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TAR CAMPANIA-SALERNO, SEZ. II Sentenza 22 settembre 2003 n. 920 Pres. Orrei, Est. Liguori - C. (Avv. Ardolino) c. Ausl SA/2 (Avv. Tortora) - (accoglie il ricorso e dichiara la AUSL SA/2 tenuta a consentire l’accesso ai documenti) (omissis) per l’annullamento del diniego espresso dalla A.S.L. SA/2 sull’istanza di accesso ai documenti prodotta dall’odierno ricorrente in data 3.6.2003, formalizzato con nota a firma del “Dirigente Medico U.P.G. dott. Artuso Francesco” prot. n° 10585/DP/I dell’11.6.2003, successivamente comunicata; nonché per la declaratoria del diritto di accesso del ricorrente, con ordine alla A.S.L. SA/2 di esibizione della documentazione di cui alla relativa istanza da lui presentata; (omissis) FATTO D. C., docente di ruolo presso il Conservatorio di Musica di Salerno, dopo aver rappresentato l’esigenza di vedersi accordata la precedenza (in virtù dell’art. 21 L. 104/92, nell’ambito di procedimento svoltosi innanzi al Collegio della Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno ai sensi dell’art. 66 Decr. Leg.vo 165/01) in relazione ad un procedimento di mobilità, a cagione del grave handicap dal quale è affetto, nonché dopo aver denunciato l’inagibilità e l’insicurezza della sede di Salerno del Conservatorio (e soprattutto la pericolosità della struttura per la sua persona, sempre in ragione del proprio handicap), ed aver richiesto (in data 19.2.2003) all’Ispettorato del Lavoro di Salerno (al quale erano stati trasmessi gli atti), di procedere ai necessari accertamenti e di predisporre le opportune misure atte a garantire la propria incolumità; ha presentato all’Ispettorato del Lavoro di Salerno ed alla A.S.L. SA/2 (indicata quale competente agli accertamenti) una formale istanza di accesso ai documenti formati dal Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. SA/2 in occasione dei sopralluoghi effettuati presso il Conservatorio di Salerno. La A.S.L. SA/2 ha però opposto, con la nota prot. n° 10585/DP/I dell’11.6.2003, un diniego basato sul fatto che, essendo state attivate le procedure di cui al Decr. Leg.vo 758/94, con conseguente comunicazione alla Procura della Repubblica di Salerno, la richiesta in oggetto avrebbe dovuto essere indirizzata a tale ultima Autorità. Con il presente ricorso, notificato in data 11 e 12 luglio 2003, e depositato il 24 luglio successivo, proposto ai sensi dell’art. 25 L. 241/90, il C. impugna appunto il predetto diniego e chiede dichiararsi il proprio diritto ad accedere alla documentazione in questione. Quali motivi di ricorso, il ricorrente deduce: violazione di legge (artt. 22 e segg. L. 241/90); violazione del giusto procedimento; violazione degli artt. 97 e 24 Cost.; illegittima compressione del diritto a difendere l’interesse oggetto del procedimento-giudizio risultante dal verbale di riunione del Collegio ex art. 66 Decr. Leg.vo 165/01; difetto di motivazione (unica condizione richiesta dalla L. 241/90 per poter accedere ad atti amministrativi è quella di avervi interesse, cosa da valutarsi con esclusivo riferimento alle finalità che il richiedente dichiara di perseguire; e tale posizione di diritto non può risultare limitata a seguito di mere valutazioni di opportunità di chi detiene l’atto, neppure fondate sulla presenza di un preteso segreto istruttorio, almeno fino a che gli atti rimangano nella disponibilità dell’Amministrazione e il giudice che conduce l’indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro, nella invece specie mancante). Si è costituita solo la A.S.L. SA/2, contestando la fondatezza delle avverse argomentazioni. Con una breve memoria depositata in data 26 agosto 2003, il ricorrente ha eccepito l’irritualità della costituzione dell’Ente pubblico per l’assenza di un mandato speciale al difensore; per il resto insistendo nelle proprie richieste. All’udienza camerale del 27 agosto 2003, su richiesta delle due parti costituite, la causa è stata ritenuta in decisione. DIRITTO Preliminarmente, va rilevata, in conformità alla eccezione specificamente sollevata sul punto dalla difesa di parte ricorrente, l’inammissibilità della costituzione nel presente giudizio della A.S.L. SA/2, per essere il difensore di questa, avv. Emma Tortora, munito soltanto di una procura generale alle liti (rilasciata dal Direttore Generale dell’Ente in data 26.1.2001 con atto per notar Pasquale Colliani, rep. N° 26893), anziché del mandato speciale richiesto dagli artt. 19 L. 6.12.1971 n° 1034, 35 co. I R.D. 26.6.1924 n° 1054, e 6 n° 4 R.D. 17.8.1907 n° 642 (cfr. T.A.R. Campania-Napoli n° 4493 del 9.10.2001; T.A.R. Calabria-Catanzaro n° 649 del 26.4.2001; T.A.R. Puglia-Bari n° 1191 del 17.4.2001; Cons. di Stato sez. IV^, n° 1135 dell’1.3.2001; Cons. di Stato sez. IV^, n° 798 del 7.5.1999): di conseguenza, del relativo atto non si terrà conto ai fini della decisione. Nel merito, va precisato che C. D. impugna il diniego opposto dalla A.S.L. SA/2 alla sua istanza volta ad avere accesso a tutti gli atti aventi ad oggetto sopralluoghi, o comunque adottati dall’Ente, intervenuto in conseguenza dell’esposto da lui presentato all’Ispettorato del Lavoro di Salerno, nel quale aveva lamentato una serie di inadempienze dell’Amministrazione suo datore di lavoro (cioè il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, essendo egli assegnato come docente di ruolo al Conservatorio di Musica di Salerno); diniego oppostogli sull’assunto che, essendo state attivate le procedure di cui al Decr. Leg.vo 758/94, con conseguenti comunicazioni alla Competente Procura della Repubblica di Salerno, la richiesta avrebbe dovuto essere esclusivamente rivolta a tale Autorità (poiché soltanto essa avrebbe potuto disporne l’accoglimento, in presenza di indagini su ipotizzati reati). In effetti, la A.S.L. SA/2 ritiene che, a seguito dell’inoltro da parte di suoi funzionari di una denunzia all’Autorità Giudiziaria (riguardante inadempienze in tema di sicurezza del lavoro, in relazione alle quali sono state formulate ipotesi di reato), sia scattato un obbligo di segreto su tutti gli atti compiuti nell’ambito del relativo procedimento amministrativo, così che essi non potrebbero essere resi noti all’interessato se non su autorizzazione della Procura della Repubblica di Salerno, titolare dell’indagine giudiziaria. La descritta posizione della A.S.L. SA/2 risulta però illegittima, in conformità con le doglianze proposte dal ricorrente. Invero, poiché l’obbligo di segreto nei procedimenti penali riguarda, ai sensi dell’art. 329 c.p.p., soltanto gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla Polizia Giudiziaria, va escluso che nella specie esso sussista, in quanto gli atti in questione, posti in essere dalla A.S.L. SA/2 nell’ambito della sua attività istituzionale, sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di un’attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti, e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia all’Autorità Giudiziaria: essi, quindi, rimangono nella disponibilità dell’Amministrazione fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell’A.G. (che solo può determinare il sorgere di un obbligo di segretezza anche per la P.A., e, di riflesso una limitazione della facoltà di conoscenza per i privati), cosicché non può legittimamente impedirsi l’accesso garantito all’interessato dall’art. 22 L. 241/90, non ricorrendo le ipotesi di cui all’art. 24 L. 241/90, di cui all’art. 8 D.P.R. 352/92, o di cui all’art. 4 Decr. Leg.vo 39/97 (cfr. Cons. di Stato Ad. Plen. n° 6 del 28.4.1999; Cons. di Stato sez. VI^ n° 1170 del 28.10.1996; T.A.R. Campania-Napoli n° 1088/2002). Né l’Amministrazione potrebbe legittimamente invocare il regolamento da essa emanato in attuazione dell’art. 24 co. IV L. 241/90, in quanto il suo art. 12, nel fare riferimento (al fine di escludere la possibilità di accesso) ad atti oggetto di vertenza giudiziaria “la cui diffusione potrebbe concorrere alla violazione del segreto istruttorio”, certo non può – per le ragioni appena esposte, relative alla assenza di un obbligo di segreto – essere applicato in riferimento agli atti in questione. Pertanto, risultando chiaramente dimostrato l’interesse all’accesso da parte di C. D. (per essere tale interesse collegato al fine di apprestare tutela per la sua sicurezza sul luogo di lavoro), il ricorso va accolto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico esclusivamente della A.S.L. SA/2 (che si è pretestuosamente opposta alla richiesta del ricorrente), con liquidazione come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo per la Campania, sezione II^ di Salerno, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui all’epigrafe, proposto da C. D., lo accoglie, e per l’effetto dichiara che la A.S.L. SA/2 è tenuta a consentire al ricorrente l’accesso ai documenti per cui è causa. Condanna la A.S.L. SA/2 alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che, comprensive di diritti e onorari, si liquidano in complessive € 975,00 (di cui € 375,00 per esborsi, € 200,00 per diritti, ed € 400,00 per onorario), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. Così deciso in Salerno, nella camera di Consiglio del 27 agosto 2003. Dott. Umberto Orrei Presidente Dott. Michelangelo Maria Liguori Primo Ref. Est. Depositata in Segreteria il 22 settembre 2003. |
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