REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE III BIS
composto dai Signori Magistrati:
Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente
Consigliere Vito CARELLA Componente
Consigliere Franco Angelo Maria DE BERNARDI Componente
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 8050 del 2002 proposto da MANCINI
Antonella Anna, MARRONE Maria Gaetana, MAZZOTTA Carmela, MORETTI
Floriana e MONOPOLI Pasqua, rappresentate e difese dall’Avv.
Franco Carrozzo ed elettivamente domiciliate in Roma presso lo studio
dell’Avv. Edoardo Bruno al Viale G. Cesare n. 95,
C O N T R O
Ministero dell’Istruzione, Università e
della Ricerca Scientifica, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello
Stato;
Centro Servizi Amministrativi per la Provincia
di Lecce, n.c.;
Centro Servizi Amministrativi per la Provincia
di Bari, n.c.;
e con l’intervento IN ADESIONE
di Iannucci Remo in proprio e nella qualità di
Presidente e legale rappresentante del Comitato Insegnanti Precari di
Roma rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Selvaggi e presso lo
stesso elettivamente domiciliato in Roma, Via Nomentana n. 76;
e con l’intervento IN OPPOSIZIONE
di Barbara Lorusso, Isabella Suriano, Patrizia
Giovanna Gammino, Filomena Ferrante, Claudia Mazzilli, Maria Carmela
Tarricono, Maria Angela Spagnuolo, Rosa Verni, Rosa Tagarelli, Erminia
Ruggiero, Patrizia Mongelli, Annamaria Lazoi, Maria Pia Rossi, Angela
Montemurro, Maria Bisceglia, Alessandra Speranza, Stefania De Pace,
Alessandra De Robertis, Rosa Carella, Gaetano De Biase, Tiziana D’Aurea,
Francesca Rugge, Pasquale Zampetti, Rossana De Candia, Vanessa
Vizziello, Sabrina Turturro, Francesca Sciannimanico, Giammarino
Giacobello, Michele Loporcaro, Ivana Lastilla, Anita Pisciazzi,
Domenica Pallicano, Teresa Lucia Intranuovo, Maria Rita Fazio, Fara
Lacenere, rappresentati e difesi dall’Avv. Gioia Vaccari, ed
elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Roma, Via
Monte delle Gioie n. 29;
E NEI CONFRONTI DI
Grenzi Lucia, Campanelli Valeria, Vergine Luigi,
n.c;
Rizzo Gabriella, n.c.;
PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE
a) in parte qua della C.M.
n. 69 del 14.6.02;
b) di ogni altro atto o provvedimento
preordinato, collegato o conseguenziale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione dell’amministrazione
intimata e dei controinteressati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno
delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 25 luglio 2002
relatore il Cons. Roberto Scognamiglio uditi i difensori come da
verbale di udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto
segue:
FATTO E DIRITTO
1. - Con atto notificato in data 10 luglio 2002
al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai
Centri servizi amministrativi per le provincie di Lecce e di Bari e a
Rizzo Gabriella i ricorrenti, alcuni destinatari della sentenza di
questa Sezione 28 maggio 2002 n. 4731, altri autori di ricorsi tuttora
pendenti, hanno impugnato, nella parte censurata, la circolare
ministeriale 14 giugno 2002 n. 69, con la quale sono state impartite
disposizioni per dare esecuzione alla anzidetta pronuncia.
In particolare i ricorrenti contestano la circolare nella parte in cui
la detrazione del punteggio per i servizi di insegnamento prestati
dagli specializzati presso le SSIS durante il biennio di frequenza dei
corsi di specializzazione viene limitata ai soli periodi di
coincidenza del servizio con la effettiva attivazione e frequenza dei
corsi e non per l’intero biennio di durata legale dei corsi di
specializzazione e solo per le graduatorie nelle quasi esse
beneficiano dell’attribuzione del punteggio fisso aggiuntivo di
trenta punti.
2. – La rinuncia alla parte del ricorso volto
a censurare le graduatorie formate dai Centri dei servizi
amministrativi delle provincie di Lecce e di Bari in applicazione
della circolare anzidetta ha consentito al Collegio, nella medesima
camera di consiglio fissata per discutere la misura cautelare
richiesta, di convertire quest’ultima in sentenza in applicazione
dell’art. 21, comma decimo, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034,
come integrato dalla legge 21 luglio 2000 n. 205.
Il Collegio ha, pertanto, invitato le parti presenti a svolgere le
difese in vista della definizione del giudizio direttamente nel merito
ai sensi dell’art. 26 della citata legge 1034 del 1971,
sussistendone i presupposti.
3. – Sono presenti alcuni interventori in
opposizione (Lorusso Barbara ed altri), altri in adesione (il Comitato
insegnanti precari di Roma e Iannucci Remo in proprio e in qualità di
presidente e legale rappresentante del comitato).
Per quanto riguarda la posizione degli interventori in adesione,
rispetto alla quale l’Amministrazione nulla eccepisce, deve essere
considerata ammissibile la loro partecipazione al giudizio atteso che,
pur essendo portatori di un interesse identico a quello dei
ricorrenti, e quindi cointeressati, essi hanno proposto l’intervento
entro l’ordinario termine di decadenza (T.A.R. Abruzzo – Sede, 14
febbraio 1990 n. 100).
4. – E’ irrilevante il fatto che i
ricorrenti, che sono parte in altri giudizi instaurati contro i
provvedimenti che hanno disciplinato dall’origine la vicenda in
esame (decreto direttoriale del 12 febbraio 2002 e nuova tabella di
valutazione dei titoli contenuta nel decreto ministeriale 12 febbraio
2002 n. 11, in parte annullati dalla sentenza 4731 del 2002) abbiano
proposto ricorso autonomo e non motivi aggiunti nei ricorsi tuttora
pendenti.
La disposizione di economia processuale dettata dall’art. 21, comma
primo, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrata dalla legge
21 luglio 2000 n. 205, costituisce una facoltà a favore degli
interessati.
Nel caso di specie la parte ricorrente, della quale si discute, ha
evidentemente ritenuto opportuno di non avvalersi di tale disposizione
volendo, proprio per ragioni di economia processuale, affiancarsi ai
soggetti destinatari di sentenza, per i quali l’impugnativa autonoma
era l’unica strada percorribile.
5. – Nessun dubbio sulla proponibilità del
ricorso, attesa la reale consistenza della circolare impugnata.
Questa, infatti, non è meramente interpretativa.
Lontana dall’aver un contenuto esplicativo della legge e delle
sentenze di questo giudice amministrativo, con l’intento di fornire
criteri di applicazione uniforme, la circolare ha carattere
evidentemente dispositivo.
E invero, in contraddizione con le statuizioni delle sentenze, alle
quali l’Amministrazione mostra piena acquiescenza ("l’Amministrazione,
tenuto conto dell’avviso espresso dall’Avvocatura Generale,
ritiene non sussistano le condizioni per potere proporre appello al
Consiglio di Stato"), la medesima introduce modifiche alla
disciplina che risulta dalla interpretazione data da questo giudice
amministrativo (non contestata dalla Amministrazione e che ha condotto
all’annullamento in parte della normativa regolamentare) sul metodo
e sulla misura della valutazione delle abilitazioni conseguite alla
conclusione della frequenza delle Scuole di specializzazione per l’insegnamento
secondario ai fini dell’inserimento degli abilitati nelle
graduatorie permanenti, nonché dall’aggiornamento delle loro
posizioni nell’ambito delle stesse.
Né possono esservi dubbi sulla immediata lesività delle disposizioni
introdotte dalla circolare impugnata in manifesta elusione del
giudicato.
Il docente in possesso di abilitazione ordinaria sa bene di essere
superato nella graduatoria dal collega con gli stessi anni di servizio
e stessi titoli culturali e professionali per il solo possesso dell’abilitazione
speciale SSIS.
6. – Prima di passare all’esame dei due
punti contestati è il caso di premettere che la Sezione, attraverso
le proprie sentenze, ha dato una lettura della disciplina in chiave
tutta europea, la compatibilità della quale sia con la normativa
comunitaria, che costituzionale è fondata su un presupposto chiaro e
inequivocabile: i corsi SSIS devono rispondere a parametri di
completezza e, soprattutto, di serietà: i quali soli giustificano il
trattamento di estremo favore riservato ai corsisti nei confronti
degli altri soggetti che conseguono l’abilitazione nei modi
ordinari.
Ci si riferisce non tanto al meccanismo poco commendevole degli esami
abilitanti, che hanno rappresentato per troppo tempo la preferenza
verso sistemi ispirati alle più spregiudicate sanatorie (dalla
sentenza 18 aprile 2002 n. 3309: "fino alla svolta impressa dalla
legge 3 maggio 1999 n. 124 nella scuola pubblica abbandonavano più i
docenti sanati che quelli veramente meritevoli"); quanto alle
abilitazioni conseguite attraverso il pubblico concorso, della cui
serietà non è dato certo di dubitare.
Se crolla il detto presupposto, la disciplina si pone in contrasto col
principio costituzionale (e, quindi, mediatamente con le regole
comunitarie) che riserva l’accesso ai pubblici uffici ai migliori,
ai soggetti più preparati e con più elevata professionalità
(principio antico, soventissimamente disatteso).
Non a caso nella sentenza (tra le altre) 4731 del 2002 la Sezione
aveva auspicato "prevedibili modificazioni legislative per
attribuire ai corsi di specializzazione connotati di completezza e di
serietà maggiori di quelli che attualmente li caratterizzano".
Allo stato attuale, attraverso le innovazioni introdotte con la
circolare impugnata, falsamente interpretativa di passaggi delle
sentenze che dicono proprio il contrario e, soprattutto, dell’illuminato
parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione reso nell’adunanza
del 14 gennaio 2002, che l’Amministrazione illegittimamente insiste
nel disattendere, è sicuramente messa a dura prova la credibilità
stessa delle scuole SSIS.
Non può passare inosservato il fatto che l’Amministrazione non ha
mai fornito elementi concreti per valutare in modo convincente la
conformità dell’organizzazione delle SSIS ai parametri comunitari.
Le premesse dalle quali partono le sentenze sono frutto di un atto di
fede scaturito dalla documentazione in atti e, come tale, unica fonte
di convincimento.
7. – La Sezione ha avuto occasione di
definire, con dovizia di particolari, il modo di essere delle scuole
di specializzazione attraverso la sentenza 4731 del 2002, alla quale
si rinvia. In quella è stato osservato che i principi di diritto
comunitario nella materia della formazione professionale, sottesi alla
disciplina delle scuole di specializzazione, richiedono ai
partecipanti ai relativi corsi un impegno di studio serio ed
esclusivo, incompatibile con il contemporaneo svolgimento di attività
lavorativa.
Il rigore comunitario non ammette deroghe alla compiutezza della
formazione, tanto da pretendere che lo specializzando dedichi la sua
intera attività professionale alla preparazione teorica e pratica.
Le scuole di specializzazione devono, infatti, rispondere alla
esigenza di assicurare in Europa uniformità alla professione, essere
ispirate al principio di libera circolazione in ambito comunitario, di
reciproco riconoscimento dei diplomi e destinate ad agevolare l’esercizio
effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione delle
attività professionali.
Se il discorso è valido per l’esercizio delle professioni libere,
lo è non di meno per le attività professionali dipendenti, attese le
prospettive di piena integrazione europea in tutti i campi del lavoro
e della cultura.
Quando verrà disposta anche l’integrazione della lingua, il docente
dovrà essere pronto a insegnare ovunque in Europa.
L’orientamento comunitario è pure indirizzato a riconoscere alla
attività formativa, proprio per l’esclusività, la gravosità e la
serietà dell’impegno richiesto ai partecipanti ai corsi di
specializzazione, una "adeguata rimunerazione" e, al titolo
conseguito, un autonomo punteggio aggiuntivo (per il solo fatto della
specializzazione) da spendere nelle procedure concorsuali.
Nella disciplina in esame non è ancora prevista la corresponsione di
apposite borse di studio ovvero, addirittura, la costituzione di uno
specifico rapporto esclusivo tra docente in formazione e
amministrazioni universitarie e regionali, che abbia origine in un
contratto di "formazione lavoro" regolarmente retribuito.
Tanto avviene per le scuole di specializzazione annesse alle facoltà
di medicina e chirurgia delle università in forza del decreto
legislativo 8 agosto 1991 n. 257, adottato su delega conferita con
legge 29 dicembre 1990 n. 428, come diffusamente esaminato in numerose
decisioni di questa Sezione (tra le molte: 6 marzo 2002 n. 1684).
Nello stesso modo, per le scuole di specializzazione per l’insegnamento
secondario non è ancora affermata la esclusività, anche se deve
essere riconosciuta che essa è nei fatti ed è desumibile dalla
organizzazione stessa e dai programmi complessi dei corsi.
E’ difficile immaginare come possa armonicamente conciliarsi con l’impegno,
serio e gravoso, richiesto ai corsisti SSIS la contemporanea
prestazione di attività di insegnamento, che- come è risaputo –
non si esaurisce nell’impartire le lezioni nelle ore antimeridiane,
ma richiede la presenza dei docenti nelle attività collaterali,
eppure fondamentali per il corretto espletamento della funzione. Si
pensi alle attività di programmazione, di relazione con gli utenti,
di preparazione delle lezioni e alle frequenti e svariate attività
collegiali.
Si ponga mente all’elevato monte – ore delle lezioni (1200 ore:
art. 2, comma sesta, decreto ministeriale 26 maggio 1998); alla
preparazione e partecipazione alle prove di valutazione da superare
durante il corso, che attribuiscono il punteggio previsto dall’art.
5 del decreto 268 del 2001; alle intense attività di tirocinio e di
laboratorio didattico svolte nel biennio di formazione (art. 4 del
citato 268 del 2002); alle esperienze da acquisire presso istituzioni
scolastiche (art. 1, lett. f, del decreto ministeriale 26 maggio
1998); agli adempimenti dei corsisti in relazione all’impegno
didattico complessivo sulla base delle disposizioni attuative del
decreto ministeriale 21 luglio 1997 n. 245 in materia di frequenza a
tempo pieno e a tempo parziale nei corsi universitari (art. 2, comma
sesto, del decreto ministeriale 26 maggio 1998).
Deve essere, inoltre, considerata la situazione degli insegnanti che,
per frequentare i corsi SSIS, istituiti presso un non elevato numero
di Università, sono costretti a espletare il servizio di insegnamento
in condizioni davvero gravose e con enormi sacrifici, anche fisici ed
economici.
Non apprezzare queste realtà finirebbe per discriminare tra loro gli
stessi insegnanti a seconda che la sede di servizio coincida o meno
con la sede della scuola di specializzazione.
Sulla base del complesso delle considerazioni innanzi svolte, per il
modo stesso col quale sono organizzati i corsi, deve essere esclusa la
compatibilità di fatto con il contemporaneo svolgimento del servizio
di istituto.
8. – E’ il momento di chiarire le cose per
dissipare il corposo equivoco nel quale sono caduti gli interventori
in opposizione: equivoco che è anche alla base della circolare
impugnata.
In primo luogo, la circolare 14 giugno 2002 n. 69 impugnata non dà
corretta esecuzione alla sentenza 4731 del 2002 (e altre similari).
Per questo, la circolare non lede gli interessi degli interventori
perché sottrae troppo poco rispetto a quanto enunciato con chiarezza
dalla sentenza anzidetta, alla quale l’Amministrazione ha mostrato
di fare acquiescenza.
In secondo luogo è da rilevare che la sentenza non ha mai asserito la
illegittimità (più correttamente: la illiceità) del servizio di
insegnamento prestato durante la frequenza della scuola di
specializzazione (né ha affermata la illegittimità della sua
valutazione), così come non ha mai parlato di incompatibilità tra le
due cose.
Per corrispondere allo spirito della normativa comunitaria, la
formazione di insegnanti specializzati si configura come un servizio
da rendere nell’interesse preminente della comunità (sia statale
che europea).
Gli oneri devono essere, pertanto, a carico della comunità medesima.
Agli specializzandi vanno (in cambio) logicamente imposte regole per
assicurare un esito fruttuoso all’impegno pubblico sostenuto per
foggiare personale docente altamente specializzato.
In mancanza (temporanea o meno) di appositi finanziamenti pubblici, lo
Stato deve pure assicurare che siano soddisfatte le elementari
esigenze di sopravvivenza del personale che frequenta il corso.
Per questo la esclusività dell’insegnamento affermato in via
interpretativa dalla sentenza trova un (abbastanza) ragionevole
contemperamento nella reale situazione organizzativa dei corsi.
L’Amministrazione, infatti, ha distribuito gli orari dei corsi anche
in funzione delle attività di insegnamento degli specializzandi
precari, agevolandone in tale modo, così come sancito dall’art. 14
del vigente contratto collettivo di lavoro del personale docente della
scuola e della circolare ministeriale 130 del 2000 la prestazione di
attività di insegnamento a fini retributivi.
Di certo una simile occasione non è offerta a tutti. Solo i precari
più meritevoli (cioè con un sufficiente bagaglio di punteggio) hanno
agevolata la possibilità di svolgere, durante i corsi, una attività
lavorativa di insegnamento ai fini del loro sostentamento.
Restano fuori dal beneficio i precari meno meritevoli, costretti a
seguire orari certamente meno comodi per chi non ha alcuna
occupazione.
Poiché alla base del conseguimento di incarichi di insegnamento
precario è il proprio merito (che si traduce nel punteggio in
dotazione), non è ravvisabile disparità di trattamento nella
situazione di fatto sopra descritta.
E’ peraltro da riconoscere che la situazione di fatto anzidetta, che
consente ai corsisti di svolgere attività di insegnamento (attività
che dovrebbe essere preclusa ove la partecipazione ai corsi fosse
retribuita) si pone ai limiti dello spirito comunitario, atteso che
essa sfiora a distanza ravvicinatissima il limite di credibilità dei
corsi SSIS.
E’ solo un atto di fede ritenere conciliabile l’attività di
insegnamento che, come sopra ricordato, non si esaurisce nell’impartire
le lezioni nelle ore antimeridiane, con la pesante, impegnativa,
stancante partecipazione ai corsi SSIS, da fare rientrare in un arco
di tempo giornaliero che anche per i "sissini" dura appena
ventiquattro ore.
Atto di fede necessario ove si consideri le mancanza di impegno
finanziario da parte dello Stato.
Tutto questo senza dimenticare che nei corsi SSIS all’attività di
apprendimento deve aggiungersi una complessa attività di tirocinio,
altrettanto fondamentale nella preparazione specializzata degli
insegnanti di scuola secondaria.
L’art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 1998, nel dare conto
delle definizioni dei termini utilizzati nel provvedimento, descrive
il "tirocinio" come il composto delle esperienze svolte
presso istituzioni scolastiche al fine dell’integrazione tra
competenze teoriche e competenze operative.
Inoltre, all’art. 2 comma nono, dello stesso decreto del 26 maggio
1998 è espressamente previsto che, nella organizzazione delle
attività della scuola, le università (alle quali è demandata la
gestione delle scuole) "tengono conto, ai fini dei necessari
raccordi, dei momenti formativi previsti quale formazione in servizio
degli insegnanti".
Negli schemi di convenzione tra le scuole di specializzazione e gli
istituti scolastici impegnati a svolgere attività di tirocinio che
gli specializzandi sono tenuti a svolgere all’interno delle scuole
(secondo la notorietà del fatto che risulta al Collegio e alle parti
attualmente in causa, siccome derivante da documenti depositati nel
giudizio relativo alla sentenza 3309 del 2001), è dato cogliere la
complessità dei programmi e la gravosità dell’impegno destinato a
protrarsi "per almeno due anni".
In particolare, le attività alle quali devono dedicarsi i docenti in
formazione iscritti alle SSIS in qualità di tirocinanti sono
generalmente le seguenti:
-
osservazione, analisi e discussione delle
attività dedicate al collegamento tra scuola ed extrascuola
(famiglie, mondo del lavoro, enti locali, agenzie formative, ecc);
-
osservazione, analisi e discussione delle
attività collegiali di programmazione, gestione e valutazione
didattica;
-
osservazione, definizione secondo parametri
univoci e negoziati;
-
analisi e discussione delle attività educative
e del sistema di relazioni in classe;
-
partecipazione alla progettazione,
progettazione autonoma e sperimentazione di attività didattiche e
di materiali didattici;
-
assunzione di responsabilità didattiche in
specifici ambiti disciplinari o funzionali a specifici obiettivi
formativi;
-
definizione secondo parametri univoci e
negoziati, analisi, discussione ed autovalutazione delle attività
svolte.
Dal quadro descritto risulta assolutamente
illusorio ritenere materialmente possibile sommare le attività di
insegnamento per fini retributivi con la partecipazione ai corsi SSIS
e con l’espletamento di un autonomo tirocinio (in aggiunta,
ovviamente, alle incombenze personali di tutti i giorni).
E’ per questo motivo che, come correttamente rilevato da alcuni
ricorrenti nei giudizi culminati nelle sentenze del maggio 2002, non
può che prendersi atto di come sono attualmente disciplinate le
scuole di specializzazione e accreditare all’attività obbligatoria
di tirocinio inerente ai corsi il servizio di insegnamento
eventualmente prestato nello stesso tempo.
La soluzione è sicuramente possibile, atteso che il tirocinio
richiesto agli insegnanti secondari in formazione è di carattere
generico (come risulta dall’elenco esemplificativo dei contenuti
prima riportato) senza alcun collegamento necessario alle materie
curricolari insegnate nel corso.
Pertanto, deve essere considerata come attività di tirocinio l’attività
di insegnamento in una qualsiasi materia, compresa o meno nella parte
del corso dedicate alle attività di apprendimento.
Questo comporta che, fino a quando non verrà determinato il divieto
di svolgere attività lavorativa durante la frequenza ai corsi, il
servizio di insegnamento svolto presso scuole pubbliche e private in
sostituzione dell’attività di tirocinio, non potrà essere valutato
in maniera autonoma, atteso il generale divieto di apprezzare due
volte lo stesso servizio: una volta come servizio di insegnamento, l’altra
come attività di formazione sotto forma di tirocinio obbligatorio e
di esercitazioni pratiche.
Pertanto, il punteggio fisso aggiuntivo previsto dall’art. 8 del
decreto ministeriale 4 giugno 2001 n. 268 costituisce il doveroso
riconoscimento dell’impegno dedicato alla formazione e all’elevato
livello di preparazione che è raggiunto con la frequenza delle scuole
SSIS, oltre a rappresentare un adeguato compenso per il servizio di
insegnamento prestato nel biennio, col quale evidentemente non può
essere cumulato.
D’altra parte, nei trenta punti è agevole riconoscere la somma di
24 punti, corrispondenti, ai sensi della tabella di valutazione dei
titoli (approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993 e modificata
con decreto 29 gennaio 1994), a due anni di servizio di insegnamento
(quanto è il tempo di formazione richiesto dai corsi) e di 6 punti,
che rappresentano non più del doppio del punteggio assegnato per un
qualsiasi altro titolo di studio di livello pari ovvero il superamento
di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini
abilitativi.
9. – E’ il momento di esaminare in
particolare i punti contestati.
Il primo, si ricorda, riguarda la possibilità di ritenere assorbito
nel punteggio spettante per l’abilitazione conseguita alla
conclusione positiva del corso (comprendente il buono di trenta punti)
soltanto il punteggio che spetterebbe per il servizio prestato
contemporaneamente nei limiti della effettiva durata del corso.
Le sentenze del maggio 2002 avevano con chiarezza detto quanto segue:
"Considerato che il decreto ministeriale 26 maggio 1998, che
disciplina l’organizzazione delle anzidette scuole, conferma che la
durata curriculare del corso è di due anni, apparirebbe del tutto
inutile una precipitosa concentrazione della durata concreta di detti
corsi entro tempi più ristretti, a detrimento di una preparazione
seria e completa: la sola che giustifica l’attribuzione del
punteggio aggiuntivo.
Ove questo fosse in ipotesi avvenuto, ancorché come manifestazione di
autonomia universitaria, è incontestabile che il servizio di
insegnamento prestato a qualsiasi titolo successivamente a una
frettolosa conclusione del corso, non può essere considerato, si
ripete, che come periodo di esercitazioni pratiche attinenti
obbligatoriamente alla formazione impartita nella scuola di
specializzazione di durata biennale: pertanto, non valutabile come
autonomo servizio.
Una diversa interpretazione, che cercasse in altro modo di
giustificare l’aggiuntività del punteggio in questione, aprirebbe
il fronte a evidenti censure di disparità, di irragionevolezza, di
difetto di proporzionalità e di adeguatezza di questa specifica
determinazione adottata dall’amministrazione".
Non è comprensibile l’accanimento difensivo dell’Amministrazione
a favore di una sola categoria di docenti e, segnatamente, in
pregiudizio della categoria fino ad ora sicuramente la più
meritevole: quella che ha superato il pubblico concorso, pure
classificandosi solo tra gli idonei.
Il rischio concreto è quello di fare cadere l’intera impalcatura
sulla quale, in modo abbastanza precario, si regge il discorso delle
SSIS, che di per sé è difficile conciliare del tutto con il rigore
comunitario.
Questo, senza tenere conto di quel particolare "valore
aggiunto" (si intende: 30 punti) che l’ordinamento ha voluto
attribuire alle abilitazioni conseguite alla conclusione di un corso
di specializzazione e, segnatamente, di quel "massimo del valore
aggiunto" riconosciuto dalla legge 27 ottobre 2002 n. 306, di
conversione con modificazioni del decreto-legge 28 agosto 2000 n. 240
(si intende: la iscrizione diretta nelle graduatorie permanenti senza
passare per il concorso).
Se viene stravolta la logica del sistema, sorgerebbero seri dubbi di
costituzionalità sull’intero assetto normativo che riguarda le SSIS.
Cade, di conseguenza, ogni motivo di ragionare sulla durata del corso
SSIS, da misurare in termini di anno scolastico ovvero di anno
accademico.
Considerato che la durata legale dei corsi SSIS è biennale, i docenti
che conseguono l’abilitazione non hanno titolo ad avere accreditato
alcuno dei 24 punti attribuibili (nel massimo) per due anni di
insegnamento, secondo la tabella di valutazione aggiornata con il
decreto ministeriale 12 febbraio 2002 n. 11.
Pertanto, ove pure il corso SSIS durasse in concreto meno di due anni
(cosa che potrebbe comportare mancanza di credibilità a livello
europeo), il servizio di insegnamento eventualmente prestato durante
il biennio di durata curricolare del corso (una parte del quale
coincidente con esso; l’altra collocato al di fuori del corso) in
ogni caso deve ritenersi improduttivo di punteggio utile ai fini del
bagaglio in dotazione del docente. Si tratta, infatti, di servizio di
insegnamento sostitutivo o comunque integrativo del tirocinio e, come
tale, già ampiamente compensato (in termini di punteggio) con il
(più che generoso) buono di trenta punti.
Il servizio prestato al di fuori della effettiva partecipazione al
corso, che comunque rientra nel periodo biennale di durata legale del
corso, vale anche esso come tirocinio obbligatorio e non può essere
computato due volte.
10. – Il secondo punto riguarda l’assorbimento
del punteggio relativo al servizio prestato contemporaneamente alla
frequenza del corso in relazione alla graduatoria nella quale si
chiede l’iscrizione.
E’ il caso di un docente dotato di abilitazione ordinaria in una
certa materia (lingua francese) che, durante il corso SSIS relativo a
materie scientifiche, per sostentarsi svolge attività di insegnamento
precario in quella materia (lingua francese).
Certamente il servizio di insegnamento anche nella materia diversa da
quelle relative all’area disciplinare frequentata presso la SSIS
vale come tirocinio per il corso SSIS.
Per questo motivo l’insegnamento della lingua francese non è
produttivo di autonomo punteggio che possa sommarsi al punteggio
spettante per l’abilitazione SSIS.
Pure, non vi sono ragioni per negare al detto servizio il
riconoscimento del punteggio (spettante per esso servizio) da
utilizzare in ipotesi in una diversa graduatoria, nella quale il
docente ha la possibilità di iscriversi in forza di abilitazione
ordinaria.
Hanno, quindi, ragione di intervenienti in adesione quando osservano
che la incompatibilità della frequenza al corso SSIS con la
prestazione del servizio vale solo ai fini della produzione del
punteggio previsto per il servizio.
Emerge, a questo punto, la inconsistenza del richiamo, da parte degli
interventori in opposizione (nelle loro pure pregevoli e battagliere
difese), a pretesi diritti quesiti sui quali essi avrebbero fatto
pieno affidamento.
E’ chiaro, infatti, che nessuno nega al servizio di insegnamento
effettivamente prestato la valutazione che spetta al docente sulla
base della nuova tabella approvata con decreto ministeriale 12
febbraio 2002 n. 11, a condizione che si tratti di servizio non
valutato ai fini della graduatoria nella quale il docente ha
beneficiato dei 30 punti.
Il discorso non cambia nella ipotesi (di scuola) del docente
eccezionalmente dotato, capace sia di frequentare il tirocinio, che di
insegnare contemporaneamente.
In tale caso deve con fermezza essere rilevato che l’attività di
insegnamento non può che essere considerata come integrazione dell’attività
di tirocinio e, quindi, improduttivo di punteggio per la graduatoria
relativa all’area disciplinare frequentata presso la SISS.
Per concludere, si ribadisce che, il servizio prestato in materia
diversa da quelle comprese nelle aree disciplinari che sono state
oggetto del corso di specializzazione, da ritenere sostitutivo ovvero
quanto meno integrativo del tirocinio obbligatorio, non è produttivo
di punti valutabili nella graduatoria nella quale si chiede l’iscrizione
in forza della abilitazione conseguita presso le scuole di
specializzazione.
Di contro, deve riconoscersi al docente in formazione il punteggio che
gli spetta per il servizio prestato contemporaneamente alla frequenza
del corso in una materia estranea al corso stesso.
Il servizio in argomento non è mai e in nessun caso produttivo di
autonomo punteggio per la graduatoria in relazione alla quale il
servizio stesso ha sostituito o integrato l’attività di tirocinio
delle scuole di specializzazione.
E’ ancora una volta evidente la ragione: il servizio prestato in
materia diversa, ascrivibile al tirocinio obbligatorio, non può
essere computato due volte.
11. – Le censure messe con l’unico
articolato mezzo di gravame risultano, pertanto, in parte fondate.
Il ricorso deve essere in parte accolto e, per l’effetto, annullata
la circolare impugnata nei limiti sopra indicati.
Le spese possono essere compensate tra i ricorrenti e gli interventori.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio –
Sezione III bis -, accoglie in parte il ricorso in epigrafe e,
per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti indicati in
motivazione.
Spese compensate tra ricorrenti e interventori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla
pubblica amministrazione.
Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, Sezione III bis , nella Camera di consiglio del
25 luglio 2002 con l’intervento dei Signori indicati in epigrafe.
Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente –
Estensore. |