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N. 131 /2002 Reg. Contenzioso TRIBUNALE DI PORDENONE II Giudice del Lavoro del Tribunale di Pordenone, dr.ssa Maria Paola Costa, letti gli atti ed i documenti del procedimento ex art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 promosso con ricorso depositato in data 17 aprile 2002 da C.G.I.L. SCUOLA di Pordenone, in persona del suo leteale rappresentante pro tempore Segretario Provinciale, rappresentata e difesa per mandato a margine del ricorso dall'avv. di Pordenone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in - ricorrente - contro in virtù di autorizzazione alla trattazione diretta rilasciata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste - resistente sentite le parti e ritenuto di poter decidere sulla base della documentazione prodotta e delle argomentazioni difensive svolte, a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 29 aprile 2001; OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO: Con l'atto introduttivo del presente giudizio la C.G.I.L. Scuola di Pordenone, premesso che in data 23 aprile 2001 era stato sottoscritto tra l'Istituto …………, le R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali il Contratto Integrativo d'Istituto relativo a "Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali nonché dei contingenti di personale previsti dall'art. 2 dell'Accordo sull'attuazione della legge 146/90. Ai sensi del CCNL 2000/2001" (allegato 1 al ricorso) e lamentando che il Dirigente Scolastico avrebbe tenuto un atteggiamento sistematicamente omissivo, non avendo messo a preventiva disposizione della ricorrente la documentazione afferente le materie indicate nell'art. 5 del predetto Contratto e non avendo dato corso ad esame congiunto e contrattazione sulle medesime materie, avendo così, di fatto, frustrato qualsiasi possibilità da parte del Sindacato di tutelare i diritti dei lavoratori, ha denunciato che tale contegno costituirebbe tipica manifestazione di condotta antisindacale. Ciò premesso, la C.G.I.L. Scuola, temendo che il comportamento censurato potesse manifestarsi nuovamente in occasione di altre manifestazioni in cui si rendesse necessaria la presenza sindacale, ha chiesto al Giudice di ordinare al Dirigente Scolastico dei resistente Istituto di rispettare il Contratto Integrativo in commento, consentendo alle R.S.U. ed ai Sindacati di categoria di partecipare alla contrattazione nelle materie ivi previste, nonché di essere destinatari dei doveri di informazione e consultazione secondo quanto previsto dal predetto Contratto. Nell'opporsi
all'accoglimento dell'avversa domanda, la resistente Amministrazione
si è difesa, negando ogni addebito. II
successivo art. 4 specifica, a sua volta, che i soggetti abilitati ad
intrattenere le relazioni sono, per la parte pubblica, il Dirigente
Scolastico e, per la parte sindacale, sia le Rappresentanze Sindacali
Unitarie elette all'interno dell'Istituzione Scolastica sia le
Segreterie Provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL o loro
delegati.
L'art. 6 riporta, quindi, il calendario di massima degli
incontri da convocarsi a cura del Dirigente Scolastico sulle materie
concernenti le relazioni sindacali a livello dell'Istituzione
Scolastica. Dal canto suo, l'art. 9 ("informazione e trasparenza") prevede che il Dirigente Scolastico fornirà informazione circa l'organigramma dell'Istituzione Scolastica in materia di responsabilità e funzioni assegnate, nonché di eventuali e successivi mutamenti di carattere organizzativo che modifichino precedenti attribuzioni di competenze; e che per acquisire ulteriori elementi circa il funzionamento dell'istituzione Scolastica il Dirigente metterà inoltre a disposizione delle RSU e dei rappresentanti delle OO.SS. aventi titolo alla contrattazione il Piano dell'Offerta Formativa e la delibera del Consiglio d'Istituto relativa all'orario di apertura della scuola. Da
ultimo, l'art. 10 dispone che devono formare oggetto di contrattazione
le stesse materie indicate nel citato art. 5, secondo i tempi e le
procedure contemplati dal successivo art. 11. Sennonché, nessun valido riscontro hanno trovato le note dd. 3 dicembre 2001 e dd. 5 febbraio 2002 (allegati 2 e 3 di parte ricorrente), con cui la segreteria provinciale della CGIL Scuola aveva richiesto al Dirigente Scolastico …………. rispettivamente, che le venissero messi a disposizione, in vista dell'incontro programmato per il 5 dicembre 2001, alcuni dati [prospetto delle risorse ripartito in base alle specifiche destinazioni (risorse per la flessibilità didattica ed organizzativa, risorse destinate ai soli docenti, risorse destinate al personale ATA, risorse destinate a tutto il personale) e comprensivo degli eventuali residui riferiti al precedente anno scolastico; piano delle attività deliberato dal Collegio docenti; piano delle attività del personale ATA proposto dal Direttore dei Servizi; eventuali altre risorse] e che fosse convocato un incontro sulle materie oggetto di contrattazione ed, in particolare, sulla ripartizione del fondo di Istituto, sulla organizzazione del lavoro del personale ATA e sulle funzioni aggiuntive. In
effetti, non consta che il Dirigente Scolastico abbia fornito alla
ricorrente OO.SS. (che, lo si ribadisce, è soggetto distinto e
diverso dalle RSU) la documentazione richiesta ancora a dicembre 2001,
né che abbia convocato l'incontro sollecitato il 5 febbraio 2002
dalla ricorrente; parimenti non risulta che il predetto abbia fissato
l'incontro urgente domandato con fax dd. 27 febbraio 2002 dalla CGIL
Scuola, dalla CISL Scuola e dallo SNALS (allegato 4 di parte
ricorrente). Ritenuta
sussistente, per quanto precede, la denunziata violazione del
Contratto Integrativo d'Istituto del 23 aprile 2001 e ravvisata nel
censurato comportamento una condotta reiterata, oggettivamente
destinata a protrarsi nel tempo, non resta, quindi, che accogliere nel
merito il ricorso e condannare l'Amministrazione soccombente alla
rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pordenone, pronunciando tra le parti sul ricorso ex art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso, ordina al Dirigente Scolastico ……………. di rispettare il Contratto Integrativo d'Istituto sottoscritto il 23 aprile 2001, consentendo ad R.S.U. e Sindacati di categoria di partecipare alla contrattazione nelle materie ivi previste, nonché di essere destinatari dei doveri di informazione e di consultazione secondo quanto stabilito dal predetto Contratto; 2) condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 542,28, di cui € 25,82 per spese, oltre accessori di legge; 3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito. Pordenone, 30 aprile 2002. II Giudice Depositato in Cancelleria il 03/05/2002 |
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