverso questa determinazione dirigenziale la Sig.ra Oddi proponeva
ricorso gerarchico alla Giunta provinciale di Trento che lo rigettava
con deliberazione n. 1440 del 9 giugno 2000.
Avverso i provvedimenti la Signora Oddi ha presentato ricorso
giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del
Trentino Alto Adige, sede di Trento, che lo accoglieva con la sentenza
n. 330/2001 appellata dalla Provincia Autonoma di Trento.
DIRITTO
1) La Sezione ritiene utile definire il giudizio nel merito, a norma
dell'art. 3, L. 2000, n. 205.
Nel merito l'appello è fondato.
2) Va disatteso che l'assunto che il servizio di assistente educatore
possa essere considerato utile ai fini del concorso riservato per
l'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare.
Nè è sostenibile che secondo l'art. 2 del bando siano utili così
l'attività di sostegno come i servizi resi nelle istituzioni educative,
in quanto i comprensori hanno per delega della Provincia, funzioni di
natura educativo-formativa, svolte per mezzo degli assistenti educatori
e tale attività educativo-formativa, disciplinata con la delibera G.P.
n. 1988 del 20.3.1987, sia equiparabile all'attività di sostegno svolta
per l'inserimento proficuo degli alunni affetti da minorazioni nella
scuola ed all'attività degli insegnati di sostegno.
3) L'insegnante di sostegno è un insegnante a tutti gli effetti, in
possesso dell'abilitazione/idoneità per l'insegnamento nella scuola
elementare o per una delle classi di concorso per l'insegnamento nella
scuola secondaria, che ha conseguito lo specifico titolo di
specializzazione al termine di un corso biennale.
L'insegnante di sostegno svolge una funzione docente e didattica in
senso proprio, come risulta:
- dall'art. 2 L. 4.8.1977, n. 517, il quale ribadisce per la scuola
elementare che "la scuola attua forme di integrazione a favore degli
alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti
specializzati... "
- dall'art. 7, comma 2, L. 4.8.1977, n. 517, il quale stabilisce per le
scuole medie che "nell'ambito della programmazione di cui al precedente
comma (programmazione educativa) sono previste forme di integrazione e
di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps da realizzare
mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo
indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di
particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro
il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori
di handicaps e nel numero massimo di sei ore settimanali";
- dall'art. 13, comma 6, 5.2.1992, n. 104, il quale prevede in tema di
integrazione scolastica che "gli insegnanti di sostegno assumono la
contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano
alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica
delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli
di classe e dei collegi dei docenti".
All'insegnante di sostegno spetta una contitolarità nell'insegnamento:
egli è un insegnante di tutta la classe, assegnato a tutta la classe (e
non al singolo portatore di handicap) come risorsa in più che,
congiuntamente a tutti gli altri insegnanti, cura la programmazione
dell'attività di insegnamento sia per l'alunno certificato handicap che
per gli altri alunni ed elabora insieme agli altri insegnanti il
progetto educativo individualizzato (Piano Educativo Personalizzato).
Sotto il profilo dell'inquadramento, pertanto, l'insegnante di sostegno
appartiene ai ruoli del personale insegnante.
Diversamente da quest'ultimo, l'assistente educatore è previsto
dall'art. 9 L.P. 23.6.1986, n. 15, come modificato dall'art. 3 L.P.
17.12.1993, n. 43.
Tale figura è sostanzialmente differente dagli insegnanti di sostegno in
quanto l'assistente educatore non svolge attività didattica.
Secondo un recente parere di questo Consiglio (Cons.Stato, II, 19 maggio
1993, n. 1418) il servizio reso come assistente educatore ... non è
computabile nei trecentosessanta giorni di servizio di insegnante
elementare occorrenti per l'ammissione al concorso magistrale per soli
titoli, di cui all'art. 2, 10° comma, d.l. 6 novembre 1989, n. 357
convertito dalla L. 27 dicembre 1989, n. 417.
Per quanto concerne i requisiti di ammissione al concorso di cui
trattasi, il comma 2 del citato art. 28 prevede il "possesso di diploma
di maturità nonchè di un attestato di qualifica rilasciato al termine di
uno specifico corso post-secondario, di durata almeno annuale, istituito
dalla Provincia ai sensi della vigente normativa provinciale. La Giunta
Provinciale determina i diplomi considerati sostitutivi del richiesto
attestato di qualifica".
Non è possibile sostenere che "l'attività svolta dagli assistenti
educatori nelle scuole a favore dei soggetti minorati va sicuramente
ricompresa tra le attività di sostegno".
Compito dell'assistente educatore è di svolgere una attività di supporto
materiale individualizzato, che nulla ha a che vedere con l'attività
didattica propriamente intesa, ma che è finalizzata ad assicurare "la
piena integrazione nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi
normali", principalmente attraverso lo svolgimento di "attività di
assistenza diretta agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche
e sensoriali in tutte le necessità ai fini di una loro piena
partecipazione alle attività scolastiche e formative".
Si tratta quindi di attività di supporto alla didattica e non invece di
attività didattica in senso proprio.
L'inquadramento degli assistenti educatori conferma la già rilevata
differenza di carattere sostanziale con gli insegnanti di sostegno.
Infatti, mentre questi ultimi, come già detto, appartengono al ruolo
degli insegnanti veri e propri, essi quindi si applicano le disposizioni
dei contratti collettivi del Comparto Scuola, gli assistenti educatori
sono attualmente inquadrati nella VI qualifica funzionale dei ruoli
comprensoriali, con applicazione del contratto collettivo del Comparto
autonomie locali dd. 8.3.2000.
Sicchè, in accoglimento del presente appello la sentenza di primo grado
va riformata ed il ricorso originario va respinto.
Sussistono questi motivi per compensare integralmente tra le parti le
spese dei due gradi di giudizio;
P.Q.M.
La Quarta Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
accoglie l'appello ed in riforma della sentenza appellata rigetta
l'originario ricorso.
(...)
Giovanni Paleologo, Presidente; Cesare Lamberti, Estensore |