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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Tribunale di Siena

Sezione Lavoro

In nome del popolo italiano

All'udienza 31/3/03, il giudice, in funzione di giudice del lavoro, decidendo la causa in materia di lavoro (alle dipendenze di pubblica amministrazione), n. 507/2002 rgl

tra Evans Mencucci, Fazio Forti,, lolanda Giannetti, Paola Mangiavacchi, Marilena Guidotti, Stefano Bagnai, Loriana Brizzi, Massimo Rossi, Luciana Scalacci, Franco Parri, Alfio Bertocci, Laura Roccasalvo, Luciano Travaglini, Sonia Berti, Rossana Rossi, Lauretta Tiradritti, Rizzieri Rubegni, Donatella Marchetti, Rosa Del Buono, Enzo Zoi e Aldo Bronco (avv. M. Esposito, M. Ferretti, F. Moraca)

e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (avv. dello Stato, avv. P.E. Falaschì) dà lettura del seguente dispositivo:

accerta il diritto dei/lle lavoratori/trici ricorrenti al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, della effettiva anzianità di servizio maturata fino al 31/12/1999 alle dipendenze degli Enti Locali di provenienza, disapplicando il decreto interministeriale 05/04/2001, recettivo dell'accordo ARAN-OO.SS. di settore del 20/07/2000 ed i consequenziali decreti di inquadramento adottati nei confronti dei singoli ricorrenti dai Dirigenti Scolastici e condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a mezzo dei Dirigenti Scolastici, alla emanazione di nuovi decreti di inquadramento conformi al diritto accertato, e al pagamento a favore dei singoli ricorrenti delle differenze maturate dall'1/1/2000, tra lo stipendio tabellare da calcolarsi ai sensi del CCNL 26/05/1999 del comparto Scuola in base all'anzianità riconosciuta, oltre interessi legali; accerta il diritto dei/lle lavoratori/trici ricorrenti alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale nella misura in godimento al 31/12/1999 e condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Universitá e della Ricerca al pagamento delle relative somme differenziali, a decorrere dall'1/1/2000, oltre interessi legali; accerta il diritto dei/lle lavoratori/trici ricorrenti avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennìtá di qualifica, di rischio, di turno, del compenso per la produttività collettiva, della quota del costo del servizio mensa, della dotazione del vestiario., e condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento delle relative somme differenziali, a decorrere dall'1/1/2000, fino al riassorbimento a mezzo di istituti contrattuali analoghi della contrattazione collettiva attualmente applicabile (comparto Scuola) con le modalità e nelle misure che saranno previste dalla contrattazione medesima, oltre interessi legali; condanna il Ministero dell'Istruzione., dell'Università e della Ricerca, al pagamento delle spese processuali, liquidate in EURO 6.050,00, di cui 1.500,00 per diritti, 4.000,00 per onorari, 550,00 per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.

il giudice
Delio Cammarosano


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