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Corte
Costituzionale [...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso con ordinanza dell'8 luglio 2004 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile vertente tra M. C. e l'INPS, iscritta al n. 872 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2004. Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2005 il Giudice relatore Fernanda Contri. RITENUTO IN FATTO 1. - La Corte d'appello di Torino, sezione lavoro, con ordinanza emessa l'8 luglio 2004, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che le sorelle o i fratelli del soggetto handicappato possono fruire del congedo solo in caso di scomparsa dei genitori e non anche nell'ipotesi in cui questi ultimi non siano scomparsi ma siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato, perché totalmente inabili ed in possesso dei requisiti ex art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili). Il
giudice rimettente premette in fatto di essere investito dell'appello
avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli, con la quale è stata
rigettata la domanda proposta dalla ricorrente per ottenere il
riconoscimento del diritto ad usufruire, in maniera continuativa o
frazionata e per il periodo massimo di due anni, del congedo
straordinario retribuito, previsto dall'art. 80, comma 2, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), dall'art.
4-bis della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno
della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e dall'art. 42,
commi 5 e 6, del d.lgs. n. 151 del 2001; che il congedo era stato
richiesto dalla ricorrente al fine di prestare assistenza al fratello
convivente, portatore di handicap grave, essendo orfano di padre e non
potendo provvedervi la madre, la quale necessitava a sua volta di
assistenza; che il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo di non
poter accedere alla interpretazione estensiva della disposizione,
prospettata dalla difesa della ricorrente, secondo la quale il requisito
della "scomparsa" può ritenersi integrato anche ove il genitore in vita
sia oggettivamente impossibilitato a prestare assistenza al figlio
handicappato. Il giudice a quo precisa poi che nelle more del giudizio
la madre della ricorrente è stata riconosciuta invalida totale, con
necessità di assistenza continua, per l'impossibilità di compiere da
sola atti quotidiani della vita.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. - La
Corte d'appello di Torino dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che le sorelle o
i fratelli del soggetto handicappato possono fruire del congedo solo in
caso di scomparsa dei genitori e non anche nell'ipotesi in cui questi
ultimi non siano scomparsi ma siano impossibilitati a provvedere
all'assistenza del figlio handicappato, perché totalmente inabili ed in
possesso dei requisiti ex art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18
(Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili). 2. - La questione è fondata. 2.1. - La ratio legis della disposizione normativa in esame consiste nel favorire l'assistenza al soggetto con handicap grave mediante la previsione del diritto ad un congedo straordinario - rimunerato in misura corrispondente all'ultima retribuzione e coperto da contribuzione figurativa - che, all'evidente fine di assicurare continuità nelle cure e nell'assistenza ed evitare vuoti pregiudizievoli alla salute psico-fisica del soggetto diversamente abile, è riconosciuto non solo in capo alla lavoratrice madre o in alternativa al lavoratore padre ma anche, dopo la loro scomparsa, a favore di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi. La norma
censurata, utilizzando in modo evidentemente improprio e atecnico il
termine "scomparsa", non prende in considerazione il caso in cui uno dei
genitori, pur essendo in vita, si trovi tuttavia nella oggettiva
impossibilità di prestare assistenza al figlio, in quanto a sua volta
totalmente inabile: occorre perciò verificare se tale omissione risulti
sorretta da una idonea e ragionevole giustificazione. 2.3. - La
tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalità
perseguita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), che la norma in esame concorre ad attuare, postula anche
l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle
famiglie, il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza
dei soggetti portatori di handicap. Tra tali interventi si inscrive il
diritto al congedo straordinario in questione, il quale tuttavia rimane
privo di concreta attuazione proprio in situazioni che necessitano di un
più incisivo e adeguato sostegno, come quella, prospettata dal giudice
rimettente, nella quale la presenza del genitore totalmente invalido e
privo di autonomia - che nella specie ha altresì diritto ad assistenza -
esclude che possano beneficiare dell'agevolazione in esame il fratello o
la sorella conviventi del soggetto diversamente abile, benché questi si
diano cura di entrambi.
P.Q.M. dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili. |
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